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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/06/2025, n. 3727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3727 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1823/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 12.6.2025 e vertente
TRA
p.i. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Maddalena Claudia Del Re, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
, c.f. Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Torchio e Giorgio Saviotti, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
pagina 1 di 9
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 14950/2021, R.G. n. 16200/2018, pubblicata in data 27.9.2021, il Tribunale di Roma accertava il parziale inadempimento di - per aver fornito alla Controparte_1
una connessione HDSL di 4M con Banda Minima Garantita di 2M, in luogo di Parte_1
quella contrattualmente prevista di 8 MBps, con banda minima garantita di 6 MBps, nel periodo compreso tra il 16/12/2016 sino al 19/1/2018 -, rigettava la domanda risarcitoria avanzata da e compensava le spese di lite, così motivando in ordine al Parte_1
risarcimento del danno:
‹‹… All'inadempimento consegue, ex art. 1218 e 1223 c.c., il risarcimento del danno.
Occorre tuttavia ricordare che, in tema responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno (cfr. tra molte Cass. Civ. Sez. III, 18/03/2005, n. 5960; e Cass. Civ. n. 21140/2007).
ha denunciato di avere patito, a causa del suddetto inadempimento, danni per spese sostenute pari a € Pt_1
36.700,00, danni per mancato guadagno pari a € 68.737,50 e danni per perdita d'immagine pari a € 30.000,00; ha poi rideterminato, con la memoria istruttoria, i danni per mancato guadagno in € 90.000,00 e quelli per perdita d'immagine in € 87.500,00.
Ebbene, con riguardo al danno emergente, va evidenziato che le spese che l'attrice ha lamentato di aver sopportato, per aver dovuto formare 10 operatori che poi non era stato possibile assumere, non sono state dimostrate, in mancanza della prova dei relativi pagamenti.
Il lucro cessante - che è rappresentato dall'incremento patrimoniale netto che l'attrice avrebbe conseguito se il contratto fosse stato regolarmente eseguito -, è rimasto parimenti indimostrato, posto che dai bilanci allegati non si evince alcun calo di fatturato nell'anno 2017 (anzi da essi si ricava che gli utili della società passarono da €
101.043 del 2016 ad € 154.244) - anno in cui si verificò il suddetto inadempimento - e oltretutto avrebbe Pt_1 dovuto dimostrare che l'eventuale contrazione dei guadagni fosse causalmente collegata alla ridotta connessione fornita da . CP_1
Alcun valore probatorio può essere attribuito, infatti, alle relazioni prodotte dall'attrice, non essendo stati allegati i documenti - a parte i bilanci dai quali, come si è detto, non si evince alcuna contrazione dei guadagni, il citato verbale di collaudo della nuova linea e la visura della società - idonei a riscontrare le valutazioni in esse contenute.
Infine, del tutto sfornita di dimostrazione è anche la domanda relativa al risarcimento del danno all'immagine, configurandosi tale danno come un danno-conseguenza che necessita di specifica prova da parte di colui che ne chiede il risarcimento (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 13/10/2016, n. 20643).
pagina 2 di 9 A fronte delle carenze di prova come sopra indicate, la domanda di risarcimento del danno deve essere dunque disattesa, non potendo darsi ingresso, ai sensi dell'art. 1226 c.c., a una valutazione equitativa del danno nell'ipotesi in cui – come nel caso in esame – la prova dell'entità del pregiudizio subito non era per il danneggiato né impossibile, né molto difficoltosa.
La Suprema Corte ha chiarito, infatti, che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli art. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare (v. Cass. Civ., Sez. VI, 19/12/2011, n. 27447; nello stesso senso Cass. Civ.,
Sez. III, 08/01/2016, n. 127). …››.
***
Ha proposto appello , chiedendo alla Corte, in parziale riforma della gravata Parte_1
sentenza, di condannare al risarcimento di tutti i danni, come richiesto in primo CP_1
grado.
***
In data 11.7.2022 si è costituita in giudizio , chiedendo di dichiarare CP_1 inammissibile e, comunque, rigettare l'appello.
***
All'udienza del 14.7.2022, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 9.5.2025 è stata confermata la già fissata udienza del
12.6.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 15 giorni prima per note conclusionali.
I procuratori delle parti hanno tempestivamente depositato le note in data 27.5.2025 e, all'odierna udienza, hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
***
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., formulata da , in quanto infondata. CP_1
Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio pagina 3 di 9 di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'appello nel suo complesso non incorra nella sanzione di inammissibilità, in quanto l'appellante ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice e ha indicato quale sia l'obiettivo delle censure stesse, risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
***
Venendo al merito, l'appellante articola quattro motivi.
***
Il primo motivo denuncia ‹‹illogicità e contraddittorietà sentenza di I grado – omessa e/o erronea valutazione delle prove››.
Lamenta l'appellante che il Tribunale, pur avendo ben ricostruito lo svolgimento dei fatti e l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla società convenuta, avrebbe poi, in modo illogico, incoerente e contraddittorio, rigettato la domanda riguardante il danno emergente, costituito dai costi sostenuti dall'attrice per la formazione di personale poi non assunto a causa dell'inadempimento di;
in particolare, il giudice, nonostante avesse tenuto in CP_1 conto “la copiosa produzione probatoria di parte attrice”, non ne avrebbe tratto le dovute conseguenze, dal momento che aveva ignorato le considerazioni svolte nella relazione illustrativa, tratte dai dati contabili in atti, e nella integrazione della relazione illustrativa.
***
Il secondo motivo denuncia ‹‹illogicità e contraddittorietà sentenza di I grado – omessa e/o erronea valutazione delle prove››.
Lamenta l'appellante che, in merito al danno da lucro cessante, l'integrazione alla relazione tecnica analizzava i bilanci – documenti non contestati e pertanto pacifici nella loro veridicità – nelle singole voci e ricostruiva in modo inoppugnabile il danno da lucro cessante, a nulla valendo la considerazione, piuttosto superficiale, per la quale nel 2017 la società aveva aumentato i profitti rispetto al 2016; invero, ciò che rilevava era che la società avrebbe potuto aumentare maggiormente i profitti, ove non fosse stato posto in essere l'inadempimento di
; il calcolo del danno da mancato guadagno era fondato su precisissimi calcoli e su CP_1
elementi probatori non contestati, dedotti dai bilanci, ed era stato quantificato con precisione dal tecnico, dott. ; il fatturato della società era in fortissima crescita e consistente Persona_1
pagina 4 di 9 era l'incremento del costo del personale tra il 2016 e il 2017 per via dell'investimento effettuato, che tuttavia non aveva dato, almeno per il 2017, i ritorni attesi, per via
Co dell'inadempimento di , come dimostrava il confronto tra la redditività lorda 2017 e la redditività lorda 2018.
***
Il terzo motivo denuncia ‹‹illogicità e contraddittorietà sentenza di I grado – omessa e/o erronea valutazione delle prove››.
Lamenta l'appellante che il giudice di primo grado, anche in merito al danno all'immagine, non avrebbe tenuto conto delle precise considerazioni svolte nelle due relazioni di parte attrice, la quale non aveva potuto rispettare gli impegni assunti;
ciò aveva generato una visione, presso la clientela di riferimento, di minore affidabilità, con conseguente danno di immagine, valutato dal dott. nel 5% del volume d'affari, e conseguente minore credibilità dell'azienda su Per_1
tutto il territorio nazionale.
***
Il quarto motivo denuncia ‹‹illogicità e contraddittorietà sentenza di I grado – omessa e/o erronea valutazione delle prove››.
Lamenta l'appellante che il giudice di primo grado, ammesso e non concesso che non vi fossero gli elementi probatori per poter procedere all'esatto calcolo dei danni conseguenti all'inadempimento, avrebbe dovuto procedere alla liquidazione in via equitativa, avendo l'attrice prodotto sufficienti elementi – quali i bilanci della società – per valutare in via di giustizia il danno.
***
I motivi, tutti concernenti il danno (sul parziale inadempimento si è formato il giudicato interno, in difetto di impugnazione incidentale), sono connessi e saranno trattati congiuntamente.
***
Si premette, in linea generale, che, ai sensi dell'art. 1223 c.c., in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il soggetto inadempiente è obbligato a risarcire i danni che siano conseguenza immediata e diretta della condotta non esattamente adempiente e, in particolare, a risarcire il creditore per la perdita subita consistente nella perdita di valori economici già esistenti nel patrimonio del danneggiato e per il mancato guadagno, ossia la mancata acquisizione, da parte del danneggiato, di valori economici (cc.dd. danno emergente e lucro cessante); tra inadempimento e danno è necessario che sussista un nesso di causalità, escludendo dal risarcimento le conseguenze dell'inadempimento che non ne siano pagina 5 di 9 immediatamente dirette;
il danno, insomma, deve essere cagionato in modo diretto dall'inadempimento e non da altre cause, con l'ulteriore specificazione che il danno è da considerarsi causato dall'inadempimento se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (teoria condizionalistica) e sempre che sia configurabile come conseguenza normale e naturale dell'inadempimento (teoria della causalità adeguata): Cass. n. 10184/2014, in motivazione.
In tema di responsabilità contrattuale, come extracontrattuale, incombe al danneggiato l'onere di provare il danno del quale domanda la riparazione;
detta prova costituisce il presupposto indispensabile anche per poter procedere a liquidazioni di tipo equitativo (Cass. n. 7093/2001; cfr. anche Cass. n. 22061/2008 e Cass. n. 26051/2020).
In sostanza, per giurisprudenza pacifica, il potere di cui all'art. 1226 c.c. riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, occorrendo tuttavia che un danno esista e sia provato (Cass. 19.12.2011, n. 27447; 11.10.2013, n.
23194; 22.5.2014, n. 11361; n. 8941 del 18.3.2022).
Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi solo i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito (Cass. n.
15349/2017).
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (Cass. n. 19551 del 10.7.2023).
***
In ossequio ai descritti consolidati principi, muovendo dal danno patrimoniale, ritiene la Corte che la prova, come correttamente affermato dal primo giudice, non sia stata fornita.
Con riguardo al dedotto danno emergente, infatti, non vi è traccia di documentazione relativa agli esborsi asseritamente sostenuti da per la formazione del personale poi non Parte_1
pagina 6 di 9 assunto, non essendo certo sufficienti le relazioni di parte, nelle quali il tecnico si limita a descrivere la durata del corso, le trasferte, il percorso di selezione e formazione dei team leader.
Per ciò che concerne il mancato guadagno, le generiche censure non superano le condivisibili argomentazioni del Tribunale, il quale, dopo aver evidenziato che non vi era stato calo di fatturato (ma aumento dello stesso), ha comunque rilevato che l'attrice avrebbe dovuto dimostrare il nesso di causalità tra l'eventuale contrazione dei guadagni e la ridotta connessione fornita da , per poi concludere che nessun valore probatorio poteva a CP_1
tal fine attribuirsi alle dette relazioni, non essendo stati allegati i documenti - a parte i bilanci - idonei a riscontrare le valutazioni in esse contenute.
Del resto, la produzione in giudizio di documentazione contabile della società, di provenienza unilaterale, non può fornire prova del lamentato pregiudizio, normalmente riconducibile a diversi fattori economici e strutturali afferenti alla gestione delle società, non essendo stata data dimostrazione di un adeguato nesso eziologico tra il danno lamentato e l'inadempimento contrattuale (cfr. Cass. n. 25160/2018).
Come si è visto, la liquidazione equitativa del danno è esclusa nell'ipotesi di mancata prova della sussistenza del danno stesso (e del nesso), che richiede, quanto meno, l'allegazione puntuale di plurimi elementi indiziari precisi e concordanti che ne dimostrino l'esistenza.
In difetto di tale prova, condivisibile e immune da vizi logico-giuridici è dunque la gravata sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda risarcitoria in esame.
Alla stessa conclusione perviene la Corte in merito al danno non patrimoniale, ricondotto da alle ripercussioni negative sull'immagine della medesima. Parte_1
Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno "in re ipsa" (tra le tante, Cass. n. 29206/2019).
In particolare, il danno all'immagine e alla reputazione, inteso come "danno conseguenza", non sussiste "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (Cass. n. 4005 del 18/02/2020) e consiste nel danno alla reputazione commerciale dell'imprenditore, causato dall'altrui inadempimento.
pagina 7 di 9 La configurabilità del danno in parola deriva dalla diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere, o di settori o categorie di essi con le quali il danneggiato interagisca, allorquando l'atto lesivo che determina la proiezione negativa sulla reputazione sia immediatamente percepibile dalla collettività o da terzi.
Nella specie, non sono stati allegati elementi da cui desumere che la vicenda che occupa abbia avuto una qualche risonanza nell'ambito del settore nel quale opera la società appellante, con conseguenze negative sulla reputazione professionale di questa.
Pertanto, in difetto di allegazioni specifiche e circostanziate sul punto, immune da vizi è la gravata sentenza anche nella parte in cui ha rigettato la domanda risarcitoria del danno all'immagine.
***
In conclusione, l'appello deve essere respinto.
***
L'appellante deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere le spese del presente grado di giudizio all'appellata, la quale, pur avendo indicato nella nota spese, come valore della causa, quello da € 52.001,00 a € 260.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, ha tuttavia chiesto i compensi secondo i valori medi dello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 per i giudizi innanzi al tribunale, pari a complessivi € 3.397,00.
Pertanto, poiché ‹‹In tema di liquidazione delle spese processuali, quando la parte presenta la nota spese, secondo quanto previsto dall'art. 75 disp.att. c.p.c., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma superiore›› (cfr. Cass. n. 14198 del
05/05/2022), deve essere liquidata la somma di € 3.397,00, come richiesta.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 14950/2021, R.G. n. 16200/2018, pubblicata in data 27.9.2021, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 8 di 9 1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.397,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 12.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1823/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 12.6.2025 e vertente
TRA
p.i. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Maddalena Claudia Del Re, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
, c.f. Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Torchio e Giorgio Saviotti, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
pagina 1 di 9
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 14950/2021, R.G. n. 16200/2018, pubblicata in data 27.9.2021, il Tribunale di Roma accertava il parziale inadempimento di - per aver fornito alla Controparte_1
una connessione HDSL di 4M con Banda Minima Garantita di 2M, in luogo di Parte_1
quella contrattualmente prevista di 8 MBps, con banda minima garantita di 6 MBps, nel periodo compreso tra il 16/12/2016 sino al 19/1/2018 -, rigettava la domanda risarcitoria avanzata da e compensava le spese di lite, così motivando in ordine al Parte_1
risarcimento del danno:
‹‹… All'inadempimento consegue, ex art. 1218 e 1223 c.c., il risarcimento del danno.
Occorre tuttavia ricordare che, in tema responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno (cfr. tra molte Cass. Civ. Sez. III, 18/03/2005, n. 5960; e Cass. Civ. n. 21140/2007).
ha denunciato di avere patito, a causa del suddetto inadempimento, danni per spese sostenute pari a € Pt_1
36.700,00, danni per mancato guadagno pari a € 68.737,50 e danni per perdita d'immagine pari a € 30.000,00; ha poi rideterminato, con la memoria istruttoria, i danni per mancato guadagno in € 90.000,00 e quelli per perdita d'immagine in € 87.500,00.
Ebbene, con riguardo al danno emergente, va evidenziato che le spese che l'attrice ha lamentato di aver sopportato, per aver dovuto formare 10 operatori che poi non era stato possibile assumere, non sono state dimostrate, in mancanza della prova dei relativi pagamenti.
Il lucro cessante - che è rappresentato dall'incremento patrimoniale netto che l'attrice avrebbe conseguito se il contratto fosse stato regolarmente eseguito -, è rimasto parimenti indimostrato, posto che dai bilanci allegati non si evince alcun calo di fatturato nell'anno 2017 (anzi da essi si ricava che gli utili della società passarono da €
101.043 del 2016 ad € 154.244) - anno in cui si verificò il suddetto inadempimento - e oltretutto avrebbe Pt_1 dovuto dimostrare che l'eventuale contrazione dei guadagni fosse causalmente collegata alla ridotta connessione fornita da . CP_1
Alcun valore probatorio può essere attribuito, infatti, alle relazioni prodotte dall'attrice, non essendo stati allegati i documenti - a parte i bilanci dai quali, come si è detto, non si evince alcuna contrazione dei guadagni, il citato verbale di collaudo della nuova linea e la visura della società - idonei a riscontrare le valutazioni in esse contenute.
Infine, del tutto sfornita di dimostrazione è anche la domanda relativa al risarcimento del danno all'immagine, configurandosi tale danno come un danno-conseguenza che necessita di specifica prova da parte di colui che ne chiede il risarcimento (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 13/10/2016, n. 20643).
pagina 2 di 9 A fronte delle carenze di prova come sopra indicate, la domanda di risarcimento del danno deve essere dunque disattesa, non potendo darsi ingresso, ai sensi dell'art. 1226 c.c., a una valutazione equitativa del danno nell'ipotesi in cui – come nel caso in esame – la prova dell'entità del pregiudizio subito non era per il danneggiato né impossibile, né molto difficoltosa.
La Suprema Corte ha chiarito, infatti, che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli art. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare (v. Cass. Civ., Sez. VI, 19/12/2011, n. 27447; nello stesso senso Cass. Civ.,
Sez. III, 08/01/2016, n. 127). …››.
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Ha proposto appello , chiedendo alla Corte, in parziale riforma della gravata Parte_1
sentenza, di condannare al risarcimento di tutti i danni, come richiesto in primo CP_1
grado.
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In data 11.7.2022 si è costituita in giudizio , chiedendo di dichiarare CP_1 inammissibile e, comunque, rigettare l'appello.
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All'udienza del 14.7.2022, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
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Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 9.5.2025 è stata confermata la già fissata udienza del
12.6.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 15 giorni prima per note conclusionali.
I procuratori delle parti hanno tempestivamente depositato le note in data 27.5.2025 e, all'odierna udienza, hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
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In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., formulata da , in quanto infondata. CP_1
Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio pagina 3 di 9 di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'appello nel suo complesso non incorra nella sanzione di inammissibilità, in quanto l'appellante ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice e ha indicato quale sia l'obiettivo delle censure stesse, risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
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Venendo al merito, l'appellante articola quattro motivi.
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Il primo motivo denuncia ‹‹illogicità e contraddittorietà sentenza di I grado – omessa e/o erronea valutazione delle prove››.
Lamenta l'appellante che il Tribunale, pur avendo ben ricostruito lo svolgimento dei fatti e l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla società convenuta, avrebbe poi, in modo illogico, incoerente e contraddittorio, rigettato la domanda riguardante il danno emergente, costituito dai costi sostenuti dall'attrice per la formazione di personale poi non assunto a causa dell'inadempimento di;
in particolare, il giudice, nonostante avesse tenuto in CP_1 conto “la copiosa produzione probatoria di parte attrice”, non ne avrebbe tratto le dovute conseguenze, dal momento che aveva ignorato le considerazioni svolte nella relazione illustrativa, tratte dai dati contabili in atti, e nella integrazione della relazione illustrativa.
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Il secondo motivo denuncia ‹‹illogicità e contraddittorietà sentenza di I grado – omessa e/o erronea valutazione delle prove››.
Lamenta l'appellante che, in merito al danno da lucro cessante, l'integrazione alla relazione tecnica analizzava i bilanci – documenti non contestati e pertanto pacifici nella loro veridicità – nelle singole voci e ricostruiva in modo inoppugnabile il danno da lucro cessante, a nulla valendo la considerazione, piuttosto superficiale, per la quale nel 2017 la società aveva aumentato i profitti rispetto al 2016; invero, ciò che rilevava era che la società avrebbe potuto aumentare maggiormente i profitti, ove non fosse stato posto in essere l'inadempimento di
; il calcolo del danno da mancato guadagno era fondato su precisissimi calcoli e su CP_1
elementi probatori non contestati, dedotti dai bilanci, ed era stato quantificato con precisione dal tecnico, dott. ; il fatturato della società era in fortissima crescita e consistente Persona_1
pagina 4 di 9 era l'incremento del costo del personale tra il 2016 e il 2017 per via dell'investimento effettuato, che tuttavia non aveva dato, almeno per il 2017, i ritorni attesi, per via
Co dell'inadempimento di , come dimostrava il confronto tra la redditività lorda 2017 e la redditività lorda 2018.
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Il terzo motivo denuncia ‹‹illogicità e contraddittorietà sentenza di I grado – omessa e/o erronea valutazione delle prove››.
Lamenta l'appellante che il giudice di primo grado, anche in merito al danno all'immagine, non avrebbe tenuto conto delle precise considerazioni svolte nelle due relazioni di parte attrice, la quale non aveva potuto rispettare gli impegni assunti;
ciò aveva generato una visione, presso la clientela di riferimento, di minore affidabilità, con conseguente danno di immagine, valutato dal dott. nel 5% del volume d'affari, e conseguente minore credibilità dell'azienda su Per_1
tutto il territorio nazionale.
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Il quarto motivo denuncia ‹‹illogicità e contraddittorietà sentenza di I grado – omessa e/o erronea valutazione delle prove››.
Lamenta l'appellante che il giudice di primo grado, ammesso e non concesso che non vi fossero gli elementi probatori per poter procedere all'esatto calcolo dei danni conseguenti all'inadempimento, avrebbe dovuto procedere alla liquidazione in via equitativa, avendo l'attrice prodotto sufficienti elementi – quali i bilanci della società – per valutare in via di giustizia il danno.
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I motivi, tutti concernenti il danno (sul parziale inadempimento si è formato il giudicato interno, in difetto di impugnazione incidentale), sono connessi e saranno trattati congiuntamente.
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Si premette, in linea generale, che, ai sensi dell'art. 1223 c.c., in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il soggetto inadempiente è obbligato a risarcire i danni che siano conseguenza immediata e diretta della condotta non esattamente adempiente e, in particolare, a risarcire il creditore per la perdita subita consistente nella perdita di valori economici già esistenti nel patrimonio del danneggiato e per il mancato guadagno, ossia la mancata acquisizione, da parte del danneggiato, di valori economici (cc.dd. danno emergente e lucro cessante); tra inadempimento e danno è necessario che sussista un nesso di causalità, escludendo dal risarcimento le conseguenze dell'inadempimento che non ne siano pagina 5 di 9 immediatamente dirette;
il danno, insomma, deve essere cagionato in modo diretto dall'inadempimento e non da altre cause, con l'ulteriore specificazione che il danno è da considerarsi causato dall'inadempimento se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (teoria condizionalistica) e sempre che sia configurabile come conseguenza normale e naturale dell'inadempimento (teoria della causalità adeguata): Cass. n. 10184/2014, in motivazione.
In tema di responsabilità contrattuale, come extracontrattuale, incombe al danneggiato l'onere di provare il danno del quale domanda la riparazione;
detta prova costituisce il presupposto indispensabile anche per poter procedere a liquidazioni di tipo equitativo (Cass. n. 7093/2001; cfr. anche Cass. n. 22061/2008 e Cass. n. 26051/2020).
In sostanza, per giurisprudenza pacifica, il potere di cui all'art. 1226 c.c. riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, occorrendo tuttavia che un danno esista e sia provato (Cass. 19.12.2011, n. 27447; 11.10.2013, n.
23194; 22.5.2014, n. 11361; n. 8941 del 18.3.2022).
Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi solo i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito (Cass. n.
15349/2017).
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (Cass. n. 19551 del 10.7.2023).
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In ossequio ai descritti consolidati principi, muovendo dal danno patrimoniale, ritiene la Corte che la prova, come correttamente affermato dal primo giudice, non sia stata fornita.
Con riguardo al dedotto danno emergente, infatti, non vi è traccia di documentazione relativa agli esborsi asseritamente sostenuti da per la formazione del personale poi non Parte_1
pagina 6 di 9 assunto, non essendo certo sufficienti le relazioni di parte, nelle quali il tecnico si limita a descrivere la durata del corso, le trasferte, il percorso di selezione e formazione dei team leader.
Per ciò che concerne il mancato guadagno, le generiche censure non superano le condivisibili argomentazioni del Tribunale, il quale, dopo aver evidenziato che non vi era stato calo di fatturato (ma aumento dello stesso), ha comunque rilevato che l'attrice avrebbe dovuto dimostrare il nesso di causalità tra l'eventuale contrazione dei guadagni e la ridotta connessione fornita da , per poi concludere che nessun valore probatorio poteva a CP_1
tal fine attribuirsi alle dette relazioni, non essendo stati allegati i documenti - a parte i bilanci - idonei a riscontrare le valutazioni in esse contenute.
Del resto, la produzione in giudizio di documentazione contabile della società, di provenienza unilaterale, non può fornire prova del lamentato pregiudizio, normalmente riconducibile a diversi fattori economici e strutturali afferenti alla gestione delle società, non essendo stata data dimostrazione di un adeguato nesso eziologico tra il danno lamentato e l'inadempimento contrattuale (cfr. Cass. n. 25160/2018).
Come si è visto, la liquidazione equitativa del danno è esclusa nell'ipotesi di mancata prova della sussistenza del danno stesso (e del nesso), che richiede, quanto meno, l'allegazione puntuale di plurimi elementi indiziari precisi e concordanti che ne dimostrino l'esistenza.
In difetto di tale prova, condivisibile e immune da vizi logico-giuridici è dunque la gravata sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda risarcitoria in esame.
Alla stessa conclusione perviene la Corte in merito al danno non patrimoniale, ricondotto da alle ripercussioni negative sull'immagine della medesima. Parte_1
Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno "in re ipsa" (tra le tante, Cass. n. 29206/2019).
In particolare, il danno all'immagine e alla reputazione, inteso come "danno conseguenza", non sussiste "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (Cass. n. 4005 del 18/02/2020) e consiste nel danno alla reputazione commerciale dell'imprenditore, causato dall'altrui inadempimento.
pagina 7 di 9 La configurabilità del danno in parola deriva dalla diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere, o di settori o categorie di essi con le quali il danneggiato interagisca, allorquando l'atto lesivo che determina la proiezione negativa sulla reputazione sia immediatamente percepibile dalla collettività o da terzi.
Nella specie, non sono stati allegati elementi da cui desumere che la vicenda che occupa abbia avuto una qualche risonanza nell'ambito del settore nel quale opera la società appellante, con conseguenze negative sulla reputazione professionale di questa.
Pertanto, in difetto di allegazioni specifiche e circostanziate sul punto, immune da vizi è la gravata sentenza anche nella parte in cui ha rigettato la domanda risarcitoria del danno all'immagine.
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In conclusione, l'appello deve essere respinto.
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L'appellante deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere le spese del presente grado di giudizio all'appellata, la quale, pur avendo indicato nella nota spese, come valore della causa, quello da € 52.001,00 a € 260.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, ha tuttavia chiesto i compensi secondo i valori medi dello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 per i giudizi innanzi al tribunale, pari a complessivi € 3.397,00.
Pertanto, poiché ‹‹In tema di liquidazione delle spese processuali, quando la parte presenta la nota spese, secondo quanto previsto dall'art. 75 disp.att. c.p.c., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma superiore›› (cfr. Cass. n. 14198 del
05/05/2022), deve essere liquidata la somma di € 3.397,00, come richiesta.
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Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 14950/2021, R.G. n. 16200/2018, pubblicata in data 27.9.2021, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 8 di 9 1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.397,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 12.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
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