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Sentenza 30 maggio 2024
Sentenza 30 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 30/05/2024, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2125/2023 R.G., promossa
DA in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. MARESCA LUISA
ATTRICE IN APPELLO
, con l'avv. LADU MANUELA e l'avv. PIANA Controparte_1
ANTONELLO
CONVENUTA IN APPELLO
Causa in punto di appello avverso la sentenza n. 247 del 2023 del Giudice di pace di
Sassari, decisa ex artt. 127 ter, 350 bis e 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha adito il Giudice di pace di Sassari, lamentando una serie di Controparte_1
irregolarità del contratto di finanziamento con cessione del quinto stipulato nel 2012 con In particolare, si è doluta dell'addebito di determinati importi Controparte_2
privi di giusta causa, incomprensibili, implicanti una duplicazione di costi, origine di un significativo squilibrio giuridico, rilevanti ex art. 33 del codice del consumo o
(quanto ai costi di intermediazione) riferiti ad attività non provate, che avrebbero dovuto essere oggetto di un contratto a forma scritta a pena di nullità e che avrebbero dovuto essere remunerate dalla mutuante, unica ad averne beneficiato. Ha anche affermato la vessatorietà delle clausole inerenti alle commissioni indicate ai sensi dell'art. 33 lett. n) e art. 36 lett. c) del codice del consumo e lamentato la violazione dei doveri chiarezza e trasparenza, così chiedendo la condanna della società finanziaria al rimborso dell'importo versato ingiustamente con gli interessi al tasso di contratto. Part
si è costituita, chiarendo anzitutto che l'avversaria in sede di estinzione anticipata del finanziamento del 31.1.2017, oltre a beneficiare dello scomputo di una quota degli interessi non maturati per Euro 2.470,79, ha ottenuto il rimborso di una quota delle commissioni di gestione per Euro 1.090,53. Ha eccepito l'incompetenza per valore del
Giudice adito in favore del Tribunale di Sassari, argomentando in punto di mancanza di giustificazione causale delle commissioni, a suo dire legittime alla luce della stessa volontà del legislatore (in particolare ha richiamato l'art. 6 co. 3 del D.P.R. 180 del
1950), dello svolgimento delle complesse attività necessarie per concludere il finanziamento e della corretta inclusione di quei costi nel TEAG esposto in contratto.
Contestata l'asserita opacità contrattuale, ha eccepito anche il difetto di legittimazione passiva quanto alla pretesa restitutoria delle commissioni di intermediazione, in quanto pattuite ed incassate da opponendosi anche alla pretesa dell'attore Controparte_3
di ottenere gli interessi corrisposti sulla commissione.
Previa istruttoria solo documentale il Giudice di pace adito ha accolto la domanda della ritenendosi competente a decidere e rigettando l'eccezione di difetto di CP_1
legittimazione passiva, individuando in non un mediatore ma un intermediario CP_3
Part finanziario che ha agito nell'esclusivo interesse di . Richiamati gli artt. 125 bis e
125 novies T.U.B. ha poi affermato la mancanza di chiarezza circa il ruolo ricoperto dall'intermediario e rilevato la mancanza del contratto da quello concluso con il consumatore.
Part Avverso la citata sentenza ha proposto appello che ha insistito nell'eccezione di incompetenza e lamentato la mancanza di motivazione della condanna alla restituzione delle commissioni di attivazione e di gestione, di cui l'avversaria ha anche già ottenuto in parte la restituzione. Ha poi ribadito gli argomenti a difesa della legittimità di quei costi, indicati in contratto ed accettati dalla e riaffermato il difetto di CP_1
legittimazione passiva quanto alle spese di intermediazione, indicate prima della conclusione del contratto di finanziamento, tanto che il loro pagamento è stato condizionato alla concessione del prestito. Si è doluta dell'omessa od erronea valutazione delle sue prove e in particolare del contratto concluso tra la e CP_1
, concludendo in conformità ai motivi di appello e per la condanna dell'avversaria CP_3
alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza impugnata.
Si è costituita la convenuta che ha resistito all'accoglimento dell'appello, riproponendo tutti gli argomenti difensivi del precedente grado di giudizio.
La causa è approdata alla decisione ex artt. 127 ter, 350 bis e 281 sexies c.p.c.
Va, anzitutto, confermata la competenza per valore del Giudice adito nel precedente grado di giudizio, correttamente determinata in base al quantum della domanda, circoscritta a determinati costi e clausole. Peraltro, l'accoglimento dell'eccezione non avrebbe alcuna effettiva conseguenza, dal momento che l'eventuale incompetenza per valore non rientra tra i casi per cui è prevista la remissione al primo Giudice, come codificati dall'art. 354 c.p.c.
Oggetto del giudizio è la debenza di tre commissioni: quella per spese di attivazione di
Euro 1.234,00, quella per spese di gestione per Euro 2.355,00 e quella per i costi di intermediazione per Euro 1.058,00. Quanto a questi ultimi nel contratto si legge che si tratta di costi di intermediazione del prestito per l'attività di mediazione e/o promozione svolta dal terzo presentatore dell'operazione a cui il cedente si è discrezionalmente e liberamente rivolto per ottenere il prestito. Il contratto di finanziamento del 20.6.2012 è stato preceduto da quello scritto concluso in data
18.6.2012 tra la e che si è impegnata a fornirle la consulenza e CP_1 CP_3
l'assistenza necessarie all'individuazione delle soluzioni economiche e contrattuali più adeguate alle sue esigenze, a predisporre o compilare la necessaria documentazione e a rendere le informazioni utili alla corretta richiesta del prestito. Nel documento sono indicate tutte le condizioni, tra cui la previsione della provvigione da versare solo in caso di concessione ed erogazione del prestito e quantificata in una ben precisa percentuale del capitale lordo mutuato, il cui costo è stato incluso sia nella quantificazione del TAEG che del TEG e il cui pagamento secondo quanto previsto in contratto è avvenuto con il trattenimento della relativa somma al momento dell'erogazione dell'importo mutuato da parte del finanziatore che l'ha appunto poi versata al mediatore, come documentato anche dalla produzione 5 allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
Alla luce di tale documento perdono di consistenza le doglianze relative all'incarico di intermediazione che risulta chiaramente indicato e provato e che ha previsto il pagamento di una provvigione che è stata accettata dalla convenuta ed è stata pagata alla società intermediatrice. Essendo questa il soggetto accipiens, qualsiasi istanza di restituzione avrebbe dovuto essere coltivata nei suoi confronti, senza che su tale conclusione possa incidere il fatto che la provvigione è stata trattenuta al momento del finanziamento per poi essere versata al mediatore, atteso che detto meccanismo costituisce solo una modalità concreta di pagamento che non modifica affatto l'individuazione del soggetto che ha beneficiato della provvigione e a cui la si CP_1
è rivolta per ottenere il finanziamento. Per tale commissione, dunque, ogni pretesa restitutoria avrebbe dovuto vedere come destinataria con conseguente CP_3
accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
È necessario ora prendere in considerazione le altre due commissioni di attivazione e di gestione.
Al riguardo deve osservarsi come sia pacifico che agli obblighi restitutori di capitale ed interessi corrispettivi previsti dal contratto di mutuo possano accedere altri oneri che influiscono sul costo complessivo del credito (di qui il TAEG); questi, tuttavia, devono necessariamente trovare una loro giustificazione e, dunque, corrispondere ad un vantaggio contrattuale per chi li sopporta, cioè ad un quid pluris rispetto alle tipiche prestazioni dello schema negoziale di riferimento (il prestito di denaro nel caso che interessa). Ora, secondo le indicazioni di contratto la commissione di attivazione sub
B del frontespizio del contratto pari ad Euro 1.234,80 si riferisce a prestazioni, oneri e rischi relativi all'attivazione del finanziamento presso l'amministrazione da cui il cedente dipende, compresi i casi di passaggio dello stesso cedente ad altre amministrazioni e i rischi relativi all'ipotesi di rifiuto dell'amministrazione medesima ad effettuare le trattenute o di ritardo nell'inizio stesso delle trattenute. Invece, la commissione per la gestione pratica di Euro 2.355,11 di cui alla successiva lettera C si riferisce a tutte le prestazioni relative a oneri svolti durante l'intero ammortamento del prestito, compresi la gestione amministrativa e contabile dello stesso, l'invio delle comunicazioni periodiche e l'incasso delle rate. I primi costi non hanno alcuna ragion d'essere: i rischi per l'attivazione del finanziamento presso l'amministrazione da cui cedente dipende, compresi i casi di passaggio dello stesso cedente ad altre amministrazioni e i rischi relativi all'ipotesi di rifiuto dell'amministrazione medesima ad effettuare la trattenuta, non possono neppure configurarsi perché delle due l'una: o l'amministrazione ceduta accetta di procedere alle trattenute o rifiuta e in tal caso il finanziamento non si perfeziona neppure;
il rischio del ritardo nell'inizio stesso delle trattenute è già remunerato dagli interessi moratori e, dunque, non giustifica alcun costo aggiuntivo. La seconda commissione attiene alle normali attività svolte nell'esecuzione del contratto e che comportano spese che rientrano nel più ampio concetto del costo di impresa della società finanziaria. Insomma, nessuna di quelle attività come descritte in contratto rappresenta un ulteriore servizio di cui si avvantaggia il contraente finanziato, ulteriore rispetto alle attività necessariamente insite nella formazione e manifestazione del consenso e nel perfezionamento e nell'esecuzione del contratto o ulteriore rispetto ai costi di impresa che dovrebbero essere già remunerati con gli interessi corrispettivi.
In effetti, si assiste, oltre che all'addebito al consumatore di spese strumentali all'accordo e che anche egli potrebbe aver sostenuto (ad esempio per la ricerca di mercato della più confacente soluzione finanziaria), ad uno smembramento dei costi di impresa che dovrebbero invece tutti essere coperti dagli interessi corrispettivi: questi, infatti, rappresentano i ricavi di impresa che si distinguono dagli utili, per individuare i quali vanno detratti i costi, cioè tutte le spese sopportate per offrire il bene o servizio.
E ciò non significa impedire all'imprenditore di recuperarle: lo farà, ma richiedendo il pagamento di tassi di interesse maggiori (sempre contenuti nei limiti di legge).
Diversamente, operando con l'imposizione di questo genere di commissioni, la finanziaria finisce per ottenere ricavi coincidenti con gli utili, perché il costo di impresa, anziché essere detratto dai ricavi, è addossato all'altro contraente e ripartito tra tutti i consumatori. Per fare un esempio, è come se all'acquirente finale di un prodotto venisse fatta pagare, oltre al prezzo (che è già determinato in funzione dei costi di produzione e dello sperato utile), una percentuale dell'intero costo (distribuito tra tutti gli acquirenti) per l'approvvigionamento della materia prima o per lo stipendio del commesso addetto alla vendita (paragonabile a quello di chi si occupa di contabilizzare i pagamenti o inoltrare le comunicazioni). Esclusa la legittimità di commissioni che sono dirette a remunerare le attività che già confluiscono nello schema negoziale tipico (perché appartengono alla formazione e manifestazione della volontà contrattuale o all'esecuzione del contratto) o che rappresentano costi di impresa e che non si giustificano dunque sulla base di nessuna prestazione ulteriore a favore del mutuatario, non può riconoscersi alcuna debenza alle commissioni in esame per la carenza di causa giustificatrice (e certamente la sottoscrizione e dunque l'accettazione della spesa in sede di formazione della volontà negoziale non può dotare di causa dei costi che ne sono originariamente privi;
analogamente la loro inclusione nel TAEG non sana il difetto causale originario).
Deve, dunque, confermarsi la valutazione di cui alla sentenza impugnata, ma anche riconoscere che in sede di estinzione anticipata una parte delle commissioni di gestione
(esattamente Euro 1.090,53) è stata già scomputata da quanto pagato dalla mutuataria e va dunque detratta dalla somma delle due commissioni di cui è stata riconosciuta anche qui l'illegittimità. Conclusivamente, l'appello deve essere in parte accolto con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata e condanna di Controparte_2
alla restituzione della minor somma di Euro 2.498,47 (Euro 4.647,00 – Euro 1.058,00 per commissioni di intermediazione – Euro 1.090,53 per quanto già defalcato con l'estinzione anticipata), oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza nei limiti della quota di tre quarti, atteso che l'esito complessivo della lite giustifica la compensazione della restante quota di un quarto. Delle spese di cui alla condanna si dispone il pagamento in favore dell'avvocato Antonello Piana, dichiaratosi antistatario. andrà condannata alla restituzione in favore di di Controparte_1 Controparte_2
quanto percepito in più in forza della sentenza riformata rispetto alla presente pronuncia, ma non quanto alle spese di lite: di queste si è disposto il pagamento in favore del difensore antistatario che è così divenuto unico soggetto passivamente legittimato alla richiesta di restituzione (invece la relativa domanda è stata proposta nei confronti della convenuta).
L'esito del giudizio determina il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n. 247 del
2023 del Giudice di pace di Sassari condanna alla restituzione in Controparte_2
favore di della somma di Euro 2.498,47 oltre interessi legali dalla Controparte_1
domanda al saldo;
- condanna alla rifusione della quota di tre quarti delle spese di lite, Controparte_2
quota liquidata per il precedente grado di giudizio in Euro 948,75 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge e per il presente grado in Euro 950,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con compensazione delle restanti quote di un quarto e distrazione in favore del difensore di;
Controparte_1
- condanna alla restituzione in favore di della Controparte_1 Controparte_2
differenza tra la somma di Euro 4.647,00 e quella di Euro 2.498,47, oltre interessi legali maturati dalla data del pagamento alla data di restituzione;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da . Controparte_1
Sassari, 30.5.2024
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2125/2023 R.G., promossa
DA in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. MARESCA LUISA
ATTRICE IN APPELLO
, con l'avv. LADU MANUELA e l'avv. PIANA Controparte_1
ANTONELLO
CONVENUTA IN APPELLO
Causa in punto di appello avverso la sentenza n. 247 del 2023 del Giudice di pace di
Sassari, decisa ex artt. 127 ter, 350 bis e 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha adito il Giudice di pace di Sassari, lamentando una serie di Controparte_1
irregolarità del contratto di finanziamento con cessione del quinto stipulato nel 2012 con In particolare, si è doluta dell'addebito di determinati importi Controparte_2
privi di giusta causa, incomprensibili, implicanti una duplicazione di costi, origine di un significativo squilibrio giuridico, rilevanti ex art. 33 del codice del consumo o
(quanto ai costi di intermediazione) riferiti ad attività non provate, che avrebbero dovuto essere oggetto di un contratto a forma scritta a pena di nullità e che avrebbero dovuto essere remunerate dalla mutuante, unica ad averne beneficiato. Ha anche affermato la vessatorietà delle clausole inerenti alle commissioni indicate ai sensi dell'art. 33 lett. n) e art. 36 lett. c) del codice del consumo e lamentato la violazione dei doveri chiarezza e trasparenza, così chiedendo la condanna della società finanziaria al rimborso dell'importo versato ingiustamente con gli interessi al tasso di contratto. Part
si è costituita, chiarendo anzitutto che l'avversaria in sede di estinzione anticipata del finanziamento del 31.1.2017, oltre a beneficiare dello scomputo di una quota degli interessi non maturati per Euro 2.470,79, ha ottenuto il rimborso di una quota delle commissioni di gestione per Euro 1.090,53. Ha eccepito l'incompetenza per valore del
Giudice adito in favore del Tribunale di Sassari, argomentando in punto di mancanza di giustificazione causale delle commissioni, a suo dire legittime alla luce della stessa volontà del legislatore (in particolare ha richiamato l'art. 6 co. 3 del D.P.R. 180 del
1950), dello svolgimento delle complesse attività necessarie per concludere il finanziamento e della corretta inclusione di quei costi nel TEAG esposto in contratto.
Contestata l'asserita opacità contrattuale, ha eccepito anche il difetto di legittimazione passiva quanto alla pretesa restitutoria delle commissioni di intermediazione, in quanto pattuite ed incassate da opponendosi anche alla pretesa dell'attore Controparte_3
di ottenere gli interessi corrisposti sulla commissione.
Previa istruttoria solo documentale il Giudice di pace adito ha accolto la domanda della ritenendosi competente a decidere e rigettando l'eccezione di difetto di CP_1
legittimazione passiva, individuando in non un mediatore ma un intermediario CP_3
Part finanziario che ha agito nell'esclusivo interesse di . Richiamati gli artt. 125 bis e
125 novies T.U.B. ha poi affermato la mancanza di chiarezza circa il ruolo ricoperto dall'intermediario e rilevato la mancanza del contratto da quello concluso con il consumatore.
Part Avverso la citata sentenza ha proposto appello che ha insistito nell'eccezione di incompetenza e lamentato la mancanza di motivazione della condanna alla restituzione delle commissioni di attivazione e di gestione, di cui l'avversaria ha anche già ottenuto in parte la restituzione. Ha poi ribadito gli argomenti a difesa della legittimità di quei costi, indicati in contratto ed accettati dalla e riaffermato il difetto di CP_1
legittimazione passiva quanto alle spese di intermediazione, indicate prima della conclusione del contratto di finanziamento, tanto che il loro pagamento è stato condizionato alla concessione del prestito. Si è doluta dell'omessa od erronea valutazione delle sue prove e in particolare del contratto concluso tra la e CP_1
, concludendo in conformità ai motivi di appello e per la condanna dell'avversaria CP_3
alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza impugnata.
Si è costituita la convenuta che ha resistito all'accoglimento dell'appello, riproponendo tutti gli argomenti difensivi del precedente grado di giudizio.
La causa è approdata alla decisione ex artt. 127 ter, 350 bis e 281 sexies c.p.c.
Va, anzitutto, confermata la competenza per valore del Giudice adito nel precedente grado di giudizio, correttamente determinata in base al quantum della domanda, circoscritta a determinati costi e clausole. Peraltro, l'accoglimento dell'eccezione non avrebbe alcuna effettiva conseguenza, dal momento che l'eventuale incompetenza per valore non rientra tra i casi per cui è prevista la remissione al primo Giudice, come codificati dall'art. 354 c.p.c.
Oggetto del giudizio è la debenza di tre commissioni: quella per spese di attivazione di
Euro 1.234,00, quella per spese di gestione per Euro 2.355,00 e quella per i costi di intermediazione per Euro 1.058,00. Quanto a questi ultimi nel contratto si legge che si tratta di costi di intermediazione del prestito per l'attività di mediazione e/o promozione svolta dal terzo presentatore dell'operazione a cui il cedente si è discrezionalmente e liberamente rivolto per ottenere il prestito. Il contratto di finanziamento del 20.6.2012 è stato preceduto da quello scritto concluso in data
18.6.2012 tra la e che si è impegnata a fornirle la consulenza e CP_1 CP_3
l'assistenza necessarie all'individuazione delle soluzioni economiche e contrattuali più adeguate alle sue esigenze, a predisporre o compilare la necessaria documentazione e a rendere le informazioni utili alla corretta richiesta del prestito. Nel documento sono indicate tutte le condizioni, tra cui la previsione della provvigione da versare solo in caso di concessione ed erogazione del prestito e quantificata in una ben precisa percentuale del capitale lordo mutuato, il cui costo è stato incluso sia nella quantificazione del TAEG che del TEG e il cui pagamento secondo quanto previsto in contratto è avvenuto con il trattenimento della relativa somma al momento dell'erogazione dell'importo mutuato da parte del finanziatore che l'ha appunto poi versata al mediatore, come documentato anche dalla produzione 5 allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
Alla luce di tale documento perdono di consistenza le doglianze relative all'incarico di intermediazione che risulta chiaramente indicato e provato e che ha previsto il pagamento di una provvigione che è stata accettata dalla convenuta ed è stata pagata alla società intermediatrice. Essendo questa il soggetto accipiens, qualsiasi istanza di restituzione avrebbe dovuto essere coltivata nei suoi confronti, senza che su tale conclusione possa incidere il fatto che la provvigione è stata trattenuta al momento del finanziamento per poi essere versata al mediatore, atteso che detto meccanismo costituisce solo una modalità concreta di pagamento che non modifica affatto l'individuazione del soggetto che ha beneficiato della provvigione e a cui la si CP_1
è rivolta per ottenere il finanziamento. Per tale commissione, dunque, ogni pretesa restitutoria avrebbe dovuto vedere come destinataria con conseguente CP_3
accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
È necessario ora prendere in considerazione le altre due commissioni di attivazione e di gestione.
Al riguardo deve osservarsi come sia pacifico che agli obblighi restitutori di capitale ed interessi corrispettivi previsti dal contratto di mutuo possano accedere altri oneri che influiscono sul costo complessivo del credito (di qui il TAEG); questi, tuttavia, devono necessariamente trovare una loro giustificazione e, dunque, corrispondere ad un vantaggio contrattuale per chi li sopporta, cioè ad un quid pluris rispetto alle tipiche prestazioni dello schema negoziale di riferimento (il prestito di denaro nel caso che interessa). Ora, secondo le indicazioni di contratto la commissione di attivazione sub
B del frontespizio del contratto pari ad Euro 1.234,80 si riferisce a prestazioni, oneri e rischi relativi all'attivazione del finanziamento presso l'amministrazione da cui il cedente dipende, compresi i casi di passaggio dello stesso cedente ad altre amministrazioni e i rischi relativi all'ipotesi di rifiuto dell'amministrazione medesima ad effettuare le trattenute o di ritardo nell'inizio stesso delle trattenute. Invece, la commissione per la gestione pratica di Euro 2.355,11 di cui alla successiva lettera C si riferisce a tutte le prestazioni relative a oneri svolti durante l'intero ammortamento del prestito, compresi la gestione amministrativa e contabile dello stesso, l'invio delle comunicazioni periodiche e l'incasso delle rate. I primi costi non hanno alcuna ragion d'essere: i rischi per l'attivazione del finanziamento presso l'amministrazione da cui cedente dipende, compresi i casi di passaggio dello stesso cedente ad altre amministrazioni e i rischi relativi all'ipotesi di rifiuto dell'amministrazione medesima ad effettuare la trattenuta, non possono neppure configurarsi perché delle due l'una: o l'amministrazione ceduta accetta di procedere alle trattenute o rifiuta e in tal caso il finanziamento non si perfeziona neppure;
il rischio del ritardo nell'inizio stesso delle trattenute è già remunerato dagli interessi moratori e, dunque, non giustifica alcun costo aggiuntivo. La seconda commissione attiene alle normali attività svolte nell'esecuzione del contratto e che comportano spese che rientrano nel più ampio concetto del costo di impresa della società finanziaria. Insomma, nessuna di quelle attività come descritte in contratto rappresenta un ulteriore servizio di cui si avvantaggia il contraente finanziato, ulteriore rispetto alle attività necessariamente insite nella formazione e manifestazione del consenso e nel perfezionamento e nell'esecuzione del contratto o ulteriore rispetto ai costi di impresa che dovrebbero essere già remunerati con gli interessi corrispettivi.
In effetti, si assiste, oltre che all'addebito al consumatore di spese strumentali all'accordo e che anche egli potrebbe aver sostenuto (ad esempio per la ricerca di mercato della più confacente soluzione finanziaria), ad uno smembramento dei costi di impresa che dovrebbero invece tutti essere coperti dagli interessi corrispettivi: questi, infatti, rappresentano i ricavi di impresa che si distinguono dagli utili, per individuare i quali vanno detratti i costi, cioè tutte le spese sopportate per offrire il bene o servizio.
E ciò non significa impedire all'imprenditore di recuperarle: lo farà, ma richiedendo il pagamento di tassi di interesse maggiori (sempre contenuti nei limiti di legge).
Diversamente, operando con l'imposizione di questo genere di commissioni, la finanziaria finisce per ottenere ricavi coincidenti con gli utili, perché il costo di impresa, anziché essere detratto dai ricavi, è addossato all'altro contraente e ripartito tra tutti i consumatori. Per fare un esempio, è come se all'acquirente finale di un prodotto venisse fatta pagare, oltre al prezzo (che è già determinato in funzione dei costi di produzione e dello sperato utile), una percentuale dell'intero costo (distribuito tra tutti gli acquirenti) per l'approvvigionamento della materia prima o per lo stipendio del commesso addetto alla vendita (paragonabile a quello di chi si occupa di contabilizzare i pagamenti o inoltrare le comunicazioni). Esclusa la legittimità di commissioni che sono dirette a remunerare le attività che già confluiscono nello schema negoziale tipico (perché appartengono alla formazione e manifestazione della volontà contrattuale o all'esecuzione del contratto) o che rappresentano costi di impresa e che non si giustificano dunque sulla base di nessuna prestazione ulteriore a favore del mutuatario, non può riconoscersi alcuna debenza alle commissioni in esame per la carenza di causa giustificatrice (e certamente la sottoscrizione e dunque l'accettazione della spesa in sede di formazione della volontà negoziale non può dotare di causa dei costi che ne sono originariamente privi;
analogamente la loro inclusione nel TAEG non sana il difetto causale originario).
Deve, dunque, confermarsi la valutazione di cui alla sentenza impugnata, ma anche riconoscere che in sede di estinzione anticipata una parte delle commissioni di gestione
(esattamente Euro 1.090,53) è stata già scomputata da quanto pagato dalla mutuataria e va dunque detratta dalla somma delle due commissioni di cui è stata riconosciuta anche qui l'illegittimità. Conclusivamente, l'appello deve essere in parte accolto con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata e condanna di Controparte_2
alla restituzione della minor somma di Euro 2.498,47 (Euro 4.647,00 – Euro 1.058,00 per commissioni di intermediazione – Euro 1.090,53 per quanto già defalcato con l'estinzione anticipata), oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza nei limiti della quota di tre quarti, atteso che l'esito complessivo della lite giustifica la compensazione della restante quota di un quarto. Delle spese di cui alla condanna si dispone il pagamento in favore dell'avvocato Antonello Piana, dichiaratosi antistatario. andrà condannata alla restituzione in favore di di Controparte_1 Controparte_2
quanto percepito in più in forza della sentenza riformata rispetto alla presente pronuncia, ma non quanto alle spese di lite: di queste si è disposto il pagamento in favore del difensore antistatario che è così divenuto unico soggetto passivamente legittimato alla richiesta di restituzione (invece la relativa domanda è stata proposta nei confronti della convenuta).
L'esito del giudizio determina il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n. 247 del
2023 del Giudice di pace di Sassari condanna alla restituzione in Controparte_2
favore di della somma di Euro 2.498,47 oltre interessi legali dalla Controparte_1
domanda al saldo;
- condanna alla rifusione della quota di tre quarti delle spese di lite, Controparte_2
quota liquidata per il precedente grado di giudizio in Euro 948,75 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge e per il presente grado in Euro 950,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con compensazione delle restanti quote di un quarto e distrazione in favore del difensore di;
Controparte_1
- condanna alla restituzione in favore di della Controparte_1 Controparte_2
differenza tra la somma di Euro 4.647,00 e quella di Euro 2.498,47, oltre interessi legali maturati dalla data del pagamento alla data di restituzione;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da . Controparte_1
Sassari, 30.5.2024
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella