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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/12/2025, n. 2575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2575 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2195/2018 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Potenza
Prima Sezione Civile
Il Giudice, Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1473/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 12/05/2025 previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co.
I, c.p.c. e vertente
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. LORENZO GATTONI, in virtù di procura a margine all'atto di appello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla Via Plebiscito n. 7;
APPELLANTE
E
(già , - P.I. , Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONIO ESPOSITO, in virtù di procura in calce alla comparsa di appello, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GAMMA
VITA AT in Potenza alla Via Ponte Nove Luci n.16;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 100/18 emessa dal Giudice di Pace di Potenza, depositata in data 20.02.2018, non notificata.
Conclusioni: all'udienza cartolare del 17/05/2025 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La presente causa ha ad oggetto la domanda di risarcimento del danno avanzata da
, odierno appellante, nei confronti della respinta Parte_1 Controparte_1
2195/2018 R.G.A.C. Pag. 1 dal Giudice di Pace di Potenza, con sentenza n. 100/2018 del 19.02.2018, perché ritenuta non sufficientemente provata.
La pretesa origina dai disservizi lamentati dall'istante sulla propria linea telefonica, fissa e mobile, nonché sulla rete internet dal 29.06.2016 al 05.07.2016, a seguito del subentro del nuovo gestore telefonico Controparte_1
Avverso la summenzionata sentenza, ha proposto appello denunciandone la Pt_1 illegittimità per non aver fatto corretta applicazione delle regole che governano il risarcimento del danno patrimoniale e per la contraddittoria valutazione delle risultanze istruttorie.
In particolare, ha censurato la sentenza impugnata:
- Per la mancata valutazione delle prove documentali acquisite (fatture, rapporti tecnici, solleciti), idonee a comprovare il danno emergente - relativo alle spese sostenute in occasione dell'intervento dei tecnici della società CO.ET ed a quelle inerenti al costo del numero aggiuntivo mai attivato - ed il lucro cessante – rappresentato dagli incarichi lavorativi perduti;
- Erronea applicazione del principio della liquidazione equitativa, ritenuto applicabile ai soli danni non patrimoniali da lesione di diritti inviolabili della persona;
- Omessa pronuncia sulla questione della mancata attivazione del numero aggiuntivo, nonostante la specifica e circostanziata richiesta dell'attore.
Ha chiesto, dunque, in riforma della sentenza impugnata, la condanna dell'appellata al risarcimento integrale dei danni patrimoniali subiti, oltre alle spese del doppio grado del giudizio.
La società costituitasi in giudizio, ha contestato le avverse deduzioni, Controparte_1 chiedendo il rigetto del gravame e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.
La causa, considerata la mancanza di richieste istruttorie, dopo alcuni rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e all'avvicendamento di più magistrati, è stata trattenuta in decisione dalla scrivente con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
****
L'appello è parzialmente fondato per le ragioni di seguito chiarite.
La sentenza impugnata è sicuramente viziata nella parte in cui ritiene applicabile il principio della liquidazione equitativa del danno ai soli danni non patrimoniali derivanti da lesione di diritti inviolabili della persona.
2195/2018 R.G.A.C. Pag. 2 Trattasi di interpretazione creativa del giudice di pace, bastando considerare che la regola è dettata dall'art. 1226 del codice civile, nell'ambito della disciplina della liquidazione del danno da inadempimento delle obbligazioni, applicabile alla liquidazione del danno da responsabilità aquiliana in virtù del richiamo contenuto nell'art. 2056 cod. civ.
Tanto è sufficiente per confutare l'assunto del giudice di prime cure, essendo pacifico che la liquidazione equitativa del danno sia regola generale, operante tanto per il danno patrimoniale che per quello non patrimoniale, laddove lo stesso risulti provato nell'an ma di difficile determinazione nel quantum.
Ciò posto la domanda può essere accolta limitatamente ai costi sostenuti per la fruizione del numero aggiuntivo (n. 09711801305), non avendo la società appellata provato che il numero fosse effettivamente attivo né offerto la prova liberatoria sulla stessa gravante ex art. 1218 cod. civ.
Invero, nella comparsa di costituzione del giudizio di primo grado la compagnia deduce che «in data 20.10.2016 il reparto competente di verificava che il numero CP_1 aggiuntivo 097/11801305 risultava essere attivo dal 06.07.2016 e pertanto veniva comunicato che per l'apertura del guasto l'istante avrebbe dovuto contattare il numero
155 (assistenza tecnica) per poter effettuare le verifiche del caso, inoltre gli operatori provvedevano ad inviare anche una comunicazione a mezzo mail (doc. 11)». CP_1
Dall'esame del documento, tuttavia, non è possibile stabilire se la comunicazione fosse effettivamente riferibile al guasto lamentato sul numero aggiuntivo, limitandosi la stessa genericamente ad informare l'utente dell'impossibilità di accogliere la sua, non meglio precisata, richiesta (cfr. doc. 10 e 11 della produzione di del giudizio di primo CP_1 grado).
Peraltro, la comunicazione fa riferimento ad un precedente “colloquio con il servizio
155”, per cui la tesi dell'appellata, secondo cui l'utente non avrebbe contattato il servizio clienti al numero 155 per inviare la segnalazione, è smentita dalla sua stessa documentazione.
Ancora, la compagnia pare non escludere l'esistenza del guasto allorché deduce che l'unico soggetto in grado di intervenire sulle linee telefoniche sarebbe EC IA
S.p.a., quale proprietaria delle stesse, per cui la al pari degli altri operatori, si CP_1 limita ad inoltrare a EC, attraverso il sistema OLO gli ordini che EC è tenuta ad espletare entro la cd. data di attesa consegna, fissata in automatico. Pertanto, la ricevuta la richiesta di intervenire, a seguito della segnalazione del guasto, è CP_1 tenuta a trasmetterla a EC, dopo aver verificato che il disservizio lamentato non è
2195/2018 R.G.A.C. Pag. 3 di propria competenza. Adempiuta tale formalità, non sarebbe dunque nelle CP_1 condizioni di intervenire sull'utenza (cfr. pag. 17 comparsa di primo grado).
Ebbene, nel caso in esame la non ha provato in alcun modo di aver segnalato il CP_1 guasto alla EC IA S.p.a., né la circostanza che questa sarebbe la sola a poter intervenire sui guasti alle linee telefoniche è sufficiente ad escludere la responsabilità della compagnia, unica contraente dell'utente.
Ora, il riparto dell'onere probatorio deve seguire i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'esatto adempimento (vedi S.U. n.13533/2001 e Cass. semplici successive conformi).
Pertanto, non avendo la sufficientemente dimostrato che il numero aggiuntivo CP_1 fosse effettivamente attivo, sicuramente va accolta la domanda di restituzione della somma indebitamente pagata per l'attivazione dello stesso, quantificata dall'istante in €
180,00 (essendo addebitato in bolletta, come da documentazione in atti, un costo di
10,00 € mensili).
Vanno invece respinte le ulteriori pretese avanzate a titolo risarcitorio.
Per quanto riguarda le spese sostenute per l'intervento dei tecnici della società Co.Et
S.r.l., pari ad € 178,97, la domanda non può essere accolta mancando la prova del nesso causale tra il guasto lamentato alla linea telefonica – imputabile alla società convenuta – ed il mancato funzionamento del centralino dello studio legale, ragione che ha determinato la richiesta di intervento della società citata.
Posto che l'onere di provare la sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento ed il danno lamentato grava pur sempre sulla parte che agisce in giudizio, anche in ipotesi di responsabilità contrattuale, la mancata prova non può che gravare sul creditore istante ex art. 2697 cod. civ.
Parimenti non si ritiene accoglibile la richiesta del risarcimento del danno da lucro cessante per la perdita di affari che, secondo la prospettazione di parte, sarebbe conseguenza dei disservizi lamentati.
Trattasi di tesi inverosimile se si considera che il disservizio alla linea, telefonica ed internet, dello studio legale è durato esattamente sei giorni, mentre non è provato che il
2195/2018 R.G.A.C. Pag. 4 numero di telefonia mobile, portato a nuovo operatore, fosse effettivamente disattivo, essendo noto che lo stesso generalmente resta attivo fino all'attivazione della nuova utenza.
In ogni caso, come noto, la liquidazione equitativa del lucro cessante, ai sensi degli artt.
2056 e 1226 cod. civ., richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale (Cass. n. 15676 del 2005).
Secondo Cass. n. 1443 del 2003, “La liquidazione equitativa del lucro cessante, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale. Occorre pertanto che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano, in termini di lucro cessante o in perdita di chances, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece - anche semplicemente in considerazione dell' “id quod plerumque accidit” - connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità”.
Nulla di tutto ciò è possibile rinvenire nel caso di specie, ritenendo che la durata estremamente breve del disservizio lamentato sia da sola idonea ad escludere che lo stesso abbia causato la perdita di affari nei termini prospettati.
Peraltro, uno dei due testi escussi nel giudizio di primo grado, Testimone_1 dichiarava che l'Avv. stava seguendo una sua causa importante da circa sedici Pt_1 anni e che “a causa della irreperibilità in qui giorni e dell'urgenza, mi sono visto costretto a conferire mandato ad un altro avvocato […] affiancandolo all'Avv.
”. Pt_1
Ebbene, non si comprende l'urgenza da cosa fosse derivata e perché l'Avv. non Pt_1 ne fosse già a conoscenza, indipendentemente dal guasto alla linea telefonica, considerando che era il legale che si interessava della causa da oltre sedici anni
(eventualmente attivandosi in quei giorni a contattare, di propria iniziativa, il cliente, onde verificare la situazione).
Del resto, l'irreperibilità del legale non ha determinato la revoca del mandato, ma il conferimento di mandato ad altro legale in aggiunta, per cui va sicuramente esclusa la ricorrenza del nesso causale tra la mancata revoca del mandato al secondo legale e l'inadempimento della compagnia.
2195/2018 R.G.A.C. Pag. 5 Parimenti, con riguardo alle ulteriori occasioni di guadagno dedotte dall'istante non risulta provata l'esistenza del nesso causale tra la perdita delle stesse e l'inadempimento, non essendo certo né altamente probabile che ove l'Avvocato fosse stato reperibile gli affari si sarebbero effettivamente conclusi.
Ribadito che il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su un''astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità (cfr., da ultimo, Cassazione civile, sez. III, 02/04/2025, n.
8758), la domanda deve essere respinta.
Considerato il parziale accoglimento della domanda per la sola somma di € 180,00 sussistono a parere della scrivente, i presupposti, ex art. 92 co. 2 cod. proc. civ., per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona della Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, definitivamente pronunziando sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, condanna la alla restituzione in favore di di € 180,00 Controparte_1 Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo;
2) Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso Così deciso in Potenza, il 02.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
2195/2018 R.G.A.C. Pag. 6
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Potenza
Prima Sezione Civile
Il Giudice, Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1473/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 12/05/2025 previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co.
I, c.p.c. e vertente
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. LORENZO GATTONI, in virtù di procura a margine all'atto di appello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla Via Plebiscito n. 7;
APPELLANTE
E
(già , - P.I. , Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONIO ESPOSITO, in virtù di procura in calce alla comparsa di appello, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GAMMA
VITA AT in Potenza alla Via Ponte Nove Luci n.16;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 100/18 emessa dal Giudice di Pace di Potenza, depositata in data 20.02.2018, non notificata.
Conclusioni: all'udienza cartolare del 17/05/2025 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La presente causa ha ad oggetto la domanda di risarcimento del danno avanzata da
, odierno appellante, nei confronti della respinta Parte_1 Controparte_1
2195/2018 R.G.A.C. Pag. 1 dal Giudice di Pace di Potenza, con sentenza n. 100/2018 del 19.02.2018, perché ritenuta non sufficientemente provata.
La pretesa origina dai disservizi lamentati dall'istante sulla propria linea telefonica, fissa e mobile, nonché sulla rete internet dal 29.06.2016 al 05.07.2016, a seguito del subentro del nuovo gestore telefonico Controparte_1
Avverso la summenzionata sentenza, ha proposto appello denunciandone la Pt_1 illegittimità per non aver fatto corretta applicazione delle regole che governano il risarcimento del danno patrimoniale e per la contraddittoria valutazione delle risultanze istruttorie.
In particolare, ha censurato la sentenza impugnata:
- Per la mancata valutazione delle prove documentali acquisite (fatture, rapporti tecnici, solleciti), idonee a comprovare il danno emergente - relativo alle spese sostenute in occasione dell'intervento dei tecnici della società CO.ET ed a quelle inerenti al costo del numero aggiuntivo mai attivato - ed il lucro cessante – rappresentato dagli incarichi lavorativi perduti;
- Erronea applicazione del principio della liquidazione equitativa, ritenuto applicabile ai soli danni non patrimoniali da lesione di diritti inviolabili della persona;
- Omessa pronuncia sulla questione della mancata attivazione del numero aggiuntivo, nonostante la specifica e circostanziata richiesta dell'attore.
Ha chiesto, dunque, in riforma della sentenza impugnata, la condanna dell'appellata al risarcimento integrale dei danni patrimoniali subiti, oltre alle spese del doppio grado del giudizio.
La società costituitasi in giudizio, ha contestato le avverse deduzioni, Controparte_1 chiedendo il rigetto del gravame e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.
La causa, considerata la mancanza di richieste istruttorie, dopo alcuni rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e all'avvicendamento di più magistrati, è stata trattenuta in decisione dalla scrivente con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
****
L'appello è parzialmente fondato per le ragioni di seguito chiarite.
La sentenza impugnata è sicuramente viziata nella parte in cui ritiene applicabile il principio della liquidazione equitativa del danno ai soli danni non patrimoniali derivanti da lesione di diritti inviolabili della persona.
2195/2018 R.G.A.C. Pag. 2 Trattasi di interpretazione creativa del giudice di pace, bastando considerare che la regola è dettata dall'art. 1226 del codice civile, nell'ambito della disciplina della liquidazione del danno da inadempimento delle obbligazioni, applicabile alla liquidazione del danno da responsabilità aquiliana in virtù del richiamo contenuto nell'art. 2056 cod. civ.
Tanto è sufficiente per confutare l'assunto del giudice di prime cure, essendo pacifico che la liquidazione equitativa del danno sia regola generale, operante tanto per il danno patrimoniale che per quello non patrimoniale, laddove lo stesso risulti provato nell'an ma di difficile determinazione nel quantum.
Ciò posto la domanda può essere accolta limitatamente ai costi sostenuti per la fruizione del numero aggiuntivo (n. 09711801305), non avendo la società appellata provato che il numero fosse effettivamente attivo né offerto la prova liberatoria sulla stessa gravante ex art. 1218 cod. civ.
Invero, nella comparsa di costituzione del giudizio di primo grado la compagnia deduce che «in data 20.10.2016 il reparto competente di verificava che il numero CP_1 aggiuntivo 097/11801305 risultava essere attivo dal 06.07.2016 e pertanto veniva comunicato che per l'apertura del guasto l'istante avrebbe dovuto contattare il numero
155 (assistenza tecnica) per poter effettuare le verifiche del caso, inoltre gli operatori provvedevano ad inviare anche una comunicazione a mezzo mail (doc. 11)». CP_1
Dall'esame del documento, tuttavia, non è possibile stabilire se la comunicazione fosse effettivamente riferibile al guasto lamentato sul numero aggiuntivo, limitandosi la stessa genericamente ad informare l'utente dell'impossibilità di accogliere la sua, non meglio precisata, richiesta (cfr. doc. 10 e 11 della produzione di del giudizio di primo CP_1 grado).
Peraltro, la comunicazione fa riferimento ad un precedente “colloquio con il servizio
155”, per cui la tesi dell'appellata, secondo cui l'utente non avrebbe contattato il servizio clienti al numero 155 per inviare la segnalazione, è smentita dalla sua stessa documentazione.
Ancora, la compagnia pare non escludere l'esistenza del guasto allorché deduce che l'unico soggetto in grado di intervenire sulle linee telefoniche sarebbe EC IA
S.p.a., quale proprietaria delle stesse, per cui la al pari degli altri operatori, si CP_1 limita ad inoltrare a EC, attraverso il sistema OLO gli ordini che EC è tenuta ad espletare entro la cd. data di attesa consegna, fissata in automatico. Pertanto, la ricevuta la richiesta di intervenire, a seguito della segnalazione del guasto, è CP_1 tenuta a trasmetterla a EC, dopo aver verificato che il disservizio lamentato non è
2195/2018 R.G.A.C. Pag. 3 di propria competenza. Adempiuta tale formalità, non sarebbe dunque nelle CP_1 condizioni di intervenire sull'utenza (cfr. pag. 17 comparsa di primo grado).
Ebbene, nel caso in esame la non ha provato in alcun modo di aver segnalato il CP_1 guasto alla EC IA S.p.a., né la circostanza che questa sarebbe la sola a poter intervenire sui guasti alle linee telefoniche è sufficiente ad escludere la responsabilità della compagnia, unica contraente dell'utente.
Ora, il riparto dell'onere probatorio deve seguire i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'esatto adempimento (vedi S.U. n.13533/2001 e Cass. semplici successive conformi).
Pertanto, non avendo la sufficientemente dimostrato che il numero aggiuntivo CP_1 fosse effettivamente attivo, sicuramente va accolta la domanda di restituzione della somma indebitamente pagata per l'attivazione dello stesso, quantificata dall'istante in €
180,00 (essendo addebitato in bolletta, come da documentazione in atti, un costo di
10,00 € mensili).
Vanno invece respinte le ulteriori pretese avanzate a titolo risarcitorio.
Per quanto riguarda le spese sostenute per l'intervento dei tecnici della società Co.Et
S.r.l., pari ad € 178,97, la domanda non può essere accolta mancando la prova del nesso causale tra il guasto lamentato alla linea telefonica – imputabile alla società convenuta – ed il mancato funzionamento del centralino dello studio legale, ragione che ha determinato la richiesta di intervento della società citata.
Posto che l'onere di provare la sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento ed il danno lamentato grava pur sempre sulla parte che agisce in giudizio, anche in ipotesi di responsabilità contrattuale, la mancata prova non può che gravare sul creditore istante ex art. 2697 cod. civ.
Parimenti non si ritiene accoglibile la richiesta del risarcimento del danno da lucro cessante per la perdita di affari che, secondo la prospettazione di parte, sarebbe conseguenza dei disservizi lamentati.
Trattasi di tesi inverosimile se si considera che il disservizio alla linea, telefonica ed internet, dello studio legale è durato esattamente sei giorni, mentre non è provato che il
2195/2018 R.G.A.C. Pag. 4 numero di telefonia mobile, portato a nuovo operatore, fosse effettivamente disattivo, essendo noto che lo stesso generalmente resta attivo fino all'attivazione della nuova utenza.
In ogni caso, come noto, la liquidazione equitativa del lucro cessante, ai sensi degli artt.
2056 e 1226 cod. civ., richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale (Cass. n. 15676 del 2005).
Secondo Cass. n. 1443 del 2003, “La liquidazione equitativa del lucro cessante, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale. Occorre pertanto che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano, in termini di lucro cessante o in perdita di chances, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece - anche semplicemente in considerazione dell' “id quod plerumque accidit” - connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità”.
Nulla di tutto ciò è possibile rinvenire nel caso di specie, ritenendo che la durata estremamente breve del disservizio lamentato sia da sola idonea ad escludere che lo stesso abbia causato la perdita di affari nei termini prospettati.
Peraltro, uno dei due testi escussi nel giudizio di primo grado, Testimone_1 dichiarava che l'Avv. stava seguendo una sua causa importante da circa sedici Pt_1 anni e che “a causa della irreperibilità in qui giorni e dell'urgenza, mi sono visto costretto a conferire mandato ad un altro avvocato […] affiancandolo all'Avv.
”. Pt_1
Ebbene, non si comprende l'urgenza da cosa fosse derivata e perché l'Avv. non Pt_1 ne fosse già a conoscenza, indipendentemente dal guasto alla linea telefonica, considerando che era il legale che si interessava della causa da oltre sedici anni
(eventualmente attivandosi in quei giorni a contattare, di propria iniziativa, il cliente, onde verificare la situazione).
Del resto, l'irreperibilità del legale non ha determinato la revoca del mandato, ma il conferimento di mandato ad altro legale in aggiunta, per cui va sicuramente esclusa la ricorrenza del nesso causale tra la mancata revoca del mandato al secondo legale e l'inadempimento della compagnia.
2195/2018 R.G.A.C. Pag. 5 Parimenti, con riguardo alle ulteriori occasioni di guadagno dedotte dall'istante non risulta provata l'esistenza del nesso causale tra la perdita delle stesse e l'inadempimento, non essendo certo né altamente probabile che ove l'Avvocato fosse stato reperibile gli affari si sarebbero effettivamente conclusi.
Ribadito che il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su un''astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità (cfr., da ultimo, Cassazione civile, sez. III, 02/04/2025, n.
8758), la domanda deve essere respinta.
Considerato il parziale accoglimento della domanda per la sola somma di € 180,00 sussistono a parere della scrivente, i presupposti, ex art. 92 co. 2 cod. proc. civ., per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona della Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, definitivamente pronunziando sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, condanna la alla restituzione in favore di di € 180,00 Controparte_1 Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo;
2) Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso Così deciso in Potenza, il 02.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
2195/2018 R.G.A.C. Pag. 6