Sentenza 19 giugno 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/2018, n. 28361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28361 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2018 |
Testo completo
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AB EN nato a [...] il [...] AG IC nato a [...] il [...] NO LO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/12/2017 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette/sentite le conclusioni del PG
ALFREDO POMPEO VIOLA
Il P.G. conclude dichiarando i ricorsi fondati e chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. udito il difensore L'avvocato PATARINI ALBERTO del foro di RIETI in difesa di AB EN e AG IC conclude riportandosi ai motivi d ricorso, chiedendone l'accoglimento. L'avvocato REPICI FABIO del foro di MESSINA in difesa di BIS0611ANO LO conclude insistendo nell'accoglimento del ricorso. L'avvocato CICERO MARIA RITA del foro di MESSINA in difesa di BIS06«ANO LO conclude riportandosi ai motivi di ricorso. Ritenuto in fatto Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame in sede di rinvio, ha sostituito nei confronti di DO TE e CO BB la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio o servizio per anni uno e ha sostituito nei confronti di AR OG la misura della custodia carceraria con quella dell'obbligo di dimora in località protetta. Le misure cautelari sono state disposte nell'ambito di un procedimento per il reato continuato di concorso nell'accesso abusivo a sistemi informatici, in quanto i militari dell'Arma dei Carabinieri, DO TE e CO BB, impiegati nel servizio di scorta di AR OG, collaboratore di giustizia, effettuavano, su richiesta di questi, più accessi al Sistema informativo interforze e alla banca dati esterna ACI, per ragioni estranee al loro ufficio e al solo fine di acquisire notizie riservate e non accessibili al pubblico che riversavano a OG. Il procedimento in esame è stato originato da un provvedimento di stralcio dell'autorità giudiziaria messinese che, indagando per il reato di associazione di tipo mafioso contro ignoti, aveva disposto intercettazioni telefoniche i cui risultati avevano fatto emergere elementi indiziari nei confronti di AR OG per i delitti di intestazione fittizia di beni, false dichiarazioni ex articolo 379 c.p. e plurime estorsioni, oltre che elementi indiziari per i fatti di accesso abusivo al sistema informatico. Eseguito lo stralcio, il procedimento è stato trasmesso prima alla procura della Repubblica di Rieti e quindi a quella di Roma, che ha chiesto e ottenuto i provvedimenti cautelari, poi annullati con rinvio da questa Corte. Questa Corte - sezione V, sentenza n. 52602 del 27 ottobre 2017 - ha ritenuto la fondatezza del motivo di ricorso con cui si lamentava l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche disposte dall'autorità giudiziaria messinese e che hanno consentito l'acquisizione degli elementi di gravità indiziaria per i reati per i quali ora si procede. Ha infatti ritenuto necessario che sia dimostrata, con adeguata motivazione, la sussistenza di una connessione, anche solo probatoria, tra il procedimento in esame e quello da cui ha tratto origine e nel cui ambito sono state disposte le intercettazioni telefoniche, e ciò per superare il divieto ex articolo 270 c.p.p., che pone regole rigide per l'utilizzazione delle intercettazioni in altro procedimento, atteso che il reato di accesso abusivo a un sistema informatico non è tra quelli per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. Su questa premessa il giudice di rinvio ha anzitutto precisato che nel procedimento a quo AR OG era indagato, in concorso con AR RI, per il reato di intestazione fittizia di beni, commesso al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, con attribuzione fittizia ad alcuni soggetti della titolarità della società DM ZI srl;
oltre che per il reato di tentata estorsione in concorso, per aver minacciato US RE, che si occupava della gestione della RE srl, al fine di costringerlo a far lavorare mezzi nella sua disponibilità. In quel procedimento, conclusosi con la condanna di AR OG alla pena di anni cinque di reclusione e 2000,00 euro di multa, era emerso che questi, collaboratore di giustizia, aveva continuato a coltivare interessi di natura economica nel territorio di Mazzarà Sant'Andrea, sito nella provincia di Messina. Per acquisire favori da RI AR, AR OG aveva reso nel 2010 dichiarazioni favorevoli a RI nell'ambito di procedimenti penali che lo vedevano coinvolto. Nell'ambito di quel filone di indagine - ha precisato il Tribunale - sono emersi i reati oggetto del procedimento ora in corso. Con specifico riferimento alle condotte di accesso abusivo ai sistemi informatici, hanno assunto particolare significato alcune conversazioni intercettate. La prima è quella del 16 dicembre 2015 tra OG e IA AT NN, una delle intestatarie fittizie della società DM ZI srl, nel corso della quale il primo riferiva informazioni circa i precedenti giudiziari di un'altra persona, tale FA ON;
la seconda è quella dell'8 aprile 2016 tra OG e GE LO, anche lui suo prestanome nella appena indicata società, durante la quale OG ordinava a LO di impossessarsi dei mezzi di trasporto di AR RI, informandolo dell'inesistenza di vicoli giuridici sui mezzi, e ciò in forza dell'accertamento effettuato da CO BB e DO TE tramite un accesso alla banca dati ACI. OG aveva richiesto ai due militari l'acquisizione delle informazioni sui mezzi trasmettendo, via whatsapp, una fotografia raffigurante la targa del mezzo, chiedendo di verificare a chi fosse intestato e se gravassero sul mezzo vincoli. Il Tribunale ha quindi affermato che dalla ricostruzione della genesi del procedimento operata dal giudice per le indagini preliminari emerge con evidenza che gli elementi indicati si sono svelati nell'ambito del procedimento messinese. Il fatto che i due procedimenti non siano ab origine diversi e il collegamento investigativo, attenendo i reati ad un medesimo filone di indagine, inducono a ritenere del tutto legittima l'utilizzazione dei risultati intercettativi. La sostanziale unicità del procedimento comporta la non necessità, prevista dall'articolo 270, comma 2, c.p.p., del deposito presso l'autorità del procedimento ad quem dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni. Verbali e registrazioni sono stati depositati nell'ambito del procedimento a quo. Peraltro, nell'ambito del procedimento di riesame l'omesso deposito del cd. brogliaccio e dei Nes audio non è sanzionato da nullità o inutilizzabilità, perché è sufficiente la trasmissione della documentazione anche sommaria e informale che dia conto sinteticamente del contenuto v:lene conversazioni riferite negli atti di p. g. Il Tribunale ha successivamente rilevato l'esistenza di elementi di gravità indiziaria, dal momento che è dimostrato che i due militari, su richiesta di OG, abbiano effettuato accessi abusivi per operazioni di natura ontologicamente diverse da quelle cui i due erano addetti. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso i difensori degli indagati. Il difensore di CO BB e DO TE ha articolato più motivi. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta connessione tra il procedimento in esame e quello originario. Se vi fosse stata connessione tra i procedimenti, l'autorità giudiziaria messinese non avrebbe disposto lo stralcio. Il giudice del rinvio non ha osservato il principio di diritto e non ha dimostrato che le informazioni abusivamente captate dai pubblici ufficiali tramite l'accesso ai sistemi informatici protetti riguardassero proprio i beni attraverso i quali si voleva realizzare la commissione del diverso reato di intestazione fittizia. Il giudice del rinvio ha fatto cenno soltanto a un collegamento investigativo tra il procedimento instaurato a Messina e quello ora in esame, senza specificare quale sia e in cosa consista. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche. Nel procedimento in esame non sono stati depositati i verbali e le registrazioni delle intercettazioni disposte nel procedimento originario e il Tribunale ha genericamente ritenuto l'utilizzabilità dei risultati intercettativi senza adeguata risposta alla doglianza in tema di omesso deposito. Con il terzo motivo ha dedotto carenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari. La procura della Repubblica di Roma ha avanzato richiesta di misura cautelare a distanza di oltre un anno dalla commissione dei fatti. Quanto alle esigenze cautelari il Tribunale non ha considerato la circostanza che entrambi i ricorrenti sono stati privati della password di accesso ai sistemi informatici e sono stati destinati ad altro incarico, sicché sono nell'impossibilità di reiterare il reato. I difensori di AR OG hanno articolato più motivi. Con il primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il giudice del rinvio non ha osservato il principio di diritto della Corte di cassazione e ha omesso, perché impossibile a farsi, di dimostrare che ognuno degli accessi abusivi fosse collegato in modo finalistico o probatorio al reato di intestazione fittizia o, con più precisione, a quello di associazione di tipo mafioso a carico di ignoti commesso in Mazzarà S. Andrea fra I'l e il 31 agosto 2014, per il quale erano state disposte le intercettazioni nel primo procedimento. Sull'unico episodio di accesso astrattamente ricollegabile al reato di intestazione fittizia il giudice del rinvio, da un lato, ha valorizzato l'interesse di OG alla sottrazione di un bene a RI - in particolare, il mezzo di cui trasmise con messaggio whatsapp l'immagine della targa - e, dall'altro, ha fatto riferimento all'interesse di OG per i mezzi della società RIter in funzione della costituenda società fittiziamente intestata. Non ha spiegato, poi, in qual modo quell'accesso del 7 aprile 2016 fosse finalisticamente collegato al reato di intestazione fittizia di bene della società L.D.M., che beni in dotazione non ha. Nessuna motivazione ha poi fornito in ordine agli altri cinque accessi riguardanti persone del tutto estranee a OG. Il giudice del rinvio non ha dato dimostrazione del vincolo di connessione tra procedimenti e ha fatto richiamo soltanto a un generico filone investigativo, senza chiarire per quale ragione tra quel filone e i delitti individuati intercorra un collegamento finalistico e probatorio.Con il secondo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Le intercettazioni disposte nel procedimento da cui è stato stralciato quello ora in esame sono inutilizzabili per assenza di vincolo di connessione tra i procedimenti e quindi per l'operatività del divieto di cui all'articolo 270 c.p.p. Col terzo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il giudice del rinvio è incorso in un travisamento del fatto e della prova allorché ha affermato che il ricorrente, al fine di acquisire favori da RI AR aveva reso nel 2010 dichiarazioni a lui favorevoli nell'ambito dei procedimenti penali che vedevano coinvolto quest'ultimo, mutando la versione fornita in precedenza. Dalla sentenza che si allega risulta la falsità della circostanza che OG avesse reso nel 2010 dichiarazioni favorevoli a RI, dal momento che nel 2010 le dichiarazioni rese da OG portarono al primo arresto di AR RI e alla sua condanna per concorso in associazione mafiosa. Con il quarto motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Nel procedimento per l'emissione delle misure cautelari non sono mai state depositate le registrazioni o le trascrizioni o il verbale delle trascrizioni delle conversazioni telefoniche;
il compendio indiziario utilizzato per l'emissione del provvedimento restrittivo era costituito da una informativa di reato della polizia giudiziaria, che riassume in sintesi e non in maniera integrale presunti esiti di conversazioni intercettate. Considerato in diritto I ricorsi sono fondati e meritano accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Motivo di ricorso assorbente e comune a tutti i ricorrenti è quello relativo alla violazione del principio di diritto, relativamente all'omessa motivazione circa il particolare vincolo tra i reati del procedimento ora in esame e quello in cui le operazioni di intercettazione sono state disposte. Il principio di diritto, a cui la pronuncia di annullamento ha vincolato il Tribunale di Roma, ha imposto di far emergere, con adeguata motivazione, il profilo di connessione teleologica o probatoria tra i reati di accesso abusivo a sistemi informatici, che formano oggetto del presente procedimento, e il reato di intestazione fittizia di beni, che forma oggetto del procedimento nel quale le intercettazioni sono state disposte. La pronuncia di annullamento ha chiarito il contenuto del vincolo, stabilendo la necessità che sia dimostrato, "con adeguata argomentazione, che le informazioni abusivamente captate ai pubblici ufficiali tramite l'accesso ai sistemi informatici protetti riguardassero proprio i beni attraverso i quali si voleva realizzare la commissione del diverso reato di intestazione fittizia di beni" (fl. 6). L'ordinanza impugnata si è sottratta a questo necessario adempimento, perché non ha dato conto del collegamento probatorio o finalistico tra i reati. Ha preso in esame soltanto due dei plurimi episodi di accesso abusivo che sembrano poter avere un qualche collegamento con i fatti di intestazione fittizia: l'uno, relativo alle informazioni sui precedenti giudiziari di tale FA ON, riferite poi a IA AT NN, fittizia intestataria della società DM ZI (fl. 8); l'altro, relativo alle informazioni sull'inesistenza di vincoli sul mezzo di trasporto (semirimorchio) di AR RI, riferite ad GE LO, anche lui fittizio intestatario della società DM ZI (fl. 8). L'unico legame con le fittizie intestazioni che formano oggetto del procedimento a quo sembra essere costituito dal coinvolgimento delle persone a cui sono state riversate le informazioni abusivamente acquisite, IA AT NN e GE LO, nel reato di intestazione fittizia della società DM ZI. Nulla di più è detto, e l'evocato legame, in assenza di informazioni sulle ragioni sottese al trasferimento a questi due soggetti delle notizie abusivamente acquisite, resta del tutto vago ed evanescente. Occorreva, invece indagare su quale utilità potessero trarre i due intestatari della società dalle notizie ricevute, in particolare occorreva spiegare se l'ambito entro cui le notizie furono illecitamente apprese e riversate a NN e LO fosse proprio quello degli illeciti affari costituiti dalle fittizie intestazioni. Allo stato, si è di fronte a un cenno suggestivo, che alimenta il sospetto circa la possibilità di una qualche forma di collegamento tra i reati oggetto dei due ormai diversi procedimenti, ma che certo non può giustificare l'utilizzabilità dei risultati intercettativi al di fuori dello schema di cui all'articolo 270 c.p.p. Nulla poi è detto circa gli altri episodi di accesso abusivo ai sistemi informatici: nulla in specie è detto su quale sia il legame con i reati del procedimento a quo degli accessi abusivi per carpire informazioni su AU OC, assessore al Territorio e Ambiente della regione Sicilia, poi per acquisire informazioni sull'autovettura di TE NO, nonna di OG, e ancora per ottenere informazioni su tali AN SI, BE GE IA e LV GI (fl. 8-9). È allora necessario reinvestire il giudice del rinvio del compito di dare adeguata giustificazione del vincolo di connessione tra i plurimi episodi di accesso abusivo a sistemi informatici ascritti ai ricorrenti e i reati per i quali sono state disposte le operazioni di intercettazioni nel procedimento innanzi all'autorità giudiziaria messinese, con motivazione puntuale e specifica, sì come imposto dalla precedente sentenza di annullamento - sezione V, sentenza n. 52602 del 27 ottobre 2017 -. Data la fondatezza del motivo, che ha chiara forza assorbente perché relativo al presupposto di utilizzabilità dei risultati intercettativi, non si ritiene di procedere all'esame degli altri, che allo stato restano assorbiti senza preclusione alcuna di successiva valutazione. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Roma in funzione di giudice del riesame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame