Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 24/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 2586 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. FUSCA' EUGENIO, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. FUSCA' EUGENIO, giusta delega in atti Controparte_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta intollerabile. Tanto si evince dalle Parte_1 Controparte_1
decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate come modificate e precisate all'udienza del 24.1.2025, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, non definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e coniugi per matrimonio Parte_1 Controparte_1
contratto in data 14.03.2013 in Albenga (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Albenga al numero 5, parte I, anno 2013, alle condizioni di seguito esposte:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi in data in 14.03.2013 nel
Comune di Albenga (SV), alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi dichiarano di avere sistemazioni abitative autonome e distinte avendo già concordemente deciso di non convivere più nella casa coniugale.
Per_ 2. Viene concordato l'affidamento congiunto della figlia minore con collocamento prevalente della stessa presso la madre.
3. Quest'ultima risiederà con la figlia presso l'abitazione famigliare di proprietà del marito sita ad Albenga
(SV) in Piazza Giuseppe Garibaldi civico 9. Il sig. presta fin d'ora il proprio assenso all'eventuale CP_1
decisione della madre di trasferire la residenza della figlia in altro immobile, previa necessaria comunicazione al padre di tutti i nuovi recapiti e fatto salvo l'impegno della madre a garantire ed agevolare il padre nelle visite di cui al successivo capo.
4. Quanto alla regolamentazione dei giorni di visita del padre questi verranno gestiti in pieno accordo tra i Per_ coniugi e comunque tenendo conto del preminente interesse della figlia .
Posto quanto sopra, il sig. in ogni caso, è in diritto di vedere e tenere con sé la figlia minore Controparte_1
a settimane alternate dalle ore 16.30 del venerdì alle ore 14.00 (circa) della domenica;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé le figlie ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio. In ogni caso la figlia passerà ad anni alterni la vigilia di Natale o il giorno di Natale con il padre;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio.
5. Viene posto a carico del sig. un assegno mensile di euro 500,00 a titolo di concorso al Controparte_1
mantenimento delle figlie. L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT.
Nella determinazione del mantenimento le parti danno atto di aver considerato anche la somma percepita a titolo di assegno unico e universale che viene assegnato integralmente alla madre. A tal fine, il sig. CP_1
autorizza la sig.ra a presentare ogni anno la domanda di assegno unico per
[...] Parte_1
richiedere il 100% con accredito sull'IBAN di quest'ultima, e si impegna a comunicarLe in tempo tutti i dati necessari alla predisposizione dell'ISEE.
6. Le spese straordinarie verranno poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Per la loro individuazione, le parti seguiranno le disposizioni indicate nel protocollo in vigore presso il Tribunale di
Savona e sue successive modifiche, conosciuto dai coniugi, il quale deve intendersi in questa sede integralmente richiamato.
7. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, rinunciando reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento e risarcimento.
8. I coniugi danno altresì atto che la cucina e la cameretta delle ragazze è di proprietà della sig.ra Parte_1
invece la sala e la camera matrimoniale sono di proprietà del sig.
[...] Controparte_1
9. Circa gli eventuali debiti contratti per esclusivo interesse della famiglia prima della separazione, questi verranno suddivisi tra i coniugi in parti uguali.
10. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
11. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R. (ovvero) autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
P R O N U N C I A R E sentenza di scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni previste per la separazione.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 24.1.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott.ssa Erica Passalalpi) (Dott.ssa Lorena Canaparo)