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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 04/03/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
Federico Grillo Pasquarelli Presidente
Giuliana Melandri Consigliera
Maria Grazia Cassia Consigliera rel. all'esito di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 27 febbraio
2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 8 /2024 promossa da:
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. ANDREA FRAU ( ) C.F._2
appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_1
PATRIZIA SANGUINETI ( ) e ALBERTO C.F._3
FUOCHI ( C.F._4
appellato
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
CONCLUSIONI: per l'appellante: come da nota per trattazione scritta. per l'appellato: come da nota per trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza n. 242/2023 pubblicata in data 17/07/2023 il Tribunale della
Spezia ha rigettato il ricorso depositato in data 3.8.2021 da Parte_1
per veder accertato il proprio diritto a percepire la pensione di
[...]
reversibilità, quale figlio maggiorenne inabile di , Persona_1
deceduto in data 20.12.2019 e già titolare di prestazione pensionistica.
All'esito di CTU medico-legale, il Tribunale ne ha fatte proprie le conclusioni, escludendo che il ricorrente, per le sue condizioni psico- fisiche, potesse considerarsi persona inabile ad ogni proficuo lavoro alla data della morte del padre.
La richiesta di rinnovo della CTU è stata rigettata, in quanto la perizia è stata ritenuta “sintetica, ma esaustiva”.
Il Tribunale ha compensato le spese di lite e posto a carico dell' le CP_1
spese di CTU.
Con ricorso depositato in data 14/01/2024 propone Parte_1
appello lamentando l'erroneità della sentenza che, aderendo alle conclusioni del CTU, ha affermato l'esistenza di residue capacità lavorative del ricorrente, sulla base di valutazione incoerente rispetto alla situazione clinica riscontrata e disattendendo il presupposto medico-legale dell'invalidità rilevante, come definito dalla costante giurisprudenza di legittimità.
L' resiste. CP_1
La causa è stata discussa mediante trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 27 febbraio 2025 e decisa alla camera di consiglio del 4 marzo 2025 sulla base dei seguenti motivi
L'appello è fondato.
pag. 2/7 E' pacifico e documentale che il ricorrente in data 15 dicembre 2020 ha presentato istanza all' per il riconoscimento di pensione di CP_1
reversibilità del di lui padre deceduto il 22 dicembre 2019, con il quale conviveva e dal quale dipendeva economicamente, essendo per contro contestato che il fosse inabile al momento del decesso del dante Pt_1
causa.
In merito al requisito sanitario, secondo giurisprudenza costante e condivisibile “la L. n. 222 del 1984, art. 8 (Definizione di inabilità ai fini delle prestazioni previdenziali) ha introdotto un'unica ed unitaria nozione di “inabilità” ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità (art. 2), alla pensione di reversibilità (L. 21 luglio 1965, n. 903 art. 21 e 22) ed alle prestazioni previste dal medesimo art. 8 (…); sono quindi “inabili” alla stregua della L. n. 222 del 1984, artt. 2 e 8, contenenti identica dizione, “le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”; la assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, non già da circostanze estranee alle condizioni di salute, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto” (cfr. Cass. n. 17809 del 2022).
Inoltre “l'accertamento del requisito della inabilità (di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 8), richiesto ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di riversibilità ai figli superstiti del lavoratore o del pensionato,
pag. 3/7 deve essere operato secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento della astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36
Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico” (cfr. Cass.
n. 21425/2011 e, da ultimo, Cass n. 19530/2024).
La giurisprudenza ha quindi interpretato il concetto di “impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa” come attività lavorativa proficua, ossia capace di fornire un reddito apprezzabile, da valutarsi in concreto.
Ora, il Tribunale, aderendo alla valutazione del CTU, ha affermato l'esistenza di residue capacità lavorative del senza tenere Pt_1
adeguatamente conto delle concrete condizioni psicofisiche del suddetto, come documentate in atti.
Se è vero che la circostanza che il sia stato riconosciuto invalido Pt_1
civile non determina automaticamente che lo stesso debba essere considerato “inabile al lavoro” ai sensi della Legge n. 222/1984, deve osservarsi che il CTU nominato dal Tribunale, dopo aver depositato una relazione oltremodo succinta con cui ha escluso che il ricorrente potesse considerarsi inabile, invitato ad “illustrare le conclusioni con cui è giunto”, ha integrato l'elaborato peritale sostenendo che il quale “disabile Pt_1
di anni 64, riconosciuto invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa (100%), dichiaratosi da sempre disoccupato”, da un punto di vista funzionale avrebbe “ancora delle potenzialità/capacità fisiche e psichiche che possono essere utilizzate nell'espletamento di una attività
pag. 4/7 lavorativa proficua, magari previo breve periodo di formazione, commisurate alle sue disabilità (…).
Considerate le doglianze dell'appellante, che evidenzia l'incongruenza delle suddette conclusioni rispetto alle limitazioni di natura neurologica e motoria da cui è afflitto, e rilevato che dalla documentazione in atti emerge che il è titolare di pensione da invalidità civile con decorrenza Pt_1
luglio 1977, ha lavorato per un periodo di due settimane nel lontano 1985, ed è stato in seguito riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% con decorrenza 3.9.2012 ed esonero da future visite di revisione ex DM 2.8.2007, il Collegio ha disposto il rinnovo della CTU.
Il CTU nominato ha evidenziato quanto segue: “La storia clinica quale emersa dalla documentazione esaminata e dall'esame obiettivo del ricorrente evidenzia un soggetto della età attuale di 66 anni, con scolarità dichiarata 3° elementare ed asserita esenzione dal servizio militare, che alla data del 23/11/1978 era stato giudicato invalido civile al 70% per emiparesi spastica sinistra;
dalla sopra citata visita del 2021 risulta CP_1
un aggravamento al 90% dal 1995 per emiparesi sinistra con stato depressivo. Risulta inoltre grave incidente della strada nel 2012 con ricovero Ospedale S. Andrea di La Spezia e successivamente al
[...]
in riabilitazione, per grave trauma toracico con volet costale a dx CP_2
e pnx bilaterale;
trauma cranico commotivo con chemosi palpebrale bilaterale, trauma addominale con ecchimosi a fianco dx e sx;
enfisema sottocutaneo addominale. In data 10/12/2012 il Sig. era giudicato Pt_1
dal Centro Medico Legale di La Spezia per l'accertamento degli stati di
Invalidità Civile, invalido con totale e permanente inabilità lavorativa:
100% con esonero da revisione. L'esame obiettivo peritale ha evidenziato
pag. 5/7 un importante deficit motorio all'emilato sinistro del corpo, prevalente all'arto superiore ma con incidenza anche sulla capacità deambulatoria, oltre ad un globale rallentamento ideico e depressione involutiva in esiti di meningite TBC in epoca infantile;
presente anche in quadro di verosimile grave gonartrosi al ginocchio destro e bronchite cronica ostruttiva (…).
Il CTU ha pertanto concluso nel senso che “Tale quadro clinico configura una situazione che condiziona, sul piano pratico, l'impossibilità ad un proficuo lavoro se si tiene conto della scolarità e delle attitudini del soggetto”.
Il CTU nominato, previo esame dettagliato della situazione, ed adottando un metodo di indagine e di valutazione serio e razionale, ha offerto conclusioni non sono state oggetto di osservazione da parte dei CCTTPP e che vengono condivise dal Collegio.
L'appello deve pertanto essere accolto nei termini di cui al dispositivo.
Il diritto alla pensione di reversibilità compete con decorrenza dal mese successivo alla data del decesso del de cuius, senza che assuma rilievo la data di presentazione della domanda amministrativa diretta alla concessione del beneficio (cfr., da ultimo, Cass. n. 18400/2022);
Quanto agli accessori, l è responsabile per il ritardo nel pagamento CP_1
soltanto dopo che siano decorsi 120 giorni dalla proposizione della domanda, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 533 del 1973
(cfr. ex multis Cass n. 3566/2024)
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Visto l'art. 127 ter c.p.c.
pag. 6/7 in accoglimento dell'appello condanna l' corrispondere all'appellante CP_1
la pensione di reversibilità quale figlio inabile di a Persona_1
decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso, oltre alla maggiore somma tra rivalutazione monetaria ed interessi con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa.
Condanna la parte appellata al pagamento in favore della parte appellante delle spese di lite del doppio grado che liquida in € 4.700,00 per il primo grado ed in € 5.000,00 per il presente grado, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Pone le spese di CTU di entrambi i gradi a carico dell' . CP_1
Così deciso alla camera di consiglio del 4 marzo 2025
La Consigliera est. Il Presidente
Maria Grazia Cassia Federico Grillo Pasquarelli
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
Federico Grillo Pasquarelli Presidente
Giuliana Melandri Consigliera
Maria Grazia Cassia Consigliera rel. all'esito di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 27 febbraio
2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 8 /2024 promossa da:
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. ANDREA FRAU ( ) C.F._2
appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_1
PATRIZIA SANGUINETI ( ) e ALBERTO C.F._3
FUOCHI ( C.F._4
appellato
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
CONCLUSIONI: per l'appellante: come da nota per trattazione scritta. per l'appellato: come da nota per trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza n. 242/2023 pubblicata in data 17/07/2023 il Tribunale della
Spezia ha rigettato il ricorso depositato in data 3.8.2021 da Parte_1
per veder accertato il proprio diritto a percepire la pensione di
[...]
reversibilità, quale figlio maggiorenne inabile di , Persona_1
deceduto in data 20.12.2019 e già titolare di prestazione pensionistica.
All'esito di CTU medico-legale, il Tribunale ne ha fatte proprie le conclusioni, escludendo che il ricorrente, per le sue condizioni psico- fisiche, potesse considerarsi persona inabile ad ogni proficuo lavoro alla data della morte del padre.
La richiesta di rinnovo della CTU è stata rigettata, in quanto la perizia è stata ritenuta “sintetica, ma esaustiva”.
Il Tribunale ha compensato le spese di lite e posto a carico dell' le CP_1
spese di CTU.
Con ricorso depositato in data 14/01/2024 propone Parte_1
appello lamentando l'erroneità della sentenza che, aderendo alle conclusioni del CTU, ha affermato l'esistenza di residue capacità lavorative del ricorrente, sulla base di valutazione incoerente rispetto alla situazione clinica riscontrata e disattendendo il presupposto medico-legale dell'invalidità rilevante, come definito dalla costante giurisprudenza di legittimità.
L' resiste. CP_1
La causa è stata discussa mediante trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 27 febbraio 2025 e decisa alla camera di consiglio del 4 marzo 2025 sulla base dei seguenti motivi
L'appello è fondato.
pag. 2/7 E' pacifico e documentale che il ricorrente in data 15 dicembre 2020 ha presentato istanza all' per il riconoscimento di pensione di CP_1
reversibilità del di lui padre deceduto il 22 dicembre 2019, con il quale conviveva e dal quale dipendeva economicamente, essendo per contro contestato che il fosse inabile al momento del decesso del dante Pt_1
causa.
In merito al requisito sanitario, secondo giurisprudenza costante e condivisibile “la L. n. 222 del 1984, art. 8 (Definizione di inabilità ai fini delle prestazioni previdenziali) ha introdotto un'unica ed unitaria nozione di “inabilità” ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità (art. 2), alla pensione di reversibilità (L. 21 luglio 1965, n. 903 art. 21 e 22) ed alle prestazioni previste dal medesimo art. 8 (…); sono quindi “inabili” alla stregua della L. n. 222 del 1984, artt. 2 e 8, contenenti identica dizione, “le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”; la assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, non già da circostanze estranee alle condizioni di salute, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto” (cfr. Cass. n. 17809 del 2022).
Inoltre “l'accertamento del requisito della inabilità (di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 8), richiesto ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di riversibilità ai figli superstiti del lavoratore o del pensionato,
pag. 3/7 deve essere operato secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento della astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36
Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico” (cfr. Cass.
n. 21425/2011 e, da ultimo, Cass n. 19530/2024).
La giurisprudenza ha quindi interpretato il concetto di “impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa” come attività lavorativa proficua, ossia capace di fornire un reddito apprezzabile, da valutarsi in concreto.
Ora, il Tribunale, aderendo alla valutazione del CTU, ha affermato l'esistenza di residue capacità lavorative del senza tenere Pt_1
adeguatamente conto delle concrete condizioni psicofisiche del suddetto, come documentate in atti.
Se è vero che la circostanza che il sia stato riconosciuto invalido Pt_1
civile non determina automaticamente che lo stesso debba essere considerato “inabile al lavoro” ai sensi della Legge n. 222/1984, deve osservarsi che il CTU nominato dal Tribunale, dopo aver depositato una relazione oltremodo succinta con cui ha escluso che il ricorrente potesse considerarsi inabile, invitato ad “illustrare le conclusioni con cui è giunto”, ha integrato l'elaborato peritale sostenendo che il quale “disabile Pt_1
di anni 64, riconosciuto invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa (100%), dichiaratosi da sempre disoccupato”, da un punto di vista funzionale avrebbe “ancora delle potenzialità/capacità fisiche e psichiche che possono essere utilizzate nell'espletamento di una attività
pag. 4/7 lavorativa proficua, magari previo breve periodo di formazione, commisurate alle sue disabilità (…).
Considerate le doglianze dell'appellante, che evidenzia l'incongruenza delle suddette conclusioni rispetto alle limitazioni di natura neurologica e motoria da cui è afflitto, e rilevato che dalla documentazione in atti emerge che il è titolare di pensione da invalidità civile con decorrenza Pt_1
luglio 1977, ha lavorato per un periodo di due settimane nel lontano 1985, ed è stato in seguito riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% con decorrenza 3.9.2012 ed esonero da future visite di revisione ex DM 2.8.2007, il Collegio ha disposto il rinnovo della CTU.
Il CTU nominato ha evidenziato quanto segue: “La storia clinica quale emersa dalla documentazione esaminata e dall'esame obiettivo del ricorrente evidenzia un soggetto della età attuale di 66 anni, con scolarità dichiarata 3° elementare ed asserita esenzione dal servizio militare, che alla data del 23/11/1978 era stato giudicato invalido civile al 70% per emiparesi spastica sinistra;
dalla sopra citata visita del 2021 risulta CP_1
un aggravamento al 90% dal 1995 per emiparesi sinistra con stato depressivo. Risulta inoltre grave incidente della strada nel 2012 con ricovero Ospedale S. Andrea di La Spezia e successivamente al
[...]
in riabilitazione, per grave trauma toracico con volet costale a dx CP_2
e pnx bilaterale;
trauma cranico commotivo con chemosi palpebrale bilaterale, trauma addominale con ecchimosi a fianco dx e sx;
enfisema sottocutaneo addominale. In data 10/12/2012 il Sig. era giudicato Pt_1
dal Centro Medico Legale di La Spezia per l'accertamento degli stati di
Invalidità Civile, invalido con totale e permanente inabilità lavorativa:
100% con esonero da revisione. L'esame obiettivo peritale ha evidenziato
pag. 5/7 un importante deficit motorio all'emilato sinistro del corpo, prevalente all'arto superiore ma con incidenza anche sulla capacità deambulatoria, oltre ad un globale rallentamento ideico e depressione involutiva in esiti di meningite TBC in epoca infantile;
presente anche in quadro di verosimile grave gonartrosi al ginocchio destro e bronchite cronica ostruttiva (…).
Il CTU ha pertanto concluso nel senso che “Tale quadro clinico configura una situazione che condiziona, sul piano pratico, l'impossibilità ad un proficuo lavoro se si tiene conto della scolarità e delle attitudini del soggetto”.
Il CTU nominato, previo esame dettagliato della situazione, ed adottando un metodo di indagine e di valutazione serio e razionale, ha offerto conclusioni non sono state oggetto di osservazione da parte dei CCTTPP e che vengono condivise dal Collegio.
L'appello deve pertanto essere accolto nei termini di cui al dispositivo.
Il diritto alla pensione di reversibilità compete con decorrenza dal mese successivo alla data del decesso del de cuius, senza che assuma rilievo la data di presentazione della domanda amministrativa diretta alla concessione del beneficio (cfr., da ultimo, Cass. n. 18400/2022);
Quanto agli accessori, l è responsabile per il ritardo nel pagamento CP_1
soltanto dopo che siano decorsi 120 giorni dalla proposizione della domanda, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 533 del 1973
(cfr. ex multis Cass n. 3566/2024)
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Visto l'art. 127 ter c.p.c.
pag. 6/7 in accoglimento dell'appello condanna l' corrispondere all'appellante CP_1
la pensione di reversibilità quale figlio inabile di a Persona_1
decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso, oltre alla maggiore somma tra rivalutazione monetaria ed interessi con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa.
Condanna la parte appellata al pagamento in favore della parte appellante delle spese di lite del doppio grado che liquida in € 4.700,00 per il primo grado ed in € 5.000,00 per il presente grado, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Pone le spese di CTU di entrambi i gradi a carico dell' . CP_1
Così deciso alla camera di consiglio del 4 marzo 2025
La Consigliera est. Il Presidente
Maria Grazia Cassia Federico Grillo Pasquarelli
pag. 7/7