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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 07/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 1113/2022
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1113/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 16 novembre 2022 e posta in decisione all'udienza collegiale del 5
giugno 2024
OGGETTO: d a
Azione revocatoria on il patrocinio dell'avv. Lorenzo Farina Parte_1
fallimentare APPELLANTE
CODICE: 171105 c o n t r o
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. Francesca Donati
[...]
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, in data 11 ottobre
2022, n. 2216/2022.
CONCLUSIONI
1 Dell'appellante
“voglia la Corte adita, disattesa ogni contraria istanza e con ogni miglior formula, previa ogni statuizione e declaratoria del caso, in integrale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento delle conclusioni precisate da nel primo grado di giudizio, così provvedere: Parte_1
- nel merito, (i) rigettare la domanda di revoca, ex articolo 67 secondo comma legge fallimentare, dei (pretesi, ma in realtà, inesistenti) pagamenti di e proposta dal Controparte_2 Parte_2 [...]
e, per l'effetto, rigettare la Controparte_1
consequenziale domanda di condanna al pagamento di € 134.415,83; (ii)
rigettare la domanda di revoca, ex articolo 67 primo comma n° 2) legge fallimentare, del contratto di cessione di credito, proposta dal
[...]
e, per l'effetto, rigettare la Controparte_1
consequenziale domanda di condanna al pagamento di € 50.083,62; (iii)
conseguentemente condannare il Controparte_1
alla restituzione, a favore della della somma
[...] Parte_1
di 200.482,78 euro, corrisposta - con riserva di ripetizione – dalla Parte_1
[... al Controparte_1
successivamente al provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n°2.216/2022, pubblicato il 22
febbraio 2023; (iv) condannare il Controparte_1
al rimborso delle anticipazioni e competenze legali del doppio
[...]
grado del giudizio di merito (oltre rimborso forfettario delle spese generali
15%, oltre Cpa 4% ed oltre Iva 22%).”
2 Dell'appellato
“…respingere l'appello perché infondato, oltre che inammissibile,
condannando l'appellante alla rifusione delle spese di lite;
in via subordinata,
ai fini istruttori, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non fosse ritenuta adeguatamente documentata la circostanza, voglia ordinare alla società
ai sensi dell'articolo 210 C.p.c., l'esibizione in giudizio Parte_1
delle proprie scritture contabili e bancarie (con riferimento al conto corrente con IBAN [...]) riferite alle somme incassate dalla società dalle terze pignorate Parte_1 Controparte_2
(versamento per € 107.847,19 in data 30/9/2020) e Parte_2
(versamento per € 11.272,38 in data 23/10/2020 ed € 15.296,29 in data
[...]
17/11/2020), in esito della procedura espropriativa presso terzi promossa avanti al Tribunale di Treviso;
per l'effetto, confermare la sentenza resa dal
Tribunale di Bergamo n.2216/2022, pubblicata in data 11/10/2022,
condannando l'appellante alla rifusione delle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 2216/2022 pubblicata in data 11 ottobre 2022, il Tribunale
di Bergamo ha dichiarato l'inefficacia nei confronti di
[...]
dei pagamenti effettuati dalle terze Controparte_1
pignorate e in favore di Controparte_2 Parte_2
in data 30 settembre 2020 per € 107.847,19, in data 23 Parte_1
ottobre 2020 per € 11.272,38 e in data 17 novembre 2020 per € 15.296,29,
per un ammontare di € 134.415,83; ha dichiarato inefficace la cessione del
3 credito del 10 febbraio 2020 a favore di per € 50.083,62 e, Parte_1
per l'effetto, ha condannato quest'ultima al pagamento in favore del della somma di € 184.499,45, oltre interessi nella misura legale CP_1
dal 29 settembre 2021 (data di notifica della citazione) al saldo.
1.1. In particolare, il Tribunale, richiamando le norme ed i principi in materia di revocatoria fallimentare, ha precisato che l'art. 67 co. 2 n. 2 l.f. prevede che qualora il curatore dimostri che la controparte conosceva lo stato di insolvenza del debitore, sono revocati i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, se effettuati nei sei mesi anteriori la dichiarazione di fallimento
(Cass. n. 7901/2020, n. 18196/2012, n. 10209/2009, n. 3336/2015 e n.
25635/2017).
Nel caso di specie, guardando al profilo oggettivo, il Giudice ha osservato che i pagamenti in questione sono stati eseguiti nel cd. periodo sospetto, in quanto effettuati dalle terze pignorate il 30 settembre 2020, il 23 ottobre 2020
ed il 17 novembre 2020, mentre la dichiarazione di fallimento è avvenuta il
3 novembre 2020, con sentenza pubblicata il 4 dicembre 2020. Ha, quindi,
ritenuto revocabili i tre pagamenti avvenuti entro i sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento ex art. 67 l.f., precisando come la loro ricezione da parte di sia dimostrata dalle distinte dei bonifici prodotti Parte_1
dall'attrice (doc. 7 e 8). A tal proposito, ha ritenuto tardiva, dunque inammissibile, l'eccepita mancanza di prova dell'esecuzione degli ordini di bonifico da parte della banca e quindi degli effettivi pagamenti.
Il Giudice ha osservato che la disposizione di bonifico costituisce prova
4 documentale idonea a dimostrare il pagamento da parte delle terze pignorate,
mentre qualora la convenuta non avesse ricevuto le somme, avrebbe potuto produrre gli estratti conto bancari per dimostrare il mancato incasso.
1.2. Sotto il profilo soggettivo, il Tribunale, premesso che il curatore, ex art. 67 co. 2 L.f., deve provare, anche per presunzioni, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte di chi ha ricevuto il pagamento, oltre che la presenza e la conoscenza da parte di quest'ultimo di segni esteriori dell'insolvenza, ha evidenziato che la prova che conoscesse lo stato di Parte_1
insolvenza all'atto della ricezione del pagamento delle somme oggetto di revocatoria emerga dal fatto che, per ottenere il pagamento, abbia dovuto agire in sede monitoria e poi promuovere un'esecuzione presso terzi (Cass.
n. 5256/2010 e n. 26935/2006); ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'esclusione della conoscenza dello stato di insolvenza da parte della convenuta, il fatto che “Bogophane non interrompeva e/o sospendeva, nemmeno in parte, le
forniture, ma continuava a fornire alla ingenti quantitativi di merce” CP_1
(Cass. n. 12556/2004).
1.3. In merito alla domanda di revoca della cessione del credito nei confronti di di € 50.083,62 avvenuta in data 10 febbraio 2020 in Controparte_3
favore di riguardo alla quale la convenuta ha eccepito Parte_1
l'assenza di data certa e che non sia avvenuta nel periodo sospetto (ossia tra il 4 dicembre 2019 ed il 4 dicembre 2020), il Tribunale, guardando al valore probatorio del documento di cessione, ha richiamato l'art. 2704 c.c. in base al quale la data di una scrittura privata non autenticata è calcolabile dal giorno
5 in cui si verifica un diverso fatto che stabilisca in modo certo la precedente formazione del documento;
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di la ha sostenuto che la CP_3 Parte_1
cessione è stata comunicata in data 10 febbraio 2020 dalla cedente alla ceduta;
nella lettera “Notifica cessione di credito” del 10 febbraio 2020,
allegata alla pec di in pari data, viene richiamato il piano di rientro del CP_1
6 febbraio 2020 siglato da anch'esso allegato alla pec. Controparte_3
Pertanto, il Giudice ha ritenuto provato che la cessione sia intervenuta nel periodo sospetto.
1.4. Il Tribunale ha ritenuto che la convenuta non abbia provato la propria mancata conoscenza dello stato di insolvenza di come richiesto CP_1
dall'art. 67 co. 1 l.f., per le ragioni già esposte (si veda Cass. n. 26063/2017,
n. 14002/2018), emergendo anzi la prova di tale conoscenza.
Ha evidenziato che: la cessione di credito effettuata con funzione solutoria di un debito scaduto ed esigibile è operazione connotata da anomalia;
il ha dedotto che ha comunicato a nel CP_1 CP_1 Parte_1
settembre 2019 l'impossibilità di adempiere ai pagamenti a causa di insoluti dei propri clienti ed ha prodotto in giudizio i mastrini contabili attestanti la posizione debitoria nei confronti della convenuta pari ad € 175.335,56 in data
31 dicembre 2019 e ad € 175.335,56 nel febbraio 2020, debito ridotto ad €
125.251,94 per effetto della parziale compensazione con la cessione del credito di € 50.083,62 di cui si discute;
la precedente modalità di pagamento era costituita da RIBA;
la scelta di di pagare con CP_1 Parte_1
6 cessione del credito, unitamente ad una posizione debitoria sempre maggiore costituiscono modalità anomale di estinzione delle proprie obbligazioni.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello sulla Parte_1
scorta di tre motivi.
3. Si è costituito in giudizio Controparte_1
, chiedendo il rigetto del gravame.
[...]
4. Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'udienza del 05 giugno 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante deduce che in primo grado la controparte non è riuscita a provare che i pagamenti coattivi siano stati effettivamente eseguiti mediante accredito, avendone essa contestato la ricezione. Evidenzia
che il ha formulato istanza ex art. 210 c.p.c. delle scritture CP_1
contabili e bancarie della convenuta, da essa contestata perché inammissibile.
Secondo l'appellante, controparte avrebbe unicamente provato che le terze pignorate avevano chiesto alle proprie banche di disporre pagamenti, ma non che queste ultime vi avessero poi provveduto e che gli importi fossero stati accreditati, tant'è che l'appellante mai li avrebbe ricevuti.
Censura le statuizioni con cui il Tribunale ha ritenuto che: vi sia stato riconoscimento degli avvenuti pagamenti;
la loro contestazione sia avvenuta per la prima volta in conclusionale e abbia natura di eccezione di merito;
7 possa ricavarsi prova dei pagamenti dal mero ordine agli istituti bancari;
sia suo onere fornire prova dei pagamenti oggetto di revocatoria.
2. Con il secondo motivo l'appellante impugna le statuizioni del Tribunale
riguardo alla data di cessione dei crediti, esponendo che, a fronte della deduzione del per cui la cessione sarebbe avvenuta in data 10 CP_1
febbraio 2020, cioè nell'anno precedente la pubblicazione della sentenza di fallimento, essa ha contestato in primo grado la circostanza, evidenziando che la documentazione prodotta prova solo che in quella data sarebbe stata notificata ad la cessione intervenuta tra in bonis e CP_3 CP_1
In esito a tale contestazione, controparte nemmeno avrebbe Parte_1
provato la data di tale cessione.
Il Tribunale avrebbe erroneamente ricavato la prova della data della cessione in data successiva al 6 febbraio 2020 da una proposta di rientro formulata dalla alla in bonis e non ad essa società da cui, in CP_4 CP_1
realtà si potrebbe solo ricavare che a quella data la debitrice ceduta non aveva avuto ancora conoscenza della cessione intervenuta moti mesi prima e comunque in periodo “non sospetto”.
3. Con il terzo motivo l'appellante, in via subordinata, espone che, in primo grado, controparte ha dedotto, senza provarla, la scientia decoctionis, la cui sussistenza è smentita dal fatto che in data 10 febbraio 2020 non vi erano a carico di in bonis protesti né procedure esecutive né iscrizioni CP_1
ipotecarie, altre iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli e nemmeno notizie di stampa negative e, inoltre, essa non avrebbe interrotto e/o sospeso, neanche in parte, le forniture, che sarebbero proseguite.
8 4. L'appello è infondato.
5. Con riferimento al tema della prova dei pagamenti effettuati dalle terze pignorate in favore dell'appellante in esito alla procedura esecutiva ed alla ordinanza di assegnazione del Giudice dell'esecuzione del 24/9/2020, aveva incassato dalle terze pignorate e Controparte_2 Parte_2
il Tribunale ha ritenuto che essa sia integrata dall'avvenuta produzione delle distinte dei bonifici effettuata dal , valorizzando la tardiva CP_1
contestazione della esecuzione di tali bonifici , la idoneità della documentazione prodotta a dimostrare l'esborso di denaro delle terze pignorate, la agevole dimostrabilità da parte della di fornire Parte_1
la prova negativa della mancata ricezione di tali pagamenti attarverso la produzione dei propri estratti conto bancari.
A fronte di tale articolata motivazione l'appellante si limita a dedurre che la contestazione del pagamento sia in realtà ravvisabile nell'avere definito
“pretesi” i pagamenti effettuati dalle terze pignorate sin dalla comparsa di costituzione e risposta.
L'obbligo di contestazione specifica è collegato alla precisa allegazione dei fatti addotti dall'AT a sostegno della sua pretesa;
essi devono si devono ritenere non contestati e quindi, provati, ai sensi dell'art. 115
cod.proc.civ. in quanto la non contestazione (cui è da equiparare una contestazione generica) costituisce un fatto processuale che opera ai fini della delimitazione del "thema probandum" (c.d. "relevatio ab onere probandi")
escludendo i fatti non contestati dal novero di quelli bisognosi di prova.
9 Rileva il Collegio che specificati dal sin dall'atto di citazione CP_1
introduttivo del giudizio di primo grado gli importi dei pagamenti effettuati dalle terze pignorate (debitrici della in bonis) e da esso prodotte CP_1
le relative distinte di bonifico, l'onere di contestazione ex art. 115
cod.proc.civ. a carico della non possa ritenersi assolto dalla Parte_1
mera e generica qualificazione dei predetti pagamenti quali “pretesi”.
Essa, convenuta in giudizio, a fronte dell'allegazione chiara e articolata in punto di fatto circa i pagamenti oggetto della domanda di revocatoria aveva l'onere ex art. 167 cod.proc.civ. di prendere posizione in modo analitico sulla circostanza di cui intendeva contestare la veridicità e cioè sulla effettiva ricezione dei pagamenti in questione.
In mancanza, i fatti dedotti dal NT AT (pagamenti eseguiti dalle terze pignorate nel c.d. periodo sospetto) devono ritenersi non contestati ai fini di cui all'art. 115 cod.proc.civ., risultando tardiva la contestazione operata in comparsa conclusionale.
Il Tribunale, diversamente da quanto lamentato dall'appellante, non ha operato alcuna inversione dell'onere probatorio: l'AT è tenuto a provare il fatto specificamente dedotto e/o rientrante nella sfera di conoscibilità
della controparte soltanto se specificamente contestato;
nel caso in esame a fronte della mancanza di una specifica contestazione vi è stato il rilievo del dall'onere di provare la ricezione dei pagamenti, laddove, CP_1
peraltro, come evidenziato dal Tribunale (senza che sul punto l'appellante abbia svolto censura) la circostanza della mancata esecuzione delle
10 disposizioni di bonifico avrebbe potuto essere documentata dalla stessa trattandosi di un fatto rientrante nella sua sfera di Parte_1
conoscibilità agevolmente dimostrabile attraverso la produzione degli estratti conto.
5. Riguardo alla data della cessione del credito vantato da in bonis CP_1
nei confronti della che la contesta essere CP_3 Parte_1
avvenuta il 10 febbraio 2020 il Tribunale ha fatto riferimento:
alla notifica della cessione del credito datata 10 febbraio 2020 allegata alla
PEC di n pari data;
CP_1
alla deduzione contenuta in un atto difensivo della nel Parte_1
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da essa ottenuto nei confronti della circa la comunicazione da ad in data Controparte_3 CP_1 CP_3
10 febbraio 2020 della cessione dei crediti in favore della stessa Parte_1
e, l'accettazione in data 17 febbraio 2020 di tale cessione da parte della
[...]
, l'avvvenuto pagamento da parte della !967 alla CP_3 CP_3
della prima e unica rata del piano di rientro. Parte_1
Ha, quindi ritenuto che <
la cessione di credito da a sia intervenuta fra il CP_1 Controparte_5
6 ed il 10 febbraio 2020. In conclusione può ritenersi provato che la cessione di credito sia intervenuta nel periodo sospetto di un anno anteriore al fallimento>> (dichiarato dal Tribunale di Bergamo con sentenza n. 172/2020
pubblicata il 04 dicembre 2020).
L'appellante deduce che la documentazione prodotta comprova unicamente che sia intervenuta il 10 febbraio 2020 la notificazione della cessione alla 11 debitrice ceduta e che il 6 febbraio 2020 la aveva proposto un CP_3
piano di rientro e non aveva avuto ancora notizia della “cessione intervenuta
molti mesi prima”.
In realtà nella comunicazione “notifica di cessione credito”, inviata a mezzo
PEC il 10 febbraio 2020 dalla cedente ed indirizzata sia alla CP_1
debitrice ceduta sia alla cessionaria la cedente CP_3 Parte_1
“comunica di avere ceduto in data 10/02/2020 il credito in premessa pari ad
€ 50.083,62 a favore della società (cui la presente è Parte_1
indirizzata, in qualità di cessionaria) con l'effetto che la stessa è subentrata,
a pieno titolo e a tutti gli effetti , nel predetto credito. Pertanto il credito, così
come ceduto, dovrà essere pagato, alla prima scadenza del 25/02/2020,
direttamente ed esclusivamente alla creditrice cessionaria secondo l'importo
di seguito specificato: € 50.083,62”. Parte_1
Va rilevato, anche ad integrazione della motivazione del Tribunale sul punto,
che il documento in questione (che la non ha contestato di Parte_1
avere ricevuto e che anzi, come evidenziato in sentenza, ha posto alla base dell'azione monitoria condotta nei confronti della per CP_6
pretendere il pagamento integrale del credito oggetto di cessione), contiene non solo la comunicazione della cessione ma anche la indicazione di un preciso riferimento temporale circa la data in cui tale cessione è intervenuta.
Tale riferimento temporale (10 febbraio 2020) l'appellante contesta del tutto genericamente deducendo essere intervenuta la cessione “molti mesi prima”,
senza specificarne la data che assume anteriore di oltre un anno dalla dichiarazione di fallimento in cui sarebbe avvenuta e senza chiedere di
12 fornire prove al riguardo, in contrasto con la documentazione prodotta dal
, rimanendo, perciò, l'assunto una mera ed indimostrata petizione CP_1
di principio.
6. In merito alla sussistenza della scientia decoctionis, con una recente sentenza la Suprema Corte si è pronunciata nei seguenti termini sulla prova dell'elemento soggettivo:
curatela fa capo l'onere della prova della cd. "scientia decoctionis" in capo
all'"accipiens", suscettibile di essere assolto mediante il ricorso a
presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c., sempreché gli elementi indiziari,
valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei nel
loro complesso a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della
sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità
personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato
concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori
della decozione del debitore>> (Cass. 13445/2023 e in senso conforme
27070/2022).
Nel caso in esame la rilevante consistenza del debito, la necessità del ricorso alla procedura coattiva, dopo quella giudiziale, per il suo soddisfacimento solo parziale, l'anomalia dell'adempimento conseguito mediante cessione del credito vantato dalla nei confronti della , CP_1 CP_3
costituente una ipotesi di datio in solutum, costituiscono elementi gravi,
precisi e concordanti, valorizzati nella sentenza impugnata, circa la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo alla Parte_1
Il Tribunale ha, inoltre, specificatamente motivato circa le ragioni della
13 irrilevanza, a fronte della esistenza delle evidenziate circostanze, sia dell'assenza di protesti e precedenti procedure esecutive e iscrizioni pregiudizievoli sia della mancata interruzione delle forniture.
L'appellante non contrasta tale motivata statuizione limitandosi a riproporre tali argomentazioni, a suo dire evidenzianti la insussistenza in capo a sé della
scientia decoctionis; il che rende la censura, prima che infondata,
inammissibile: affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato è, infatti, necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; <
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif.
dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello,
il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata>> (Cass. S.U. 27199/2017 e da ultimo Cass. SU 36481/2022)
7. Pertanto, l'appello va rigettato.
8. Non costituisce autonomo motivo di appello quello inerente la condanna
14 al pagamento dele spese che l'appellante ha censurato solo sul presupposto della fondatezza dei precedenti motivi.
Sicché, confermata la sentenza anche in punto di spese, correttamente regolate sulla base del principio della soccombenza, l'applicazione del medesimo criterio determina che l'appellante va condannata al pagamento delle spese del grado che si liquidano in conformità alla nota in quanto conforme ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ.
modd. in relazione allo scaglione di riferimento (da € 52.001 ed € 260.000).
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante .
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Bergamo n. 2216/2022 pubblicata in data 11 ottobre 2022;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del grado che liquida in € 2.977,00 per la “fase di studio”, € 1.911,00 per la
“fase introduttiva”, € 5.103,00 per la “fase decisionale” oltre I.V.A., C.P.A.
e rimborso forfettario come per legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
15 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 20 novembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
16
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 1113/2022
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1113/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 16 novembre 2022 e posta in decisione all'udienza collegiale del 5
giugno 2024
OGGETTO: d a
Azione revocatoria on il patrocinio dell'avv. Lorenzo Farina Parte_1
fallimentare APPELLANTE
CODICE: 171105 c o n t r o
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. Francesca Donati
[...]
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, in data 11 ottobre
2022, n. 2216/2022.
CONCLUSIONI
1 Dell'appellante
“voglia la Corte adita, disattesa ogni contraria istanza e con ogni miglior formula, previa ogni statuizione e declaratoria del caso, in integrale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento delle conclusioni precisate da nel primo grado di giudizio, così provvedere: Parte_1
- nel merito, (i) rigettare la domanda di revoca, ex articolo 67 secondo comma legge fallimentare, dei (pretesi, ma in realtà, inesistenti) pagamenti di e proposta dal Controparte_2 Parte_2 [...]
e, per l'effetto, rigettare la Controparte_1
consequenziale domanda di condanna al pagamento di € 134.415,83; (ii)
rigettare la domanda di revoca, ex articolo 67 primo comma n° 2) legge fallimentare, del contratto di cessione di credito, proposta dal
[...]
e, per l'effetto, rigettare la Controparte_1
consequenziale domanda di condanna al pagamento di € 50.083,62; (iii)
conseguentemente condannare il Controparte_1
alla restituzione, a favore della della somma
[...] Parte_1
di 200.482,78 euro, corrisposta - con riserva di ripetizione – dalla Parte_1
[... al Controparte_1
successivamente al provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n°2.216/2022, pubblicato il 22
febbraio 2023; (iv) condannare il Controparte_1
al rimborso delle anticipazioni e competenze legali del doppio
[...]
grado del giudizio di merito (oltre rimborso forfettario delle spese generali
15%, oltre Cpa 4% ed oltre Iva 22%).”
2 Dell'appellato
“…respingere l'appello perché infondato, oltre che inammissibile,
condannando l'appellante alla rifusione delle spese di lite;
in via subordinata,
ai fini istruttori, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non fosse ritenuta adeguatamente documentata la circostanza, voglia ordinare alla società
ai sensi dell'articolo 210 C.p.c., l'esibizione in giudizio Parte_1
delle proprie scritture contabili e bancarie (con riferimento al conto corrente con IBAN [...]) riferite alle somme incassate dalla società dalle terze pignorate Parte_1 Controparte_2
(versamento per € 107.847,19 in data 30/9/2020) e Parte_2
(versamento per € 11.272,38 in data 23/10/2020 ed € 15.296,29 in data
[...]
17/11/2020), in esito della procedura espropriativa presso terzi promossa avanti al Tribunale di Treviso;
per l'effetto, confermare la sentenza resa dal
Tribunale di Bergamo n.2216/2022, pubblicata in data 11/10/2022,
condannando l'appellante alla rifusione delle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 2216/2022 pubblicata in data 11 ottobre 2022, il Tribunale
di Bergamo ha dichiarato l'inefficacia nei confronti di
[...]
dei pagamenti effettuati dalle terze Controparte_1
pignorate e in favore di Controparte_2 Parte_2
in data 30 settembre 2020 per € 107.847,19, in data 23 Parte_1
ottobre 2020 per € 11.272,38 e in data 17 novembre 2020 per € 15.296,29,
per un ammontare di € 134.415,83; ha dichiarato inefficace la cessione del
3 credito del 10 febbraio 2020 a favore di per € 50.083,62 e, Parte_1
per l'effetto, ha condannato quest'ultima al pagamento in favore del della somma di € 184.499,45, oltre interessi nella misura legale CP_1
dal 29 settembre 2021 (data di notifica della citazione) al saldo.
1.1. In particolare, il Tribunale, richiamando le norme ed i principi in materia di revocatoria fallimentare, ha precisato che l'art. 67 co. 2 n. 2 l.f. prevede che qualora il curatore dimostri che la controparte conosceva lo stato di insolvenza del debitore, sono revocati i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, se effettuati nei sei mesi anteriori la dichiarazione di fallimento
(Cass. n. 7901/2020, n. 18196/2012, n. 10209/2009, n. 3336/2015 e n.
25635/2017).
Nel caso di specie, guardando al profilo oggettivo, il Giudice ha osservato che i pagamenti in questione sono stati eseguiti nel cd. periodo sospetto, in quanto effettuati dalle terze pignorate il 30 settembre 2020, il 23 ottobre 2020
ed il 17 novembre 2020, mentre la dichiarazione di fallimento è avvenuta il
3 novembre 2020, con sentenza pubblicata il 4 dicembre 2020. Ha, quindi,
ritenuto revocabili i tre pagamenti avvenuti entro i sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento ex art. 67 l.f., precisando come la loro ricezione da parte di sia dimostrata dalle distinte dei bonifici prodotti Parte_1
dall'attrice (doc. 7 e 8). A tal proposito, ha ritenuto tardiva, dunque inammissibile, l'eccepita mancanza di prova dell'esecuzione degli ordini di bonifico da parte della banca e quindi degli effettivi pagamenti.
Il Giudice ha osservato che la disposizione di bonifico costituisce prova
4 documentale idonea a dimostrare il pagamento da parte delle terze pignorate,
mentre qualora la convenuta non avesse ricevuto le somme, avrebbe potuto produrre gli estratti conto bancari per dimostrare il mancato incasso.
1.2. Sotto il profilo soggettivo, il Tribunale, premesso che il curatore, ex art. 67 co. 2 L.f., deve provare, anche per presunzioni, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte di chi ha ricevuto il pagamento, oltre che la presenza e la conoscenza da parte di quest'ultimo di segni esteriori dell'insolvenza, ha evidenziato che la prova che conoscesse lo stato di Parte_1
insolvenza all'atto della ricezione del pagamento delle somme oggetto di revocatoria emerga dal fatto che, per ottenere il pagamento, abbia dovuto agire in sede monitoria e poi promuovere un'esecuzione presso terzi (Cass.
n. 5256/2010 e n. 26935/2006); ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'esclusione della conoscenza dello stato di insolvenza da parte della convenuta, il fatto che “Bogophane non interrompeva e/o sospendeva, nemmeno in parte, le
forniture, ma continuava a fornire alla ingenti quantitativi di merce” CP_1
(Cass. n. 12556/2004).
1.3. In merito alla domanda di revoca della cessione del credito nei confronti di di € 50.083,62 avvenuta in data 10 febbraio 2020 in Controparte_3
favore di riguardo alla quale la convenuta ha eccepito Parte_1
l'assenza di data certa e che non sia avvenuta nel periodo sospetto (ossia tra il 4 dicembre 2019 ed il 4 dicembre 2020), il Tribunale, guardando al valore probatorio del documento di cessione, ha richiamato l'art. 2704 c.c. in base al quale la data di una scrittura privata non autenticata è calcolabile dal giorno
5 in cui si verifica un diverso fatto che stabilisca in modo certo la precedente formazione del documento;
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di la ha sostenuto che la CP_3 Parte_1
cessione è stata comunicata in data 10 febbraio 2020 dalla cedente alla ceduta;
nella lettera “Notifica cessione di credito” del 10 febbraio 2020,
allegata alla pec di in pari data, viene richiamato il piano di rientro del CP_1
6 febbraio 2020 siglato da anch'esso allegato alla pec. Controparte_3
Pertanto, il Giudice ha ritenuto provato che la cessione sia intervenuta nel periodo sospetto.
1.4. Il Tribunale ha ritenuto che la convenuta non abbia provato la propria mancata conoscenza dello stato di insolvenza di come richiesto CP_1
dall'art. 67 co. 1 l.f., per le ragioni già esposte (si veda Cass. n. 26063/2017,
n. 14002/2018), emergendo anzi la prova di tale conoscenza.
Ha evidenziato che: la cessione di credito effettuata con funzione solutoria di un debito scaduto ed esigibile è operazione connotata da anomalia;
il ha dedotto che ha comunicato a nel CP_1 CP_1 Parte_1
settembre 2019 l'impossibilità di adempiere ai pagamenti a causa di insoluti dei propri clienti ed ha prodotto in giudizio i mastrini contabili attestanti la posizione debitoria nei confronti della convenuta pari ad € 175.335,56 in data
31 dicembre 2019 e ad € 175.335,56 nel febbraio 2020, debito ridotto ad €
125.251,94 per effetto della parziale compensazione con la cessione del credito di € 50.083,62 di cui si discute;
la precedente modalità di pagamento era costituita da RIBA;
la scelta di di pagare con CP_1 Parte_1
6 cessione del credito, unitamente ad una posizione debitoria sempre maggiore costituiscono modalità anomale di estinzione delle proprie obbligazioni.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello sulla Parte_1
scorta di tre motivi.
3. Si è costituito in giudizio Controparte_1
, chiedendo il rigetto del gravame.
[...]
4. Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'udienza del 05 giugno 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante deduce che in primo grado la controparte non è riuscita a provare che i pagamenti coattivi siano stati effettivamente eseguiti mediante accredito, avendone essa contestato la ricezione. Evidenzia
che il ha formulato istanza ex art. 210 c.p.c. delle scritture CP_1
contabili e bancarie della convenuta, da essa contestata perché inammissibile.
Secondo l'appellante, controparte avrebbe unicamente provato che le terze pignorate avevano chiesto alle proprie banche di disporre pagamenti, ma non che queste ultime vi avessero poi provveduto e che gli importi fossero stati accreditati, tant'è che l'appellante mai li avrebbe ricevuti.
Censura le statuizioni con cui il Tribunale ha ritenuto che: vi sia stato riconoscimento degli avvenuti pagamenti;
la loro contestazione sia avvenuta per la prima volta in conclusionale e abbia natura di eccezione di merito;
7 possa ricavarsi prova dei pagamenti dal mero ordine agli istituti bancari;
sia suo onere fornire prova dei pagamenti oggetto di revocatoria.
2. Con il secondo motivo l'appellante impugna le statuizioni del Tribunale
riguardo alla data di cessione dei crediti, esponendo che, a fronte della deduzione del per cui la cessione sarebbe avvenuta in data 10 CP_1
febbraio 2020, cioè nell'anno precedente la pubblicazione della sentenza di fallimento, essa ha contestato in primo grado la circostanza, evidenziando che la documentazione prodotta prova solo che in quella data sarebbe stata notificata ad la cessione intervenuta tra in bonis e CP_3 CP_1
In esito a tale contestazione, controparte nemmeno avrebbe Parte_1
provato la data di tale cessione.
Il Tribunale avrebbe erroneamente ricavato la prova della data della cessione in data successiva al 6 febbraio 2020 da una proposta di rientro formulata dalla alla in bonis e non ad essa società da cui, in CP_4 CP_1
realtà si potrebbe solo ricavare che a quella data la debitrice ceduta non aveva avuto ancora conoscenza della cessione intervenuta moti mesi prima e comunque in periodo “non sospetto”.
3. Con il terzo motivo l'appellante, in via subordinata, espone che, in primo grado, controparte ha dedotto, senza provarla, la scientia decoctionis, la cui sussistenza è smentita dal fatto che in data 10 febbraio 2020 non vi erano a carico di in bonis protesti né procedure esecutive né iscrizioni CP_1
ipotecarie, altre iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli e nemmeno notizie di stampa negative e, inoltre, essa non avrebbe interrotto e/o sospeso, neanche in parte, le forniture, che sarebbero proseguite.
8 4. L'appello è infondato.
5. Con riferimento al tema della prova dei pagamenti effettuati dalle terze pignorate in favore dell'appellante in esito alla procedura esecutiva ed alla ordinanza di assegnazione del Giudice dell'esecuzione del 24/9/2020, aveva incassato dalle terze pignorate e Controparte_2 Parte_2
il Tribunale ha ritenuto che essa sia integrata dall'avvenuta produzione delle distinte dei bonifici effettuata dal , valorizzando la tardiva CP_1
contestazione della esecuzione di tali bonifici , la idoneità della documentazione prodotta a dimostrare l'esborso di denaro delle terze pignorate, la agevole dimostrabilità da parte della di fornire Parte_1
la prova negativa della mancata ricezione di tali pagamenti attarverso la produzione dei propri estratti conto bancari.
A fronte di tale articolata motivazione l'appellante si limita a dedurre che la contestazione del pagamento sia in realtà ravvisabile nell'avere definito
“pretesi” i pagamenti effettuati dalle terze pignorate sin dalla comparsa di costituzione e risposta.
L'obbligo di contestazione specifica è collegato alla precisa allegazione dei fatti addotti dall'AT a sostegno della sua pretesa;
essi devono si devono ritenere non contestati e quindi, provati, ai sensi dell'art. 115
cod.proc.civ. in quanto la non contestazione (cui è da equiparare una contestazione generica) costituisce un fatto processuale che opera ai fini della delimitazione del "thema probandum" (c.d. "relevatio ab onere probandi")
escludendo i fatti non contestati dal novero di quelli bisognosi di prova.
9 Rileva il Collegio che specificati dal sin dall'atto di citazione CP_1
introduttivo del giudizio di primo grado gli importi dei pagamenti effettuati dalle terze pignorate (debitrici della in bonis) e da esso prodotte CP_1
le relative distinte di bonifico, l'onere di contestazione ex art. 115
cod.proc.civ. a carico della non possa ritenersi assolto dalla Parte_1
mera e generica qualificazione dei predetti pagamenti quali “pretesi”.
Essa, convenuta in giudizio, a fronte dell'allegazione chiara e articolata in punto di fatto circa i pagamenti oggetto della domanda di revocatoria aveva l'onere ex art. 167 cod.proc.civ. di prendere posizione in modo analitico sulla circostanza di cui intendeva contestare la veridicità e cioè sulla effettiva ricezione dei pagamenti in questione.
In mancanza, i fatti dedotti dal NT AT (pagamenti eseguiti dalle terze pignorate nel c.d. periodo sospetto) devono ritenersi non contestati ai fini di cui all'art. 115 cod.proc.civ., risultando tardiva la contestazione operata in comparsa conclusionale.
Il Tribunale, diversamente da quanto lamentato dall'appellante, non ha operato alcuna inversione dell'onere probatorio: l'AT è tenuto a provare il fatto specificamente dedotto e/o rientrante nella sfera di conoscibilità
della controparte soltanto se specificamente contestato;
nel caso in esame a fronte della mancanza di una specifica contestazione vi è stato il rilievo del dall'onere di provare la ricezione dei pagamenti, laddove, CP_1
peraltro, come evidenziato dal Tribunale (senza che sul punto l'appellante abbia svolto censura) la circostanza della mancata esecuzione delle
10 disposizioni di bonifico avrebbe potuto essere documentata dalla stessa trattandosi di un fatto rientrante nella sua sfera di Parte_1
conoscibilità agevolmente dimostrabile attraverso la produzione degli estratti conto.
5. Riguardo alla data della cessione del credito vantato da in bonis CP_1
nei confronti della che la contesta essere CP_3 Parte_1
avvenuta il 10 febbraio 2020 il Tribunale ha fatto riferimento:
alla notifica della cessione del credito datata 10 febbraio 2020 allegata alla
PEC di n pari data;
CP_1
alla deduzione contenuta in un atto difensivo della nel Parte_1
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da essa ottenuto nei confronti della circa la comunicazione da ad in data Controparte_3 CP_1 CP_3
10 febbraio 2020 della cessione dei crediti in favore della stessa Parte_1
e, l'accettazione in data 17 febbraio 2020 di tale cessione da parte della
[...]
, l'avvvenuto pagamento da parte della !967 alla CP_3 CP_3
della prima e unica rata del piano di rientro. Parte_1
Ha, quindi ritenuto che <
la cessione di credito da a sia intervenuta fra il CP_1 Controparte_5
6 ed il 10 febbraio 2020. In conclusione può ritenersi provato che la cessione di credito sia intervenuta nel periodo sospetto di un anno anteriore al fallimento>> (dichiarato dal Tribunale di Bergamo con sentenza n. 172/2020
pubblicata il 04 dicembre 2020).
L'appellante deduce che la documentazione prodotta comprova unicamente che sia intervenuta il 10 febbraio 2020 la notificazione della cessione alla 11 debitrice ceduta e che il 6 febbraio 2020 la aveva proposto un CP_3
piano di rientro e non aveva avuto ancora notizia della “cessione intervenuta
molti mesi prima”.
In realtà nella comunicazione “notifica di cessione credito”, inviata a mezzo
PEC il 10 febbraio 2020 dalla cedente ed indirizzata sia alla CP_1
debitrice ceduta sia alla cessionaria la cedente CP_3 Parte_1
“comunica di avere ceduto in data 10/02/2020 il credito in premessa pari ad
€ 50.083,62 a favore della società (cui la presente è Parte_1
indirizzata, in qualità di cessionaria) con l'effetto che la stessa è subentrata,
a pieno titolo e a tutti gli effetti , nel predetto credito. Pertanto il credito, così
come ceduto, dovrà essere pagato, alla prima scadenza del 25/02/2020,
direttamente ed esclusivamente alla creditrice cessionaria secondo l'importo
di seguito specificato: € 50.083,62”. Parte_1
Va rilevato, anche ad integrazione della motivazione del Tribunale sul punto,
che il documento in questione (che la non ha contestato di Parte_1
avere ricevuto e che anzi, come evidenziato in sentenza, ha posto alla base dell'azione monitoria condotta nei confronti della per CP_6
pretendere il pagamento integrale del credito oggetto di cessione), contiene non solo la comunicazione della cessione ma anche la indicazione di un preciso riferimento temporale circa la data in cui tale cessione è intervenuta.
Tale riferimento temporale (10 febbraio 2020) l'appellante contesta del tutto genericamente deducendo essere intervenuta la cessione “molti mesi prima”,
senza specificarne la data che assume anteriore di oltre un anno dalla dichiarazione di fallimento in cui sarebbe avvenuta e senza chiedere di
12 fornire prove al riguardo, in contrasto con la documentazione prodotta dal
, rimanendo, perciò, l'assunto una mera ed indimostrata petizione CP_1
di principio.
6. In merito alla sussistenza della scientia decoctionis, con una recente sentenza la Suprema Corte si è pronunciata nei seguenti termini sulla prova dell'elemento soggettivo:
curatela fa capo l'onere della prova della cd. "scientia decoctionis" in capo
all'"accipiens", suscettibile di essere assolto mediante il ricorso a
presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c., sempreché gli elementi indiziari,
valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei nel
loro complesso a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della
sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità
personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato
concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori
della decozione del debitore>> (Cass. 13445/2023 e in senso conforme
27070/2022).
Nel caso in esame la rilevante consistenza del debito, la necessità del ricorso alla procedura coattiva, dopo quella giudiziale, per il suo soddisfacimento solo parziale, l'anomalia dell'adempimento conseguito mediante cessione del credito vantato dalla nei confronti della , CP_1 CP_3
costituente una ipotesi di datio in solutum, costituiscono elementi gravi,
precisi e concordanti, valorizzati nella sentenza impugnata, circa la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo alla Parte_1
Il Tribunale ha, inoltre, specificatamente motivato circa le ragioni della
13 irrilevanza, a fronte della esistenza delle evidenziate circostanze, sia dell'assenza di protesti e precedenti procedure esecutive e iscrizioni pregiudizievoli sia della mancata interruzione delle forniture.
L'appellante non contrasta tale motivata statuizione limitandosi a riproporre tali argomentazioni, a suo dire evidenzianti la insussistenza in capo a sé della
scientia decoctionis; il che rende la censura, prima che infondata,
inammissibile: affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato è, infatti, necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; <
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif.
dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello,
il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata>> (Cass. S.U. 27199/2017 e da ultimo Cass. SU 36481/2022)
7. Pertanto, l'appello va rigettato.
8. Non costituisce autonomo motivo di appello quello inerente la condanna
14 al pagamento dele spese che l'appellante ha censurato solo sul presupposto della fondatezza dei precedenti motivi.
Sicché, confermata la sentenza anche in punto di spese, correttamente regolate sulla base del principio della soccombenza, l'applicazione del medesimo criterio determina che l'appellante va condannata al pagamento delle spese del grado che si liquidano in conformità alla nota in quanto conforme ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ.
modd. in relazione allo scaglione di riferimento (da € 52.001 ed € 260.000).
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante .
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Bergamo n. 2216/2022 pubblicata in data 11 ottobre 2022;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del grado che liquida in € 2.977,00 per la “fase di studio”, € 1.911,00 per la
“fase introduttiva”, € 5.103,00 per la “fase decisionale” oltre I.V.A., C.P.A.
e rimborso forfettario come per legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
15 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 20 novembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
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