CA
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/09/2025, n. 2586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2586 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2576/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Margherita Monte Presidente dr.ssa Anna Mantovani Consigliera dr.ssa Cristina Giannelli Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
(C.F./P.IVA Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. SILVIA ENRICA DAMIANI (C.F. P.IVA_1
); C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F./P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO CP_1 P.IVA_2
VECCHIONE (C.F. ). C.F._2
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
E CONTRO
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: Impugnazione della sentenza n. 1776/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 16.02.2024, in materia di: appalto di opere pubbliche. pagina 1 di 18
CONCLUSIONI
Per : CP_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Milano n.1776/2024 resa inter partes
- accertare il diritto di di percepire da l'importo di € 42.989,56 oltre interessi e CP_1 CP_3 rivalutazione, anziché l'importo di € 169.168,54 oltre interessi;
- accertare il diritto di di percepire da l'importo di € 127.002,58 oltre IVA e CP_3 CP_1 interessi;
- accertare il diritto di di percepire da l'importo da liquidarsi in via equitativa ex CP_3 CP_1 art.1226 c.c. per la variazione del costo di costruzione di edifici residenziali intervenuta nel periodo 2006/2018;
- accertare il diritto di di percepire da l'importo di € 94.876,79 oltre rivalutazione e CP_3 CP_1 interessi dalla domanda (11.11.2020) al saldo;
- operata la compensazione tra detti crediti, condannare al pagamento in favore di CP_1 CP_3 dell'importo residuo, oltre interessi dalla data della sentenza al saldo;
- condannare a rifondere ad le spese e le competenze professionali di entrambi i CP_1 CP_3 gradi di giudizio. IN OGNI CASO Respingere l'appello incidentale proposto da avverso la sentenza di primo grado perché CP_1 inammissibile ed infondato. IN VIA ISTRUTTORIA
- Respingere le richieste di perché inammissibili e irrilevanti ai fini della decisione. CP_1
- Si chiede, ove occorra:
l'ammissione della prova testimoniale richiesta da nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 CP_3 c.p.c. depositata in primo grado con il teste ivi indicato;
l'ammissione di prova contraria sui capitoli e testi indicati dalla avversa difesa, come richiesta da
nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 3 c.p.c. depositata in primo grado. CP_3 Con il rimborso delle spese e del compenso professionale.”
Per CP_1
“Preliminarmente si reiterano le istanze istruttorie già formulate nel giudizio di primo grado con le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. disattese dal Tribunale di Milano. Segnatamente al fine di comprovare ulteriormente la mancata messa a disposizione del registro di contabilità da parte del D.L. ai fini dell'esplicazione delle riserve, la scrivente difesa ripropone l'istanza di ammissione della prova testimoniale sulle seguenti circostanze di fatto: 1) Vero che, in relazione all'appalto affidato dalla alla con contratto rep. n. 5000 del CP_3 CP_2 11.01.2012 ai fini della realizzazione dell'Intervento di Nuova Costruzione e Spazi a Servizi in Via Roma nell'ambito del Contratto di Quartiere II in Comune di Pioltello, il registro di contabilità era detenuto esclusivamente dal Direttore dei lavori Arch. ; CP_4
2) Vero che nei giorni successivi all'approvazione del primo SAL avvenuta in data 22.12.2011, il Geom. richiedeva al Direttore dei Lavori Arch. di mettere a Controparte_5 CP_4 disposizione della il registro di contabilità; CP_2
3) Vero che l'Arch. consegnava alla il registro di contabilità ai fini della CP_4 CP_2 esplicazione delle riserve relative al primo SAL solo in data 08.02.2011; pagina 2 di 18 4) Vero che nei giorni successivi all'approvazione del secondo SAL avvenuta in data 28.02.2012 il Geom. richiedeva al Direttore dei Lavori Arch. di mettere a Controparte_5 CP_6 disposizione della il registro di contabilità; CP_2
5) Vero che l'Arch. consegnava alla il registro di contabilità ai fini della CP_4 CP_2 esplicazione delle riserve relative al secondo SAL solo in data 22.03.2012;
6) Vero che nei giorni successivi all'approvazione del quinto SAL avvenuta in data 06.04.2017 i referenti dell'appaltatrice richiedevano al Direttore dei Lavori Arch. di mettere a CP_6 disposizione il registro di contabilità ai fini dell'esplicazione delle riserve;
7) Vero che l'Arch. consegnava alla il registro di contabilità ai fini della CP_4 CP_1 esplicazione delle riserve relative al quinto SAL solo in data 02.05.2017. Si indicano quali testimoni: 1) Geom. nato a [...] il Controparte_5 09.11.1978, residente in [...]; 2) , dom.to Tes_1 in Napoli alla Via dei Missionari n. 11. Nel merito: Rigettare integralmente l'appello principale, in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1776/2024 emessa dal Tribunale di Milano laddove riconosce il diritto dell'appellata all'importo di € 169.168,54, oltre a CP_1 rivalutazione e ad interessi legali;
In accoglimento dell'appello incidentale: In via istruttoria: a) Disporre un supplemento di CTU, al fine di consentire il ricalcolo dell'importo spettante alla
a titolo di riserve in quanto sottostimato per le ragioni esposte nella presente comparsa;
CP_1 b) Ammettere la prova testimoniale come articolata dalla nella propria memoria ex art. 183 CP_1 VI comma n. 2 c.p.c. depositata in primo grado, con il teste ivi indicato e la prova diretta e contraria sui capitoli e i testi indicati dalla avversa difesa. In accoglimento della domanda proposta in primo grado:
1) Accertare e dichiarare la non legittimità (non sussistendone i presupposti in punto di fatto e di diritto) della risoluzione del contratto di appalto rep. n.5000 del 11.01.2012 disposta dalla appellante in danno della appellata e comunicata alla con nota prot. n. 72751 del 21.12.2018, per le CP_1 ragioni tutte esposte nel presente atto, con conseguente disapplicazione della intervenuta risoluzione del contratto, non sussistendone i presupposti di rito come esposto e provato documentalmente;
2) Accertare e dichiarare, alla luce di quanto esposto in atti e provato documentalmente, la responsabilità per inadempimento della sola convenuta in ordine al contratto di appalto rep. n. CP_3 5000 del 11.01.2012 e, per l'effetto, dichiarare risolto detto contratto per esclusivo inadempimento imputabile alla appellante;
3) Accertare e dichiarare, in relazione agli accadimenti ed alle circostanze descritte, il pieno diritto dell'appaltatore a vedersi riconosciuti i maggiori corrispettivi per prestazioni eseguite e non contabilizzate e/o riconosciute o contabilizzate in ritardo, nonché il ristoro dei maggiori oneri derivati all'impresa in ragione delle difficoltà incontrate nell'esecuzione dell'appalto per colpa imputabile a parte appellante, e conseguentemente la fondatezza delle riserve iscritte dall'istante in contabilità;
4) Conseguentemente condannare la al Controparte_7 pagamento in favore della società attrice dell'importo di € 1.292.756,22, o nella diversa somma ritenuta di giustizia ovvero nella somma che sarà liquidata anche in via equitativa dal Giudice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c.; in ogni caso con riconoscimento degli interessi, legali e moratori al tasso per le OO.PP., sulle voci aventi natura di corrispettivo e degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle voci aventi natura di debito di valore dalla data di maturazione e fino all'effettivo soddisfo;
pagina 3 di 18 5) In via gradata rispetto a quanto sub 4, la al Controparte_7 pagamento in favore della società attrice dell'importo quantificato dal CTU, nella misura di € 289.032,82, o nella diversa somma ritenuta di giustizia ovvero nella somma che sarà liquidata anche in via equitativa dal Giudice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c.; in ogni caso con riconoscimento degli interessi, legali e moratori al tasso per le OO.PP., sulle voci aventi natura di corrispettivo e degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle voci aventi natura di debito di valore dalla data di maturazione e fino all'effettivo soddisfo;
6) Condannare in ogni caso, altresì, la al Controparte_7 rimborso in favore della del valore venale delle opere eseguite dalla appaltatrice, pari ad € CP_1 358.561,50, nonché al pagamento del mancato utile sulle opere ineseguite, pari ad € 146.348,23, o alla diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia ovvero che sarà liquidata anche in via equitativa dal Giudice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c.; in ogni caso con riconoscimento degli interessi, legali e moratori al tasso per le OO.PP., sulle voci aventi natura di corrispettivo e degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle voci aventi natura di debito di valore dalla data di maturazione e fino all'effettivo soddisfo;
7) In via subordinata dichiarare il diritto della al riconoscimento dei maggiori oneri, CP_1 indennizzi, risarcimenti e corrispettivi conseguenti ai fatti ed alle circostanze risultanti dalla documentazione in atti, ai sensi dell'art. 2041 c.c. nella misura complessiva suindicata nei precedenti punti ovvero nella diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, ovvero che sarà liquidata in via equitativa dal Giudice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c con conseguente condanna della parte appellante alla corresponsione delle somme tutte oggetto della richiesta ex articolo 2041 di cui al presente capo 7, come tali quantificate;
Ancora, in estremo subordine, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello incidentale, confermare integralmente la sentenza n. 1776/2024 emessa dal Tribunale di Milano;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
Concisa esposizione dei motivi della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 1776/2024 pubblicata il 16.02.2024, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da (d'ora in poi, per brevità, “ ”) nei confronti di CP_1 CP_1
(d'ora in poi, per brevità, ”), accertata la Controparte_7 CP_3 legittimità della risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatrice comunicata da e accertato il diritto di a percepire da la somma di € 94.876,79 a titolo di CP_3 CP_3 CP_1 risarcimento danni e il diritto di a percepire da la somma di € 169.168,54 per CP_1 CP_3
l'accoglimento delle riserve nn. 11 e 12, operava la compensazione tra le due contrapposte voci di credito, condannando al pagamento, in favore di , dell'importo residuo, oltre interessi CP_3 CP_1 legali dalla data della sentenza al saldo, compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio e ponendo le spese di CTU a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
pagina 4 di 18
2. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 27.4.2020 conveniva in giudizio , chiedendo che CP_1 CP_3 venisse accertata l'illegittimità della risoluzione del contratto di appalto di opera pubblica stipulato l'11.01.2012, comunicata dalla stazione appaltante in data 21.12.2018. CP_3
A sostegno delle proprie pretese, l'attrice deduceva di essere subentrata a (dalla quale CP_2 aveva dapprima affittato e poi acquistato il relativo ramo d'azienda) nel contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione di 39 alloggi destinati a edilizia sociale e di spazi destinati a servizi in due edifici in Pioltello, via Roma, lavori che non aveva potuto concludere regolarmente a causa della mancata collaborazione della committente . Lamentava infatti il grave inadempimento di quest'ultima che CP_3 aveva omesso di fornire istruzioni relative all'esecuzione delle lavorazioni e aveva apportato perizie suppletive e continue varianti in corso d'opera, resesi necessarie a causa delle carenze del progetto originario e dei difetti delle lavorazioni svolte dall'aggiudicataria originaria Controparte_8
Eccepiva inoltre che, nel corso dei lavori, erano state iscritte in contabilità riserve per complessivi €
1.292.756,22 e che, con nota del 21.12.2018, risolveva il contratto d'appalto in autotutela, ai CP_3 sensi dell'art. 136 d.lgs 163/2006, “per grave ritardo e inadempimento agli obblighi contrattuali”.
Chiedeva, pertanto, che fosse accertata l'illegittimità della risoluzione comunicata dalla stazione appaltante e che il contratto fosse risolto per esclusivo inadempimento di quest'ultima ex art. 1453 c.c., con la condanna di al pagamento di € 1.292.756,22, pari all'importo delle riserve iscritte negli CP_3 atti contabili (relative a: opere non contabilizzate, contestazione di detrazioni da parte del DL sullo stato di consistenza, maggiori oneri sostenuti a causa delle condotte inadempienti di ) e al CP_3 pagamento delle ulteriori somme di € 358.561,50 a titolo di rimborso del valore venale dell'opera eseguita, e di € 146.348,23 a titolo di mancato utile sulle opere non eseguite. In via subordinata CP_1 domandava la condanna di al pagamento della complessiva somma di € 1.797.665,95 ex art. CP_3
2041 c.c.
Si costituiva in giudizio che contestava le domande ex adverso proposte e domandava, in via CP_3 riconvenzionale, che si accertasse la legittimità della risoluzione contrattuale esercitata ai sensi dell'art. 136 d.lgs 163/2006, affermando che il ritardo nell'esecuzione delle opere era imputabile all'appaltatrice
. In via subordinata domandava che, stante il grave inadempimento di , venisse dichiarata CP_1 CP_1 la risoluzione ex art 1453 c.c. In ogni caso, chiedeva in via riconvenzionale la condanna di CP_3
al risarcimento dei danni patiti per effetto del grave inadempimento di , consistiti nelle CP_1 CP_1 somme indebitamente pagate a per opere non conformi alle indicazioni contrattuali (€ CP_1 pagina 5 di 18 253.181,58), negli esborsi da sostenere per la rimozione e lo smaltimento degli impianti e degli infissi non conformi (da quantificarsi in corso di causa), nella mancata percezione dei canoni d'affitto nei due anni persi a causa del ritardo di (€ 130.410,34), nei maggiori costi da affrontare per il riappalto CP_1 dei lavori non eseguiti (pari al 20% del valore dei lavori stessi), negli esborsi già sostenuti per la progettazione dei lavori non eseguiti da (€ 37.330,45 oltre oneri) e nel costo di ripristino della CP_1 recinzione di cantiere (€ 25.498,05 oltre IVA).
eccepiva inoltre la carenza di legittimazione di a far valere le riserve iscritte a suo tempo CP_3 CP_1 dalla cedente , aventi ad oggetto la pretesa di un corrispettivo maggiore, dal momento che CP_2
e avevano convenuto, nel contratto di affitto di ramo d'azienda, che sarebbero rimasti CP_1 CP_2 di competenza della locatrice gli importi dei lavori eseguiti, ancorché non ancora contabilizzati CP_2
e che la locataria non sarebbe subentrata nei crediti e nei debiti di . Eccepiva infine CP_1 CP_2
l'inopponibilità a sé della successiva cessione del ramo d'azienda, non comunicata ad , che ne CP_3 aveva avuto conoscenza soltanto in occasione del giudizio.
Si costituiva altresì, con atto di intervento volontario, (d'ora in poi, per Controparte_2 brevità, ”), aderendo alle domande e alle difese della propria avente causa e chiedendo, CP_2 CP_1 per il denegato caso di accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione sollevata da , la CP_3 condanna di quest'ultima a versare in suo favore le somme relative alle riserve da essa stessa iscritte.
La causa veniva istruita mediante il deposito di documenti e l'espletamento di una CTU.
Con sentenza n. 1776/2024, il Tribunale di Milano:
- ha accertato la legittimità della risoluzione comunicata da ai sensi dell'art. 136 d.lgs CP_3
163/2006, essendo dall'istruttoria risultati prevalenti gli inadempimenti imputabili all'appaltatrice, la quale da un lato non aveva dato prova di aver trasmesso la documentazione richiesta dalla committenza (polizza fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, denunce agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, aggiornamenti dei piani operativi della sicurezza e del programma dei lavori) e, dall'altro, aveva ritardato e mancato di eseguire i lavori appaltati abbandonando il cantiere per ben 346 giorni;
- ha accertato il diritto di a percepire, a titolo di risarcimento dei danni, la somma di € CP_3
94.876,79 oltre interessi, di cui € 18.400,00 per i costi necessari alle verifiche degli impianti realizzati da e al rilascio delle relative certificazioni (il CTU aveva invece riconosciuto CP_1 come accettabili gli impianti realizzati da , con conseguente disapplicazione della CP_1 pagina 6 di 18 detrazione di € 126.178,98 operata dal D.L. sulle lavorazioni contabilizzate), € 13.441,83 per la spesa necessaria alla rimozione e smaltimento dei serramenti risultati inidonei, € 37.330,45 a titolo di costi sostenuti per la nuova progettazione necessaria per il riappalto dei lavori non eseguiti da ed € 21.301,63 per le spese di personale sostenute per il riappalto;
non ha CP_1 invece riconosciuto il danno da maggior costo dei lavori di completamento, né quello da mancata percezione dei canoni di locazione, ritenendo tali pretesi danni fondati “su elementi del tutto ipotetici e non agevolmente quantificabili nemmeno in via equitativa”;
- ha accertato il diritto di di percepire la somma di € 42.989,56, oltre rivalutazione e CP_1 interessi, in accoglimento della riserva n. 12, nonché la somma di € 126.178,98 oltre interessi in parziale accoglimento della riserva n. 11, stante la non correttezza della detrazione operata dalla stazione appaltante in merito agli impianti;
ha invece ritenuto inammissibile la riserva 1C, in quanto non iscritta tempestivamente, ed ha respinto la riserva 10 perché risolta con la perizia in variante n. 2 del 29 marzo 2013 e perché comunque abbandonata;
- operata la compensazione tra il credito di pari a € 94.876,79 e quello di pari a € CP_3 CP_1
169.168,54, ha condannato la prima al pagamento in favore della seconda dell'importo residuo, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
- ha rigettato nel resto le ulteriori domande delle parti, compresa la domanda ex art. 2041 c.c. formulata in via subordinata , e compensato integralmente le spese legali, ponendo quelle CP_1 di CTU a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.
3. L'appello principale di CP_3
Avverso tale sentenza ha proposto appello , articolando i seguenti quattro motivi. CP_3
I) “Accoglimento parziale della riserva n.11 (contestazione delle detrazioni operate da sullo CP_3 stato di consistenza): errata qualificazione dell'importo di €126.178,98 come credito attuale di CP_1
e conseguente vizio della sentenza nella parte in cui, operata la compensazione tra i crediti reciproci, condanna al pagamento in favore di dell'importo residuo”. CP_3 CP_1
L'appellante lamenta che l'accoglimento parziale della riserva n.11 proposta da nella misura di CP_1
€ 126.178,98 non avrebbe potuto condurre al riconoscimento di un credito corrispondente in capo ad
, posto che detto importo, come emerge dai documenti versati in atti e come riconosciuto dallo CP_1 stesso CTU, era già stato pagato all'appaltatrice con il SAL n. 7.
pagina 7 di 18 pertanto chiede che la sentenza sia riformata, con l'accertamento del diritto di a CP_3 CP_1 percepire da unicamente l'importo di € 42.989,56 oltre rivalutazione e interessi. CP_3
II) “Violazione dell'art. 112 c.p.c. – omessa pronuncia sull'importo complessivo risultante a credito di
in relazione al valore delle opere eseguite al tempo dello scioglimento del rapporto”. CP_3
L'appellante lamenta l'omessa pronuncia in ordine alla propria domanda riconvenzionale relativa al rimborso delle somme indebitamente pagate per lavorazioni non conformi e dunque non collaudabili.
Infatti, a seguito del parziale accoglimento della riserva n. 11 limitatamente alle lavorazioni concernenti gli impianti elettrico e idrotermosanitario, il credito restitutorio spettante ad si CP_3 sarebbe ridotto di € 126.178,98, residuando così un importo a credito di di € 126.002,58 oltre CP_3 iva al 10%.
III) “Violazione dell'art. 1226 c.c.: erroneo rigetto della domanda relativa al maggior costo dei lavori di completamento per effetto dell'aumento dei costi di costruzione”.
L'appellante lamenta il mancato accoglimento della domanda relativa al maggior costo dei lavori di completamento per effetto dell'aumento dei costi di costruzione. Di tale maggior costo richiede quindi il riconoscimento, anche in via equitativa. afferma infatti che il riappalto dei lavori di
CP_3 completamento avrebbe comportato esborsi maggiori di circa il 20% rispetto a quelli che
CP_3 avrebbe affrontato se l'appaltatrice avesse completato l'opera, come si evincerebbe dal progetto esecutivo e relativo computo metrico (doc. 74 ). Lo stesso CTU, per valutare la congruità dei
CP_3 costi sostenuti da per la riprogettazione dei lavori residui e per il personale dedicato al riappalto,
CP_3 fa riferimento all'aumento del 20% del costo delle opere dovuto alla variazione ISTAT tra il 2006 (cui furono parametrati i prezzi da riconoscere a ) e il 2018, anno in cui fu risolto il contratto. CP_1
IV) “Mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria sulle somme liquidate a titolo risarcitorio”.
Con il quarto motivo di appello, censura il mancato riconoscimento della rivalutazione CP_3 monetaria sulle somme liquidate a titolo risarcitorio e pari a € 94.876,79 (rivalutazione che il Tribunale non ha riconosciuto “non essendovi stata specifica domanda”), sostenendo che, costituendo l'obbligazione risarcitoria debito di valore, essa debba essere liquidata tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta fino al momento della liquidazione.
ha dunque concluso come riportato in epigrafe. CP_3
pagina 8 di 18
4. L'appello incidentale di CP_1
si è costituita nel presente grado, chiedendo il rigetto dei motivi di appello articolati da e
[...] CP_3 proponendo, a sua volta, appello incidentale articolato sui tre seguenti motivi.
I) “Errore in procedendo et in iudicando – illegittimità e/o erroneità della sentenza n. 1776/2024 laddove dichiara legittima la risoluzione contrattuale disposta dalla stazione appaltante. Domanda di risoluzione del contratto di appalto ex art. 1453 c.c. per inadempimento della ”. CP_3
Con il primo motivo di appello incidentale, ribadisce l'illegittimità della risoluzione del CP_1 contratto di appalto comunicata da con nota del 21.12.2018, sostenendo anche in questa sede CP_3 che i ritardi nella conclusione dei lavori siano da ricondurre a carenze del progetto esecutivo e/o da errori di esecuzione commessi dalla precedente affidataria che avrebbero reso impossibile, CP_8 prima a e poi ad , il rispetto del cronoprogramma dei lavori. CP_2 CP_1
censura conseguentemente l'accoglimento della domanda riconvenzionale di , CP_1 CP_3 eccependone comunque, prima ancora che l'infondatezza, l'inammissibilità perché proposta solo nei riguardi di e non anche della sua dante causa . CP_1 CP_2
L'appellante incidentale lamenta altresì, e in ogni caso, l'assenza di prova – nell'an e nel quantum- delle voci di danno riconosciute in favore della stazione appaltante, affermando che quelle relative alla verifica e certificazione impianti e alla demolizione e rimozione dei serramenti sarebbero state stimate dal CTU sulla scorta delle mere dichiarazioni di , e che le altre voci di danno, relative al CP_3 riappalto, comprenderebbero illegittimamente anche i lavori aggiuntivi e le variazioni al progetto apportate da per sanare le lacune del progetto originario, mentre non avrebbe fornito CP_3 CP_3
CP_ alcuna indicazione “di come vengano quantificati il costo mensile e quindi orario dei dipendenti né tantomeno come siano state quantificate le ore asseritamente dedicate all'appalto”.
II) “Error in procedendo et in iudicando – illegittimità e/o erroneità della sentenza n. 1776/2024 laddove disattende in parte qua la domanda di pagamento avanzata dalla , avente ad oggetto CP_1 somme dovute a titolo di riserve”.
Con il secondo motivo di appello incidentale, deduce che, a fronte dell'invocata risoluzione del CP_1 contratto di appalto per grave inadempimento della stazione appaltante, la stessa avrebbe il diritto al pagamento delle opere eseguite secondo il loro valore venale con riferimento al momento della pronuncia di risoluzione e calcolato forfettariamente con riguardo al costo dell'opera, senza applicazione del ribasso d'asta, maggiorato degli interessi e della rivalutazione.
pagina 9 di 18 L'appellante incidentale asserisce, inoltre, di avere diritto ad ottenere il pagamento delle somme relative alle riserve 1c e 10, non riconosciute dal Tribunale, nonché il pagamento integrale delle somme relative alle altre riserve, riconosciute dal primo giudice solo parzialmente. L'appellante incidentale sostiene, invero, la regolarità e tempestività delle iscrizioni di tutte le riserve, ai sensi dell'art. 190 commi 3 e 4 del DPR n. 207/2010 (Regolamento appalti applicabile ratione temporis).
Ancora, sostiene che agli interessi di mora da applicare alle somme a suo credito si dovrebbe CP_1 applicare il tasso “di cui all'art. 144 D.P.R. n. 104/2010” (plausibilmente, intende far CP_1 riferimento all'art. 144 del DPR n. 207/2010, che è in effetti rubricato “Interessi per ritardato pagamento”).
chiede pertanto che, in riforma della sentenza impugnata, siano dichiarate ammissibili tutte le CP_1 riserve iscritte da e che sia condannata al pagamento delle stesse per l'importo di CP_1 CP_3
€1.292.756,22, ovvero, in via subordinata, nella misura stimata dal CTU di € 289.032,82, oltre al valore venale delle opere eseguite e quantificate da in € 358.561,50, nonché al pagamento del mancato CP_1 utile sulle opere ineseguite pari a € 146.348,23, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione fino all'effettivo soddisfo.
III) “Error in procedendo et in iudicando – illegittimità e/o erroneità della sentenza n. 1776/2024 – riproposizione della domanda gradata ex art. 2041 c.c.”.
si duole del rigetto della domanda di condanna ex art. 2041 c.c. ribadendo l'illegittimo CP_1 arricchimento conseguito da , dal momento che per otto anni avrebbe mantenuto presso il CP_3 CP_1 cantiere le attrezzature e tutti i beni indispensabili per l'esecuzione dei lavori, nonché il personale dipendente senza poterli impiegare per altre attività.
*
E' stata disposta, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio con la citazione in giudizio di , la quale è rimasta contumace nel presente giudizio di appello. CP_2
*
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
5. Decisione
Vanno anzi tutto respinte le istanze di istruttoria orale, ribadite in questa sede e non ammesse in primo grado, in quanto superflue al fine del decidere.
Inoltre, come si vedrà al paragrafo 5.2. che segue, non risulta necessaria l'integrazione della CTU richiesta da . CP_1 pagina 10 di 18
5.1. Fondatezza dell'appello principale
I) Il primo motivo di appello principale è fondato e va accolto.
Il fatto che l'intera somma di € 1.289.448,63 (comprensiva dell'importo di € 126.178,98 oggetto di condanna a danno di ) fosse già stata pagata ad alla data del 24.11.2017 risulta dal CP_3 CP_1 registro di contabilità (doc. 45 , foglio 21, provvisto di timbro e sigla dell'appaltatrice) e dallo CP_3 stato di consistenza dei lavori (doc. 44, , pagg. 13 e 14) e non risulta oggetto di riserva, né di CP_3 alcuna contestazione specifica in primo grado, nonostante la domanda riconvenzionale risarcitoria di comprendesse, sin dalla comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, anche CP_3 la restituzione di complessivi € 253.181,58 a titolo di somme indebitamente pagate a per opere CP_1 non conformi al contratto, come da stato di consistenza.
Del resto, anche nella comparsa in appello si limita, sul punto, ad eccepire che non CP_1 CP_3 avrebbe fornito la prova del fatto che il pagamento sarebbe avvenuto, senza mai neppure allegare di non aver ricevuto detto pagamento.
Tenuto pertanto conto di quanto risulta dai documenti 44 e 45 sopra richiamati, ovvero che alla data del
24 novembre 2017 erano stati pagati all'appaltatrice complessivi € 1.289.448,63, con un credito CP_1 residuo di di € 47.331,49 (il valore complessivo dei lavori eseguiti a detta data era infatti pari a CP_1
€1.336.780,12, mentre i lavori pagati ammontavano a € 1.289.448,63), e tenuto conto che il CTU ha ritenuto non conformi i serramenti del valore di € 174.334,09 – somma che va dunque decurtata dal residuo credito spettante ad non spetta a nessun'altra somma, diversa da quella di € CP_1 CP_1
42.989,56, oltre rivalutazione e interessi, riconosciuta nella sentenza impugnata a titolo risarcitorio e non oggetto di appello.
In riforma della sentenza impugnata e in accoglimento del primo motivo di appello principale, dovrà dunque accertarsi che il credito spettante ad per i titoli di cui è causa è limitato alla somma di € CP_1
42.989,56 oltre rivalutazione e interessi.
II) Anche il secondo motivo di appello principale è fondato e va accolto.
Contrariamente a quanto asserito da nella comparsa di costituzione in appello, ha CP_1 CP_3 proposto, sin dalla comparsa di costituzione e risposta in primo grado tempestivamente depositata, domanda riconvenzionale di restituzione di quanto indebitamente pagato in eccesso ad per le CP_1 opere non conformi e non collaudabili (v. pag. 28 della comparsa).
Ora, poiché, come si è detto, è documentato (docc. 44 e 45 citt.) e non specificamente contestato l'avvenuto pagamento all'appaltatrice, alla data del 24 novembre 2017, della complessiva somma di € pagina 11 di 18 1.289.448,63; poiché, inoltre, come accertato in sede di CTU, a fronte di un valore complessivo di €
1.336.780,12 delle opere eseguite, risultano non dovuti all'appaltatrice gli importi relativi agli infissi, risultati non conformi, per € 174.334,09; risulta un credito restitutorio di pari € 126.002,58 oltre CP_3
IVA al 10% (€ 1.336.780,12 - € 1.289.448,63 - € 174.334,09).
III) Anche il terzo motivo di appello principale risulta fondato e va accolto.
Il Tribunale ha ritenuto che il danno da maggiori costi che la stazione appaltante avrebbe dovuto sostenere per il riappalto dei lavori non eseguiti da non poteva essere riconosciuto in quanto CP_1 fondato “su elementi del tutto ipotetici e non agevolmente quantificabili nemmeno in via equitativa”.
In realtà, il CTU, nel valutare la congruità della spesa sostenuta da (€ 37.333,45 oltre oneri: cfr. CP_3 doc. 53 e doc. 86 ) per il progetto esecutivo dei lavori da eseguire (comprese le lavorazioni CP_3 aggiuntive relative al parcheggio e alla piazza, non previste nell'appalto e i lavori di CP_1 demolizione e rifacimento delle opere non conformi e ammalorate) ha espressamente ritenuto corretto un aumento del 20% dei costi di costruzione dei fabbricati residenziali a causa della variazione ISTAT tra il 2006 e il 2018 (cfr. relazione di CTU, pag. 45). Del resto, lo stesso Istituto Statistico ha evidenziato detta variazione del 20% nel doc. 52 prodotto da . CP_3
Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, pertanto, il danno da maggiori costi per il completamento delle opere non realizzate da è concreto ed è agevolmente quantificabile, CP_1 corrispondendo al 20% del valore dei lavori residui (non eseguiti da ), come risultante dallo stato CP_1 di consistenza (€ 1.880.430,08: cfr. doc. 44 cit. e nota n. 27 in calce alla pagina 33 della relazione di
CTU), cui dev'essere aggiunto il valore dei serramenti, realizzati da ma risultati non conformi CP_1 ed integralmente da sostituire (€ 174.334,09: doc. 44 cit.), per un totale di € 2.054.764,17. Tale valore dei lavori compresi nel contratto di appalto e non eseguiti dall'appaltatrice è invero parametrato CP_1 ai prezzi contrattuali, risalenti al 2006, ed è già comprensivo del ribasso d'asta.
In definitiva, il danno patito da per effetto del mancato completamento delle opere contrattuali CP_3 nei tempi previsti dal contratto e, dunque, per effetto della necessità di riappaltare dette opere, può essere agevolmente quantificato nel 20% di € 2.054.764,17, pari a € 410.952,83.
In riforma della sentenza impugnata, deve riconoscersi in favore di l'ulteriore somma di € CP_3
410.952,83, maggiorata della rivalutazione a decorrere dal deposito della relazione peritale.
IV) E' fondato anche il quarto motivo di appello principale.
pagina 12 di 18 Come ha potuto osservare la stessa Corte di Cassazione, “L'obbligazione di risarcimento del danno, sebbene derivante da inadempimento contrattuale, costituisce debito di valore, sicché deve essere quantificata tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione” (Cass. n. 13225/2016; Cass. n. 5843/2010): conseguentemente, sulla somma riconosciuta in favore di a titolo risarcitorio doveva e deve essere calcolata la rivalutazione a CP_3 decorrere dalla data del deposito della relazione peritale, atteso che le somme liquidate a titolo di costi necessari alle verifiche degli impianti realizzati da e al rilascio delle relative certificazioni (€ CP_1
18.400,00) e a titolo di spesa necessaria alla rimozione e smaltimento dei serramenti risultati inidonei
(€ 13.441,83) risultano attualizzate al momento della consulenza d'ufficio (cfr. note nn. 25 e 26 in calce alla pagina 33 della relazione), così come le voci relative ai costi sostenuti per la nuova progettazione necessaria per il riappalto dei lavori non eseguiti (€ 37.333,45) e alle spese per il personale dedicato al riappalto (€ 21.301,63).
5.2. Parziale fondatezza dell'appello incidentale
I) Il primo motivo di appello incidentale è fondato solo in relazione alla quantificazione delle voci di danno subite da per effetto della necessità di riappaltare i lavori non eseguiti da . CP_3 CP_1
Anzi tutto non hanno alcun pregio le contestazioni mosse da , anche in questa sede di appello, CP_1 circa l'inimputabilità a sé dell'inadempimento.
IL CTU, nella propria relazione, ha ricostruito l'andamento dei lavori, con specifico riferimento al periodo in cui il contratto d'appalto fu preso in carico da (consegna del cantiere in data 15 CP_1 settembre 2016, con scadenza definitiva prevista per il 3 settembre 2018) individuando, periodo per periodo, le responsabilità circa le numerose e protratte sospensioni dei lavori e, più in generale, circa l'andamento anomalo dei lavori stessi, giungendo ad attribuire all'appaltatore la responsabilità
CP_1 preponderante degli stessi: il CTU ha invero sottolineato sia che , sui 707 giorni previsti in
CP_1 contratto per l'esecuzione dei lavori affidati specificamente a , il cantiere rimase totalmente
CP_1 fermo per ben 346 giorni per cause imputabili all'appaltatrice, sia che la produttività media giornaliera prevista dal contratto iniziale, pari a € 3.565,42, non è mai stata raggiunta, tanto che al momento della risoluzione del contratto, il 21.12.2018, aveva eseguito lavori per soli € 1.336.780,12 (peraltro
CP_1 in parte non conformi: i serramenti, per € 174.334,09, risultano infatti da sostituire integralmente) a fronte dell'importo complessivo dei lavori affidatile, variato con la perizia n. 4, di € 2.800.262,44, residuando ancora lavori da eseguire per € 1.880.430,08.
pagina 13 di 18 Correttamente, dunque, il Tribunale ha accertato la legittimità della risoluzione comunicata dalla stazione appaltante.
Altrettanto correttamente il Tribunale ha condannato al risarcimento dei danni patiti dalla CP_1 committente per effetto dell'inadempimento dell'appaltatrice , posto che i danni invocati da CP_1
e riconosciuti dal Tribunale -danni da necessità di riappaltare i lavori che avrebbe dovuto CP_3 CP_1 ultimare entro il 3 settembre 2018, del valore originario di € 1.880.430,08; costi per ottenere la certificazione degli impianti realizzati da;
costi per demolire e smaltire i serramenti non CP_1 conformi installati da sono tutti riconducibili e direttamente imputabili all'appaltrice e CP_1 CP_1 non alla sua cedente . CP_2
Quanto poi alle contestazioni mosse dall'appellante incidentale alla quantificazione delle voci di danno, la Corte osserva anzi tutto che, contrariamente a quanto asserito da , la spesa necessaria per la CP_1 verifica e la certificazione degli impianti e quella per la demolizione e la rimozione dei serramenti non sono state ricavate da mere asserzioni di , bensì calcolate dal CTU come succintamente CP_3 esplicitato nelle note 25 e 26 in calce alla pag. 33 della relazione.
Risultano invece fondate le lagnanze di in ordine alle voci, liquidate dal Tribunale, relative al CP_1 riappalto, ovvero il rimborso delle spese di progettazione (cfr. incarico all'impresa Arcadia Progetti
s.r.l. per € 37.333,45 oltre oneri: doc. 53 ) e il rimborso delle spese asseritamente sostenute per CP_3
l'impiego del personale.
Quanto alla prima voce, la stessa deve invero essere ridotta, tenuto conto che l'incarico – per €
37.333,45 oltre oneri – è stato affidato non solo per la riprogettazione dei lavori non eseguiti (nei termini di contratto) da , ma anche per la progettazione delle nuove opere di cui al punto 2.03 del CP_1 computo metrico del nuovo progetto esecutivo (v. docc. 53 e 74 ). Dovendosi, invece, CP_3 parametrare i costi sostenuti da per la riprogettazione ai soli lavori non eseguiti da – CP_3 CP_1 maggiorati del 20% per tenere conto dell'aumento dei costi di costruzione tra il 2006 e il 2018 – si ottiene la diversa quantificazione del danno da costi di progettazione, che è pari a € 18.904,17
(37.333,45: 4.057.910,64 = X: 2.054.764,17), oltre IVA al 10% e Inarcassa.
Quanto alla seconda voce, la Corte ritiene fondata la censura di circa la mancanza di CP_1 allegazione, prima ancora che di prova, da parte di che ne era onerata, dei criteri utilizzati per la CP_3 determinazione del numero di ore lavorative esposto (ben 1510 ore: v. prospetto sub doc. 63 ). CP_3
Tale voce di danno non può pertanto essere riconosciuta, con conseguente necessaria esclusione, dal credito risarcitorio di , della somma di € 21.301,63. CP_3
pagina 14 di 18 II) Il secondo motivo di appello incidentale è infondato.
Sono anzi tutto infondate tutte le pretese di che discendono dall'invocata risoluzione del CP_1 contratto d'appalto per grave inadempimento della stazione appaltante: come si è detto, correttamente il
Tribunale, anche sulla scorta di quanto accertato in sede di CTU, ha ritenuto legittima la risoluzione comunicata dalla stazione appaltante ex art. 136 d.lgs. n. 163/2006.
Sono altresì infondate le difese di nella parte in cui vorrebbero affermare l'ammissibilità e la CP_1 fondatezza delle riserve 1c e 10.
Sul punto va premesso che, in forza dell'art. 191, secondo comma, DPR 207/2010, “Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate”.
Ora, come ha correttamente osservato il Tribunale, poiché con la riserva 1c l'appaltatrice lamentava l'inadeguata remuneratività dei prezzi dell'appalto (circostanza, dunque, immediatamente percepibile dall'appaltatrice sin dalla gara conclusasi poi con l'aggiudicazione dell'appalto a ), tale riserva CP_2 avrebbe dovuto essere iscritta nel primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, ossia, nella specie, il verbale di consegna del cantiere a in data 27 giugno 2011; ma ciò non è avvenuto, con CP_2 conseguente decadenza dell'appaltatrice dal diritto di far valere la riserva.
Del resto, come pure osservato dal Tribunale nella sentenza impugnata, la riserva 1c non è stata ribadita in occasione della sottoscrizione del SAL 2 del 22 marzo 2012 sul registro di contabilità (v. doc. 45 convenuta), né da nel verbale di consegna del 15 settembre 2016 CP_1
La Riserva 1c è, dunque, inammissibile, a nulla rilevando che il verbale di consegna del cantiere non costituisca un atto contabile in senso proprio, posto che l'art. 191 del Regolamento degli appalti applicabile al caso di specie fa espresso e generale riferimento al “primo atto dell'appalto idoneo a riceverle”, e che il verbale di consegna del cantiere costituisca atto idoneo a ricevere riserve si desume dalla medesima ratio che informa la prescrizione del richiamato art. 191 del Regolamento appalti: quella di consentire alla P.A., nel più breve tempo possibile, di procedere alle necessarie verifiche al fine di valutare, in ogni momento, l'opportunità del mantenimento in vita o del recesso dal rapporto di appalto in relazione al perseguimento dei propri fini d'interesse pubblico (cfr., in tal senso, tra le tante,
Cass. 11118/2018).
pagina 15 di 18 Anche le lagnanze relative al mancato riconoscimento della riserva n. 10 (con cui , in occasione CP_2 del SAL n. 3, contestò i difetti delle opere in cemento armato realizzate dal precedente appaltatore, difetti che avrebbero comportato maggiori oneri per l'esecuzione delle opere) sono infondate. Come emerge chiaramente dalla perizia n. 2 del 29 marzo 2013 e dal relativo atto di sottomissione (docc. 58 e
59 ), le problematiche lamentate da con detta riserva furono risolte, tanto che la riserva CP_3 CP_2
n. 10 in esame non venne confermata in sede di sottoscrizione del SAL n. 4, in occasione del quale vennero invece reiterate tutte le precedenti riserve (dall'1 al 9) ad eccezione della riserva 10.
Anche con riferimento alla riserva 11 le valutazioni offerte dal CTU circa la non conformità al contratto dei serramenti (v. pagg. 28 e 29) appaiono congrue e prive di vizi logici e non risultano efficacemente scalfite dalle generiche osservazioni di cui alla pag. 44 della comparsa di costituzione in appello.
Tutte le lagnanze dell'appellante incidentale circa il mancato riconoscimento integrale della riserva n.
12 (che ha ad oggetto “rimborso maggiori oneri e costi per ridotta produttività dovuto all'anomalo andamento per causa imputabile all'amministrazione”) presuppongono l'accoglimento della tesi - propugnata da anche in questa sede ma risultata infondata- per cui le varie e prolungate CP_1 sospensioni dei lavori ed il grave ritardo accumulato nell'esecuzione del ritardo sarebbero imputabili esclusivamente alla stazione appaltante. Come si è detto, per contro, mediante l'analisi e la verifica delle singole fasi dell'appalto in parola, il CTU è giunto alla conclusione che solo una parte dei ritardi
(223 giorni) è riconducibile a condotte di e la riserva n. 12 è stata dunque correttamente accolta CP_3 proporzionatamente a tale periodo.
Infine, risulta del tutto priva di fondamento la contestazione sul tasso di interesse: premesso che nessuna somma spetta ad a titolo di credito di valuta, atteso l'accoglimento del primo motivo di CP_1 appello principale (con conseguente esclusione della somma capitale di €126.178,98), correttamente il
Tribunale ha qualificato come interessi “legali” quelli da calcolarsi (sulle somme via via rivalutate) sul credito risarcitorio di € 42.989,56, posto che gli interessi moratori di cui all'art. 144 DPR 207/2010 si riferiscono al ritardato pagamento dei corrispettivi spettanti dell'appaltatore, e dunque a crediti di valuta.
III) E' altresì infondato il terzo motivo di appello.
Come ha correttamente evidenziato il Tribunale nella sentenza impugnata, la domanda ex art. 2041 c.c. proposta da in via subordinata è inammissibile: l'azione di arricchimento ha carattere sussidiario CP_1
e non è ammissibile qualora la parte abbia a disposizione altre azioni tipiche, quale l'azione pagina 16 di 18 contrattuale concretamente proposta da in via principale, nel caso in cui tale domanda CP_1 contrattuale venga respinta per motivi diversi dall'insussistenza ab origine di un valido titolo (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 14944/2022: “L'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta una domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento”).
Nel caso in esame, come pure evidenziato dal giudice di primo grado, il mancato riconoscimento della quasi totalità delle somme richieste da non è dipeso dall'insussistenza di un valido titolo CP_1 contrattuale bensì, al contrario, proprio dall'applicazione della regolamentazione contrattuale inter partes.
6. Conclusioni
In definitiva, in accoglimento integrale dell'appello principale proposto da ed in parziale CP_3 accoglimento del primo motivo di appello incidentale proposto da , con conseguente parziale CP_1 riforma della sentenza impugnata, deve accertarsi che:
- vanta un credito restitutorio e risarcitorio di complessivi € 661.510,72, già comprensivi della CP_3 rivalutazione e degli interessi alla data odierna (€ 126.002,58 oltre IVA al 10% + € 18.400,00 oltre rivalutazione dal 14.10.2022 ed interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno + €
13.441,83 oltre rivalutazione dal 14.10.2022 ed interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno + € 18.904,17 oltre IVA al 10% e Inarcassa al 4%, oltre rivalutazione dal 14.10.2022 ed interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno + € 410.952,83 oltre rivalutazione dal 14.10.2022 ed interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno);
- vanta un credito risarcitorio di € 42.989,56 oltre rivalutazione dal mese di giugno 2017 ed CP_1 interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno, come da decisione del Tribunale non oggetto di impugnazione, per un totale di € 57.503,11 alla data odierna.
Conseguentemente, operata la compensazione tra le due opposte voci di credito, dev'essere CP_1 condannata a versare, in favore di , la differenza, pari a € 604.007,61, oltre interessi dalla CP_3 presente pronuncia al saldo.
Stante l'esito complessivo della lite, che vede soccombente, quest'ultima dovrà essere CP_1 condannata a rifondere ad le spese di entrambi i gradi di giudizio, sulla scorta del decisum e in CP_3 ogni caso nei limiti di quanto domandato dalle parti. pagina 17 di 18 Le spese di CTU, resasi necessaria per la quantificazione delle reciproche pretese, devono invece restare a carico di ciascuna parte nella misura del 50%, tenuto conto che il relativo capo della sentenza impugnata non è stato oggetto specifico di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento integrale dell'appello principale proposto da e in accoglimento CP_3 parziale del primo motivo di appello incidentale proposto da avverso la sentenza del CP_1
Tribunale di Milano n. 1776/2024 pubblicata il 16.2.2024, così dispone:
1. accerta che vanta nei confronti di per i titoli di cui è causa, un credito CP_3 CP_1 restitutorio e risarcitorio di complessivi € 661.510,72, già comprensivi della rivalutazione e degli interessi alla data odierna;
2. accerta che vanta nei confronti di , per i titoli di cui è causa, un credito CP_1 CP_3 risarcitorio di € 57.503,11, già comprensivi della rivalutazione e degli interessi alla data odierna;
per l'effetto, operata la compensazione tra le due opposte voci di credito:
3. condanna a versare, in favore di , la differenza pari a € 604.007,61, oltre interessi CP_1 CP_3 dalla presente pronuncia al saldo;
4. condanna a rimborsare ad le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che si CP_1 CP_3 liquidano, quanto al primo grado, in € 545,00 per spese ed € 13.838,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15% e, quanto al presente grado d'appello, in in € 1.545,00 per spese ed € 7.160,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%, mantenendo a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese di CTU come a suo tempo liquidate;
5. conferma i capi 1), 2) e 6) della sentenza impugnata.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 17 settembre 2025.
La Cons. rel. La Presidente
Cristina Giannelli Margherita Monte
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Margherita Monte Presidente dr.ssa Anna Mantovani Consigliera dr.ssa Cristina Giannelli Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
(C.F./P.IVA Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. SILVIA ENRICA DAMIANI (C.F. P.IVA_1
); C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F./P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO CP_1 P.IVA_2
VECCHIONE (C.F. ). C.F._2
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
E CONTRO
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: Impugnazione della sentenza n. 1776/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 16.02.2024, in materia di: appalto di opere pubbliche. pagina 1 di 18
CONCLUSIONI
Per : CP_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Milano n.1776/2024 resa inter partes
- accertare il diritto di di percepire da l'importo di € 42.989,56 oltre interessi e CP_1 CP_3 rivalutazione, anziché l'importo di € 169.168,54 oltre interessi;
- accertare il diritto di di percepire da l'importo di € 127.002,58 oltre IVA e CP_3 CP_1 interessi;
- accertare il diritto di di percepire da l'importo da liquidarsi in via equitativa ex CP_3 CP_1 art.1226 c.c. per la variazione del costo di costruzione di edifici residenziali intervenuta nel periodo 2006/2018;
- accertare il diritto di di percepire da l'importo di € 94.876,79 oltre rivalutazione e CP_3 CP_1 interessi dalla domanda (11.11.2020) al saldo;
- operata la compensazione tra detti crediti, condannare al pagamento in favore di CP_1 CP_3 dell'importo residuo, oltre interessi dalla data della sentenza al saldo;
- condannare a rifondere ad le spese e le competenze professionali di entrambi i CP_1 CP_3 gradi di giudizio. IN OGNI CASO Respingere l'appello incidentale proposto da avverso la sentenza di primo grado perché CP_1 inammissibile ed infondato. IN VIA ISTRUTTORIA
- Respingere le richieste di perché inammissibili e irrilevanti ai fini della decisione. CP_1
- Si chiede, ove occorra:
l'ammissione della prova testimoniale richiesta da nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 CP_3 c.p.c. depositata in primo grado con il teste ivi indicato;
l'ammissione di prova contraria sui capitoli e testi indicati dalla avversa difesa, come richiesta da
nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 3 c.p.c. depositata in primo grado. CP_3 Con il rimborso delle spese e del compenso professionale.”
Per CP_1
“Preliminarmente si reiterano le istanze istruttorie già formulate nel giudizio di primo grado con le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. disattese dal Tribunale di Milano. Segnatamente al fine di comprovare ulteriormente la mancata messa a disposizione del registro di contabilità da parte del D.L. ai fini dell'esplicazione delle riserve, la scrivente difesa ripropone l'istanza di ammissione della prova testimoniale sulle seguenti circostanze di fatto: 1) Vero che, in relazione all'appalto affidato dalla alla con contratto rep. n. 5000 del CP_3 CP_2 11.01.2012 ai fini della realizzazione dell'Intervento di Nuova Costruzione e Spazi a Servizi in Via Roma nell'ambito del Contratto di Quartiere II in Comune di Pioltello, il registro di contabilità era detenuto esclusivamente dal Direttore dei lavori Arch. ; CP_4
2) Vero che nei giorni successivi all'approvazione del primo SAL avvenuta in data 22.12.2011, il Geom. richiedeva al Direttore dei Lavori Arch. di mettere a Controparte_5 CP_4 disposizione della il registro di contabilità; CP_2
3) Vero che l'Arch. consegnava alla il registro di contabilità ai fini della CP_4 CP_2 esplicazione delle riserve relative al primo SAL solo in data 08.02.2011; pagina 2 di 18 4) Vero che nei giorni successivi all'approvazione del secondo SAL avvenuta in data 28.02.2012 il Geom. richiedeva al Direttore dei Lavori Arch. di mettere a Controparte_5 CP_6 disposizione della il registro di contabilità; CP_2
5) Vero che l'Arch. consegnava alla il registro di contabilità ai fini della CP_4 CP_2 esplicazione delle riserve relative al secondo SAL solo in data 22.03.2012;
6) Vero che nei giorni successivi all'approvazione del quinto SAL avvenuta in data 06.04.2017 i referenti dell'appaltatrice richiedevano al Direttore dei Lavori Arch. di mettere a CP_6 disposizione il registro di contabilità ai fini dell'esplicazione delle riserve;
7) Vero che l'Arch. consegnava alla il registro di contabilità ai fini della CP_4 CP_1 esplicazione delle riserve relative al quinto SAL solo in data 02.05.2017. Si indicano quali testimoni: 1) Geom. nato a [...] il Controparte_5 09.11.1978, residente in [...]; 2) , dom.to Tes_1 in Napoli alla Via dei Missionari n. 11. Nel merito: Rigettare integralmente l'appello principale, in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1776/2024 emessa dal Tribunale di Milano laddove riconosce il diritto dell'appellata all'importo di € 169.168,54, oltre a CP_1 rivalutazione e ad interessi legali;
In accoglimento dell'appello incidentale: In via istruttoria: a) Disporre un supplemento di CTU, al fine di consentire il ricalcolo dell'importo spettante alla
a titolo di riserve in quanto sottostimato per le ragioni esposte nella presente comparsa;
CP_1 b) Ammettere la prova testimoniale come articolata dalla nella propria memoria ex art. 183 CP_1 VI comma n. 2 c.p.c. depositata in primo grado, con il teste ivi indicato e la prova diretta e contraria sui capitoli e i testi indicati dalla avversa difesa. In accoglimento della domanda proposta in primo grado:
1) Accertare e dichiarare la non legittimità (non sussistendone i presupposti in punto di fatto e di diritto) della risoluzione del contratto di appalto rep. n.5000 del 11.01.2012 disposta dalla appellante in danno della appellata e comunicata alla con nota prot. n. 72751 del 21.12.2018, per le CP_1 ragioni tutte esposte nel presente atto, con conseguente disapplicazione della intervenuta risoluzione del contratto, non sussistendone i presupposti di rito come esposto e provato documentalmente;
2) Accertare e dichiarare, alla luce di quanto esposto in atti e provato documentalmente, la responsabilità per inadempimento della sola convenuta in ordine al contratto di appalto rep. n. CP_3 5000 del 11.01.2012 e, per l'effetto, dichiarare risolto detto contratto per esclusivo inadempimento imputabile alla appellante;
3) Accertare e dichiarare, in relazione agli accadimenti ed alle circostanze descritte, il pieno diritto dell'appaltatore a vedersi riconosciuti i maggiori corrispettivi per prestazioni eseguite e non contabilizzate e/o riconosciute o contabilizzate in ritardo, nonché il ristoro dei maggiori oneri derivati all'impresa in ragione delle difficoltà incontrate nell'esecuzione dell'appalto per colpa imputabile a parte appellante, e conseguentemente la fondatezza delle riserve iscritte dall'istante in contabilità;
4) Conseguentemente condannare la al Controparte_7 pagamento in favore della società attrice dell'importo di € 1.292.756,22, o nella diversa somma ritenuta di giustizia ovvero nella somma che sarà liquidata anche in via equitativa dal Giudice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c.; in ogni caso con riconoscimento degli interessi, legali e moratori al tasso per le OO.PP., sulle voci aventi natura di corrispettivo e degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle voci aventi natura di debito di valore dalla data di maturazione e fino all'effettivo soddisfo;
pagina 3 di 18 5) In via gradata rispetto a quanto sub 4, la al Controparte_7 pagamento in favore della società attrice dell'importo quantificato dal CTU, nella misura di € 289.032,82, o nella diversa somma ritenuta di giustizia ovvero nella somma che sarà liquidata anche in via equitativa dal Giudice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c.; in ogni caso con riconoscimento degli interessi, legali e moratori al tasso per le OO.PP., sulle voci aventi natura di corrispettivo e degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle voci aventi natura di debito di valore dalla data di maturazione e fino all'effettivo soddisfo;
6) Condannare in ogni caso, altresì, la al Controparte_7 rimborso in favore della del valore venale delle opere eseguite dalla appaltatrice, pari ad € CP_1 358.561,50, nonché al pagamento del mancato utile sulle opere ineseguite, pari ad € 146.348,23, o alla diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia ovvero che sarà liquidata anche in via equitativa dal Giudice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c.; in ogni caso con riconoscimento degli interessi, legali e moratori al tasso per le OO.PP., sulle voci aventi natura di corrispettivo e degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle voci aventi natura di debito di valore dalla data di maturazione e fino all'effettivo soddisfo;
7) In via subordinata dichiarare il diritto della al riconoscimento dei maggiori oneri, CP_1 indennizzi, risarcimenti e corrispettivi conseguenti ai fatti ed alle circostanze risultanti dalla documentazione in atti, ai sensi dell'art. 2041 c.c. nella misura complessiva suindicata nei precedenti punti ovvero nella diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, ovvero che sarà liquidata in via equitativa dal Giudice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c con conseguente condanna della parte appellante alla corresponsione delle somme tutte oggetto della richiesta ex articolo 2041 di cui al presente capo 7, come tali quantificate;
Ancora, in estremo subordine, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello incidentale, confermare integralmente la sentenza n. 1776/2024 emessa dal Tribunale di Milano;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
Concisa esposizione dei motivi della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 1776/2024 pubblicata il 16.02.2024, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da (d'ora in poi, per brevità, “ ”) nei confronti di CP_1 CP_1
(d'ora in poi, per brevità, ”), accertata la Controparte_7 CP_3 legittimità della risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatrice comunicata da e accertato il diritto di a percepire da la somma di € 94.876,79 a titolo di CP_3 CP_3 CP_1 risarcimento danni e il diritto di a percepire da la somma di € 169.168,54 per CP_1 CP_3
l'accoglimento delle riserve nn. 11 e 12, operava la compensazione tra le due contrapposte voci di credito, condannando al pagamento, in favore di , dell'importo residuo, oltre interessi CP_3 CP_1 legali dalla data della sentenza al saldo, compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio e ponendo le spese di CTU a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
pagina 4 di 18
2. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 27.4.2020 conveniva in giudizio , chiedendo che CP_1 CP_3 venisse accertata l'illegittimità della risoluzione del contratto di appalto di opera pubblica stipulato l'11.01.2012, comunicata dalla stazione appaltante in data 21.12.2018. CP_3
A sostegno delle proprie pretese, l'attrice deduceva di essere subentrata a (dalla quale CP_2 aveva dapprima affittato e poi acquistato il relativo ramo d'azienda) nel contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione di 39 alloggi destinati a edilizia sociale e di spazi destinati a servizi in due edifici in Pioltello, via Roma, lavori che non aveva potuto concludere regolarmente a causa della mancata collaborazione della committente . Lamentava infatti il grave inadempimento di quest'ultima che CP_3 aveva omesso di fornire istruzioni relative all'esecuzione delle lavorazioni e aveva apportato perizie suppletive e continue varianti in corso d'opera, resesi necessarie a causa delle carenze del progetto originario e dei difetti delle lavorazioni svolte dall'aggiudicataria originaria Controparte_8
Eccepiva inoltre che, nel corso dei lavori, erano state iscritte in contabilità riserve per complessivi €
1.292.756,22 e che, con nota del 21.12.2018, risolveva il contratto d'appalto in autotutela, ai CP_3 sensi dell'art. 136 d.lgs 163/2006, “per grave ritardo e inadempimento agli obblighi contrattuali”.
Chiedeva, pertanto, che fosse accertata l'illegittimità della risoluzione comunicata dalla stazione appaltante e che il contratto fosse risolto per esclusivo inadempimento di quest'ultima ex art. 1453 c.c., con la condanna di al pagamento di € 1.292.756,22, pari all'importo delle riserve iscritte negli CP_3 atti contabili (relative a: opere non contabilizzate, contestazione di detrazioni da parte del DL sullo stato di consistenza, maggiori oneri sostenuti a causa delle condotte inadempienti di ) e al CP_3 pagamento delle ulteriori somme di € 358.561,50 a titolo di rimborso del valore venale dell'opera eseguita, e di € 146.348,23 a titolo di mancato utile sulle opere non eseguite. In via subordinata CP_1 domandava la condanna di al pagamento della complessiva somma di € 1.797.665,95 ex art. CP_3
2041 c.c.
Si costituiva in giudizio che contestava le domande ex adverso proposte e domandava, in via CP_3 riconvenzionale, che si accertasse la legittimità della risoluzione contrattuale esercitata ai sensi dell'art. 136 d.lgs 163/2006, affermando che il ritardo nell'esecuzione delle opere era imputabile all'appaltatrice
. In via subordinata domandava che, stante il grave inadempimento di , venisse dichiarata CP_1 CP_1 la risoluzione ex art 1453 c.c. In ogni caso, chiedeva in via riconvenzionale la condanna di CP_3
al risarcimento dei danni patiti per effetto del grave inadempimento di , consistiti nelle CP_1 CP_1 somme indebitamente pagate a per opere non conformi alle indicazioni contrattuali (€ CP_1 pagina 5 di 18 253.181,58), negli esborsi da sostenere per la rimozione e lo smaltimento degli impianti e degli infissi non conformi (da quantificarsi in corso di causa), nella mancata percezione dei canoni d'affitto nei due anni persi a causa del ritardo di (€ 130.410,34), nei maggiori costi da affrontare per il riappalto CP_1 dei lavori non eseguiti (pari al 20% del valore dei lavori stessi), negli esborsi già sostenuti per la progettazione dei lavori non eseguiti da (€ 37.330,45 oltre oneri) e nel costo di ripristino della CP_1 recinzione di cantiere (€ 25.498,05 oltre IVA).
eccepiva inoltre la carenza di legittimazione di a far valere le riserve iscritte a suo tempo CP_3 CP_1 dalla cedente , aventi ad oggetto la pretesa di un corrispettivo maggiore, dal momento che CP_2
e avevano convenuto, nel contratto di affitto di ramo d'azienda, che sarebbero rimasti CP_1 CP_2 di competenza della locatrice gli importi dei lavori eseguiti, ancorché non ancora contabilizzati CP_2
e che la locataria non sarebbe subentrata nei crediti e nei debiti di . Eccepiva infine CP_1 CP_2
l'inopponibilità a sé della successiva cessione del ramo d'azienda, non comunicata ad , che ne CP_3 aveva avuto conoscenza soltanto in occasione del giudizio.
Si costituiva altresì, con atto di intervento volontario, (d'ora in poi, per Controparte_2 brevità, ”), aderendo alle domande e alle difese della propria avente causa e chiedendo, CP_2 CP_1 per il denegato caso di accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione sollevata da , la CP_3 condanna di quest'ultima a versare in suo favore le somme relative alle riserve da essa stessa iscritte.
La causa veniva istruita mediante il deposito di documenti e l'espletamento di una CTU.
Con sentenza n. 1776/2024, il Tribunale di Milano:
- ha accertato la legittimità della risoluzione comunicata da ai sensi dell'art. 136 d.lgs CP_3
163/2006, essendo dall'istruttoria risultati prevalenti gli inadempimenti imputabili all'appaltatrice, la quale da un lato non aveva dato prova di aver trasmesso la documentazione richiesta dalla committenza (polizza fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, denunce agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, aggiornamenti dei piani operativi della sicurezza e del programma dei lavori) e, dall'altro, aveva ritardato e mancato di eseguire i lavori appaltati abbandonando il cantiere per ben 346 giorni;
- ha accertato il diritto di a percepire, a titolo di risarcimento dei danni, la somma di € CP_3
94.876,79 oltre interessi, di cui € 18.400,00 per i costi necessari alle verifiche degli impianti realizzati da e al rilascio delle relative certificazioni (il CTU aveva invece riconosciuto CP_1 come accettabili gli impianti realizzati da , con conseguente disapplicazione della CP_1 pagina 6 di 18 detrazione di € 126.178,98 operata dal D.L. sulle lavorazioni contabilizzate), € 13.441,83 per la spesa necessaria alla rimozione e smaltimento dei serramenti risultati inidonei, € 37.330,45 a titolo di costi sostenuti per la nuova progettazione necessaria per il riappalto dei lavori non eseguiti da ed € 21.301,63 per le spese di personale sostenute per il riappalto;
non ha CP_1 invece riconosciuto il danno da maggior costo dei lavori di completamento, né quello da mancata percezione dei canoni di locazione, ritenendo tali pretesi danni fondati “su elementi del tutto ipotetici e non agevolmente quantificabili nemmeno in via equitativa”;
- ha accertato il diritto di di percepire la somma di € 42.989,56, oltre rivalutazione e CP_1 interessi, in accoglimento della riserva n. 12, nonché la somma di € 126.178,98 oltre interessi in parziale accoglimento della riserva n. 11, stante la non correttezza della detrazione operata dalla stazione appaltante in merito agli impianti;
ha invece ritenuto inammissibile la riserva 1C, in quanto non iscritta tempestivamente, ed ha respinto la riserva 10 perché risolta con la perizia in variante n. 2 del 29 marzo 2013 e perché comunque abbandonata;
- operata la compensazione tra il credito di pari a € 94.876,79 e quello di pari a € CP_3 CP_1
169.168,54, ha condannato la prima al pagamento in favore della seconda dell'importo residuo, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
- ha rigettato nel resto le ulteriori domande delle parti, compresa la domanda ex art. 2041 c.c. formulata in via subordinata , e compensato integralmente le spese legali, ponendo quelle CP_1 di CTU a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.
3. L'appello principale di CP_3
Avverso tale sentenza ha proposto appello , articolando i seguenti quattro motivi. CP_3
I) “Accoglimento parziale della riserva n.11 (contestazione delle detrazioni operate da sullo CP_3 stato di consistenza): errata qualificazione dell'importo di €126.178,98 come credito attuale di CP_1
e conseguente vizio della sentenza nella parte in cui, operata la compensazione tra i crediti reciproci, condanna al pagamento in favore di dell'importo residuo”. CP_3 CP_1
L'appellante lamenta che l'accoglimento parziale della riserva n.11 proposta da nella misura di CP_1
€ 126.178,98 non avrebbe potuto condurre al riconoscimento di un credito corrispondente in capo ad
, posto che detto importo, come emerge dai documenti versati in atti e come riconosciuto dallo CP_1 stesso CTU, era già stato pagato all'appaltatrice con il SAL n. 7.
pagina 7 di 18 pertanto chiede che la sentenza sia riformata, con l'accertamento del diritto di a CP_3 CP_1 percepire da unicamente l'importo di € 42.989,56 oltre rivalutazione e interessi. CP_3
II) “Violazione dell'art. 112 c.p.c. – omessa pronuncia sull'importo complessivo risultante a credito di
in relazione al valore delle opere eseguite al tempo dello scioglimento del rapporto”. CP_3
L'appellante lamenta l'omessa pronuncia in ordine alla propria domanda riconvenzionale relativa al rimborso delle somme indebitamente pagate per lavorazioni non conformi e dunque non collaudabili.
Infatti, a seguito del parziale accoglimento della riserva n. 11 limitatamente alle lavorazioni concernenti gli impianti elettrico e idrotermosanitario, il credito restitutorio spettante ad si CP_3 sarebbe ridotto di € 126.178,98, residuando così un importo a credito di di € 126.002,58 oltre CP_3 iva al 10%.
III) “Violazione dell'art. 1226 c.c.: erroneo rigetto della domanda relativa al maggior costo dei lavori di completamento per effetto dell'aumento dei costi di costruzione”.
L'appellante lamenta il mancato accoglimento della domanda relativa al maggior costo dei lavori di completamento per effetto dell'aumento dei costi di costruzione. Di tale maggior costo richiede quindi il riconoscimento, anche in via equitativa. afferma infatti che il riappalto dei lavori di
CP_3 completamento avrebbe comportato esborsi maggiori di circa il 20% rispetto a quelli che
CP_3 avrebbe affrontato se l'appaltatrice avesse completato l'opera, come si evincerebbe dal progetto esecutivo e relativo computo metrico (doc. 74 ). Lo stesso CTU, per valutare la congruità dei
CP_3 costi sostenuti da per la riprogettazione dei lavori residui e per il personale dedicato al riappalto,
CP_3 fa riferimento all'aumento del 20% del costo delle opere dovuto alla variazione ISTAT tra il 2006 (cui furono parametrati i prezzi da riconoscere a ) e il 2018, anno in cui fu risolto il contratto. CP_1
IV) “Mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria sulle somme liquidate a titolo risarcitorio”.
Con il quarto motivo di appello, censura il mancato riconoscimento della rivalutazione CP_3 monetaria sulle somme liquidate a titolo risarcitorio e pari a € 94.876,79 (rivalutazione che il Tribunale non ha riconosciuto “non essendovi stata specifica domanda”), sostenendo che, costituendo l'obbligazione risarcitoria debito di valore, essa debba essere liquidata tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta fino al momento della liquidazione.
ha dunque concluso come riportato in epigrafe. CP_3
pagina 8 di 18
4. L'appello incidentale di CP_1
si è costituita nel presente grado, chiedendo il rigetto dei motivi di appello articolati da e
[...] CP_3 proponendo, a sua volta, appello incidentale articolato sui tre seguenti motivi.
I) “Errore in procedendo et in iudicando – illegittimità e/o erroneità della sentenza n. 1776/2024 laddove dichiara legittima la risoluzione contrattuale disposta dalla stazione appaltante. Domanda di risoluzione del contratto di appalto ex art. 1453 c.c. per inadempimento della ”. CP_3
Con il primo motivo di appello incidentale, ribadisce l'illegittimità della risoluzione del CP_1 contratto di appalto comunicata da con nota del 21.12.2018, sostenendo anche in questa sede CP_3 che i ritardi nella conclusione dei lavori siano da ricondurre a carenze del progetto esecutivo e/o da errori di esecuzione commessi dalla precedente affidataria che avrebbero reso impossibile, CP_8 prima a e poi ad , il rispetto del cronoprogramma dei lavori. CP_2 CP_1
censura conseguentemente l'accoglimento della domanda riconvenzionale di , CP_1 CP_3 eccependone comunque, prima ancora che l'infondatezza, l'inammissibilità perché proposta solo nei riguardi di e non anche della sua dante causa . CP_1 CP_2
L'appellante incidentale lamenta altresì, e in ogni caso, l'assenza di prova – nell'an e nel quantum- delle voci di danno riconosciute in favore della stazione appaltante, affermando che quelle relative alla verifica e certificazione impianti e alla demolizione e rimozione dei serramenti sarebbero state stimate dal CTU sulla scorta delle mere dichiarazioni di , e che le altre voci di danno, relative al CP_3 riappalto, comprenderebbero illegittimamente anche i lavori aggiuntivi e le variazioni al progetto apportate da per sanare le lacune del progetto originario, mentre non avrebbe fornito CP_3 CP_3
CP_ alcuna indicazione “di come vengano quantificati il costo mensile e quindi orario dei dipendenti né tantomeno come siano state quantificate le ore asseritamente dedicate all'appalto”.
II) “Error in procedendo et in iudicando – illegittimità e/o erroneità della sentenza n. 1776/2024 laddove disattende in parte qua la domanda di pagamento avanzata dalla , avente ad oggetto CP_1 somme dovute a titolo di riserve”.
Con il secondo motivo di appello incidentale, deduce che, a fronte dell'invocata risoluzione del CP_1 contratto di appalto per grave inadempimento della stazione appaltante, la stessa avrebbe il diritto al pagamento delle opere eseguite secondo il loro valore venale con riferimento al momento della pronuncia di risoluzione e calcolato forfettariamente con riguardo al costo dell'opera, senza applicazione del ribasso d'asta, maggiorato degli interessi e della rivalutazione.
pagina 9 di 18 L'appellante incidentale asserisce, inoltre, di avere diritto ad ottenere il pagamento delle somme relative alle riserve 1c e 10, non riconosciute dal Tribunale, nonché il pagamento integrale delle somme relative alle altre riserve, riconosciute dal primo giudice solo parzialmente. L'appellante incidentale sostiene, invero, la regolarità e tempestività delle iscrizioni di tutte le riserve, ai sensi dell'art. 190 commi 3 e 4 del DPR n. 207/2010 (Regolamento appalti applicabile ratione temporis).
Ancora, sostiene che agli interessi di mora da applicare alle somme a suo credito si dovrebbe CP_1 applicare il tasso “di cui all'art. 144 D.P.R. n. 104/2010” (plausibilmente, intende far CP_1 riferimento all'art. 144 del DPR n. 207/2010, che è in effetti rubricato “Interessi per ritardato pagamento”).
chiede pertanto che, in riforma della sentenza impugnata, siano dichiarate ammissibili tutte le CP_1 riserve iscritte da e che sia condannata al pagamento delle stesse per l'importo di CP_1 CP_3
€1.292.756,22, ovvero, in via subordinata, nella misura stimata dal CTU di € 289.032,82, oltre al valore venale delle opere eseguite e quantificate da in € 358.561,50, nonché al pagamento del mancato CP_1 utile sulle opere ineseguite pari a € 146.348,23, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione fino all'effettivo soddisfo.
III) “Error in procedendo et in iudicando – illegittimità e/o erroneità della sentenza n. 1776/2024 – riproposizione della domanda gradata ex art. 2041 c.c.”.
si duole del rigetto della domanda di condanna ex art. 2041 c.c. ribadendo l'illegittimo CP_1 arricchimento conseguito da , dal momento che per otto anni avrebbe mantenuto presso il CP_3 CP_1 cantiere le attrezzature e tutti i beni indispensabili per l'esecuzione dei lavori, nonché il personale dipendente senza poterli impiegare per altre attività.
*
E' stata disposta, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio con la citazione in giudizio di , la quale è rimasta contumace nel presente giudizio di appello. CP_2
*
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
5. Decisione
Vanno anzi tutto respinte le istanze di istruttoria orale, ribadite in questa sede e non ammesse in primo grado, in quanto superflue al fine del decidere.
Inoltre, come si vedrà al paragrafo 5.2. che segue, non risulta necessaria l'integrazione della CTU richiesta da . CP_1 pagina 10 di 18
5.1. Fondatezza dell'appello principale
I) Il primo motivo di appello principale è fondato e va accolto.
Il fatto che l'intera somma di € 1.289.448,63 (comprensiva dell'importo di € 126.178,98 oggetto di condanna a danno di ) fosse già stata pagata ad alla data del 24.11.2017 risulta dal CP_3 CP_1 registro di contabilità (doc. 45 , foglio 21, provvisto di timbro e sigla dell'appaltatrice) e dallo CP_3 stato di consistenza dei lavori (doc. 44, , pagg. 13 e 14) e non risulta oggetto di riserva, né di CP_3 alcuna contestazione specifica in primo grado, nonostante la domanda riconvenzionale risarcitoria di comprendesse, sin dalla comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, anche CP_3 la restituzione di complessivi € 253.181,58 a titolo di somme indebitamente pagate a per opere CP_1 non conformi al contratto, come da stato di consistenza.
Del resto, anche nella comparsa in appello si limita, sul punto, ad eccepire che non CP_1 CP_3 avrebbe fornito la prova del fatto che il pagamento sarebbe avvenuto, senza mai neppure allegare di non aver ricevuto detto pagamento.
Tenuto pertanto conto di quanto risulta dai documenti 44 e 45 sopra richiamati, ovvero che alla data del
24 novembre 2017 erano stati pagati all'appaltatrice complessivi € 1.289.448,63, con un credito CP_1 residuo di di € 47.331,49 (il valore complessivo dei lavori eseguiti a detta data era infatti pari a CP_1
€1.336.780,12, mentre i lavori pagati ammontavano a € 1.289.448,63), e tenuto conto che il CTU ha ritenuto non conformi i serramenti del valore di € 174.334,09 – somma che va dunque decurtata dal residuo credito spettante ad non spetta a nessun'altra somma, diversa da quella di € CP_1 CP_1
42.989,56, oltre rivalutazione e interessi, riconosciuta nella sentenza impugnata a titolo risarcitorio e non oggetto di appello.
In riforma della sentenza impugnata e in accoglimento del primo motivo di appello principale, dovrà dunque accertarsi che il credito spettante ad per i titoli di cui è causa è limitato alla somma di € CP_1
42.989,56 oltre rivalutazione e interessi.
II) Anche il secondo motivo di appello principale è fondato e va accolto.
Contrariamente a quanto asserito da nella comparsa di costituzione in appello, ha CP_1 CP_3 proposto, sin dalla comparsa di costituzione e risposta in primo grado tempestivamente depositata, domanda riconvenzionale di restituzione di quanto indebitamente pagato in eccesso ad per le CP_1 opere non conformi e non collaudabili (v. pag. 28 della comparsa).
Ora, poiché, come si è detto, è documentato (docc. 44 e 45 citt.) e non specificamente contestato l'avvenuto pagamento all'appaltatrice, alla data del 24 novembre 2017, della complessiva somma di € pagina 11 di 18 1.289.448,63; poiché, inoltre, come accertato in sede di CTU, a fronte di un valore complessivo di €
1.336.780,12 delle opere eseguite, risultano non dovuti all'appaltatrice gli importi relativi agli infissi, risultati non conformi, per € 174.334,09; risulta un credito restitutorio di pari € 126.002,58 oltre CP_3
IVA al 10% (€ 1.336.780,12 - € 1.289.448,63 - € 174.334,09).
III) Anche il terzo motivo di appello principale risulta fondato e va accolto.
Il Tribunale ha ritenuto che il danno da maggiori costi che la stazione appaltante avrebbe dovuto sostenere per il riappalto dei lavori non eseguiti da non poteva essere riconosciuto in quanto CP_1 fondato “su elementi del tutto ipotetici e non agevolmente quantificabili nemmeno in via equitativa”.
In realtà, il CTU, nel valutare la congruità della spesa sostenuta da (€ 37.333,45 oltre oneri: cfr. CP_3 doc. 53 e doc. 86 ) per il progetto esecutivo dei lavori da eseguire (comprese le lavorazioni CP_3 aggiuntive relative al parcheggio e alla piazza, non previste nell'appalto e i lavori di CP_1 demolizione e rifacimento delle opere non conformi e ammalorate) ha espressamente ritenuto corretto un aumento del 20% dei costi di costruzione dei fabbricati residenziali a causa della variazione ISTAT tra il 2006 e il 2018 (cfr. relazione di CTU, pag. 45). Del resto, lo stesso Istituto Statistico ha evidenziato detta variazione del 20% nel doc. 52 prodotto da . CP_3
Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, pertanto, il danno da maggiori costi per il completamento delle opere non realizzate da è concreto ed è agevolmente quantificabile, CP_1 corrispondendo al 20% del valore dei lavori residui (non eseguiti da ), come risultante dallo stato CP_1 di consistenza (€ 1.880.430,08: cfr. doc. 44 cit. e nota n. 27 in calce alla pagina 33 della relazione di
CTU), cui dev'essere aggiunto il valore dei serramenti, realizzati da ma risultati non conformi CP_1 ed integralmente da sostituire (€ 174.334,09: doc. 44 cit.), per un totale di € 2.054.764,17. Tale valore dei lavori compresi nel contratto di appalto e non eseguiti dall'appaltatrice è invero parametrato CP_1 ai prezzi contrattuali, risalenti al 2006, ed è già comprensivo del ribasso d'asta.
In definitiva, il danno patito da per effetto del mancato completamento delle opere contrattuali CP_3 nei tempi previsti dal contratto e, dunque, per effetto della necessità di riappaltare dette opere, può essere agevolmente quantificato nel 20% di € 2.054.764,17, pari a € 410.952,83.
In riforma della sentenza impugnata, deve riconoscersi in favore di l'ulteriore somma di € CP_3
410.952,83, maggiorata della rivalutazione a decorrere dal deposito della relazione peritale.
IV) E' fondato anche il quarto motivo di appello principale.
pagina 12 di 18 Come ha potuto osservare la stessa Corte di Cassazione, “L'obbligazione di risarcimento del danno, sebbene derivante da inadempimento contrattuale, costituisce debito di valore, sicché deve essere quantificata tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione” (Cass. n. 13225/2016; Cass. n. 5843/2010): conseguentemente, sulla somma riconosciuta in favore di a titolo risarcitorio doveva e deve essere calcolata la rivalutazione a CP_3 decorrere dalla data del deposito della relazione peritale, atteso che le somme liquidate a titolo di costi necessari alle verifiche degli impianti realizzati da e al rilascio delle relative certificazioni (€ CP_1
18.400,00) e a titolo di spesa necessaria alla rimozione e smaltimento dei serramenti risultati inidonei
(€ 13.441,83) risultano attualizzate al momento della consulenza d'ufficio (cfr. note nn. 25 e 26 in calce alla pagina 33 della relazione), così come le voci relative ai costi sostenuti per la nuova progettazione necessaria per il riappalto dei lavori non eseguiti (€ 37.333,45) e alle spese per il personale dedicato al riappalto (€ 21.301,63).
5.2. Parziale fondatezza dell'appello incidentale
I) Il primo motivo di appello incidentale è fondato solo in relazione alla quantificazione delle voci di danno subite da per effetto della necessità di riappaltare i lavori non eseguiti da . CP_3 CP_1
Anzi tutto non hanno alcun pregio le contestazioni mosse da , anche in questa sede di appello, CP_1 circa l'inimputabilità a sé dell'inadempimento.
IL CTU, nella propria relazione, ha ricostruito l'andamento dei lavori, con specifico riferimento al periodo in cui il contratto d'appalto fu preso in carico da (consegna del cantiere in data 15 CP_1 settembre 2016, con scadenza definitiva prevista per il 3 settembre 2018) individuando, periodo per periodo, le responsabilità circa le numerose e protratte sospensioni dei lavori e, più in generale, circa l'andamento anomalo dei lavori stessi, giungendo ad attribuire all'appaltatore la responsabilità
CP_1 preponderante degli stessi: il CTU ha invero sottolineato sia che , sui 707 giorni previsti in
CP_1 contratto per l'esecuzione dei lavori affidati specificamente a , il cantiere rimase totalmente
CP_1 fermo per ben 346 giorni per cause imputabili all'appaltatrice, sia che la produttività media giornaliera prevista dal contratto iniziale, pari a € 3.565,42, non è mai stata raggiunta, tanto che al momento della risoluzione del contratto, il 21.12.2018, aveva eseguito lavori per soli € 1.336.780,12 (peraltro
CP_1 in parte non conformi: i serramenti, per € 174.334,09, risultano infatti da sostituire integralmente) a fronte dell'importo complessivo dei lavori affidatile, variato con la perizia n. 4, di € 2.800.262,44, residuando ancora lavori da eseguire per € 1.880.430,08.
pagina 13 di 18 Correttamente, dunque, il Tribunale ha accertato la legittimità della risoluzione comunicata dalla stazione appaltante.
Altrettanto correttamente il Tribunale ha condannato al risarcimento dei danni patiti dalla CP_1 committente per effetto dell'inadempimento dell'appaltatrice , posto che i danni invocati da CP_1
e riconosciuti dal Tribunale -danni da necessità di riappaltare i lavori che avrebbe dovuto CP_3 CP_1 ultimare entro il 3 settembre 2018, del valore originario di € 1.880.430,08; costi per ottenere la certificazione degli impianti realizzati da;
costi per demolire e smaltire i serramenti non CP_1 conformi installati da sono tutti riconducibili e direttamente imputabili all'appaltrice e CP_1 CP_1 non alla sua cedente . CP_2
Quanto poi alle contestazioni mosse dall'appellante incidentale alla quantificazione delle voci di danno, la Corte osserva anzi tutto che, contrariamente a quanto asserito da , la spesa necessaria per la CP_1 verifica e la certificazione degli impianti e quella per la demolizione e la rimozione dei serramenti non sono state ricavate da mere asserzioni di , bensì calcolate dal CTU come succintamente CP_3 esplicitato nelle note 25 e 26 in calce alla pag. 33 della relazione.
Risultano invece fondate le lagnanze di in ordine alle voci, liquidate dal Tribunale, relative al CP_1 riappalto, ovvero il rimborso delle spese di progettazione (cfr. incarico all'impresa Arcadia Progetti
s.r.l. per € 37.333,45 oltre oneri: doc. 53 ) e il rimborso delle spese asseritamente sostenute per CP_3
l'impiego del personale.
Quanto alla prima voce, la stessa deve invero essere ridotta, tenuto conto che l'incarico – per €
37.333,45 oltre oneri – è stato affidato non solo per la riprogettazione dei lavori non eseguiti (nei termini di contratto) da , ma anche per la progettazione delle nuove opere di cui al punto 2.03 del CP_1 computo metrico del nuovo progetto esecutivo (v. docc. 53 e 74 ). Dovendosi, invece, CP_3 parametrare i costi sostenuti da per la riprogettazione ai soli lavori non eseguiti da – CP_3 CP_1 maggiorati del 20% per tenere conto dell'aumento dei costi di costruzione tra il 2006 e il 2018 – si ottiene la diversa quantificazione del danno da costi di progettazione, che è pari a € 18.904,17
(37.333,45: 4.057.910,64 = X: 2.054.764,17), oltre IVA al 10% e Inarcassa.
Quanto alla seconda voce, la Corte ritiene fondata la censura di circa la mancanza di CP_1 allegazione, prima ancora che di prova, da parte di che ne era onerata, dei criteri utilizzati per la CP_3 determinazione del numero di ore lavorative esposto (ben 1510 ore: v. prospetto sub doc. 63 ). CP_3
Tale voce di danno non può pertanto essere riconosciuta, con conseguente necessaria esclusione, dal credito risarcitorio di , della somma di € 21.301,63. CP_3
pagina 14 di 18 II) Il secondo motivo di appello incidentale è infondato.
Sono anzi tutto infondate tutte le pretese di che discendono dall'invocata risoluzione del CP_1 contratto d'appalto per grave inadempimento della stazione appaltante: come si è detto, correttamente il
Tribunale, anche sulla scorta di quanto accertato in sede di CTU, ha ritenuto legittima la risoluzione comunicata dalla stazione appaltante ex art. 136 d.lgs. n. 163/2006.
Sono altresì infondate le difese di nella parte in cui vorrebbero affermare l'ammissibilità e la CP_1 fondatezza delle riserve 1c e 10.
Sul punto va premesso che, in forza dell'art. 191, secondo comma, DPR 207/2010, “Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate”.
Ora, come ha correttamente osservato il Tribunale, poiché con la riserva 1c l'appaltatrice lamentava l'inadeguata remuneratività dei prezzi dell'appalto (circostanza, dunque, immediatamente percepibile dall'appaltatrice sin dalla gara conclusasi poi con l'aggiudicazione dell'appalto a ), tale riserva CP_2 avrebbe dovuto essere iscritta nel primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, ossia, nella specie, il verbale di consegna del cantiere a in data 27 giugno 2011; ma ciò non è avvenuto, con CP_2 conseguente decadenza dell'appaltatrice dal diritto di far valere la riserva.
Del resto, come pure osservato dal Tribunale nella sentenza impugnata, la riserva 1c non è stata ribadita in occasione della sottoscrizione del SAL 2 del 22 marzo 2012 sul registro di contabilità (v. doc. 45 convenuta), né da nel verbale di consegna del 15 settembre 2016 CP_1
La Riserva 1c è, dunque, inammissibile, a nulla rilevando che il verbale di consegna del cantiere non costituisca un atto contabile in senso proprio, posto che l'art. 191 del Regolamento degli appalti applicabile al caso di specie fa espresso e generale riferimento al “primo atto dell'appalto idoneo a riceverle”, e che il verbale di consegna del cantiere costituisca atto idoneo a ricevere riserve si desume dalla medesima ratio che informa la prescrizione del richiamato art. 191 del Regolamento appalti: quella di consentire alla P.A., nel più breve tempo possibile, di procedere alle necessarie verifiche al fine di valutare, in ogni momento, l'opportunità del mantenimento in vita o del recesso dal rapporto di appalto in relazione al perseguimento dei propri fini d'interesse pubblico (cfr., in tal senso, tra le tante,
Cass. 11118/2018).
pagina 15 di 18 Anche le lagnanze relative al mancato riconoscimento della riserva n. 10 (con cui , in occasione CP_2 del SAL n. 3, contestò i difetti delle opere in cemento armato realizzate dal precedente appaltatore, difetti che avrebbero comportato maggiori oneri per l'esecuzione delle opere) sono infondate. Come emerge chiaramente dalla perizia n. 2 del 29 marzo 2013 e dal relativo atto di sottomissione (docc. 58 e
59 ), le problematiche lamentate da con detta riserva furono risolte, tanto che la riserva CP_3 CP_2
n. 10 in esame non venne confermata in sede di sottoscrizione del SAL n. 4, in occasione del quale vennero invece reiterate tutte le precedenti riserve (dall'1 al 9) ad eccezione della riserva 10.
Anche con riferimento alla riserva 11 le valutazioni offerte dal CTU circa la non conformità al contratto dei serramenti (v. pagg. 28 e 29) appaiono congrue e prive di vizi logici e non risultano efficacemente scalfite dalle generiche osservazioni di cui alla pag. 44 della comparsa di costituzione in appello.
Tutte le lagnanze dell'appellante incidentale circa il mancato riconoscimento integrale della riserva n.
12 (che ha ad oggetto “rimborso maggiori oneri e costi per ridotta produttività dovuto all'anomalo andamento per causa imputabile all'amministrazione”) presuppongono l'accoglimento della tesi - propugnata da anche in questa sede ma risultata infondata- per cui le varie e prolungate CP_1 sospensioni dei lavori ed il grave ritardo accumulato nell'esecuzione del ritardo sarebbero imputabili esclusivamente alla stazione appaltante. Come si è detto, per contro, mediante l'analisi e la verifica delle singole fasi dell'appalto in parola, il CTU è giunto alla conclusione che solo una parte dei ritardi
(223 giorni) è riconducibile a condotte di e la riserva n. 12 è stata dunque correttamente accolta CP_3 proporzionatamente a tale periodo.
Infine, risulta del tutto priva di fondamento la contestazione sul tasso di interesse: premesso che nessuna somma spetta ad a titolo di credito di valuta, atteso l'accoglimento del primo motivo di CP_1 appello principale (con conseguente esclusione della somma capitale di €126.178,98), correttamente il
Tribunale ha qualificato come interessi “legali” quelli da calcolarsi (sulle somme via via rivalutate) sul credito risarcitorio di € 42.989,56, posto che gli interessi moratori di cui all'art. 144 DPR 207/2010 si riferiscono al ritardato pagamento dei corrispettivi spettanti dell'appaltatore, e dunque a crediti di valuta.
III) E' altresì infondato il terzo motivo di appello.
Come ha correttamente evidenziato il Tribunale nella sentenza impugnata, la domanda ex art. 2041 c.c. proposta da in via subordinata è inammissibile: l'azione di arricchimento ha carattere sussidiario CP_1
e non è ammissibile qualora la parte abbia a disposizione altre azioni tipiche, quale l'azione pagina 16 di 18 contrattuale concretamente proposta da in via principale, nel caso in cui tale domanda CP_1 contrattuale venga respinta per motivi diversi dall'insussistenza ab origine di un valido titolo (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 14944/2022: “L'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta una domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento”).
Nel caso in esame, come pure evidenziato dal giudice di primo grado, il mancato riconoscimento della quasi totalità delle somme richieste da non è dipeso dall'insussistenza di un valido titolo CP_1 contrattuale bensì, al contrario, proprio dall'applicazione della regolamentazione contrattuale inter partes.
6. Conclusioni
In definitiva, in accoglimento integrale dell'appello principale proposto da ed in parziale CP_3 accoglimento del primo motivo di appello incidentale proposto da , con conseguente parziale CP_1 riforma della sentenza impugnata, deve accertarsi che:
- vanta un credito restitutorio e risarcitorio di complessivi € 661.510,72, già comprensivi della CP_3 rivalutazione e degli interessi alla data odierna (€ 126.002,58 oltre IVA al 10% + € 18.400,00 oltre rivalutazione dal 14.10.2022 ed interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno + €
13.441,83 oltre rivalutazione dal 14.10.2022 ed interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno + € 18.904,17 oltre IVA al 10% e Inarcassa al 4%, oltre rivalutazione dal 14.10.2022 ed interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno + € 410.952,83 oltre rivalutazione dal 14.10.2022 ed interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno);
- vanta un credito risarcitorio di € 42.989,56 oltre rivalutazione dal mese di giugno 2017 ed CP_1 interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno, come da decisione del Tribunale non oggetto di impugnazione, per un totale di € 57.503,11 alla data odierna.
Conseguentemente, operata la compensazione tra le due opposte voci di credito, dev'essere CP_1 condannata a versare, in favore di , la differenza, pari a € 604.007,61, oltre interessi dalla CP_3 presente pronuncia al saldo.
Stante l'esito complessivo della lite, che vede soccombente, quest'ultima dovrà essere CP_1 condannata a rifondere ad le spese di entrambi i gradi di giudizio, sulla scorta del decisum e in CP_3 ogni caso nei limiti di quanto domandato dalle parti. pagina 17 di 18 Le spese di CTU, resasi necessaria per la quantificazione delle reciproche pretese, devono invece restare a carico di ciascuna parte nella misura del 50%, tenuto conto che il relativo capo della sentenza impugnata non è stato oggetto specifico di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento integrale dell'appello principale proposto da e in accoglimento CP_3 parziale del primo motivo di appello incidentale proposto da avverso la sentenza del CP_1
Tribunale di Milano n. 1776/2024 pubblicata il 16.2.2024, così dispone:
1. accerta che vanta nei confronti di per i titoli di cui è causa, un credito CP_3 CP_1 restitutorio e risarcitorio di complessivi € 661.510,72, già comprensivi della rivalutazione e degli interessi alla data odierna;
2. accerta che vanta nei confronti di , per i titoli di cui è causa, un credito CP_1 CP_3 risarcitorio di € 57.503,11, già comprensivi della rivalutazione e degli interessi alla data odierna;
per l'effetto, operata la compensazione tra le due opposte voci di credito:
3. condanna a versare, in favore di , la differenza pari a € 604.007,61, oltre interessi CP_1 CP_3 dalla presente pronuncia al saldo;
4. condanna a rimborsare ad le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che si CP_1 CP_3 liquidano, quanto al primo grado, in € 545,00 per spese ed € 13.838,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15% e, quanto al presente grado d'appello, in in € 1.545,00 per spese ed € 7.160,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%, mantenendo a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese di CTU come a suo tempo liquidate;
5. conferma i capi 1), 2) e 6) della sentenza impugnata.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 17 settembre 2025.
La Cons. rel. La Presidente
Cristina Giannelli Margherita Monte
pagina 18 di 18