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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 05/09/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 170/2023 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n°
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi Consigliere rel.
- dott. Rita Pasqualina Curci Consigliere ha pronunciato, all'esito dello scambio e deposito telematico delle note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
n e l l a
c a u s a c i v i l e d i 2° g r a d o in materia di
LAVORO iscritta al N. 170 R.G. Lav.- anno 2023 avente ad oggetto: mansione e jus variandi
p r o m o s s a d a
, rappresentato e difeso dall'avv. G. P. Torcicollo, elettivamente Parte_1
domiciliato come in atti appellante nei confronti di
1 , in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso congiuntamente e Controparte_1
disgiuntamente dagli avv.ti C. Ferdinandi e G. Sardelli, elettivamente domiciliato come in atti appellato
e di
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_2 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso ed ivi ope legis domiciliato appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti.
MOTIVAZIONE
1. Il processo di primo grado
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 17/9/2019, , dipendente del Parte_1
inquadrato nella categoria C – posizione economica C1 con mansioni di Controparte_1
“istruttore di vigilanza” in distacco dal 1° aprile 2017 con le funzioni di cancelliere presso l'ufficio del Giudice di Pace di , adiva il Tribunale di Isernia, giudice del lavoro, spiegando le CP_1
seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare:
- l'esercizio da parte del ricorrente delle mansioni di funzionario giudiziario/responsabile della cancelleria presso l'Ufficio del Giudice di Pace di , corrispondenti alla cat. D – pos.econ. CP_1
D1 (corrispondente a sua volta alla III Area Funzionale per i profili professionali del personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria) secondo il CCNL di riferimento, a far data dal
1° aprile 2017;
- il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nella categoria giuridica D – pos. economica D1;
- il diritto del ricorrente a percepire dal Comune di in persona del Sindaco p.t. la somma CP_1
complessiva di euro 43.538,87 per spettanze e/o differenze retributive/contributive in ragioni dei titoli e delle voci indicate nel presente ricorso, come risultanti dall'allegata tabella/conteggio
(all.14), ovvero alla maggiore o minore somma che risulterà dovuta per retribuzione proporzionale e sufficiente in relazione alla quantità e qualità del lavoro svolto;
2 - il diritto del sig. ad ottenere dal Comune di in persona del Sindaco p.t. il ristoro Pt_1 CP_1
del danno alla integrità psico-fisica patito per effetto della difficile situazione lavorativa in cui versa a tutt'oggi l'Ufficio del Giudice di pace di , con necessitata assunzione -al fine di CP_1
garantirne il regolare funzionamento - delle funzioni coordinamento, direzione e controllo della cancelleria, senza alcun riconoscimento giuridico ed economico;
e, per l'effetto, Voglia:
a) condannare il in persona del Sindaco p.t. all'inquadramento del ricorrente Controparte_1
nella categoria giuridica D – posizione economica D1 – così come prevista dal CCNL di riferimento e dalla normativa di settore analiticamente richiamata (corrispondente alla III Area
Funzionale per i profili professionali del personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria);
b) condannare il in persona del Sindaco p.t. al risarcimento del danno alla Controparte_1
integrità psico-fisica subito a seguito della situazione in cui versa l'Ufficio di cancelleria del GdP di come dettagliatamente descritta nella narrativa che precede, nella misura che verrà CP_1 accertata in corso di causa, anche attraverso l'ausilio di un CTU, e/o che l'adito Giudice riterrà di liquidare con apprezzamento equitativo;
c) condannare l'ente resistente al pagamento della somma complessiva di euro 43.538,87, per spettanze e/o differenze retributive/contributive in ragioni dei titoli e delle voci indicate nel presente ricorso, come risultanti dall'allegata tabella/conteggio (all.14), ovvero alla maggiore o minore somma che risulterà dovuta per retribuzione proporzionale e sufficiente in relazione alla quantità e qualità del lavoro svolto;
d) condannare il resistente a corrispondere, su tutte le spettanze dovute, gli interessi CP_1
legali nella misura di legge sulle somme rivalutate, il tutto dalle singole scadenze fino al saldo;
e) disporre il pagamento in favore dell'istante con ordinanza immediatamente esecutiva delle somme non contestate.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
1.2. Deduceva, in particolare, il che, nell'ambito del distacco aveva svolto non solo le Pt_1
mansioni di cancelliere, ma altresì le funzioni afferenti al ruolo di funzionario giudiziario/responsabile della cancelleria (rientrante nella III area funzionale/cat. D), consistenti nell'espletamento di compiti di coordinamento, direzione e controllo, con piena autonomia gestionale, della cancelleria dell'Ufficio, della quale era de facto responsabile unico, attesa
3 l'assenza, presso l'Ufficio stesso di una figura idonea a ricoprire il suddetto ruolo di funzionario.
Esponeva che, in particolare, si era occupato di tutte le attività essenziali al funzionamento dell'ufficio e, segnatamente di:
a) apposizione della formula esecutiva sui provvedimenti emessi dal Giudice di Pace
b) adozione degli atti finali e firma di tutti gli atti della cancelleria aventi valenza interna ed esterna c) corrispondenza con uffici esterni d) controllo formale sugli atti depositati e) recupero del contributo unificato e rapporti con l' Controparte_3
f) gestione del gratuito patrocinio con relativa iscrizione e chiusura foglio notizie g) statistiche civili e penali h) certificazioni presenze Giudice di Pace ed attestazione dell'attività svolta i) pubblicazione delle sentenze e di ogni provvedimento giurisdizionale, annotazione sul relativo fascicolo della irrevocabilità delle sentenze;
adempimenti conseguenti alla irrevocabilità del provvedimento l) iscrizioni delle sentenze penali sul SICP e successiva esecuzione.
1.3. A sostegno di quanto dedotto allegava copia dei provvedimenti e atti posti in essere. Inoltre depositava una nota a firma del Presidente del Tribunale di Isernia (prot. n. 1914/2018U del
19.9.2018) nella quale asseriva essere stato, da parte del medesimo capo dell'Ufficio, attestato lo svolgimento delle rivendicate mansioni superiori di funzionario giudiziario/responsabile della cancelleria.
1.4. Lamentava anche che, a causa del carico di lavoro e delle responsabilità derivanti dalla necessitata assunzione di funzioni normativamente spettanti a soggetti appartenenti a categorie superiori, ed altresì delle deleterie condizioni dell'ambiente lavorativo, aveva subito un danno esistenziale, con detrimenti di natura psico-fisica, in riferimento ai quali depositava certificazione medica.
2. Si costituiva in giudizio il che impugnava e contestava tutto quanto ex Controparte_1
adverso dedotto ed allegato, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato, sia in fatto che in diritto.
2.1. In particolare, l'ente contestava il preteso diritto all'inquadramento superiore del ricorrente, sostenendo che le attività proprie del funzionario presupponevano un'autonomia per
4 l'individuazione di indirizzi ed obiettivi dell'ufficio che il dipendente non aveva mai rivestito, poiché ogni attività e decisione in tal senso era stata sempre adottata dal Presidente del Tribunale di Isernia.
2.2. Evidenziava, anche, che la pretesa dallo stesso lavoratore avanzata era smentita dalla produzione avversaria atteso che nella allegata nota prot. 1914/2018U del 19/9/2018 a firma del
Presidente del Tribunale di Isernia si faceva, invero, divieto al cancelliere “di svolgere Pt_1 mansioni di fatto che rientrano nella competenza del Funzionario Giudiziario” e si precisava che ulteriori attività rispetto a quelle ad esso spettanti come ad esempio la ricezione degli atti civili e penali, l'evasione di richieste di copie di atti, il rilascio di copie conformi, la gestione dell'archivio dell'Ufficio avrebbero potuto essere da lui svolte soltanto in via occasionale ed in caso di necessità ed urgenza.
2.3. Precisava il resistente che anche ove tali attività fossero state compiute non in via CP_1 occasionale, attesa la mancata autorizzazione del Capo dell'ufficio e l'assenza della specifica competenza espressamente richiesta dalla legge, le stesse sarebbero state affette da nullità assoluta ed insanabile.
2.4. Deduceva, altresì, che, in ogni caso, in base alla normativa vigente ed ai principi elaborati dalla giurisprudenza, lo svolgimento di mansioni superiori rilevava soltanto in caso di attribuzione prevalente dei compiti propri di dette mansioni, sia sotto il profilo qualitativo, che quantitativo e temporale, mentre nel caso di svolgimento di mansioni promiscue doveva essere dimostrato che l'esercizio di quelle connotanti la qualifica superiore fosse prevalente, tanto da farne la mansione primaria e caratterizzante.
2.5. Formulava infine istanza di autorizzazione a chiamare in causa il , Controparte_2 sul presupposto che la fattispecie dedotta in giudizio fosse da ricondurre ad un'ipotesi di distacco funzionale, in cui l'obbligazione del lavoratore era da adempiersi non già in favore del Comune di bensì in favore dell'Ufficio del Giudice di Pace, i cui poteri direttivi e disciplinari CP_1
competevano, dunque, al Presidente del Tribunale.
3. Chiamato in causa dal a seguito di autorizzazione disposta dal GL, si costituiva CP_1
ritualmente il che, in via preliminare, eccepiva la propria carenza di Controparte_2
legittimazione passiva in quanto soggetto estraneo alle pretese giuridiche ed economiche avanzate dal . Pt_1
5 3.1. Evidenziava che al e non ad esso fosse da Controparte_1 Controparte_2
ricondurre la decisione (assunta infatti con delibere giuntali n. 85 del 24.4.2014, n. 120 del
30.7.2015 e n. 46 del 30.3.2017) di ripristinare l'Ufficio del Giudice di Pace di con CP_1 dotazione di personale e oneri a totale carico dell'ente comunale e che, inoltre, derivava dalle scelte organizzative e di pianificazione dello stesso l'autorizzazione del distacco di due sole CP_1
unità.
3.2. Nel merito deduceva l'infondatezza delle pretese atteso il mancato esercizio in via prevalente del ricorrente delle mansioni superiori, svolte solo occasionalmente e in casi di necessità e urgenza.
4. Dichiarato il decaduto dalle prove orali per non aver depositato le note di trattazione Pt_1
alla prima udienza cartolare del 08.02.2023 e inammissibile il deposito dei documenti dallo stesso ricorrente depositati solo in allegato alle note di trattazione del 28.03.2023 - ritenuti peraltro dal
GL riguardanti un periodo di tempo successivo a quello oggetto del ricorso-, espletata prova testimoniale disposta ex officio, con sentenza in data 16/10/2023 il Tribunale di Isernia rigettava il ricorso.
Riteneva, in particolare, il giudice di prime cure che il dipendente non aveva fornito la prova che le mansioni di fatto svolte rispecchiassero in termini di prevalenza quantitativa, qualitativa e temporale le competenze e i contenuti del superiore livello, così come richiesto dall'art. 52 comma
3 d. lgs. 165/01 e dalla giurisprudenza in materia, ma che fossero state piuttosto attività, anche se non del tutto occasionali, complementari a quelle proprie del dipendente, svolte in modalità (sia quantitativamente che qualitativamente) tali per cui non potessero dirsi prevalenti. Riteneva, altresì, infondata la domanda di risarcimento del danno psico-fisico patito, per assoluta mancanza di prova sia del danno che, soprattutto, del nesso di causalità tra danno e ambiente lavorativo, essendo stato il ricorrente dichiarato decaduto dalla prova orale e non avendo in sede di escussione guidata dal giudice posto questioni atte a provare la fondatezza di tale pretesa.
5. L' appello e le difese degli appellati.
Avverso siffatta sentenza interponeva appello il lamentandone l'erroneità per i seguenti Pt_1
motivi:
1) Illegittimità della pronuncia che ha dichiarato il ricorrente “decaduto” dalla “prova testimoniale” formulata nell'atto di ricorso e ha ritenuto la “preclusione processuale” dei “nuovi documenti”.
6 5.1. Il lamentava che il Tribunale lo aveva erroneamente dichiarato “decaduto” dalle prove Pt_1
orali dal momento che il mancato deposito delle note di trattazione scritta per l'udienza dell'8.02.2023 era stato causato da un “errore fatale” del sistema di ricezione atti sulla piattaforma telematica. Allegava a riprova i messaggi PEC generati il 18 maggio 2023, da cui asseriva risultavano quattro invii telematici effettuati in data 07.02.2023 alle ore 22:35:21. Aggiungeva, inoltre, che il GL, preso atto nell'udienza cartolare del giorno 8 febbraio che il ricorrente non aveva depositato dette note, comunque aveva fissato una ulteriore udienza “cartolare” per il giorno 28 marzo 2023, e che questa costituiva anch'essa una “prima udienza”, con salvezza delle note di trattazione, questa volta ricevute a sistema.
Contestava anche la pronuncia di “preclusione processuale” con riferimento ai documenti depositati in allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza del 28 marzo 2023, affermando che si trattava di documenti successivi al deposito del ricorso e rilevanti in quanto attestanti che, anche dopo l'assegnazione di una nuova funzionaria giudiziaria - che però si recava in ufficio solo una volta a settimana e la cui assegnazione era cessata il 28/2/2021 - esso aveva continuato Pt_1
a svolgere “mansioni superiori”.
2. Illegittimità della interpretazione fornita dal Giudice alle declaratorie dei profili professionali nel comparto del ministero della giustizia, al fine di escludere lo svolgimento, da parte del
“cancelliere” , di “mansioni superiori” da “funzionario giudiziario”. Pt_1
5.2. Asseriva l'appellante che le declaratorie dei profili professionali citate dal giudice erano erroneamente quelle di cui alla “rimodulazione” avvenuta con DM del 09.11.2017, successivo ai fatti dedotti in giudizio.
Riteneva che tale lettura errata delle declaratoria avesse inciso negativamente sul giudizio in merito alla prevalenza o meno delle mansioni superiori esercitate impedendo di cogliere che una certa
“promiscuità”, connaturata nel profilo del “funzionario giudiziario”, non era rinvenibile nel profilo del “cancelliere” semplice, in quanto quest'ultimo, a rigore, avrebbe dovuto astenersi dal compiere attività di competenza del profilo superiore, se non in via sporadica, laddove, diversamente, in caso di esercizio “non sporadico” delle stesse, esse avrebbero da subito integrato “mansioni superiori”..
3) Illegittimità della sentenza nella parte in cui esclude la “valenza probatoria” già insita nella circostanza che, presso l'Ufficio del Giudice di Pace di operassero solo 2 figure, di cui CP_1 nessuno è un “Funzionario giudiziario”.
7 5.3. Sotto tale profilo deduceva che prima della soppressione, avvenuta nel 2014, l'Ufficio del
Giudice di Pace di aveva, addirittura, 6 “addetti”, di cui un Funzionario giudiziario, CP_1 nonché figure inferiori al Cancelliere e all'Assistente giudiziario e che con Circolare del
12.05.2015 il aveva indicato che per gli Uffici “ripristinati” come, Controparte_2
appunto, quello di , occorreva per il buon funzionamento la presenza delle “medesime CP_1 figure professionali” che già erano presenti nella propria “dotazione organica”, prima della chiusura.
Ribadiva che il Presidente del Tribunale nella nota n. 1911 del 19.09.2018 riferiva di una carenza nell'ufficio di cui trattasi delle figure professionali del Funzionario giudiziario, dell'Operatore giudiziario e dell'Ausiliario, con conseguente possibilità di svolgimento di fatto di mansioni superiori e/o inferiori da parte degli unici due dipendenti comunali che vi svolgono le funzioni di
Cancelliere e di Assistente giudiziario.
Asseriva che tale documentazione forniva prova piena del fatto che, diversamente da quanto opinato dal giudice di prime cure, i due addetti, tra cui esso appellante, aveva di fatto dovuto svolgere un'attività riconducibile anche a figure inferiori e superiori.
4) Illegittimità della sentenza nel punto in cui nega “valenza probatoria” all'Ordine di Servizio del Presidente del Tribunale del 19.09.2018 e a ulteriori documenti provenienti dal medesimo.
5.4. Ammetteva che, con riferimento al suddetto Ordine di Servizio del Presidente del Tribunale del 19.09.2018, vi era stata da parte sua, in sede di ricorso di primo grado, una “svista interpretativa” nel sostenere che, in tale atto, il Presidente del Tribunale avesse, addirittura,
“autorizzato” esso ricorrente a svolgere attività di “coordinamento e direzione” dell'intero Ufficio.
Tuttavia asseriva la valenza probatoria del documento che, al pari degli altri documenti a firma dello stesso Presidente del Tribunale di Isernia, evidenziavano che quest'ultimo gli aveva di fatto attribuito compiti comportanti anziché un esercizio “sporadico” delle mansioni superiori, un esercizio “assiduo e costante”.
5) Illegittimità della sentenza nella parte in cui svaluta la “valenza probatoria” della documentazione depositata.
5.5. Deduceva l'erroneità della sentenza nell'interpretare la documentazione prodotta che attestava l'effettivo svolgimento di attività riconducibili al superiore inquadramento.
6) Illegittimità della sentenza nel punto in cui sottovaluta anche il significato delle testimonianze acquisite (peraltro su capitoli solo formulati dal giudice ed escludendo tutti “gli altri testi”.
8 Deduceva al riguardo il che il giudice di prime cure non aveva considerato quanto Pt_1
affermato dai testi in merito allo svolgimento da parte sua – senza soluzione di continuità – di mansioni superiori consistenti innanzitutto nel rilascio delle formule esecutive ma anche di asseverazione di perizie giurate, del patrocinio a spese dello Stato, dell'attestazione del passaggio in giudicato delle sentenze e dell'irrevocabilità unitamente al recupero crediti.
7) Contraddittorietà della sentenza nella parte in cui, da un lato, ammette che lo svolgimento delle mansioni è comunque “prevalente” quando, per mansioni di particolare “rilevanza”, esso non è assolutamente “sporadico”, dall'altro, però, non trae le giuste conclusioni da questa premessa.
5.6. Affermava che, nonostante fosse stato provato che egli aveva comunque svolto in modo non occasionale mansioni tipiche ed esclusive del funzionario giudiziario, il giudice di prime cure, anziché valorizzare la rilevanza di dette mansioni, le aveva ritenute non tali da determinare un giudizio di “prevalenza”.
Concludeva chiedendo alla Corte “di riformare la sentenza impugnata, accogliendo la domanda di cui all'atto introduttivo del presente procedimento, previa ammissione, innanzi tutto, delle prove testimoniali formulate nel ricorso introduttivo, dei documenti prodotti unitamente alle note di trattazione scritta, e della CTU richiesta, ove ritenuta necessaria, con condanna dell'Ente appellato (o eventualmente di entrambi gli appellati, se risulterà dimostrata la responsabilità del
CP_ Ministero giustizia) alla rifusione delle spese del doppio grado, da distrarsi”.
6. Ritualmente costituitosi il contrastava il proposto appello, in primo luogo Controparte_1 precisando che l'appellante non aveva impugnato la statuizione relativa al rigetto della domanda di riconoscimento del superiore inquadramento D, per cui il relativo capo della sentenza doveva considerarsi ormai passato in giudicato.
6.1. Quanto alla decadenza dalla prova orale replicava che in tema di deposito telematico, il cd. errore fatale, seppur non determina effetti invalidanti, tuttavia impone l'istanza di rimessione in termini a cura dell'interessato, istanza che nella specie non risultava essere stata proposta dall'appellante. Aggiungeva che il non poteva non essersi immediatamente avveduto del Pt_1 mancato completamento dell'iter del deposito telematico, e che, quindi, lo stesso aveva l'onere di attivarsi quanto più tempestivamente possibile per rimediare a tale mancato perfezionamento, eventualmente rivolgendosi per chiarimenti alla cancelleria e, se necessario, procedendo ad un nuovo deposito, essendosi questi unicamente limitato, peraltro neanche alla successiva udienza del
9 28.3.2023 ma solo all'udienza del 14.6.2023, a chiedere di essere autorizzato a produrre i messaggi di errore comprovanti, a suo dire, l'incolpevole mancato deposito dell'atto.
6.2. Quanto poi alla doglianza relativa alla circostanza che il Tribunale, all'udienza dell'8.2.23, pur avendo preso atto del mancato deposito delle note, aveva comunque rinviato all'udienza del
28.3.2023 con salvezza dei diritti di prima udienza, per cui anziché dichiararlo decaduto dalla prova, avrebbe dovuto invece prendere in considerazione le istanze istruttorie formulate nelle note per la predetta udienza del 28.3.2023, affermava che il rigido sistema di preclusioni previsto a tutela di intessi generali nel rito del lavoro impediva al giudice di porre rimedio alle decadenze ormai maturate. Precisava che per tale ragione dovevano ritenersi inammissibili le istanze di prove per testi, peraltro inutili ai fini della decisione, reiterate dall'appellante in secondo grado.
6.3. Aggiungeva che, per le medesime ragioni, doveva ritenersi corretta anche la decisione del
Tribunale circa l'inammissibilità della produzione documentale allegata dal alle note di Pt_1
trattazione scritta del 28.3.2024, produzione che, pertanto, non poteva trovare ingresso nel presente giudizio, in quanto, oltre all'intervenuta decadenza per inerzia dell'appellante, doveva rilevarsi che tale documentazione, sebbene formatasi successivamente alla proposizione del ricorso, si collocava temporalmente in un periodo successivo a quello rispetto al quale il aveva Pt_1
formulato la domanda (dal 1.4.2017 al 18.9.2019), onde risultava del tutto ininfluente ai fini del decidere.
6.4. Sull'assunto avversario dell'inapplicabilità della declaratoria di “cancelliere esperto” al proprio inquadramento richiamava l'art. 6 dello stesso DM del 9.11.2017 che aveva previsto l'immediata applicazione delle modifiche di rimodulazione dei profili professionali al personale già in servizio.
Evidenziava, altresì, che, contrariamente a quanto lamentato dall'appellante, il Tribunale non aveva affatto fondato la propria decisione sull'asserita equivalenza delle mansioni relative ai due profili professionali in questione, avendo, anzi, posto in evidenza che è il Funzionario Giudiziario
a disimpegnare, sebbene in un'ottica residuale, i servizi che la legge attribuisce al cancelliere e non già il contrario.
Rilevava che proprio la documentazione allegata dall'appellante e il contenuto delle prove orali richieste, non attestavano affatto lo svolgimento dei compiti più rilevanti e caratterizzanti il profilo del Funzionario giudiziario, che, come da declaratorie contrattuali, sussistono in attività gestionale di direzione, coordinamento e controllo di unità organiche anche a rilevanza esterna, di gruppi di
10 lavoro e di studio, di compiti di gestione per la realizzazione delle linee di indirizzo e degli obiettivi dell'Ufficio e di assunzione diretta di responsabilità di risultati, essendo le attività riferite dal caratterizzate da un'autonomia di tipo meramente operativo, che presuppone conoscenze Pt_1
teorico- pratiche di medio livello e non già di elevato livello, così come richiesto per il funzionario.
6.5. Deduceva l'infondatezza anche del terzo motivo di appello osservando che, come correttamente rilevato Tribunale, la sola mancanza presso l'Ufficio del Giudice di pace di un
Funzionario Giudiziario non era di per sé sufficiente a raggiungere la prova che, in concreto, il ricorrente avesse svolto le asserite mansioni superiori in via prevalente rispetto alle proprie.
Aggiungeva che il neanche avrebbe potuto svolgere le funzioni più pregnanti del Pt_1
Funzionario giudiziario se non in violazione del preciso divieto del Presidente del Tribunale di cui alla nota del 19.9.2018.
6.6. Sul quarto motivo precisava, in particolare, che, diversamente da quanto lamentato dal
, il giudice di prime cure aveva preso in considerazione gli ordini di servizio del Presidente, Pt_1
i quali avevano più volte ribadito che il dipendente, quale cancelliere, ai fini del regolare andamento del servizio giustizia offerto, avrebbe dovuto svolgere esclusivamente le mansioni di sua competenza e, solo in via occasionale, in casi di necessità ed urgenza, le eventuali mansioni superiori necessarie.
6.7. In merito al quinto motivo, deduceva che tutta la documentazione prodotta in sede di ricorso di primo grado non attestava lo svolgimento di mansioni superiori. Analogamente resisteva al sesto motivo di appello evidenziando che le deposizione dei testi nulla avevano aggiunto alle risultanze delle prove documentali. Asseriva, infine, l'infondatezza del settimo motivo di appello rimarcando che il requisito della cd. prevalenza andava escluso in radice nel caso di specie, difettando ogni allegazione circa lo svolgimento dei compiti che maggiormente caratterizzano la qualifica di funzionario.
6.8. Reiterava quindi le eccezioni relative alla chiamata in terzo del e sull'infondatezza CP_2
della richiesta di risarcimento del danno avanzata dal . Pt_1
7. Si costituiva anche il che deduceva: Controparte_2
-la nullità del ricorso introduttivo del giudizio per violazione dell'art. 415, comma 5, c.p.c.;
-la legittimità delle preclusioni e/o decadenze istruttorie in cui era incorsa la controparte;
11 -l'insussistenza dei vizi denunciati dall'odierno appellante nei confronti della sentenza di prime cure: infondatezza delle domande avversarie e insussistenza dei requisiti legittimanti l'inquadramento contrattuale, giuridico ed economico invocato dalla controparte;
Argomentava diffusamente nella memoria di costituzione, che in tali limiti si richiama e deve intendersi come qui riportata e trascritta.
All'esito dello scambio e del deposito telematico delle suddette note scritte, la causa era decisa come da separato dispositivo in atti.
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8. Motivi della decisione.
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e non meriti perciò accoglimento, come in appresso precisato.
8.1. Il primo motivo di gravame è infondato.
In tema di deposito telematico degli atti processuali e di interpretazione degli artt. 16-bis, comma
7, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e 13, comma 2, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, richiamando gli approdi di Cass. Sez. U – Ordinanza n. 28403 del 11/10/2023; Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 19307 del 07/07/2023, i giudici di legittimità, con riferimento alla tempestività del deposito del gravame, hanno ribadito principi applicabili anche all'ipotesi de qua di tardivo deposito delle note di trattazione scritta, ovvero che “– è necessario operare una distinzione sulla valenza delle ricevute
PEC, tra gli aspetti che concernono la tempestività del deposito e gli aspetti che invece riguardano la definitiva regolarità dello stesso;
– a tal fine, è vero che – come sostenuto anche dalla ricorrente nella presente sede – la generazione della ‹‹ricevuta di avvenuta consegna›› (“RdAC” – c.d. “seconda PEC”) individua il momento di perfezionamento del deposito e costituisce il riferimento temporale sulla cui base valutare la tempestività o meno del deposito medesimo (ex plurimis Cass., sez. U, 21/07/2022, n.
22834; Cass., sez. L, 19/01/2022, n. 12422; Cass., sez. 2, 12/07/2021, n. 19796);
– tuttavia, tale efficacia costituisce un effetto anticipato meramente provvisorio, in quanto risulta comunque subordinata al generarsi con esito positivo delle successive PEC, e cioè quella ‹‹esito controlli automatici deposito›› (c.d. “terza PEC”) e quella di ‹‹accettazione deposito›› (cd.
“quarta PEC”) e ciò “in quanto lo scopo del deposito non può dirsi raggiunto finché non vi sia stata l'accettazione dell'atto da parte della Cancelleria, che ne determina la conoscibilità a beneficio delle parti del processo e del giudice, e la cui prova è data dal messaggio di posta
12 elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione (cd. quarta p.e.c.)” con la conseguenza che “in caso di mancato completamento dell'iter del deposito telematico, ed in particolare ove sia risultato negativo l'esito di una o di entrambe le ultime fasi della procedura, il deposito telematico, pur perfetto, non può dirsi efficace, poiché inidoneo al raggiungimento dello scopo” (così Cass. Sez.
3 -Ordinanza n. 19307 del 07/07/2023);
– conseguentemente, in caso di deposito che generi unicamente le prime due PEC, la parte potrà ritenere di aver rispettato eventuali termini di legge per il deposito medesimo, ma è solo con le due PEC successive che potrà invece ritenere che il deposito sia definitivamente efficace e rituale, mentre in assenza delle PEC successive alla seconda – ed a maggior ragione nel caso in cui la terza o la quarta PEC diano esito non favorevole – la parte non potrà ritenersi per ciò solo decaduta dal deposito, ma – stante il mancato perfezionarsi del medesimo – avrà l'onere di attivarsi quanto più tempestivamente possibile (considerata la possibilità di una sfasatura temporale nella generazione della terza e quarta PEC) per rimediare a tale mancato perfezionamento, procedendo ad un nuovo deposito (da ritenersi nei termini, stante il primo tentativo, e quindi dovendosi considerare il nuovo deposito come continuazione della precedente attività: Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 6743 del 10/03/2021) oppure alla tempestiva formulazione di una richiesta di rimessione in termini.
Facendo applicazione dei principi appena sintetizzati al caso in esame, è agevole concludere che
l'odierna ricorrente, a fronte del deposito telematico riscontrato dalla RdAC entro il termine per la proposizione del gravame, poteva maturare un affidamento sulla tempestività del gravame medesimo, a condizione che le successive PEC – indipendentemente dal momento del loro generarsi, e quindi anche ove generate in un momento successivo alla scadenza del termine – dessero esito positivo.
A fronte, invece, del ricevimento della c.d. “quarta PEC” con messaggio di fatal error, il profilo della tempestività del gravame è risultato travolto dalla irritualità del suo deposito, atteso che può considerarsi tempestivo il gravame che sia rituale e non invece un appello che, seppur per disfunzioni tecniche, risulti sottratto all'esame sia dell'organo giurisdizionale sia della controparte appellata.
Ricevuta, allora, la PEC con segnalazione di errore fatale, l'odierna ricorrente aveva due possibilità: o reiterare la procedura di deposito telematico – che, ove effettuata con esito positivo, si sarebbe posta in continuità con la prima procedura di deposito ed avrebbe potuto quindi essere
13 considerata tempestiva, dovendosi valorizzare non la data del secondo deposito telematico eseguito dopo il rifiuto della “busta”, ma la data della RdAC del primo deposito (sempre Cass.
Sez. 1 – Ordinanza n. 6743 del 10/03/2021) – oppure presentare istanza di rimessione in termini”.
Sul sistema di preclusioni proprie del rito del lavoro, gli approdi della giurisprudenza di legittimità, richiamati, tra le altre, dall'ordinanza del 7 luglio 2020, n. 14081, hanno ribadito “il principio, sancito dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass. SS.UU. n. 8202 del 2005; tra le più recenti conf.
v. Cass. n. 11994 del 2018 e Cass. n. 20055 del 2016), secondo cui “nel rito del lavoro, in base al combinato disposto degli artt. 416, terzo comma, c.p.c., 437, secondo comma, c.p.c., l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, a meno che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione;
inoltre tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento – ispirato alla esigenza della ricerca della “verità materiale”, cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento – nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 437, secondo comma, c.p.c., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa;
quanto all'esercizio dei poteri officiosi nel rito del lavoro, con precedenti decisioni sempre nella composizione a Sezioni unite di questa Corte, si è sancito che, proprio in nome del contemperamento del principio dispositivo con le esigenze della ricerca della verità materiale, allorquando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere- dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza del fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti (cfr. in termini: Cass. SS.UU. n. 761 del 2002); successivamente, ribadito che i poteri
d'ufficio del giudice del lavoro possono essere esercitati pur in presenza di già verificatesi decadenze o preclusioni e pur in assenza di una esplicita richiesta delle parti in causa, si è affermato, a composizione di un contrasto interno alla Sezione lavoro, che l'esercizio di essi, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 421 e 437 c.p.c., non è arbitrario né meramente discrezionale,
14 ma si presenta come un potere-dovere, sicché il giudice del lavoro non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova, avendo
l'obbligo – in ossequio al “giusto processo regolato dalla legge” – di esplicitare le ragioni per le quali reputi di far – ricorso all'uso dei poteri istruttori ovvero di non farvi ricorso ed il relativo provvedimento può, così, essere sottoposto al sindacato di legittimità qualora non sia sorretto da una congrua e logica spiegazione nel disattendere la richiesta di mezzi istruttori relativi ad un punto della controversia che, se esaurientemente istruito, avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione della causa (Cass. SS. UU. n. 11353 del 2004; più di recente v. Cass. 19305 del 2016;
Cass. n. 28439 del 2019)”.
Ciò posto, si osserva che correttamente il giudice di prime cure ha dichiarato maturate le decadenze derivanti dal mancato deposito delle note di trattazione scritta all'udienza cartolare dell'8.02.2023 poiché non risulta che l'allora ricorrente, nell'immediatezza della ricezione del messaggio di “errore fatale”, abbia provveduto a ridepositare le note né che abbia proposto opportuna istanza di remissione in termini, poiché solo in sede di udienza del 14.6.2023 il medesimo ha chiesto di essere autorizzato a produrre i messaggi di errore che avrebbero comprovato l'incolpevole mancato deposito delle note di trattazione scritta di cui trattasi e dovendosi escludere nel caso in esame l'applicabilità dell'art. 156 c.p.c., non essendosi integrato il raggiungimento dello scopo come ammesso dalla giurisprudenza (cfr. Cass. n. 238/2023; Cass.
n. 6944/2023). Va, peraltro, evidenziato che il GL, mediante l'impiego dei propri poteri ufficiosi, ha disposto prova orale.
Allo stesso modo è condivisibile la pronuncia di inammissibilità della produzione documentale avvenuta tardivamente poiché solo in sede di deposito delle note di trattazione del 24.3.2023.
8.2. Quanto agli altri motivi, si ritiene che gli stessi debbano essere trattati unitariamente essendo tutti correlati all'accertamento dello svolgimento delle mansioni superiori.
8.3. In punto di diritto va ricordato che nel pubblico impiego la materia dello svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza è regolata dall'art. 52 del D.lgs n.
165/2001 il quale dispone che “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni
15 non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno.
All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.
1-ter. comma abrogato dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico. per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma
4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
16
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto
l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi
2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore”.
Pertanto, l'assegnazione a mansioni superiori al di fuori delle condizioni poste dall'art. 52, comma
2, deve ritenersi nulla, fermo restando il diritto del dipendente alla “differenza di trattamento economico con la qualifica superiore”. Così come chiarito dalla Corte di Cassazione “L'impiegato pubblico cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908 del 1988;
n. 57 del 1989; n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., che deve trovare integrale applicazione, senza sbarramenti temporali di alcun genere (Cass. S.U. n. 25837/2007; Cass. 23 febbraio 2009, n. 4367)” (così, tra le tante ,
Cass. n. 2275/2021).
Nel caso di specie, va in primo lugo evidenziato che nelle conclusioni dell'appello sono richiamate dal le domande spiegate in primo grado e, dunque, anche l'accertamento del diritto “ad Pt_1 essere inquadrato nella categoria giuridica D – pos. economica D1” con conseguente condanna dell'Ente “all'inquadramento del ricorrente nella categoria giuridica D – posizione economica
17 D1”, come eccepito dal appellato. Pur tuttavia, in disparte al rilievo che, giusta la CP_1
summezionata normativa e giurisprudenza, tale diritto non trova ingresso nel rapporto di pubblico impiego privatizzato, vi è che, come eccepito dal Comune odierno appellato, il non ha Pt_1
impugnato la sentenza con riferimento al rigetto di siffatta domande, per cui deve ritenersi che sul punto la pronuncia sia passata in giudicato.
A medesime conclusioni si giunge con riferimento alla pretesa risarcitoria, abbandonata in questo grado di giudizio.
Quanto all'invocato diritto alle differenze retributive, in tema di svolgimento delle mansioni superiori, la Cassazione ha avuto modo di chiarire che “il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. fra le tante Cass. 26593/2018, 10961/2018, 8142/2018, 21329/2017,
18943/2016, 6174/2016, 8589/2015, 11037/2006);
9. è stato precisato che l'osservanza dell'anzidetto criterio "trifasico" non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio (Cass. n. 8142/2018, 18943/2016 cit.);
10. ove, però, una delle predette fasi venga omessa, o comunque della stessa non si dia conto nella sentenza impugnata, è configurabile il vizio di cui all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., perché
l'omissione si risolve nell'errata applicazione dell'art. 2103 cod. civ. o, per l'impiego pubblico contrattualizzato, dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 (Cass. n. 8142/2018, 752/2018, 11037/2006 cit.).” (così Cass. n. 30580/2019) e che “nell'effettuare detto giudizio, il giudice deve individuare la contrattazione collettiva rilevante in relazione a tutto il periodo lavorativo che viene in rilievo ai fini della domanda, contrattazione collettiva nazionale che, nell'impiego pubblico contrattualizzato, è sempre conoscibile ex officio dal giudice, secondo il principio iura novit curia, anche a prescindere dall'iniziativa di parte (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 7641 del 09/03/2022;
Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6394 del 05/03/2019). Da ciò consegue che, in relazione ad una controversia riguardante lo svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego, una volta dedotte, dal lavoratore, le mansioni svolte, nonché il comparto ed il livello di inquadramento, è
18 dovere del giudice porre a raffronto tali dati con la contrattazione applicabile al fine di verificare la fondatezza dell'assunto attoreo, non assumendo rilievo l'erronea indicazione di un contratto collettivo non più applicabile al periodo oggetto di causa. (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 7641 del 2022 e le successive Cass. Sez. L, Ordinanza n. 21788 del 2023; Cass. Sez. L, Ordinanza n.
20843 del 2023 che devono intendersi qui richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ed alle quali si intende dare continuità)” (Così Cass. n. 16149/2024).
Ciò posto, ritiene la Corte che in sede di accertamento dello svolgimento delle mansioni superiori da parte dell'allora ricorrente, il Tribunale (cfr. p. 7 della sentenza di primo grado) ha correttamente fatto riferimento alle declaratorie di cui DM 9 novembre 2017 rubricato
“Rimodulazione dei profili professionali del personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria, nonché individuazione di nuovi profili ai sensi dell'articolo 1, comma 2-octies, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016,
n. 161”, atteso che l'art. 6 dello stesso prevede che ”2. …Resta ferma l'immediata applicazione al personale già in servizio delle modifiche di rimodulazione dei profili professionali in relazione alle relative declaratorie professionali in conformità al presente decreto .
3. I dipendenti già in servizio e i cui profili professionali siano stati oggetto di modifiche sono inquadrati nei profili professionali così come rimodulati e ridenominati, secondo le consistenze numeriche già esistenti nell'originario profilo oggetto di rimodulazione o ridenominazione e con mantenimento della fascia economica”.
La Tabella A allegata al richiamato decreto indica, per il Cancelliere esperto, le seguenti specifiche professionali “Conoscenze teoriche e pratiche di medio livello;
discreta complessità dei processi
e delle problematiche da gestire;
capacità di coordinamento di unità operative interne con assunzione di responsabilità dei risultati;
relazioni con capacità organizzative di media complessità” e i seguenti contenuti professionali: “Lavoratori che, secondo le direttive ricevute ed avvalendosi anche degli strumenti informatici in dotazione all'ufficio, esplicano compiti di collaborazione qualificata al magistrato nei vari aspetti connessi all'attività dell'ufficio, anche assistendolo nell'attività istruttoria o nel dibattimento, con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali, nonché di rilascio di copie conformi e di ricezione di atti, anche in modalità telematica, e tutte le altre attività che la legge attribuisce al cancelliere”.
Con riferimento al funzionario giudiziario, la Tabella A detta le seguenti specifiche professionali:
Elevato grado di conoscenze ed esperienze teorico-pratiche dei processi organizzativi e gestionali
19 in materie amministrative-giudiziarie; coordinamento, direzione e controllo, ove previsto, di unità organiche, anche a rilevanza esterna, di gruppi di lavoro e di studio;
svolgimento di attività di elevato contenuto tecnico, gestionale, specialistico con assunzione diretta di responsabilità di risultati;
autonomia e responsabilità nell'ambito di direttive generali.” e i seguenti contenuti professionali “Attività di contenuto specialistico, con assunzione di compiti di gestione per la realizzazione delle linee di indirizzo e degli obiettivi dell'ufficio definiti dal dirigente. Lavoratori che, nell'ambito di direttive di massima ed avvalendosi anche degli strumenti informatici in dotazione all'ufficio, forniscono una collaborazione qualificata alla giurisdizione assicurando il presidio delle attività che la legge attribuisce alla competenza del cancelliere esperto.
Lavoratori che svolgono attività di direzione di una sezione o reparto nell'ambito degli uffici di cancelleria. Lavoratori che partecipano all'attività didattica dell'Amministrazione per le materie di competenza. In relazione all'esperienza maturata in almeno 7 anni di servizio nel profilo, possono essere adibiti, su base volontaria, alle attività connesse alla tutela dei crediti erariali e delle spese di giustizia, anche coordinando le professionalità inferiori.”.
Tratto distintivo del profilo professionale del Funzionario giudiziario, preteso dall'appellante è, dunque, l'elevato grado di conoscenze ed esperienze dal coordinamento, direzione e controllo, di unità organiche, anche a rilevanza esterna, di gruppi di lavoro e di studio;
nonché dallo svolgimento di attività di elevato contenuto tecnico, gestionale, specialistico.
Va osservato anche che, con riguardo alla figura del Cancelliere esperto, il Controparte_2
, con Circolare Prot. 103/1 (A)/ 1757/CD/DGPF-1 del 30.11.2010 “avente ad oggetto:
[...]
Nuovo C.C.N.I. del 29.7.2010 e relative problematiche interpretative) ha chiarito che si tratta di figura “ausiliaria” del giudice e che “questa "ausiliarietà" non può di certo essere confinata alla sola attività di assistenza al magistrato in udienza o nelle istruttorie, in quanto è lo stesso C.C.I.
a prevedere per tale figura "compiti di collaborazione qualificata al magistrato nei vari aspetti connessi all'attività dell'ufficio. Deve quindi derivarne, come inevitabile conseguenza, il perdurante legittimo esercizio di attività quali, a titolo meramente esemplificativo, la pubblicazione dei provvedimenti del giudice, mediante la sottoscrizione dell' avvenuto deposito in cancelleria, l'apposizione, nonché la sottoscrizione del passaggio in giudicato e dell'irrevocabilità sulle sentenze civili e penali, l'esecuzione, in senso lato degli stessi provvedimenti, il rilascio delle formule esecutive, il disimpegno di vari incombenti nell'ambito delle procedure fallimentari, ecc.”
e che ad essa competono “attività propedeutiche, contestuali o conseguenti rispetto alla funzione
20 di ius dicere propria del giudice, oppure indispensabili ai fini della pubblicità ed efficacia di un provvedimento emanato da quest'ultimo” con esclusione di attività quali “atti notori, rinunce all'eredità, accettazioni con beneficio d'inventario delle stesse ecc.” spettanti al Funzionario giudiziario (cfr. All. n. 39 alla memoria di costituzione in primo grado del ). CP_2
Orbene, il deduce di aver svolto le seguenti attività (cfr. pp.7 ss. del ricorso di primo Pt_1
grado):
a) apposizione della formula esecutiva sui provvedimenti emessi dal Giudice di Pace;
b) adozione degli atti finali e firma di tutti gli atti della cancelleria aventi valenza interna ed esterna;
c) corrispondenza con uffici esterni;
d) controllo formale sugli atti depositati;
e) recupero del contributo unificato e rapporti con l' ; CP_3 CP_3
f) gestione del gratuito patrocinio con relativa iscrizione e chiusura foglio notizie;
g) statistiche civili e penali;
h) certificazioni presenze Giudice di Pace ed attestazione dell'attività svolta;
i) pubblicazione delle sentenze e di ogni provvedimento giurisdizionale, annotazione sul relativo fascicolo della irrevocabilità delle sentenze;
adempimenti conseguenti alla irrevocabilità del provvedimento;
l) iscrizioni delle sentenze penali sul SICP e successiva esecuzione.
E le risultanze della prova testimoniale disposta dal giudice in primo grado hanno confermato che il provvedeva tra l'altro al rilascio delle formule esecutive in caso di estrema urgenza: il Pt_1
g.o.p. , escussa quale teste all'udienza del 14.6.2023, ha dichiarato “il cancelliere Testimone_1
svolgeva tutte le mansioni che erano di sua competenza, e tutto (recupero crediti, Pt_1 apposizione formule esecutive) veniva svolto dal il Presidente autorizzò il rilascio delle Parte_2
formule esecutive da parte del cancelliere solo in caso di estrema urgenza. Dunque il era Pt_1 costretto a rilasciarle, nell'inerzia del comune che non provvedeva a nominare il funzionario, perché non poteva rilasciarle nessun altro. Dunque le richieste di formule esecutive si accumulavano per mesi, fino a quando non diventavano urgenti, e a quel punto il era Pt_1 autorizzato a provvedere dato l'ordine di servizio”. Alla stessa udienza la teste Testimone_2
ha dichiarato “Formule esecutive e copie conformi doveva farle per forza , così
[...] Pt_1
21 come la tenuta del repertorio, se non lo teneva lui dovevo occuparmene io… Ci troviamo in difficoltà anche con il gratuito patrocinio, non possiamo occuparcene”.
Procedendo ad un confronto tra le mansioni dispiegate dal , come descritte e risultanti dal Pt_1
compendio documentale, nonché confermate dai testi in primo grado, con le declaratorie così come anche precisate dal , emerge inequivocabilmente che le stesse sono perfettamente CP_2 rientranti nell'inquadramento posseduto, mentre non risulta lo svolgimento di mansioni riconducibili al superiore profilo di funzionario giudiziario, tra cui, in primis, attività di coordinamento, direzione e controllo caratterizzanti il profilo stesso.
Quanto al rilascio delle formule esecutive, anche a voler ammettere contrariamente a quanto risultante dalla su richiamata Circolare del 30.11.2010 che si tratti di attività propria del
Funzionario Giudiziario, si tratterebbe comunque di un'attività residuale rispetto alle tante altre espletate dal dipendente e comunque solo in caso di necessità e di urgenza, tale pertanto da non superare il vaglio del requisito di prevalenza richiesto ai fini della rilevanza delle mansioni per l'accesso al differente trattamento economico dell'inquadramento superiore, requisito, in ogni caso, non provato.
Infatti, l'art. 52 subordina il riconoscimento di tale diritto alla prova che lo svolgimento di fatto di mansioni superiori sia avvenuto in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale e sulla questione, la Cassazione, nel solco orientamento consolidato, ha precisato che
“lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica - anche non immediatamente - superiore a quella di inquadramento formale comporta, in forza del disposto dell'art. 52, comma
5, d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore ove i compiti svolti siano stati svolti in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale e, dunque ove le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni
(Cass. SSUU 25837/2007; Cass. 9646/2019, 30811/2018, 27887/2009)” (cfr. ex multis, Cass. n.
30580/2019 citata).
Priva di pregio è poi la circostanza, dedotta dall'appellante a sostegno delle pretese avanzate, che il decreto del Ministero della Giustizia del 27.5.2016 ha disposto il ripristino dell'Ufficio giudiziario del Giudice di Pace di con l'assegnazione di sole due unità, CP_1 Parte_1
quale cancelliere e la quale assistente giudiziario, trattandosi di atti di Testimone_2
22 organizzazione dai quali non può desumersi la prova che nel concreto il dipendente abbia svolto attività peraltro neppure allegate e provate.
Ad abundantiam si osserva che la stessa nota prot. n. 1914/2018U del 19.9.2018 del presidente del
Tribunale di Isernia (all.5) faceva “divieto al Cancelliere Sig. di svolgere mansioni Parte_1
di fatto che rientrano nella competenza del Funzionario giudiziario (a parte il coordinamento, direzione e controllo della Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace, che a maggior ragione non è propria della sua qualifica professionale), potendo egli compierle fino a quando il Comune non avrà fornito personale ulteriore corrispondente alla relativa qualifica solo in via occasionale in caso di necessità ed urgenza”.
Di qui il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, restando assorbita ogni altra questione.
9. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza come da liquidazione in dispositivo.
10. Si dà atto che non è dovuto, da parte dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente appello attesa la dichiarazione di esenzione in atti.
PQM
LA CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza del Tribunale di Isernia in data 16/10/2023, e con ricorso qui depositato il 22/11/2023, da Parte_1
nei confronti di e di Controparte_1 Controparte_2
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante alla rifusione in favore degli appellati delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in €1.500,00 per ognuno, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge.
Campobasso, 17/1/2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Margiolina Mastronardi dott. Vincenzo Pupilella
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