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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 12/06/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 909/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 909/2025 R.G. promosso con ricorso in data 15 aprile 2025 da parte di:
, nato a [...] e residente in [...] - C.F. Parte_1
, difeso e rappresentato dall'Avv. Valeria Balboni - C.F. C.F._1
giusta procura depositata nel fascicolo telematico, ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio in Cento (Fe) via della Canapa n. 54, la quale dichiara, ai sensi dell'art. 176, 2° comma cpc, di voler ricevere le comunicazioni a mezzo della Posta Elettronica Certificata:
o del proprio numero di fax 051/0544684 ai sensi e per gli effetti di cui Email_1
all'art. 2 del Dpr 11/02/2005 n° 68
e nata a [...] il [...] e residente in [...]
44 - C.F. , difesa e rappresentata dall'Avv. Alessandra Caselli - C.F. C.F._3
, giusta procura depositata nel fascicolo telematico, ed elettivamente C.F._4
domiciliata presso il suo studio in Cento (Fe) C.so Guercino, 74, la quale dichiara, ai sensi dell'art. 176, 2° comma cpc, di voler ricevere le comunicazioni a mezzo della Posta Elettronica Certificata:
o del proprio numero di fax 051/4127564 ai sensi e per gli Email_2
effetti di cui all'art. 2 del Dpr 11/02/2005 n° 68
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
1 CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto.
2. La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori (affido condiviso) Per_1
i quali collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che la riguardano relativamente alla sua educazione, istruzione e salute, tenuto conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali. Gli stessi concordano che la minore rimarrà collocata prevalentemente presso la madre, nell'abitazione coniugale in Cento (FE) via
Giovannina, 44 dove manterrà la residenza.
3. La casa coniugale viene assegnata alla Sig.ra che continuerà a risiedervi unitamente Pt_2 alla minore;
il Sig. i è momentaneamente trasferito presso l'abitazione dei genitori in Pt_1
San Giovanni in Persiceto (BO) in attesa di reperire altra idonea sistemazione anche per ospitare la figlia minore.
4. Gli stessi concordano che, allo stato, tutti i beni mobili presenti nell'abitazione coniugale ivi rimarranno e che la Sig.ra si obbliga a custodire sino a quando i coniugi non Pt_2
addiverranno ad un diverso accordo circa la loro suddivisione.
5. La rata mensile del mutuo descritto in premessa verrà corrisposta all'Istituto finanziatore nella misura del 50% cadauno attraverso il conto comune cointestato.
6. I genitori concordano che il padre (genitore non collocatario), potrà trascorrere e tenere presso di sé la figlia con le seguenti modalità: - il martedì dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00 ed il giovedì per la cena fino alle 21.00, - a settimane alterne dal sabato mattina alla domenica sera sino alle ore 21.00, con momentaneo pernottamento del sabato presso l'abitazione della madre, salvo desideri alternativi di , - in ogni caso i genitori potranno accordarsi in base Per_1
alle rispettive esigenze e a quelle della figlia. La Vigilia di Natale, il Natale, il Capodanno,
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, la minore li potrà trascorrere ad anni alterni con i rispettivi genitori. Il prossimo giorno di Pasqua lo trascorrerà con il padre, mentre il prossimo Natale con la madre. Nel periodo natalizio, il padre potrà tenere con sé per 7 (sette) giorni anche Per_1
non consecutivi, ricomprendendovi ad anni alterni il giorno di Natale oppure il giorno di
Capodanno per quest'ultima occasione considerando i desideri della figlia che ha già manifestato il piacere di trascorrere l'ultimo dell'anno con gli amici;
nel periodo pasquale per
3 (tre) giorni, ricomprendendovi ad anni alterni il giorno di Pasqua oppure il Lunedì
2 dell'Angelo; durante le vacanze estive, per 15 (quindici) giorni anche non consecutivi;
i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente le date delle vacanze estive che vorranno trascorrere con la figlia entro il 30 marzo di ogni anno, nonchè le località di vacanza dove si recheranno con la minore. Per i suddetti giorni e periodi i genitori potranno accordarsi diversamente anche in ragione dei preminenti desideri della figlia, la quale ha già compiuto gli anni dodici.
7. Il padre contribuirà al mantenimento della figlia con la corresponsione in favore della Sig.ra di Euro 450,00= mensili, entro il giorno 20 (venti) di ogni mese a mezzo bonifico Pt_2
bancario, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
il primo aggiornamento, automatico senza necessità di formali richieste, verrà applicato dal mese di Aprile 2026. Il
Sig. noltre sarà tenuto a rimborsare alla Sig.ra il 50% delle spese straordinarie Pt_1 Pt_2
che sosterrà in favore della figlia, di seguito indicate e così come previsto dal Protocollo del
Tribunale di Ferrara, (a)spese mediche (da documentarsi e che non richiedono il preventivo accordo): 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante presso strutture pubbliche;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
(b)spese mediche (da documentarsi e che richiedono il preventivo accordo):
1) cure termali e fisioterapiche;
2) farmaci omeopatici;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione non prescritti dal medico curante, compresi interventi chirurgici in strutture private;
(c)spese scolastiche (da documentarsi e che non richiedono il preventivo accordo): 1) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
2) trasporto pubblico;
3) libri scolastici e materiale di corredo scolastico annuali;
4) viaggi scolastici di istruzione senza pernottamento;
(d)spese scolastiche (da documentarsi e che richiedono il preventivo accordo): 1) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
2) corsi di specializzazione;
3) corsi di recupero, lezioni private e di sostegno;
4) viaggi scolastici di istruzione con pernottamento;
(e)spese extrascolastiche (da documentarsi e che non richiedono il preventivo accordo): 1) attività sportive, ludiche e artistiche sino ad un tetto massimo di Euro 400,00= annuali (l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà
a carico del genitore proponente); (f)spese extrascolastiche (da documentarsi e che richiedono il preventivo accordo): 1) Baby sitter;
2) campi estivi;
3) programmi di exchange students all'estero; 4) patente di guida.
8. I coniugi concordano che l'assegno unico (ANF) sarà tra loro suddiviso in misura uguale (al
50%); inoltre, i coniugi concordano che le detrazioni fiscali per le spese mediche e sportive sostenute per la figlia verranno portate in detrazione un anno dal padre ed un anno dalla madre in via alternativa tra loro.
3 9. I coniugi si danno il reciproco consenso di rilascio del passaporto della minore.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15 aprile 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 10 giugno 2025.
In data 14 maggio 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso come in epigrafe.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nato il [...] a Parte_1
ROVIGO, e , nata il [...] a [...], unitisi in matrimonio in Parte_2
Bondeno (FE) il 22 maggio 2010 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di
Bondeno: Atto n. 5 Parte II Serie B - Anno 2010).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4 4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bondeno, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 11 giugno 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 909/2025 R.G. promosso con ricorso in data 15 aprile 2025 da parte di:
, nato a [...] e residente in [...] - C.F. Parte_1
, difeso e rappresentato dall'Avv. Valeria Balboni - C.F. C.F._1
giusta procura depositata nel fascicolo telematico, ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio in Cento (Fe) via della Canapa n. 54, la quale dichiara, ai sensi dell'art. 176, 2° comma cpc, di voler ricevere le comunicazioni a mezzo della Posta Elettronica Certificata:
o del proprio numero di fax 051/0544684 ai sensi e per gli effetti di cui Email_1
all'art. 2 del Dpr 11/02/2005 n° 68
e nata a [...] il [...] e residente in [...]
44 - C.F. , difesa e rappresentata dall'Avv. Alessandra Caselli - C.F. C.F._3
, giusta procura depositata nel fascicolo telematico, ed elettivamente C.F._4
domiciliata presso il suo studio in Cento (Fe) C.so Guercino, 74, la quale dichiara, ai sensi dell'art. 176, 2° comma cpc, di voler ricevere le comunicazioni a mezzo della Posta Elettronica Certificata:
o del proprio numero di fax 051/4127564 ai sensi e per gli Email_2
effetti di cui all'art. 2 del Dpr 11/02/2005 n° 68
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
1 CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto.
2. La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori (affido condiviso) Per_1
i quali collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che la riguardano relativamente alla sua educazione, istruzione e salute, tenuto conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali. Gli stessi concordano che la minore rimarrà collocata prevalentemente presso la madre, nell'abitazione coniugale in Cento (FE) via
Giovannina, 44 dove manterrà la residenza.
3. La casa coniugale viene assegnata alla Sig.ra che continuerà a risiedervi unitamente Pt_2 alla minore;
il Sig. i è momentaneamente trasferito presso l'abitazione dei genitori in Pt_1
San Giovanni in Persiceto (BO) in attesa di reperire altra idonea sistemazione anche per ospitare la figlia minore.
4. Gli stessi concordano che, allo stato, tutti i beni mobili presenti nell'abitazione coniugale ivi rimarranno e che la Sig.ra si obbliga a custodire sino a quando i coniugi non Pt_2
addiverranno ad un diverso accordo circa la loro suddivisione.
5. La rata mensile del mutuo descritto in premessa verrà corrisposta all'Istituto finanziatore nella misura del 50% cadauno attraverso il conto comune cointestato.
6. I genitori concordano che il padre (genitore non collocatario), potrà trascorrere e tenere presso di sé la figlia con le seguenti modalità: - il martedì dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00 ed il giovedì per la cena fino alle 21.00, - a settimane alterne dal sabato mattina alla domenica sera sino alle ore 21.00, con momentaneo pernottamento del sabato presso l'abitazione della madre, salvo desideri alternativi di , - in ogni caso i genitori potranno accordarsi in base Per_1
alle rispettive esigenze e a quelle della figlia. La Vigilia di Natale, il Natale, il Capodanno,
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, la minore li potrà trascorrere ad anni alterni con i rispettivi genitori. Il prossimo giorno di Pasqua lo trascorrerà con il padre, mentre il prossimo Natale con la madre. Nel periodo natalizio, il padre potrà tenere con sé per 7 (sette) giorni anche Per_1
non consecutivi, ricomprendendovi ad anni alterni il giorno di Natale oppure il giorno di
Capodanno per quest'ultima occasione considerando i desideri della figlia che ha già manifestato il piacere di trascorrere l'ultimo dell'anno con gli amici;
nel periodo pasquale per
3 (tre) giorni, ricomprendendovi ad anni alterni il giorno di Pasqua oppure il Lunedì
2 dell'Angelo; durante le vacanze estive, per 15 (quindici) giorni anche non consecutivi;
i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente le date delle vacanze estive che vorranno trascorrere con la figlia entro il 30 marzo di ogni anno, nonchè le località di vacanza dove si recheranno con la minore. Per i suddetti giorni e periodi i genitori potranno accordarsi diversamente anche in ragione dei preminenti desideri della figlia, la quale ha già compiuto gli anni dodici.
7. Il padre contribuirà al mantenimento della figlia con la corresponsione in favore della Sig.ra di Euro 450,00= mensili, entro il giorno 20 (venti) di ogni mese a mezzo bonifico Pt_2
bancario, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
il primo aggiornamento, automatico senza necessità di formali richieste, verrà applicato dal mese di Aprile 2026. Il
Sig. noltre sarà tenuto a rimborsare alla Sig.ra il 50% delle spese straordinarie Pt_1 Pt_2
che sosterrà in favore della figlia, di seguito indicate e così come previsto dal Protocollo del
Tribunale di Ferrara, (a)spese mediche (da documentarsi e che non richiedono il preventivo accordo): 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante presso strutture pubbliche;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
(b)spese mediche (da documentarsi e che richiedono il preventivo accordo):
1) cure termali e fisioterapiche;
2) farmaci omeopatici;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione non prescritti dal medico curante, compresi interventi chirurgici in strutture private;
(c)spese scolastiche (da documentarsi e che non richiedono il preventivo accordo): 1) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
2) trasporto pubblico;
3) libri scolastici e materiale di corredo scolastico annuali;
4) viaggi scolastici di istruzione senza pernottamento;
(d)spese scolastiche (da documentarsi e che richiedono il preventivo accordo): 1) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
2) corsi di specializzazione;
3) corsi di recupero, lezioni private e di sostegno;
4) viaggi scolastici di istruzione con pernottamento;
(e)spese extrascolastiche (da documentarsi e che non richiedono il preventivo accordo): 1) attività sportive, ludiche e artistiche sino ad un tetto massimo di Euro 400,00= annuali (l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà
a carico del genitore proponente); (f)spese extrascolastiche (da documentarsi e che richiedono il preventivo accordo): 1) Baby sitter;
2) campi estivi;
3) programmi di exchange students all'estero; 4) patente di guida.
8. I coniugi concordano che l'assegno unico (ANF) sarà tra loro suddiviso in misura uguale (al
50%); inoltre, i coniugi concordano che le detrazioni fiscali per le spese mediche e sportive sostenute per la figlia verranno portate in detrazione un anno dal padre ed un anno dalla madre in via alternativa tra loro.
3 9. I coniugi si danno il reciproco consenso di rilascio del passaporto della minore.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15 aprile 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 10 giugno 2025.
In data 14 maggio 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso come in epigrafe.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nato il [...] a Parte_1
ROVIGO, e , nata il [...] a [...], unitisi in matrimonio in Parte_2
Bondeno (FE) il 22 maggio 2010 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di
Bondeno: Atto n. 5 Parte II Serie B - Anno 2010).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4 4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bondeno, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 11 giugno 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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