TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 16/03/2026, n. 4906
TAR
Ordinanza collegiale 18 giugno 2025
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Ordinanza collegiale 5 novembre 2025
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Sentenza 16 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell’Art. 10 bis della L. 07 agosto 1990 n° 241. “Carenza di motivazione sul motivo del non rilascio del visto di ingresso in Italia ed eccesso di potere per mancata valutazione di ogni elemento per il rilascio di detto visto”

    Il Collegio ha ritenuto che, dato il carattere vincolato del provvedimento di diniego del visto, l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto costituisca un vizio formale ininfluente ai fini dell'annullabilità dell'atto, in applicazione dell'art. 21 octies, comma 2, primo periodo, della legge 241/1990.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 4 del TUI e dell'art. 8 del D.P.R. n. 394 del 1999; eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto d'istruttoria e di motivazione

    Il Collegio ha ritenuto che l'istruttoria abbia accertato l'assenza dei presupposti per il rilascio del visto di reingresso e che il provvedimento, seppur sintetico, abbia indicato il motivo del rigetto (parere sfavorevole della Questura).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 16/03/2026, n. 4906
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4906
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo