TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 30/10/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n.1119/2025 V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elett.te dom.ta presso lo studio del difensore Avv. D'IGNAZIO C.F._1
ANNA del Foro di Imperia
E
, nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
, elett.te dom.to presso lo studio del difensore Avv. AGNESE C.F._2
RAFFAELLA del Foro di Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio a MO DI TR (IM) in data 09/09/2017;
• hanno avuto , minorenne. Per_1
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative e sono rispondenti all'interesse del figlio, sotto i profili sia del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sia delle condizioni economiche, essendo idonee a garantirne un adeguato mantenimento.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione. Stante l'accordo tra le parti, le spese processuali vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , (matrimonio contratto a Parte_1 Controparte_1
MO DI TR (IM) il 09/09/2017, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune anno 2017, parte II, serie A, atto n. 1), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
1) I coniugi vivranno separati e potranno stabilire la loro residenza ove meglio riterranno. Si autorizzano reciprocamente a richiedere disgiuntamente il documento di identità valido per l'espatrio del figlio minore rendendosi comunque disponibili a sottoscrivere qualsivoglia documento all'uopo necessario all'atto della richiesta.
2) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori ed avrà Per_1 collocazione prevalente e residenza presso la madre. I genitori cureranno congiuntamente il mantenimento, educazione ed istruzione del figlio. Gli stessi si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, educazione e alla salute tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al Giudice. Limitatamente
2 alle questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la potestà separatamente.
3) La casa coniugale, sita in Sanremo (IM) Località Poggio, Strada Banchette-Napoleoniche nr. 101 (a Catasto n. 27), di proprietà di entrambi i coniugi, resta assegnata alla Signora che vi risiederà unitamente al figlio fino a quanto lo stesso non sarà Parte_1 Per_1 divenuto maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Le spese relative alle utenze/nettezza urbana della predetta casa coniugale restano a carico della Signora Pt_1 che conferma di assumerne il relativo onere. Quelle relative all'amministrazione/manutenzione straordinaria e/o urgente e/o necessaria resteranno a carico dei comproprietari in misura dimidiata, così come le tasse ed i tributi a carico della proprietà. Il Signor ha già rilasciato, con il consenso della Signora Controparte_1 Pt_1
, la casa coniugale per trasferirsi in Imperia.
[...]
4) Il Signor corrisponderà, in via anticipata, entro il giorno 15 di ogni Controparte_1 mese, a mezzo bonifico bancario alle coordinate che verranno comunicate separatamente, alla Signora un assegno mensile pari ad € 300,00 (euro trecento,00) quale Parte_1 contributo per il mantenimento del figlio minore;
detta somma verrà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT relativi all'anno precedente.
Il padre dovrà contribuire al mantenimento del minore sino a quando questo diventerà maggiorenne e economicamente autonomo.
5) Le spese accessorie che si rendessero necessarie per il corretto sviluppo psico fisico del figlio, come di seguito individuate secondo l'elencazione adottata per prassi dal Tribunale di
Imperia, saranno divise al 50% tra i coniugi e dovranno considerarsi escluse dall'assegno di mantenimento:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche o comunque specialistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
3 a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze.
I genitori concordano che per la gestione delle spese seguiranno il regime di cui sopra, salvo per quelle necessarie e urgenti.
Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso con riserva di modificare l'importo sopra indicato all'esito della produzione della documentazione fiscale di reddito che controparte non avesse fornito in via bonaria. L'importo delle spese straordinarie da rimborsare non potrà essere decurtato dall'assegno di mantenimento, salvo diverso accordo tra i genitori. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori dovranno essere rimborsate dall'altro genitore entro quindici giorni dalla richiesta di rimborso corredata di tutte le relative pezze giustificative (per esempio: fatture, scontrini, ricevute, ecc).
Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro cinque giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Ai fini delle detrazioni fiscali le ricevute e/o fatture verranno ripartite equamente tra i coniugi nella misura del 50%.
4 6) L'assegno unico per il figlio verrà percepito al 50% tra le parti che lo richiederanno Per_1 all'INPS nella stessa percentuale, fornendosi all'uopo reciprocamente la documentazione personale richiesta dall'Ente erogatore.
7) Il padre dovrà vedere e portare con sé il figlio a fine settimana alterni dal venerdì Per_1 pomeriggio fino alle 21,00 della domenica quando dovrà riaccompagnarlo presso l'abitazione della madre.
Nella settimana in cui il minore trascorrerà il weekend con la madre, il padre lo terrà con sé due giorni infrasettimanali con facoltà di pernotto;
in ogni caso, il padre, previo accordo con la madre, potrà vedere il figlio ogni giorno dopo l'orario scolastico compatibilmente con le esigenze scolastiche e ricreative del minore stesso. Entrambi i genitori dovranno sempre tenere conto della volontà espressa dal figlio circa la modalità di visita nei confronti dell'altro genitore. Entrambi i genitori, previo concerto, trascorreranno con i figli un periodo di 15 giorni, anche non continuativi, sia durante il periodo invernale che durante le vacanze estive, compatibilmente alle esigenze scolastiche dello stesso e lavorative dei genitori. Il minore trascorrerà la festività di Natale con un genitore e il giorno di Capodanno con l'altro genitore ad anni alternati e così pure il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. In ogni caso i genitori di volta in volta, considerando anche le esigenze e i desideri del figlio minore, si impegnano a concordare le modalità con le quali trascorrerà dette festività. Per_1
Le vacanze individuali restano a carico del genitore con il quale il figlio le trascorre.
I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente i propri turni lavorativi all'inizio di ogni mese al fine di organizzare la gestione del figlio minore. Il padre in particolare si impegna a tenere il bambino con sé ogni volta che la madre dovrà coprire turni notturni o lavorare durante i weekend di sua competenza.
8) I coniugi dichiarano di nulla aver più reciprocamente a pretendere per nessun titolo, ragione o causa, salvo il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni come sopra assunte e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento che potesse loro competere per legge.
Compensa le spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di MO DI TR (IM), ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Imperia, deciso il 30/10/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
5