Sentenza 6 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/2001, n. 1670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1670 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 01 6 70 /0 1 LA CORTE SUPREMA DY CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI R.G.N. 16659/98Presidente Consigliere Cron. 3527 Dott. Alberto SPANO' Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud. 23/11/00 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. TESOLE 2TORE per diritti L. sul ricorso proposto da: 6 FEB 2001 IL CANCELLIERE INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in rappresentante pro tempore, persona del legale CANCELLERIA elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FONZO FABIO, CORRERA FABRIZIO, PULLI CLEMENTINA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AL DO;
2000
- intimato -
4839 avverso la sentenza n. 16/98 del Tribunale di -1- CAMPOBASSO, depositata il 21/07/98 R.G.N. 93/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Corrado udienza del 23/11/00 dal GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato SGROI (per delega FONZO); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO • " Il Tribunale di Campobasso, con sentenza del 27.7.98, ha ritenuto che il sign. LD ON avesse,in quanto effettivamente titolare d'impresa artigiana, e mancando la prova d'inottemperanza a quanto previsto per le retribuzione da corrispondere ai suoi dipendenti dai contratti colletivi,diritto agli sgravi fiscali. L'INPS chiede la cassazione della sentenza . MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente imputa al Tribunale di essere incorso in un duplice errore: a- aver ritenuto che la semplice iscrizione presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato sia sufficiente a comprovare la natura artigianale della impresa;
b- che la mancata ottemperanza alle retribuzioni della contrattazione collettiva debba esser provata dall'INPS. ⚫ Il primo profilo di doglianza è infondato Ed infatti il Tribunale attribuisce la predetta natura all'impresa non in base al dato formale dell'iscrizione, bensì in base agli accertamenti effettuati dall'ispettorato del lavoro. Fondato è invece il secondo profilo. Incombe infatti al datore di lavoro provare la predetta ottemperanza alla contrattazione collettiva (Cass.2743/1999) . Il ricorso, va nei limiti predetti, accolto e la causa rimessa ad altro giudice che si atterrà al predetto principio di diritto.
P.Q.M
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Campobasso. Roma 23 novembre 2000 Il Consigliere es. lorado Gagle ' Gylden luull Il Presidente Shillin IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, - 6 FEB. 2001 A PL IL COLLABORATORE M E R CANCELL P A I D A 0 3 S , 1 S 3 O . A 5 L T T L R , . O A A B N ' S L I E L 3 P D E S 7 - D I A 8 T I N - S S G 1 O N 1 O E P S A E M I I D G A E A G , D E O O T L E R T T T I S N A R I I E L G S D L E E E R O D