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Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/03/2024, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
Sent. n. Anno 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
in persona del giudice istruttore dott.ssa Michela Palladino, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1622/2022 del Registro Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Fausto de Vicariis, dom.ta Parte_1
come in atti;
opponente
E
in persona dell'amministratore pt, rappresentato e Controparte_1
difeso, dall'avv. Gianfranco Orsino, dom.to come in atti;
opposto
Conclusioni:
le parti concludevano come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE L'opponente proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
151/2022, con il quale gli si intimava il pagamento della somma di € 5.032,08 per oneri e spese condominiali impagati.
Deduceva la violazione del principio del ne bis in idem e la consumazione dell'azione essendo pendente dinanzi al Giudice di Pace l'opposizione, n. 125/20 RG, avente ad oggetto il decreto ingiuntivo n. 597/2019 emesso per gli stessi titoli.
Si costituiva il convenuto che contestava l'opposizione eccependo che il precedente CP_1
decreto n. 597/2019 avesse ad oggetto diversi e distinti crediti vantati nei confronti della stessa condomina.
L'opposizione è infondata.
Va premesso che dai ricorsi per decreto ingiuntivo agli atti si evince che il precedente decreto n. 597/2019 ha avuto ad oggetto oneri condominiali impagati risultanti dalla approvazione dei bilanci e rendiconti al 31.12.2018 per € 4297,17, e soltanto per € 260,00 relativi all'esercizio
2019; mentre il successivo decreto n. 151/2022 risulta invece avere ad oggetto somme dovute sulla base dei bilanci, approvati, relativi all'anno 2019.
L'unica sovrapposizione riguarda pertanto la somma di € 260,00 relativi all'esercizio 2019.
Non ha pregio la deduzione di violazione del principio del ne bis in idem.
Trattasi di istituto tipico del diritto penale configurato dall'art. 649 c.p.c. che tutela dalle possibili duplicazioni di esercizio delle funzioni repressive in ordine a fatti già definitivamente giudicati.
Il “fatto” non più processabile per il divieto del bis in idem non è, peraltro, il “fatto giuridico”, cioè l'ipotesi normativa astratta strutturata nei suoi elementi costitutivi, ma il “fatto storico”, cioè la vicenda materiale connotata dalla condotta del soggetto, dall'evento naturalistico e dal relativo nesso causale;
esso si traduce nel divieto di punire due volte un soggetto per un medesimo fatto.
Diversamente, l'obiettivo cui tende tipicamente il giudizio civile è duplice: l'immutabilità formale dell'atto- sentenza, conseguente al giudicato formale regolato dall'art. 324 c.p.c., e, però, anche l'immutabilità degli effetti della sentenza, ovvero la sua idoneità ad accertare “a ogni effetto” (art. 2909 c.c.) se ed a chi spetti il diritto al bene della vita in contesa.
Pertanto nel processo civile l'unico vincolo preclusivo della reiterazione del giudizio scaturisce solo ed unicamente dal giudicato.
Nel caso nessun giudicato risulta formatosi in ordine alla opposizione avente ad oggetto il primo decreto ingiuntivo, in disparte la considerazione che parte opponente, anche con riferimento alle somme chieste due volte, resta obbligata ad effettuare un solo adempimento salva la ripetizione delle somme indebitamente versate due volte.
Le spese seguono la soccombenza, considerata l'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. n. 151/2022;
dichiara esecutorio l'opposto decreto;
condanna parte soccombente alla rifusione in favore della opposta delle spese di lite liquidate in complessivi € 1500,00 per compensi, oltre rimborso forf. 15%, iva e cap come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Avellino il 6.3.2024
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
in persona del giudice istruttore dott.ssa Michela Palladino, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1622/2022 del Registro Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Fausto de Vicariis, dom.ta Parte_1
come in atti;
opponente
E
in persona dell'amministratore pt, rappresentato e Controparte_1
difeso, dall'avv. Gianfranco Orsino, dom.to come in atti;
opposto
Conclusioni:
le parti concludevano come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE L'opponente proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
151/2022, con il quale gli si intimava il pagamento della somma di € 5.032,08 per oneri e spese condominiali impagati.
Deduceva la violazione del principio del ne bis in idem e la consumazione dell'azione essendo pendente dinanzi al Giudice di Pace l'opposizione, n. 125/20 RG, avente ad oggetto il decreto ingiuntivo n. 597/2019 emesso per gli stessi titoli.
Si costituiva il convenuto che contestava l'opposizione eccependo che il precedente CP_1
decreto n. 597/2019 avesse ad oggetto diversi e distinti crediti vantati nei confronti della stessa condomina.
L'opposizione è infondata.
Va premesso che dai ricorsi per decreto ingiuntivo agli atti si evince che il precedente decreto n. 597/2019 ha avuto ad oggetto oneri condominiali impagati risultanti dalla approvazione dei bilanci e rendiconti al 31.12.2018 per € 4297,17, e soltanto per € 260,00 relativi all'esercizio
2019; mentre il successivo decreto n. 151/2022 risulta invece avere ad oggetto somme dovute sulla base dei bilanci, approvati, relativi all'anno 2019.
L'unica sovrapposizione riguarda pertanto la somma di € 260,00 relativi all'esercizio 2019.
Non ha pregio la deduzione di violazione del principio del ne bis in idem.
Trattasi di istituto tipico del diritto penale configurato dall'art. 649 c.p.c. che tutela dalle possibili duplicazioni di esercizio delle funzioni repressive in ordine a fatti già definitivamente giudicati.
Il “fatto” non più processabile per il divieto del bis in idem non è, peraltro, il “fatto giuridico”, cioè l'ipotesi normativa astratta strutturata nei suoi elementi costitutivi, ma il “fatto storico”, cioè la vicenda materiale connotata dalla condotta del soggetto, dall'evento naturalistico e dal relativo nesso causale;
esso si traduce nel divieto di punire due volte un soggetto per un medesimo fatto.
Diversamente, l'obiettivo cui tende tipicamente il giudizio civile è duplice: l'immutabilità formale dell'atto- sentenza, conseguente al giudicato formale regolato dall'art. 324 c.p.c., e, però, anche l'immutabilità degli effetti della sentenza, ovvero la sua idoneità ad accertare “a ogni effetto” (art. 2909 c.c.) se ed a chi spetti il diritto al bene della vita in contesa.
Pertanto nel processo civile l'unico vincolo preclusivo della reiterazione del giudizio scaturisce solo ed unicamente dal giudicato.
Nel caso nessun giudicato risulta formatosi in ordine alla opposizione avente ad oggetto il primo decreto ingiuntivo, in disparte la considerazione che parte opponente, anche con riferimento alle somme chieste due volte, resta obbligata ad effettuare un solo adempimento salva la ripetizione delle somme indebitamente versate due volte.
Le spese seguono la soccombenza, considerata l'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. n. 151/2022;
dichiara esecutorio l'opposto decreto;
condanna parte soccombente alla rifusione in favore della opposta delle spese di lite liquidate in complessivi € 1500,00 per compensi, oltre rimborso forf. 15%, iva e cap come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Avellino il 6.3.2024
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino