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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 5115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5115 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 713 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza cartolare del 16 settembre 2025 e vertente tra
TRA in persona degli Amministratori pro tempore, Dott.ssa e Dott. Parte_1 Parte_2
con sede legale in Lussemburgo, Boulevard Royal 8 (C.F.: ), Parte_3 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Conte per procura in atti;
APPELLANTE
E
(c.f. rappresentata e difesa, per procura in atti, Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Alfredo Irti;
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA § 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
Con ricorso ex artt. 633 e ss. la deduceva che Parte_1
Ø nel 2011 la Società Finanziaria TO S.p.A. aveva acquistato una quota di partecipazione al capitale della (ora in liquidazione), rappresentativa del 51% dell'intero; Controparte_1
Ø dalla data di acquisto della cennata partecipazione sociale e fino al 2014 la TO S.p.A., in virtù di un contratto di tesoreria stipulato il 9 febbraio 2011, aveva effettuato svariati finanziamenti in favore della (ora in liquidazione), per il complessivo ammontare di euro Controparte_1
5.456.892,91;
Ø sul totale delle somme erogate a titolo di finanziamento la TO S.p.A. aveva rinunciato al rimborso limitatamente all'importo di euro 2.849.622,72, che era stato utilizzato per ripianare le perdite di esercizio riportate dalla (ora in liquidazione); Controparte_1
Ø per converso la TO S.p.A. aveva conservato un credito restitutorio con riferimento al restante importo di euro 2.607.270,19 erogato a titolo di finanziamento;
Ø detto credito risultava anche dal bilancio della (ora in liquidazione) relativo Controparte_1 all'esercizio 2014;
Ø con contratto concluso il 19 dicembre 2014 la TO S.p.A. aveva ceduto ad essa ricorrente il cennato credito di euro 2.607.270,19 per finanziamento soci vantato nei confronti della CP_1
(ora in liquidazione);
[...]
Ø alla medesima data del 19.12.2014 la cessione del credito era stata anche comunicata alla debitrice ceduta;
Ø indi, con contratto del 24 dicembre 2014 la TO S.p.A. aveva trasferito alla la Controparte_2 propria quota di partecipazione al capitale sociale della (ora in liquidazione). Controparte_1
Ciò premesso la ricorrente lamentava che, nonostante le reiterate richieste e diffide, la CP_1
(ora in liquidazione) non aveva inteso onorare il debito residuato in forza dei finanziamenti che
[...] le erano stati erogati;
chiedeva, quindi, ingiungersi alla Stessa il pagamento, in suo favore, della somma di euro 2.607.270,19, oltre interessi di mora con decorrenza dal 19 dicembre 2014 ed oltre, ancora, le spese del procedimento monitorio.
In accoglimento del ricorso, il Tribunale di Roma - Sezione specializzata in materia d'impresa emetteva il Decreto Ingiuntivo n. 472/2018, depositato il 27 febbraio 2018 e notificato all'ingiunta il 2 marzo 2018.
Avverso il suindicato provvedimento monitorio proponeva opposizione la (ora in Controparte_1 liquidazione), con atto notificato l'11 aprile 2018.
L'opponente, in via preliminare, eccepiva la nullità del provvedimento monitorio per vizio della procura conferita al Legale che aveva agito in sede monitoria;
contestava, poi, l'avversa pretesa eccependo che il credito restitutorio azionato dalla in qualità di cessionaria, era inesigibile Parte_1 dacché originante da finanziamenti erogati dalla socia TO S.p.A. in condizioni tali da comportare, ex art. 2467 c.c., la postergazione nel rimborso;
eccepiva, altresì, la prescrizione dell'avverso credito;
indi, illustrate compiutamente le ragioni fondamento delle eccezioni e contestazioni svolte, rassegnava le conclusioni riportate in premessa.
All'esito della notifica dell'atto di citazione si costituiva la la quale eccepiva Parte_1
l'infondatezza delle eccezioni e contestazioni di parte avversa, rassegnando le conclusioni richiamate in epigrafe.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha accolto l'opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto respingendo la domanda di parte attrice;
ha respinto l'istanza ex art. 96 CPC di parte opponente;
ha condannato parte opposta alla rifusione delle spese di lite.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…le risultanze della documentazione versata in atti valgono a confortare l'assunto della opponente in merito alla inesigibilità – tanto all'atto del deposito del ricorso monitorio che al momento della presente decisione – del credito azionato dalla Parte_1
Anche in ragione del tenore delle difese svolte dalla società opposta, prima di procedere all'esame delle emergenze in atti par d'uopo premettere brevi considerazioni in ordine alla portata dell'art. 2467 c.c..
Come noto il citato art. 2467 c.c., al primo comma, prevede che il rimborso dei finanziamenti erogati dai soci in favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori;
la medesima norma, al secondo comma, precisa l'ambito di operatività della cennata postergazione limitandola ai finanziamenti dei soci a favore della società che, in qualsiasi forma effettuati, siano stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata, risultava un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.
Orbene, la postergazione legale, prevalendo sul regolamento negoziale, esige il rispetto della preferenza dei terzi con la conseguenza che la soddisfazione degli altri creditori si pone come condizione sospensiva del diritto al rimborso, idonea, in particolare, a produrre l'effetto di prorogare ex lege la scadenza del finanziamento e ad impedire in tal modo l'esigibilità del credito del socio, la quale deve reputarsi sospesa sino alla soddisfazione degli altri creditori.
Segnatamente il regime della postergazione opera non solo nella fase di liquidazione o di apertura di una procedura concorsuale ma anche nella fase operativa della società (durante societate); pertanto, sussistendo i presupposti di cui al citato art. 2467 c.c. gli amministratori sono tenuti ad eccepire, al socio richiedente il rimborso del finanziamento, la condizione di inesigibilità del credito derivante dalla postergazione laddove al momento del richiesto rimborso sussistano creditori “ordinari” (vale a dire creditori non soci) titolari di crediti scaduti e non soddisfatti o, anche, non ancora scaduti. Come è stato efficacemente evidenziato, l'inesigibilità ex art. 2467 c.c. va intesa come vero e proprio divieto di adempiere fino a che la società si trovi nella situazione patrimoniale descritta dal secondo comma della norma citata. In questa prospettiva, gli amministratori che, al contrario, restituiscano ai soci quanto da loro versato in pendenza di postergazione sono responsabili verso la società e verso i creditori sociali per inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale (Trib. Roma, 1 giugno 2016).
Precisato quanto sopra, va ora rimarcato che è onere della parte che opponga la cennata postergazione dimostrare la ricorrenza, nella fattispecie concreta, degli elementi soggettivi ed oggettivi richiesti per l'operare del disposto dell'art. 2467 c.c..
Sotto il profilo soggettivo, la postergazione in argomento si applica ai finanziamenti eseguiti da coloro che, al momento dell'erogazione della somma in favore della società, rivestivano la qualità di soci. Il collegamento tra la qualità di socio e l'operazione di finanziamento comporta la duplice conseguenza che, da una parte, a nulla rilevi la successiva cessione a terzi della partecipazione sociale o del credito restitutorio (restando in ogni caso opponibile, al cessionario che pretenda la restituzione, la postergazione del finanziamento), e, dall'altra, che la norma non possa applicarsi al caso in cui il finanziatore sia divenuto socio in epoca successiva all'erogazione del finanziamento.
Dal punto di vista oggettivo, invece, i presupposti della postergazione sono individuati dalla norma nell'eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto ed in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.
Ed in proposito non par superfluo rimarcare che una parte della dottrina propende per una lettura unitaria della disposizione in esame, ravvisando il presupposto della postergazione in una situazione di crisi che ponga la società a rischio di insolvenza;
in altri termini, il finanziamento del socio deve essere postergato quando, secondo un giudizio di prognosi postuma, nel momento in cui venne concesso era altamente probabile che la società, rimborsandolo, non sarebbe stata in grado di soddisfare regolarmente gli altri creditori.
D'altra parte, anche la giurisprudenza di merito – con indirizzo che questo Tribunale ritiene di condividere - ha propugnato una “lettura ed interpretazione unitaria” dei presupposti per l'operare della postergazione ex art. 2467 c.c., ancorata alla nozione di “rischio di insolvenza”; in particolare, si è affermato che tale interpretazione unitaria appare preferibile in quanto, da un lato, assicura oggettività al primo parametro normativo altrimenti di opinabile lettura anche alla luce delle scienze economiche e, d'altro lato, chiarisce il significato sempre oggettivo del secondo parametro normativo, ove il riferimento a situazioni nelle quali “sarebbe stato ragionevole un conferimento”, implica il rinvio ad un comportamento “ragionevole” (vale a dire standardizzato, socialmente tipico) non tanto del socio quanto del terzo finanziatore, il quale, appunto in presenza di una crisi dell'impresa, non sarebbe “normalmente” disposto a finanziarla (Trib. Milano, 11 novembre 2010; Trib. Milano, 14 dicembre 2014 e Trib. Milano, 14 marzo 2014).
Giova, ancora, rimarcare che, ai fini dell'operatività del regime della postergazione, il requisito oggettivo deve sussistere tanto al momento dell'erogazione del finanziamento, quanto al momento della restituzione dello stesso. In altre parole, un finanziamento eseguito dal socio in un periodo di equilibrio finanziario della società non diviene postergato in caso di peggioramento della situazione finanziaria e, dunque, di sopravvenienza del descritto “rischio di insolvenza”, ché, invece, in ipotesi di tal fatta il socio può pretendere la restituzione del proprio finanziamento e l'amministratore non può opporre la postergazione di esso;
analogamente la società, superata la crisi finanziaria e tornata in equilibrio finanziario, ben può procedere al rimborso dei finanziamenti eseguiti dai soci, ancorché al momento della relativa erogazione sussistessero le condizioni indicate dal citato art. 2467 c.c.. E non par superfluo rammentare che sulla portata del disposto dell'art. 2467 c.c. ha avuto modo di esprimersi più volte la Suprema Corte che, anche di recente, ha evidenziato quanto segue: “La ratio legis dell'art. 2467 c.c. consiste dunque nell'intento di contrastare la non infrequente sottocapitalizzazione delle società, quale tecnica di traslazione sui creditori e sui terzi del rischio da continuazione dell'attività in regime di crisi, con eventuale profitto dei soci ed aggravamento del dissesto a scapito dei creditori: fenomeno determinato dalla convenienza dei soci a ridurre l'esposizione al rischio d'impresa, apportando nuove risorse a disposizione dell'ente collettivo nella forma del finanziamento, anziché in quella appropriata del conferimento (cfr. Cass. 20 maggio 2016, n. 10509; Cass. 7 luglio m2015, n. 14056). […] Il credito del socio, in presenza di un finanziamento concesso nelle condizioni di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o laddove sarebbe stato ragionevole un conferimento, subisce una postergazione legale, la quale non opera una riqualificazione del prestito da finanziamento a conferimento con esclusione del diritto al rimborso, ma incide sull'ordine di soddisfazione dei crediti. Il legislatore, tra le tecniche disponibili al riguardo, ha escluso invero la riqualificazione del prestito ed optato per la postergazione: non muta ex lege la causa della dazione, che resta quella del mutuo (art. 1813 c.c.) e non diventa causa di conferimento (art. 2343 c.c.). I finanziamenti de quo, pertanto, costituiscono prestiti e non apporti di capitale, alla cui disciplina - rimborsabilità solo all'esito della liquidazione e, quindi, dopo la restituzione anche dei prestiti anomali - non sono soggetti. Nondimeno, l'effetto della postergazione è automatico, non dipendendo da una conoscenza effettiva dello stato della società o dall'intenzione delle parti, ed impone al giudice, richiesto del rimborso, di accertare, sulla base delle risultanze processuali in atti, se la situazione sociale ricada in una delle fattispecie ex art. 2467, comma 2, c.c.
Ne deriva che l'integrazione delle fattispecie indicate nel secondo comma dell'art. 2467 c.c. produce effetti negoziali sul diritto del socio alla restituzione della somma finanziata: il credito restitutorio, sebbene eventualmente sia anche scaduto il termine previsto per l'adempimento ex art. 1813 c.c., non è esigibile. La postergazione prevista dalla norma finisce, così, per operare come una condizione legale integrativa del regolamento negoziale circa il rimborso, la quale statuisce l'inesigibilità del credito in presenza di una delle situazioni previste dal secondo comma dell'art. 2467 c.c., con un impedimento (solo temporaneo) alla restituzione della somma mutuata. Ne deriva l'ulteriore conseguenza che la società e, per essa, l'organo amministrativo può, ed anzi deve rifiutare il rimborso del prestito, sino a quando non siano venute meno le predette condizioni: evento, quest'ultimo, che rende nuovamente la società immediatamente tenuta al pagamento al socio di quanto dovutogli in restituzione.
Quando, invero, sia stato superato lo squilibrio patrimoniale - e, quindi, la situazione di rischio per i creditori sociali che ne discende e che la norma pone a fondamento della regola di postergazione - il credito del socio ritorna ordinariamente esigibile, sebbene non fossero stati a quel momento adempiuti tutti gli altri debiti sociali: potendosi allora ritenere realizzata una situazione di soddisfazione, sia pure "astratta", dei creditori esterni e dunque esistente uno status di regolare esigibilità. Occorre aggiungere come, nel giudizio avente ad oggetto la condanna della società renitente alla restituzione del prestito in favore del socio, il giudice dovrà accertare se sussista, in concreto, una delle situazioni ex art. 2467, comma 2, c.c.: non solo al momento del prestito (dies storico statico), ma anche al momento della richiesta di rimborso e sino alla pronuncia, trattandosi di una condizione di inesigibilità del credito” (in tal senso, Cass. Civ., Sez. I, 15 maggio 2019, n. 12994).
Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta deve rilevarsi che gli elementi allegati dalla opponente – non adeguatamente contrastati dalla parte opposta – ben consentono di ritenere che il credito per cui è richiesta di rimborso fosse e sia ancora inesigibile, a norma del citato art. 2467 c.c..
In proposito va rimarcato che è sostanzialmente incontestato tra le parti che la domanda avanzata dalla abbia ad oggetto il rimborso del residuo di somme erogate alla (ora Parte_1 Controparte_1 in liquidazione) a titolo di finanziamento, dalla TO S.p.A. nel periodo compreso tra il 2011 ed il 2014, ovvero allorquando quest'ultima era titolare di una quota di partecipazione al capitale sociale della odierna opponente.
Sussiste, dunque, il presupposto soggettivo per l'operatività del disposto dell'art. 2467 c.c., applicabile – come detto – alle erogazioni di somme effettuate dai soci a titolo di finanziamento (nella sussistenza delle condizioni indicate nel secondo comma della norma citata).
Né a diversa determinazione può condurre la circostanza che la socia finanziatrice TO S.p.A., dopo aver ceduto alla odierna opposta – con contratto del 19 dicembre 2014 - il credito di euro 2.607.270,19 vantato in dipendenza dei finanziamenti erogati alla (ora in Controparte_1 liquidazione), abbia “dismesso” la partecipazione sociale già detenuta in tale ultima società, trasferendola alla con contratto del 24 dicembre 2014. Controparte_2
Invero – come sopra accennato – ai fini della operatività del disposto dell'art. 2467 c.c. è necessario e sufficiente, sotto il profilo soggettivo, che il finanziatore rivestisse la qualità di socio al momento della erogazione di finanziamenti nelle condizioni indicate nel secondo comma della norma richiamata.
Inoltre, certamente non implica il venir meno della postergazione e susseguente inesigibilità ex lege, la circostanza che il credito da finanziamento sia stato ceduto dalla socia erogante TO S.p.A. ad una società – l'odierna opponente – estranea alla compagine sociale.
Ed infatti l'opponibilità, alla dell'eccezione di inesigibilità del credito azionato in sede Parte_1 monitoria discende dal principio – di portata generale – secondo cui il debitore può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente ed originario creditore.
Deve, poi, rilevarsi che la , con la produzione dei bilanci di esercizio, Controparte_1 ha dimostrato che, al momento della erogazione dei finanziamenti da parte della TO S.p.A., essa versava senz'altro in una situazione di squilibrio finanziario tale per cui, in assenza dei finanziamenti dei soci, non sarebbe stata in grado di far fronte alle obbligazioni contratte per l'espletamento dell'attività di pertinenza.
In proposito deve, in primo luogo, evidenziarsi che, già nella relazione sulla gestione allegata al bilancio per l'esercizio 2011, si dava conto del fatto che la (poi in liquidazione) Controparte_1 svolgeva esclusivamente “attività di Holding editoriale”, occupandosi della gestione della partecipazione (rappresentativa del 30% dell'intero capitale sociale) detenuta nella
[...]
alla quale era stata concessa in uso, dalla controllata Controparte_3 Controparte_4 la testata editoriale ”. Controparte_5
Segnatamente, nella suddetta relazione è dato leggere quanto segue: “La società, holding nel settore dell'editoria, attualmente si occupa in via esclusiva della gestione della partecipazione detenuta nella pertanto il valore della produzione è pari a zero”. Controparte_3
Da quanto sopra discende, dunque, che l'odierna opponente, avendo un valore della produzione pari a zero, avrebbe dovuto ritrarre i mezzi economici per la propria attività solo dalla gestione della partecipazione sociale di pertinenza (e, dunque, a titolo di proventi finanziari per dividendi liquidati in suo favore).
Va, poi, rimarcato che proprio per finanziare l'operazione di acquisto della suindicata partecipazione nella l'odierna opponente aveva fatto ricorso al credito Controparte_3 bancario e segnatamente, da ultimo, ad un mutuo contratto con la Banca Popolare di Bari, che le aveva erogato la somma di euro 37.700.000,00, ottenendo inter alia, a garanzia del rimborso, la costituzione in pegno delle azioni acquistate.
Ciò posto va, ora, rimarcato che dai bilanci per gli esercizi dal 2011 al 2014 si ricava come nel periodo in questione la (poi in liquidazione), in conseguenza del significativo indebitamento Controparte_1 verso le banche, veniva a trovarsi gravata – inter alia - da rilevanti oneri finanziari, per l'ammontare di euro 910.721,00 nell'esercizio 2011, euro 888.243,00 per il 2012, euro 483.362,00 per il 2013 ed euro 480.262,00 per il 2014
Dai predetti bilanci di esercizio e dalle allegate relazioni sulla gestione si ricava, altresì, che nel medesimo periodo la società odierna opponente dalla gestione della partecipazione sociale nella non ritraeva proventi di sorta ed era sostanzialmente priva di risorse da destinare alla CP_3 gestione caratteristica ed all'adempimento delle obbligazioni assunte (comprensive anche di quelle funzionali alla conservazione della partecipazione sociale detenuta).
Si consideri che nel conto economico dei bilanci relativi agli esercizi dal 2011 al 2014, a fronte dei suindicati oneri finanziari, risultano proventi finanziari da partecipazione pari a zero.
Segnatamente – come pure inferibile dagli allegati bilanci della – negli esercizi dal Controparte_1
2011 al 2014 la partecipazione sociale detenuta non solo non assicurava la percezione di “dividendi”, ma anzi comportava ulteriori oneri, correlati alla necessità di provvedere alla copertura delle perdite di esercizio della CP_3
A tale ultimo proposito, nella relazione sulla gestione, allegata al bilancio della per Controparte_1
l'esercizio 2012, è dato leggere quanto segue: “In data 30 luglio 2012 è stata convocata l'Assemblea dei soci della società collegata CP_3
per esaminare i provvedimenti ai sensi dell'art 2447 del c.c., per effetto delle perdite cumulate
[...] nei primi cinque mesi del 2012, pari a Euro 1.998 migliaia, che eccedendo il capitale sociale e le riserve di Euro 1.339 migliaia hanno necessariamente fatto ricorrere i presupposti di cui all'articolo sopra richiamato.
La ha sottoscritto, per la sua quota (30%), la copertura delle perdite superiori al Controparte_1 capitale sociale della collegata (Euro 402 migliaia) e la ricostituzione del capitale CP_3 sociale della società collegata (Euro 1.500 migliaia). Il versamento della copertura delle perdite realizzate nei primi cinque mesi del 2012 è stato effettuato in data 30 luglio 2012 contestualmente alla sottoscrizione, mentre l'aumento del capitale sociale è stato interamente sottoscritto in data 30 luglio 2012 e versato sulla base dei decimi richiamati dalla collegata rispettivamente CP_3 in data 30 luglio 2012 (25%), 30 novembre 2012 (25%), 24 gennaio 2013 (25%), 15 febbraio 2013 (25%)”.
Sempre con riferimento ai versamenti eseguiti dalla (ora in liquidazione) per la Controparte_1 copertura delle perdite di esercizio riportate dalla nella relazione integrativa al bilancio CP_3 della odierna opponente per l'esercizio 2014 è dato leggere quanto segue: “Si fa presente che in data 04 luglio 2014 si è tenuta l'Assemblea dei soci della società per esaminare i CP_3 provvedimenti ai sensi dell'art 2446 del c.c., per effetto delle perdite realizzate alla data del 31 dicembre 2013, pari a Euro 4.831 migliaia, che determinavano un patrimonio netto di Euro 185 migliaia. Pertanto, ai sensi del suddetto articolo, è stato deliberato il ripianamento delle perdite mediante corrispondente riduzione del capitale sociale ad Euro 150 migliaia e contestuale ricostituzione ad Euro 5.000 migliaia con un effetto netto di Euro 4.850 migliaia. La Controparte_1 ha sottoscritto, per la sua quota (30%), la copertura delle perdite e la ricostituzione del capitale sociale della società partecipata per Euro 1.455 migliaia, pari all'incremento della partecipazione stessa. Di pari importo è risultato il decremento (Euro 1.455 migliaia) per la rettifica di valore della partecipazione determinata sulla base delle perdite durevoli realizzate l'esercizio 2013 coperte nel corso del 2014 come precedentemente indicato. Il valore di iscrizione in bilancio della partecipazione è pari al costo originario di acquisto delle azioni per Euro 36.000.000, incrementato delle spese accessorie (consulenze, due diligence, notarili ecc.) sostenute in sede di acquisizione per Euro 1.277.202; tale valore è stato successivamente incrementato per i versamenti operati per copertura perdite e ricostituzione del capitale sociale, per complessivi Euro 5.111.770 nel periodo 2011-2014, e decrementato per le svalutazioni operate per perdite durevoli, pari a complessivi Euro 5.111.770, di cui Euro 1.455.000 nel presente esercizio”.
Si consideri, ancora, che la medesima (ora in liquidazione), negli esercizi compresi Controparte_1 tra il 2011 ed il 2014, riportava ingenti perdite alla cui copertura si provvedeva proprio grazie alla rinuncia, ad opera dei soci, ad una parte dei crediti vantati a titolo di finanziamento, con destinazione dell'importo oggetto di rinuncia ad “altre riserve”.
Segnatamente, dalle allegate copie dei bilanci è inferibile che l'odierna opponente riportava perdite che ammontavano ad euro 967.029,00 nell'esercizio 2011, ad euro 2.476.749,00 nell'esercizio 2012, ad euro 2.241.107,00 nell'esercizio 2013 e ad euro 1.975.684,00 nell'esercizio 2014.
Peraltro, il contesto sopra delineato appare ancor più significativo ove si consideri che, nel periodo indicato, ü la (ora in liquidazione) aveva, quale unico asset di effettivo rilievo Controparte_1 dell'attivo dello stato patrimoniale, la quota di partecipazione rappresentativa del 30% del capitale sociale della CP_3
- la cennata quota era stata concessa in pegno a garanzia del rimborso del mutuo erogatole per il relativo acquisto;
- la società opponente, oltre all'esposizione debitoria verso soci per i finanziamenti da questi ultimi erogati, aveva debiti verso terzi (banche, fornitori, imprese controllanti, imprese collegate, Erario ed altri), riportati nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio degli esercizi di riferimento, pari ad euro 37.700.607,00 al 31.12.2011, ad euro 37.774.399,00 al 31.12.2012, ad euro 35.385.447,00 al 31.12.2013 e ad euro 37.548.709,00 al 31.12.2014;
- negli esercizi tra il 2011 ed il 2014 poteva mantenere il valore di patrimonio netto ad euro 100.000,00 solo grazie al già menzionato intervento dei soci
Alla luce delle risultanze sopra richiamate appare, dunque, indubbio che, al momento della erogazione dei finanziamenti per cui è domanda di rimborso, la (ora in liquidazione) Controparte_1 versasse in una situazione di grave squilibrio finanziario, non disponendo di adeguate risorse proprie atte a garantire l'ordinario svolgimento dell'attività di pertinenza ed il soddisfacimento – regolare e con mezzi normali - dei debiti assunti e delle obbligazioni contratte, e dovendo, dunque, procurarsi necessariamente dai soci quanto all'uopo occorrente (essendo, peraltro, altamente improbabile, nel contesto sopra delineato, che soggetti terzi fossero disposti ad erogare risorse e credito indispensabili per la ordinaria operatività di una società che non aveva, nelle condizioni di fatto date, immediate prospettive di reddito e che, senza l'intervento dei soci, neppure avrebbe potuto offrire solide garanzie di rimborso di eventuali, ulteriori finanziamenti di terzi).
Ed in proposito è oltremodo significativo quanto riportato nella relazione sulla gestione, allegata ai bilanci della (ora in liquidazione) per gli esercizi 2011, 2012 e 2013: “La società Controparte_1 provvede periodicamente a richiedere a ciascun socio pro quota la liquidità necessaria per lo svolgimento dell'attività e per adempiere agli impegni assunti”.
Come pure significativo è quanto riportato nella medesima relazione allegata ai bilanci per gli esercizi 2012 e 2013: “Il settore editoriale ha risentito fortemente della crisi economica sia a livello nazionale che internazionale. L'impatto sulla società è connesso alla necessità di supportare economicamente e finanziariamente la partecipazione in Nel corso del 2013 continueranno le attività relative alla gestione ordinaria della CP_3 CP_ partecipazione in tenendo presente che il supporto finanziario da parte dei soci CP_3
e Finanziaria TO S.p.A. dovrà essere maggiore in concomitanza dell'andamento CP_2 sfavorevole del settore editoria caratterizzato da un calo delle vendite e degli introiti pubblicitari”.
Acclarato, dunque, che al momento della erogazione dei finanziamenti per cui è richiesta di rimborso, la (ora in liquidazione) versava nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. Controparte_1
2467 c.c., va rimarcato che l'odierna opponente ha, altresì, dimostrato che le cennate condizioni, oltre a persistere al momento della proposizione della domanda di rimborso, non sono venute meno neppure nel corso del giudizio.
Basti considerare, in proposito, che dall'ultimo bilancio della Controparte_1 regolarmente approvato – depositato in allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni - risultano, nell'attivo dello stato patrimoniale, crediti per euro 38,00 e disponibilità liquide per euro 277,00 (essendo stata, nelle more, ceduta la partecipazione sociale detenuta nella con impiego del ricavato per l'estinzione del mutuo contratto per il CP_3 relativo acquisto) e, nel passivo, debiti per complessivi euro 2.620.075,00, perdite portate a nuovo per euro 4.696.966,00 e perdite di esercizio per euro 574,00, a fronte di un capitale sociale di euro 100.000,00 e di “altre riserve” pari ad euro 1.977.782,00, con conseguente valore del patrimonio netto negativo per euro 2.619.758,00; dati, questi, che rendono palese come l'eventuale rimborso del credito da finanziamento soci per cui è causa frustrerebbe definitivamente la possibilità di soddisfacimento di crediti di terzi, pur antergati.
In conclusione, dunque, accertata la persistente inesigibilità, ex art. 2467 c.c., del credito da finanziamento soci per cui è richiesta di rimborso, non può che pervenirsi all'accoglimento dell'opposizione proposta dalla con conseguente revoca del Decreto Ingiuntivo n. Controparte_1
472/2018 ed integrale rigetto, allo stato, della domanda di pagamento avanzata dalla con Parte_1 il ricorso monitorio]»
§ 2 — Ha proposto appello l'originaria società opposta, in epigrafe indicata, contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo “ IN VIA PRELIMINARE, rigettare la revoca del decreto ingiuntivo n. 472/2018, N.R.G. 78375/2017, emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 27/02/2018;
- IN VIA PRINCIPALE, accertato e dichiarato il credito della condannare l'appellata Parte_1 al pagamento nei confronti dell'appellante dell'importo di € 2.607.270,19, oltre interessi, o nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà accertata in corso in corso di causa”. Ha resistito parte appellata eccependo ex art. 342 CPC la inammissibilità del gravame, di cui ha chiesto anche il rigetto nel merito, con riproposizione ex art. 346 CPC delle originarie eccezioni.
Con ordinanza in atti la Corte ha respinto l'istanza ex art. 283 CPC proposta da parte appellante.
La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 15 febbraio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in quattro motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo l'appellante lamenta la nullità della sentenza per assenza di motivazione.
§ 3.2 — Col secondo motivo la società appellante si duole della erroneità della sentenza in punto di inesigibilità del credito, indicando la differenza tra prestiti e versamenti e deducendo che la parte opponente non avrebbe provato la qualificazione del finanziamento come inesigibile.
§ 3.3 — Col terzo motivo l'appellante denuncia l'errore del primo giudice in punto di condizioni ex art. 2467 C.C., richiamando il bilancio 2017 e la vendita, da parte dell'appellata, della partecipazione in . CP_3
§3.4 – Col quarto motivo la società appellante, richiamando il brano della sentenza che riguarda la irrilevanza della cessione del credito da parte di TO, deduce che il contratto di tesoreria (di cui era quest'ultima titolare) integra un servizio bancario, riportando normativa in punto di appalto che non sarebbe, peraltro, applicabile.
§ 4 — L'appello è ai limiti della inammissibilità.
I motivi di gravame, strettamente connessi tra loro, possono essere unitamente delibati.
A parte la mera reiterazione di tesi già spese in primo grado, senza un reale
contro
-argomento avverso i ragionamenti del Tribunale, e la proposizione di questioni in via del tutto generale ed astratta, senza alcun riferimento al caso concreto, non vi è dubbio che la sentenza impugnata è composta di molteplici pagine che, sopra testualmente riportate, dimostrano l'attenzione e la precisione con la quale il collegio di primo grado ha affrontato tutte le questioni in discussione, con particolare riguardo al tema sia della qualificazione delle somme chieste in restituzione (finanziamento socio), sia della sua esigibilità sotto il profilo dell'applicabilità dell'art. 2467 C.C. in ragione dei presupposti soggettivi ed oggettivi che sono stati spiegati ed evidenziati.
Ebbene, rispetto a tale operazione logico-giuridica compiuta dal Tribunale, l'appellante si limita a contestare – si ripete in modo del tutto generico e senza alcuna precisazione in concreto – la qualificazione del finanziamento, assumendo che i presupposti della citata norma (che impedisce l'esigibilità) non sarebbero stati dimostrati dalla società opponente qui appellata.
Ma avverso i riferimenti concreti – a esposizioni bancarie, a mancanza di acquisizione di proventi dalla partecipazione in , a risultanze di bilanci – che pure il Tribunale ha chiaramente effettuato CP_3 non vi sono argomenti specifici svolti dall'appellante che, si ripete, richiama solo il bilancio 2017, invocando – a sostegno della sua tesi – la vendita delle azioni . CP_3
Peraltro, a prescindere dalle conseguenze che tali operazioni potrebbero aver portato nelle casse della odierna appellata, del miglioramento delle condizioni economiche di quest'ultima (posta in liquidazione volontaria proprio per la situazione economico-finanziaria, circostanza mai contestata dall'appellante come ha detto anche il Tribunale) non vi è allegazione concreta né tanto meno prova che gravava ex art. 342 CPC su parte appellante.
Anzi, dai bilanci successivi – come allegati perché sopravvenuti e quindi ammissibili – prodotti con le note finali anticipate da parte appellata – emerge che la detta situazione (che aveva determinato sia la necessità del finanziamento, sia la postergazione della restituzione) non è affatto mutata né tanto meno migliorata, sicchè il richiamo al solo bilancio 2017 non è di certo sufficiente a sostenere il gravame, stante la univocità degli altri elementi probatori acquisiti.
Da ultimo, risulta non intellegibile il collegamento tra il contratto di tesoreria (invocato dall'appellante) e la cessione della quota di partecipazione societaria, sicchè non è dato comprendere per quale ragione la natura di servizio bancario di quel contratto avrebbe ricadute utili ex art. 342 Cont
per condurre il Collegio ad un ragionamento diverso rispetto a quello contenuto nella sentenza ove è detto – come sopra si evince – che la cessione del credito così come della quota non hanno alcun “potere” di mutare la qualificazione della dazione di denaro effettuata dalla TO.
Di qui la reiezione integrale dell'appello.
§ 5 — Quanto alle spese , queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi – in ragione anche del procedimento di inibitoria – oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali, da distrarsi in favore dell'Avv. Alfredo Irti, dichiaratosi antistatario.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 2.000.001 a € 4.000.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 9.643,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 5.607,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 12.918,00 Fase decisionale, valore medio: € 16.033,00
Compenso tabellare (valori medi) € 44.201,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
§6 – Quanto alla istanza ex art. 96 CPC formulata da parte appellata, quest'ultima – come già accaduto in primo grado – non ha allegato né provato uno specifico pregiudizio che non sia riparabile con la rifusione delle spese, mentre non si ravvisano i presupposti per la temerarietà ex art. 96 comma 3 CPC, tenuto anche conto della peculiarità della materia trattata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 14/22 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado che si liquidano in Euro 44.201,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali, con distrazione in favore dell'Avv. Alfredo Irti dichiaratosi antistatario;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 settembre 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 713 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza cartolare del 16 settembre 2025 e vertente tra
TRA in persona degli Amministratori pro tempore, Dott.ssa e Dott. Parte_1 Parte_2
con sede legale in Lussemburgo, Boulevard Royal 8 (C.F.: ), Parte_3 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Conte per procura in atti;
APPELLANTE
E
(c.f. rappresentata e difesa, per procura in atti, Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Alfredo Irti;
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA § 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
Con ricorso ex artt. 633 e ss. la deduceva che Parte_1
Ø nel 2011 la Società Finanziaria TO S.p.A. aveva acquistato una quota di partecipazione al capitale della (ora in liquidazione), rappresentativa del 51% dell'intero; Controparte_1
Ø dalla data di acquisto della cennata partecipazione sociale e fino al 2014 la TO S.p.A., in virtù di un contratto di tesoreria stipulato il 9 febbraio 2011, aveva effettuato svariati finanziamenti in favore della (ora in liquidazione), per il complessivo ammontare di euro Controparte_1
5.456.892,91;
Ø sul totale delle somme erogate a titolo di finanziamento la TO S.p.A. aveva rinunciato al rimborso limitatamente all'importo di euro 2.849.622,72, che era stato utilizzato per ripianare le perdite di esercizio riportate dalla (ora in liquidazione); Controparte_1
Ø per converso la TO S.p.A. aveva conservato un credito restitutorio con riferimento al restante importo di euro 2.607.270,19 erogato a titolo di finanziamento;
Ø detto credito risultava anche dal bilancio della (ora in liquidazione) relativo Controparte_1 all'esercizio 2014;
Ø con contratto concluso il 19 dicembre 2014 la TO S.p.A. aveva ceduto ad essa ricorrente il cennato credito di euro 2.607.270,19 per finanziamento soci vantato nei confronti della CP_1
(ora in liquidazione);
[...]
Ø alla medesima data del 19.12.2014 la cessione del credito era stata anche comunicata alla debitrice ceduta;
Ø indi, con contratto del 24 dicembre 2014 la TO S.p.A. aveva trasferito alla la Controparte_2 propria quota di partecipazione al capitale sociale della (ora in liquidazione). Controparte_1
Ciò premesso la ricorrente lamentava che, nonostante le reiterate richieste e diffide, la CP_1
(ora in liquidazione) non aveva inteso onorare il debito residuato in forza dei finanziamenti che
[...] le erano stati erogati;
chiedeva, quindi, ingiungersi alla Stessa il pagamento, in suo favore, della somma di euro 2.607.270,19, oltre interessi di mora con decorrenza dal 19 dicembre 2014 ed oltre, ancora, le spese del procedimento monitorio.
In accoglimento del ricorso, il Tribunale di Roma - Sezione specializzata in materia d'impresa emetteva il Decreto Ingiuntivo n. 472/2018, depositato il 27 febbraio 2018 e notificato all'ingiunta il 2 marzo 2018.
Avverso il suindicato provvedimento monitorio proponeva opposizione la (ora in Controparte_1 liquidazione), con atto notificato l'11 aprile 2018.
L'opponente, in via preliminare, eccepiva la nullità del provvedimento monitorio per vizio della procura conferita al Legale che aveva agito in sede monitoria;
contestava, poi, l'avversa pretesa eccependo che il credito restitutorio azionato dalla in qualità di cessionaria, era inesigibile Parte_1 dacché originante da finanziamenti erogati dalla socia TO S.p.A. in condizioni tali da comportare, ex art. 2467 c.c., la postergazione nel rimborso;
eccepiva, altresì, la prescrizione dell'avverso credito;
indi, illustrate compiutamente le ragioni fondamento delle eccezioni e contestazioni svolte, rassegnava le conclusioni riportate in premessa.
All'esito della notifica dell'atto di citazione si costituiva la la quale eccepiva Parte_1
l'infondatezza delle eccezioni e contestazioni di parte avversa, rassegnando le conclusioni richiamate in epigrafe.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha accolto l'opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto respingendo la domanda di parte attrice;
ha respinto l'istanza ex art. 96 CPC di parte opponente;
ha condannato parte opposta alla rifusione delle spese di lite.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…le risultanze della documentazione versata in atti valgono a confortare l'assunto della opponente in merito alla inesigibilità – tanto all'atto del deposito del ricorso monitorio che al momento della presente decisione – del credito azionato dalla Parte_1
Anche in ragione del tenore delle difese svolte dalla società opposta, prima di procedere all'esame delle emergenze in atti par d'uopo premettere brevi considerazioni in ordine alla portata dell'art. 2467 c.c..
Come noto il citato art. 2467 c.c., al primo comma, prevede che il rimborso dei finanziamenti erogati dai soci in favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori;
la medesima norma, al secondo comma, precisa l'ambito di operatività della cennata postergazione limitandola ai finanziamenti dei soci a favore della società che, in qualsiasi forma effettuati, siano stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata, risultava un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.
Orbene, la postergazione legale, prevalendo sul regolamento negoziale, esige il rispetto della preferenza dei terzi con la conseguenza che la soddisfazione degli altri creditori si pone come condizione sospensiva del diritto al rimborso, idonea, in particolare, a produrre l'effetto di prorogare ex lege la scadenza del finanziamento e ad impedire in tal modo l'esigibilità del credito del socio, la quale deve reputarsi sospesa sino alla soddisfazione degli altri creditori.
Segnatamente il regime della postergazione opera non solo nella fase di liquidazione o di apertura di una procedura concorsuale ma anche nella fase operativa della società (durante societate); pertanto, sussistendo i presupposti di cui al citato art. 2467 c.c. gli amministratori sono tenuti ad eccepire, al socio richiedente il rimborso del finanziamento, la condizione di inesigibilità del credito derivante dalla postergazione laddove al momento del richiesto rimborso sussistano creditori “ordinari” (vale a dire creditori non soci) titolari di crediti scaduti e non soddisfatti o, anche, non ancora scaduti. Come è stato efficacemente evidenziato, l'inesigibilità ex art. 2467 c.c. va intesa come vero e proprio divieto di adempiere fino a che la società si trovi nella situazione patrimoniale descritta dal secondo comma della norma citata. In questa prospettiva, gli amministratori che, al contrario, restituiscano ai soci quanto da loro versato in pendenza di postergazione sono responsabili verso la società e verso i creditori sociali per inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale (Trib. Roma, 1 giugno 2016).
Precisato quanto sopra, va ora rimarcato che è onere della parte che opponga la cennata postergazione dimostrare la ricorrenza, nella fattispecie concreta, degli elementi soggettivi ed oggettivi richiesti per l'operare del disposto dell'art. 2467 c.c..
Sotto il profilo soggettivo, la postergazione in argomento si applica ai finanziamenti eseguiti da coloro che, al momento dell'erogazione della somma in favore della società, rivestivano la qualità di soci. Il collegamento tra la qualità di socio e l'operazione di finanziamento comporta la duplice conseguenza che, da una parte, a nulla rilevi la successiva cessione a terzi della partecipazione sociale o del credito restitutorio (restando in ogni caso opponibile, al cessionario che pretenda la restituzione, la postergazione del finanziamento), e, dall'altra, che la norma non possa applicarsi al caso in cui il finanziatore sia divenuto socio in epoca successiva all'erogazione del finanziamento.
Dal punto di vista oggettivo, invece, i presupposti della postergazione sono individuati dalla norma nell'eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto ed in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.
Ed in proposito non par superfluo rimarcare che una parte della dottrina propende per una lettura unitaria della disposizione in esame, ravvisando il presupposto della postergazione in una situazione di crisi che ponga la società a rischio di insolvenza;
in altri termini, il finanziamento del socio deve essere postergato quando, secondo un giudizio di prognosi postuma, nel momento in cui venne concesso era altamente probabile che la società, rimborsandolo, non sarebbe stata in grado di soddisfare regolarmente gli altri creditori.
D'altra parte, anche la giurisprudenza di merito – con indirizzo che questo Tribunale ritiene di condividere - ha propugnato una “lettura ed interpretazione unitaria” dei presupposti per l'operare della postergazione ex art. 2467 c.c., ancorata alla nozione di “rischio di insolvenza”; in particolare, si è affermato che tale interpretazione unitaria appare preferibile in quanto, da un lato, assicura oggettività al primo parametro normativo altrimenti di opinabile lettura anche alla luce delle scienze economiche e, d'altro lato, chiarisce il significato sempre oggettivo del secondo parametro normativo, ove il riferimento a situazioni nelle quali “sarebbe stato ragionevole un conferimento”, implica il rinvio ad un comportamento “ragionevole” (vale a dire standardizzato, socialmente tipico) non tanto del socio quanto del terzo finanziatore, il quale, appunto in presenza di una crisi dell'impresa, non sarebbe “normalmente” disposto a finanziarla (Trib. Milano, 11 novembre 2010; Trib. Milano, 14 dicembre 2014 e Trib. Milano, 14 marzo 2014).
Giova, ancora, rimarcare che, ai fini dell'operatività del regime della postergazione, il requisito oggettivo deve sussistere tanto al momento dell'erogazione del finanziamento, quanto al momento della restituzione dello stesso. In altre parole, un finanziamento eseguito dal socio in un periodo di equilibrio finanziario della società non diviene postergato in caso di peggioramento della situazione finanziaria e, dunque, di sopravvenienza del descritto “rischio di insolvenza”, ché, invece, in ipotesi di tal fatta il socio può pretendere la restituzione del proprio finanziamento e l'amministratore non può opporre la postergazione di esso;
analogamente la società, superata la crisi finanziaria e tornata in equilibrio finanziario, ben può procedere al rimborso dei finanziamenti eseguiti dai soci, ancorché al momento della relativa erogazione sussistessero le condizioni indicate dal citato art. 2467 c.c.. E non par superfluo rammentare che sulla portata del disposto dell'art. 2467 c.c. ha avuto modo di esprimersi più volte la Suprema Corte che, anche di recente, ha evidenziato quanto segue: “La ratio legis dell'art. 2467 c.c. consiste dunque nell'intento di contrastare la non infrequente sottocapitalizzazione delle società, quale tecnica di traslazione sui creditori e sui terzi del rischio da continuazione dell'attività in regime di crisi, con eventuale profitto dei soci ed aggravamento del dissesto a scapito dei creditori: fenomeno determinato dalla convenienza dei soci a ridurre l'esposizione al rischio d'impresa, apportando nuove risorse a disposizione dell'ente collettivo nella forma del finanziamento, anziché in quella appropriata del conferimento (cfr. Cass. 20 maggio 2016, n. 10509; Cass. 7 luglio m2015, n. 14056). […] Il credito del socio, in presenza di un finanziamento concesso nelle condizioni di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o laddove sarebbe stato ragionevole un conferimento, subisce una postergazione legale, la quale non opera una riqualificazione del prestito da finanziamento a conferimento con esclusione del diritto al rimborso, ma incide sull'ordine di soddisfazione dei crediti. Il legislatore, tra le tecniche disponibili al riguardo, ha escluso invero la riqualificazione del prestito ed optato per la postergazione: non muta ex lege la causa della dazione, che resta quella del mutuo (art. 1813 c.c.) e non diventa causa di conferimento (art. 2343 c.c.). I finanziamenti de quo, pertanto, costituiscono prestiti e non apporti di capitale, alla cui disciplina - rimborsabilità solo all'esito della liquidazione e, quindi, dopo la restituzione anche dei prestiti anomali - non sono soggetti. Nondimeno, l'effetto della postergazione è automatico, non dipendendo da una conoscenza effettiva dello stato della società o dall'intenzione delle parti, ed impone al giudice, richiesto del rimborso, di accertare, sulla base delle risultanze processuali in atti, se la situazione sociale ricada in una delle fattispecie ex art. 2467, comma 2, c.c.
Ne deriva che l'integrazione delle fattispecie indicate nel secondo comma dell'art. 2467 c.c. produce effetti negoziali sul diritto del socio alla restituzione della somma finanziata: il credito restitutorio, sebbene eventualmente sia anche scaduto il termine previsto per l'adempimento ex art. 1813 c.c., non è esigibile. La postergazione prevista dalla norma finisce, così, per operare come una condizione legale integrativa del regolamento negoziale circa il rimborso, la quale statuisce l'inesigibilità del credito in presenza di una delle situazioni previste dal secondo comma dell'art. 2467 c.c., con un impedimento (solo temporaneo) alla restituzione della somma mutuata. Ne deriva l'ulteriore conseguenza che la società e, per essa, l'organo amministrativo può, ed anzi deve rifiutare il rimborso del prestito, sino a quando non siano venute meno le predette condizioni: evento, quest'ultimo, che rende nuovamente la società immediatamente tenuta al pagamento al socio di quanto dovutogli in restituzione.
Quando, invero, sia stato superato lo squilibrio patrimoniale - e, quindi, la situazione di rischio per i creditori sociali che ne discende e che la norma pone a fondamento della regola di postergazione - il credito del socio ritorna ordinariamente esigibile, sebbene non fossero stati a quel momento adempiuti tutti gli altri debiti sociali: potendosi allora ritenere realizzata una situazione di soddisfazione, sia pure "astratta", dei creditori esterni e dunque esistente uno status di regolare esigibilità. Occorre aggiungere come, nel giudizio avente ad oggetto la condanna della società renitente alla restituzione del prestito in favore del socio, il giudice dovrà accertare se sussista, in concreto, una delle situazioni ex art. 2467, comma 2, c.c.: non solo al momento del prestito (dies storico statico), ma anche al momento della richiesta di rimborso e sino alla pronuncia, trattandosi di una condizione di inesigibilità del credito” (in tal senso, Cass. Civ., Sez. I, 15 maggio 2019, n. 12994).
Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta deve rilevarsi che gli elementi allegati dalla opponente – non adeguatamente contrastati dalla parte opposta – ben consentono di ritenere che il credito per cui è richiesta di rimborso fosse e sia ancora inesigibile, a norma del citato art. 2467 c.c..
In proposito va rimarcato che è sostanzialmente incontestato tra le parti che la domanda avanzata dalla abbia ad oggetto il rimborso del residuo di somme erogate alla (ora Parte_1 Controparte_1 in liquidazione) a titolo di finanziamento, dalla TO S.p.A. nel periodo compreso tra il 2011 ed il 2014, ovvero allorquando quest'ultima era titolare di una quota di partecipazione al capitale sociale della odierna opponente.
Sussiste, dunque, il presupposto soggettivo per l'operatività del disposto dell'art. 2467 c.c., applicabile – come detto – alle erogazioni di somme effettuate dai soci a titolo di finanziamento (nella sussistenza delle condizioni indicate nel secondo comma della norma citata).
Né a diversa determinazione può condurre la circostanza che la socia finanziatrice TO S.p.A., dopo aver ceduto alla odierna opposta – con contratto del 19 dicembre 2014 - il credito di euro 2.607.270,19 vantato in dipendenza dei finanziamenti erogati alla (ora in Controparte_1 liquidazione), abbia “dismesso” la partecipazione sociale già detenuta in tale ultima società, trasferendola alla con contratto del 24 dicembre 2014. Controparte_2
Invero – come sopra accennato – ai fini della operatività del disposto dell'art. 2467 c.c. è necessario e sufficiente, sotto il profilo soggettivo, che il finanziatore rivestisse la qualità di socio al momento della erogazione di finanziamenti nelle condizioni indicate nel secondo comma della norma richiamata.
Inoltre, certamente non implica il venir meno della postergazione e susseguente inesigibilità ex lege, la circostanza che il credito da finanziamento sia stato ceduto dalla socia erogante TO S.p.A. ad una società – l'odierna opponente – estranea alla compagine sociale.
Ed infatti l'opponibilità, alla dell'eccezione di inesigibilità del credito azionato in sede Parte_1 monitoria discende dal principio – di portata generale – secondo cui il debitore può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente ed originario creditore.
Deve, poi, rilevarsi che la , con la produzione dei bilanci di esercizio, Controparte_1 ha dimostrato che, al momento della erogazione dei finanziamenti da parte della TO S.p.A., essa versava senz'altro in una situazione di squilibrio finanziario tale per cui, in assenza dei finanziamenti dei soci, non sarebbe stata in grado di far fronte alle obbligazioni contratte per l'espletamento dell'attività di pertinenza.
In proposito deve, in primo luogo, evidenziarsi che, già nella relazione sulla gestione allegata al bilancio per l'esercizio 2011, si dava conto del fatto che la (poi in liquidazione) Controparte_1 svolgeva esclusivamente “attività di Holding editoriale”, occupandosi della gestione della partecipazione (rappresentativa del 30% dell'intero capitale sociale) detenuta nella
[...]
alla quale era stata concessa in uso, dalla controllata Controparte_3 Controparte_4 la testata editoriale ”. Controparte_5
Segnatamente, nella suddetta relazione è dato leggere quanto segue: “La società, holding nel settore dell'editoria, attualmente si occupa in via esclusiva della gestione della partecipazione detenuta nella pertanto il valore della produzione è pari a zero”. Controparte_3
Da quanto sopra discende, dunque, che l'odierna opponente, avendo un valore della produzione pari a zero, avrebbe dovuto ritrarre i mezzi economici per la propria attività solo dalla gestione della partecipazione sociale di pertinenza (e, dunque, a titolo di proventi finanziari per dividendi liquidati in suo favore).
Va, poi, rimarcato che proprio per finanziare l'operazione di acquisto della suindicata partecipazione nella l'odierna opponente aveva fatto ricorso al credito Controparte_3 bancario e segnatamente, da ultimo, ad un mutuo contratto con la Banca Popolare di Bari, che le aveva erogato la somma di euro 37.700.000,00, ottenendo inter alia, a garanzia del rimborso, la costituzione in pegno delle azioni acquistate.
Ciò posto va, ora, rimarcato che dai bilanci per gli esercizi dal 2011 al 2014 si ricava come nel periodo in questione la (poi in liquidazione), in conseguenza del significativo indebitamento Controparte_1 verso le banche, veniva a trovarsi gravata – inter alia - da rilevanti oneri finanziari, per l'ammontare di euro 910.721,00 nell'esercizio 2011, euro 888.243,00 per il 2012, euro 483.362,00 per il 2013 ed euro 480.262,00 per il 2014
Dai predetti bilanci di esercizio e dalle allegate relazioni sulla gestione si ricava, altresì, che nel medesimo periodo la società odierna opponente dalla gestione della partecipazione sociale nella non ritraeva proventi di sorta ed era sostanzialmente priva di risorse da destinare alla CP_3 gestione caratteristica ed all'adempimento delle obbligazioni assunte (comprensive anche di quelle funzionali alla conservazione della partecipazione sociale detenuta).
Si consideri che nel conto economico dei bilanci relativi agli esercizi dal 2011 al 2014, a fronte dei suindicati oneri finanziari, risultano proventi finanziari da partecipazione pari a zero.
Segnatamente – come pure inferibile dagli allegati bilanci della – negli esercizi dal Controparte_1
2011 al 2014 la partecipazione sociale detenuta non solo non assicurava la percezione di “dividendi”, ma anzi comportava ulteriori oneri, correlati alla necessità di provvedere alla copertura delle perdite di esercizio della CP_3
A tale ultimo proposito, nella relazione sulla gestione, allegata al bilancio della per Controparte_1
l'esercizio 2012, è dato leggere quanto segue: “In data 30 luglio 2012 è stata convocata l'Assemblea dei soci della società collegata CP_3
per esaminare i provvedimenti ai sensi dell'art 2447 del c.c., per effetto delle perdite cumulate
[...] nei primi cinque mesi del 2012, pari a Euro 1.998 migliaia, che eccedendo il capitale sociale e le riserve di Euro 1.339 migliaia hanno necessariamente fatto ricorrere i presupposti di cui all'articolo sopra richiamato.
La ha sottoscritto, per la sua quota (30%), la copertura delle perdite superiori al Controparte_1 capitale sociale della collegata (Euro 402 migliaia) e la ricostituzione del capitale CP_3 sociale della società collegata (Euro 1.500 migliaia). Il versamento della copertura delle perdite realizzate nei primi cinque mesi del 2012 è stato effettuato in data 30 luglio 2012 contestualmente alla sottoscrizione, mentre l'aumento del capitale sociale è stato interamente sottoscritto in data 30 luglio 2012 e versato sulla base dei decimi richiamati dalla collegata rispettivamente CP_3 in data 30 luglio 2012 (25%), 30 novembre 2012 (25%), 24 gennaio 2013 (25%), 15 febbraio 2013 (25%)”.
Sempre con riferimento ai versamenti eseguiti dalla (ora in liquidazione) per la Controparte_1 copertura delle perdite di esercizio riportate dalla nella relazione integrativa al bilancio CP_3 della odierna opponente per l'esercizio 2014 è dato leggere quanto segue: “Si fa presente che in data 04 luglio 2014 si è tenuta l'Assemblea dei soci della società per esaminare i CP_3 provvedimenti ai sensi dell'art 2446 del c.c., per effetto delle perdite realizzate alla data del 31 dicembre 2013, pari a Euro 4.831 migliaia, che determinavano un patrimonio netto di Euro 185 migliaia. Pertanto, ai sensi del suddetto articolo, è stato deliberato il ripianamento delle perdite mediante corrispondente riduzione del capitale sociale ad Euro 150 migliaia e contestuale ricostituzione ad Euro 5.000 migliaia con un effetto netto di Euro 4.850 migliaia. La Controparte_1 ha sottoscritto, per la sua quota (30%), la copertura delle perdite e la ricostituzione del capitale sociale della società partecipata per Euro 1.455 migliaia, pari all'incremento della partecipazione stessa. Di pari importo è risultato il decremento (Euro 1.455 migliaia) per la rettifica di valore della partecipazione determinata sulla base delle perdite durevoli realizzate l'esercizio 2013 coperte nel corso del 2014 come precedentemente indicato. Il valore di iscrizione in bilancio della partecipazione è pari al costo originario di acquisto delle azioni per Euro 36.000.000, incrementato delle spese accessorie (consulenze, due diligence, notarili ecc.) sostenute in sede di acquisizione per Euro 1.277.202; tale valore è stato successivamente incrementato per i versamenti operati per copertura perdite e ricostituzione del capitale sociale, per complessivi Euro 5.111.770 nel periodo 2011-2014, e decrementato per le svalutazioni operate per perdite durevoli, pari a complessivi Euro 5.111.770, di cui Euro 1.455.000 nel presente esercizio”.
Si consideri, ancora, che la medesima (ora in liquidazione), negli esercizi compresi Controparte_1 tra il 2011 ed il 2014, riportava ingenti perdite alla cui copertura si provvedeva proprio grazie alla rinuncia, ad opera dei soci, ad una parte dei crediti vantati a titolo di finanziamento, con destinazione dell'importo oggetto di rinuncia ad “altre riserve”.
Segnatamente, dalle allegate copie dei bilanci è inferibile che l'odierna opponente riportava perdite che ammontavano ad euro 967.029,00 nell'esercizio 2011, ad euro 2.476.749,00 nell'esercizio 2012, ad euro 2.241.107,00 nell'esercizio 2013 e ad euro 1.975.684,00 nell'esercizio 2014.
Peraltro, il contesto sopra delineato appare ancor più significativo ove si consideri che, nel periodo indicato, ü la (ora in liquidazione) aveva, quale unico asset di effettivo rilievo Controparte_1 dell'attivo dello stato patrimoniale, la quota di partecipazione rappresentativa del 30% del capitale sociale della CP_3
- la cennata quota era stata concessa in pegno a garanzia del rimborso del mutuo erogatole per il relativo acquisto;
- la società opponente, oltre all'esposizione debitoria verso soci per i finanziamenti da questi ultimi erogati, aveva debiti verso terzi (banche, fornitori, imprese controllanti, imprese collegate, Erario ed altri), riportati nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio degli esercizi di riferimento, pari ad euro 37.700.607,00 al 31.12.2011, ad euro 37.774.399,00 al 31.12.2012, ad euro 35.385.447,00 al 31.12.2013 e ad euro 37.548.709,00 al 31.12.2014;
- negli esercizi tra il 2011 ed il 2014 poteva mantenere il valore di patrimonio netto ad euro 100.000,00 solo grazie al già menzionato intervento dei soci
Alla luce delle risultanze sopra richiamate appare, dunque, indubbio che, al momento della erogazione dei finanziamenti per cui è domanda di rimborso, la (ora in liquidazione) Controparte_1 versasse in una situazione di grave squilibrio finanziario, non disponendo di adeguate risorse proprie atte a garantire l'ordinario svolgimento dell'attività di pertinenza ed il soddisfacimento – regolare e con mezzi normali - dei debiti assunti e delle obbligazioni contratte, e dovendo, dunque, procurarsi necessariamente dai soci quanto all'uopo occorrente (essendo, peraltro, altamente improbabile, nel contesto sopra delineato, che soggetti terzi fossero disposti ad erogare risorse e credito indispensabili per la ordinaria operatività di una società che non aveva, nelle condizioni di fatto date, immediate prospettive di reddito e che, senza l'intervento dei soci, neppure avrebbe potuto offrire solide garanzie di rimborso di eventuali, ulteriori finanziamenti di terzi).
Ed in proposito è oltremodo significativo quanto riportato nella relazione sulla gestione, allegata ai bilanci della (ora in liquidazione) per gli esercizi 2011, 2012 e 2013: “La società Controparte_1 provvede periodicamente a richiedere a ciascun socio pro quota la liquidità necessaria per lo svolgimento dell'attività e per adempiere agli impegni assunti”.
Come pure significativo è quanto riportato nella medesima relazione allegata ai bilanci per gli esercizi 2012 e 2013: “Il settore editoriale ha risentito fortemente della crisi economica sia a livello nazionale che internazionale. L'impatto sulla società è connesso alla necessità di supportare economicamente e finanziariamente la partecipazione in Nel corso del 2013 continueranno le attività relative alla gestione ordinaria della CP_3 CP_ partecipazione in tenendo presente che il supporto finanziario da parte dei soci CP_3
e Finanziaria TO S.p.A. dovrà essere maggiore in concomitanza dell'andamento CP_2 sfavorevole del settore editoria caratterizzato da un calo delle vendite e degli introiti pubblicitari”.
Acclarato, dunque, che al momento della erogazione dei finanziamenti per cui è richiesta di rimborso, la (ora in liquidazione) versava nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. Controparte_1
2467 c.c., va rimarcato che l'odierna opponente ha, altresì, dimostrato che le cennate condizioni, oltre a persistere al momento della proposizione della domanda di rimborso, non sono venute meno neppure nel corso del giudizio.
Basti considerare, in proposito, che dall'ultimo bilancio della Controparte_1 regolarmente approvato – depositato in allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni - risultano, nell'attivo dello stato patrimoniale, crediti per euro 38,00 e disponibilità liquide per euro 277,00 (essendo stata, nelle more, ceduta la partecipazione sociale detenuta nella con impiego del ricavato per l'estinzione del mutuo contratto per il CP_3 relativo acquisto) e, nel passivo, debiti per complessivi euro 2.620.075,00, perdite portate a nuovo per euro 4.696.966,00 e perdite di esercizio per euro 574,00, a fronte di un capitale sociale di euro 100.000,00 e di “altre riserve” pari ad euro 1.977.782,00, con conseguente valore del patrimonio netto negativo per euro 2.619.758,00; dati, questi, che rendono palese come l'eventuale rimborso del credito da finanziamento soci per cui è causa frustrerebbe definitivamente la possibilità di soddisfacimento di crediti di terzi, pur antergati.
In conclusione, dunque, accertata la persistente inesigibilità, ex art. 2467 c.c., del credito da finanziamento soci per cui è richiesta di rimborso, non può che pervenirsi all'accoglimento dell'opposizione proposta dalla con conseguente revoca del Decreto Ingiuntivo n. Controparte_1
472/2018 ed integrale rigetto, allo stato, della domanda di pagamento avanzata dalla con Parte_1 il ricorso monitorio]»
§ 2 — Ha proposto appello l'originaria società opposta, in epigrafe indicata, contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo “ IN VIA PRELIMINARE, rigettare la revoca del decreto ingiuntivo n. 472/2018, N.R.G. 78375/2017, emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 27/02/2018;
- IN VIA PRINCIPALE, accertato e dichiarato il credito della condannare l'appellata Parte_1 al pagamento nei confronti dell'appellante dell'importo di € 2.607.270,19, oltre interessi, o nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà accertata in corso in corso di causa”. Ha resistito parte appellata eccependo ex art. 342 CPC la inammissibilità del gravame, di cui ha chiesto anche il rigetto nel merito, con riproposizione ex art. 346 CPC delle originarie eccezioni.
Con ordinanza in atti la Corte ha respinto l'istanza ex art. 283 CPC proposta da parte appellante.
La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 15 febbraio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in quattro motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo l'appellante lamenta la nullità della sentenza per assenza di motivazione.
§ 3.2 — Col secondo motivo la società appellante si duole della erroneità della sentenza in punto di inesigibilità del credito, indicando la differenza tra prestiti e versamenti e deducendo che la parte opponente non avrebbe provato la qualificazione del finanziamento come inesigibile.
§ 3.3 — Col terzo motivo l'appellante denuncia l'errore del primo giudice in punto di condizioni ex art. 2467 C.C., richiamando il bilancio 2017 e la vendita, da parte dell'appellata, della partecipazione in . CP_3
§3.4 – Col quarto motivo la società appellante, richiamando il brano della sentenza che riguarda la irrilevanza della cessione del credito da parte di TO, deduce che il contratto di tesoreria (di cui era quest'ultima titolare) integra un servizio bancario, riportando normativa in punto di appalto che non sarebbe, peraltro, applicabile.
§ 4 — L'appello è ai limiti della inammissibilità.
I motivi di gravame, strettamente connessi tra loro, possono essere unitamente delibati.
A parte la mera reiterazione di tesi già spese in primo grado, senza un reale
contro
-argomento avverso i ragionamenti del Tribunale, e la proposizione di questioni in via del tutto generale ed astratta, senza alcun riferimento al caso concreto, non vi è dubbio che la sentenza impugnata è composta di molteplici pagine che, sopra testualmente riportate, dimostrano l'attenzione e la precisione con la quale il collegio di primo grado ha affrontato tutte le questioni in discussione, con particolare riguardo al tema sia della qualificazione delle somme chieste in restituzione (finanziamento socio), sia della sua esigibilità sotto il profilo dell'applicabilità dell'art. 2467 C.C. in ragione dei presupposti soggettivi ed oggettivi che sono stati spiegati ed evidenziati.
Ebbene, rispetto a tale operazione logico-giuridica compiuta dal Tribunale, l'appellante si limita a contestare – si ripete in modo del tutto generico e senza alcuna precisazione in concreto – la qualificazione del finanziamento, assumendo che i presupposti della citata norma (che impedisce l'esigibilità) non sarebbero stati dimostrati dalla società opponente qui appellata.
Ma avverso i riferimenti concreti – a esposizioni bancarie, a mancanza di acquisizione di proventi dalla partecipazione in , a risultanze di bilanci – che pure il Tribunale ha chiaramente effettuato CP_3 non vi sono argomenti specifici svolti dall'appellante che, si ripete, richiama solo il bilancio 2017, invocando – a sostegno della sua tesi – la vendita delle azioni . CP_3
Peraltro, a prescindere dalle conseguenze che tali operazioni potrebbero aver portato nelle casse della odierna appellata, del miglioramento delle condizioni economiche di quest'ultima (posta in liquidazione volontaria proprio per la situazione economico-finanziaria, circostanza mai contestata dall'appellante come ha detto anche il Tribunale) non vi è allegazione concreta né tanto meno prova che gravava ex art. 342 CPC su parte appellante.
Anzi, dai bilanci successivi – come allegati perché sopravvenuti e quindi ammissibili – prodotti con le note finali anticipate da parte appellata – emerge che la detta situazione (che aveva determinato sia la necessità del finanziamento, sia la postergazione della restituzione) non è affatto mutata né tanto meno migliorata, sicchè il richiamo al solo bilancio 2017 non è di certo sufficiente a sostenere il gravame, stante la univocità degli altri elementi probatori acquisiti.
Da ultimo, risulta non intellegibile il collegamento tra il contratto di tesoreria (invocato dall'appellante) e la cessione della quota di partecipazione societaria, sicchè non è dato comprendere per quale ragione la natura di servizio bancario di quel contratto avrebbe ricadute utili ex art. 342 Cont
per condurre il Collegio ad un ragionamento diverso rispetto a quello contenuto nella sentenza ove è detto – come sopra si evince – che la cessione del credito così come della quota non hanno alcun “potere” di mutare la qualificazione della dazione di denaro effettuata dalla TO.
Di qui la reiezione integrale dell'appello.
§ 5 — Quanto alle spese , queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi – in ragione anche del procedimento di inibitoria – oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali, da distrarsi in favore dell'Avv. Alfredo Irti, dichiaratosi antistatario.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 2.000.001 a € 4.000.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 9.643,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 5.607,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 12.918,00 Fase decisionale, valore medio: € 16.033,00
Compenso tabellare (valori medi) € 44.201,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
§6 – Quanto alla istanza ex art. 96 CPC formulata da parte appellata, quest'ultima – come già accaduto in primo grado – non ha allegato né provato uno specifico pregiudizio che non sia riparabile con la rifusione delle spese, mentre non si ravvisano i presupposti per la temerarietà ex art. 96 comma 3 CPC, tenuto anche conto della peculiarità della materia trattata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 14/22 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado che si liquidano in Euro 44.201,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali, con distrazione in favore dell'Avv. Alfredo Irti dichiaratosi antistatario;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 settembre 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore