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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 21/02/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
-d.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
-dr. Gianfranco Placentino Consigliere
-avv. Domenico Maria Spinelli Giudice Ausiliario-rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.42/2021 R.G.A.C.C. avverso la sentenza non definitiva del
Tribunale di Campobasso ex art. 281 sexies cpc n.383/2018 pubblicata il 4/06/2018 e la sentenza definitiva –sempre del Tribunale di Campobasso- n.73/2021 dell'1/02/2021,
pubblicata il 3/02/2021, avente per oggetto “vendita di cose mobili”
T R A
( ), in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa, in forza di mandato allegato all'atto di citazione in appello, dall'avv.Davide Carulli,
elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in San Salvo alla Via Duca degli Abruzzi
n.77
APPELLANTE
E
( ) e CP_1 C.F._1 Controparte_2
( ), rappresentati e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa C.F._2
1 di costituzione in appello, dagli avv.ti LA IE e PE IE, elettivamente domiciliati presso e nel loro studio in Campobasso alla Via Mazzini n.158
APPELLATI
Conclusioni: esaminate le note conclusive scritte depositate dalle parti costituite, in sostituzione dell'udienza del 2/10/2024, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo
149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione.
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg.ri e CP_1 CP_2
, assumendo che con distinti contratti del 7/04/2012, integrati con quello del
[...]
successivo 1/12/2012, avevano accettato la proposta della società Parte_1
di installare sulle proprie abitazioni un impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative, ma che -nonostante la convenuta società avesse garantito il riconoscimento degli incentivi- gli impianti non erano risultati conformi alla vigente normativa tant'è che la GSE non aveva accolto l'avanzata richiesta di incentivazione, adivano avanti al
Tribunale di Campobasso la per la declaratoria di risoluzione degli Parte_1
stipulati contratti per inadempimento della stessa convenuta, di condanna alla restituzione delle somme corrisposte in loro esecuzione, nonché di risarcimento del subito danno patrimoniale e non;
- costituitasi, la preliminarmente eccependo il difetto di Parte_1
giurisdizione del Tribunale adito in favore del giudice amministrativo, contestava gli assunti attorei dei quali ne chiedeva il rigetto con il favore delle spese;
- espletata l'ammessa istruttoria a mezzo di prove per testi, l'adito Tribunale, con sentenza ex art. 281 sexies cpc n.383/2018 pubblicata il 4/06/2018, non definitivamente pronunciando, accertava l'inadempimento della e dichiarava la Parte_1
risoluzione dei sottoscritti contratti del 7/04/2012, con sua condanna alla restituzione del prezzo versato da ciascun attore di € 19.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, ed alla rimozione -a cura e spese di essa convenuta- degli impianti fotovoltaici
2 per cui è causa, rimettendo, con separata ordinanza, la causa in istruttoria per l'accertamento e la quantificazione dei danni subiti dagli attori;
- alla fissata nuova udienza, la formulava riserva di appello ex art. 340 Parte_1
c.p.c.;
- espletata l'ammessa CTU, con sentenza definitiva n.73/2021 dell'1/02/2021, pubblicata il 3/02/2021, il Tribunale condannava la soc. al risarcimento dei danni Parte_1
liquidati in favore degli attori, per ciascuno, in € 24.061,99, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché alle spese di CTU ed a quelle di lite, queste ultime in favore degli antistatari avv.ti LA IE e PE IE.
2) Con atto notificato a mezzo PEC del 15/02/2021, la soc. (da Parte_1
ora per brevità, solamente À”), ha impugnato la suddetta decisione chiedendo alla
Corte di Appello di Campobasso la riforma della stessa in forza dei motivi che di seguito verranno precisati e il favore delle spese;
- con comparsa depositata il 12/05/2021, si sono costituiti in giudizio e CP_1
instando per il rigetto del formulato appello, con il favore delle spese;
Controparte_2
- con ordinanza collegiale del 7/07/2021 è stata accolta la formulata richiesta inibitoria ex art. 351 cpc “limitatamente all'importo di 48.123,98 euro, da sostituire con quello di
3.800,00 euro, risultando confermata pertanto l'esecutività delle sentenze appellate per
l'importo complessivo di 41.800,00 euro (oltre alla condanna alla rimozione degli impianti
ed al rimborso di spese processuali e ctu)”;
- precisate le conclusioni a mezzo di note scritte depositate, in sostituzione dell'udienza del
2/10/2024, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo 149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa
è passata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.=
-MOTIVI-
A) Preliminarmente deve essere esaminata, anche per evidenti ragioni di priorità logico-
giuridica, l'eccezione -reiterata come motivo d'appello- del difetto di giurisdizione in capo al giudice di primo grado.
3 Per la precisione, l'appellante ha dedotto che erroneamente il Tribunale ha rigettato l'eccepito difetto di giurisdizione del g.o. per non aver considerato che nella specie trattasi di materia devoluta alla giurisdizione esclusiva del Tar Lazio ai sensi dell'art. 133, comma 1,
lett.o) del d.lgs. n. 104 del 2010 in quanto la controversia in parola si fonda sulla statuizione del GSE di diniego di accesso degli attori agli incentivi per la produzione di energia CP_1
da fonti rinnovabili, avverso il quale gli stessi -quali unici legittimati- sono rimasti inerti, e da tal fatto -come erratamente statuito- non può discendere alcun inadempimento a carico della
“Società”.
La doglianza non ha pregio giuridico.
Il Tribunale, accertato che il diniego alla concessione della tariffa incentivante da parte del
GSE è stata conseguenza esclusiva dell'omessa consegna da parte della “Società” del
Certificato di Ispezione di Fabbrica o Certificato di conformità che “ha impedito al GSE di
valutare la sussistenza dei requisiti normativi vigenti e, quindi, di accogliere la richiesta
di incentivazione”, ha affermato che la controversia in esame, esulando ogni questione relativa ai motivi per i quali non sono stati concessi dal GSE gli incentivi previsti dalla normativa di specie che rimane estranea al thema decidendum, rientra nella natura strettamente privatistica del rapporto intercorrente tra le parti in causa, con il conseguente radicarsi della giurisdizione del G.O.=
Il Collegio ritiene corretta e condivisibile l'argomentazione del primo Giudice di rigetto dell'eccepito difetto di giurisdizione in favore del G.A. anche sulla scorta della obiettiva e completa lettura ed interpretazione della richiamata Ordinanza -a Sezioni Unite- della S.C.
n.11932 del 7/05/2019.
Infatti, nella citata Ordinanza è stato precisato che le contestazioni che vengono introdotte contro il GSE -indubitabilmente equiparato alle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, c.p.c.- vertendo sul tema dei contributi e degli incentivi energetici erogati dallo Stato, afferiscono alla materia della produzione dell'energia rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett.
4 o), c.p.a.1, nel mentre resta assoggettata alla giurisdizione del G.O. la controversia intercorrente tra il privato e la società fotovoltaica il cui rapporto è retto da un contratto di diritto privato del quale se ne lamenta la violazione, poi aggiungendo con fermezza, per il caso di specie, che nell'ordinamento processuale generale vige il principio dell'inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione e che i problemi di coordinamento posti dalla concomitante operatività della giurisdizione ordinaria e di quella amministrativa su rapporti diversi, ma interdipendenti, vanno risolti secondo le regole della sospensione del procedimento pregiudicato (sentt.nn.9534/2013, 7303/2017).
È indubbio che, nella specie in esame, la controversia intercorrente -solamente- tra i germani da una parte e la “Società” dall'altra è stata correttamente radicata dinanzi all'adito CP_1
G.O. in quanto il relativo rapporto è retto da un contratto di diritto privato del quale se ne è
lamentata la violazione.
B) Con il secondo motivo di doglianza, l'appellante lamenta l'errata pronunzia di risoluzione dei contratti conclusi con i sigg.ri per suo asserito inadempimento, addebitandole la CP_1
decisione del GSE -neanche esaminata incidentalmente- di diniego di concessione della tariffa incentivante per omessa consegna dell'idonea certificazione.
Ha ribadito che la “Società” non si era impegnata affatto a ottenere la tariffa incentivante erogata dal GSE bensì alla realizzazione di due impianti fotovoltaici che, correttamente funzionanti, producono energia elettrica pulita e gratuita o quantomeno a costo calmierato, per cui ogni pronuncia di addebitabilità di inadempimento è destituita di fondamento.
La doglianza non coglie nel segno nei sensi che seguono.
Il Tribunale ha segnato che con i contratti del 7/04/2012 e quello integrativo dell'1/12/2012 -
in atti- i sigg.ri avevano commissionato alla convenuta “Società” la realizzazione e CP_1
posa in opera di due impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative della potenza di 6 kwp, a fronte del pagamento del corrispettivo pari ad € 19.000,00 per ciascun impianto,
5 con inclusi progettazione e disbrigo pratiche conto energia, controllo funzionalità e realizzazione dell'impianto a regola d'arte, rilascio di certificato di collaudo necessario per l'ottenimento della tariffa incentivante.
Ha aggiunto essere risultato pacifico, e giammai contestato, che il GSE non aveva rilasciato l'autorizzazione per la tariffa incentivante in quanto gli installati impianti non rispettavano i requisiti minimi previsti dalla normativa vigente, che il GSE aveva formulato invito alla loro sostituzione per renderli conformi alla disciplina vigente richiedendo anche un'integrazione della documentazione occorrente, che il responsabile tecnico della “Società” –in riscontro a detto invito- con mail del 7/8/2013 aveva accettato di provvedere alla sostituzione dei moduli non conformi “in modo da poter accedere agli incentivi”, e che la “Società” a tanto non vi aveva assolutamente provveduto, per cui con nota del 30/10/2013 GSE comunicava che, non potendo ritenere valide le certificazioni pervenute per gli impianti per cui è causa2, “la
richiesta di concessione non può essere accolta”.
Ha ritenuto, dalla lettura ed interpretazione dei versati atti, che fosse chiara l'obbligazione assunta dalla “Società” di garantire -oltre alla esecuzione a regola d'arte della prestazione commissionata- anche e soprattutto il riconoscimento delle agevolazioni del c.d. IV Conto
Energia di cui al D.M. 5/5/2011.
Pertanto, sulla scorta delle considerazioni fattuali di cui innanzi e della rilevanza data dagli attori all'ottenimento delle tariffe incentivanti purtroppo non riconosciute, ha concluso imputando alla “Società” convenuta l'inesatto adempimento alle previsioni contrattuali, con conseguente declaratoria di loro risoluzione.
La Corte evidenzia -già correttamente rimarcato dal primo Giudice e tuttora dall'appellante ulteriormente confermato- come la “Società” non abbia negato la mancata produzione della certificazione necessaria per l'ottenimento degli incentivi e
6 che i moduli fotovoltaici installati non rispettassero i requisiti previsti dalla vigente normativa, ma continua ad affermare che la concessione degli incentivi non sarebbe mai stata posta quale condizione dei contratti ripassati tra le parti per non essersi mai impegnata a far ottenere la tariffa incentivante da parte del GSE, bensì impegnandosi solo a porre in essere la pratica a ciò propedeutica, la quale, poi, non è stata compiutamente seguita dagli appellati i quali -unici legittimati- hanno omesso di impugnare il provvedimento di diniego dinanzi alla competente autorità, e che non può,
pertanto, essere addebitato ad essa appellante.
Il Collegio, non condividendo la prospettazione dell'appellante “ ”, ritiene che Pt_2
il primo Giudice abbia correttamente interpretato e valutato la volontà delle parti in generale, e dei sigg.ri in particolare, relativamente ai ripassati contratti che CP_1
nell'economica generale dei negozi in questione era di conseguire, attraverso la realizzazione e posa in opera degli impianti fotovoltaici, oltre che energia pulita,
soprattutto le tariffe incentivanti dal GSE, il quale -a causa della mancata consegna delle idonee certificazioni - ha proceduto poi al rigetto della relativa domanda.
Confortano tale convincimento sia le condizioni generali dei contratti del 7/04/2012
con i quali le parti hanno convenuto la commissionata opera di realizzazione e posa in opera degli impianti fotovoltaici con specifiche caratteristiche, ed inclusi progettazione e disbrigo pratiche conto energia, controllo funzionalità e realizzazione dell'impianto a regola d'arte, rilascio di certificato di collaudo necessario per l'ottenimento della tariffa incentivante,
e sia soprattutto la scrittura privata dell'1/02/2012, nella quale sono stati puntualizzati i precisi obblighi assunti dalla “Società” di perfettamente eseguire le opere e di ottenere < i relativi riconoscimenti delle tariffe erogate dal GSE per il sistema “Solarif” nella misura di 0,41
Kw/h…Il sig. garantisce tutto l'iter per l'ottenimento dei pagamenti da parte Parte_3
del GSE e di questo darà dimostrazione ai committenti…La ditta installatrice garantisce
altresì la sostituzione di tutti i pezzi ammalorati e non rispondenti all'uso>> .
7 L'appellata ”, con la colpevole rinuncia ad eseguire quanto promesso e necessario ai Pt_2
fini del riconoscimento dell'incentivazione, e quindi non prestando alcuna utile attività per la quale si era impegnata -con la mail del 7/08/2013 nei confronti del GSE e con i ripassati atti nei confronti dei committenti ha reso impossibile il raggiungimento dei risultati CP_1
prefissatisi da questi ultimi.
Sulla scorta di tale, corretta, ricostruzione fattuale della vicenda e in considerazione dell'incontestata ed incontestabilità del grave inadempimento posto in essere dalla
“Società”, condivisibilmente è stata dichiarata dal Giudice di prime cure la risoluzione dei contratti de quibus, con le annesse conseguenze statuite.
C) Con il terzo motivo di doglianza, l'appellante lamenta la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 1218, 1382 1341 e 1469 bis cc, per aver il Tribunale erroneamente statuito che la clausola penale pattuita nei contratti in parola avesse natura vessatoria e quindi non valida perché priva del requisito della doppia specifica sottoscrizione, mentre è assolutamente pacifico che la pattuita clausola penale, non avendo alcuna natura vessatoria, non rientra tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessita, quindi, di alcuna specifica approvazione,
ragion per cui la condanna del danno risarcibile andava, e va, contenuta nella misura concordata del 5% del valore contrattuale pari ad € 1.900,00 per singolo contratto.
La censura è fondata nei sensi che seguono.
Il Tribunale, con sentenza non definitiva, ha ritenuto che la convenuta clausola penale,
supponendo evidente squilibrio di diritti e obblighi a danno dei committenti, avesse natura vessatoria per cui l'omessa specifica approvazione per iscritto la rendeva invalida ed inoperativa, conseguentemente disponendo il prosieguo del giudizio al fine di quantificare il danno subito dagli attori a causa della mancata fruizione dell'incentivo che -con la sentenza definitiva e sulla scorta della svolta CTU- veniva determinata in € 17.400,16 in favore di ciascun attore quanto al danno economico per la mancata fruizione degli incentivi,
8 ed in € 13.630,68, complessivamente per entrambi3, quanto alle spese da sopportare per il ripristino stato delle cose successivamente alla disposta rimozione degli impianti fotovoltaici.
Il Collegio non ritiene corretto e condivisibile il percorso argomentativo seguito dal
Tribunale che ha portato alle impugnate statuizioni, con le di seguito riportate precisazioni.
Va innanzitutto richiamato il pacifico e costante insegnamento della Suprema Corte
secondo cui la principale funzione della clausola penale è quella di predeterminare l'ammontare del risarcimento in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento di una prestazione contrattuale, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore;
infatti, con l'ultima pronuncia del 12/01/2024 n. 1285 viene ribadito che “l'articolo 1382
del c.c. prevede che la clausola con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di
ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti sia tenuto a una determinata prestazione,
abbia l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa. La funzione della
clausola è dunque, secondo la stessa previsione della norma, quella di un risarcimento
forfettario di un danno presunto, per rafforzare il vincolo contrattuale e stabilire
preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda
inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento,
indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente
sofferto, salvo che sia convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. In tal caso, la clausola
costituisce soltanto una liquidazione anticipata del danno, destinata a rimanere assorbita,
ove sia provata la sussistenza di maggiori pregiudizi, nella liquidazione complessiva di
questi, senza potersi con essi cumulare”.
Costituisce, altresì, pacifico principio che “in materia contrattuale le caparre, le clausole
penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale
anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o
9 inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341
c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione” (Cass.civ., Sez. II del
30/06/2021 n. 18550, Sez. II del 18/03/2010 n.6558).
Alla luce di tali orientamenti giurisprudenziali, dai quali il Collegio non intende in assoluto discostarsi, è quindi da escludersi la possibilità di ricondurre la clausola penale tra le condizioni contrattuali previste dall'art. 1341 c.c., comma 2, per la cui validità è richiesta la specifica approvazione per iscritto da parte di entrambi i contraenti, e nel contempo da affermarsi che il danno risarcibile da liquidarsi in favore dei sigg.ri deve CP_1
ricondotto entro la convenuta misura del 5% del valore contrattuale pari ad € 1.900,00 per singolo contratto, con esclusione di qualsiasi altra voce di danno per mancata previsione pattizia4, ciò comportando sul punto la riforma delle impugnate sentenze.
Cionondimeno, va ritenuta -invece- corretta l'impugnata statuizione -definitiva- limitatamente alla quantificazione delle spese che i prefati sigg.ri dovranno sostenere per il CP_1
ripristino della falda del tetto delle rispettive proprietà conseguente alla disposta e non impugnata condanna di rimozione degli impianti in parola, la cui tipologia di lavori da eseguire, le dimensioni ed i relativi costi sono stati descritti nei computi metrici riportati da pag.29 a pag.32 e da pag. 36 a pag. 38 dell'elaborato peritale agli atti, determinati in € 6.969,15 in favore di ed € 6.661,83 in favore di . Controparte_2 CP_1
C) Quanto alle spese di lite, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata,
ad un nuovo regolamento delle spese processuali il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. La soluzione innanzi adottata di parziale accoglimento dell'appello, con riferimento all'epoca di definizione di ciascun grado (Cass.18920/2012), e quindi applicando il D.M. 55/2014 per entrambi i gradi –aggiornato per la presente fase ex
DM 147/2022-, induce alla riformulazione delle spese relative al primo grado e alla
10 determinazione di quelle del secondo che si liquidano, con compensazione tra le parti nella misura di 1/4, come da dispositivo in ragione del valore della causa per fase di studio,
introduttiva e decisionale, con riferimento a quello più prossimo ai minimi in quanto il decisum
è prossimo al limite inferiore dello scaglione applicabile (52.001,00 - 260.000,00 euro).
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso-Collegio civile,
pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza non definitiva del Tribunale
di Campobasso ex art. 281 sexies cpc n.383/2018 pubblicata il 4/06/2018 e la sentenza definitiva –sempre del Tribunale di Campobasso- n.73/2021 dell'1/02/2021, pubblicata il
3/02/2021, in composizione monocratica, proposto da con Parte_1
citazione notificata a mezzo PEC del 15/02/2021, nei confronti di e CP_1
così provvede Controparte_2
1) accoglie per quanto di ragione e nei termini innanzi precisati l'appello alla sentenza definitiva del Tribunale di Campobasso n.73/2021 dell'1/02/2021, pubblicata il 3/02/2021,
e, in parziale riforma della stessa, condanna al pagamento, per la Parte_1
causale in atti e le motivazioni di cui sopra, in favore in della somma di € CP_1
1.900,00 quale clausola penale e di € 6.661,83 per rimborso spese di ripristino stato, e in favore di della somma di € 1.900,00 quale clausola penale e di € 6.969,15 Controparte_2
per rimborso spese di ripristino stato, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
2) rigetta per il resto l'appello avverso la sentenza non definitiva n.383/2018 e quella definitiva n. 73/2021;
3) conseguentemente, in ordine alle spese di giudizio, condanna al Parte_1
pagamento, in favore degli appellati e da distrarsi in favore CP_1 Controparte_2
dei procuratori dichiaratisi antistatari, delle spese di lite, che compensa per entrambi i gradi nella misura di ¼, liquidate per l'intero quanto al primo grado in complessivi € 8.586,00,
di cui € 786,00 per esborsi ed € 7.800,00 per compenso, oltre rimborso forfetario del 15%,
11 Iva e Cap come per legge, e quanto al secondo grado in € 7.160,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario del 15%, accessori e Iva e Cap come per legge, dichiarando compensato fra le parti il residuo quarto;
4) rimane confermata ogni altra statuizione della sentenza non definitiva di primo grado non confliggente con la presente e non espressamente impugnata.
Così deciso nella camera di consiglio del 21/01/2025.
Il Giudice Ausiliario-est. Il Presidente
avv.Domenico Maria Spinelli d.ssa Maria Grazia d'Errico
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 che contempla controversie risarcitorie «attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia» 2 testualmente: “per quanto sopra le certificazioni pervenute per l'impianto in oggetto non possono essere ritenute valide ad attestare la conformità dei moduli utilizzati per la sua realizzazione ai requisiti previsti dall'art. 11, comma 6, del Decreto” 3 € 6.3969,15 per ed € 6.661,83 per Controparte_2 CP_1 4 testualmente: “La clausola penale (cfr.art.1382 c.c.) in caso di inadempimento è predeterminata nella misura pari al 5% del prezzo totale pattuito” (nota dell'estensore)