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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/12/2025, n. 2136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2136 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2047/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2047/2023 promossa da:
Controparte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. IAFISCO
[...] P.IVA_1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Del Giudice n. 3, SAN
SEVERO (FG).
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. BRUSCHI GIANMARIA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via
Flaminia n. 171, RIMINI.
APPELLATA
CONCLUSIONI pagina 1 di 14 Le parti hanno precisato le conclusioni come da note sostitutive di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., in data 29 aprile 2025.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, la società CP_2 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Forlì, la società Controparte_3 proponendo, a norma dell'art. 645 c.p.c., opposizione avverso il decreto n. 1296/2020, con cui l'adìto Tribunale le aveva ingiunto il pagamento, in favore della ricorrente società convenuta, della somma di € 80.552,29, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo dei lavori subappaltati all'ingiungente e meglio descritti dalle fatture elettroniche allegate al ricorso monitorio.
Al riguardo, l'opponente esponeva di avere, in data 7/2/2019, stipulato con parte opposta un contratto di subappalto avente ad oggetto la gestione di servizi di consegna a domicilio e installazione di prodotti commercializzati presso i punti vendita della DML
s.p.a., successivamente risolto di diritto, in data 10 marzo 2020, a causa di gravi inadempimenti della società subappaltatrice CP_1
In particolare, l'ingiunta contestava a controparte il mancato possesso delle autorizzazioni relative all'attività di autotrasporto per conto terzi e di smaltimento rifiuti,
l'omesso regolare pagamento dei trattamenti retributivi e previdenziali, nonché il mancato impiego di mezzi e forza lavoro propri, nonché l'abusivo e parallelo svolgimento di un'attività di vendita di elettrodomestici destinati ai centri di raccolta rifiuti, lamentando, a tale titolo, un danno alla propria immagine commerciale quantificato in € 30.000,00. sosteneva altresì di aver maturato nei confronti di un credito CP_2 CP_1 corrispondente agli importi da essa corrisposti ai dipendenti della società opposta in forza del vincolo di solidarietà, nonché agli importi versati, a titolo di sanzione ad CP_4 essa solidalmente irrogata a seguito dell'accertamento dell'Ispettorato del Lavoro per la complessiva somma di € 16.624,66.
La società opponente deduceva, pertanto, l'inesigibilità dei crediti azionati da controparte in via monitoria in ragione della facoltà ad essa contrattualmente attribuita di pagina 2 di 14 sospendere i pagamenti delle fatture emesse dall'ingiungente in presenza dei gravi inadempimenti come sopra contestati a quest'ultima.
Concludeva, pertanto, la società chiedendo “- in via preliminare, rigettare CP_2
l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni esposte in atto, fondandosi l'opposizione su prova scritta e, comunque, di pronta soluzione;
- nel merito, per i motivi esposti nel presente atto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1296/2020 reso dal Tribunale di Forlì il 14.10.2020 accertando e dichiarando che nulla deve a CP_2 Controparte_5
per i titoli dedotti nel ricorso per ingiunzione;
- accertare e dichiarare la non
[...] debenza o comunque l'inesigibilità dei crediti portati nel decreto ingiuntivo opposto, sino al momento dell'avvenuta presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di tutte le retribuzioni, i contributi previdenziali e assistenziali dovuti da al personale impiegato nell'esecuzione Controparte_5 delle opere appaltate da - accertare e dichiarare, per i motivi esposti, la CP_2 responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di per Controparte_5
l'effetto, condannare la stessa a risarcire a danni maturati e che maturerà CP_2 in corso di causa in conseguenza degli inadempimenti della società convenuta, da quantificarsi nella misura che risulterà provata nell'espletanda istruttoria, se del caso con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo, in ogni caso da contenersi entro i limiti dello scaglione di valore di riferimento del presente atto;
- in ogni caso, condannare la società
[...]
a mallevare e tenere indenne a ogni e qualsivoglia Controparte_5 CP_2 ulteriore domanda, diritto, pretesa, azione, esborso, che quest'ultima dovesse subire da terzi in dipendenza delle solidarietà dell'appaltatore in materia di retribuzioni e contributi;
- in subordine, accertare e dichiarare il diritto di in via CP_2
d'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c., a non eseguire il pagamento dei crediti portati nel decreto ingiuntivo opposto, sino al momento dell'avvenuta presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di tutte le retribuzioni, i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti da in relazione al Controparte_5 personale impiegato nell'esecuzione delle opere appaltate da in via CP_2 riconvenzionale - accertare e dichiarare l'esistenza del credito di complessivi € pagina 3 di 14 16.624,66, di cui € 10.461,64 già corrisposti da in favore dei dipendenti di CP_2
n forza del predetto vincolo di solidarietà e dei già citati decreti ingiuntivi, CP_5 ed € 6.163,02, a titolo di sanzione solidalmente applicata a in virtù CP_4 CP_2 dell'accertamento dell'Ispettorato del Lavoro;
- accertare e dichiarare la lesione del diritto all'immagine professionale, contrattuale ed extracontrattuale, patita da CP_2 per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto condannare l'opposta al pagamento della somma di € 30.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo, ovvero nella minore o maggiore somma che verrà accertata in giudizio, da contenersi entro i limiti di valore dello scaglione di riferimento e, per l'effetto, - condannare al pagamento a favore di della somma Controparte_6 CP_2 complessiva di € 46.624,66, ovvero, in subordine, disporre la compensazione delle predette somme con eventuali crediti certi, liquidi ed esigibili accertati in favore di nel presente giudizio”. Controparte_5
Si costituiva ritualmente in giudizio la convenuta-opposta la quale, CP_1 contestando la fondatezza, in fatto e in diritto, delle deduzioni avversarie, concludeva chiedendo il rigetto della domanda dell'attrice e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opponente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Con sentenza n. 742/2023, resa in data 10 novembre 2023, l'adìto Tribunale, sulle conclusioni precisate dalle parti, accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo, dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale di CP_1 condannando quest'ultima al pagamento in favore di della somma di € CP_2
16.624,66 a titolo di regresso, oltre al rimborso delle spese di lite.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, la società Controparte_3 ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Corte d'Appello, la società CP_2 proponendo appello avverso la suddetta sentenza.
In particolare, l'appellante, quali motivi di gravame, ha dedotto 1) la mancata integrazione del decreto ingiuntivo;
2) l'erronea declaratoria, ex art. 36 c.p.c., di inammissibilità della domanda riconvenzionale di risarcimento danni;
3) la mancata pagina 4 di 14 contestazione dei lavori;
4) l'erronea valutazione in merito all'esecuzione della prestazione;
5) l'omessa valutazione circa la facoltà di di subappaltare i lavori, CP_2
6) l'erronea valutazione in merito al periodo di omesso pagamento dei dipendenti.
L'appellante ha, pertanto, concluso, chiedendo, testualmente “NEL MERITO 1) accogliere lo spiegato appello e riformare integralmente la sentenza impugnata per tutti i motivi di cui in narrativa;
2) Per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.1296/2020
R.D.I. reso dal Tribunale di Forlì in data 14/10/2020; 3) Vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. 4) In via subordinata nella denegata ipotesi in cui Codesta
Spett. Corte ritenga sussistente la richiesta di parziale compensazione dei contributi e dei pagamenti effettuati agli operai per la somma di € 16.624,66 si conclude CP_4 acche la Corte di Appello di Bologna voglia accertare e condannare la e/o il CP_2 sig. al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_7 della somma di €. 80.552,29 oltre interessi ex art. 5 Dig n.231/02 e svalutazione monetaria come per da cui verra detratta la predetta somma di €. 16.624,66. 5) Pt_2
Vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
L'appellata si è ritualmente costituita in giudizio, e, contestando la CP_2 fondatezza dei motivi di impugnazione ex adverso dedotti, ha concluso chiedendo: “Nel merito: - Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, lo spiegato appello avverso la sentenza n.742/2023 del Tribunale di
Forlì del 10.11.2023, proposto da , con sede Controparte_5 legale in Cesena (FC), via Cesare Battisti n. 137, C.F: e P.IVA , in persona P.IVA_1 del suo liquidatore pro tempore Sig. , C.F. e, per Parte_3 C.F._1
l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata per tutti i motivi di cui alla presente comparsa;
- condannare ai sensi dell'art. 96 Controparte_5
c.p.c., nella misura da determinarsi anche in via equitativa, in solido con il liquidatore pro tempore, Sig. . - In ogni caso condannare parte appellante alle spese e Parte_3 competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge, anche in solido con il liquidatore pro tempore, Sig. (C.F. Parte_3
, nato il [...] in [...] e residente in [...]C.F._1
(TE) in via Salino n. 42 int. 14, quale litigator imprudente, in forza del combinato pagina 5 di 14 disposto degli artt. 84, 88, 92, 94 e 97 c.p.c., stante la proposizione di un gravame totalmente infondato così trasgredendo al dovere di probità e lealtà imposto alle parti dall'art. 88 c. p.c., ed espressamente richiamato dall'art. 92 c. p.c., ai fini del carico delle spese processuali, oltre che in assenza della normale prudenza che, secondo il disposto dell'art. 96 c. p.c., comma 2, caratterizza la responsabilità aggravata della parte”.
Infine, all'esito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., in data 29 aprile 2025, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti con note depositate in via telematica, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come esposto in premessa, il Giudice di primo grado, all'esito dell'espletata istruttoria orale, con l'impugnata sentenza, in accoglimento dell'opposizione proposta da CP_2 ha revocato il decreto ingiuntivo, dichiarando altresì l'inammissibilità, ex art. 36 c.p.c., per difetto di connessione con il titolo dedotto con il ricorso monitorio, della domanda riconvenzionale proposta dall'allora ingiungente avente ad oggetto il CP_1 risarcimento dei danni sofferti in conseguenza della messa in liquidazione della stessa società asseritamente resa necessaria a causa del mancato pagamento da parte dell'opponente delle fatture azionate in via monitoria.
A quest'ultimo proposito, il Tribunale ha rilevato che il giudizio di primo grado aveva ad oggetto il credito maturato dalla subappaltatrice ingiungente a titolo di corrispettivo per i servizi espletati in forza del contratto di subappalto del 7/2/2019 e meglio descritti dalle allegate fatture, nonché la pretesa risarcitoria avanzata dall'opponente per i danni, patrimoniali e non patrimoniali, da questa sofferti in conseguenza dei plurimi inadempimenti da parte di degli obblighi assunti con il sopra richiamato CP_1 contratto.
In particolare, il primo Giudice, con riferimento alla domanda proposta in via monitoria, ha ritenuto che la pretesa azionata dall'attrice in senso sostanziale, volta ad ottenere il pagamento di € 80.552,29 a titolo di saldo del pattuito corrispettivo, non fosse sufficientemente provata, non avendo l'ingiungente-opposta dimostrato l'operatività del contratto di subappalto per cui è causa a fronte delle eccezioni sollevate da di CP_2 pagina 6 di 14 avveramento della condizione risolutiva prevista dagli artt. 3 e 9 del contratto, secondo cui la subappaltatrice era tenuta, a pena di risoluzione di diritto dell'accordo, a stipulare una polizza assicurativa e a dare esecuzione ad ulteriori impegni espressamente previsti dalle parti contraenti.
Il Tribunale ha, inoltre, condannato l'opposta al pagamento, in favore CP_1 dell'opponente, della somma di € 16.624,66, a titolo di rimborso delle somme da quest'ultima anticipate a soddisfacimento dei crediti retributivi e contributivi maturati dai dipendenti della società subappaltatrice per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto inter partes.
È stata invece respinta, per genericità, la domanda proposta dall'opponente per il CP_2 risarcimento del danno non patrimoniale all'immagine asseritamente patito in conseguenza degli inadempimenti ascritti a CP_1
Avverso la suddetta sentenza la società ha proposto appello, svolgendo CP_1 alcune censure la cui specificità e conformità alle prescrizioni, formali e sostanziali, dettate dagli artt. 342 e 348 bis c.p.c., risultano, invero, alquanto approssimative.
L'appellata, invece, non ha proposto appello incidentale, sicchè le statuizioni ad essa sfavorevoli sono coperte da giudicato.
- Sulla mancata integrazione del decreto ingiuntivo.
Con il primo motivo, lamenta che il primo Giudice ha rigettato la sua istanza CP_1 volta all'integrazione del decreto ingiuntivo nei confronti di Parte_1
, ritenendo, a suo dire erroneamente, trattarsi di questione di merito non
[...] suscettibile di correzione a norma degli artt. 287 e segg. c.p.c.
Il motivo è infondato.
Al riguardo, la Corte ribadisce l'inammissibilità dell'invocata integrazione soggettiva, in quanto finalizzata non già ad una mera emenda di errore o omissione materiale, bensì, a ottenere una modifica sostanziale dell'ingiunzione e, quindi, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, all'introduzione di nuovi soggetti nel processo, e, per ciò, incidente sul merito e sulla struttura stessa della domanda monitoria. pagina 7 di 14 L'allora ingiungente, invece, con la comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione a chiamare in causa il terzo, in proprio e non quale legale rappresentante dell'opponente optando ritualmente CP_2 per l'unico strumento processuale idoneo all'estensione soggettiva del contraddittorio.
- Sull'erronea declaratoria di inammissibilità della domanda di risarcimento danni.
Con il secondo motivo, ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in CP_1 cui è stata dichiarata, a norma dell'art. 36 c.p.c., l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta in comparsa di risposta, per mancanza di connessione alla domanda formulata con l'originario ricorso monitorio.
Il motivo è infondato.
Come noto, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., il giudice competente conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione.
Nel caso di specie, la domanda risarcitoria così come proposta da amplia il CP_1 thema decidendum tracciato dall'attore in senso sostanziale con la domanda monitoria, in quanto essa non attiene alla sola debenza delle fatture poste a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, ma riguarda le conseguenze patrimoniali e non patrimoniali che la stessa assume di aver subito in ragione del mancato saldo delle suddette fatture.
Essa, pertanto, per titolo ed oggetto, costituisce una domanda nuova e ulteriore, che esula dall'ambito di connessione presupposto dall'art. 36 c.p.c., e non può nemmeno essere qualificata comereconventio reconventionis, non essendo giustificata dalle domande, eccezioni e difese svolte dall'opponente CP_2
La giurisprudenza di legittimità ha, sul punto, chiarito che la reconventio reconventionis non è assimilabile, in via automatica, alla domanda riconvenzionale del convenuto, essendo caratterizzata dalla sua funzione difensiva: essa è ammissibile solo quando risulti proposta per reagire alla riconvenzionale del convenuto o alle eccezioni da questo sollevate, così da assicurare all'attore un'adeguata tutela rispetto alle nuove allegazioni avversarie. pagina 8 di 14 È proprio tale funzione difensiva a giustificare la deroga al divieto per l'attore di proporre nuove domande nell'udienza di trattazione, divieto dal quale si desume che sono ammissibili esclusivamente le domande che traggono origine dalle difese del convenuto (Cass. civ., SS.UU., n. 12310/2015).
Nel caso in esame, la domanda formulata da non si pone come reazione CP_1 necessaria alle difese o alla riconvenzionale di ma introduce una pretesa nuova CP_2
e autonoma, volta a far accertare conseguenze dannose ulteriori e non connesse al titolo dedotto in monitorio.
Di conseguenza, correttamente il Giudice di prime cure ne ha dichiarato l'inammissibilità.
- Sulla mancata contestazione dei lavori
Con il terzo motivo, deduce la mancanza di prova del proprio inadempimento, CP_1 evidenziando, sul punto, come controparte non avesse mai contestato l'importo delle fatture e l'esecuzione delle pattuite prestazioni, limitandosi ad eccepire soltanto l'omessa produzione della documentazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di trasporto e smaltimento di RAEE.
Anche tale motivo è infondato.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, risulta documentalmente provato che già nel corso del rapporto negoziale de quo e, quindi, ante causam, aveva CP_2 contestato a specifici inadempimenti contrattuali. CP_1
In particolare, il doc. 5 (fascicolo di primo grado di dimostra che la sub- CP_2 committente aveva già formulato rilievi in ordine alle condotte della subappaltatrice, quali, ad esempio, l'indebita appropriazione di elettrodomestici destinati allo smaltimento e la loro successiva commercializzazione tramite i canali social della società, nonché la violazione delle obbligazioni di cui alle lett. A), C) e D) dell'art. 9 del contratto, la cui inosservanza comportava espressamente la risoluzione, ope iuris, del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (doc. 3 e 3a fascicolo di primo grado di . CP_2
A fronte di tali specifiche contestazioni, idonee ad assolvere l'onere gravante su CP_2 di allegazione dell'altrui inadempimento, spettava a di fornire la prova del CP_1 pagina 9 di 14 corretto adempimento delle obbligazioni dalla stessa contrattualmente assunte, sicchè, in difetto di elementi di valutazione atti a far ritenere assolto tale onus probandi, la censura come sopra svolta dall'odierna appellante è del tutto irrilevante.
- Sull'erronea valutazione in merito all'esecuzione della prestazione
Con il quarto motivo, l'appellante censura la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui si afferma, a suo dire erroneamente, che la subappaltatrice non ha dimostrato di aver effettivamente trasportato, consegnato e montato gli elettrodomestici di cui alle azionate fatture, atteso che la sub-committente non ha contestato ciò, ma, al fine CP_2 di paralizzare la pretesa creditoria fatta valere in via monitoria, si è limitata ad eccepire soltanto la mancanza dell'autorizzazione al trasporto in conto terzi per lo smaltimento
RAEE.
Anche questo motivo, strettamente collegato al terzo, è infondato.
Come sopra esposto, aveva contestato l'inadempimento di già nel CP_2 CP_1 corso del rapporto contrattuale (doc. 5 del fascicolo di primo grado di , sicchè, CP_2 come detto, a fronte di un'allegazione specifica di inadempimento, era onere di di aver esattamente adempiuto alle obbligazioni assunte e non Controparte_8 limitarsi ad affermare che l'allora opponente e odierna appellata non avesse fornito la prova del preteso inadempimento.
Com'è noto, il creditore che azioni le tutele obbligatorie e contrattuali deve dimostrare, quale fatto costitutivo della sua pretesa, la fonte del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Civ., SS.UU., n. 13533/2001).
Nel caso in esame, il creditore-danneggiato ( ha dato prova del titolo da cui CP_2 deriva la sua pretesa, vale a dire il contratto di subappalto intercorso con e ha CP_1 specificatamente allegato l'inadempimento della controparte.
A fronte di ciò, incombeva sul debitore l'onere di provare l'esatto CP_1 adempimento delle proprie obbligazioni ovvero la specifica causa a lui non imputabile che aveva reso l'adempimento impossibile. pagina 10 di 14 Tuttavia, l'odierna appellante, come in precedenza rilevato, non ha in alcun modo assolto l'onere probatorio sopra illustrato e, per ciò, come precisato dalla Corte di legittimità, non ha superato la presunzione di colpa posta a carico del debitore dall'art. 1218 c.c. (Cass. Civ., n. 27702/2024), essendosi limitata a svolgere le ininfluenti difese sopra esaminate.
- Sull'omessa valutazione in merito alla facoltà di di subappaltare i CP_2 lavori.
Con il quinto motivo, l'appellante deduce che il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto pacifica l'esistenza di un contratto di subappalto efficace tra e senza verificare se in qualità di subappaltante, potesse a CP_2 CP_1 CP_2 sua volta affidare, in via di ulteriore subappalto, le medesime attività a in CP_1 assenza dell'autorizzazione del committente.
Il motivo in esame è, in parte, inammissibile e, in parte, infondato.
In punto di inammissibilità, la Corte rileva come la censura volta ad accertare il difetto di facoltà in capo a di subappaltare le prestazioni affidatale dalla committente CP_2 principale costituisca un'eccezione nuova e, dunque, inammissibile in appello giusto il divieto di c.d. nova posto dall'art. 345 c.p.c.
L'appellante, infatti, ha posto la suddetta questione, di per sé integrante astrattamente gli estremi di un fatto ostativo all'accoglimento della domanda avversaria, per la prima volta, soltanto in questa sede di appello, incorrendo, così, nella preclusione/decadenza di cui al citato art 345 c.p.c., che, come noto, pone il divieto di “nova” e, quindi, preclude alle parti di introdurre in grado di appello domande nuove, eccezioni nuove e nuovi mezzi di prova che avrebbero potuto e dovuto essere dedotti nel giudizio di primo grado.
La ratio del divieto è, da un lato, garantire la certezza e la stabilità del processo, evitando che l'appello si trasformi in una prosecuzione istruttoria tardiva;
dall'altro, tutelare il principio del contraddittorio e l'equilibrio tra le parti, impedendo che una difesa proposta in ritardo possa pregiudicare l'altra parte, la quale non ha avuto la possibilità di controdedurre tempestivamente.
In ogni caso, anche a voler ritenere ammissibile la suddetta questione, il relativo motivo di gravame è, comunque, infondato. pagina 11 di 14 La censura, infatti, si fonda sull'eccepita invalidità o inefficacia del rapporto contrattuale inter partes per un asserito difetto di facoltà in capo all'appellata di subappaltare le prestazioni oggetto, a monte, del contratto principale di appalto.
Ma tale impostazione contraddice la domanda originaria dalla quale ha preso avvio il presente giudizio.
Il procedimento monitorio, infatti, è stato promosso da proprio per ottenere il CP_1 pagamento delle allegate fatture, quindi, sul presupposto dell'esistenza e piena operatività di un contratto di sub-appalto di cui, in modo del tutto contraddittorio, vengono in questa sede contestate la validità e l'efficacia.
Ne consegue che l'appellante non ha alcun interesse giuridicamente apprezzabile a invocare l'inesistenza o l'invalidità del contratto che, come detto, costituisce il presupposto logico e giuridico della pretesa monitoria da essa stessa azionata.
La doglianza, infatti, ove accolta, priverebbe di fondamento la domanda di pagamento ab initio proposta.
- Sull'erronea valutazione in merito al periodo di omesso pagamento dei dipendenti.
Con il sesto motivo, l'appellante censura la decisione di primo grado nella parte in cui si
è ritenuto che le irregolarità contributive e gli omessi pagamenti dei dipendenti contestatile dall'appellata si erano verificati, in gran parte, nell'anno 2019, assumendo, di contro, che, come si evincerebbe dai ricorsi per decreto ingiuntivo proposti dagli stessi lavoratori, le suddette irregolarità riguardavano solamente i mesi di gennaio e febbraio 2020, in concomitanza, cioè, con il mancato saldo delle fatture.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, deve rilevarsi come l'assunto secondo cui le difficoltà economiche di e, in particolare, il mancato pagamento delle retribuzioni e degli oneri CP_1 contributivi sarebbero riconducibili esclusivamente al mancato pagamento delle fatture da parte di sia del tutto generica e non supportata da alcun riscontro probatorio. CP_2
L'appellante, infatti, si limita a sostenere che la crisi sarebbe sorta in coincidenza con il mancato incasso delle predette fatture, ma non fornisce alcuna documentazione idonea a pagina 12 di 14 dimostrare un nesso causale tra il presunto inadempimento di e la propria CP_2 situazione finanziaria.
A ciò si aggiunga che l'onere della prova del danno e del relativo nesso causale grava su la quale, pur avendo allegato di essere stata costretta ad avviare la procedura CP_1 di liquidazione per effetto del mancato pagamento delle fatture, non ha prodotto alcun elemento idoneo a comprovare che la propria esposizione debitoria o la crisi di liquidità sia dipesa esclusivamente dall'omesso pagamento delle somme ad essa dovute da
CP_2
- Sulla condanna ex art. 96 c.p.c.
Con la comparsa di costituzione in appello, ha chiesto anche la condanna CP_2 dell'appellante a norma dell'art. 96, co. 2 c.p.c., per violazione del dovere di lealtà e probità, manifesta infondatezza, mancanza della normale diligenza e abuso del processo.
La domanda è infondata.
Infatti, nella fattispecie in commento, non sussistono i presupposti di cui all'art. 96
c.p.c., non avendo l'appellata provato ciò che, come noto, costituisce il presupposto dell'evocata responsabilità processuale aggravata per lite temeraria, e cioè, come enunciato dalla Corte di legittimità, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente di cui, appunto, va fornita prova, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost. (Cass. Civ., n.
20200/2025).
Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello in esame deve essere rigettato e, per l'effetto l'impugnata sentenza va integralmente confermata.
Inoltre, le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e, quindi, vanno poste, come da dispositivo, integralmente a carico dell'appellante, osservando, a pagina 13 di 14 quest'ultimo riguardo, come il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c, a fronte dell'accoglimento della domanda di merito della stessa parte, non possa giustificare la compensazione, neppure parziale, delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (Cass. Civ., n. 18036/2022).
Infine, nel caso di specie, in ragione dell'integrale reiezione del gravame, ricorrono, ai sensi dell'articolo 13 co.1 quater T.U. 115/2002, i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto al versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello proposto da Parte_4
, e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 742, resa dal
[...]
Tribunale di Forlì in data 10/11/2023.
DA
l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del presente grado che liquida in €
10.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
DICHIARA
l'appellante tenuta, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 2/12/2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2047/2023 promossa da:
Controparte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. IAFISCO
[...] P.IVA_1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Del Giudice n. 3, SAN
SEVERO (FG).
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. BRUSCHI GIANMARIA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via
Flaminia n. 171, RIMINI.
APPELLATA
CONCLUSIONI pagina 1 di 14 Le parti hanno precisato le conclusioni come da note sostitutive di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., in data 29 aprile 2025.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, la società CP_2 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Forlì, la società Controparte_3 proponendo, a norma dell'art. 645 c.p.c., opposizione avverso il decreto n. 1296/2020, con cui l'adìto Tribunale le aveva ingiunto il pagamento, in favore della ricorrente società convenuta, della somma di € 80.552,29, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo dei lavori subappaltati all'ingiungente e meglio descritti dalle fatture elettroniche allegate al ricorso monitorio.
Al riguardo, l'opponente esponeva di avere, in data 7/2/2019, stipulato con parte opposta un contratto di subappalto avente ad oggetto la gestione di servizi di consegna a domicilio e installazione di prodotti commercializzati presso i punti vendita della DML
s.p.a., successivamente risolto di diritto, in data 10 marzo 2020, a causa di gravi inadempimenti della società subappaltatrice CP_1
In particolare, l'ingiunta contestava a controparte il mancato possesso delle autorizzazioni relative all'attività di autotrasporto per conto terzi e di smaltimento rifiuti,
l'omesso regolare pagamento dei trattamenti retributivi e previdenziali, nonché il mancato impiego di mezzi e forza lavoro propri, nonché l'abusivo e parallelo svolgimento di un'attività di vendita di elettrodomestici destinati ai centri di raccolta rifiuti, lamentando, a tale titolo, un danno alla propria immagine commerciale quantificato in € 30.000,00. sosteneva altresì di aver maturato nei confronti di un credito CP_2 CP_1 corrispondente agli importi da essa corrisposti ai dipendenti della società opposta in forza del vincolo di solidarietà, nonché agli importi versati, a titolo di sanzione ad CP_4 essa solidalmente irrogata a seguito dell'accertamento dell'Ispettorato del Lavoro per la complessiva somma di € 16.624,66.
La società opponente deduceva, pertanto, l'inesigibilità dei crediti azionati da controparte in via monitoria in ragione della facoltà ad essa contrattualmente attribuita di pagina 2 di 14 sospendere i pagamenti delle fatture emesse dall'ingiungente in presenza dei gravi inadempimenti come sopra contestati a quest'ultima.
Concludeva, pertanto, la società chiedendo “- in via preliminare, rigettare CP_2
l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni esposte in atto, fondandosi l'opposizione su prova scritta e, comunque, di pronta soluzione;
- nel merito, per i motivi esposti nel presente atto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1296/2020 reso dal Tribunale di Forlì il 14.10.2020 accertando e dichiarando che nulla deve a CP_2 Controparte_5
per i titoli dedotti nel ricorso per ingiunzione;
- accertare e dichiarare la non
[...] debenza o comunque l'inesigibilità dei crediti portati nel decreto ingiuntivo opposto, sino al momento dell'avvenuta presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di tutte le retribuzioni, i contributi previdenziali e assistenziali dovuti da al personale impiegato nell'esecuzione Controparte_5 delle opere appaltate da - accertare e dichiarare, per i motivi esposti, la CP_2 responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di per Controparte_5
l'effetto, condannare la stessa a risarcire a danni maturati e che maturerà CP_2 in corso di causa in conseguenza degli inadempimenti della società convenuta, da quantificarsi nella misura che risulterà provata nell'espletanda istruttoria, se del caso con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo, in ogni caso da contenersi entro i limiti dello scaglione di valore di riferimento del presente atto;
- in ogni caso, condannare la società
[...]
a mallevare e tenere indenne a ogni e qualsivoglia Controparte_5 CP_2 ulteriore domanda, diritto, pretesa, azione, esborso, che quest'ultima dovesse subire da terzi in dipendenza delle solidarietà dell'appaltatore in materia di retribuzioni e contributi;
- in subordine, accertare e dichiarare il diritto di in via CP_2
d'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c., a non eseguire il pagamento dei crediti portati nel decreto ingiuntivo opposto, sino al momento dell'avvenuta presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di tutte le retribuzioni, i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti da in relazione al Controparte_5 personale impiegato nell'esecuzione delle opere appaltate da in via CP_2 riconvenzionale - accertare e dichiarare l'esistenza del credito di complessivi € pagina 3 di 14 16.624,66, di cui € 10.461,64 già corrisposti da in favore dei dipendenti di CP_2
n forza del predetto vincolo di solidarietà e dei già citati decreti ingiuntivi, CP_5 ed € 6.163,02, a titolo di sanzione solidalmente applicata a in virtù CP_4 CP_2 dell'accertamento dell'Ispettorato del Lavoro;
- accertare e dichiarare la lesione del diritto all'immagine professionale, contrattuale ed extracontrattuale, patita da CP_2 per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto condannare l'opposta al pagamento della somma di € 30.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo, ovvero nella minore o maggiore somma che verrà accertata in giudizio, da contenersi entro i limiti di valore dello scaglione di riferimento e, per l'effetto, - condannare al pagamento a favore di della somma Controparte_6 CP_2 complessiva di € 46.624,66, ovvero, in subordine, disporre la compensazione delle predette somme con eventuali crediti certi, liquidi ed esigibili accertati in favore di nel presente giudizio”. Controparte_5
Si costituiva ritualmente in giudizio la convenuta-opposta la quale, CP_1 contestando la fondatezza, in fatto e in diritto, delle deduzioni avversarie, concludeva chiedendo il rigetto della domanda dell'attrice e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opponente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Con sentenza n. 742/2023, resa in data 10 novembre 2023, l'adìto Tribunale, sulle conclusioni precisate dalle parti, accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo, dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale di CP_1 condannando quest'ultima al pagamento in favore di della somma di € CP_2
16.624,66 a titolo di regresso, oltre al rimborso delle spese di lite.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, la società Controparte_3 ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Corte d'Appello, la società CP_2 proponendo appello avverso la suddetta sentenza.
In particolare, l'appellante, quali motivi di gravame, ha dedotto 1) la mancata integrazione del decreto ingiuntivo;
2) l'erronea declaratoria, ex art. 36 c.p.c., di inammissibilità della domanda riconvenzionale di risarcimento danni;
3) la mancata pagina 4 di 14 contestazione dei lavori;
4) l'erronea valutazione in merito all'esecuzione della prestazione;
5) l'omessa valutazione circa la facoltà di di subappaltare i lavori, CP_2
6) l'erronea valutazione in merito al periodo di omesso pagamento dei dipendenti.
L'appellante ha, pertanto, concluso, chiedendo, testualmente “NEL MERITO 1) accogliere lo spiegato appello e riformare integralmente la sentenza impugnata per tutti i motivi di cui in narrativa;
2) Per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.1296/2020
R.D.I. reso dal Tribunale di Forlì in data 14/10/2020; 3) Vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. 4) In via subordinata nella denegata ipotesi in cui Codesta
Spett. Corte ritenga sussistente la richiesta di parziale compensazione dei contributi e dei pagamenti effettuati agli operai per la somma di € 16.624,66 si conclude CP_4 acche la Corte di Appello di Bologna voglia accertare e condannare la e/o il CP_2 sig. al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_7 della somma di €. 80.552,29 oltre interessi ex art. 5 Dig n.231/02 e svalutazione monetaria come per da cui verra detratta la predetta somma di €. 16.624,66. 5) Pt_2
Vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
L'appellata si è ritualmente costituita in giudizio, e, contestando la CP_2 fondatezza dei motivi di impugnazione ex adverso dedotti, ha concluso chiedendo: “Nel merito: - Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, lo spiegato appello avverso la sentenza n.742/2023 del Tribunale di
Forlì del 10.11.2023, proposto da , con sede Controparte_5 legale in Cesena (FC), via Cesare Battisti n. 137, C.F: e P.IVA , in persona P.IVA_1 del suo liquidatore pro tempore Sig. , C.F. e, per Parte_3 C.F._1
l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata per tutti i motivi di cui alla presente comparsa;
- condannare ai sensi dell'art. 96 Controparte_5
c.p.c., nella misura da determinarsi anche in via equitativa, in solido con il liquidatore pro tempore, Sig. . - In ogni caso condannare parte appellante alle spese e Parte_3 competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge, anche in solido con il liquidatore pro tempore, Sig. (C.F. Parte_3
, nato il [...] in [...] e residente in [...]C.F._1
(TE) in via Salino n. 42 int. 14, quale litigator imprudente, in forza del combinato pagina 5 di 14 disposto degli artt. 84, 88, 92, 94 e 97 c.p.c., stante la proposizione di un gravame totalmente infondato così trasgredendo al dovere di probità e lealtà imposto alle parti dall'art. 88 c. p.c., ed espressamente richiamato dall'art. 92 c. p.c., ai fini del carico delle spese processuali, oltre che in assenza della normale prudenza che, secondo il disposto dell'art. 96 c. p.c., comma 2, caratterizza la responsabilità aggravata della parte”.
Infine, all'esito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., in data 29 aprile 2025, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti con note depositate in via telematica, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come esposto in premessa, il Giudice di primo grado, all'esito dell'espletata istruttoria orale, con l'impugnata sentenza, in accoglimento dell'opposizione proposta da CP_2 ha revocato il decreto ingiuntivo, dichiarando altresì l'inammissibilità, ex art. 36 c.p.c., per difetto di connessione con il titolo dedotto con il ricorso monitorio, della domanda riconvenzionale proposta dall'allora ingiungente avente ad oggetto il CP_1 risarcimento dei danni sofferti in conseguenza della messa in liquidazione della stessa società asseritamente resa necessaria a causa del mancato pagamento da parte dell'opponente delle fatture azionate in via monitoria.
A quest'ultimo proposito, il Tribunale ha rilevato che il giudizio di primo grado aveva ad oggetto il credito maturato dalla subappaltatrice ingiungente a titolo di corrispettivo per i servizi espletati in forza del contratto di subappalto del 7/2/2019 e meglio descritti dalle allegate fatture, nonché la pretesa risarcitoria avanzata dall'opponente per i danni, patrimoniali e non patrimoniali, da questa sofferti in conseguenza dei plurimi inadempimenti da parte di degli obblighi assunti con il sopra richiamato CP_1 contratto.
In particolare, il primo Giudice, con riferimento alla domanda proposta in via monitoria, ha ritenuto che la pretesa azionata dall'attrice in senso sostanziale, volta ad ottenere il pagamento di € 80.552,29 a titolo di saldo del pattuito corrispettivo, non fosse sufficientemente provata, non avendo l'ingiungente-opposta dimostrato l'operatività del contratto di subappalto per cui è causa a fronte delle eccezioni sollevate da di CP_2 pagina 6 di 14 avveramento della condizione risolutiva prevista dagli artt. 3 e 9 del contratto, secondo cui la subappaltatrice era tenuta, a pena di risoluzione di diritto dell'accordo, a stipulare una polizza assicurativa e a dare esecuzione ad ulteriori impegni espressamente previsti dalle parti contraenti.
Il Tribunale ha, inoltre, condannato l'opposta al pagamento, in favore CP_1 dell'opponente, della somma di € 16.624,66, a titolo di rimborso delle somme da quest'ultima anticipate a soddisfacimento dei crediti retributivi e contributivi maturati dai dipendenti della società subappaltatrice per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto inter partes.
È stata invece respinta, per genericità, la domanda proposta dall'opponente per il CP_2 risarcimento del danno non patrimoniale all'immagine asseritamente patito in conseguenza degli inadempimenti ascritti a CP_1
Avverso la suddetta sentenza la società ha proposto appello, svolgendo CP_1 alcune censure la cui specificità e conformità alle prescrizioni, formali e sostanziali, dettate dagli artt. 342 e 348 bis c.p.c., risultano, invero, alquanto approssimative.
L'appellata, invece, non ha proposto appello incidentale, sicchè le statuizioni ad essa sfavorevoli sono coperte da giudicato.
- Sulla mancata integrazione del decreto ingiuntivo.
Con il primo motivo, lamenta che il primo Giudice ha rigettato la sua istanza CP_1 volta all'integrazione del decreto ingiuntivo nei confronti di Parte_1
, ritenendo, a suo dire erroneamente, trattarsi di questione di merito non
[...] suscettibile di correzione a norma degli artt. 287 e segg. c.p.c.
Il motivo è infondato.
Al riguardo, la Corte ribadisce l'inammissibilità dell'invocata integrazione soggettiva, in quanto finalizzata non già ad una mera emenda di errore o omissione materiale, bensì, a ottenere una modifica sostanziale dell'ingiunzione e, quindi, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, all'introduzione di nuovi soggetti nel processo, e, per ciò, incidente sul merito e sulla struttura stessa della domanda monitoria. pagina 7 di 14 L'allora ingiungente, invece, con la comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione a chiamare in causa il terzo, in proprio e non quale legale rappresentante dell'opponente optando ritualmente CP_2 per l'unico strumento processuale idoneo all'estensione soggettiva del contraddittorio.
- Sull'erronea declaratoria di inammissibilità della domanda di risarcimento danni.
Con il secondo motivo, ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in CP_1 cui è stata dichiarata, a norma dell'art. 36 c.p.c., l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta in comparsa di risposta, per mancanza di connessione alla domanda formulata con l'originario ricorso monitorio.
Il motivo è infondato.
Come noto, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., il giudice competente conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione.
Nel caso di specie, la domanda risarcitoria così come proposta da amplia il CP_1 thema decidendum tracciato dall'attore in senso sostanziale con la domanda monitoria, in quanto essa non attiene alla sola debenza delle fatture poste a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, ma riguarda le conseguenze patrimoniali e non patrimoniali che la stessa assume di aver subito in ragione del mancato saldo delle suddette fatture.
Essa, pertanto, per titolo ed oggetto, costituisce una domanda nuova e ulteriore, che esula dall'ambito di connessione presupposto dall'art. 36 c.p.c., e non può nemmeno essere qualificata comereconventio reconventionis, non essendo giustificata dalle domande, eccezioni e difese svolte dall'opponente CP_2
La giurisprudenza di legittimità ha, sul punto, chiarito che la reconventio reconventionis non è assimilabile, in via automatica, alla domanda riconvenzionale del convenuto, essendo caratterizzata dalla sua funzione difensiva: essa è ammissibile solo quando risulti proposta per reagire alla riconvenzionale del convenuto o alle eccezioni da questo sollevate, così da assicurare all'attore un'adeguata tutela rispetto alle nuove allegazioni avversarie. pagina 8 di 14 È proprio tale funzione difensiva a giustificare la deroga al divieto per l'attore di proporre nuove domande nell'udienza di trattazione, divieto dal quale si desume che sono ammissibili esclusivamente le domande che traggono origine dalle difese del convenuto (Cass. civ., SS.UU., n. 12310/2015).
Nel caso in esame, la domanda formulata da non si pone come reazione CP_1 necessaria alle difese o alla riconvenzionale di ma introduce una pretesa nuova CP_2
e autonoma, volta a far accertare conseguenze dannose ulteriori e non connesse al titolo dedotto in monitorio.
Di conseguenza, correttamente il Giudice di prime cure ne ha dichiarato l'inammissibilità.
- Sulla mancata contestazione dei lavori
Con il terzo motivo, deduce la mancanza di prova del proprio inadempimento, CP_1 evidenziando, sul punto, come controparte non avesse mai contestato l'importo delle fatture e l'esecuzione delle pattuite prestazioni, limitandosi ad eccepire soltanto l'omessa produzione della documentazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di trasporto e smaltimento di RAEE.
Anche tale motivo è infondato.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, risulta documentalmente provato che già nel corso del rapporto negoziale de quo e, quindi, ante causam, aveva CP_2 contestato a specifici inadempimenti contrattuali. CP_1
In particolare, il doc. 5 (fascicolo di primo grado di dimostra che la sub- CP_2 committente aveva già formulato rilievi in ordine alle condotte della subappaltatrice, quali, ad esempio, l'indebita appropriazione di elettrodomestici destinati allo smaltimento e la loro successiva commercializzazione tramite i canali social della società, nonché la violazione delle obbligazioni di cui alle lett. A), C) e D) dell'art. 9 del contratto, la cui inosservanza comportava espressamente la risoluzione, ope iuris, del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (doc. 3 e 3a fascicolo di primo grado di . CP_2
A fronte di tali specifiche contestazioni, idonee ad assolvere l'onere gravante su CP_2 di allegazione dell'altrui inadempimento, spettava a di fornire la prova del CP_1 pagina 9 di 14 corretto adempimento delle obbligazioni dalla stessa contrattualmente assunte, sicchè, in difetto di elementi di valutazione atti a far ritenere assolto tale onus probandi, la censura come sopra svolta dall'odierna appellante è del tutto irrilevante.
- Sull'erronea valutazione in merito all'esecuzione della prestazione
Con il quarto motivo, l'appellante censura la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui si afferma, a suo dire erroneamente, che la subappaltatrice non ha dimostrato di aver effettivamente trasportato, consegnato e montato gli elettrodomestici di cui alle azionate fatture, atteso che la sub-committente non ha contestato ciò, ma, al fine CP_2 di paralizzare la pretesa creditoria fatta valere in via monitoria, si è limitata ad eccepire soltanto la mancanza dell'autorizzazione al trasporto in conto terzi per lo smaltimento
RAEE.
Anche questo motivo, strettamente collegato al terzo, è infondato.
Come sopra esposto, aveva contestato l'inadempimento di già nel CP_2 CP_1 corso del rapporto contrattuale (doc. 5 del fascicolo di primo grado di , sicchè, CP_2 come detto, a fronte di un'allegazione specifica di inadempimento, era onere di di aver esattamente adempiuto alle obbligazioni assunte e non Controparte_8 limitarsi ad affermare che l'allora opponente e odierna appellata non avesse fornito la prova del preteso inadempimento.
Com'è noto, il creditore che azioni le tutele obbligatorie e contrattuali deve dimostrare, quale fatto costitutivo della sua pretesa, la fonte del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Civ., SS.UU., n. 13533/2001).
Nel caso in esame, il creditore-danneggiato ( ha dato prova del titolo da cui CP_2 deriva la sua pretesa, vale a dire il contratto di subappalto intercorso con e ha CP_1 specificatamente allegato l'inadempimento della controparte.
A fronte di ciò, incombeva sul debitore l'onere di provare l'esatto CP_1 adempimento delle proprie obbligazioni ovvero la specifica causa a lui non imputabile che aveva reso l'adempimento impossibile. pagina 10 di 14 Tuttavia, l'odierna appellante, come in precedenza rilevato, non ha in alcun modo assolto l'onere probatorio sopra illustrato e, per ciò, come precisato dalla Corte di legittimità, non ha superato la presunzione di colpa posta a carico del debitore dall'art. 1218 c.c. (Cass. Civ., n. 27702/2024), essendosi limitata a svolgere le ininfluenti difese sopra esaminate.
- Sull'omessa valutazione in merito alla facoltà di di subappaltare i CP_2 lavori.
Con il quinto motivo, l'appellante deduce che il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto pacifica l'esistenza di un contratto di subappalto efficace tra e senza verificare se in qualità di subappaltante, potesse a CP_2 CP_1 CP_2 sua volta affidare, in via di ulteriore subappalto, le medesime attività a in CP_1 assenza dell'autorizzazione del committente.
Il motivo in esame è, in parte, inammissibile e, in parte, infondato.
In punto di inammissibilità, la Corte rileva come la censura volta ad accertare il difetto di facoltà in capo a di subappaltare le prestazioni affidatale dalla committente CP_2 principale costituisca un'eccezione nuova e, dunque, inammissibile in appello giusto il divieto di c.d. nova posto dall'art. 345 c.p.c.
L'appellante, infatti, ha posto la suddetta questione, di per sé integrante astrattamente gli estremi di un fatto ostativo all'accoglimento della domanda avversaria, per la prima volta, soltanto in questa sede di appello, incorrendo, così, nella preclusione/decadenza di cui al citato art 345 c.p.c., che, come noto, pone il divieto di “nova” e, quindi, preclude alle parti di introdurre in grado di appello domande nuove, eccezioni nuove e nuovi mezzi di prova che avrebbero potuto e dovuto essere dedotti nel giudizio di primo grado.
La ratio del divieto è, da un lato, garantire la certezza e la stabilità del processo, evitando che l'appello si trasformi in una prosecuzione istruttoria tardiva;
dall'altro, tutelare il principio del contraddittorio e l'equilibrio tra le parti, impedendo che una difesa proposta in ritardo possa pregiudicare l'altra parte, la quale non ha avuto la possibilità di controdedurre tempestivamente.
In ogni caso, anche a voler ritenere ammissibile la suddetta questione, il relativo motivo di gravame è, comunque, infondato. pagina 11 di 14 La censura, infatti, si fonda sull'eccepita invalidità o inefficacia del rapporto contrattuale inter partes per un asserito difetto di facoltà in capo all'appellata di subappaltare le prestazioni oggetto, a monte, del contratto principale di appalto.
Ma tale impostazione contraddice la domanda originaria dalla quale ha preso avvio il presente giudizio.
Il procedimento monitorio, infatti, è stato promosso da proprio per ottenere il CP_1 pagamento delle allegate fatture, quindi, sul presupposto dell'esistenza e piena operatività di un contratto di sub-appalto di cui, in modo del tutto contraddittorio, vengono in questa sede contestate la validità e l'efficacia.
Ne consegue che l'appellante non ha alcun interesse giuridicamente apprezzabile a invocare l'inesistenza o l'invalidità del contratto che, come detto, costituisce il presupposto logico e giuridico della pretesa monitoria da essa stessa azionata.
La doglianza, infatti, ove accolta, priverebbe di fondamento la domanda di pagamento ab initio proposta.
- Sull'erronea valutazione in merito al periodo di omesso pagamento dei dipendenti.
Con il sesto motivo, l'appellante censura la decisione di primo grado nella parte in cui si
è ritenuto che le irregolarità contributive e gli omessi pagamenti dei dipendenti contestatile dall'appellata si erano verificati, in gran parte, nell'anno 2019, assumendo, di contro, che, come si evincerebbe dai ricorsi per decreto ingiuntivo proposti dagli stessi lavoratori, le suddette irregolarità riguardavano solamente i mesi di gennaio e febbraio 2020, in concomitanza, cioè, con il mancato saldo delle fatture.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, deve rilevarsi come l'assunto secondo cui le difficoltà economiche di e, in particolare, il mancato pagamento delle retribuzioni e degli oneri CP_1 contributivi sarebbero riconducibili esclusivamente al mancato pagamento delle fatture da parte di sia del tutto generica e non supportata da alcun riscontro probatorio. CP_2
L'appellante, infatti, si limita a sostenere che la crisi sarebbe sorta in coincidenza con il mancato incasso delle predette fatture, ma non fornisce alcuna documentazione idonea a pagina 12 di 14 dimostrare un nesso causale tra il presunto inadempimento di e la propria CP_2 situazione finanziaria.
A ciò si aggiunga che l'onere della prova del danno e del relativo nesso causale grava su la quale, pur avendo allegato di essere stata costretta ad avviare la procedura CP_1 di liquidazione per effetto del mancato pagamento delle fatture, non ha prodotto alcun elemento idoneo a comprovare che la propria esposizione debitoria o la crisi di liquidità sia dipesa esclusivamente dall'omesso pagamento delle somme ad essa dovute da
CP_2
- Sulla condanna ex art. 96 c.p.c.
Con la comparsa di costituzione in appello, ha chiesto anche la condanna CP_2 dell'appellante a norma dell'art. 96, co. 2 c.p.c., per violazione del dovere di lealtà e probità, manifesta infondatezza, mancanza della normale diligenza e abuso del processo.
La domanda è infondata.
Infatti, nella fattispecie in commento, non sussistono i presupposti di cui all'art. 96
c.p.c., non avendo l'appellata provato ciò che, come noto, costituisce il presupposto dell'evocata responsabilità processuale aggravata per lite temeraria, e cioè, come enunciato dalla Corte di legittimità, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente di cui, appunto, va fornita prova, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost. (Cass. Civ., n.
20200/2025).
Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello in esame deve essere rigettato e, per l'effetto l'impugnata sentenza va integralmente confermata.
Inoltre, le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e, quindi, vanno poste, come da dispositivo, integralmente a carico dell'appellante, osservando, a pagina 13 di 14 quest'ultimo riguardo, come il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c, a fronte dell'accoglimento della domanda di merito della stessa parte, non possa giustificare la compensazione, neppure parziale, delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (Cass. Civ., n. 18036/2022).
Infine, nel caso di specie, in ragione dell'integrale reiezione del gravame, ricorrono, ai sensi dell'articolo 13 co.1 quater T.U. 115/2002, i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto al versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello proposto da Parte_4
, e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 742, resa dal
[...]
Tribunale di Forlì in data 10/11/2023.
DA
l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del presente grado che liquida in €
10.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
DICHIARA
l'appellante tenuta, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 2/12/2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
pagina 14 di 14