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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 22/01/2026, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 447/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente
AQUINO VINCENZO, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2081/2024 depositato il 29/04/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso dp.latina@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1026/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 3
e pubblicata il 09/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011101030 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011101030 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011101030 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011101030 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3762/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
1. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina, Sezione 3, con la sentenza n. 1026/03/23, depositata il 9/11/2023, ha accolto, compensando le spese, il ricorso del Sig. Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento n. TKF011101030 emesso dall'AGENZIA DELLE ENTRATE, DP di Latina, preceduto da PVC della Guardia di Finanza di Terracina, avente ad oggetto il recupero di somme derivanti dai movimenti bancari riscontrati sui conti correnti del contribuente, esercente attività di amministrazione di condomini, ai sensi dell'articolo 32 del DPR 600/1973 (indagini bancarie).
Il primo giudice ha motivato evidenziando, tra l'altro: “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha sancito il principio secondo cui detta prova contraria possa essere fornita con ogni mezzo, anche in maniera presuntiva e tenendo conto, in particolare, del contesto complessivo. Ciò anche alla luce della difficoltà, a distanza di anni, di ricostruire la documentazione relativa a movimentazioni bancarie di diversi anni addietro. In altri termini, < può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, dovendo in questo caso il giudice di merito "individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purchè grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell'ammontare e nel contesto complessivo>> (Cass. N. 17413 del 2022 Cass. n. 11102 del 2017: Cass. 10480/2018). Calando i suddetti principi nel caso di specie, la prova offerta dal contribuente può ritenersi idonea a superare la presunzione accertativa, considerando che il meccanismo di rimborso sistematico delle spese ricevute dai condomini, a fronte degli oneri che concernono l'amministrazione degli stessi, appare del tutto plausibile. A riprova di ciò vengono in ausilio le giustificazioni analitiche offerte nel ricorso, che ricostruiscono chiaramente l'iter e i passaggi finanziari che non possono perciò imputarsi a maggiori ricavi, attesa la particolare natura dell'attività esercitata (amministrazione di condomini, per l'appunto) e la modalità di svolgimento della stessa. Risulta perciò convincente e valida la prova contraria del contribuente, dunque, parzialmente fornita in maniera analitico/documentale e, in altra parte, fornita in maniera presuntiva, attraverso presunzioni semplici, ma precise e concordanti, tenendo conto della dimensione aziendale e del tipo di attività esercitata;
ovvero, richiamando i principi della Corte di Cassazione, tenendo conto dell'ammontare e del “contesto complessivo”.
2. L'AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Provinciale di Latina ha proposto appello avverso la suddetta sentenza ed ha concluso per la riforma totale con vittoria delle spese. A tal fine ha eccepito: - la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 32 del DPR 600/73 e dell'art. 2729 c.c., erronea valutazione degli elementi probatori, nonché insufficiente motivazione.
3. Il Sig. Resistente_1, costituendosi in giudizio ha concluso per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese.
4. Il suddetto giudizio di appello è venuto in decisione in data 3/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
DIRITTO
1. il Collegio osserva che l'annullamento dell'avviso, disposto da primo giudice, fonda sulla ritenuta inverosimiglianza delle somme accertate rispetto all'attività esercitata. L'Ufficio, di contro, ha evidenziato che sulla base della documentazione riferita ai due complessi condominiali amministrati dalla parte appellante, trova giustificazione soltanto l'importo di € 14.900,00 a fronte di movimentazioni accertate per
€ 129.077,16; inoltre, per i versamenti/accrediti rinvenuti sul conto corrente personale dell'amministratore, non v'è prova che essi siano riconducibili a rimborsi per anticipazione spese per conto dei condomini, non essendovi non solo coincidenza di importi ma non essendo nemmeno stata fornita la documentazione relativa alle presunte spese rimborsate, nonostante le precise regolamentazioni dettate in materia contabile dagli artt 1129 e 1130 cod. civ. proprio per quanto concerne l'attività degli amministratori condominiali.
La parte privata, a fronte di dette documentate contestazioni, ha eccepito la carenza della motivazione dell'avviso ponendone in risalto l'illogicità atteso che, non svolgendo altra attività lavorativa se non quella di amministratore condominiale, la logica imporrebbe che tutte le movimentazioni in entrata, come quelle in uscita, sono da attribuirsi a movimenti relativi alle gestioni dei condomini amministrati, “tant'è che i saldi dei conti correnti bancari sono di minima entità o a pareggio”.
2. Tanto posto il Collegio evidenzia che per vincere la presunzione legale in tema di accertamenti bancari è necessario fornire una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili, non essendo sufficiente una prova generica (Cass. n. 7546/2021; n. 27469/2020; n. 2020/13112; n. 10480/2018).
A tale onere gravante sul contribuente corrisponde tuttavia "l'obbligo del giudice di merito, da un lato, di operare una verifica rigorosa dell'efficacia dimostrativa delle prove fornite dal contribuente a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, rifuggendo da qualsiasi valutazione di irragionevolezza ed inverosimiglianza dei risultati restituiti dal riscontro delle movimentazioni bancarie, e, dall'altro, di dare espressamente conto in sentenza delle risultanze di quella verifica". "Inoltre, il contribuente può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, dovendo in questo caso il giudice di merito "individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purchè grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell'ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative"" (Cass. n. 11102 del 2017: Cass. n. 10480/2018).
3. In questo contesto, il primo giudice ha per l'appunto ritenuto l'analiticità delle giustificazioni offerte dal ricorrente evidenziando che non potrebbero perciò imputarsi a maggiori ricavi, attesa la particolare natura dell'attività esercitata (amministrazione di condomini) e la modalità di svolgimento della stessa. Ne consegue che il primo giudice ha ritenuto convincente e valida la prova contraria offerta del contribuente, sia in parte in maniera analitico/documentale sia in maniera presuntiva, “attraverso presunzioni semplici, ma precise e concordanti, tenendo conto della dimensione aziendale e del tipo di attività esercitata ovvero, richiamando i principi della Corte di Cassazione, tenendo conto dell'ammontare e del “contesto complessivo”.
Il Collegio osserva che detta valutazione, seppure apprezzabile - in quanto il ricorrente non si è limitato ad articolare deduzioni presuntive ma ha anche documentato, seppure solo in parte, le argomentazioni svolte
- non è comunque idonea al rigetto dell'appello difettando quei riscontri probatori che il costante insegnamento di legittimità evidenzia come necessari nel caso di accertamenti bancari. Invero la Corte di Cassazione insegna che, "in tema di accertamenti bancari, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 e D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, art. 51 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili. Ciò significa che, "qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi come specificato un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
Ne consegue che, ".... l'utilizzazione dei dati acquisiti presso le aziende di credito quali prove presuntive di maggiori ricavi o operazioni imponibili, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n.
2, secondo periodo, e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 2, non è subordinata alla prova che il contribuente eserciti attività d'impresa o di lavoro autonomo, atteso che, ove non sia contestata la legittimità dell'acquisizione dei dati risultanti dai conti correnti bancari, i medesimi possono essere utilizzati sia per dimostrare l'esistenza di un'eventuale attività occulta (impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito da essa ricavato, incombendo al contribuente l'onere di provare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni non sono fiscalmente rilevanti" (così, da ultimo,
Sez. 5, n. 25812 del 23/09/2021, Rv. 662241-01).
4. La parte appellata non ha tuttavia offerto tale rigorosa prova e pertanto 'appello dell'Ufficio deve ritenersi fondato anche se la controvertibilità della fattispecie, attestata dall'alternanza delle decisioni, determina la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Spese compensate.
Cosi deciso in Latina il 3/12/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
EN NO PE CO
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente
AQUINO VINCENZO, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2081/2024 depositato il 29/04/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso dp.latina@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1026/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 3
e pubblicata il 09/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011101030 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011101030 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011101030 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011101030 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3762/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
1. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina, Sezione 3, con la sentenza n. 1026/03/23, depositata il 9/11/2023, ha accolto, compensando le spese, il ricorso del Sig. Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento n. TKF011101030 emesso dall'AGENZIA DELLE ENTRATE, DP di Latina, preceduto da PVC della Guardia di Finanza di Terracina, avente ad oggetto il recupero di somme derivanti dai movimenti bancari riscontrati sui conti correnti del contribuente, esercente attività di amministrazione di condomini, ai sensi dell'articolo 32 del DPR 600/1973 (indagini bancarie).
Il primo giudice ha motivato evidenziando, tra l'altro: “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha sancito il principio secondo cui detta prova contraria possa essere fornita con ogni mezzo, anche in maniera presuntiva e tenendo conto, in particolare, del contesto complessivo. Ciò anche alla luce della difficoltà, a distanza di anni, di ricostruire la documentazione relativa a movimentazioni bancarie di diversi anni addietro. In altri termini, < può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, dovendo in questo caso il giudice di merito "individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purchè grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell'ammontare e nel contesto complessivo>> (Cass. N. 17413 del 2022 Cass. n. 11102 del 2017: Cass. 10480/2018). Calando i suddetti principi nel caso di specie, la prova offerta dal contribuente può ritenersi idonea a superare la presunzione accertativa, considerando che il meccanismo di rimborso sistematico delle spese ricevute dai condomini, a fronte degli oneri che concernono l'amministrazione degli stessi, appare del tutto plausibile. A riprova di ciò vengono in ausilio le giustificazioni analitiche offerte nel ricorso, che ricostruiscono chiaramente l'iter e i passaggi finanziari che non possono perciò imputarsi a maggiori ricavi, attesa la particolare natura dell'attività esercitata (amministrazione di condomini, per l'appunto) e la modalità di svolgimento della stessa. Risulta perciò convincente e valida la prova contraria del contribuente, dunque, parzialmente fornita in maniera analitico/documentale e, in altra parte, fornita in maniera presuntiva, attraverso presunzioni semplici, ma precise e concordanti, tenendo conto della dimensione aziendale e del tipo di attività esercitata;
ovvero, richiamando i principi della Corte di Cassazione, tenendo conto dell'ammontare e del “contesto complessivo”.
2. L'AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Provinciale di Latina ha proposto appello avverso la suddetta sentenza ed ha concluso per la riforma totale con vittoria delle spese. A tal fine ha eccepito: - la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 32 del DPR 600/73 e dell'art. 2729 c.c., erronea valutazione degli elementi probatori, nonché insufficiente motivazione.
3. Il Sig. Resistente_1, costituendosi in giudizio ha concluso per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese.
4. Il suddetto giudizio di appello è venuto in decisione in data 3/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
DIRITTO
1. il Collegio osserva che l'annullamento dell'avviso, disposto da primo giudice, fonda sulla ritenuta inverosimiglianza delle somme accertate rispetto all'attività esercitata. L'Ufficio, di contro, ha evidenziato che sulla base della documentazione riferita ai due complessi condominiali amministrati dalla parte appellante, trova giustificazione soltanto l'importo di € 14.900,00 a fronte di movimentazioni accertate per
€ 129.077,16; inoltre, per i versamenti/accrediti rinvenuti sul conto corrente personale dell'amministratore, non v'è prova che essi siano riconducibili a rimborsi per anticipazione spese per conto dei condomini, non essendovi non solo coincidenza di importi ma non essendo nemmeno stata fornita la documentazione relativa alle presunte spese rimborsate, nonostante le precise regolamentazioni dettate in materia contabile dagli artt 1129 e 1130 cod. civ. proprio per quanto concerne l'attività degli amministratori condominiali.
La parte privata, a fronte di dette documentate contestazioni, ha eccepito la carenza della motivazione dell'avviso ponendone in risalto l'illogicità atteso che, non svolgendo altra attività lavorativa se non quella di amministratore condominiale, la logica imporrebbe che tutte le movimentazioni in entrata, come quelle in uscita, sono da attribuirsi a movimenti relativi alle gestioni dei condomini amministrati, “tant'è che i saldi dei conti correnti bancari sono di minima entità o a pareggio”.
2. Tanto posto il Collegio evidenzia che per vincere la presunzione legale in tema di accertamenti bancari è necessario fornire una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili, non essendo sufficiente una prova generica (Cass. n. 7546/2021; n. 27469/2020; n. 2020/13112; n. 10480/2018).
A tale onere gravante sul contribuente corrisponde tuttavia "l'obbligo del giudice di merito, da un lato, di operare una verifica rigorosa dell'efficacia dimostrativa delle prove fornite dal contribuente a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, rifuggendo da qualsiasi valutazione di irragionevolezza ed inverosimiglianza dei risultati restituiti dal riscontro delle movimentazioni bancarie, e, dall'altro, di dare espressamente conto in sentenza delle risultanze di quella verifica". "Inoltre, il contribuente può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, dovendo in questo caso il giudice di merito "individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purchè grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell'ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative"" (Cass. n. 11102 del 2017: Cass. n. 10480/2018).
3. In questo contesto, il primo giudice ha per l'appunto ritenuto l'analiticità delle giustificazioni offerte dal ricorrente evidenziando che non potrebbero perciò imputarsi a maggiori ricavi, attesa la particolare natura dell'attività esercitata (amministrazione di condomini) e la modalità di svolgimento della stessa. Ne consegue che il primo giudice ha ritenuto convincente e valida la prova contraria offerta del contribuente, sia in parte in maniera analitico/documentale sia in maniera presuntiva, “attraverso presunzioni semplici, ma precise e concordanti, tenendo conto della dimensione aziendale e del tipo di attività esercitata ovvero, richiamando i principi della Corte di Cassazione, tenendo conto dell'ammontare e del “contesto complessivo”.
Il Collegio osserva che detta valutazione, seppure apprezzabile - in quanto il ricorrente non si è limitato ad articolare deduzioni presuntive ma ha anche documentato, seppure solo in parte, le argomentazioni svolte
- non è comunque idonea al rigetto dell'appello difettando quei riscontri probatori che il costante insegnamento di legittimità evidenzia come necessari nel caso di accertamenti bancari. Invero la Corte di Cassazione insegna che, "in tema di accertamenti bancari, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 e D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, art. 51 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili. Ciò significa che, "qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi come specificato un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
Ne consegue che, ".... l'utilizzazione dei dati acquisiti presso le aziende di credito quali prove presuntive di maggiori ricavi o operazioni imponibili, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n.
2, secondo periodo, e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 2, non è subordinata alla prova che il contribuente eserciti attività d'impresa o di lavoro autonomo, atteso che, ove non sia contestata la legittimità dell'acquisizione dei dati risultanti dai conti correnti bancari, i medesimi possono essere utilizzati sia per dimostrare l'esistenza di un'eventuale attività occulta (impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito da essa ricavato, incombendo al contribuente l'onere di provare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni non sono fiscalmente rilevanti" (così, da ultimo,
Sez. 5, n. 25812 del 23/09/2021, Rv. 662241-01).
4. La parte appellata non ha tuttavia offerto tale rigorosa prova e pertanto 'appello dell'Ufficio deve ritenersi fondato anche se la controvertibilità della fattispecie, attestata dall'alternanza delle decisioni, determina la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Spese compensate.
Cosi deciso in Latina il 3/12/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
EN NO PE CO