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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 29/04/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente rel.
Ettore DI ROBERTO Giudice
Maurizio DRIGANI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 411/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio e promossa con ricorso congiuntamente depositato
DA
, nata il [...] alla Spezia ed ivi residente Parte_1
Cod. Fisc. Avv. BERARDI ALESSANDRA C.F._1
E
, nato il [...] alla Spezia ed ivi residente Controparte_1
Cod. Fisc. Avv. ROSSI MICHELE C.F._2
1 E con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data
10.3.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
precisate dalle parti come da note scritte autorizzate entro il termine del 15.4.2025:
“1) Il figlio verrà affidato ad entrambi i genitori e collocato prevalentemente Per_1
con la madre nella casa familiare sita alla Spezia in Via Di Birano n.11 che verrà assegnata alla sig.ra unitamente al locale garage. Parte_1
2) Il sig. isiederà alla Spezia in via Raspolini n.29. CP_1
3) Il padre porterà il figlio a scuola tutte le mattine. Per_1
Il venerdì, ed altro giorno infrasettimanale da stabilire di volta in volta a seconda delle esigenze lavorative del padre, lo terrà con sé dall'uscita di scuola fino a prima di cena.
Egli terrà, inoltre, con sé il figlio due weekend mensili, alternati con la Sig. Pt_1
dal sabato mattina alla domenica prima di cena .
, in caso di impossibilità del genitore collocatario, potrà essere accudito dai Per_1
rispettivi nonni.
4) Il padre ontribuirà al mantenimento ordinario di versando Controparte_1 Per_1 alla Sig.ra 350,00 ogni mese entro il giorno 15 da versarsi sul seguente Pt_1
IBAN : [...]
5) I genitori trascorreranno con il figlio, alternando fra loro, il giorno di Natale e quello di Santo Stefano, il giorno di San Silvestro e quello di Capodanno, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, resta convenuto che il minore starà per Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso il Natale.
2 E, dunque, trascorrerà con i genitori, sempre in via alternata, di anno in anno, Per_1
ogni festività religiosa o laica, compatibilmente alle loro esigenze.
Il minore trascorrerà poi – separatamente sia con la madre che con il padre – un periodo di vacanza estivo di almeno 14 giorni, anche non consecutivi, salvo diversi accordi scritti fra i genitori per periodi maggiori. I genitori si impegnano inoltre a comunicarsi con congruo anticipo il luogo di villeggiatura prescelto e a comunicare il periodo di vacanza all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno.
6) I genitori sosterranno le spese straordinarie per il figlio nella misura del 50% ciascuno, necessarie e concordate, come da linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli minori adottate dal Tribunale della Spezia in data 13.12.2018.
7) L'assegno unico a favore dei minori verrà percepito al 100% dalla sig.ra Pt_1
[...]
8) Entrambi i genitori saranno obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione del figlio sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità del figlio minore valida anche per l'espatrio.-
9) Le parti si impegnano ed obbligano a mettere in vendita la casa familiare sita alla
Spezia, Via Di Birano 11, dal mese di giugno 2030 impegnandosi ad accettare ogni offerta che non sia comunque inferiore ad €350.000,00.
La sig.ra i impegna a lasciare la suddetta casa unitamente a entro Pt_1 Per_1
e non oltre il 15 giugno 2031, salva la sua possibilità di liberare l'abitazione in un momento antecedente qualora se ne ravvisasse la possibilità e/o necessità; in tale caso il sig. si impegna ed obbliga a prestare il consenso alla vendita CP_1 dell'immobile a semplice richiesta, fatto salvo il prezzo che non dovrà essere, comunque, inferiore ad € 350.000,00.
3 Il sig. si impegna ed obbliga a vendere alla sig.ra su richiesta CP_1 Pt_1 della medesima, la sua comproprietà dell'immobile di cui sopra alla cifra di
€175.000,00 (a tale importo dovranno essere decurtati i ratei del mutuo ancora da versare fino al saldo per la quota del 50% del . CP_1
10) Le utenze dell'abitazione dovranno essere tutte volturate ad esclusivo carico della sig.ra e le parti si adopereranno all'uopo, mentre l'Imu verrà Pt_1
corrisposta al 50% tra le parti;
le relative spese ordinarie condominiali saranno a carico della sig.ra mentre quelle straordinarie andranno divise al 50%. Pt_1
Il mutuo gravante sull'immobile continuerà ad essere pagato al 50% tra le parti fino alla sua estinzione.
11) Le parti sono concordi che la signora vivendo nell'immobile, partecipi Pt_1
alle assemblee di condominio o, in caso di sua impossibilità, deleghi il padre di lei. Il sig. è d'accordo che sia la sig.ra a valutare le tempistiche CP_1 Pt_1 necessarie per l'accesso all'abitazione a persone estranee al nucleo familiare al fine di tutelare la serenità e le abitudini del figlio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c. anche personalmente sottoscritto e depositato in data 27.2.2025, deducendo di aver intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale è nato in data [...] il figlio , regolarmente Per_1
riconosciuto da entrambi i genitori;
di aver deciso di cessare la loro convivenza e di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata al ricorso, hanno congiuntamente chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle concordate condizioni riportate in epigrafe.
4 In ricorso, ai sensi del comma 2 dell'art. 473-bis 51 c.p.c., le parti hanno rappresentato la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare.
Nel termine assegnato è stata quindi depositata apposita nota, sottoscritta dalle parti, con la quale le stesse hanno confermato la rinuncia a comparire all'udienza, la volontà di non riconciliarsi, le condizioni di cui al ricorso, e con la quale hanno fornito anche indicazioni in merito alle loro attività lavorative e alle capacità patrimoniali.
Le pattuizioni concordate tra le parti sono conformi a legge, rispondenti all'interesse del figlio minore d'età in quanto idonee a garantire un equilibrato rapporto affettivo con entrambi i genitori e congrue sotto il profilo economico e possono pertanto essere ratificate dal tribunale, dandosi atto che la condizione n. 12 non è qualificabile come tale e deve pertanto essere espunta dalle condizioni concordate
Alla stregua dell'art. 473 bis. 4, tenuto conto dei contenuti dell'accordo e dell'età del figlio minore, non è necessario procedere all'ascolto di quest'ultimo.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.: preso atto degli accordi intervenuti fra le parti, dispone nei seguenti termini:
“1) Il figlio verrà affidato ad entrambi i genitori e collocato prevalentemente Per_1
con la madre nella casa familiare sita alla Spezia in Via Di Birano n.11 che verrà assegnata alla sig.ra unitamente al locale garage. Parte_1
2) Il sig. risiederà alla Spezia in via Raspolini n.29. CP_1
3) Il padre porterà il figlio a scuola tutte le mattine. Per_1
5 Il venerdì, ed altro giorno infrasettimanale da stabilire di volta in volta a seconda delle esigenze lavorative del padre, lo terrà con sé dall'uscita di scuola fino a prima di cena.
Egli terrà, inoltre, con sé il figlio due weekend mensili, alternati con la Sig. Pt_1
dal sabato mattina alla domenica prima di cena .
, in caso di impossibilità del genitore collocatario, potrà essere accudito dai Per_1
rispettivi nonni.
4) Il padre ontribuirà al mantenimento ordinario di versando Controparte_1 Per_1 alla Sig.ra 350,00 ogni mese entro il giorno 15 da versarsi sul seguente Pt_1
IBAN : [...]
5) I genitori trascorreranno con il figlio, alternando fra loro, il giorno di Natale e quello di Santo Stefano, il giorno di San Silvestro e quello di Capodanno, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, resta convenuto che il minore starà per Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso il Natale.
E, dunque, trascorrerà con i genitori, sempre in via alternata, di anno in anno, Per_1
ogni festività religiosa o laica, compatibilmente alle loro esigenze.
Il minore trascorrerà poi – separatamente sia con la madre che con il padre – un periodo di vacanza estivo di almeno 14 giorni, anche non consecutivi, salvo diversi accordi scritti fra i genitori per periodi maggiori. I genitori si impegnano inoltre a comunicarsi con congruo anticipo il luogo di villeggiatura prescelto e a comunicare il periodo di vacanza all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno.
6) I genitori sosterranno le spese straordinarie per il figlio nella misura del 50% ciascuno, necessarie e concordate, come da linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli minori adottate dal Tribunale della Spezia in data 13.12.2018.
7) L'assegno unico a favore dei minori verrà percepito al 100% dalla sig.ra Pt_1
[...]
6 8) Entrambi i genitori saranno obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione del figlio sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità del figlio minore valida anche per l'espatrio.-
9) Le parti si impegnano ed obbligano a mettere in vendita la casa familiare sita alla
Spezia, Via Di Birano 11, dal mese di giugno 2030 impegnandosi ad accettare ogni offerta che non sia comunque inferiore ad €350.000,00.
La sig.ra i impegna a lasciare la suddetta casa unitamente a entro Pt_1 Per_1
e non oltre il 15 giugno 2031, salva la sua possibilità di liberare l'abitazione in un momento antecedente qualora se ne ravvisasse la possibilità e/o necessità; in tale caso il sig. si impegna ed obbliga a prestare il consenso alla vendita CP_1 dell'immobile a semplice richiesta, fatto salvo il prezzo che non dovrà essere, comunque, inferiore ad € 350.000,00.
Il sig. si impegna ed obbliga a vendere alla sig.ra su richiesta CP_1 Pt_1 della medesima, la sua comproprietà dell'immobile di cui sopra alla cifra di
€175.000,00 (a tale importo dovranno essere decurtati i ratei del mutuo ancora da versare fino al saldo per la quota del 50% del . CP_1
10) Le utenze dell'abitazione dovranno essere tutte volturate ad esclusivo carico della sig.ra e le parti si adopereranno all'uopo, mentre l'Imu verrà Pt_1
corrisposta al 50% tra le parti;
le relative spese ordinarie condominiali saranno a carico della sig.ra mentre quelle straordinarie andranno divise al 50%. Pt_1
Il mutuo gravante sull'immobile continuerà ad essere pagato al 50% tra le parti fino alla sua estinzione.
11) Le parti sono concordi che la signora vivendo nell'immobile, partecipi Pt_1
alle assemblee di condominio o, in caso di sua impossibilità, deleghi il padre di lei. Il sig. è d'accordo che sia la sig.ra a valutare le tempistiche CP_1 Pt_1
7 necessarie per l'accesso all'abitazione a persone estranee al nucleo familiare al fine di tutelare la serenità e le abitudini del figlio.”
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 17.4.2025
Il Presidente estensore
Lucia SEBASTIANI
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