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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1012/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Serena Baccolini Presidente
dr. Marco Del Vecchio Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1012/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Milano, via Filippo Parte_1 P.IVA_1
Turati n. 29, presso lo studio dell'avv. Alfredo Trotta, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Elisabetta Duò ed all'avv. Andrea Lovisolo;
appellante
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, via San Vittore n. Controparte_1 P.IVA_2
40, presso lo studio dell'avv. Francesco Maria Loi, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Alberto Fumagalli;
appellato
Avente ad oggetto: contratto di factoring pagina 1 di 12 Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in accoglimento dei proposti motivi di appello e in riforma della sentenza n. 948/2023 resa dal Tribunale di Milano in data 4 – 6 febbraio 2023, ogni diversa istanza, eccezione e domanda respinta:
in via principale
- confermare il decreto ingiuntivo n. 2822/2020 emesso dal Tribunale di Milano in data 6 gennaio
2020;
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire a CP_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di € 138.162,81 Parte_1
corrisposta in adempimento della sentenza di primo grado (segnatamente, in adempimento della statuizione di accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da oltre ad CP_1 CP_1
interessi legali dal giorno del pagamento (6 aprile 2023) al saldo;
in subordine nel caso di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto - per tutti i motivi esposti negli atti di causa, ove ritenuto previo accertamento della nullità dell'articolo 16, lettera b) del contratto di factoring inter partes del 20 dicembre 2017, accertare e dichiarare il diritto di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a ottenere il pagamento, Parte_1
da parte di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dell'importo di € Controparte_1
80.573,67 ovvero in subordine di quello risultante in corso di causa oltre ad interessi moratori ex
D.Lgs. 231/2002 dalla data del dovuto (data di scadenza indicato nelle fatture, in ragione dell'incontestata cessione con opzione 'maturity' del credito in argomento, prevista dal documento di sintesi n. 2017/001 allegato al contratto di factoring) al saldo effettivo e conseguentemente condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere Controparte_1
a il predetto importo;
Parte_1
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire a CP_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di € 138.162,81 Parte_1
corrisposta in adempimento della sentenza di primo grado (segnatamente, in adempimento della statuizione di accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da oltre ad CP_1 CP_1
interessi legali dal giorno del pagamento (6 aprile 2023) al saldo;
pagina 2 di 12 in via istruttoria
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., si riformulano le istanze istruttorie avanzate in primo grado e non accolte, ovvero l'ammissione delle prove orali (capitoli 1 - 12 che si intendono qui integralmente ritrascritti) dedotte alle pagine 16 e seguenti della memoria ex art. 183, VI comma, n.2) c.p.c.;
in ogni caso
condannare alla rifusione di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, CP_1 CP_1 comprese CPA, IVA e spese generali (15%) come da tariffa professionale forense”.
Per Controparte_1
“Voglia la Corte di Appello, rigettare l'impugnazione proposta in quanto infondata in fatto e in diritto e confermare la sentenza di primo grado;
nella denegata ipotesi di riforma della sentenza del Tribunale, accertare l'insussistenza del credito fatto valere da alla luce dei rapporti di dare ed avere tra le parti e, per l'effetto, Parte_1
revocare il decreto opposto in quanto la pretesa è infondata in fatto e in diritto;
accertare e dichiarare che la garanzia pro soluto originariamente concessa in relazione al debitore già sospesa, è venuta definitivamente meno per le ragioni esposte in atti;
Parte_2 condannare a pagare a l'importo di Euro129.715,2, ovvero il Parte_1 CP_1 diverso importo che fosse ritenuto dovuto all'esponente, oltre interessi al tasso pari alla media mensile euribor a 3 mesi maggiorato di uno spread del 2,30% dall'1.3.2020 al saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto ingiuntivo n. 2822/2020 emesso dal Tribunale di Milano in data 6 febbraio
2020, ingiungeva, a il pagamento di euro 80.573,67, oltre Parte_1 CP_1
interessi e spese di procedura, quale credito vantato in virtù del contratto di factoring sottoscritto fra le parti in data 20.12.2007 e con il quale, tra l'altro, erano stati ceduti i crediti di nei confronti di Parte_1 CP_2
pagina 3 di 12 2. La società di factoring, proponendo opposizione, concludeva, in via riconvenzionale, per l'accertamento del proprio contro credito e che opponeva in compensazione, pari ad euro
210.155,08 e relativo ad altro credito ceduto da parte opposta e vantato verso Parte_2
3. Il Tribunale di Milano, dato atto che il credito oggetto della procedura monitoria non era oggetto di contestazione e in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da parte opponente, così disponeva:
“ - accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2822/2020 emesso dal Tribunale di
Milano in data 6.2.2020;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 2822/2020 emesso dal Tribunale di Milano in data
6.2.2020;
- condanna a pagare a l'importo di euro 129.715,20, Parte_1 CP_1
oltre interessi al tasso pari alla media mensile euribor tre mesi maggiorato di uno spread del 2,30% dall'1.3.2020 al saldo;
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali”.
Il Tribunale di Milano, in particolare, riteneva operante la previsione contrattuale di cui all'art. 16) ed in base alla quale la garanzia pro – soluto convenuta fra le parti non era più operante laddove il cedente non avesse comunicato, al cessionario, l'esistenza di contestazioni, da parte del debitore ceduto, sui beni o servizi resi;
quindi, accertata l'esistenza di tali circostanze, ai sensi dell'art. 19, il cedente veniva condannato a restituire, al factor, l'importo già percepito in linea capitale, oltre interessi convenzionali e spese, operata la compensazione fra le rispettive posizioni di debito e credito.
4. ha proposto appello per quattro motivi così rubricati: Parte_1
I^ motivo: “L'insolvenza di e le contestazioni sulla fornitura sollevate “per Parte_2 perder tempo”. Capi della decisione impugnati, censure alla ricostruzione dei fatti del
Tribunale, errata applicazione delle clausole contrattuali inter partes e relativa rilevanza”.
II^ motivo: “Le contestazioni di sono limitate alle sole frizioni Parte_2
elettromagnetiche. Capi della decisione impugnati, censure alla ricostruzione dei fatti del
pagina 4 di 12 Tribunale, errata applicazione delle clausole contrattuali inter partes e rilevanza ai fini della decisione”.
III^ motivo: “Arricchimento senza causa di . Capi della sentenza impugnati, censure CP_1
alla ricostruzione dei fatti del Tribunale, violazione di legge e relativa rilevanza ai fini della decisone”.
IV^ motivo: “Eccezioni ritenute assorbite in primo grado. Il Tribunale ha accolto
l'opposizione di sulla base di argomenti parzialmente diversi da quelli che l'opponente CP_1
aveva prospettato, ritenendo quindi superflua anche la disamina delle argomentazioni spese da
per contrastare le tesi disattese”. Pt_1
5. si è costituita nel presente giudizio e ha concluso per il rigetto CP_1
dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
6. Celebrata la prima udienza di comparizione in data 27.09.2023, la causa veniva avviata per la rimessione al collegio all'udienza del 4.12.2024, con assegnazione dei termini previsti dall'art. 352 c.p.c.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con il primo motivo, si duole della decisione impugnata nella parte in cui ha Parte_1 accertato l'esistenza del contro – credito azionato in via riconvenzionale da parte dell'opponente e per aver erroneamente valutato le circostanze di fatto che rendevano operante la “sospensione della garanzia” ai sensi dell'art. 16 del contratto di factoring.
Deduce, in particolare, l'appellante che le contestazioni sollevate dal debitore ceduto Parte_2
fossero meramente pretestuose, in quanto finalizzate a celare lo stato di insolvenza della società,
poi dichiarata fallita, tale che doveva ritenersi operante la garanzia pro – soluto assunta dal factor.
Principalmente, l'appellante evidenzia che depongano in tale senso: il riconoscimento di debito della stessa il pagamento di parte della merce ricevuta;
la richiesta di un'ulteriore Parte_2 fornitura dello stesso prodotto asseritamente non funzionante;
l'emissione, da parte del Tribunale di Milano, nei confronti di di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in Parte_2 pagina 5 di 12 favore del factor; l'ammissione allo stato passivo del in favore di Controparte_3 [...]
per euro 273.552,64. CP_1
Il primo motivo di appello può essere esaminato unitamente al secondo, in quanto strettamente connessi e con il quale la sentenza di primo grado viene impugnata per non aver tenuto conto che le contestazioni di allora in bonis, erano relative alle sole “frizioni elettromagnetiche”, Parte_2
pari ad euro 38.247,00.
Ciò premesso, la Corte ritiene che le censure in esame siano infondate.
I.A. Si premette che, con il contratto di factoring sottoscritto in data 20.12.2007, si perfezionava la cessione pro – soluto dei crediti che vantava nei confronti di diversi debitori, tra Parte_1
cui con assunzione del rischio del mancato pagamento a carico del factor e con Parte_2 impegno, di quest'ultimo, di pagare alla scadenza “il valore nominale dei crediti ceduti”, indipendentemente dall'avvenuto pagamento da parte del debitore (c.d. opzione maturity).
Peraltro, ai sensi dell'art. 16, comma 1°, del contratto, era previsto che:
“Il rischio di mancato pagamento del Debitore assunto dal OR tornerà ad essere a carico del
TO nei seguenti casi, in qualsiasi momento riscontrati, in cui la garanzia del Pt_3
s'intenderà “ex tunc” inefficace di pieno diritto:
[…]
b) per ciascun credito relativamente al quale venga meno una delle garanzie del TO di cui all'articolo 3 (Garanzie prestate in merito ai crediti ceduti) oppure il TO non adempia agli obblighi previsti dal presente contratto e da ogni altro documento che lo integri o modifichi, salva diversa espressa previsione.
Il OR potrà dichiarare la decadenza della garanzia, limitatamente a quei crediti per i quali il
TO sia inadempiente nei confronti del OR al pagamento delle competenze, a qualsiasi titolo dovute e nonostante questi abbia dato un termine non inferiore a quindici giorni per
rimeditare il proprio orientamento”.
Inoltre, l'art. 16 prevedeva che:
“La garanzia si intenderà sospesa limitatamente ai Crediti per i quali il Debitore eccepisca:
pagina 6 di 12 - inadempienze contrattuali del TO;
- contestazioni sulle forniture e/o servizi;
- compensazioni con crediti nei confronti del TO”.
Trattasi di specificazione del più generale dovere di collaborazione, previsto dall'art. 7 del contratto e in base al quale il TO è tenuto a comunicare al OR ogni informazione rilevante in suo possesso circa la solvibilità dei debitori e “ogni loro eccezione, pretesa, reclamo, domanda giudiziale o stragiudiziale nonché eventuali rapporti pregressi e controversie in corso, anche non attinenti al rapporto commerciale”.
Infine, in base all'art. 19, al ricorrere di una delle ipotesi indicate, il cedente (o TO) è tenuto a
“restituire al OR, a sua semplice richiesta, l'importo da quest'ultimo corrisposto in linea capitale, oltre commissioni, spese e interessi convenzionali indicati nel documento di sintesi dalla data di pagamento in garanzia alla data di effettiva restituzione, fermo restando ogni diritto e azione del TO nei confronti del Debitore”.
I.B. Con riferimento al caso in decisione, ad avviso della Corte, correttamente il Tribunale ha ritenuto operanti le previsioni contrattuali indicate.
Invero, risulta ex actis che dopo avere corrisposto l'importo pari ai crediti vantati CP_1
da nei confronti di abbia ottenuto decreto ingiuntivo n. 5100/2019, Parte_1 Parte_2
emesso provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Milano, per complessivi euro 221.690,59, quale corrispettivo per la fornitura di beni consegnati dalla cedente.
Nel successivo giudizio di opposizione, promosso da venivano eccepiti vizi e difetti, Parte_2
con la produzione di lettere di contestazione antecedenti al giudizio e ai pagamenti eseguiti dal non comunicate da parte del cedente;
inoltre, l'opponente instava per il risarcimento dei Pt_3
danni subiti quantificati in euro 800.000,00 (cfr. pg. 16 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
Su tali basi, si è ritenuta operante – con valutazione che questa Corte ritiene di confermare – la previsione di cui agli artt. 16 e 19 cit. del contratto fra le parti.
Invero, le contestazioni sulle forniture di beni, non previamente rese note dalla cedente al e Pt_3 conosciute da quest'ultimo solo in detta sede giudiziale, autorizzavano la sospensione della pagina 7 di 12 garanzia pro – soluto e il diritto del ad ottenere in restituzione le somme anticipate in linea Pt_3
capitale, oltre a interessi convenzionali e spese.
Pertanto, è stata condannata al pagamento di euro 129.715,20, oltre accessori, pari Parte_1
alla differenza fra il credito di (= euro 210.155,08) e il credito di cui – CP_1
pacificamente – era titolare e relativo ad altro rapporto di fornitura con diverso Parte_1
debitore (= euro 80.537,67).
Si osserva, infatti, che – al ricorrere delle condizioni contrattuali già indicate – il TO (o cedente) sia tenuto “a semplice richiesta” del OR alla restituzione del capitale già anticipato, oltre accessori.
Dal tenore della clausola, risulta esclusa qualsivoglia indagine – a detti fini restitutori – circa la fondatezza o meno delle contestazioni sollevate dal debitore ceduto, essendo espressamente fatto salvo “ogni diritto d'azione del TO nei confronti del Debitore”.
Di conseguenza, gli argomenti illustrati da parte appellante, a fondamento della ritenuta pretestuosità delle contestazioni sollevate dal ceduto, potranno – se del caso – essere fatti valere nei confronti di quest'ultimo, ma non anche nei confronti del né, in ogni caso, appare manifesta Pt_3
la pretestuosità delle stesse, in quanto formalizzate dal ceduto già in epoca antecedente a tale contenzioso giudiziale.
Così, anche in relazione all'estensione delle contestazioni – siano esse relative a tutta o ad una sola parte della merce consegnata (così come sostenuto dall'appellante con il secondo motivo di appello) – alla luce della regolamentazione pattizia già evidenziata, trattasi di valutazione non valutabile in questa sede.
Per tali principali ragioni, i primi due motivi di appello vengono respinti.
II. Con il terzo motivo, si duole della sentenza impugnata, per non aver valutato Parte_1 che, in conseguenza dell'ammissione di allo stato passivo di CP_1 Controparte_3
il ottenga due volte il pagamento del medesimo importo, arricchendosi senza
[...] Pt_3
giustificazione alcuna.
pagina 8 di 12 L'appellante si duole altresì che, in ordine a tale eccezione, il Tribunale non si sia pronunciato con violazione dell'art. 112 c.p.c. e ritiene, in ogni caso, inadeguato e insufficiente un eventuale rigetto implicito.
La Corte ritiene che la censura in esame non sia meritevole di condivisione.
Innanzi tutto, si osserva che si debbano tenere distinti i rapporti fra il OR e il debitore ceduto
( e tra il OR e la cedente e che solo quest'ultimo sia oggetto del Controparte_3
presente giudizio.
Di conseguenza, l'ammissione del OR allo stato passivo fallimentare non preclude la separata azione, di quest'ultimo, ai sensi di contratto nei confronti del cedente.
Si rileva, in ogni caso, che – allo stato – non risulti documentato l'integrale pagamento, da parte del
, del credito ammesso e che eventuali duplicazioni potranno, se del caso, essere valutate CP_3
in fase esecutiva, atteso che il OR non potrà ricevere in pagamento la stessa somma di denaro per due volte.
Trattasi, quest'ultima, di circostanza della quale lo stesso appare consapevole, così come Pt_3 indicato a pg. 14 della comparsa in appello (ove si legge: “Infatti, laddove dovesse Pt_1 restituire in via definitiva le anticipazioni azzerando l'esposizione debitoria, CP_1
provvederebbe poi a riversare alla cedente quanto eventualmente dovesse incassare dal debitore ceduto”).
III. Con il quarto motivo, ripropone le eccezioni sollevate in primo grado e Parte_1
ritenute assorbite dal Tribunale di Milano, con specifico riferimento a:
(i) l'irrilevanza dell'omessa condivisione delle contestazioni del debitore ceduto con il perché le contestazioni di sono successive al contratto di factoring Pt_3 Parte_2
del 20.12.2017;
(ii) la nullità della clausola di cui all'art. 16 lett. b) cit. – nella parte in cui prevede la cessazione della garanzia pro – soluto ex tunc laddove il fornitore (il cedente) non adempia agli obblighi contrattuali – in quanto “indeterminata”, non indicando quali siano gli “obblighi contrattuali rilevanti”;
pagina 9 di 12 (iii) la contraddittorietà della condotta processuale di nella misura in cui, da CP_1
un lato, ha ritenuto inoperante, per le ragioni già indicate, la garanzia pro – soluto verso la cedente;
dall'altro, ha invece agito in sede monitoria nei confronti del ceduto, avvalendosi della garanzia stessa. Ritiene, altresì, l'appellante che, con l'ammissione al passivo, sia non più discutibile l'operatività della garanzia pro – soluto, invocando il c.d. giudicato “endo – fallimentare”;
(iv) il fatto che l'eventuale inefficacia della garanzia debba essere circoscritta ad euro
38.247,00, pari alla sola porzione di merce oggetto di contestazione da parte del debitore ceduto.
Ciò premesso, le doglianze in esame appaiono infondate.
Seguendo l'ordine indicato, si osserva che:
(i) l'inadempimento del cedente all'obbligo di comunicare le contestazioni del debitore ceduto deve essere valutato, non in relazione al momento di sottoscrizione del contratto di factoring del 20.12.2017, ma facendo riferimento al momento in cui il OR ha provveduto ad anticipare il pagamento dei crediti ceduti – momento che ex actis risulta in data 15.12.2019 (doc. n. 8 contabile di pagamento). CP_1
Così come documentato dal a tale data, il debitore ceduto aveva già inoltrato diverse Pt_3
comunicazioni di contestazione in ordine ai vizi e difetti dei beni consegnati – comunicazioni che non venivano rese note dal cedente e che venivano apprese dal solo in sede di opposizione a Pt_3
detto decreto ingiuntivo.1
(ii) La clausola indicata (l'art. 16 lett. b cit.) non appare nulla per indeterminatezza, in quanto gli inadempimenti rilevanti – ai fini dell'operatività della stessa e, dunque, della decadenza dalla garanzia – sono quelli indicati, puntualmente e con chiarezza, nello stesso contratto di factoring, tenuto conto – in base ai principi generali – che le clausole si interpretano le une per mezzo delle altre (art. 1363 c.c.).
Su tali basi, uno degli inadempimenti rilevanti, a detti fini, era indicato nell'omessa comunicazione delle contestazioni del debitore ceduto ai sensi del citato art. 7 in tema di “Collaborazione”. 1 Si tratta, in particolare, delle comunicazioni inviate, da a in data 21.4.2018, 11.10.2018, Parte_2 Parte_1 28.11.2018, 10.12.2018 e (due) in data 22.12.2018 (prodotte sub doc. nn. 12 e ss. da;
CP_1 pagina 10 di 12 (iii) Non appare contraddittoria la condotta processuale del per avere agito nei Pt_3
confronti della cedente e del debitore ceduto (oggi Parte_1 Controparte_3
, avendo fatto valere titoli e responsabilità distinti (per decadenza della garanzia
[...]
pro - soluto, nei confronti del primo e per inadempimento contrattuale nei confronti del secondo).
(iv) L'ultima questione è stata già in precedenza esaminata al paragrafo I) con la disamina del secondo motivo di appello ed al quale, per brevità, si rimanda.
Conclusivamente, l'appello viene respinto con conferma della statuizione impugnata.
III. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi in ragione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente profusa (che esclude la fase istruttoria).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da nei confronti di e, per Parte_1 CP_1
l'effetto, conferma la sentenza n. 948 resa dal Tribunale di Milano in data 6 febbraio
2023;
- condanna alla rifusione, in favore di delle ulteriori Parte_1 CP_1
spese del grado che liquida in euro 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024
pagina 11 di 12 Il Consigliere estensore
Manuela Cortelloni
Il Presidente
Serena Baccolini
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Serena Baccolini Presidente
dr. Marco Del Vecchio Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1012/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Milano, via Filippo Parte_1 P.IVA_1
Turati n. 29, presso lo studio dell'avv. Alfredo Trotta, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Elisabetta Duò ed all'avv. Andrea Lovisolo;
appellante
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, via San Vittore n. Controparte_1 P.IVA_2
40, presso lo studio dell'avv. Francesco Maria Loi, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Alberto Fumagalli;
appellato
Avente ad oggetto: contratto di factoring pagina 1 di 12 Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in accoglimento dei proposti motivi di appello e in riforma della sentenza n. 948/2023 resa dal Tribunale di Milano in data 4 – 6 febbraio 2023, ogni diversa istanza, eccezione e domanda respinta:
in via principale
- confermare il decreto ingiuntivo n. 2822/2020 emesso dal Tribunale di Milano in data 6 gennaio
2020;
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire a CP_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di € 138.162,81 Parte_1
corrisposta in adempimento della sentenza di primo grado (segnatamente, in adempimento della statuizione di accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da oltre ad CP_1 CP_1
interessi legali dal giorno del pagamento (6 aprile 2023) al saldo;
in subordine nel caso di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto - per tutti i motivi esposti negli atti di causa, ove ritenuto previo accertamento della nullità dell'articolo 16, lettera b) del contratto di factoring inter partes del 20 dicembre 2017, accertare e dichiarare il diritto di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a ottenere il pagamento, Parte_1
da parte di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dell'importo di € Controparte_1
80.573,67 ovvero in subordine di quello risultante in corso di causa oltre ad interessi moratori ex
D.Lgs. 231/2002 dalla data del dovuto (data di scadenza indicato nelle fatture, in ragione dell'incontestata cessione con opzione 'maturity' del credito in argomento, prevista dal documento di sintesi n. 2017/001 allegato al contratto di factoring) al saldo effettivo e conseguentemente condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere Controparte_1
a il predetto importo;
Parte_1
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire a CP_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di € 138.162,81 Parte_1
corrisposta in adempimento della sentenza di primo grado (segnatamente, in adempimento della statuizione di accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da oltre ad CP_1 CP_1
interessi legali dal giorno del pagamento (6 aprile 2023) al saldo;
pagina 2 di 12 in via istruttoria
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., si riformulano le istanze istruttorie avanzate in primo grado e non accolte, ovvero l'ammissione delle prove orali (capitoli 1 - 12 che si intendono qui integralmente ritrascritti) dedotte alle pagine 16 e seguenti della memoria ex art. 183, VI comma, n.2) c.p.c.;
in ogni caso
condannare alla rifusione di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, CP_1 CP_1 comprese CPA, IVA e spese generali (15%) come da tariffa professionale forense”.
Per Controparte_1
“Voglia la Corte di Appello, rigettare l'impugnazione proposta in quanto infondata in fatto e in diritto e confermare la sentenza di primo grado;
nella denegata ipotesi di riforma della sentenza del Tribunale, accertare l'insussistenza del credito fatto valere da alla luce dei rapporti di dare ed avere tra le parti e, per l'effetto, Parte_1
revocare il decreto opposto in quanto la pretesa è infondata in fatto e in diritto;
accertare e dichiarare che la garanzia pro soluto originariamente concessa in relazione al debitore già sospesa, è venuta definitivamente meno per le ragioni esposte in atti;
Parte_2 condannare a pagare a l'importo di Euro129.715,2, ovvero il Parte_1 CP_1 diverso importo che fosse ritenuto dovuto all'esponente, oltre interessi al tasso pari alla media mensile euribor a 3 mesi maggiorato di uno spread del 2,30% dall'1.3.2020 al saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto ingiuntivo n. 2822/2020 emesso dal Tribunale di Milano in data 6 febbraio
2020, ingiungeva, a il pagamento di euro 80.573,67, oltre Parte_1 CP_1
interessi e spese di procedura, quale credito vantato in virtù del contratto di factoring sottoscritto fra le parti in data 20.12.2007 e con il quale, tra l'altro, erano stati ceduti i crediti di nei confronti di Parte_1 CP_2
pagina 3 di 12 2. La società di factoring, proponendo opposizione, concludeva, in via riconvenzionale, per l'accertamento del proprio contro credito e che opponeva in compensazione, pari ad euro
210.155,08 e relativo ad altro credito ceduto da parte opposta e vantato verso Parte_2
3. Il Tribunale di Milano, dato atto che il credito oggetto della procedura monitoria non era oggetto di contestazione e in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da parte opponente, così disponeva:
“ - accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2822/2020 emesso dal Tribunale di
Milano in data 6.2.2020;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 2822/2020 emesso dal Tribunale di Milano in data
6.2.2020;
- condanna a pagare a l'importo di euro 129.715,20, Parte_1 CP_1
oltre interessi al tasso pari alla media mensile euribor tre mesi maggiorato di uno spread del 2,30% dall'1.3.2020 al saldo;
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali”.
Il Tribunale di Milano, in particolare, riteneva operante la previsione contrattuale di cui all'art. 16) ed in base alla quale la garanzia pro – soluto convenuta fra le parti non era più operante laddove il cedente non avesse comunicato, al cessionario, l'esistenza di contestazioni, da parte del debitore ceduto, sui beni o servizi resi;
quindi, accertata l'esistenza di tali circostanze, ai sensi dell'art. 19, il cedente veniva condannato a restituire, al factor, l'importo già percepito in linea capitale, oltre interessi convenzionali e spese, operata la compensazione fra le rispettive posizioni di debito e credito.
4. ha proposto appello per quattro motivi così rubricati: Parte_1
I^ motivo: “L'insolvenza di e le contestazioni sulla fornitura sollevate “per Parte_2 perder tempo”. Capi della decisione impugnati, censure alla ricostruzione dei fatti del
Tribunale, errata applicazione delle clausole contrattuali inter partes e relativa rilevanza”.
II^ motivo: “Le contestazioni di sono limitate alle sole frizioni Parte_2
elettromagnetiche. Capi della decisione impugnati, censure alla ricostruzione dei fatti del
pagina 4 di 12 Tribunale, errata applicazione delle clausole contrattuali inter partes e rilevanza ai fini della decisione”.
III^ motivo: “Arricchimento senza causa di . Capi della sentenza impugnati, censure CP_1
alla ricostruzione dei fatti del Tribunale, violazione di legge e relativa rilevanza ai fini della decisone”.
IV^ motivo: “Eccezioni ritenute assorbite in primo grado. Il Tribunale ha accolto
l'opposizione di sulla base di argomenti parzialmente diversi da quelli che l'opponente CP_1
aveva prospettato, ritenendo quindi superflua anche la disamina delle argomentazioni spese da
per contrastare le tesi disattese”. Pt_1
5. si è costituita nel presente giudizio e ha concluso per il rigetto CP_1
dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
6. Celebrata la prima udienza di comparizione in data 27.09.2023, la causa veniva avviata per la rimessione al collegio all'udienza del 4.12.2024, con assegnazione dei termini previsti dall'art. 352 c.p.c.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con il primo motivo, si duole della decisione impugnata nella parte in cui ha Parte_1 accertato l'esistenza del contro – credito azionato in via riconvenzionale da parte dell'opponente e per aver erroneamente valutato le circostanze di fatto che rendevano operante la “sospensione della garanzia” ai sensi dell'art. 16 del contratto di factoring.
Deduce, in particolare, l'appellante che le contestazioni sollevate dal debitore ceduto Parte_2
fossero meramente pretestuose, in quanto finalizzate a celare lo stato di insolvenza della società,
poi dichiarata fallita, tale che doveva ritenersi operante la garanzia pro – soluto assunta dal factor.
Principalmente, l'appellante evidenzia che depongano in tale senso: il riconoscimento di debito della stessa il pagamento di parte della merce ricevuta;
la richiesta di un'ulteriore Parte_2 fornitura dello stesso prodotto asseritamente non funzionante;
l'emissione, da parte del Tribunale di Milano, nei confronti di di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in Parte_2 pagina 5 di 12 favore del factor; l'ammissione allo stato passivo del in favore di Controparte_3 [...]
per euro 273.552,64. CP_1
Il primo motivo di appello può essere esaminato unitamente al secondo, in quanto strettamente connessi e con il quale la sentenza di primo grado viene impugnata per non aver tenuto conto che le contestazioni di allora in bonis, erano relative alle sole “frizioni elettromagnetiche”, Parte_2
pari ad euro 38.247,00.
Ciò premesso, la Corte ritiene che le censure in esame siano infondate.
I.A. Si premette che, con il contratto di factoring sottoscritto in data 20.12.2007, si perfezionava la cessione pro – soluto dei crediti che vantava nei confronti di diversi debitori, tra Parte_1
cui con assunzione del rischio del mancato pagamento a carico del factor e con Parte_2 impegno, di quest'ultimo, di pagare alla scadenza “il valore nominale dei crediti ceduti”, indipendentemente dall'avvenuto pagamento da parte del debitore (c.d. opzione maturity).
Peraltro, ai sensi dell'art. 16, comma 1°, del contratto, era previsto che:
“Il rischio di mancato pagamento del Debitore assunto dal OR tornerà ad essere a carico del
TO nei seguenti casi, in qualsiasi momento riscontrati, in cui la garanzia del Pt_3
s'intenderà “ex tunc” inefficace di pieno diritto:
[…]
b) per ciascun credito relativamente al quale venga meno una delle garanzie del TO di cui all'articolo 3 (Garanzie prestate in merito ai crediti ceduti) oppure il TO non adempia agli obblighi previsti dal presente contratto e da ogni altro documento che lo integri o modifichi, salva diversa espressa previsione.
Il OR potrà dichiarare la decadenza della garanzia, limitatamente a quei crediti per i quali il
TO sia inadempiente nei confronti del OR al pagamento delle competenze, a qualsiasi titolo dovute e nonostante questi abbia dato un termine non inferiore a quindici giorni per
rimeditare il proprio orientamento”.
Inoltre, l'art. 16 prevedeva che:
“La garanzia si intenderà sospesa limitatamente ai Crediti per i quali il Debitore eccepisca:
pagina 6 di 12 - inadempienze contrattuali del TO;
- contestazioni sulle forniture e/o servizi;
- compensazioni con crediti nei confronti del TO”.
Trattasi di specificazione del più generale dovere di collaborazione, previsto dall'art. 7 del contratto e in base al quale il TO è tenuto a comunicare al OR ogni informazione rilevante in suo possesso circa la solvibilità dei debitori e “ogni loro eccezione, pretesa, reclamo, domanda giudiziale o stragiudiziale nonché eventuali rapporti pregressi e controversie in corso, anche non attinenti al rapporto commerciale”.
Infine, in base all'art. 19, al ricorrere di una delle ipotesi indicate, il cedente (o TO) è tenuto a
“restituire al OR, a sua semplice richiesta, l'importo da quest'ultimo corrisposto in linea capitale, oltre commissioni, spese e interessi convenzionali indicati nel documento di sintesi dalla data di pagamento in garanzia alla data di effettiva restituzione, fermo restando ogni diritto e azione del TO nei confronti del Debitore”.
I.B. Con riferimento al caso in decisione, ad avviso della Corte, correttamente il Tribunale ha ritenuto operanti le previsioni contrattuali indicate.
Invero, risulta ex actis che dopo avere corrisposto l'importo pari ai crediti vantati CP_1
da nei confronti di abbia ottenuto decreto ingiuntivo n. 5100/2019, Parte_1 Parte_2
emesso provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Milano, per complessivi euro 221.690,59, quale corrispettivo per la fornitura di beni consegnati dalla cedente.
Nel successivo giudizio di opposizione, promosso da venivano eccepiti vizi e difetti, Parte_2
con la produzione di lettere di contestazione antecedenti al giudizio e ai pagamenti eseguiti dal non comunicate da parte del cedente;
inoltre, l'opponente instava per il risarcimento dei Pt_3
danni subiti quantificati in euro 800.000,00 (cfr. pg. 16 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
Su tali basi, si è ritenuta operante – con valutazione che questa Corte ritiene di confermare – la previsione di cui agli artt. 16 e 19 cit. del contratto fra le parti.
Invero, le contestazioni sulle forniture di beni, non previamente rese note dalla cedente al e Pt_3 conosciute da quest'ultimo solo in detta sede giudiziale, autorizzavano la sospensione della pagina 7 di 12 garanzia pro – soluto e il diritto del ad ottenere in restituzione le somme anticipate in linea Pt_3
capitale, oltre a interessi convenzionali e spese.
Pertanto, è stata condannata al pagamento di euro 129.715,20, oltre accessori, pari Parte_1
alla differenza fra il credito di (= euro 210.155,08) e il credito di cui – CP_1
pacificamente – era titolare e relativo ad altro rapporto di fornitura con diverso Parte_1
debitore (= euro 80.537,67).
Si osserva, infatti, che – al ricorrere delle condizioni contrattuali già indicate – il TO (o cedente) sia tenuto “a semplice richiesta” del OR alla restituzione del capitale già anticipato, oltre accessori.
Dal tenore della clausola, risulta esclusa qualsivoglia indagine – a detti fini restitutori – circa la fondatezza o meno delle contestazioni sollevate dal debitore ceduto, essendo espressamente fatto salvo “ogni diritto d'azione del TO nei confronti del Debitore”.
Di conseguenza, gli argomenti illustrati da parte appellante, a fondamento della ritenuta pretestuosità delle contestazioni sollevate dal ceduto, potranno – se del caso – essere fatti valere nei confronti di quest'ultimo, ma non anche nei confronti del né, in ogni caso, appare manifesta Pt_3
la pretestuosità delle stesse, in quanto formalizzate dal ceduto già in epoca antecedente a tale contenzioso giudiziale.
Così, anche in relazione all'estensione delle contestazioni – siano esse relative a tutta o ad una sola parte della merce consegnata (così come sostenuto dall'appellante con il secondo motivo di appello) – alla luce della regolamentazione pattizia già evidenziata, trattasi di valutazione non valutabile in questa sede.
Per tali principali ragioni, i primi due motivi di appello vengono respinti.
II. Con il terzo motivo, si duole della sentenza impugnata, per non aver valutato Parte_1 che, in conseguenza dell'ammissione di allo stato passivo di CP_1 Controparte_3
il ottenga due volte il pagamento del medesimo importo, arricchendosi senza
[...] Pt_3
giustificazione alcuna.
pagina 8 di 12 L'appellante si duole altresì che, in ordine a tale eccezione, il Tribunale non si sia pronunciato con violazione dell'art. 112 c.p.c. e ritiene, in ogni caso, inadeguato e insufficiente un eventuale rigetto implicito.
La Corte ritiene che la censura in esame non sia meritevole di condivisione.
Innanzi tutto, si osserva che si debbano tenere distinti i rapporti fra il OR e il debitore ceduto
( e tra il OR e la cedente e che solo quest'ultimo sia oggetto del Controparte_3
presente giudizio.
Di conseguenza, l'ammissione del OR allo stato passivo fallimentare non preclude la separata azione, di quest'ultimo, ai sensi di contratto nei confronti del cedente.
Si rileva, in ogni caso, che – allo stato – non risulti documentato l'integrale pagamento, da parte del
, del credito ammesso e che eventuali duplicazioni potranno, se del caso, essere valutate CP_3
in fase esecutiva, atteso che il OR non potrà ricevere in pagamento la stessa somma di denaro per due volte.
Trattasi, quest'ultima, di circostanza della quale lo stesso appare consapevole, così come Pt_3 indicato a pg. 14 della comparsa in appello (ove si legge: “Infatti, laddove dovesse Pt_1 restituire in via definitiva le anticipazioni azzerando l'esposizione debitoria, CP_1
provvederebbe poi a riversare alla cedente quanto eventualmente dovesse incassare dal debitore ceduto”).
III. Con il quarto motivo, ripropone le eccezioni sollevate in primo grado e Parte_1
ritenute assorbite dal Tribunale di Milano, con specifico riferimento a:
(i) l'irrilevanza dell'omessa condivisione delle contestazioni del debitore ceduto con il perché le contestazioni di sono successive al contratto di factoring Pt_3 Parte_2
del 20.12.2017;
(ii) la nullità della clausola di cui all'art. 16 lett. b) cit. – nella parte in cui prevede la cessazione della garanzia pro – soluto ex tunc laddove il fornitore (il cedente) non adempia agli obblighi contrattuali – in quanto “indeterminata”, non indicando quali siano gli “obblighi contrattuali rilevanti”;
pagina 9 di 12 (iii) la contraddittorietà della condotta processuale di nella misura in cui, da CP_1
un lato, ha ritenuto inoperante, per le ragioni già indicate, la garanzia pro – soluto verso la cedente;
dall'altro, ha invece agito in sede monitoria nei confronti del ceduto, avvalendosi della garanzia stessa. Ritiene, altresì, l'appellante che, con l'ammissione al passivo, sia non più discutibile l'operatività della garanzia pro – soluto, invocando il c.d. giudicato “endo – fallimentare”;
(iv) il fatto che l'eventuale inefficacia della garanzia debba essere circoscritta ad euro
38.247,00, pari alla sola porzione di merce oggetto di contestazione da parte del debitore ceduto.
Ciò premesso, le doglianze in esame appaiono infondate.
Seguendo l'ordine indicato, si osserva che:
(i) l'inadempimento del cedente all'obbligo di comunicare le contestazioni del debitore ceduto deve essere valutato, non in relazione al momento di sottoscrizione del contratto di factoring del 20.12.2017, ma facendo riferimento al momento in cui il OR ha provveduto ad anticipare il pagamento dei crediti ceduti – momento che ex actis risulta in data 15.12.2019 (doc. n. 8 contabile di pagamento). CP_1
Così come documentato dal a tale data, il debitore ceduto aveva già inoltrato diverse Pt_3
comunicazioni di contestazione in ordine ai vizi e difetti dei beni consegnati – comunicazioni che non venivano rese note dal cedente e che venivano apprese dal solo in sede di opposizione a Pt_3
detto decreto ingiuntivo.1
(ii) La clausola indicata (l'art. 16 lett. b cit.) non appare nulla per indeterminatezza, in quanto gli inadempimenti rilevanti – ai fini dell'operatività della stessa e, dunque, della decadenza dalla garanzia – sono quelli indicati, puntualmente e con chiarezza, nello stesso contratto di factoring, tenuto conto – in base ai principi generali – che le clausole si interpretano le une per mezzo delle altre (art. 1363 c.c.).
Su tali basi, uno degli inadempimenti rilevanti, a detti fini, era indicato nell'omessa comunicazione delle contestazioni del debitore ceduto ai sensi del citato art. 7 in tema di “Collaborazione”. 1 Si tratta, in particolare, delle comunicazioni inviate, da a in data 21.4.2018, 11.10.2018, Parte_2 Parte_1 28.11.2018, 10.12.2018 e (due) in data 22.12.2018 (prodotte sub doc. nn. 12 e ss. da;
CP_1 pagina 10 di 12 (iii) Non appare contraddittoria la condotta processuale del per avere agito nei Pt_3
confronti della cedente e del debitore ceduto (oggi Parte_1 Controparte_3
, avendo fatto valere titoli e responsabilità distinti (per decadenza della garanzia
[...]
pro - soluto, nei confronti del primo e per inadempimento contrattuale nei confronti del secondo).
(iv) L'ultima questione è stata già in precedenza esaminata al paragrafo I) con la disamina del secondo motivo di appello ed al quale, per brevità, si rimanda.
Conclusivamente, l'appello viene respinto con conferma della statuizione impugnata.
III. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi in ragione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente profusa (che esclude la fase istruttoria).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da nei confronti di e, per Parte_1 CP_1
l'effetto, conferma la sentenza n. 948 resa dal Tribunale di Milano in data 6 febbraio
2023;
- condanna alla rifusione, in favore di delle ulteriori Parte_1 CP_1
spese del grado che liquida in euro 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024
pagina 11 di 12 Il Consigliere estensore
Manuela Cortelloni
Il Presidente
Serena Baccolini
pagina 12 di 12