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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 09/06/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 158/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Costantino De Robbio - Presidente dott. Roberto Colonnello - Giudice dott.ssa Barbara Vicario - Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 158 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2025, promossa da:
(C.F ), elettivamente domiciliato in Rieti via della Verdura Parte_1 C.F._1
n. 36, dalla presso lo studio dell' Avv. Sara Principessa che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso
-ricorrente- contro
(C.F ), nata a [...] e Montenegro), il 14.02.1964 e CP_1 C.F._2 residente in Fara in Sabina (RI) – frazione di Canneto - in via Pietro Verri n. 4.
- resistente contumace- con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 12.2.2025, ha chiesto che fosse pronunciato lo scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto con in data 15.02.2005 a Podgorica (Montenegro), trascritto all' CP_1
Ufficio dello Stato civile del Comune di Rocca di Papa (RM) (atto n. 2, parte II, serie C).
A tal fine, il ricorrente, indicando le condizioni reddituali e patrimoniali, ha dedotto che: i coniugi hanno optato per il regime della separazione dei beni con convenzione matrimoniale (atto notarile del
23.10.2007 registrato al n. 4153 – serie 1/T); dall' unione coniugale non sono nati figli, seppur il Pt_1
pagina 1 di 2 è padre di una figlia maggiorenne ed indipendente economicamente, nata da precedente relazione;
con decreto di omologa del 3.5.2013 veniva omologata la separazione dei coniugi;
dalla separazione fino all'attualità i coniugi non si sono più riconciliati, mantenendo due distinte abitazioni;
atteso il decorso dei termini di legge, ricorrono i presupposti per ottenere lo scioglimento del matrimonio. Ciò premesso, ha concluso come da ricorso.
Alla udienza del 29.5.2025, ove è comparso il solo ricorrente e il Giudice, verificata la regolarità della notifica, ha riservato la decisione al Collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di attesa la sua mancata CP_1 costituzione in giudizio.
Nel merito, la domanda tesa alla pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e può essere accolta atteso che la comunione materiale e spirituale tra le parti in causa è venuta meno e non può essere ricostruita come risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito giudice delegato è risultato vano per la mancata comparizione della resistente ma soprattutto dal fatto che i coniugi vivono ormai separati di fatto da tempo per cui ricorre la condizione obiettiva (art. 3, c. 1,
n. 2), lett. b), L. Div.).
Data la natura necessaria della pronuncia, le spese di lite devono ritenersi compensate.
P.Q.M.
definitivamente decidendo nella causa n. 158/2025 R.G. promossa da nei confronti Parte_1 di , con l'intervento del Pubblico Ministero: CP_1
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e da in data Parte_1 CP_1
15.02.2005 a Podgorica (Montenegro);
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rocca di Papa (RM) di procedere alle annotazioni di legge (atto n. 2, parte II, serie C., anno 2005);
- dichiara compensate le spese di lite.
Cosi deciso in Rieti, il 5.6.2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Costantino De Robbio - Presidente dott. Roberto Colonnello - Giudice dott.ssa Barbara Vicario - Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 158 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2025, promossa da:
(C.F ), elettivamente domiciliato in Rieti via della Verdura Parte_1 C.F._1
n. 36, dalla presso lo studio dell' Avv. Sara Principessa che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso
-ricorrente- contro
(C.F ), nata a [...] e Montenegro), il 14.02.1964 e CP_1 C.F._2 residente in Fara in Sabina (RI) – frazione di Canneto - in via Pietro Verri n. 4.
- resistente contumace- con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 12.2.2025, ha chiesto che fosse pronunciato lo scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto con in data 15.02.2005 a Podgorica (Montenegro), trascritto all' CP_1
Ufficio dello Stato civile del Comune di Rocca di Papa (RM) (atto n. 2, parte II, serie C).
A tal fine, il ricorrente, indicando le condizioni reddituali e patrimoniali, ha dedotto che: i coniugi hanno optato per il regime della separazione dei beni con convenzione matrimoniale (atto notarile del
23.10.2007 registrato al n. 4153 – serie 1/T); dall' unione coniugale non sono nati figli, seppur il Pt_1
pagina 1 di 2 è padre di una figlia maggiorenne ed indipendente economicamente, nata da precedente relazione;
con decreto di omologa del 3.5.2013 veniva omologata la separazione dei coniugi;
dalla separazione fino all'attualità i coniugi non si sono più riconciliati, mantenendo due distinte abitazioni;
atteso il decorso dei termini di legge, ricorrono i presupposti per ottenere lo scioglimento del matrimonio. Ciò premesso, ha concluso come da ricorso.
Alla udienza del 29.5.2025, ove è comparso il solo ricorrente e il Giudice, verificata la regolarità della notifica, ha riservato la decisione al Collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di attesa la sua mancata CP_1 costituzione in giudizio.
Nel merito, la domanda tesa alla pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e può essere accolta atteso che la comunione materiale e spirituale tra le parti in causa è venuta meno e non può essere ricostruita come risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito giudice delegato è risultato vano per la mancata comparizione della resistente ma soprattutto dal fatto che i coniugi vivono ormai separati di fatto da tempo per cui ricorre la condizione obiettiva (art. 3, c. 1,
n. 2), lett. b), L. Div.).
Data la natura necessaria della pronuncia, le spese di lite devono ritenersi compensate.
P.Q.M.
definitivamente decidendo nella causa n. 158/2025 R.G. promossa da nei confronti Parte_1 di , con l'intervento del Pubblico Ministero: CP_1
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e da in data Parte_1 CP_1
15.02.2005 a Podgorica (Montenegro);
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rocca di Papa (RM) di procedere alle annotazioni di legge (atto n. 2, parte II, serie C., anno 2005);
- dichiara compensate le spese di lite.
Cosi deciso in Rieti, il 5.6.2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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