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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1019/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI UI, Presidente
UI PAOLO, AT
CAPONETTO SALVATORE, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 576/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Societa' A Responsabilita' Limitata E, In - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259007163370000 IRAP 2000
proposto da
Ricorrente_1 Societa' A Responsabilita' Limitata E, In - P.IVA_1 Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. RIF.CART. 29620040098003810000 IRPEG 2000
- RUOLO n. RIF.CART. 29620040098003810000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2000
- RUOLO n. RIF.CART. 29620040098003810000 IRAP 2000
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 375/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso indicato in epigrafe, il ricorrente ha impugnato l'atto sopraindicato, con il quale Agenzia delle
Entrate – SI richiedeva il pagamento di cartella relativa a tributi e imposte varie per l'anno 2020.
Eccepiva il ricorrente la mancata notifica della cartella di pagamento e l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi alle stesse;
conseguentemente invocava l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, che chiedeva il rigetto del ricorso siccome infondato.
Con memorie del 28.10.25, il ricorrente insisteva nei motivi di ricorso.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Risulta infatti, come emerge dalla produzione dell'Ente impositore, che la cartella di pagamento cui si riferisce l'intimazione di pagamento oggi impugnata è stata ritualmente notificata.
E poiché la cartella di pagamento risulta emessa correttamente e ritualmente notificata al ricorrente,
l'eccezione deve essere rigettata, anche in ragione del fatto che, divenuta inoppugnabile la pretesa nel merito, nulla ostava all'ente della riscossione per procedere, anche coattivamente, alla riscossione del debito erariale.
Riguardo all'asserita intervenuta prescrizione del credito, con riferimento alla notifica della cartella oggi impugnata, come è noto, si deve fare incontestabile richiamo anche all'assetto legislativo - fiscale determinatosi nel contesto della emergenza epidemiologica COVID 19 ed in particolare l'art. 68 del D.L.
17-3-2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) che ha previsto la sospensione dei termini della attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d.
Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 960 del 15/01/2025).
Il ricorso dunque non può essere accolto.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza, e possono determinarsi in € 16.00, da porre a carico di parte ricorrente, e da liquidarsi a favore di Agenzia delle Entrate costituita.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, che si quantificano in euro 1.600,00. Così deciso a Palermo, nella Camera di consiglio del 13 febbraio 2026. Il Giudice est. Il Presidente
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI UI, Presidente
UI PAOLO, AT
CAPONETTO SALVATORE, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 576/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Societa' A Responsabilita' Limitata E, In - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259007163370000 IRAP 2000
proposto da
Ricorrente_1 Societa' A Responsabilita' Limitata E, In - P.IVA_1 Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. RIF.CART. 29620040098003810000 IRPEG 2000
- RUOLO n. RIF.CART. 29620040098003810000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2000
- RUOLO n. RIF.CART. 29620040098003810000 IRAP 2000
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 375/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso indicato in epigrafe, il ricorrente ha impugnato l'atto sopraindicato, con il quale Agenzia delle
Entrate – SI richiedeva il pagamento di cartella relativa a tributi e imposte varie per l'anno 2020.
Eccepiva il ricorrente la mancata notifica della cartella di pagamento e l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi alle stesse;
conseguentemente invocava l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, che chiedeva il rigetto del ricorso siccome infondato.
Con memorie del 28.10.25, il ricorrente insisteva nei motivi di ricorso.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Risulta infatti, come emerge dalla produzione dell'Ente impositore, che la cartella di pagamento cui si riferisce l'intimazione di pagamento oggi impugnata è stata ritualmente notificata.
E poiché la cartella di pagamento risulta emessa correttamente e ritualmente notificata al ricorrente,
l'eccezione deve essere rigettata, anche in ragione del fatto che, divenuta inoppugnabile la pretesa nel merito, nulla ostava all'ente della riscossione per procedere, anche coattivamente, alla riscossione del debito erariale.
Riguardo all'asserita intervenuta prescrizione del credito, con riferimento alla notifica della cartella oggi impugnata, come è noto, si deve fare incontestabile richiamo anche all'assetto legislativo - fiscale determinatosi nel contesto della emergenza epidemiologica COVID 19 ed in particolare l'art. 68 del D.L.
17-3-2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) che ha previsto la sospensione dei termini della attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d.
Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 960 del 15/01/2025).
Il ricorso dunque non può essere accolto.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza, e possono determinarsi in € 16.00, da porre a carico di parte ricorrente, e da liquidarsi a favore di Agenzia delle Entrate costituita.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, che si quantificano in euro 1.600,00. Così deciso a Palermo, nella Camera di consiglio del 13 febbraio 2026. Il Giudice est. Il Presidente