Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 05/02/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 30/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice onorario ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(nata a [...] l'[...] – c.f. ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Stefania Gullo
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/01/2025 e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 22/11/2002 in AR (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 9, part II serie A anno
2004) e che dall'unione sono nati i figli (23/09/2005), (12/09/2010) e Per_1 Per_2
(24/12/2022), hanno riferito che con sentenza n. 55/2024 il Tribunale di Palmi Per_3 ha dichiarato la separazione personale e che da allora la comunione materiale e spirituale non si è più ripristinata.
I coniugi hanno indicato il divorzio alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. Non sussiste alcuna casa familiare da assegnare;
3. I coniugi provvedono ciascuno autonomamente al proprio mantenimento senza alcuna pretesa reciproca;
4. I n. 2 figli minorenni vengono affidati ad entrambi i genitori , i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. con collocamento presso l'abitazione materna sita in Via Oreste
Marinelli n. 5, che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/consegna dei bambini all'altro genitore;
5. Il marito verserà a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei n.2 figli minori la complessiva somma di euro 400,00 mensili (200,00 euro caduno).
Detta somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat come per legge e dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli, salvo i casi di urgenza per quelle medicine non ricomprese dal Servizio Sanitario Nazionale. Le spese extra e quelle anticipate da un genitore verranno rimborsate alla presentazione di giustificativi di spesa nel mese successivo.
6. il padre avrà con sé i figli orientativamente nei giorni di mercoledì e domenica dalle ore 18:00 alle ore 20:00 salvo diverso accordo tra le parti;
7. durante le vacanze natalizie, disporre che ad anni alterni i bambini trascorrano la vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, la vigilia di Capodanno con un genitore ed il Capodanno con l'altro, ugualmente per le festività Pasquali e salvo diverso accordo raggiunto tra le parti;
8. durante le vacanze estive il padre potrà avere con sé i minori fino a 4 settimane non consecutive, fino ad una maggiore autonomia dei figli, i cui periodi andranno comunicati alla madre entro il mese di maggio di ciascun anno;
anche la madre avrà con se i minori in modo esclusivo per 4 settimane non consecutive, salvo migliori accordi tra le parti;
9. I coniugi prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quelli per i minori, e sulla possibilità per ciascuno di essi di portare i minori all'estero nei rispettivi periodi di vacanze. Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di divorziare alle predette condizioni.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio in data
22/11/2002 in AR (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 9, part II serie A anno 2004) e che dall'unione sono nati i figli (23/09/2005), Per_1
(12/09/2010) e (24/12/2022), hanno riferito che con sentenza n. 55/2024 Per_2 Per_3 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio il
Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse di figli minori o nullità rilevabili d'ufficio.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e matrimonio contratto Parte_1 Parte_2 in data 22/11/2002 in AR (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, atto n. 9, part II serie A anno 2004) alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2) Non sussiste alcuna casa familiare da assegnare;
3) I coniugi provvedono ciascuno autonomamente al proprio mantenimento senza alcuna pretesa reciproca;
4) I n. 2 figli minorenni vengono affidati ad entrambi i genitori , i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. con collocamento presso l'abitazione materna sita in Via Oreste
Marinelli n. 5, che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/consegna dei bambini all'altro genitore;
5) Il marito verserà a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei n.2 figli minori la complessiva somma di euro 400,00 mensili (200,00 euro caduno).
Detta somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat come per legge e dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli, salvo i casi di urgenza per quelle medicine non ricomprese dal Servizio Sanitario Nazionale. Le spese extra e quelle anticipate da un genitore verranno rimborsate alla presentazione di giustificativi di spesa nel mese successivo.
6) il padre avrà con sé i figli orientativamente nei giorni di mercoledì e domenica dalle ore 18:00 alle ore 20:00 salvo diverso accordo tra le parti;
7) durante le vacanze natalizie, disporre che ad anni alterni i bambini trascorrano la vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, la vigilia di Capodanno con un genitore ed il Capodanno con l'altro, ugualmente per le festività Pasquali e salvo diverso accordo raggiunto tra le parti;
8) durante le vacanze estive il padre potrà avere con sé i minori fino a 4 settimane non consecutive, fino ad una maggiore autonomia dei figli, i cui periodi andranno comunicati alla madre entro il mese di maggio di ciascun anno;
anche la madre avrà con se i minori in modo esclusivo per 4 settimane non consecutive, salvo migliori accordi tra le parti;
9) I coniugi prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quelli per i minori, e sulla possibilità per ciascuno di essi di portare i minori all'estero nei rispettivi periodi di vacanze.
Spese compensate. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola