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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/10/2025, n. 8183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8183 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 43798/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica e in persona del dott. Maurizio Giuseppe Ciocca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
, quale società di gestione Parte_1 del risparmio di Fondo di Investimento Riservato di CP_1 Controparte_2 tipo chiuso con l'Avv. MATTEI DECIO NICOLA, l'Avv. AURICCHIO ANTONIO, l'Avv. PICARDO
GABRIELE, parte elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica certificata indicati in atti
- OPPONENTE contro
Controparte_3 con l'Avv. BISCAGLIA LORENZO e l'Avv. PACI LUCA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Milano, via De Amicis n. 45
- OPPOSTA
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione.
Le parti concludevano come in atti, nei seguenti termini.
Per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e negletta ogni contraria istanza ed eccezione per tutte ragioni esposte in narrativa: a. In via preliminare in rito - sospendere inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di apposita udienza di discussione, l'efficacia esecutiva del Decreto Ingiuntivo n. 15343/2024 del 12 novembre 2024 emesso dal Tribunale di Milano il 12 novembre 2024, oggetto dell'Atto di Precetto impugnato e quindi della conseguente minacciata azione esecutiva di controparte ovvero sospendere e/o inibire l'azione esecutiva minacciata;
b. In via principale nel merito
Accertare e dichiarare l'illegittimità, l'invalidità e comunque l'inefficacia dell'Atto di Precetto per tutti i motivi esposti in atti.
c. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre IVA, CPA e rimborso spese generali sui compensi”
(citazione, dep. tel. 6.12.2024).
Per l'opposta: “Voglia il Tribunale di Milano: in via preliminare di rito: respingere – in ragione dell'insussistenza dei
'gravi motivi' richiesti dall'art. 615, comma I, c.p.c. – le istanze di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n.
15343/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 12 novembre 2024 oggetto dell'atto di precetto impugnato e di sospensione e/o inibizione della conseguente minacciata azione esecutiva;
nel merito: respingere la domanda attorea volta a far dichiarare l'illegittimità, l'invalidità e comunque l'inefficacia dell'atto di precetto, in quanto infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori, IVA e CNPA se ed in quanto dovute” (comparsa, dep. tel.
14.2.2025).
FATTO
Con atto di citazione notificato il 4.12.2024 e iscritto a ruolo il 6.12.2024,
[...]
, quale società di gestione del risparmio di Parte_1
Vitruvio Fondo di Investimento Alternativo Immobiliare Riservato di tipo chiuso, conveniva in giudizio proponendo opposizione Controparte_3 avverso l'atto di precetto ricevuto il 14.11.2024 e recante il complessivo importo di euro
4.223.557,07, oltre interessi e spese.
Nel dettaglio, l'opponente rappresentava che il titolo esecutivo fatto valere da controparte corrispondeva al decreto ingiuntivo n. 15343/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data
12.11.2024 e che il medesimo provvedimento era stato emesso nei soli confronti di
[...]
, in proprio. Parte_1
Ciò posto, l'intimata, con un unico motivo di opposizione, sosteneva l'inesistenza di un titolo esecutivo nei confronti di , quale Parte_1 società di gestione del risparmio di Vitruvio Fondo di Investimento Alternativo Immobiliare
Riservato di tipo chiuso, stante la diversità soggettiva e l'autonomia patrimoniale esistente tra il medesimo fondo e , in proprio, Parte_1 ai sensi dell'art. 36 TUF, di talché controparte non poteva avviare o anche solo minacciare di intraprendere un'azione esecutiva nei confronti dell'opponente.
In conclusione, , quale società Parte_1 di gestione del risparmio di Vitruvio Fondo di Investimento Alternativo Immobiliare Riservato di tipo chiuso, domandava, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, in
2 via principale, l'accertamento e la declaratoria di illegittimità, di invalidità e comunque di inefficacia dell'atto di precetto opposto.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio , Controparte_3 con comparsa di costituzione e risposta del 14.2.2025, contestando in fatto e in diritto le deduzioni avversarie ed affermando, in definitiva, la correttezza del proprio operato.
Nel dettaglio, l'opposta precisava di avere invocato, in sede monitoria, l'emissione di un titolo esecutivo nei confronti di , quale Parte_1 società di gestione del risparmio di Vitruvio Fondo di Investimento Alternativo Immobiliare
Riservato di tipo chiuso, e di avere ottenuto tale decreto ingiuntivo, il quale era stato infatti reso per le causali di cui al ricorso e, dunque, nei riguardi del soggetto richiesto, con conseguente coincidenza e identità tra il debitore ingiunto e il debitore intimato.
Sotto altro profilo, poi, l'intimante riteneva che non sussistessero eventuali irregolarità nella vocatio in ius, in quanto la spendita o meno del nome del fondo, da un punto di vista processuale, rimaneva del tutto priva di rilievo.
Infine, escludeva che controparte, in Controparte_3 sede di opposizione all'esecuzione, potesse contestare la correttezza del titolo esecutivo di formazione giudiziale.
In conclusione, l'opposta domandava, in via preliminare, la reiezione della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, in via principale, il rigetto dell'opposizione.
Con vittoria delle spese di lite.
Disposta, con provvedimento reso in sede di verifiche preliminari ai sensi dell'art. 171 bis
c.p.c., la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione, la sola opponente versava in atti la propria memoria integrativa.
Sospesa l'efficacia esecutiva del titolo con provvedimento reso inaudita altera parte il 13.1.2025
e confermato il 20.2.2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del 17.6.2025 e, su istanza dell'intimante, la causa veniva rinviata per la discussione orale.
All'esito della conseguente udienza del 2.10.2025, il Giudice si riservava di procedere al deposito della sentenza nelle forme di cui all'art. 281 sexies, u.c., c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118
3 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
Le domande attoree – che risultano riconducibili ad una opposizione ex art. 615, c. 1, c.p.c., essendo in contestazione il diritto di di Controparte_3 procedere in executivis – non possono essere accolte, per i motivi di seguito illustrati.
* * *
In termini corrispondenti a quanto già evidenziato in corso di causa (cfr. ord. 20.2.2025), occorre innanzitutto osservare che “l'interpretazione di un titolo esecutivo di formazione giudiziale …, onde determinarne l'esatta portata precettiva, rappresenta compito istituzionalmente devoluto al giudice dell'esecuzione
(oppure al giudice adito con opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.)” (Cass., sez. III, sent.
11.11.2024, n. 29003).
Va poi rilevato che l'ingiunzione “a Controparte_4
(C.F. ” è stata espressamente disposta “come da ricorso” (doc. 4,
[...] P.IVA_1 fascicolo opponente), laddove la domanda monitoria era stata articolata nei confronti di “
[...]
con sede in Milano, via Valtellina n. 15/17, codice fiscale ed iscrizione Parte_1 al Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. p.e.c. in P.IVA_1 Email_1 persona del legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità e veste di società di gestione di Vitruvio Fondo di
Investimento Alternativo Immobiliare Riservato di tipo chiuso” (doc. 3, fascicolo opponente).
D'altro canto, l'espressione “ingiunge come da ricorso” (doc. 4, fascicolo opponente), presente nel titolo esecutivo, risulta simmetrica rispetto alle conclusioni dell'atto introduttivo del procedimento monitorio, laddove era stato chiesto “all'intestato Tribunale che con proprio decreto voglia ingiungere a … nella sua qualità e veste di società di gestione di Parte_1
Vitruvio Fondo di Investimento Alternativo Immobiliare Riservato di tipo chiuso, di pagare immediatamente a
l'importo di euro 4.223.557,07.- valuta 27 agosto 2024, oltre interessi Controparte_3
…” (doc. 3, fascicolo opponente).
Al contempo, nel decreto ingiuntivo n. 15343/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data
12.11.2024 non è rinvenibile un riferimento a Parte_1
quale destinatario del provvedimento monitorio “in proprio” (p. 3, citazione).
[...]
Ne consegue che risulta Controparte_3 effettivamente munita di titolo esecutivo nei confronti dell'opponente.
Le domande attoree devono essere dunque respinte.
* * *
4 La regolazione delle spese di lite segue – ai sensi dell'art. 91 c.p.c. – il principio di soccombenza e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.
Ciò tenuto conto del valore della controversia, del corrispondente scaglione di riferimento per le cause di cognizione innanzi al Tribunale, dell'assenza sia di attività istruttoria orale sia di scritti difensivi ex art. 189 c.p.c. e, dunque, della sostanziale coincidenza tra la fase di trattazione e la fase decisionale, secondo una quantificazione compresa tra i minimi e i medi tabellari.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
, quale società di gestione del risparmio di Fondo di Investimento Alternativo
[...] CP_1
Immobiliare Riservato di tipo chiuso;
condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, in favore di
[...]
, nella misura di euro 42.000,00 oltre spese generali al 15%, iva Controparte_3 se dovuta e cpa.
Milano, 29 ottobre 2025
IL GIUDICE DOTT. MAURIZIO GIUSEPPE CIOCCA
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica e in persona del dott. Maurizio Giuseppe Ciocca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
, quale società di gestione Parte_1 del risparmio di Fondo di Investimento Riservato di CP_1 Controparte_2 tipo chiuso con l'Avv. MATTEI DECIO NICOLA, l'Avv. AURICCHIO ANTONIO, l'Avv. PICARDO
GABRIELE, parte elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica certificata indicati in atti
- OPPONENTE contro
Controparte_3 con l'Avv. BISCAGLIA LORENZO e l'Avv. PACI LUCA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Milano, via De Amicis n. 45
- OPPOSTA
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione.
Le parti concludevano come in atti, nei seguenti termini.
Per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e negletta ogni contraria istanza ed eccezione per tutte ragioni esposte in narrativa: a. In via preliminare in rito - sospendere inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di apposita udienza di discussione, l'efficacia esecutiva del Decreto Ingiuntivo n. 15343/2024 del 12 novembre 2024 emesso dal Tribunale di Milano il 12 novembre 2024, oggetto dell'Atto di Precetto impugnato e quindi della conseguente minacciata azione esecutiva di controparte ovvero sospendere e/o inibire l'azione esecutiva minacciata;
b. In via principale nel merito
Accertare e dichiarare l'illegittimità, l'invalidità e comunque l'inefficacia dell'Atto di Precetto per tutti i motivi esposti in atti.
c. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre IVA, CPA e rimborso spese generali sui compensi”
(citazione, dep. tel. 6.12.2024).
Per l'opposta: “Voglia il Tribunale di Milano: in via preliminare di rito: respingere – in ragione dell'insussistenza dei
'gravi motivi' richiesti dall'art. 615, comma I, c.p.c. – le istanze di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n.
15343/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 12 novembre 2024 oggetto dell'atto di precetto impugnato e di sospensione e/o inibizione della conseguente minacciata azione esecutiva;
nel merito: respingere la domanda attorea volta a far dichiarare l'illegittimità, l'invalidità e comunque l'inefficacia dell'atto di precetto, in quanto infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori, IVA e CNPA se ed in quanto dovute” (comparsa, dep. tel.
14.2.2025).
FATTO
Con atto di citazione notificato il 4.12.2024 e iscritto a ruolo il 6.12.2024,
[...]
, quale società di gestione del risparmio di Parte_1
Vitruvio Fondo di Investimento Alternativo Immobiliare Riservato di tipo chiuso, conveniva in giudizio proponendo opposizione Controparte_3 avverso l'atto di precetto ricevuto il 14.11.2024 e recante il complessivo importo di euro
4.223.557,07, oltre interessi e spese.
Nel dettaglio, l'opponente rappresentava che il titolo esecutivo fatto valere da controparte corrispondeva al decreto ingiuntivo n. 15343/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data
12.11.2024 e che il medesimo provvedimento era stato emesso nei soli confronti di
[...]
, in proprio. Parte_1
Ciò posto, l'intimata, con un unico motivo di opposizione, sosteneva l'inesistenza di un titolo esecutivo nei confronti di , quale Parte_1 società di gestione del risparmio di Vitruvio Fondo di Investimento Alternativo Immobiliare
Riservato di tipo chiuso, stante la diversità soggettiva e l'autonomia patrimoniale esistente tra il medesimo fondo e , in proprio, Parte_1 ai sensi dell'art. 36 TUF, di talché controparte non poteva avviare o anche solo minacciare di intraprendere un'azione esecutiva nei confronti dell'opponente.
In conclusione, , quale società Parte_1 di gestione del risparmio di Vitruvio Fondo di Investimento Alternativo Immobiliare Riservato di tipo chiuso, domandava, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, in
2 via principale, l'accertamento e la declaratoria di illegittimità, di invalidità e comunque di inefficacia dell'atto di precetto opposto.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio , Controparte_3 con comparsa di costituzione e risposta del 14.2.2025, contestando in fatto e in diritto le deduzioni avversarie ed affermando, in definitiva, la correttezza del proprio operato.
Nel dettaglio, l'opposta precisava di avere invocato, in sede monitoria, l'emissione di un titolo esecutivo nei confronti di , quale Parte_1 società di gestione del risparmio di Vitruvio Fondo di Investimento Alternativo Immobiliare
Riservato di tipo chiuso, e di avere ottenuto tale decreto ingiuntivo, il quale era stato infatti reso per le causali di cui al ricorso e, dunque, nei riguardi del soggetto richiesto, con conseguente coincidenza e identità tra il debitore ingiunto e il debitore intimato.
Sotto altro profilo, poi, l'intimante riteneva che non sussistessero eventuali irregolarità nella vocatio in ius, in quanto la spendita o meno del nome del fondo, da un punto di vista processuale, rimaneva del tutto priva di rilievo.
Infine, escludeva che controparte, in Controparte_3 sede di opposizione all'esecuzione, potesse contestare la correttezza del titolo esecutivo di formazione giudiziale.
In conclusione, l'opposta domandava, in via preliminare, la reiezione della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, in via principale, il rigetto dell'opposizione.
Con vittoria delle spese di lite.
Disposta, con provvedimento reso in sede di verifiche preliminari ai sensi dell'art. 171 bis
c.p.c., la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione, la sola opponente versava in atti la propria memoria integrativa.
Sospesa l'efficacia esecutiva del titolo con provvedimento reso inaudita altera parte il 13.1.2025
e confermato il 20.2.2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del 17.6.2025 e, su istanza dell'intimante, la causa veniva rinviata per la discussione orale.
All'esito della conseguente udienza del 2.10.2025, il Giudice si riservava di procedere al deposito della sentenza nelle forme di cui all'art. 281 sexies, u.c., c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118
3 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
Le domande attoree – che risultano riconducibili ad una opposizione ex art. 615, c. 1, c.p.c., essendo in contestazione il diritto di di Controparte_3 procedere in executivis – non possono essere accolte, per i motivi di seguito illustrati.
* * *
In termini corrispondenti a quanto già evidenziato in corso di causa (cfr. ord. 20.2.2025), occorre innanzitutto osservare che “l'interpretazione di un titolo esecutivo di formazione giudiziale …, onde determinarne l'esatta portata precettiva, rappresenta compito istituzionalmente devoluto al giudice dell'esecuzione
(oppure al giudice adito con opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.)” (Cass., sez. III, sent.
11.11.2024, n. 29003).
Va poi rilevato che l'ingiunzione “a Controparte_4
(C.F. ” è stata espressamente disposta “come da ricorso” (doc. 4,
[...] P.IVA_1 fascicolo opponente), laddove la domanda monitoria era stata articolata nei confronti di “
[...]
con sede in Milano, via Valtellina n. 15/17, codice fiscale ed iscrizione Parte_1 al Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. p.e.c. in P.IVA_1 Email_1 persona del legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità e veste di società di gestione di Vitruvio Fondo di
Investimento Alternativo Immobiliare Riservato di tipo chiuso” (doc. 3, fascicolo opponente).
D'altro canto, l'espressione “ingiunge come da ricorso” (doc. 4, fascicolo opponente), presente nel titolo esecutivo, risulta simmetrica rispetto alle conclusioni dell'atto introduttivo del procedimento monitorio, laddove era stato chiesto “all'intestato Tribunale che con proprio decreto voglia ingiungere a … nella sua qualità e veste di società di gestione di Parte_1
Vitruvio Fondo di Investimento Alternativo Immobiliare Riservato di tipo chiuso, di pagare immediatamente a
l'importo di euro 4.223.557,07.- valuta 27 agosto 2024, oltre interessi Controparte_3
…” (doc. 3, fascicolo opponente).
Al contempo, nel decreto ingiuntivo n. 15343/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data
12.11.2024 non è rinvenibile un riferimento a Parte_1
quale destinatario del provvedimento monitorio “in proprio” (p. 3, citazione).
[...]
Ne consegue che risulta Controparte_3 effettivamente munita di titolo esecutivo nei confronti dell'opponente.
Le domande attoree devono essere dunque respinte.
* * *
4 La regolazione delle spese di lite segue – ai sensi dell'art. 91 c.p.c. – il principio di soccombenza e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.
Ciò tenuto conto del valore della controversia, del corrispondente scaglione di riferimento per le cause di cognizione innanzi al Tribunale, dell'assenza sia di attività istruttoria orale sia di scritti difensivi ex art. 189 c.p.c. e, dunque, della sostanziale coincidenza tra la fase di trattazione e la fase decisionale, secondo una quantificazione compresa tra i minimi e i medi tabellari.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
, quale società di gestione del risparmio di Fondo di Investimento Alternativo
[...] CP_1
Immobiliare Riservato di tipo chiuso;
condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, in favore di
[...]
, nella misura di euro 42.000,00 oltre spese generali al 15%, iva Controparte_3 se dovuta e cpa.
Milano, 29 ottobre 2025
IL GIUDICE DOTT. MAURIZIO GIUSEPPE CIOCCA
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