Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00041/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01199/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1199 del 2022, proposto da
AT LD, IA TU, TA SA, in proprio e nella qualità di esponenti del “ Comitato Tutela Quartiere San Marco ”, VA LI e SC LI, rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Grosso e Fabiano Chiappini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Zenone degli Ezzelini, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Sartorato, con domicilio eletto presso il suo studio in Treviso, viale f.lli Cairoli 15 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Guarniflon s.p.a., Mazza R.E. s.p.a., non costituiti in giudizio;
Ministero della cultura - Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l'Area metropolitana di Venezia e le Province, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- in parte qua , della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di San Zenone degli Ezzelini (TV), n. 18 del 18 maggio 2022 avente ad oggetto: “ Secondo Piano degli Interventi. Controdeduzione alle osservazioni ed approvazione ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. ”, pubblicata sull'albo pretorio comunale dal giorno 1° giugno 2022 e sino al 15 giugno 2022, nella parte in cui, con riferimento al quartiere di San Marco, ha approvato l'individuazione “ di un ambito soggetto ad accordo pubblico-privato interessanti le zone produttive D1/5, D1/6, D1.4.2 e B/14 di S. Zenone. L'accordo prevede: · l'acquisizione da parte della ditta proponente di circa mq 861 di via S. Marco; · cessione al Comune di un'area di circa mq 116 per la realizzazione di un cul de sac per l'inversione di marcia in via S. Marco; · demolizione di un fabbricato di proprietà ad uso residenziale-artigianale ”, con conseguente chiusura di Via San Marco nel tratto finale in direzione (est) di Via Monsignor LI;
- nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Zenone degli Ezzelini e del Ministero della Cultura-Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l'Area metropolitana di Venezia e le Province;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, co. 4 -bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 dicembre 2025 il dott. CO TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il giudizio ha per oggetto la legittimità del Piano di interventi, in epigrafe indicato, adottato dal Comune di San Zenone degli Ezzelini, nella parte in cui “ interessa […] il quartiere San Marco […] ed in particolare via San Marco ”, prevedendo “ la chiusura dell’ultimo tratto di via San Marco […] e la cessione del relativo sedime stradale a ditta privata – Mazza R.E. spa/Guarniflon spa – onde consentire a quest’utlima l’accorpamento in un unico ambito dell’insediamento produttivo esistente ed attualmente separato proprio da via San Marco; con conseguente radicale ed irreversibile trasformazione del quartiere ”.
1.1. In fatto, i ricorrenti hanno rappresentato che, nel corso del procedimento di approvazione della variante, a fronte della proposta approvata dall’ente locale, avevano presentato osservazioni:
- da una parte, il “ Comitato Tutela Quartiere San Marco ”, per evidenziare, fra l’altro, il valore storico-paesaggistico di Via San Marco e l’importanza di mantenere la possibilità di transito lungo Via San Marco;
- dall’altra, la ditta LI, proprietaria di un immobile a destinazione artigianale e residenziale in via San Marco, per rappresentare il deprezzamento che il compendio immobiliare avrebbe subito realizzando l’intervento voluto dal Comune e precisare che la contestata chiusura avrebbe complicato il transito degli automezzi in entrata ed in uscita dal proprio capannone.
Osservazioni che, tuttavia, non hanno condizionato l’approvazione della variante in oggetto, avverso la quale sono insorti:
- i Signori AT LD, IA TU e TA SA, in proprio, nonché nella qualità di esponenti del “ Comitato Tutela Quartiere San Marco ”;
- i Signori VA e SC LI.
1.2. A sostegno del ricorso collettivo, i predetti hanno proposto i seguenti motivi:
1.2.1. “ Violazione di legge – Violazione degli artt.17 e 18 della legge regionale Veneto n.11/2004 – Eccesso di potere per carenza di istruttoria e/ istruttoria insufficiente ”;
1.2.2. “ Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà delle determinazioni assunte dall’amministrazione, nonché per vizio e difetto di motivazione ”;
1.2.3. “ Eccesso di potere per sviamento di potere, disparità di trattamento e vizio/difetto di motivazione ”;
1.2.4. “ Violazione di legge – Difetto di legittimazione ”.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero della cultura, rappresentando che non risulta impugnato un proprio atto.
3. Si è altresì costituito il Comune intimato, il quale ha, preliminarmente, eccepito il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti nonché la inammissibilità del ricorso collettivo per l’assenza di identità delle situazioni sostanziali fra le parti, e, nel merito, dedotto la infondatezza della impugnazione.
4. Con memoria del 15 maggio 2025, i sigg.ri VA e SC LI hanno dichiarato di non avere più titolo ed interesse alla prosecuzione del giudizio, avendo compravenduto l’immobile sito in via San Marco.
5. All’udienza di merito straordinaria del 2 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Tanto premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, dovendosi accogliere l’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo formulata dal Comune resistente.
Come precisato dalla giurisprudenza amministrativa, anche di questo Tribunale (cfr. Tar Veneto, II, 12 ottobre 2021, n.1209, confermata da Cons. St. n.5393/2025), nel processo amministrativo la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo cui ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione. Pertanto, la proposizione contestuale di un’impugnativa da parte di più soggetti, sia essa rivolta contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi, è ammessa soltanto allorché i ricorrenti facciano valere identiche situazioni sostanziali e processuali, quando possa escludersi con certezza qualsiasi conflitto di interessi fra le parti.
Tali requisiti non sono riscontrabili nel presente giudizio.
Il Comitato e, parrebbe almeno, i suoi esponenti, ricorrenti in proprio, agiscono a tutela dell’interesse diffuso e superindividuale alla tutela dei valori storico-artistici del quartiere e della viabilità locale.
I ricorrenti VA e SC LI, titolari dell’azienda LI, agiscono, di contro, per evitare il “ deprezzamento ” del proprio compendio immobiliare.
Le posizioni sostanziali fatte valere dai ricorrenti sono dunque disomogenee, considerato che il Comitato agisce per finalità di tutela del bene culturale e della ordinaria viabilità, mentre i LI fanno essenzialmente valere un interesse (proprio) di tipo squisitamente patrimoniale.
La disomogeneità degli interessi azionati dai ricorrenti si riflette anche sul versante processuale, imponendo al Collegio di svolgere accertamenti differenziati in ordine alla sussistenza delle condizioni dell’azione in capo ai singoli ricorrenti, con la possibilità di esiti diversificati della lite in relazione ai diversi istanti e, in ogni caso, con grave nocumento alla funzionalità del processo, finendo, a ben vedere, per vanificare e tradire la ratio di semplificazione sottesa al ricorso collettivo (in termini, Tar Veneto, 1209/2021, cit., confermata da Cons. St. n.5393/2025).
Né rileva la sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dai ricorrenti LI con la riferita memoria del 15 maggio 2025, giacché, in ogni caso, intervenuta successivamente alla instaurazione del giudizio, momento al quale va rapportato il giudizio di ammissibilità della impugnazione.
Ciò in quanto l’inammissibilità rappresenta un vizio genetico del ricorso, che non può essere in alcun modo sanato a posteriori (nel caso di specie, attraverso la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse da parte di alcuni ricorrenti). Al riguardo, si è chiarito che “ il ricorso collettivo proposto da una pluralità di soggetti contro più atti amministrativi di esclusione è da ritenersi inammissibile se non rappresenta carattere di identità delle situazioni sostanziali e processuali in esso espresse, non potendosi ammettere sanatoria neanche con la rinuncia da parte di taluno di questi ” (Tar Calabria, II, 21 febbraio 2018, n. 512).
7. Alla luce delle suesposte considerazioni, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
8. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda e della definizione in rito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco IN, Presidente
NA RB, Primo Referendario
CO TE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO TE | Marco IN |
IL SEGRETARIO