TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/11/2025, n. 2154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2154 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2812/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Riccardo Massera presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. Carlotta Bruno giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel reclamo n. 2812/2025 R.G. promosso ai sensi dell'art. 630 c.p.c. nei confronti del provvedimento del Giudice dell'esecuzione del 28.5.2025 emesso nell'ambito del procedimento n. 514/2024 R.G.E.
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VEDOVINI Parte_1 P.IVA_1
NICOLA
-parte reclamante -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_2
-parte reclamata non costituita -
MOTIVI DELLA DECISIONE
La reclamante lamenta che erroneamente il Giudice dell'Esecuzione, con Parte_1 ordinanza del 28.5.2025, ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva RGE n. 514/2024.
A fondamento del suo reclamo, deduce: (i) di aver incardinato detta procedura esecutiva immobiliare sottoponendo a vincolo pignoratizio i beni immobili di proprietà di
[...]
; (ii) di aver depositato in data 14.1.2025 Controparte_2 pagina 1 di 3 l'istanza di vendita, unitamente alla certificazione notarile datata 13.1.2025; (iii) di aver depositato in data 15.1.2025 istanza di proroga per il deposito del duplo della nota di trascrizione – proroga in seguito concessa dal G.E.; (iv) di aver depositato il duplo della nota di trascrizione, nelle more restituito dal competente Conservatore;
(v) che, con l'ordinanza reclamata il GE, sull'erroneo presupposto che non sarebbe “stata depositata la documentazione ipocatastale o la certificazione notarile sostitutiva ai sensi dell'art. 567 c.p.c.”, ha dichiarato “l'inefficacia del pignoramento promosso nei confronti di
[...]
a responsabilità limitata” e “l'estinzione della proc. es. n. 514/2024”, Controparte_2 ordinando “la cancellazione della trascrizione del pignoramento”; (vi) che, contrariamente a quanto affermato, la documentazione ex art. 567 c.p.c. è stata tempestivamente depositata.
Ha quindi chiesto la revoca dell'ordinanza del 28.5.2025.
Con provvedimento emesso all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.9.2025, il Collegio ha chiesto a parte reclamante di ri-depositare i file in formato
.eml o .msg della notifica a parte reclamata, non costituitasi in giudizio.
Con nota del 3.10.2025 parte reclamante ha depositato prova del perfezionamento della notifica.
Ciò posto, dall'esame del fascicolo dell'esecuzione emerge che: (i) in data 14.1.2025 l'odierna reclamante ha depositato istanza di vendita del bene pignorato, unitamente a certificazione notarile sostitutiva datata 13.1.2025; (ii) in data 15.1.2025 l'odierna reclamante ha depositato istanza di proroga per il deposito del duplo di trascrizione del pignoramento;
(iii) il G.E. in data 21.1.2025 ha concesso la proroga di 45 giorni richiesta rilevando che “la documentazione ipocatastale (ovvero la relazione notarile) non è stata depositata”, ma che il relativo termine non fosse scaduto;
(iv) in data 21.1.2025 la creditrice ha depositato il duplo della nota di trascrizione.
Il reclamo è fondato e il provvedimento reso dal G.E. dev'essere conseguentemente revocato.
Infatti, risulta dagli atti del fascicolo risulta che la certificazione notarile sostituiva della documentazione ipocatastale è stata depositata nei termini di cui all'art. 567 c.p.c. in data 14.1.2025, mentre il duplo della trascrizione del pignoramento è stato depositato successivamente a seguito di istanza di proroga e comunque in data 21.1.2025.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che, tenuto conto della peculiarità della vicenda e della mancata costituzione di parte reclamata, le stesse vadano integralmente compensate fra le parti.
Per questi motivi
il Tribunale di Velletri in composizione collegiale sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
pagina 2 di 3 - accoglie il reclamo promosso da e, per l'effetto, revoca l'ordinanza di Parte_1 estinzione pronunciata dal G.E. in data 28.5.2025 nel procedimento RGE n. 514/2024;
- spese di lite compensate.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 31.10.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Carlotta Bruno dott. Riccardo Massera
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Riccardo Massera presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. Carlotta Bruno giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel reclamo n. 2812/2025 R.G. promosso ai sensi dell'art. 630 c.p.c. nei confronti del provvedimento del Giudice dell'esecuzione del 28.5.2025 emesso nell'ambito del procedimento n. 514/2024 R.G.E.
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VEDOVINI Parte_1 P.IVA_1
NICOLA
-parte reclamante -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_2
-parte reclamata non costituita -
MOTIVI DELLA DECISIONE
La reclamante lamenta che erroneamente il Giudice dell'Esecuzione, con Parte_1 ordinanza del 28.5.2025, ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva RGE n. 514/2024.
A fondamento del suo reclamo, deduce: (i) di aver incardinato detta procedura esecutiva immobiliare sottoponendo a vincolo pignoratizio i beni immobili di proprietà di
[...]
; (ii) di aver depositato in data 14.1.2025 Controparte_2 pagina 1 di 3 l'istanza di vendita, unitamente alla certificazione notarile datata 13.1.2025; (iii) di aver depositato in data 15.1.2025 istanza di proroga per il deposito del duplo della nota di trascrizione – proroga in seguito concessa dal G.E.; (iv) di aver depositato il duplo della nota di trascrizione, nelle more restituito dal competente Conservatore;
(v) che, con l'ordinanza reclamata il GE, sull'erroneo presupposto che non sarebbe “stata depositata la documentazione ipocatastale o la certificazione notarile sostitutiva ai sensi dell'art. 567 c.p.c.”, ha dichiarato “l'inefficacia del pignoramento promosso nei confronti di
[...]
a responsabilità limitata” e “l'estinzione della proc. es. n. 514/2024”, Controparte_2 ordinando “la cancellazione della trascrizione del pignoramento”; (vi) che, contrariamente a quanto affermato, la documentazione ex art. 567 c.p.c. è stata tempestivamente depositata.
Ha quindi chiesto la revoca dell'ordinanza del 28.5.2025.
Con provvedimento emesso all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.9.2025, il Collegio ha chiesto a parte reclamante di ri-depositare i file in formato
.eml o .msg della notifica a parte reclamata, non costituitasi in giudizio.
Con nota del 3.10.2025 parte reclamante ha depositato prova del perfezionamento della notifica.
Ciò posto, dall'esame del fascicolo dell'esecuzione emerge che: (i) in data 14.1.2025 l'odierna reclamante ha depositato istanza di vendita del bene pignorato, unitamente a certificazione notarile sostitutiva datata 13.1.2025; (ii) in data 15.1.2025 l'odierna reclamante ha depositato istanza di proroga per il deposito del duplo di trascrizione del pignoramento;
(iii) il G.E. in data 21.1.2025 ha concesso la proroga di 45 giorni richiesta rilevando che “la documentazione ipocatastale (ovvero la relazione notarile) non è stata depositata”, ma che il relativo termine non fosse scaduto;
(iv) in data 21.1.2025 la creditrice ha depositato il duplo della nota di trascrizione.
Il reclamo è fondato e il provvedimento reso dal G.E. dev'essere conseguentemente revocato.
Infatti, risulta dagli atti del fascicolo risulta che la certificazione notarile sostituiva della documentazione ipocatastale è stata depositata nei termini di cui all'art. 567 c.p.c. in data 14.1.2025, mentre il duplo della trascrizione del pignoramento è stato depositato successivamente a seguito di istanza di proroga e comunque in data 21.1.2025.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che, tenuto conto della peculiarità della vicenda e della mancata costituzione di parte reclamata, le stesse vadano integralmente compensate fra le parti.
Per questi motivi
il Tribunale di Velletri in composizione collegiale sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
pagina 2 di 3 - accoglie il reclamo promosso da e, per l'effetto, revoca l'ordinanza di Parte_1 estinzione pronunciata dal G.E. in data 28.5.2025 nel procedimento RGE n. 514/2024;
- spese di lite compensate.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 31.10.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Carlotta Bruno dott. Riccardo Massera
pagina 3 di 3