Ordinanza collegiale 18 giugno 2025
Ordinanza collegiale 5 novembre 2025
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 16/03/2026, n. 4906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4906 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04906/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05042/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5042 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Bertuglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari
del provvedimento emesso dall’Ambasciata d’Italia a Tunisi il 31 gennaio 2025, pratica n° 26417, notificato in data 8 febbraio 2025, con il quale veniva comunicato il rigetto della domanda di visto per reingresso presentata dal ricorrente il 18 settembre 2024 e, così, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. IO RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
(i) il ricorrente – cittadino tunisino – ha chiesto l’annullamento del provvedimento del 31 gennaio 2025, con cui l’Ambasciata d’Italia a Tunisi ha respinto la sua richiesta di visto di reingresso sulla base della seguente motivazione: «abbiamo il dispiacere di comunicarvi che la vostra domanda di visto per “reingresso” presentata il 19.09.2024, è stata rifiutata dalla Questura di Trapani»;
(ii) il ricorrente ha affidato il ricorso a due motivi, così rubricati: «1. Violazione dell’Art. 10 bis della L. 07 agosto 1990 n° 241. “Carenza di motivazione sul motivo del non rilascio del visto di ingresso in Italia ed eccesso di potere per mancata valutazione di ogni elemento per il rilascio di detto visto”»; «2. Violazione dell'art. 4 del TUI e dell'art. 8 del D.P.R. n. 394 del 1999; eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto d'istruttoria e di motivazione»;
(iii) costituitasi in giudizio l’Amministrazione resistente, in seguito allo svolgimento delle udienze camerali del 17 giugno e 4 novembre 2025 e degli approfondimenti istruttori ordinati dal Collegio, è stata fissata l’udienza pubblica del 10 febbraio 2026, in occasione della quale la causa è stata trattenuta in decisione;
Rilevato che:
(i) le condizioni per l'ottenimento del visto di reingresso sono compendiate nel decreto ministeriale 850 del’11 maggio 2011, allegato A, il quale, al punto 12, prevede che esso : «è concesso in favore dei cittadini stranieri il cui documento di soggiorno risulti: a) scaduto da non oltre 60 giorni - da estendersi fino a sei mesi in caso di comprovati gravi motivi di salute del cittadino straniero, dei suoi parenti di I grado o del coniuge - e del quale sia stato chiesto il rinnovo entro i termini. In tali casi non è previsto il rilascio di nullaosta da parte della questura; b) scaduto da oltre 60 giorni - senza limiti di tempo - e del quale sia stato chiesto il rinnovo nei termini, qualora si sia allontanato dal territorio nazionale per adempiere gli obblighi militari. Solo nel caso in cui il documento risulti scaduto da oltre 6 mesi, il visto d'ingresso è rilasciato previo nulla osta della questura. (…) III. Il visto di reingresso è rilasciato anche al cittadino straniero il cui documento di soggiorno sia scaduto da non oltre 60 giorni e del quale non sia stato chiesto il rinnovo entro i termini, previo nulla osta della questura competente»;
(ii) come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa «il visto di reingresso presuppone (…) un permesso di soggiorno in corso di validità (smarrito o sottratto) o, alternativamente, una tempestiva richiesta di rinnovo dello stesso ove scaduto»; esso «postula, in ogni caso, la sussistenza dei requisiti ai quali la legge condiziona la permanenza dello straniero sul territorio italiano» (cfr. TAR Lazio sez. IV, 14/06/2023, n. 10108);
Considerato che, secondo quanto riportato nella relazione redatta dalla Questura di Trapani:
(i) il ricorrente era titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato valido «sino al 17.06.2024 rilasciato a seguito dell’ordinanza, emessa in data 10.05.2022 dal Giudice di Pace di Trapani che sospendeva l’esecutività del Decreto di espulsione n. 17958, emesso il 09.04.2022 dal Prefetto della Provincia di Trapani per i reati ostativi dai quali si evinceva la pericolosità sociale (…) con il conseguente Ordine del Questore di Trapani a lasciare il territorio nazionale entro sette giorni dalla notifica»;
(ii) con ordinanza dell’11.04.2023, il Giudice di Pace di Trapani revocava la sospensione del decreto di espulsione opposto e di conseguenza confermava il predetto decreto di espulsione;
(iii) «il ricorrente presentava in data 26.04.2024 richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e tre giorni dopo (…) usciva dal territorio italiano per recarsi in Tunisia»;
(iv) per tali ragioni la Questura emetteva parere sfavorevole alla richiesta del visto di ingresso e, successivamente, disponeva l’archiviazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente;
Ritenuto che:
(i) sia evidente l’insussistenza, in capo al ricorrente, dei presupposti per poter fruire di un visto di reingresso, considerato, che: (a) il permesso di soggiorno di cui era titolare era stato concesso in esecuzione di un provvedimento sospensivo emesso dal Giudice di pace di Trapani, il quale, in seguito, ha revocato la sospensione e confermato il decreto di espulsione precedentemente disposto in ragione della commissione di reati ostativi; si tratta di circostanze che, secondo il combinato disposto degli artt. 4, comma 3 e 5 del d.lgs. n. 286 del 1998, impediscono il rinnovo del permesso di soggiorno e l’ammissione dello straniero nel territorio italiano; (b) inoltre, al momento dell’istanza di visto (18 settembre 2024), il permesso di soggiorno invocato era comunque scaduto da oltre 60 giorni (17 giugno 2024) e non sono stati dimostrati motivi per una estensione del termine entro cui la normativa di settore sopra riportata consente di richiedere il visto di reingresso;
(ii) le circostanze sopra evidenziate costituiscano motivo sufficiente per l’adozione del provvedimento negativo, il quale risulta, in relazione al tipo di visto richiesto, a carattere vincolato (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 1459 del 10 febbraio 2023, la quale ha precisato che «alla luce delle disposizioni del Regolamento n. 394 del 1999, in assenza di un valido titolo di soggiorno ovvero di una tempestiva domanda di rinnovo, il diniego di visto di reingresso è un atto vincolato»);
(iii) tali considerazioni inducano a ritenere infondato anzitutto il primo motivo di ricorso: nel caso in esame, infatti, dato il carattere vincolato del provvedimento, l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto costituisce un vizio formale ininfluente rispetto al contenuto dispositivo del diniego e dunque, in applicazione dell’art. 21 octies , comma 2, primo periodo della legge 241/1990, non determina l’annullabilità dell’atto;
(iv) le stesse considerazioni impongano di rigettare anche il secondo motivo di ricorso, atteso che l’istruttoria condotta ha accertato l’assenza dei presupposti per il rilascio del visto di reingresso e che il provvedimento – seppure in modo sintetico – ha dato conto del motivo alla base del rigetto, ossia il parere sfavorevole reso dalla Questura;
(v) in conclusione, che il ricorso debba essere respinto mentre le spese di lite, in ragione della peculiarità della vicenda fattuale, debbano essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES IL, Presidente
IO RO, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO RO | ES IL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.