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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 17/03/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Giovanni Maria Sacchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. RG 2338/2024, proposto dalle seguenti parti:
- , (C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' avv. Rullo Massimo, come da procura in atti;
- intimante -
contro
- (C.F. ), nato a [...] il [...], CP_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Federico Barbano, come da procura in atti.
- resistente -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale del 14.03.2025, mediante congiunta richiesta di immediata dichiarazione della cessata materia del contendere, con rinuncia alla discussione orale conclusiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si dà atto che le parti, all'esito del mutamento del rito, hanno concluso una transazione dichiarata in sede di mediazione. In particolare, le parti producono un primo verbale di mediazione in cui dichiaravano di “aver raggiunto un accordo conciliativo che prevede il rilascio dell'immobile entro 24 mesi a partire dal mese di marzo
2025 (già comprensivo del termine previsto dall'art 6 comma 5 L. 431/1998) e il riconoscimento al sig. della somma CP_2 di € 7.000,00 (settemila/00) omnia comprensiva da versarsi con le modalità che sono ancora da definire tra le parti”, con rinvio ad altra seduta in prosieguo della mediazione per la “formalizzazione” della soluzione conciliativa, ed un secondo verbale in cui le parti davano reciprocamente atto di aver raggiunto un accordo, lasciando solo intendere che fosse stata formalizzata l'intesa dichiarata in precedenza. A tal riguardo, si rammenta che la cessazione della materia del contendere implica una sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad ottenere una pronuncia sul merito della pretesa e non impone un accertamento, idoneo a formare un giudicato, sui contenuti della transazione, trattandosi di un fatto accertato incidentalmente avente mera efficacia interna al processo (cfr. Cass., 24 febbraio 2015, Sez. III,
n. 3598). Il Tribunale in questi casi, oltre al potere di transigere e conciliare previsto nelle rispettive procure ai difensori, dovrà limitarsi ad accertare la sopravvenienza del fattore sopravvenuto idoneo a determinare la cessazione integrale del motivo di lite, anche in punto spese (circostanza in assenza della quale si deve, viceversa, procedere alla regolazione delle stesse mediante il noto meccanismo della
“soccombenza virtuale”).
Ebbene, avendo le parti dichiarato di aver raggiunto un accordo integrale sull'integrale contesa, anche in punto spese di lite, verificata la regolarità delle rispettive procure, ci si limita a prendere atto della intervenuta cessata materia del contendere senza che operi il meccanismo della soccombenza virtuale. E pertanto, questo Tribunale adito, definitivamente pronunciando su tutte le domande così proposte, letto l'art. 306 c.p.c.
P.Q.M.
- DICHIARA cessata la materia del contendere fra tutte le parti in causa.
- non provvede sulle spese di lite.
Così è deciso.
Si comunichi.
Savona, 17/03/2025
il Giudice
dott. Giovanni Maria Sacchi