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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/04/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Maria Grazia Mandanici, in esito all'udienza del 17.04.25, sostituita dal deposito di note scritte, ex art 127 ter cpc, così come modificato dal dlg 164/24 a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti riuniti n. 3807/23 e n. 1813/22 R.G. vertenti
TRA
, nata a [...] il [...] e residente a [...] in C.da Liso pal.2, Parte_1
cod. fisc. , elettivamente domiciliata in Messina, Via Del Bufalo n. 20, CodiceFiscale_1 presso lo studio dell'Avv. Piera Merlino, che la rappresenta e difende per procura ad litem in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
ANTONELLO MONORITI giusta procura generale per atto del Notaio dott. P. rep. Per_1
n.80974 del 21.7.2015, elettivamente domiciliato in Messina via Tommaso Capra n.301 bis presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di invalidità civile (l. 11871) e status di disabilità ex art 3 c.3 l 104/92;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.445bis c.p.c., depositato in data 11.07.23 la parte ricorrente, rappresentava di avere depositato domanda amministrativa ai fini del riconoscimento della pensione di invalidità civile e per l' accertamento sullo status di disabilità di cui all' art. 3 c. 3 l. 104/92, in prima richiesta CP_ riconosciuti. In seguito a visita di revisione dalla Commissione medica quanto riconosciuto veniva revocato, per mancanza dei requisiti e veniva riconosciuto un grado di invalidità pari a 85%.
La domanda veniva respinta e la ricorrente chiedeva, pertanto, in sede di ATP, la nomina di ctu ai fini dell''accertamento della sussistenza del requisito sanitario. Il sede di ATP, il nominato ctu non riconosceva l' invalidità propria della prestazione assistenziale invocata, né lo status di cui all' art 3 comma 3 l. 104/92. Quindi, dopo aver depositato dichiarazione di dissenso, con il ricorso odierno, la parte ricorrente lamentava che il c.t.u. della fase sommaria aveva sottovalutato la portata invalidante delle patologie dalle quali era affetta e ribadiva che era sussistente alla data della domanda amministrativa l'invalidità propria della pensione di invalidità civile e sussistente lo status di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato. Concludeva chiedendo l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario proprio della prestazione invocata far data dalla domanda, con condanna di parte resistente alla corresponsione in suo favore dei relativi ratei, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del proprio procuratore. CP_ L' di Messina si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 29.012024, contestando la fondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario e chiedendone conseguentemente il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi. Riunito al presente procedimento quello per a.t.p., in data odierna,. in esito al deposito telematico di note scritte, in seguito al deposito della relazione peritale, la causa veniva decisa.
La domanda è in parte fondata e, pertanto, può essere in parte accolta.
********* Il CTU nominato, dr. nella relazione scritta depositata in atti, a seguito Persona_2 dell'esame del ricorrente e l' esame dei documenti in atti, ha diagnosticato in capo all'istante la sussistenza del requisito sanitario proprio della pensione di invalidità civile e ciò a decorrere dal
03/02/2022 (epoca della visita di revisione); specificando che la ricorrente è soggetto “INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100% art. 2 e 12 L. 118/71, a decorrere dal 03/02/2022 (epoca della visita di revisione) e fino all'istanza del 10/05/2023, epoca in cui è stato espresso il giudizio amministrativo di “INVALIDO con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani.”. Relativamente alla condizione di disabilità, ha ritenuto , “Portatore di handicap ai Parte_1 sensi dell'art. 3, comma 1, L. 5.2.1992, n. 104.”, relativamente al periodo compreso tra il 03/02/2022 (epoca della visita di revisione) e fino all'istanza del 10/05/2023, epoca in cui è stato espresso il giudizio amministrativo di “Portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 5.2.1992, n. 104.” Da una più attenta analisi degli atti, la relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo. L'elaborato appare non suscettibile di censure, considerato che il CTU, ha analizzato tutti i fattori rilevanti e per questo, il giudicante non ritiene, quindi, di dovere effettuare né rinnovi dell'elaborato peritale né richieste di chiarimenti (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Il ricorso può in parte accogliersi.
********
- Le conclusioni a cui è pervenuto il CTU, a parere di questo decidente sono basate su considerazioni medico-legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici, avendo il consulente adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta in sede e comprovate dalla visita effettuata. Rileva il decidente che la correttezza dell'operato del CTU, come risultante dall'esame complessivo, induca a ritenere superflua una rinnovazione della perizia e conduca dunque all' accoglimento della domanda. Pertanto si dichiara che l' istante trovasi nelle condizioni sanitarie proprie della pensione di invalidità civile, a decorrere dal 03/02/2022 (epoca della visita di revisione); trovasi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 5.2.1992, n. 104.”, relativamente al periodo compreso tra il 03/02/2022 (epoca della visita di revisione) e fino all'istanza del 10/05/2023, epoca in cui è stato espresso il giudizio amministrativo di “Portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 5.2.1992, n. 104.”; le spese di lite seguono il principio della soccombenza ex art 91 cpc;
pertanto si dispone la condanna dell' , parte soccombente al pagamento delle CP_1 spese di giudizio che liquida per metà, in complessivi euro 584,25 oltre Iva, Cpa e rimborso delle spese generali, con distrazione a favore del difensore anticipatario, per il processo di
ATP; altresì, liquidate per metà, in euro 1.347,75 oltre Iva, Cpa e rimborso delle spese generali, con distrazione a favore del difensore anticipatario, per il processo di merito, compensando tra le parti le restanti quote. Gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati CP_ come da separato provvedimento, si pongono definitivamente a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando, ai sensi dell' art 127 ter comma 5 cpc, sulle domande proposte da CP_ con ricorso depositato in data 11.07.23 nei confronti dell' in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara che trovasi nelle condizioni sanitarie proprie delle condizioni Parte_1 sanitarie proprie della pensione di invalidità civile (l. 118/71) a decorrere dal 03/02/2022 (epoca della visita di revisione) e sino al 10/05/2023 (epoca in cui è stato espresso il giudizio amministrativo di “INVALIDO con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani);
- trovasi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 5.2.1992, n. 104.”, relativamente al periodo compreso tra il 03/02/2022 (epoca della visita di revisione) e fino all'istanza del 10/05/2023 (epoca in cui è stato espresso il giudizio amministrativo di “Portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 5.2.1992, n. 104.”);
- dispone la condanna dell' , parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio che CP_1 liquida per ½ , in complessivi euro 584,25 oltre Iva, Cpa e rimborso delle spese generali, con distrazione a favore del difensore anticipatario, per il processo di ATP e, per ½ , in euro 1.347,75 oltre Iva, Cpa e rimborso delle spese generali, con distrazione a favore del difensore anticipatario, per il processo di merito, compensando tra le parti le restanti quote;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Messina, 18.04.25
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Maria Grazia Mandanici)