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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 04/04/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1034/2023 R.G. A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
nella persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n . 1034 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2023 e vertente TRA
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
30.05.1990, elettivamente domiciliata in Torre SS (c.a.p. 88811), alla Via Nazionale, n. 37/A, presso lo studio dell'Avv. Luca Mauro (C.F.: - pec: , che la C.F._2 Email_1 rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
Attrice opponente E
(C.F.: ), nato a [...] il CP_1 C.F._3
23.1.1949, elettivamente domiciliato in Cariati (c.a.p. 87062), alla via I Trav. Carducci n. 2, presso lo studio dell'Avv. Mario Sero (C.F.:
- pec: , che lo rappresenta e C.F._4 Email_2 difende giusta procura in calce all'atto di precetto
Convenuto opposto
-Conclusioni: come da verbale di udienza del 16/01/2025
-Oggetto: Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. co. 1
Svolgimento del processo – Motivi della decisione La presente sentenza è redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla l. n. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima i nterpretata come estrinsecazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (Trib. Monza, sent. 27.7.2016).
1 1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 22.06.2023, ad istanza del sig. , con il quale veniva CP_1 intimato il pagamento, entro e non oltre dieci giorni, della somma complessiva pari ad € 34.019,97 . A sostegno dell'opposizione esponeva: che il credito dell'intimante traeva origine dai seguenti titoli: 1) Assegno bancario n. 702617336-05 della Unicredit Banca Roma dell'08.03.2023, di importo pari ad € 12.400,00, emesso a favore di;
2) Assegno bancario n. 3190469727 -03 della Unicredit CP_1
Banca Roma dell'08.03.2023, di importo pari ad € 10.600,00, emesso a favore di;
3) Assegno bancario n. 3190469727 -04 della CP_1
Unicredit Banca Roma dell'08.03.2023, di importo pari ad € 10.600,00 emesso a favore di;
che ella non aveva mai sottoscritto i CP_1 predetti assegni e disconosceva la firma apparentemente dalla stessa apposta sugli stessi. Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli, la dichiarazione che l'istante non aveva diritto a procedere esecutivamente nei suoi confronti.
2. Si costituiva con propria comparsa, formulando CP_1 istanza di verificazione e deducendo che tra le parti sussisteva una scrittura privata con la quale la si era impegnata a restituire la Pt_1 somma di € 50.000,00 che il le aveva prestato. Chiedeva, CP_1 pertanto, il rigetto dell'opposizione.
3. Dopo l'accoglimento dell'istanza di sospensione, espletata c.t.u. grafologica in accoglimento dell'istanza di verificazione, all'udienza del 16.1.2025 i procuratori precisavano le conclusioni, riportandosi agli atti ed ai verbali di causa, e chiedevano la decisione.
4. L'opposizione è fondata e deve essere accolta. Come precisato dalla Corte di Cassazione (Cass., 19.9.2022, n. 27381), nell'ambito di un giudizio di opposizione a precetto intimato sulla base di assegno, il disconoscimento della sua sottoscrizione è idoneo a determinare il venire meno dell'efficacia dello stesso quale titolo esecutivo, dal momento che l'opposizione non integra un'impugnazione del titolo e non si esaurisce con la sua contestazione, ma consiste in un'azione volta a sovvertire l'apparenza dell'esecutività del titolo, fondata sulla genuinità di una sottoscrizione contestata dal suo supposto autore, sicché non occorre che questi proponga querela di falso, mentre spetta al creditore dimostrare la sussistenza dei presupposti per promuovere l'esecuzione forzata. Nella fattispecie in esame, l'atto di precetto opposto è fondato sui seguenti titoli: 1) Assegno bancario n. 702617336-05 della Unicredit
2 Banca Roma dell'08.03.2023, di importo pari ad € 12.400,00, emesso a favore di;
2) Assegno bancario n. 3190469727 -03 della CP_1
Unicredit Banca Roma dell'08.03.2023, di importo pari ad € 10.600,00, emesso a favore di;
3) Assegno bancario n. 3190469727 - CP_1
04 della Unicredit Banca Roma dell'08.03.2023, di importo pari ad € 10.600,00 emesso a favore di . CP_1
L'opponente ha formalmente disconosciuto la firma Parte_1 apposta sugli assegni ed, in ragione dell'istanza di verificazione formulata tempestivamente dal convenuto opposto, è stata espletata consulenza grafologica. Il c.t.u. nominato, con un ragionamento condivisibile in quanto lineare e coerente tra premesse e conclusioni, ha accertato che le firme sui tre Pers assegni in esame non sono riconducibili alla mano di olo Pt_1
e devono essere considerate apocrife. L'assegno, infatti, oltre a integrare prova scritta idonea a consentire l'emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ai sensi dell'art. 642 c.p.c., costituisce esso stesso titolo esecutivo, che legittima l'immediato avvio dell'espropriazione forzata;
tuttavia, la mancanza dell'elemento della sottoscrizione, che è stata accertata essere apocrifa, non consente di affermare la validità del titolo.
Considerato che
, quindi, gli assegni oggetto dell'atto di precetto non possono essere posti alla base della pretesa creditoria vantata dal
, deve rilevarsi che quest'ultimo non ha fornito alcun altro CP_1 elemento idoneo alla declaratoria del suo diritto ad ag ire in executivis nei confronti di , non essendo di certo sufficiente la Parte_1 sussistenza a tal fine di una scrittura privata.
5. In conclusione, l'opposizione va accolta e per l'effetto deve dichiararsi che non ha diritto di procedere ad CP_1 esecuzione forzata nei confronti dell'opponente in Parte_1 forza dell'atto di precetto notificato in data 22.6.2023.
6. Le spese seguono la soccombenza e devono essere calcolate, anche per la fase cautelare, secondo i criteri del D. M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, sulla base del valore della controversia, in applicazione dei compensi medi, opportunamente ridotti per la semplicità delle questioni giuridiche controverse. Allo stesso modo, per i compensi del c.t.u., come liquidati in corso di causa, che devono essere posti definitivamente a carico di parte convenuta opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in persona del Giudice monocratico dott.
3 Emmanuele Agostini, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1034/2023 R.G.A.C., ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) accoglie l'opposizione spiegata e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto di di procedere ad esecuzione CP_1 forzata per l'importo intimato in precetto;
2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute CP_1 da , che quantifica in € 518,00 per esborsi ed € 5.424,00 Parte_1 per compensi professionali, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito avv. Luca Mauro;
3) pone definitivamente il compenso liquidato in corso di causa in favore del c.t.u. a carico di . CP_1
Così deciso in Crotone, li 4.4.2025.
Il Giudice
Dott. Emmanuele Agostini
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
nella persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n . 1034 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2023 e vertente TRA
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
30.05.1990, elettivamente domiciliata in Torre SS (c.a.p. 88811), alla Via Nazionale, n. 37/A, presso lo studio dell'Avv. Luca Mauro (C.F.: - pec: , che la C.F._2 Email_1 rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
Attrice opponente E
(C.F.: ), nato a [...] il CP_1 C.F._3
23.1.1949, elettivamente domiciliato in Cariati (c.a.p. 87062), alla via I Trav. Carducci n. 2, presso lo studio dell'Avv. Mario Sero (C.F.:
- pec: , che lo rappresenta e C.F._4 Email_2 difende giusta procura in calce all'atto di precetto
Convenuto opposto
-Conclusioni: come da verbale di udienza del 16/01/2025
-Oggetto: Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. co. 1
Svolgimento del processo – Motivi della decisione La presente sentenza è redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla l. n. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima i nterpretata come estrinsecazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (Trib. Monza, sent. 27.7.2016).
1 1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 22.06.2023, ad istanza del sig. , con il quale veniva CP_1 intimato il pagamento, entro e non oltre dieci giorni, della somma complessiva pari ad € 34.019,97 . A sostegno dell'opposizione esponeva: che il credito dell'intimante traeva origine dai seguenti titoli: 1) Assegno bancario n. 702617336-05 della Unicredit Banca Roma dell'08.03.2023, di importo pari ad € 12.400,00, emesso a favore di;
2) Assegno bancario n. 3190469727 -03 della Unicredit CP_1
Banca Roma dell'08.03.2023, di importo pari ad € 10.600,00, emesso a favore di;
3) Assegno bancario n. 3190469727 -04 della CP_1
Unicredit Banca Roma dell'08.03.2023, di importo pari ad € 10.600,00 emesso a favore di;
che ella non aveva mai sottoscritto i CP_1 predetti assegni e disconosceva la firma apparentemente dalla stessa apposta sugli stessi. Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli, la dichiarazione che l'istante non aveva diritto a procedere esecutivamente nei suoi confronti.
2. Si costituiva con propria comparsa, formulando CP_1 istanza di verificazione e deducendo che tra le parti sussisteva una scrittura privata con la quale la si era impegnata a restituire la Pt_1 somma di € 50.000,00 che il le aveva prestato. Chiedeva, CP_1 pertanto, il rigetto dell'opposizione.
3. Dopo l'accoglimento dell'istanza di sospensione, espletata c.t.u. grafologica in accoglimento dell'istanza di verificazione, all'udienza del 16.1.2025 i procuratori precisavano le conclusioni, riportandosi agli atti ed ai verbali di causa, e chiedevano la decisione.
4. L'opposizione è fondata e deve essere accolta. Come precisato dalla Corte di Cassazione (Cass., 19.9.2022, n. 27381), nell'ambito di un giudizio di opposizione a precetto intimato sulla base di assegno, il disconoscimento della sua sottoscrizione è idoneo a determinare il venire meno dell'efficacia dello stesso quale titolo esecutivo, dal momento che l'opposizione non integra un'impugnazione del titolo e non si esaurisce con la sua contestazione, ma consiste in un'azione volta a sovvertire l'apparenza dell'esecutività del titolo, fondata sulla genuinità di una sottoscrizione contestata dal suo supposto autore, sicché non occorre che questi proponga querela di falso, mentre spetta al creditore dimostrare la sussistenza dei presupposti per promuovere l'esecuzione forzata. Nella fattispecie in esame, l'atto di precetto opposto è fondato sui seguenti titoli: 1) Assegno bancario n. 702617336-05 della Unicredit
2 Banca Roma dell'08.03.2023, di importo pari ad € 12.400,00, emesso a favore di;
2) Assegno bancario n. 3190469727 -03 della CP_1
Unicredit Banca Roma dell'08.03.2023, di importo pari ad € 10.600,00, emesso a favore di;
3) Assegno bancario n. 3190469727 - CP_1
04 della Unicredit Banca Roma dell'08.03.2023, di importo pari ad € 10.600,00 emesso a favore di . CP_1
L'opponente ha formalmente disconosciuto la firma Parte_1 apposta sugli assegni ed, in ragione dell'istanza di verificazione formulata tempestivamente dal convenuto opposto, è stata espletata consulenza grafologica. Il c.t.u. nominato, con un ragionamento condivisibile in quanto lineare e coerente tra premesse e conclusioni, ha accertato che le firme sui tre Pers assegni in esame non sono riconducibili alla mano di olo Pt_1
e devono essere considerate apocrife. L'assegno, infatti, oltre a integrare prova scritta idonea a consentire l'emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ai sensi dell'art. 642 c.p.c., costituisce esso stesso titolo esecutivo, che legittima l'immediato avvio dell'espropriazione forzata;
tuttavia, la mancanza dell'elemento della sottoscrizione, che è stata accertata essere apocrifa, non consente di affermare la validità del titolo.
Considerato che
, quindi, gli assegni oggetto dell'atto di precetto non possono essere posti alla base della pretesa creditoria vantata dal
, deve rilevarsi che quest'ultimo non ha fornito alcun altro CP_1 elemento idoneo alla declaratoria del suo diritto ad ag ire in executivis nei confronti di , non essendo di certo sufficiente la Parte_1 sussistenza a tal fine di una scrittura privata.
5. In conclusione, l'opposizione va accolta e per l'effetto deve dichiararsi che non ha diritto di procedere ad CP_1 esecuzione forzata nei confronti dell'opponente in Parte_1 forza dell'atto di precetto notificato in data 22.6.2023.
6. Le spese seguono la soccombenza e devono essere calcolate, anche per la fase cautelare, secondo i criteri del D. M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, sulla base del valore della controversia, in applicazione dei compensi medi, opportunamente ridotti per la semplicità delle questioni giuridiche controverse. Allo stesso modo, per i compensi del c.t.u., come liquidati in corso di causa, che devono essere posti definitivamente a carico di parte convenuta opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in persona del Giudice monocratico dott.
3 Emmanuele Agostini, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1034/2023 R.G.A.C., ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) accoglie l'opposizione spiegata e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto di di procedere ad esecuzione CP_1 forzata per l'importo intimato in precetto;
2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute CP_1 da , che quantifica in € 518,00 per esborsi ed € 5.424,00 Parte_1 per compensi professionali, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito avv. Luca Mauro;
3) pone definitivamente il compenso liquidato in corso di causa in favore del c.t.u. a carico di . CP_1
Così deciso in Crotone, li 4.4.2025.
Il Giudice
Dott. Emmanuele Agostini
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