Versione
6 maggio 2017
6 maggio 2017
Art. 10. Permessi di soggiorno per minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione 1. Quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:
a) per minore eta'. In caso di minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorita' competenti, il permesso di soggiorno per minore eta' e' rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilita' genitoriale, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell' articolo 346 del codice civile , ed e' valido fino al compimento della maggiore eta';
b) per motivi familiari, per il minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell' articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184 , e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente, ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983 , e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente.
Note all'art. 10:
- Il testo dell' art. 346 del codice civile , e' il seguente:
«Art. 346 (Nomina del tutore e del protutore). - Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore.».
- Il testo del comma 4 dell'art. 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184 , e' il seguente:
«(Omissis).
4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L'omissione della segnalazione puo' comportare l'inidoneita' ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacita' all'ufficio tutelare. (Omissis).».
a) per minore eta'. In caso di minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorita' competenti, il permesso di soggiorno per minore eta' e' rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilita' genitoriale, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell' articolo 346 del codice civile , ed e' valido fino al compimento della maggiore eta';
b) per motivi familiari, per il minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell' articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184 , e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente, ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983 , e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente.
Note all'art. 10:
- Il testo dell' art. 346 del codice civile , e' il seguente:
«Art. 346 (Nomina del tutore e del protutore). - Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore.».
- Il testo del comma 4 dell'art. 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184 , e' il seguente:
«(Omissis).
4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L'omissione della segnalazione puo' comportare l'inidoneita' ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacita' all'ufficio tutelare. (Omissis).».
Commentario • 1
- 1. Testo Unico sull'immigrazionehttps://www.studiocataldi.it/ · 1.4054298
[…] Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi ((di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonche' nelle ipotesi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis del presente testo unico e nelle ipotesi di cui all'articolo 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47,)) il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere. […]
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Giurisprudenza • 38
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2021, n. 35299Provvedimento: […] La norma di cui all'art. 10-bis, comma 6, d.lvo n. 286/1998 stabilisce la improcedibilità dell'azione penale nel caso di rilascio di permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 32, comma 3, d.lvo n. 25/2008, ovvero ai sensi degli artt. 18, 18- bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis del d.lvo n. 286/1998, ovvero ai sensi dell'art. 10 legge n. 47/2017. […]Leggi di più...
- elemento soggettivo del reato·
- art. 10-bis d.lgs. 286/1998·
- commisurazione della pena·
- improcedibilità azione penale·
- permesso di soggiorno per motivi familiari·
- attenuanti generiche·
- ricorso per cassazione·
- particolare tenuità del fatto·
- giudizio di legittimità