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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 20/08/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4365/2025
IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. RO TT, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa n. r.g. 4365/2025, pendente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ES ME ricorrente e rappresentato e difeso dall'Avv. ANDREA MARIO CP_1
MA giusta procura in atti rappresentato e difeso dall'Avv. ANDREA Controparte_2
MARIO
MA giusta procura in atti resistenti
Con ricorso, depositato in data 16.07.2025 premesso di Parte_1
aver lavorato a partire dal 28.1.2022 fino al 31.03.2025 sulla base di contratti a tempo determinato prorogati più volte dalla CP_3 Controparte_4
ed intervallati da assunzioni sempre a tempo determinato presso il
[...]
affermava l'illegittimità delle proroghe contrattuali per vizi Controparte_2
sostanziali dei contratti stipulati sempre per lo svolgimento delle medesime mansioni nell'interesse dalla società in spregio alle motivazioni via via inserite per CP_2
giustificare le stipule e le proroghe e rivendicava, oltre al risarcimento del danno per le ragioni sopra riportate, anche la sussistenza di differenze retributive non corrisposte alla luce dell'orario espletato e delle mansioni riconducibili al V livello di categoria, quali le differenze retributive varie, ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità e trattamento di fine rapporto per un ammontare totale di € 13.217,04.
Ciò premesso chiedeva al Tribunale, oltre alle rivendicazioni di merito, di sottoporre in via di urgenza a sequestro conservativo le quote sociali delle società
e del fino alla concorrenza CP_1 Controparte_2
della somma di euro 26.000,00 comprensiva di sorte, interessi e spese legali deducendo quanto al periculum, il concreto timore di perdere la garanzia del proprio credito nelle more del giudizio di merito.
Si costituivano la e il CP_1 Controparte_2
eccependo la carenza del periculum in mora e del fumus boni iuris stante l'assenza di un rischio di pregiudizio e incapienza in caso di condanna e sostenendo la legittimità dei contratti a termine stipulati, l'assenza di un centro unico di imputazione e di interposizione fittizia di manodopera, la correttezza dell'inquadramento contrattuale e la correttezza dei pagamenti effettuati.
All'esito dell'udienza di trattazione del 20 agosto 2025, previa discussione delle parti, la causa veniva trattenuta in riserva e decisa con la presente ordinanza.
La domanda cautelare proposta è infondata stante la carenza del requisito del periculum in mora.
Il sequestro conservativo presuppone, in chi lo richiede ed è autorizzato ad eseguirlo, la titolarità di un credito, accertato in via di delibazione sommaria, verso il soggetto, titolare della correlata obbligazione, nei cui confronti la misura cautelare è richiesta: credito -obbligazione la cui prestazione, consistente in un dare, deva aver per oggetto una somma di denaro.
Funzione del sequestro conservativo è quella di assicurare preventivamente, in attesa della decisione sul merito e quindi dell'accertamento definitivo del credito, il futuro soddisfacimento di questo, se e quando sia poi riconosciuto, per cui esso concretizza, anticipatamente rispetto alla decisione definitiva di merito, la garanzia generica ex art. 2740 c.c. mediante un vincolo imposto su di uno o più beni costituenti il patrimonio del debitore.
La funzione del sequestro conservativo, in altri termini, è la stessa del pignoramento, primo atto del processo esecutivo per espropriazione forzata;
con la sola differenza che il sequestro conservativo è preventivo ed eventuale, essendo cautelare in relazione all'esistenza del credito;
mentre la funzione del pignoramento, di contro, è sempre attuale.
In definitiva, il sequestro conservativo è un pignoramento anticipato, il cui scopo concreto è subordinato all'accertamento definitivo del credito e tende al soddisfacimento delle pretese creditorie, offrendo il rimedio contro eventuali atti di disposizione del debitore sul proprio patrimonio che ne diminuiscano la consistenza.
Ai fini della concedibilità del provvedimento richiesto nella presente sede, la
Suprema Corte ha precisato che “A norma dell'art. 671 cod. proc. civ., l'emanazione di un provvedimento di sequestro conservativo presuppone l'esistenza sia del “fumus boni iuris” – cioè di una situazione che consenta di ritenere probabile l'esistenza della pretesa in contestazione - sia del “periculum” in mora – cioè del fondato timore di perdere le garanzie del proprio credito – così che la carenza anche di una soltanto delle suddette condizioni impedisce la concessione della misura cautelare…” (Cass. sent. n. 8729 dell'8.9.97).
Inoltre, con particolare riferimento al requisito del periculum, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha precisato che “In tema di sequestro conservativo, il requisito del periculum in mora può essere desunto sia da elementi obiettivi concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, evincibili dal comportamento del debitore, tale da lasciar presumere che egli, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l'eventuale deprezzamento del suo patrimonio, sottraendolo all'esecuzione forzata;
pertanto non è necessario che il pericolo consista in un depauperamento in atto del patrimonio del debitore, purchè esso sia desumibile alla stregua degli elementi innanzi indicati”, (Cass. sent. n. 902 del
9.2.90).
Pertanto, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale suindicato, il requisito del periculum non deve consistere nel mero timore soggettivo del creditore di perdere le garanzie del proprio credito, ma deve concretarsi in una situazione di pericolo reale ed oggettiva, evincibile sia da elementi oggettivi (concernenti la sopravvenuta inadeguatezza - qualitativa o quantitativa - del patrimonio del debitore rispetto al presunto credito da tutelare), sia da elementi soggettivi (desumibili dal comportamento del debitore che renda verosimile l'eventualità di un depauperamento del suo patrimonio).
Ciò posto, nel caso in esame, non v'è prova che il patrimonio delle società sia inadeguato rispetto all'entità del credito vantato né che la stessa abbia compiuto atti di depauperamento dei propri beni o operazioni di trasferimento o trasformazione sociale come espressamente ammesso dalla stessa parte ricorrente che ha specificato soltanto come vi sia “fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, rappresentato anche per le vie brevi alla lavoratrice attraverso una chiusura o trasformazione delle società datrici di lavoro cui è giusta notizia ancorché non suffragata da prove” (cfr. pagina 7 del ricorso).
Le sole “voci di corridoio” circa una possibile trasformazione societaria, ribadite in udienza dalla parte ricorrente, non possono costituire elementi di prova del rischio di concreto pregiudizio atteso che la ricorrente si è limitata a riferire “Io sono rimasta in buoni rapporti con il vice capo e delle commesse e mi hanno riferito sia loro che voci esterne che ci sarebbero degli accordi con un'altra società non CP_5
so se per una trasformazione o altro” senza ulteriori elementi probatori.
Non vi è alcun fondato timore che il patrimonio delle società non sia in grado di far fronte interamente all'obbligazione nel suo presumibile ammontare di €
13.217.04 per differenze retributive più una somma non quantificabile ad oggi, ma comunque non superiore alle 24 mensilità dell'ultima retribuzione percepita, in caso di riconoscimento dell'illegittimità dei contratti a tempo determinato.
Peraltro, dai documenti depositati in allegato alle memorie di costituzione emerge come ha chiuso l'esercizio 2024 in utile (circa € 76.868,00) e CP_1
presenta un patrimonio netto positivo;
parimenti il ha proseguito la propria CP_2
attività istituzionale con risultati economici positivi, come attestato dalla relazione del
Revisore Unico senza alcuna riserva (cfr. bilanci e relazioni esibite prodotte).
Di conseguenza, impregiudicata ogni valutazione quanto al fumus boni iuris, non apparendo sussistente, allo stato, il requisito del periculum in mora, la domanda di sequestro conservativo proposta dalla ricorrente va rigettata.
La statuizione in ordine alle spese di lite è rimessa all'esito del giudizio di merito.
P.Q.M.
1) rigetta la domanda cautelare di sequestro conservativo
2) rimette al giudizio di merito la statuizione sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.
Tivoli, il 20.08.2025
Il giudice
RO TT
IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. RO TT, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa n. r.g. 4365/2025, pendente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ES ME ricorrente e rappresentato e difeso dall'Avv. ANDREA MARIO CP_1
MA giusta procura in atti rappresentato e difeso dall'Avv. ANDREA Controparte_2
MARIO
MA giusta procura in atti resistenti
Con ricorso, depositato in data 16.07.2025 premesso di Parte_1
aver lavorato a partire dal 28.1.2022 fino al 31.03.2025 sulla base di contratti a tempo determinato prorogati più volte dalla CP_3 Controparte_4
ed intervallati da assunzioni sempre a tempo determinato presso il
[...]
affermava l'illegittimità delle proroghe contrattuali per vizi Controparte_2
sostanziali dei contratti stipulati sempre per lo svolgimento delle medesime mansioni nell'interesse dalla società in spregio alle motivazioni via via inserite per CP_2
giustificare le stipule e le proroghe e rivendicava, oltre al risarcimento del danno per le ragioni sopra riportate, anche la sussistenza di differenze retributive non corrisposte alla luce dell'orario espletato e delle mansioni riconducibili al V livello di categoria, quali le differenze retributive varie, ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità e trattamento di fine rapporto per un ammontare totale di € 13.217,04.
Ciò premesso chiedeva al Tribunale, oltre alle rivendicazioni di merito, di sottoporre in via di urgenza a sequestro conservativo le quote sociali delle società
e del fino alla concorrenza CP_1 Controparte_2
della somma di euro 26.000,00 comprensiva di sorte, interessi e spese legali deducendo quanto al periculum, il concreto timore di perdere la garanzia del proprio credito nelle more del giudizio di merito.
Si costituivano la e il CP_1 Controparte_2
eccependo la carenza del periculum in mora e del fumus boni iuris stante l'assenza di un rischio di pregiudizio e incapienza in caso di condanna e sostenendo la legittimità dei contratti a termine stipulati, l'assenza di un centro unico di imputazione e di interposizione fittizia di manodopera, la correttezza dell'inquadramento contrattuale e la correttezza dei pagamenti effettuati.
All'esito dell'udienza di trattazione del 20 agosto 2025, previa discussione delle parti, la causa veniva trattenuta in riserva e decisa con la presente ordinanza.
La domanda cautelare proposta è infondata stante la carenza del requisito del periculum in mora.
Il sequestro conservativo presuppone, in chi lo richiede ed è autorizzato ad eseguirlo, la titolarità di un credito, accertato in via di delibazione sommaria, verso il soggetto, titolare della correlata obbligazione, nei cui confronti la misura cautelare è richiesta: credito -obbligazione la cui prestazione, consistente in un dare, deva aver per oggetto una somma di denaro.
Funzione del sequestro conservativo è quella di assicurare preventivamente, in attesa della decisione sul merito e quindi dell'accertamento definitivo del credito, il futuro soddisfacimento di questo, se e quando sia poi riconosciuto, per cui esso concretizza, anticipatamente rispetto alla decisione definitiva di merito, la garanzia generica ex art. 2740 c.c. mediante un vincolo imposto su di uno o più beni costituenti il patrimonio del debitore.
La funzione del sequestro conservativo, in altri termini, è la stessa del pignoramento, primo atto del processo esecutivo per espropriazione forzata;
con la sola differenza che il sequestro conservativo è preventivo ed eventuale, essendo cautelare in relazione all'esistenza del credito;
mentre la funzione del pignoramento, di contro, è sempre attuale.
In definitiva, il sequestro conservativo è un pignoramento anticipato, il cui scopo concreto è subordinato all'accertamento definitivo del credito e tende al soddisfacimento delle pretese creditorie, offrendo il rimedio contro eventuali atti di disposizione del debitore sul proprio patrimonio che ne diminuiscano la consistenza.
Ai fini della concedibilità del provvedimento richiesto nella presente sede, la
Suprema Corte ha precisato che “A norma dell'art. 671 cod. proc. civ., l'emanazione di un provvedimento di sequestro conservativo presuppone l'esistenza sia del “fumus boni iuris” – cioè di una situazione che consenta di ritenere probabile l'esistenza della pretesa in contestazione - sia del “periculum” in mora – cioè del fondato timore di perdere le garanzie del proprio credito – così che la carenza anche di una soltanto delle suddette condizioni impedisce la concessione della misura cautelare…” (Cass. sent. n. 8729 dell'8.9.97).
Inoltre, con particolare riferimento al requisito del periculum, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha precisato che “In tema di sequestro conservativo, il requisito del periculum in mora può essere desunto sia da elementi obiettivi concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, evincibili dal comportamento del debitore, tale da lasciar presumere che egli, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l'eventuale deprezzamento del suo patrimonio, sottraendolo all'esecuzione forzata;
pertanto non è necessario che il pericolo consista in un depauperamento in atto del patrimonio del debitore, purchè esso sia desumibile alla stregua degli elementi innanzi indicati”, (Cass. sent. n. 902 del
9.2.90).
Pertanto, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale suindicato, il requisito del periculum non deve consistere nel mero timore soggettivo del creditore di perdere le garanzie del proprio credito, ma deve concretarsi in una situazione di pericolo reale ed oggettiva, evincibile sia da elementi oggettivi (concernenti la sopravvenuta inadeguatezza - qualitativa o quantitativa - del patrimonio del debitore rispetto al presunto credito da tutelare), sia da elementi soggettivi (desumibili dal comportamento del debitore che renda verosimile l'eventualità di un depauperamento del suo patrimonio).
Ciò posto, nel caso in esame, non v'è prova che il patrimonio delle società sia inadeguato rispetto all'entità del credito vantato né che la stessa abbia compiuto atti di depauperamento dei propri beni o operazioni di trasferimento o trasformazione sociale come espressamente ammesso dalla stessa parte ricorrente che ha specificato soltanto come vi sia “fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, rappresentato anche per le vie brevi alla lavoratrice attraverso una chiusura o trasformazione delle società datrici di lavoro cui è giusta notizia ancorché non suffragata da prove” (cfr. pagina 7 del ricorso).
Le sole “voci di corridoio” circa una possibile trasformazione societaria, ribadite in udienza dalla parte ricorrente, non possono costituire elementi di prova del rischio di concreto pregiudizio atteso che la ricorrente si è limitata a riferire “Io sono rimasta in buoni rapporti con il vice capo e delle commesse e mi hanno riferito sia loro che voci esterne che ci sarebbero degli accordi con un'altra società non CP_5
so se per una trasformazione o altro” senza ulteriori elementi probatori.
Non vi è alcun fondato timore che il patrimonio delle società non sia in grado di far fronte interamente all'obbligazione nel suo presumibile ammontare di €
13.217.04 per differenze retributive più una somma non quantificabile ad oggi, ma comunque non superiore alle 24 mensilità dell'ultima retribuzione percepita, in caso di riconoscimento dell'illegittimità dei contratti a tempo determinato.
Peraltro, dai documenti depositati in allegato alle memorie di costituzione emerge come ha chiuso l'esercizio 2024 in utile (circa € 76.868,00) e CP_1
presenta un patrimonio netto positivo;
parimenti il ha proseguito la propria CP_2
attività istituzionale con risultati economici positivi, come attestato dalla relazione del
Revisore Unico senza alcuna riserva (cfr. bilanci e relazioni esibite prodotte).
Di conseguenza, impregiudicata ogni valutazione quanto al fumus boni iuris, non apparendo sussistente, allo stato, il requisito del periculum in mora, la domanda di sequestro conservativo proposta dalla ricorrente va rigettata.
La statuizione in ordine alle spese di lite è rimessa all'esito del giudizio di merito.
P.Q.M.
1) rigetta la domanda cautelare di sequestro conservativo
2) rimette al giudizio di merito la statuizione sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.
Tivoli, il 20.08.2025
Il giudice
RO TT