Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n°5326/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente
Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel.
Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato, all'esito della disposta trattazione scritta, la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n°5326 del Ruolo Generali Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto appello avverso sentenza monocratica in tema di inadempimento contrattuale e risarcimento danni, vertente
T R A
, con sede in Somma Vesuviana Parte_1
(NA), alla Via Santo Spirito n°15, (C.F. e P. IVA ), in P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t. , nato a [...] Parte_2
Vesuviana (NA) il 27.4.72 ed ivi residente, alla Via Marina n°3, rappresentata e difesa dall'Avv. Carla Cascone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pagani, al C.so E. Padovano n°116, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
C O N T R O
(P. Iva ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., A.D. Avv. Sergio Terracciano, domiciliato per la carica presso la sede della Società in Somma Vesuviana ed elettivamente in Napoli alla Piazza Nolana n°13, presso lo studio dell'Avv. Giovanni
Limatola che lo rappresenta e difende in forza di procura prodotta in
1
allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente;
APPELLATA
A V V E R S O
La sentenza n°2172/2019 emessa dal G.U. presso il Tribunale di Nola,
Ia Sez. Civ., in data 19.10.19, notificata il 30.11.2019, con cui l'adito giudice così provvedeva: “rigetta ogni domanda;
condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese processuali, liquidate in euro 5.534,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Giovanni Limatola”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione del 17.3.2017 la conveniva in Parte_1 giudizio la esponendo che: con contratto di appalto del CP_1
5.8.2004 essa le aveva affidato i lavori di adeguamento CP_1 delle stanze di degenza della casa di cura Santa Maria del Pozzo, lavori riguardanti sia l'impianto elettrico che la muratura per un totale di €.
91.300,00; la stessa aveva presentato al CP_1 [...] le D.I.A. del 28.12.2004 e del 20.6.2005 indicando Controparte_2 quale ditta esecutrice dei lavori la in data Parte_1
27.1.2006, con missiva n° prot. 415, la aveva confermato CP_1 la continuazione del rapporto con essa attrice, riconoscendo valido ed operante il contratto del 5.8.2004; successivamente, il 5.10.2006, essa aveva presentato al la D.I.A. CP_1 Controparte_2
(prot. n°15611/2006) relativa alla realizzazione di un volume tecnico interrato;
proprio per l'esistenza del menzionato contratto, essa CP_1
in esecuzione della D.I.A. n°15611/2006, aveva stipulato in data
[...]
3.7.2007 con essa attrice contratto di affidamento dei lavori dell'impianto elettrico del deposito e dell'archivio lotto A e B;
i lavori di adeguamento dell'impianto elettrico erano stati in parte regolarmente eseguiti dalla ditta attrice ed erano continuati fino a tutto il 2009, mentre
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quelli di muratura previsti in contratto e quelli successivi erano stati
“inopinatamente e senza giustificato motivo” affidati ad altra impresa, la
; l'art. 3 del contratto stipulato il Controparte_3
5.8.2004 prevedeva espressamente il diritto di prelazione a favore della per la esecuzione di ulteriori e futuri lavori di Parte_1 opere elettriche ed edilizia, (nuovo reparto interrato, nuovi lavori per il
DGR 7301 della Regione Campania, ampliamento dello stabile, manutenzione etc), sicché, in caso di esecuzione di ulteriori lavori, si sarebbe dovuto richiedere preventivamente alla Parte_1 di presentare regolare preventivo di modo che, a parità di condizioni tecniche ed economiche con altri preventivi presentati presso la CP_4
, avrebbe dovuto concedere prelazione a favore
[...] CP_1 dell'attrice, quale affidataria dei lavori;
la predetta clausola, quindi, non era stata rispettata dalla convenuta che, per tutti gli altri lavori eseguiti all'interno della struttura ed ancora in corso, non aveva mai chiesto alla di presentare un preventivo né tantomeno aveva Parte_1 mai comunicato di voler recedere dal contratto del 5.8.2004, in ogni caso non mai consentendo l'esercizio del diritto di prelazione, anzi affidando l'incarico alla ditta i danni subiti dall'attrice per effetto Controparte_3 del comportamento illecito della convenuta consistevano sia nella mancata esecuzione dei lavori inerenti la clinica, affidati a terzi, sia nella perdita “di occasioni presenti nel periodo di vigenza del contratto, in particolare per lavori preventivati da altre ditte che la Parte_1 non – aveva - potuto eseguire”. Chiedeva, pertanto, vinte le spese di lite, di: 1) “Accertarsi e dichiararsi l'inadempimento contrattuale della convenuta in merito alle pattuizioni di cui al contratto stipulato CP_1 in data 05.08.2004”; 2) “Conseguentemente condannarsi la stessa al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice per effetto del comportamento illecito tenuto dalla convenuta”; 3) “in via istruttoria ed
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ai sensi dell'art. 210 cpc, ordinare alla convenuta di esibire le DIA relativi ai lavori commessi ad altri appaltatori”. Co Costituitasi, eccepiva: l'intervenuta prescrizione sia CP_1 decennale che quinquennale per i diritti di natura contrattuale e/o extracontrattuale maturati e non azionati dall'attrice nei termini di legge;
l'infondatezza della domanda e l'inammissibilità della stessa, atteso che la aveva transatto “ogni e qualunque diritto e/o Parte_1 pretesa avanzabile nei confronti della e viceversa”, prima CP_1 con atto del 21.1.2009 con il quale, a seguito della rottura dei rapporti tra le due società, era stato definitivamente chiuso tra le parti “ogni rapporto dare/avere, anche di natura obbligatoria (successivamente al
2009 non vi sono stati più rapporti)” e, poi, con successivo “atto transattivo 'omnia' stipulato per porre fine” ad un successivo contenzioso intrapreso dalla , pertanto, per il rigetto Parte_3 della domanda, vinte le spese di lite “valutando l'aggravante di cui all'at.
96 cpc”.
Instauratosi il contraddittorio, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c., versate in atti le memorie relative, il giudice rinviava la causa per precisazione delle conclusioni e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la tratteneva in decisione, resa come da dispositivo in epigrafe.
La sentenza era appellata dall'attrice che articolava un unico, sostanziale motivo di impugnazione con cui postulava: “Effetto non novativo della transazione sottoscritta in data
22.07.2014”, atteso che l'atto, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non aveva avuto in alcun modo le caratteristiche di una transazione dotata di un tale effetto, avendo riguardato solo ed esclusivamente le posizioni di contabilità dei giudizi in corso alla data del
22.07.2014, tanto che nella sua premessa le parti avevano fatto espresso riferimento all'atto di citazione notificato in data 11.07.2012
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con il quale la richiedeva la condanna della Parte_1 [...] al pagamento della somma di €. 30.000,00, portata dalla fattura CP_1
n°14 dell'08.04.2009, manifestando la volontà di transigere e conciliare la controversia tra loro insorta e definitivamente concludere ogni qualunque rapporto, attese le richieste avanzate a mezzo di diffida, sempre alla data di sottoscrizione dell'accordo; d'altronde, la prima richiesta da parte della di risarcimento del danno, Parte_1 per violazione della clausola contrattuale di cui all'art.3, si era avuta solo a mezzo PEC inviata per la prima volta a mezzo del precedente difensore in data 27.01.2015, e quindi in epoca successiva alla data della transazione sottoscritta, così che se le parti avessero inteso definire con la sottoscrizione dell'atto ricognitivo transattivo del 22 luglio 2014 anche il rapporto nato con il contratto di appalto sottoscritto in data 5 agosto
2004, avrebbero dovuto inserire espressamente un riferimento relativo al predetto contratto, non potendo intendersi per implicito la risoluzione dello stesso con l'inserimento di semplici clausole di stile. Precisava le seguenti conclusioni: “Accogliersi il presente appello e conseguentemente revocarsi o riformarsi l'impugnata sentenza n.2172 del Tribunale di Nola depositata il 19.10.2019 e notificata il 30.10.2019;
2) In luogo e vece dei primi giudici accogliersi la domanda proposta con atto di citazione del 17.3.2017 e, quindi, condannarsi la , CP_1 eventualmente previa ammissione di CTU, e degli altri mezzi istruttori richiesti, al risarcimento di tutti i danni di cui in domanda;
3) Condannare la alle spese ed onorari del doppio grado di CP_1 giudizio”.
Nel costituirsi l'appellata resisteva al gravame e, contestatane la fondatezza, ne invocava la integrale reiezione così concludendo: “1)
Rigettare integralmente l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza resa dal Tribunale di Nola n° 2172/19 in quanto inammissibile ed improcedibile nonché infondato in fatto ed in diritto. 2)
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Vittoria di spese e competenze anche di questa fase di giudizio, valutando l'aggravante di cui all'art. 96 C.p.c.”.
Riprodottosi il contraddittorio in secondo grado la Corte rinviava senz'altro la causa per precisazione delle conclusioni e sulle stesse, sostituita all'udienza la trattazione scritta celebratasi nelle forme cartolari, accordati ai contendenti i termini di rito per il deposito di conclusionali ed eventuali repliche, riservava la decisione.
La impugnazione è priva di spessore e non può meritare accoglimento alcuno.
Il giudice a quo aveva osservato: “Con la “scrittura privata ricognitiva e transattiva” del 22.7.2014, le odierne parti in lite, nell'ambito di una transazione intervenuta al fine di conciliare il giudizio n. RG 4819/2012 pendente innanzi a questo Tribunale relativo al pagamento di alcune prestazioni rese dalla in adempimento del citato Parte_1 contratto di appalto, hanno dichiarato di voler non solo transigere “la controversia tra loro insorta” ma anche “definitivamente concludere ogni
e qualunque rapporto” esistente tra la e la Parte_1 CP_1
. In particolare, le parti hanno convenuto, all'art. 2, che “la
[...] CP_1
al fine di evitare ulteriori giudizi e senza null'altro riconoscere,
[...] offre a la somma di 38.400,00 omnia Parte_1 comprensiva, a saldo stralcio e transazione di quanto azionato nel giudizio R.g. A.c. 4810/012 e di ogni e qualunque ulteriore pretesa a qualunque titolo, anche risarcitorio, avanzabile a tutt'oggi” e la
[...]
“accetta la somma offertale e le relative motivazioni e causali Parte_1 dichiarando di essere pienamente soddisfatta e di null'altro aver a pretendere, come verificato, ad alcun titolo o ragione direttamente o indirettamente connesso e/o discendente dagli intercorsi - e cessati sin dal 21/1/2009 - rapporti dalla …. Le parti aggiungevano CP_1
(art. 5) che “la da una parte e la dall'altra CP_1 Parte_1 si danno reciprocamente atto di aver transatto e conciliato ogni e
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qualunque reciproca ragione di credito/debito sino alla data odierna e di null'altro aver a pretendere l'uno dall'altra e viceversa ad alcun titolo o ragione” e, inoltre, che (art. 6) “per effetto della presente transazione, le costituite parti si quietanzano l'un l'altra dichiarando di essere reciprocamente soddisfatte e di non aver null'altro a pretendere per qualsivoglia titolo, azione, ragione o credito, sia in dipendenza delle causali di cui in narrativa che per altre motivazioni e causali a tutto il
10/7/2014, nonché di rinunziare vicendevolmente a qualsiasi azione, ragione e diritto, connessi e conseguenti a tutti gli intercorsi rapporti esaustivamente e satisfattivamente oggi conclusi, transatti e, per quanto di diritto, definitivamente rinunciati ed accettati” …. Il Tribunale di Nola, con sentenza n°991/2017, ha riconosciuto piena validità ed efficacia alla transazione del 22.7.2014, qualificandola quale transazione novativa dei rapporti tra le parti. Come è reso evidente dall'uso dei termini adottati dalle parti, con la citata transazione le parti hanno conciliato ogni reciproca pretesa derivante dal contratto di appalto, precedente e successiva alla data del 21.1.2009, data in cui i rapporti tra le parti erano definitivamente cessati (come dichiarato da entrambe nella scrittura privata). Non vi è dubbio, pertanto, che tutti i rapporti esistenti tra le parti e ogni diritto e pretesa derivanti dal contratto del 5.8.2004, ivi compresi, quindi, quelli relativi alla violazione del diritto di prelazione contrattualmente previsto, sono stati regolati nella citata transazione e null'altro, derivante da tale titolo, può essere rivendicato dall'attrice, anche sotto forma di risarcimento danni da inadempimento contrattuale.
La transazione citata, infatti, ha determinato l'estinzione del precedente rapporto, basato sul contratto del 5.8.2004, e ad esso si è integralmente sostituita, di modo che si è verificata una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente – ivi compresa la clausola di prelazione di cui al citato contratto – e quello dell'accordo transattivo”.
La motivazione è esaustiva ed ineccepibile. L'assunto dell'appellante
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difesa, per il quale, da un lato, alla scrittura ricognitiva e transattiva del
22/7/2014 non si sarebbe potuta riconoscere una valenza "omnia" ma efficacia limitata alla causa allora pendente inter partes R.g. A.c.
n°4810/12, circostanza che manteneva in vita la pretesa azionata nel giudizio R.g.A.c. n°2301/17, il cui provvedimento definitorio è in questa sede gravato, dall'altro, alla transazione non si sarebbe potuta riconoscere valenza "novativa", appare chiaramente ed inesorabilmente confutato dal tenore dell'atto stesso, non suscettibile in alcun modo della interpretazione dalla stessa propugnata. Il carattere "novativo" dell'atto ricognitivo transattivo del 22/7/2014 è stato recepito dal giudice della sentenza impugnata per come emerso dalla precedente statuizione,
n°991/17, resa fra le stesse parti e passata in giudicato. In verità,
l'accordo del 22/7/2014, espressione della volontà delle parti con la garanzia della presenza dei rispettivi procuratori e difensori, era stato formulato con duplice valenza: una "ricognitiva", avendo le parti interesse a mettere sul tavolo e valutare ogni e qualunque motivo del contendere tra di loro, ed una transattiva, avendo avuto le parti medesime piena volontà, una volta definito tutto quanto pendente tra loro alla data del 22/7/2014, di sistemare transattivamente ogni e qualunque reciproca pretesa ed obbligazione in modo da chiudere definitivamente e satisfattivamente ogni rapporto, già di fatto concluso nel 2009 ma foriero, ciò nonostante, di continuo, ulteriore contenzioso.
La valenza "novativa" era stata riconosciuta dal Tribunale di Nola nella citata sentenza, n°991/17, in quanto esaustiva di ogni rapporto.
Nell'atto del 22/7/2014 le parti, chiusa la ricognizione globale di ogni rapporto tra loro sussistito o sussistente, (tra cui, evidentemente, anche quello de quo, e fissati i termini della transazione in €. 38.400, (che andavano ad aggiungersi agli €. 77.764,00 già incassati dalla Pt_1 il 21/1/2009 per un totale di €. 116.164,00), ritualmente
[...] sottoscrivevano, (parti e procuratori e difensori delle stesse);
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considerata la pendenza della causa R.g. n°4810/12, anch'essa definita transattivamente, l'atto doveva essere utilizzato anche, e non solo, per ottenerne la cancellazione dal ruolo o la declaratoria di cessata materia del contendere, quantunque il procuratore subentrato per rinuncia del primo nella difesa della avesse instato per la Parte_1 prosecuzione del giudizio tesa, del tutto inammissibilmente, alla invalidazione della transazione. Sennonché, Il Tribunale si pronunciava con sentenza sulla piena efficacia e validità sia della "ricognizione" che della "transazione", tant'è che provvedeva sulle spese e competenze di giudizio solo per l'attività processuale successiva alla proposizione della istanza di anticipazione ed alla udienza del 23/12/2014, ponendole, per il principio di soccombenza essendo stata rigettata la domanda di inefficacia/invalidità della ricognizione/transazione, a carico della
[...]
.. La pronuncia, (sent. del Tribunale di Nola n°991/17 Parte_1 cit.), in ordine alla valenza ed efficacia novativa e "tombale" della transazione intervenuta il 22/7/2014 tra le parti per la chiusura definitiva di ogni e qualunque rapporto, diritto e ragione, depositata il 2/5/17, non era gravata nei termini di rito divenendo "cosa giudicata" tra le parti. Per effetto della scrittura privata, riconosciuto e ratificato in tal modo dal provvedimento giudiziale appena richiamato, qualsiasi rapporto tra le parti, a qualunque titolo e ragione, risultava globalmente definito e concluso in ogni suo aspetto, senza che fra i contraenti potesse essere residuato, per l'avvenuta ricognizione debiti/crediti, diritti/obbligazioni, alcuno strascico o motivo di residuale credito/debito, (novazione). Né può giovare all'appellante il sottolineare la posteriorità della prima richiesta di risarcimento del danno per violazione della clausola contrattuale di cui all'art.3 del menzionato contratto di appalto, contemplante la sua rivendicata e vulnerata prelazione, rispetto alla data della transazione sottoscritta, mancante, nella tesi sostenuta, di qualunque esplicito riferimento alla clausola pattizia, essendo di tutta
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evidenza che la portata universale dell'accordo transattivo non avrebbe potuto non precludere qualsiasi pretesa risarcitoria postuma.
Ciò posto, va condivisa l'auspicata condanna della medesima appellante per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, co. 3°, c.p.c.. Nella vicenda, infatti, sussistono i presupposti della misura sanzionatoria, quali l'infondatezza della domanda e l'aver agito in giudizio violando i canoni di normale prudenza. La invero, non avrebbe Parte_1 potuto senza colpa ignorare le conseguenze del suo comportamento e della iniziativa giudiziale, intrapresa ad onta delle transazioni sottoscritte, (a fronte delle quali aveva pure incassato importanti somme di danaro), e della sentenza definitiva n°991/17, scaturita in un procedimento che per sua stessa estrinsecata volontà si sarebbe dovuto concludere con una cancellazione dal ruolo o con una pronuncia di cessata materia del contendere, insistendo, per contro, in una sterile richiesta di valutazione dell'efficacia dell'atto ricognitivo e transattivo, per giunta reiterata con la proposizione dell'appello di cui si giudica.
Questo perché “in tema di spese processuali, la disposizione di cui all'articolo 96, comma 3, del Cpc, a mente della quale, testualmente,
«In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata», ha introdotto un meccanismo che deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio (in virtù della finalità di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia), e come tale sottratto (a differenza dell'ipotesi di cui all'articolo 96, comma 1, del Cpc) dalla rigorosa prova del danno, essendo lo stesso condizionato unicamente all'accertamento di una condotta di grave negligenza o addirittura malafede processuale della parte. Scopo della norma è dunque la repressione del danno che viene arrecato direttamente alla controparte (si pensi all'allungamento
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della tempistica nell'esercizio dei propri diritti ma si pensi - nel caso delle imprese - alla necessità di affrontare oneri aggiuntivi, quale l'appostamento di un “fondo rischi” per i crediti incagliati o in sofferenza, oppure l'incremento delle difficoltà e dei costi dell'accesso al finanziamento bancario, ad esempio, con lo strumento delle anticipazioni su fatture), ma indirettamente anche all'Erario con la congestione degli uffici giudiziari e l'incremento del rischio del superamento del canone costituzionale della ragionevole durata del processo con ricadute anche di tipo risarcitorio, stante il pericolo di condanna dello Stato alla corresponsione dell'indennizzo “ex lege” n. 89/2001 …” (Tribunale
Milano, sez. XIII, 04/04/2024, n°3809, Guida al diritto 2024, 19).
Le spese del grado seguono inevitabilmente la soccombenza. Alla relativa liquidazione si provvede d'ufficio come da dispositivo con attribuzione al procuratore antistatario.
A norma dell'art. 13, comma 1° quater del D.P.R. n°115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n°228 del 24.12.12, destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al
28.12.12, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice deve dare atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui alla norma in esame mentre l'obbligo di pagamento sorge al momento del suo deposito.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza in epigrafe, dalla nei confronti della ciascuna Parte_1 CP_1
11 Proc. n°5326/2019 R.G.
in persona del rispettivo, legale rappresentante p.t., con citazione notificata in data 28.11.20, così provvede;
1°) Rigetta l'appello;
2°) Condanna l'appellante società alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del grado, liquidate d'ufficio, in mancanza di nota, giusta
D.M. n°147/2022, in complessivi €. 6.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui compensi,
I.V.A. e C.P.A. come per legge con attribuzione al difensore anticipatario;
3°) Condanna inoltre l'appellante, ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c., al pagamento in favore della predetta controparte della ulteriore somma, equitativamente determinata, di €. 6.500,00;
4°) Attesta che sussistono i presupposti di assoggettamento dell'appellante alla contribuzione ulteriore come prevista per legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 13.2.25.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
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