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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/04/2025, n. 2108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2108 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 5253/2023
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 5253/2023 promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dall'AVV. Parte_1 C.F._1
LAURA ROSSELLA RAPISARDA, C.F. ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso l'indirizzo p.e.c. Email_1
attore contro
C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. P.IVA_1
PAOLA LIMATOLA, C.F. , ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo C.F._3
p.e.c. Email_2
convenuto avente ad oggetto: opposizione a cartella di pagamento – opposizione all'esecuzione – opposizione agli atti esecutivi – di garanzia ex l. 662/1996. CP_2 Controparte_3
All'udienza del 18.12.2024 le parti, depositate comparse conclusionali ai sensi dell'art. 189
c.p.c., hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti, che si intende trascritto;
il procedimento è stato dunque assunto in decisione.
MOTIVI DELA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione nei confronti della cartella di pagamento n.
29320170014257388001 emessa dall' su incarico di Controparte_4
e notificata all'odierno opponente in data Controparte_1
31.01.2023. Il credito posto alla base della cartella (dell'importo di euro 15.550,89, inclusi oneri e diritti) può essere riepilogato nei termini seguenti: l'odierna opposta Controparte_1
a seguito dell'escussione della garanzia prestata sull'operazione n. 150888,
[...]
si è surrogata ex art. 1203 c.c. – quale gestore del Fondo di garanzia in favore delle piccole e medie imprese ex l. 662/1996 – a Unipol Banca s.p.a. nel credito dell'importo di euro 15.545,01 da quest'ultima vantato nei confronti dell'odierno opponente;
quest'ultimo ha infatti Parte_1
assunto la qualità di garante di Sport Car 2000 s.r.l. in liquidazione, beneficiaria di un finanziamento erogato dall'istituto bancario suddetto (e garantito, per l'appunto, mediante l'ammissione al Fondo di garanzia per le P.M.I.).
ha proposto opposizione formulando le seguenti contestazioni: illegittimità della Parte_1
cartella di pagamento per carenza di titolo esecutivo, attesa la natura privatistica del rapporto obbligatorio da cui ha origine il credito azionato e la conseguenziale inapplicabilità delle norme sulla riscossione coattiva mediante ruolo previste nel d.lgs. 46/1999 per i crediti di natura pubblicistica;
nullità della cartella di pagamento per assenza di indicazioni esaustive e dettagliate circa le modalità di calcolo degli interessi;
nullità della cartella per violazione dei principi di chiarezza e trasparenza della motivazione del provvedimento, sanciti dalla l. 212/2000.
Parte opponente ha dunque formulato le seguenti conclusioni:
“
1. Preliminarmente sospendere, anche inaudita altera parte, l'esecutività della cartella di pagamento impugnata per i motivi sopra enunciati.
2. Accogliere l'opposizione avverso la suddetta cartella di pagamento, dichiarando la nullità,
l'invalidità e/o inefficacia della stessa e, conseguentemente, ordinare la cancellazione dal ruolo delle somme illegittimamente richieste e meglio indicate in premessa”. si è costituita in giudizio chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione. In particolare, parte convenuta ha eccepito: il proprio difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità delle censure relative alla correttezza formale della cartella di pagamento, atteso che i vizi rilevati dall'opponente dovrebbero semmai essere fatti valere nei confronti dell' delle Entrate Riscossione, con opposizione agli atti esecutivi nei termini CP_4 previsti dall'articolo 617 c.p.c.; l'infondatezza, nel merito, delle censure relative ai vizi formali della cartella di pagamento, quali l'assenza di indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e i vizi di motivazione della stessa;
la sussistenza di titolo esecutivo, attesa la natura pubblicistica del credito e la conseguente legittimità della procedura di riscossione mediante ruolo prevista dal d.lgs.
46/1999.
a dunque rassegnato le seguenti conclusioni: CP_5
“In via cautelare:
Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella esattoriale perché sfornita di qualsivoglia allegazione sia in relazione al fumus boni iuris che con riguardo al periculum.
Nel merito: in via preliminare
1) Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per quanto eccepito al §A precede;
In via subordinata
2) Rigettare l'opposizione proposta dall'opponente avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe siccome inammissibile ed infondata sia in fatto e in diritto per tutti i motivi innanzi esposti
e per l'effetto, confermare la legittimità della cartella esattoriale impugnata ed il ruolo in essa contenuto”.
In corso di giudizio l'istanza di sospensione non è stata riproposta;
è stato altresì promosso senza esito positivo procedimento di mediazione, come da verbale depositato in atti in data 07.06.2024 (si rinvia sul punto all'ordinanza emessa in data 24.06.2024 ai sensi dell'art. 8 co.4bis d.lgs. 28/2010).
Così ricostruite le domande, eccezioni e difese delle parti, nonchè l'iter processuale,
l'opposizione deve essere rigettata.
Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità delle eccezioni di parte attrice relative alla mancata indicazione nella cartella di pagamento delle modalità di calcolo degli interessi e all'assenza di chiarezza. Con tali eccezioni, sono stati infatti dedotti vizi relativi alla regolarità formale della cartella di pagamento, con la conseguenza per cui, sotto tali profili, l'opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi degli artt. 617 c.p.c. e 29 co II
d.lgs. n. 46/1999. Così qualificata, l'opposizione risulta in parte qua inammissibile, in quanto non è stato rispettato il prescritto termine decadenziale di venti giorni: dagli atti prodotti in giudizio emerge, infatti, che la notifica dell'opposizione è avvenuta in data 17.04.2023 e parte attrice aveva ricevuto la notifica della cartella di pagamento in data 31.01.2023.
Per tali motivi, le superiori deduzioni devono dichiararsi inammissibili(conclusione che preclude ogni rilievo in ordine al carattere generico delle doglianze).
Contrariamente a quanto dedotto da parte opposta, l'inammissibilità delle eccezioni relative ai vizi formali della cartella di pagamento non ha carattere assorbente. L'opposizione in materia esecutiva, infatti, può scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile a un'opposizione agli atti esecutivi e in parte riferibile a un'opposizione all'esecuzione (da ultima, Cass. civ., Sez. III, n.
3793/2024). In giurisprudenza, con orientamento costante, si ritiene che il criterio distintivo fra l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) e l'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) si individua considerando che con la prima si contesta il quomodo dell'azione esecutiva, mentre con la seconda si contesta l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata (tra le più recenti, Cass. civ., Sez. III, n. 9378/2024). Ai fini della corretta qualificazione della domanda occorre fare riferimento alla causa petendi e al petitum e, nel caso di specie,
l'ulteriore doglianza spiegata da parte attrice circa l'illegittimità della cartella di pagamento per carenza di titolo esecutivo riguarda, pacificamente, l'an dell'esecuzione, con la conseguenza che l'opposizione, limitatamente a tale motivo, deve qualificarsi quale opposizione preventiva all'esecuzione (art. 615 co. I c.p.c.) e deve dunque ritenersi ammissibile.
Tanto chiarito, nel merito l'opposizione risulta infondata, non potendosi condividere la doglianza relativa alla mancanza di titolo esecutivo (conclusione in linea con l'orientamento fatto proprio da codesto Ufficio, ex multis, nei procedimenti iscritti ai nn. RG 2043/2017, 2379/2023 e 10321/2023).
Giova premettere che nelle ipotesi, come quella in esame, di finanziamento mediante l'intervento del Fondo di garanzia per le P.M.I. sussistono due distinti rapporti: quello di natura privatistica intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria ed eventuali fideiussori, fondato sul contratto di finanziamento;
quello di natura pubblicistica intercorrente tra (quale CP_5 gestore del , l'impresa beneficiaria ed i suoi coobbligati, fondato sulla garanzia prevista dalla CP_2
l. 662/96, quale misura di intervento pubblico a sostegno delle P.M.I. per favorire lo sviluppo delle attività produttive, e sulla surroga legale ex art. 1203 c.c. all'ente finanziatore prevista dall'art. 2 co.
IV D.M. 20.06.2005, che richiama l'art. 9 co. V d.lgs n.123/1998 e consente il recupero delle somme mediante l'iscrizione a ruolo delle medesime (con affidamento dell'incarico per il recupero all'agente della riscossione). La posizione di che quale garante si surroga nelle CP_5 ragioni del creditore originario, non è perfettamente sovrapponibile a quella dell'istituto credito proprio perché il credito di si fonda non sul negozio di diritto privato (il Controparte_6
contratto di mutuo), bensì direttamente sulla legge, in ragione della peculiare causa che lo sorregge, connessa ad interessi ritenuti particolarmente meritevoli di tutela.
In punto di disciplina applicabile deve osservarsi che, per un verso, ai sensi del richiamato art. 2 co. IV D.M. 20.06.2005, nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del
Fondo di gestione si applica la procedura di esecuzione esattoriale, ma al contempo, ai sensi degli artt. 17 e 21 d.lgs. 46/1999, le entrate non tributarie aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva. Pur riconoscendosi l'esistenza di una ricostruzione giurisprudenziale discorde (fatta propria, ad esempio, da Tribunale Bergamo,
02.08.2022 e Tribunale Potenza, n. 564/2019), si ritiene a tale riguardo che il rinvio operato dall'art. 2 co. IV D.M. 20.06.2005, per il recupero del credito per conto del Fondo di gestione, alla procedura esattoriale di cui all'art. 67 d.P.R. 43/1998 deve intendersi riferita alla procedura di riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette ai sensi di tale norma, come tale fondata sul ruolo. In questo senso si è espresso, tra gli altri, il Tribunale di Trento con la sentenza n. 496 del
26.08.2020, che – con riferimento ai motivi di doglianza in quella sede esaminati – ha innanzitutto ricordato come in più occasioni la Suprema Corte ha affermato che l'art. 8bis del d.l. 3/2015
(convertito con mod. dalla l. 33/15), sopra richiamato, non va considerata né come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come disposizione innovativa, ma come una previsione soltanto “ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente” (Cass. civ., Sez. I, n.
14915/2019). Infatti, già nel previgente regime doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui all'art. 9 comma
V d.lgs. n. 123/1998, posto che le varie forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive individuate dal suddetto decreto legislativo sono espressione di un disegno di impianto normativo unitario, senza che emergano (in particolare in punto di privilegio) delle ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda della diverse forme di intervento ivi previste (Cass. civ., nn. 30621/19 e 14915/19; l'art. 9 co. V d.lgs. n. 123/1998 è, per l'appunto, richiamato, con riguardo alle forme di recupero delle somme versate dal gestore del dall'art. CP_2
4 del DM 20.6.2005 sopra citato).
Tali considerazioni conducono a ritenere che, attraverso l'iscrizione a ruolo delle somme pretese da non si verifica alcuna violazione dell'art. Controparte_1
21 del d.lgs. n. 46/1999 che dispone che “Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”. Ciò in quanto la Suprema
Corte ha ritenuto che “In tutti i casi in cui divenga operativo il sistema di 'revoca' e 'restituzione' previsto dalla norma dell'art. 9 .... si tratta comunque di assorbire, di 'recuperare' il sacrifico patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello 'sviluppo delle attività produttive” (Cass. civ., n. 21841/2017; nel medesimo senso Cass. civ., n. 2664/2019). In tutti i casi si tratta, infatti, di procurare la provvista per lo svolgimento di ulteriori e future attività di sostegno allo sviluppo delle attività produttive, secondo quanto significativamente dispone il comma VI del medesimo art. 9 (“le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art. 10 comma 2”; si veda anche
Cass. civ, n. 4915/19).
In altri termini, tenuto conto delle finalità della prestazione di garanzia da parte del Fondo di garanzia per le P.M.I. gestito dall'istituto di credito opposto, del recupero delle somme versate e dell'impiego successivo degli importi effettivamente recuperati, deve ritenersi che il rapporto obbligatorio che sorge tra ed il soggetto beneficiato della garanzia (tenuto a restituire gli CP_5 importi versati agli istituti di credito garantiti) non abbia natura privatistica o esclusivamente privastica, essendo sottese all'operazione di recupero finalità pubblicistiche di sostegno all'attività imprenditoriale di determinate categorie di imprese. Va inoltre considerato che la stessa Corte di
Cassazione (sentenza n. 2664/19) ha ritenuto giustificato il riconoscimento del privilegio di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 123/98, in quanto lo stesso trova la propria radice nella concessione dell'intervento pubblico – quale misura di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive
(art. 1 d.lgs. n. 123/1998) – con la precisazione per cui la peculiare natura del credito, proveniente da fondi pubblici, impone di considerare il procedimento di erogazione del contributo come il vero presupposto abilitante al sorgere del privilegio.
Di conseguenza, deve ritenenersi che, mediante il richiamo che l'art. 8bis del d.l. 3/2015
(convertito con mod. dalla l. 33/15) fa al solo l'art. 17 del d.lgs. n. 46/99 (e non anche l'art. 21) e mediante il rimando, giova aggiungere, che l'art. 2 co. IV D.M. 20.06.2005 opera all'art. 67 d.P.R.
43/1998, il legislatore abbia voluto stabilire che la riscossione delle somme in questione avvenga semplicemente mediante ruolo, senza necessità della previa formazione di un titolo esecutivo.
E' opportuno precisare, ai fini dell'odierna pronuncia, che la suddetta procedura di recupero mediante cartella esattoriale deve ritenersi esperibile da parte del soggetto erogatore ultimo
(ovverosia ), oltre che nei confronti del soggetto in cui favore il credito è stato erogato, CP_5 anche nei confronti del garante del detto beneficiario (qual è l'odierna opponente). Infatti, il suddetto art. 8bis l. n. 33/2015 stabilisce espressamente che “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi”.
Così individuato il fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente alla formazione del ruolo è, dunque, da considerare procedura idonea anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, a nulla rilevando che questi ultimi non siano stati beneficiari diretti di un finanziamento bancario, assistito da garanzia ai sensi della l. n. 662/1996
(Cass. civ., Sez. III, n. 9657/2024).
Per tutti i superiori motivi, l'opposizione deve essere dunque in parte dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e in parte rigettata ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 92 c.p.c., vengono poste a carico di parte attrice, non ostandovi l'ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato (ex multis Cass. civ., Sez. VI, n. 25653/2020). La liquidazione viene operata nel dispositivo in misura pari ai parametri minimi ai sensi del D.M. 55/2014 quale novellato dal D.M.
147/2022, tenuto conto della limitata attività processuale svolta, del carattere non complesso delle questioni giuridiche trattate e del carattere documentale del procedimento.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 5253/2023, così decide:
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta da nei confronti della Parte_1
cartella di pagamento n. 29320170014257388001 emessa dall' Controparte_7
, su incarico di notificata
[...] Parte_2
in data 31.01.2023, nella parte in cui la medesima è qualificabile quale opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.;
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti della cartella di Parte_1 pagamento n. 29320170014257388001 emessa dall' , su Controparte_7
incarico di notificata in data Parte_2
31.01.2023, per la parte in cui la medesima è qualificabile quale opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.;
- condanna a corrispondere a Parte_1 Controparte_1
euro 2.540,00 per spese di lite, oltre il 15% per spese generali, IVA e Controparte_1
CPA se dovute per legge;
Catania, 16/04/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 5253/2023 promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dall'AVV. Parte_1 C.F._1
LAURA ROSSELLA RAPISARDA, C.F. ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso l'indirizzo p.e.c. Email_1
attore contro
C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. P.IVA_1
PAOLA LIMATOLA, C.F. , ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo C.F._3
p.e.c. Email_2
convenuto avente ad oggetto: opposizione a cartella di pagamento – opposizione all'esecuzione – opposizione agli atti esecutivi – di garanzia ex l. 662/1996. CP_2 Controparte_3
All'udienza del 18.12.2024 le parti, depositate comparse conclusionali ai sensi dell'art. 189
c.p.c., hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti, che si intende trascritto;
il procedimento è stato dunque assunto in decisione.
MOTIVI DELA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione nei confronti della cartella di pagamento n.
29320170014257388001 emessa dall' su incarico di Controparte_4
e notificata all'odierno opponente in data Controparte_1
31.01.2023. Il credito posto alla base della cartella (dell'importo di euro 15.550,89, inclusi oneri e diritti) può essere riepilogato nei termini seguenti: l'odierna opposta Controparte_1
a seguito dell'escussione della garanzia prestata sull'operazione n. 150888,
[...]
si è surrogata ex art. 1203 c.c. – quale gestore del Fondo di garanzia in favore delle piccole e medie imprese ex l. 662/1996 – a Unipol Banca s.p.a. nel credito dell'importo di euro 15.545,01 da quest'ultima vantato nei confronti dell'odierno opponente;
quest'ultimo ha infatti Parte_1
assunto la qualità di garante di Sport Car 2000 s.r.l. in liquidazione, beneficiaria di un finanziamento erogato dall'istituto bancario suddetto (e garantito, per l'appunto, mediante l'ammissione al Fondo di garanzia per le P.M.I.).
ha proposto opposizione formulando le seguenti contestazioni: illegittimità della Parte_1
cartella di pagamento per carenza di titolo esecutivo, attesa la natura privatistica del rapporto obbligatorio da cui ha origine il credito azionato e la conseguenziale inapplicabilità delle norme sulla riscossione coattiva mediante ruolo previste nel d.lgs. 46/1999 per i crediti di natura pubblicistica;
nullità della cartella di pagamento per assenza di indicazioni esaustive e dettagliate circa le modalità di calcolo degli interessi;
nullità della cartella per violazione dei principi di chiarezza e trasparenza della motivazione del provvedimento, sanciti dalla l. 212/2000.
Parte opponente ha dunque formulato le seguenti conclusioni:
“
1. Preliminarmente sospendere, anche inaudita altera parte, l'esecutività della cartella di pagamento impugnata per i motivi sopra enunciati.
2. Accogliere l'opposizione avverso la suddetta cartella di pagamento, dichiarando la nullità,
l'invalidità e/o inefficacia della stessa e, conseguentemente, ordinare la cancellazione dal ruolo delle somme illegittimamente richieste e meglio indicate in premessa”. si è costituita in giudizio chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione. In particolare, parte convenuta ha eccepito: il proprio difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità delle censure relative alla correttezza formale della cartella di pagamento, atteso che i vizi rilevati dall'opponente dovrebbero semmai essere fatti valere nei confronti dell' delle Entrate Riscossione, con opposizione agli atti esecutivi nei termini CP_4 previsti dall'articolo 617 c.p.c.; l'infondatezza, nel merito, delle censure relative ai vizi formali della cartella di pagamento, quali l'assenza di indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e i vizi di motivazione della stessa;
la sussistenza di titolo esecutivo, attesa la natura pubblicistica del credito e la conseguente legittimità della procedura di riscossione mediante ruolo prevista dal d.lgs.
46/1999.
a dunque rassegnato le seguenti conclusioni: CP_5
“In via cautelare:
Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella esattoriale perché sfornita di qualsivoglia allegazione sia in relazione al fumus boni iuris che con riguardo al periculum.
Nel merito: in via preliminare
1) Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per quanto eccepito al §A precede;
In via subordinata
2) Rigettare l'opposizione proposta dall'opponente avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe siccome inammissibile ed infondata sia in fatto e in diritto per tutti i motivi innanzi esposti
e per l'effetto, confermare la legittimità della cartella esattoriale impugnata ed il ruolo in essa contenuto”.
In corso di giudizio l'istanza di sospensione non è stata riproposta;
è stato altresì promosso senza esito positivo procedimento di mediazione, come da verbale depositato in atti in data 07.06.2024 (si rinvia sul punto all'ordinanza emessa in data 24.06.2024 ai sensi dell'art. 8 co.4bis d.lgs. 28/2010).
Così ricostruite le domande, eccezioni e difese delle parti, nonchè l'iter processuale,
l'opposizione deve essere rigettata.
Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità delle eccezioni di parte attrice relative alla mancata indicazione nella cartella di pagamento delle modalità di calcolo degli interessi e all'assenza di chiarezza. Con tali eccezioni, sono stati infatti dedotti vizi relativi alla regolarità formale della cartella di pagamento, con la conseguenza per cui, sotto tali profili, l'opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi degli artt. 617 c.p.c. e 29 co II
d.lgs. n. 46/1999. Così qualificata, l'opposizione risulta in parte qua inammissibile, in quanto non è stato rispettato il prescritto termine decadenziale di venti giorni: dagli atti prodotti in giudizio emerge, infatti, che la notifica dell'opposizione è avvenuta in data 17.04.2023 e parte attrice aveva ricevuto la notifica della cartella di pagamento in data 31.01.2023.
Per tali motivi, le superiori deduzioni devono dichiararsi inammissibili(conclusione che preclude ogni rilievo in ordine al carattere generico delle doglianze).
Contrariamente a quanto dedotto da parte opposta, l'inammissibilità delle eccezioni relative ai vizi formali della cartella di pagamento non ha carattere assorbente. L'opposizione in materia esecutiva, infatti, può scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile a un'opposizione agli atti esecutivi e in parte riferibile a un'opposizione all'esecuzione (da ultima, Cass. civ., Sez. III, n.
3793/2024). In giurisprudenza, con orientamento costante, si ritiene che il criterio distintivo fra l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) e l'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) si individua considerando che con la prima si contesta il quomodo dell'azione esecutiva, mentre con la seconda si contesta l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata (tra le più recenti, Cass. civ., Sez. III, n. 9378/2024). Ai fini della corretta qualificazione della domanda occorre fare riferimento alla causa petendi e al petitum e, nel caso di specie,
l'ulteriore doglianza spiegata da parte attrice circa l'illegittimità della cartella di pagamento per carenza di titolo esecutivo riguarda, pacificamente, l'an dell'esecuzione, con la conseguenza che l'opposizione, limitatamente a tale motivo, deve qualificarsi quale opposizione preventiva all'esecuzione (art. 615 co. I c.p.c.) e deve dunque ritenersi ammissibile.
Tanto chiarito, nel merito l'opposizione risulta infondata, non potendosi condividere la doglianza relativa alla mancanza di titolo esecutivo (conclusione in linea con l'orientamento fatto proprio da codesto Ufficio, ex multis, nei procedimenti iscritti ai nn. RG 2043/2017, 2379/2023 e 10321/2023).
Giova premettere che nelle ipotesi, come quella in esame, di finanziamento mediante l'intervento del Fondo di garanzia per le P.M.I. sussistono due distinti rapporti: quello di natura privatistica intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria ed eventuali fideiussori, fondato sul contratto di finanziamento;
quello di natura pubblicistica intercorrente tra (quale CP_5 gestore del , l'impresa beneficiaria ed i suoi coobbligati, fondato sulla garanzia prevista dalla CP_2
l. 662/96, quale misura di intervento pubblico a sostegno delle P.M.I. per favorire lo sviluppo delle attività produttive, e sulla surroga legale ex art. 1203 c.c. all'ente finanziatore prevista dall'art. 2 co.
IV D.M. 20.06.2005, che richiama l'art. 9 co. V d.lgs n.123/1998 e consente il recupero delle somme mediante l'iscrizione a ruolo delle medesime (con affidamento dell'incarico per il recupero all'agente della riscossione). La posizione di che quale garante si surroga nelle CP_5 ragioni del creditore originario, non è perfettamente sovrapponibile a quella dell'istituto credito proprio perché il credito di si fonda non sul negozio di diritto privato (il Controparte_6
contratto di mutuo), bensì direttamente sulla legge, in ragione della peculiare causa che lo sorregge, connessa ad interessi ritenuti particolarmente meritevoli di tutela.
In punto di disciplina applicabile deve osservarsi che, per un verso, ai sensi del richiamato art. 2 co. IV D.M. 20.06.2005, nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del
Fondo di gestione si applica la procedura di esecuzione esattoriale, ma al contempo, ai sensi degli artt. 17 e 21 d.lgs. 46/1999, le entrate non tributarie aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva. Pur riconoscendosi l'esistenza di una ricostruzione giurisprudenziale discorde (fatta propria, ad esempio, da Tribunale Bergamo,
02.08.2022 e Tribunale Potenza, n. 564/2019), si ritiene a tale riguardo che il rinvio operato dall'art. 2 co. IV D.M. 20.06.2005, per il recupero del credito per conto del Fondo di gestione, alla procedura esattoriale di cui all'art. 67 d.P.R. 43/1998 deve intendersi riferita alla procedura di riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette ai sensi di tale norma, come tale fondata sul ruolo. In questo senso si è espresso, tra gli altri, il Tribunale di Trento con la sentenza n. 496 del
26.08.2020, che – con riferimento ai motivi di doglianza in quella sede esaminati – ha innanzitutto ricordato come in più occasioni la Suprema Corte ha affermato che l'art. 8bis del d.l. 3/2015
(convertito con mod. dalla l. 33/15), sopra richiamato, non va considerata né come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come disposizione innovativa, ma come una previsione soltanto “ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente” (Cass. civ., Sez. I, n.
14915/2019). Infatti, già nel previgente regime doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui all'art. 9 comma
V d.lgs. n. 123/1998, posto che le varie forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive individuate dal suddetto decreto legislativo sono espressione di un disegno di impianto normativo unitario, senza che emergano (in particolare in punto di privilegio) delle ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda della diverse forme di intervento ivi previste (Cass. civ., nn. 30621/19 e 14915/19; l'art. 9 co. V d.lgs. n. 123/1998 è, per l'appunto, richiamato, con riguardo alle forme di recupero delle somme versate dal gestore del dall'art. CP_2
4 del DM 20.6.2005 sopra citato).
Tali considerazioni conducono a ritenere che, attraverso l'iscrizione a ruolo delle somme pretese da non si verifica alcuna violazione dell'art. Controparte_1
21 del d.lgs. n. 46/1999 che dispone che “Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”. Ciò in quanto la Suprema
Corte ha ritenuto che “In tutti i casi in cui divenga operativo il sistema di 'revoca' e 'restituzione' previsto dalla norma dell'art. 9 .... si tratta comunque di assorbire, di 'recuperare' il sacrifico patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello 'sviluppo delle attività produttive” (Cass. civ., n. 21841/2017; nel medesimo senso Cass. civ., n. 2664/2019). In tutti i casi si tratta, infatti, di procurare la provvista per lo svolgimento di ulteriori e future attività di sostegno allo sviluppo delle attività produttive, secondo quanto significativamente dispone il comma VI del medesimo art. 9 (“le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art. 10 comma 2”; si veda anche
Cass. civ, n. 4915/19).
In altri termini, tenuto conto delle finalità della prestazione di garanzia da parte del Fondo di garanzia per le P.M.I. gestito dall'istituto di credito opposto, del recupero delle somme versate e dell'impiego successivo degli importi effettivamente recuperati, deve ritenersi che il rapporto obbligatorio che sorge tra ed il soggetto beneficiato della garanzia (tenuto a restituire gli CP_5 importi versati agli istituti di credito garantiti) non abbia natura privatistica o esclusivamente privastica, essendo sottese all'operazione di recupero finalità pubblicistiche di sostegno all'attività imprenditoriale di determinate categorie di imprese. Va inoltre considerato che la stessa Corte di
Cassazione (sentenza n. 2664/19) ha ritenuto giustificato il riconoscimento del privilegio di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 123/98, in quanto lo stesso trova la propria radice nella concessione dell'intervento pubblico – quale misura di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive
(art. 1 d.lgs. n. 123/1998) – con la precisazione per cui la peculiare natura del credito, proveniente da fondi pubblici, impone di considerare il procedimento di erogazione del contributo come il vero presupposto abilitante al sorgere del privilegio.
Di conseguenza, deve ritenenersi che, mediante il richiamo che l'art. 8bis del d.l. 3/2015
(convertito con mod. dalla l. 33/15) fa al solo l'art. 17 del d.lgs. n. 46/99 (e non anche l'art. 21) e mediante il rimando, giova aggiungere, che l'art. 2 co. IV D.M. 20.06.2005 opera all'art. 67 d.P.R.
43/1998, il legislatore abbia voluto stabilire che la riscossione delle somme in questione avvenga semplicemente mediante ruolo, senza necessità della previa formazione di un titolo esecutivo.
E' opportuno precisare, ai fini dell'odierna pronuncia, che la suddetta procedura di recupero mediante cartella esattoriale deve ritenersi esperibile da parte del soggetto erogatore ultimo
(ovverosia ), oltre che nei confronti del soggetto in cui favore il credito è stato erogato, CP_5 anche nei confronti del garante del detto beneficiario (qual è l'odierna opponente). Infatti, il suddetto art. 8bis l. n. 33/2015 stabilisce espressamente che “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi”.
Così individuato il fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente alla formazione del ruolo è, dunque, da considerare procedura idonea anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, a nulla rilevando che questi ultimi non siano stati beneficiari diretti di un finanziamento bancario, assistito da garanzia ai sensi della l. n. 662/1996
(Cass. civ., Sez. III, n. 9657/2024).
Per tutti i superiori motivi, l'opposizione deve essere dunque in parte dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e in parte rigettata ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 92 c.p.c., vengono poste a carico di parte attrice, non ostandovi l'ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato (ex multis Cass. civ., Sez. VI, n. 25653/2020). La liquidazione viene operata nel dispositivo in misura pari ai parametri minimi ai sensi del D.M. 55/2014 quale novellato dal D.M.
147/2022, tenuto conto della limitata attività processuale svolta, del carattere non complesso delle questioni giuridiche trattate e del carattere documentale del procedimento.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 5253/2023, così decide:
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta da nei confronti della Parte_1
cartella di pagamento n. 29320170014257388001 emessa dall' Controparte_7
, su incarico di notificata
[...] Parte_2
in data 31.01.2023, nella parte in cui la medesima è qualificabile quale opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.;
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti della cartella di Parte_1 pagamento n. 29320170014257388001 emessa dall' , su Controparte_7
incarico di notificata in data Parte_2
31.01.2023, per la parte in cui la medesima è qualificabile quale opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.;
- condanna a corrispondere a Parte_1 Controparte_1
euro 2.540,00 per spese di lite, oltre il 15% per spese generali, IVA e Controparte_1
CPA se dovute per legge;
Catania, 16/04/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone