Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/03/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17195/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 17195/2024 R.G. promosso da
) (avv. ZANARDINI CLAUDIA) Parte_1 C.F._1
e
(avv. ZANARDINI CLAUDIA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 21/1/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1. i coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto;
2. Per_ la casa coniugale viene assegnata alla sig.ra che continuerà ad abitarla unitamente alle figlie Parte_1 Per_ ed;
3. le figlie ed vengono affidate, in via condivisa, ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2 Per_2 Per_ prevalente presso la residenza materna;
4. il sig. terrà con sé le figlie minori ed Parte_2 Per_2 secondo le seguenti modalità: durante il periodo scolastico, il lunedì e il giovedì dalla fine delle lezioni fino alle ore
21:00 e, durante la pausa estiva, sempre il lunedì e il giovedì, dalle ore 08:30 fino alle ore 21:00; a weekend alternati con la sig. dal sabato alle ore 08:30 fino alle ore 21:00 di domenica;
le figlie trascorreranno con il
Parte_1 padre sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno con la sig.ra
Parte_1 il giorno di Natale e quello di Capodanno, tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno con la sig.ra il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo e due settimane, anche non
Parte_1 consecutive, durante la vacanze estive;
le ulteriori festività (compleanni, ponti) verranno alternate di anno in anno tra i genitori;
5. il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di concorso per il Parte_2 Parte_1 Per_ mantenimento delle figlie minori ed , un assegno mensile pari a 500,00 €. (250,00 €, per figlia) da Per_2 versare a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese e
Parte_1
1
detta somma sarà corrisposta fin tanto che le figlie non avranno raggiunto l'indipendenza economica;
6. i coniugi sosterranno, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie Per_ che dovessero rendersi necessari per le figlie e , secondo il protocollo del 14.07.2016 in uso presso il Per_2
Tribunale di Brescia, qui interamente ritrascritto: “spese per la salute: a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
4) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) farmaci particolari;
spese per l'istruzione: a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo
1) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola;
spese per la custodia di prole minorenne: a) spese che non richiedono il preventivo accordo 1) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese per il divertimento: a) spese che richiedono il preventivo accordo
1) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2) corsi di lingua straniera;
3) viaggi e vacanze”;
7. l'assegno unico e universale per le figlie minori verrà interamente percepito dalla sig.ra a far Parte_1 data dal deposito del presente ricorso;
8. i sig.ri e si concedono reciproca Parte_1 Parte_2 autorizzazione al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche per le figlie minori;
9. la debenza dell'assegno di contributo al mantenimento di cui al precedente numero 5) decorre dalla data di deposito del presente ricorso;
10. le parti dichiarano di non aver null'altro a che pretendere l'uno dall'altra, ad eccezione Per_ dell'assegno di mantenimento di cui al numero 5) previsto in favore delle figlie e ”. Per_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 17/05/2014, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Braone (BS) (atto n. 1, parte II, serie A, anno 2014).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/02/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
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