Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 12/02/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7321 /2023
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa N.R.G.7321/2023 promossa con ricorso congiunto di separazione e divorzio depositato in data 22/12/2023 da
, con l'avv. Ferro Serena, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Scarparo Silvia, come da mandato in atti;
CP_1
Ricorrenti
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione effetti civili matrimonio
Conclusioni congiunte delle parti in ordine al divorzio
Per i ricorrenti:
“Chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia pronunciare, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorsi i termini di legge dall'udienza di comparizione dei coniugi nell'ambito di essa, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in data 20.09.2014 in Agna (PD) e trascritto presso il Comune di
Agna (PD) il 22.09.2014 (atto n.
8 - P. II Serie A) alle condizioni medesime stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di annotare l'emandanda sentenza”.
Condizioni concordate per la separazione: “1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno.
1
collocazione abitativa prevalente presso la casa familiare di Agna (PD), Via Pelaloco n.
15/C, che viene assegnata alla madre con gli arredi e corredi esistenti ad eccezione dei beni personali del Sig. con l'intesa che in un secondo momento egli potrà prelevare i Pt_1
complementi di arredo oggetto di separato accordo.
3) Entrambi i genitori manifestano il loro assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto italiano per il minore nonché al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti. Essi confermano inoltre la scelta della religione cattolica e l'assenso all'insegnamento del catechismo e alla somministrazione dei sacramenti della religione cattolica.
4) Il tempo che il figlio trascorrerà con l'uno o con l'altro genitore, salvo diversi accordi, viene così regolato: - fine settimana: i week end, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola alla domenica sera, ore 20.30, saranno alternati;
- infrasettimanalmente: Per_1 trascorrerà con il papà il giorno del mercoledì sera dall'uscita da scuola fino al mattino dopo, riaccompagnandolo il padre a scuola e nella settimana in cui il week end sarà di pertinenza della madre trascorrerà il giorno del martedì ed il giorno del giovedì Per_1 sempre dall'uscita da scuola fino al mattino dopo, riaccompagnandolo il padre a scuola.
Nel tempo in cui ha il minore con sé, ciascun genitore lo accompagnerà alle attività sportive o ludiche;
- vacanze di Natale: ad anni alterni il minore starà con un genitore dal 24 al 30 dicembre (alternando il giorno della Vigilia ed il giorno di Natale di modo che il minore possa festeggiare con entrambi i genitori) e con l'altro dal 31 dicembre (Capodanno compreso) al 6 gennaio. La consegna del figlio sarà concordata di volta in volta;
per questo anno 2023-24 le parti si sono già accordate;
- vacanze di carnevale e di Pasqua: ad anni alterni il minore trascorrerà con un genitore le vacanze di carnevale e con l'altro quelle di
Pasqua, salvo diversi accordi e tenendo conto gli impegni lavorativi e le esigenze del bambino;
- vacanze estive: (tale intendendosi il periodo di pausa estiva dalla scuola): il figlio starà due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno;
- ponti ed altre festività: saranno suddivisi con il criterio dell'alternanza e dell'equivalenza. Il bambino trascorrerà il giorno del compleanno con entrambi i genitori (anche separatamente) e festeggerà con l'uno e con l'altro genitore il compleanno di questi ultimi. - Gli orari di rientro dai periodi di vacanza, festività o ponti saranno flessibili e concordati anticipatamente di volta in volta. - I genitori concordano sul fatto che al figlio debba essere conservata la possibilità di mantenere rapporti e frequentazioni sia con i nonni paterni che con quelli materni, come avvenuto fino ad oggi, e
2 sono d'accordo sul fatto che essi possano essere accompagnati nei loro spostamenti, viaggi o vacanze dai nonni, materni o paterni.
5) Con riguardo al mantenimento del figlio, le parti convengono che il Sig. verserà Pt_1
mensilmente la somma di euro 700,00 entro il 10 del mese di riferimento (già a partire da questo mese di dicembre) somma soggetta a rivalutazione ISTAT a far data da 1 anno dall'udienza Presidenziale e concorrerà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Padova (doc. 15). –
6) Il minore è titolare di libretto di risparmio postale n. 000049964778, Persona_2 aperto in data 07.07.2017; ad oggi il saldo ammonta ad € 2.290,27. I genitori si impegnano a non prelevare somme da detto libretto se non con il consenso dell'altro, e solo per spese straordinarie riguardanti unicamente il figlio minore.
7) L'assegno unico per i figli, se spettante, verrà percepito interamente dalla Sig.ra CP_1
.
[...]
8) Le detrazioni per i figli a carico saranno effettuate da ciascun genitore in misura proporzionale alla quota di spesa sostenuta.
9) I coniugi si danno atto di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non avere alcunché reciprocamente a pretendere a titolo di mantenimento.
10) Nell'ambito del riassetto economico e patrimoniale conseguente alla separazione e al successivo divorzio, a definizione dei rapporti economici e patrimoniali intercorsi durante il matrimonio e fino ad oggi, le parti convengono che: - si impegna e si obbliga Parte_1
a trasferire a , che accetta e presta il suo consenso, la propria quota pari al CP_1
50% della proprietà della casa coniugale sita in Agna (Pd), Via Pelaloco n. 15/C, così individuata e catastalmente censita: - Catasto fabbricati del Comune di Agna: - Fg. 12, mapp. 1379, sub 2, cat. A/2, cl. 1, consistenza 7 vani, r.c. 542,28 euro;
- Fg. 12, mapp. 1379, sub 3, cat. C/6, cl. 1, consistenza 20 m², r.c. 30,99. - si impegna e si obbliga CP_1
a trasferire a che accetta e presta il suo consenso, la propria quota pari al Parte_1
50% della proprietà dell'immobile di AN (PD), sito al Viale Europa n. 3/G Piano T., così identificato: - Catasto fabbricati Comune di AN (PD) - Fg. 4, mapp. 881, sub 20, cat. C/1, cl. 3, consistenza 48 m², r.c. 520,59 euro. - si impegna e si obbliga CP_1
a trasferire a che accetta e presta il suo consenso, la propria quota pari al Parte_1
100% della proprietà dell'immobile di AN (PD), al Viale Europa Piano S1, così identificato: - Catasto fabbricati Comune di AN (PD) - Fg. 4, mapp. 881, sub 85, cat.
C/2, cl. 4, consistenza 19 m², r.c. 31,40 euro. - si impegna e si obbliga a CP_1
trasferire a che accetta e presta il suo consenso, la propria quota pari al 50% Parte_1
3 della proprietà dell'immobile sito in EL (PD), alla Via G. Carturan, scala B, piano 1, così identificato: - Catasto fabbricati Comune di EL (PD) - Fg. 16, mapp. 2483, sub
24, cat. A/2, cl. 3, consistenza 4,5 vani, r.c. 511,29 euro;
- Fg. 16, mapp.2483, sub 45, cat.
C/6, cl. 2, consistenza 35 m², r.c. 63,27.
- Il trasferimento delle suddette proprietà (permuta) avverrà, senza alcuna corresponsione di prezzo, entro 30 giorni dalla pronuncia della sentenza che omologa la separazione, in sede di rogito notarile, con applicazione delle esenzioni da imposte e tasse ex art. 19 legge
6 Marzo 1987 n. 74, con oneri notarili a carico di entrambe le parti al 50%.
11) Le parti provvederanno, sempre entro 30 giorni dalla pronuncia della sentenza che omologa la separazione ad estinguere il finanziamento contratto di cui al doc 14) provvedendo al 50% ciascuno.
12) La Sig.ra provvederà entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso ad CP_1
effettuare le volture a proprio nome delle utenze domestiche di energia elettrica, acqua e gas;
in ogni caso dal mese di dicembre compreso provvederà al pagamento delle suddette voci di spesa.
13) La Sig.ra provvederà a versare, entro 10 giorni dal deposito del presente ricorso, CP_1 sul conto corrente del marito il deposito cauzionale pari ad € 1.350,00, che era stato versato nel conto corrente cointestato n. 1000/00003186 in relazione all'immobile di EL (PD), che diverrà di piena proprietà del Sig. e che ad oggi è condotto in locazione. - Quanto Pt_1
a detto conto cointestato il Sig. non avrà più nulla a pretendere dalla Sig.ra in Pt_1 CP_1
merito alle somme ivi contenute ed il rimanente verrà suddiviso in parti uguali tra i coniugi.
14) I coniugi si danno reciprocamente atto che gli obblighi di cui al presente punto 10) rientrano, per ogni conseguente effetto ed anche ai fini delle esenzioni fiscali applicabili, nell'ambito della regolamentazione tra coniugi dei rapporti patrimoniali in sede di separazione.
15) Le spese legali del presente procedimento vengono compensate”.
Per il P.M.: “conclude per accoglimento del ricorso”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I sigg. e hanno contratto matrimonio concordatario il Parte_1 CP_1
20/09/2014 in Agna (PD) e trascritto nel relativo registro al n.8 Parte II, Serie A dell'anno
2014.
Nel presente giudizio, promosso con ricorso congiunto di separazione e divorzio, con sentenza n.579/2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per la pronuncia della sentenza di divorzio.
4 Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con successive note depositate per l'udienza del 13.12.2024.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dall'udienza avanti al giudice relatore tenutasi il
23.2.2024 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e a quelli del figlio minorenne in conformità all'art. 337 ter c.c. e, pertanto, va preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, con la precisazione che l'impegno al trasferimento immobiliare di cui al punto 10 e gli accordi di cui ai punti 8, 11, 12, 13, e 14 costituiscono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti e non necessitano del recepimento del Tribunale ai fini della loro validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra Pt_1
contratto il 20/09/2014 in Agna (PD) e trascritto nel relativo
[...] CP_1
registro parte II serie A n.8 anno 2014 del Comune di Agna (PD);
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti riportati in epigrafe come indicato in motivazione;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 3 febbraio 2024
Il Giudice estensore Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
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