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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 28/02/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 508/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 267 del 26.3/4.4.2024, non notificata, avente ad oggetto: licenziamento, promossa da:
rappresentata e difesa dagli Parte_1 avv. Marcello e Filippo Ziveri ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Parma – appellante nei confronti di:
rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Cuzzocrea ed Parte_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna – appellata trattata all'udienza collegiale del 9.1.2025, udita la relazione della causa fatta dal relatore dott. Luca Mascini, sentite le parti e viste le conclusioni assunte, come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. assunta dal 2.05.2019 alle dipendenze della Parte_2 [...]
in qualità di socia operaia, inquadrata al 2° Livello del C.C.N.L. Controparte_1
1 Trasporti, Spedizione e Logistica, agiva dinanzi al Tribunale di Parma, in funzione di Giudice del lavoro, deducendo di aver ricevuto il 18.1.2021 comunicazione di estromissione da socio e di cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa, addebitandole la società di non essersi presentata al lavoro il
23.12.2020 “comunicando di avere impegni personali ma senza ricevere la necessaria autorizzazione;
alla data odierna [28.12.2020] Lei risulta ancora assente. Pertanto dalla giornata del 23/12/2020 Lei risulta essere assente ingiustificata”.
L'interessata impugnava quindi il licenziamento, evidenziando di aver comunicato il 22.12.2020 (a mezzo Whatsapp a e a mezzo Parte_3 telefonico a ) la propria assenza dal posto di lavoro a far data dal Persona_1
23.12.2020 e di aver costantemente aggiornato i propri responsabili, mediante messaggistica Whatsapp, durante tutto il periodo di assenza, della data del rientro al lavoro.
Rassegnava, in particolare, le seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito 1. ACCERTARE E DICHIARARE illegittimo il licenziamento per giustificato motivo soggettivo comunicato dalla soc. alla sig.ra Parte_1 [...] con nota del 18 gennaio 2021, e, per l'effetto 2. DICHIARARE Pt_2
l'inefficacia del licenziamento per mancanza di motivazioni ex art. 2 Legge
604/1066, in quanto la soc. non ha provveduto a comunicare in Controparte_1 maniera esaustiva i motivi del recesso;
3. DICHIARARE che la sig.ra aveva Pt_2 comunicato in maniera corretta la propria assenza dal posto di lavoro nonché
l'obbligo di quarantena che le era stato applicato;
4. CONDANNARE la società soc. La al reintegro della sig.ra nel proprio posto CP_1 Parte_2 di lavoro, con le medesime mansioni con versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione, o in alternativa al risarcimento del danno da quantificarsi nella misura tra un minimo di 6 ed un massimo di 36 mensili dell'ultima retribuzione globale di fatto, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
5. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite”.
Il Tribunale di Parma, nella resistenza datoriale, istruita la causa documentalmente e con assunzione della prova testimoniale, accertava l'illegittimità del licenziamento, essendo emerso da una conversazione avvenuta a mezzo Whatsapp con il responsabile di magazzino, che la lavoratrice Pt_3 aveva comunicato a questi, secondo la prassi aziendale, la propria assenza per ferie dal 23.12.2020.
Quanto al rimedio applicabile, il Giudice, preso atto della mancata impugnazione della delibera di esclusione da parte dell'interessata e della definitiva estinzione del rapporto associativo, venendo quindi meno la possibilità
2 di dar corso alla tutela restitutoria con il ripristino della qualità di lavoratrice (v.
Cass., S.U., n. 27436/2017), ordinava alla società, in applicazione dell'art. 8 della l. n. 604/1966, di riassumerla entro tre giorni, o in mancanza, di risarcirle il danno nella misura di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre agli interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento al saldo.
2. La società ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendone la riforma, con rigetto dell'impugnazione del licenziamento.
L'interessata si è costituita in giudizio, resistendo all'impugnazione.
3. Con il primo motivo, la società evidenzia l'assenza di elementi probatori utili a sostenere il carattere giustificato dell'assenza (“E' evidente dalla conversazione riportata che il sig. non era al corrente dell'assenza e che Pt_3 neppure (tantomeno!) aveva autorizzato la lavoratrice ad usufruire di un periodo di ferie. Il sig. era infatti sprovvisto del potere di autorizzare le ferie dei Pt_3 soci lavoratori in forze alla Cooperativa appellante. Tale circostanza era ben nota alla sig.ra tant'è vero che a fronte delle perplessità espresse al suo Per_2 capoturno ella aveva ad affermare, falsamente, di aver avuto l'assenso del sig.
il responsabile del personale dell'odierna appellante”). Persona_3
Con il secondo motivo¸ l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Tribunale l'ha condannata a pagare le spese di lite.
4. Deve ritenersi superata ogni questione inerente all'adeguatezza della motivazione del licenziamento, aspetto non menzionato nel ricorso in appello.
5. Il Collegio, riguardando la vicenda da una prospettiva diversa da quella esposta dalle parti e seguita anche dal Tribunale, ritiene che il primo motivo di appello non sia meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Secondo quanto indicato nella contestazione disciplinare, alla lavoratrice è stato addebitato il 28.12.2020 di essere assente ingiustificata al lavoro dal
23.12.2020 (v. p. 8 della memoria costitutiva depositata in primo grado: “In essa, infatti, l'illecito disciplinare contestato viene delineato in maniera oltremodo chiara: con missiva del 28 dicembre 2020 e protocollata in pari data è stato infatti contestato alla sig.ra di essere assente ingiustificata, a far data Pt_2 dal precedente 23 dicembre”) e la circostanza è stata ribadita nella comunicazione di licenziamento (“in riferimento alla nostra contestazione di addebito del
28/12/2020 e relativa alla Sua assenza ingiustificata dal lavoro iniziata il
23/12/2020, non avendo ricevuto alcuna controdeduzione a quanto contestato, con la presente …”).
La contestazione si riferisce allora all'intervallo di tempo così circoscritto, anteriore alla comunicazione del rimprovero, ed è in relazione a tale aspetto che la società ha messo la dipendente in condizioni di fornire giustificazioni, venendo
3 così in rilievo un addebito preciso e circoscritto. Se la contestazione, come rileva la stessa società nella memoria di primo grado, “dev'essere infatti sufficientemente chiara da consentire al lavoratore una sua puntuale difesa rispetto agli addebiti disciplinari a lui rivolti, quanto al licenziamento è sufficiente il semplice richiamo, anche per relationem, al contenuto della contestazione senza necessità che i fatti ivi dedotti siano puntualmente (e nuovamente) enunciati). Peraltro, nel caso sub iudice, il problema neppure si pone dal momento che la lettera di licenziamento riporta chiaramente sia le ragioni del recesso datoriale, indentificate nell'assenza ingiustificata protratta dal giorno 23.12.2020, sia la
“qualificazione” del recesso comminato (“cessazione per giusta causa”) sia
l'avvenuta estromissione dalla compagine sociale della Cooperativa. In alcun modo potrà dunque dirsi affetto da genericità il licenziamento per cui è causa con la conseguenza che l'eccezione in parola si manifesta ictu oculi meramente defatigatoria”.
Il riferimento allo specifico periodo in questione è poi ripetuto nel ricorso in appello, ove la società ha rilevato che “I vizi testé censurati e gli elementi di prova la cui disamina è stata palesemente erronea, quando non del tutto pretermessa, hanno condotto all'errata ed ingiusta statuizione secondo cui tra il 23.12.2020 ed il 28.12.2020 la sig.ra sarebbe stata assente giustificata e, per Persona_4 converso, il fatto a lei contestato sarebbe stato così insussistente ed il recesso datoriale ingiustificato” ed è rimarcato a p. 13 dell'atto, ove la datrice di lavoro ha osservato (enfasi aggiunta) che il Giudice, “nel caso in cui … avesse correttamente vagliato la documentazione in atti alla luce delle testimonianze rese in giudizio dai testimoni auditi avrebbe certamente rilevato che la lavoratrice, vistasi respinta la richiesta di ferie presentata all'ufficio personale della cooperativa odierna appellante, nel periodo di tempo a lei contestato era assente ingiustificata e che, per tale motivo a fronte della previsione del CCNL applicato che consente il recesso in tronco a fronte di assenza superiori a giorni 4 dal lavoro, il provvedimento disciplinare del licenziamento in tronco era perfettamente legittimo”.
Il fatto che la società abbia specificato nella comunicazione di licenziamento e in diversi punti dei propri atti processuali che i giorni in relazione ai quali è stata registrata l'assenza dal lavoro della dipendente erano soltanto quelli compresi tra il 23 e il 28.12.2020 rende quindi superflua ogni questione inerente alla possibilità
– che va esclusa – di porre a fondamento del licenziamento un'assenza non giustificata di almeno quattro giorni collocata in periodi successivi alla data della contestazione disciplinare (28.12.2020, data in cui la nota era anche ricevuta), non essendovi quindi necessità di verificare, in relazione a tale possibilità, la tenuta del principio di immutabilità della contestazione disciplinare (questione che si pone
4 nel diverso caso in cui il licenziamento comminato per assenza ingiustificata riguardi periodi successivi a quelli cui si rivolge l'addebito1 e che la giurisprudenza risolve positivamente nel caso in cui al dipendente sia comunque consentito di svolgere le proprie difese anche in relazione al successivo periodo2).
6. Posta questa premessa, l'indagine inerente alla fondatezza nel merito della contestazione, rivolta alla lavoratrice, di essersi assentata senza giustificazione per più di quattro giorni (periodo rilevante ai sensi dell'art. 32, lett.
C), n. 1 del C.C.N.L. di settore), tra il 23 e il 28.12.2020, deve riguardare, secondo il Collegio, non già l'accertamento di una particolare prassi seguita dai dipendenti interessati a chiedere di fruire delle ferie, aspetto su cui si è soffermato il primo
Giudice, bensì il tema preliminare dell'obbligo per la dipendente di recarsi sul luogo di lavoro nei giorni indicati al fine di rendere la prestazione lavorativa. È infatti del tutto evidente che un simile vincolo non sussisteva nei giorni festivi di venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 dicembre. Lo stesso responsabile Pt_3 nelle comunicazioni inviate con Whatsapp alla dipendente (la cui valenza probatoria non è messa in discussione dall'appellante), a fronte dell'indicazione della lavoratrice (v. messaggio del 24.12) di voler rientrare il 26 o il 27 dicembre
(“Sono arrivata adesso marco. Se ci riesco torno 26 o 27 …”), replicava che il 1 V. ad es. in motivazione Cass., 6.8.2018, n. 20562: “
5. Non sussiste la violazione del principio dell'immutabilità della contestazione quando, come nella specie, il fatto contestato resta invariato e mutano solo l'apprezzamento e la valutazione che dello stesso fatto vengono dati, richiamandosi le ulteriori acquisizioni del procedimento disciplinare solo per meglio circoscrivere l'addebito, che resta ontologicamente identico (Cass. n. 11159/2018; Cass. n. 22127/2016; Cass.
n. 19921/2015).
A detto principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, si è correttamente attenuto il giudice del reclamo il quale, da un lato, ha accertato la sovrapponibilità fra la condotta descritta nell'atto di avvio del procedimento e quella in relazione alla quale la sanzione era stata inflitta;
dall'altro ha evidenziato che il richiamo all'impugnazione proposta dalla Procura Generale, al danno all'immagine patito dall'Agenzia, alla concomitanza della condotta con congedi parentali, era finalizzato solo a rimarcare la gravità dell'addebito, che restava immutato nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi”. v. Cass., 9.5.2018, n. 11159: “La violazione del principio di immutabilità della contestazione non può essere ravvisata in ogni ipotesi di divergenza tra i fatti posti a base della contestazione iniziale e quelli che sorreggono il provvedimento disciplinare, ma solo nel caso in cui tale divergenza comporti in concreto una violazione del diritto di difesa del lavoratore, per essere intervenuta una sostanziale modifica del fatto addebitato che si realizza quando il quadro di riferimento sia talmente diverso da quello posto a fondamento della sanzione da menomare concretamente il diritto di difesa”. 2 Cass., 2.11.2016, n. 22127 ha ad esempio affermato la legittimità del licenziamento disciplinare del lavoratore cui era stata contestata l'assenza ingiustificata per due giorni protrattasi nel periodo successivo all'invio della contestazione disciplinare, con superamento del limite di giorni di assenza consentiti dal C.C.N.L. In quel caso, occorre notare, diversamente dal caso di specie, in cui la richiesta di rendere le giustificazioni riguardava il periodo tra il 23 e il 28.12.2020, (pur avendo omesso la lavoratrice di fornirle), il dipendente si era giustificato non soltanto sui giorni indicati nella contestazione disciplinare ma anche sulle successive giornate di assenza che, sebbene non contestate, erano state poste a fondamento del recesso datoriale.
5 “26 e 27 non si lavora 28/29/30” (individuando dunque nel 28.12.2020 la prima data utile per la ripresa del lavoro).
Il riferimento, compiuto dall'art. 32, lett. C), n. 1 del C.C.N.L. di settore, alle assenze ingiustificate per “almeno quattro giorni dal lavoro consecutivi” va peraltro riferito non ai giorni di calendario ma ai giorni di lavoro. Precisamente, come ha avuto modo di rilevare già Cass., 20.1.1997, n. 551, “il concetto di
"assenza" in tanto può avere un senso in quanto vi sia un obbligo, contrario, di
"presenza"; invece, sarebbe contraddittorio e privo di senso parlare di "assenza dal lavoro" in riferimento a giorni festivi o comunque non "lavorativi”, avendo più recentemente evidenziato Cass., 4.4.2024, n. 8956, che, “ai fini della rilevanza disciplinare, l'assenza ingiustificata dal servizio presuppone necessariamente che il lavoratore abbia omesso di recarsi sul luogo di lavoro e prestare il servizio in un giorno in cui avrebbe dovuto farlo ed era atteso dal datore di lavoro per ricevere la sua prestazione lavorativa;
non in un giorno in cui non avrebbe dovuto, e neanche potuto, recarsi al lavoro ed eseguire la sua prestazione”.
La società datrice di lavoro, peraltro, non ha dedotto che in quei giorni la dipendente dovesse rendere la propria attività (i procuratori delle parti hanno peraltro negato, all'udienza, di aver trattato in primo grado il tema della natura dei giorni di assenza), omettendo quindi di considerare un elemento che sarebbe stato suo onere inserire nella contestazione disciplinare e introdurre in giudizio al fine di dar conto dell'inadempimento addebitato. È evidente, allora, che le uniche giornate di assenza non giustificata tra il 23 e il 28.12.2020 erano il 23, il 24 e lo stesso 28, non potendo dirsi quindi superato il numero massimo di assenze dal lavoro non giustificate stabilite in sede collettiva.
Tanto consente di concludere per l'illegittimità del licenziamento.
7. L'appello non merita dunque accoglimento, occorrendo confermare, sia pure sulla base di diversa motivazione, le statuizioni di cui al dispositivo della sentenza impugnata (anche in relazione alle spese di lite, con rigetto del secondo motivo di appello).
8. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza e le stesse si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri per fase e valore contemplati dal D.M. 55/2014 n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo al valore indeterminato della controversia.
Occorre dare atto del rigetto dell'appello ex art. 13, comma 1 – quater, del
D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
6 rigetta l'appello e conferma le statuizioni di cui all'impugnata sentenza;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado, che liquida in € 2.500,00, oltre accessori di legge;
dà atto del rigetto dell'appello ex art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n.
115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna il 9.1.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marella Angelini
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 508/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 267 del 26.3/4.4.2024, non notificata, avente ad oggetto: licenziamento, promossa da:
rappresentata e difesa dagli Parte_1 avv. Marcello e Filippo Ziveri ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Parma – appellante nei confronti di:
rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Cuzzocrea ed Parte_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna – appellata trattata all'udienza collegiale del 9.1.2025, udita la relazione della causa fatta dal relatore dott. Luca Mascini, sentite le parti e viste le conclusioni assunte, come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. assunta dal 2.05.2019 alle dipendenze della Parte_2 [...]
in qualità di socia operaia, inquadrata al 2° Livello del C.C.N.L. Controparte_1
1 Trasporti, Spedizione e Logistica, agiva dinanzi al Tribunale di Parma, in funzione di Giudice del lavoro, deducendo di aver ricevuto il 18.1.2021 comunicazione di estromissione da socio e di cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa, addebitandole la società di non essersi presentata al lavoro il
23.12.2020 “comunicando di avere impegni personali ma senza ricevere la necessaria autorizzazione;
alla data odierna [28.12.2020] Lei risulta ancora assente. Pertanto dalla giornata del 23/12/2020 Lei risulta essere assente ingiustificata”.
L'interessata impugnava quindi il licenziamento, evidenziando di aver comunicato il 22.12.2020 (a mezzo Whatsapp a e a mezzo Parte_3 telefonico a ) la propria assenza dal posto di lavoro a far data dal Persona_1
23.12.2020 e di aver costantemente aggiornato i propri responsabili, mediante messaggistica Whatsapp, durante tutto il periodo di assenza, della data del rientro al lavoro.
Rassegnava, in particolare, le seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito 1. ACCERTARE E DICHIARARE illegittimo il licenziamento per giustificato motivo soggettivo comunicato dalla soc. alla sig.ra Parte_1 [...] con nota del 18 gennaio 2021, e, per l'effetto 2. DICHIARARE Pt_2
l'inefficacia del licenziamento per mancanza di motivazioni ex art. 2 Legge
604/1066, in quanto la soc. non ha provveduto a comunicare in Controparte_1 maniera esaustiva i motivi del recesso;
3. DICHIARARE che la sig.ra aveva Pt_2 comunicato in maniera corretta la propria assenza dal posto di lavoro nonché
l'obbligo di quarantena che le era stato applicato;
4. CONDANNARE la società soc. La al reintegro della sig.ra nel proprio posto CP_1 Parte_2 di lavoro, con le medesime mansioni con versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione, o in alternativa al risarcimento del danno da quantificarsi nella misura tra un minimo di 6 ed un massimo di 36 mensili dell'ultima retribuzione globale di fatto, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
5. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite”.
Il Tribunale di Parma, nella resistenza datoriale, istruita la causa documentalmente e con assunzione della prova testimoniale, accertava l'illegittimità del licenziamento, essendo emerso da una conversazione avvenuta a mezzo Whatsapp con il responsabile di magazzino, che la lavoratrice Pt_3 aveva comunicato a questi, secondo la prassi aziendale, la propria assenza per ferie dal 23.12.2020.
Quanto al rimedio applicabile, il Giudice, preso atto della mancata impugnazione della delibera di esclusione da parte dell'interessata e della definitiva estinzione del rapporto associativo, venendo quindi meno la possibilità
2 di dar corso alla tutela restitutoria con il ripristino della qualità di lavoratrice (v.
Cass., S.U., n. 27436/2017), ordinava alla società, in applicazione dell'art. 8 della l. n. 604/1966, di riassumerla entro tre giorni, o in mancanza, di risarcirle il danno nella misura di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre agli interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento al saldo.
2. La società ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendone la riforma, con rigetto dell'impugnazione del licenziamento.
L'interessata si è costituita in giudizio, resistendo all'impugnazione.
3. Con il primo motivo, la società evidenzia l'assenza di elementi probatori utili a sostenere il carattere giustificato dell'assenza (“E' evidente dalla conversazione riportata che il sig. non era al corrente dell'assenza e che Pt_3 neppure (tantomeno!) aveva autorizzato la lavoratrice ad usufruire di un periodo di ferie. Il sig. era infatti sprovvisto del potere di autorizzare le ferie dei Pt_3 soci lavoratori in forze alla Cooperativa appellante. Tale circostanza era ben nota alla sig.ra tant'è vero che a fronte delle perplessità espresse al suo Per_2 capoturno ella aveva ad affermare, falsamente, di aver avuto l'assenso del sig.
il responsabile del personale dell'odierna appellante”). Persona_3
Con il secondo motivo¸ l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Tribunale l'ha condannata a pagare le spese di lite.
4. Deve ritenersi superata ogni questione inerente all'adeguatezza della motivazione del licenziamento, aspetto non menzionato nel ricorso in appello.
5. Il Collegio, riguardando la vicenda da una prospettiva diversa da quella esposta dalle parti e seguita anche dal Tribunale, ritiene che il primo motivo di appello non sia meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Secondo quanto indicato nella contestazione disciplinare, alla lavoratrice è stato addebitato il 28.12.2020 di essere assente ingiustificata al lavoro dal
23.12.2020 (v. p. 8 della memoria costitutiva depositata in primo grado: “In essa, infatti, l'illecito disciplinare contestato viene delineato in maniera oltremodo chiara: con missiva del 28 dicembre 2020 e protocollata in pari data è stato infatti contestato alla sig.ra di essere assente ingiustificata, a far data Pt_2 dal precedente 23 dicembre”) e la circostanza è stata ribadita nella comunicazione di licenziamento (“in riferimento alla nostra contestazione di addebito del
28/12/2020 e relativa alla Sua assenza ingiustificata dal lavoro iniziata il
23/12/2020, non avendo ricevuto alcuna controdeduzione a quanto contestato, con la presente …”).
La contestazione si riferisce allora all'intervallo di tempo così circoscritto, anteriore alla comunicazione del rimprovero, ed è in relazione a tale aspetto che la società ha messo la dipendente in condizioni di fornire giustificazioni, venendo
3 così in rilievo un addebito preciso e circoscritto. Se la contestazione, come rileva la stessa società nella memoria di primo grado, “dev'essere infatti sufficientemente chiara da consentire al lavoratore una sua puntuale difesa rispetto agli addebiti disciplinari a lui rivolti, quanto al licenziamento è sufficiente il semplice richiamo, anche per relationem, al contenuto della contestazione senza necessità che i fatti ivi dedotti siano puntualmente (e nuovamente) enunciati). Peraltro, nel caso sub iudice, il problema neppure si pone dal momento che la lettera di licenziamento riporta chiaramente sia le ragioni del recesso datoriale, indentificate nell'assenza ingiustificata protratta dal giorno 23.12.2020, sia la
“qualificazione” del recesso comminato (“cessazione per giusta causa”) sia
l'avvenuta estromissione dalla compagine sociale della Cooperativa. In alcun modo potrà dunque dirsi affetto da genericità il licenziamento per cui è causa con la conseguenza che l'eccezione in parola si manifesta ictu oculi meramente defatigatoria”.
Il riferimento allo specifico periodo in questione è poi ripetuto nel ricorso in appello, ove la società ha rilevato che “I vizi testé censurati e gli elementi di prova la cui disamina è stata palesemente erronea, quando non del tutto pretermessa, hanno condotto all'errata ed ingiusta statuizione secondo cui tra il 23.12.2020 ed il 28.12.2020 la sig.ra sarebbe stata assente giustificata e, per Persona_4 converso, il fatto a lei contestato sarebbe stato così insussistente ed il recesso datoriale ingiustificato” ed è rimarcato a p. 13 dell'atto, ove la datrice di lavoro ha osservato (enfasi aggiunta) che il Giudice, “nel caso in cui … avesse correttamente vagliato la documentazione in atti alla luce delle testimonianze rese in giudizio dai testimoni auditi avrebbe certamente rilevato che la lavoratrice, vistasi respinta la richiesta di ferie presentata all'ufficio personale della cooperativa odierna appellante, nel periodo di tempo a lei contestato era assente ingiustificata e che, per tale motivo a fronte della previsione del CCNL applicato che consente il recesso in tronco a fronte di assenza superiori a giorni 4 dal lavoro, il provvedimento disciplinare del licenziamento in tronco era perfettamente legittimo”.
Il fatto che la società abbia specificato nella comunicazione di licenziamento e in diversi punti dei propri atti processuali che i giorni in relazione ai quali è stata registrata l'assenza dal lavoro della dipendente erano soltanto quelli compresi tra il 23 e il 28.12.2020 rende quindi superflua ogni questione inerente alla possibilità
– che va esclusa – di porre a fondamento del licenziamento un'assenza non giustificata di almeno quattro giorni collocata in periodi successivi alla data della contestazione disciplinare (28.12.2020, data in cui la nota era anche ricevuta), non essendovi quindi necessità di verificare, in relazione a tale possibilità, la tenuta del principio di immutabilità della contestazione disciplinare (questione che si pone
4 nel diverso caso in cui il licenziamento comminato per assenza ingiustificata riguardi periodi successivi a quelli cui si rivolge l'addebito1 e che la giurisprudenza risolve positivamente nel caso in cui al dipendente sia comunque consentito di svolgere le proprie difese anche in relazione al successivo periodo2).
6. Posta questa premessa, l'indagine inerente alla fondatezza nel merito della contestazione, rivolta alla lavoratrice, di essersi assentata senza giustificazione per più di quattro giorni (periodo rilevante ai sensi dell'art. 32, lett.
C), n. 1 del C.C.N.L. di settore), tra il 23 e il 28.12.2020, deve riguardare, secondo il Collegio, non già l'accertamento di una particolare prassi seguita dai dipendenti interessati a chiedere di fruire delle ferie, aspetto su cui si è soffermato il primo
Giudice, bensì il tema preliminare dell'obbligo per la dipendente di recarsi sul luogo di lavoro nei giorni indicati al fine di rendere la prestazione lavorativa. È infatti del tutto evidente che un simile vincolo non sussisteva nei giorni festivi di venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 dicembre. Lo stesso responsabile Pt_3 nelle comunicazioni inviate con Whatsapp alla dipendente (la cui valenza probatoria non è messa in discussione dall'appellante), a fronte dell'indicazione della lavoratrice (v. messaggio del 24.12) di voler rientrare il 26 o il 27 dicembre
(“Sono arrivata adesso marco. Se ci riesco torno 26 o 27 …”), replicava che il 1 V. ad es. in motivazione Cass., 6.8.2018, n. 20562: “
5. Non sussiste la violazione del principio dell'immutabilità della contestazione quando, come nella specie, il fatto contestato resta invariato e mutano solo l'apprezzamento e la valutazione che dello stesso fatto vengono dati, richiamandosi le ulteriori acquisizioni del procedimento disciplinare solo per meglio circoscrivere l'addebito, che resta ontologicamente identico (Cass. n. 11159/2018; Cass. n. 22127/2016; Cass.
n. 19921/2015).
A detto principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, si è correttamente attenuto il giudice del reclamo il quale, da un lato, ha accertato la sovrapponibilità fra la condotta descritta nell'atto di avvio del procedimento e quella in relazione alla quale la sanzione era stata inflitta;
dall'altro ha evidenziato che il richiamo all'impugnazione proposta dalla Procura Generale, al danno all'immagine patito dall'Agenzia, alla concomitanza della condotta con congedi parentali, era finalizzato solo a rimarcare la gravità dell'addebito, che restava immutato nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi”. v. Cass., 9.5.2018, n. 11159: “La violazione del principio di immutabilità della contestazione non può essere ravvisata in ogni ipotesi di divergenza tra i fatti posti a base della contestazione iniziale e quelli che sorreggono il provvedimento disciplinare, ma solo nel caso in cui tale divergenza comporti in concreto una violazione del diritto di difesa del lavoratore, per essere intervenuta una sostanziale modifica del fatto addebitato che si realizza quando il quadro di riferimento sia talmente diverso da quello posto a fondamento della sanzione da menomare concretamente il diritto di difesa”. 2 Cass., 2.11.2016, n. 22127 ha ad esempio affermato la legittimità del licenziamento disciplinare del lavoratore cui era stata contestata l'assenza ingiustificata per due giorni protrattasi nel periodo successivo all'invio della contestazione disciplinare, con superamento del limite di giorni di assenza consentiti dal C.C.N.L. In quel caso, occorre notare, diversamente dal caso di specie, in cui la richiesta di rendere le giustificazioni riguardava il periodo tra il 23 e il 28.12.2020, (pur avendo omesso la lavoratrice di fornirle), il dipendente si era giustificato non soltanto sui giorni indicati nella contestazione disciplinare ma anche sulle successive giornate di assenza che, sebbene non contestate, erano state poste a fondamento del recesso datoriale.
5 “26 e 27 non si lavora 28/29/30” (individuando dunque nel 28.12.2020 la prima data utile per la ripresa del lavoro).
Il riferimento, compiuto dall'art. 32, lett. C), n. 1 del C.C.N.L. di settore, alle assenze ingiustificate per “almeno quattro giorni dal lavoro consecutivi” va peraltro riferito non ai giorni di calendario ma ai giorni di lavoro. Precisamente, come ha avuto modo di rilevare già Cass., 20.1.1997, n. 551, “il concetto di
"assenza" in tanto può avere un senso in quanto vi sia un obbligo, contrario, di
"presenza"; invece, sarebbe contraddittorio e privo di senso parlare di "assenza dal lavoro" in riferimento a giorni festivi o comunque non "lavorativi”, avendo più recentemente evidenziato Cass., 4.4.2024, n. 8956, che, “ai fini della rilevanza disciplinare, l'assenza ingiustificata dal servizio presuppone necessariamente che il lavoratore abbia omesso di recarsi sul luogo di lavoro e prestare il servizio in un giorno in cui avrebbe dovuto farlo ed era atteso dal datore di lavoro per ricevere la sua prestazione lavorativa;
non in un giorno in cui non avrebbe dovuto, e neanche potuto, recarsi al lavoro ed eseguire la sua prestazione”.
La società datrice di lavoro, peraltro, non ha dedotto che in quei giorni la dipendente dovesse rendere la propria attività (i procuratori delle parti hanno peraltro negato, all'udienza, di aver trattato in primo grado il tema della natura dei giorni di assenza), omettendo quindi di considerare un elemento che sarebbe stato suo onere inserire nella contestazione disciplinare e introdurre in giudizio al fine di dar conto dell'inadempimento addebitato. È evidente, allora, che le uniche giornate di assenza non giustificata tra il 23 e il 28.12.2020 erano il 23, il 24 e lo stesso 28, non potendo dirsi quindi superato il numero massimo di assenze dal lavoro non giustificate stabilite in sede collettiva.
Tanto consente di concludere per l'illegittimità del licenziamento.
7. L'appello non merita dunque accoglimento, occorrendo confermare, sia pure sulla base di diversa motivazione, le statuizioni di cui al dispositivo della sentenza impugnata (anche in relazione alle spese di lite, con rigetto del secondo motivo di appello).
8. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza e le stesse si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri per fase e valore contemplati dal D.M. 55/2014 n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo al valore indeterminato della controversia.
Occorre dare atto del rigetto dell'appello ex art. 13, comma 1 – quater, del
D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
6 rigetta l'appello e conferma le statuizioni di cui all'impugnata sentenza;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado, che liquida in € 2.500,00, oltre accessori di legge;
dà atto del rigetto dell'appello ex art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n.
115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna il 9.1.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marella Angelini
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