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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 22/07/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 616/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Giudice Dott. Pier Giorgio Palestini
Giudice Dott. Cesare Marziali Cons. Est
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 283/2024 R.G. e promossa da
(cod. fisc. ) , rappresentato e difeso dall'avv. M. Parte_1 C.F._1
Cristina Ottavianoni (cod. fisc. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2 studio in Macerata, alla P.zza Pizzarello n. 2 (per ogni comunicazioni e/o notificazione: fax
0733.271523; PEC Email_1
APPELLANTE
Contro
(c.f. ), rappresentato e difeso, in via disgiunta, dagli avv.ti Controparte_1 C.F._3 prof. Ubaldo Perfetti (c.f. ) e Emanuele Lamanna (c.f. ), C.F._4 C.F._5 tutti elettivamente domiciliati in Macerata, via dei Velini n. 245 presso lo studio legale e commerciale pagina 1 di 17 prof. avv. Ubaldo Perfetti & associati ai sensi di legge - le comunicazioni e notificazioni dovranno essere indirizzate esclusivamente ai seguenti recapiti: pec fax 0733 Email_2
1990409
Appellato ed appellante incidentale in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_2
C.F. ,P.IVA: , rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Cercaci del Foro di P.IVA_1 P.IVA_2
Ancona nonché elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in CodiceFiscale_6
Jesi(AN), Corso Matteotti n. 21, il quale dichiara, ai sensi dell'art. 70 comma 2 cpc, di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio fax al n. 073/226682 o al seguente indirizzo pec:
Email_3
Appellato
C.F. , rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_3 dall'Avv. Emidio Guastadisegni del Foro di Vasto (C.F.: ), in forza di procura in C.F._7 calce alla copia dell'atto di citazione per chiamata di terzo in causa del 03.11.2016, notificato in data
11.11.2016, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria e notifiche all'indirizzo
P.E.C. Email_4
Appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Ancona in materia di appalto pubblico.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente ex art. 352, comma I, n. 1), cpc.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
pagina 2 di 17 § 1 – La domanda avanzata in primo grado dal Controparte_2
Il esercitava azione ex art. 1669 c.c., domandando l'accertamento di gravi Controparte_2 difetti presenti nella rete fognaria delle acque nere della lottizzazione residenziale “San Giuseppe” situata sul proprio territorio comunale e la conseguente responsabilità del direttore dei lavori e del collaudatore dell'opera convenuti in giudizio. Esponeva che la rete fognaria costituiva opera di urbanizzazione primaria afferente ad un piano di lottizzazione realizzato dall'impresa di costruzione
ER s.r.l. (poi fallita), proprietaria, unitamente ad altra persona, del terreno e titolare del relativo titolo edilizio rilasciato dal Comune.
Il titolare del titolo edilizio si era obbligato nei confronti del a realizzare direttamente le opere CP_2 di urbanizzazione primaria, scomputando ovviamente i relativi oneri, come previsto dall'art. 16 d. lgs.
n. 380 del 2001 ( TU dell'edilizia). A tal fine e ER (anche per conto dell'altro proprietario CP_2 del terreno) avevano stipulato convenzione urbanistica per regolare le opere di urbanizzazione primaria da realizzare, i tempi e le modalità della loro esecuzione, la valutazione economica (con spese interamente a carico del costruttore), le garanzie, il collaudo e l'eventuale inadempimento. Come imposto per legge, era stato previsto che le opere, una volta realizzate, sono acquisite al patrimonio indisponibile del Comune.
Successivamente all'intervenuto collaudo parziale delle opere di urbanizzazione primaria effettuato dal convenuto il 10 novembre 2009 e approvato dal consiglio comunale il successivo 16 CP_1 novembre 2009, il invitava la a prendere in carico la rete fognaria CP_2 Parte_2 inviandole il relato certificato di collaudo, la quale tuttavia rilevava la presenza di numerose rotture, ovalizzazioni e cedimenti in vari tratti della fognatura;
la realizzazione della fognatura in maniera difforme rispetto al parere di accettabilità rilasciato dalla per quanto attiene al Controparte_4 tracciato fognario e ai materiali utilizzati.
Conseguentemente, con nota del 29 maggio 2012 il Comune denunciava i gravi difetti all'impresa di costruzione (come detto, nelle more sottoposta a procedura fallimentare), al direttore dei lavori Pt_1
e al collaudatore (cfr. doc. n. 8 allegato all'atto di citazione). CP_1
Con ricorso ex art. 696bis c.p.c., il cui relativo fascicolo sarebbe stato acquisito al procedimento di merito, il Comune promuoveva accertamento tecnico preventivo e, successivamente, citava il Pt_1
e l' chiedendo l'accertamento della loro responsabilità per i gravi difetti riscontrati nella CP_1 fognatura, quali, rispettivamente, direttore dei lavori e collaudatore ex artt. 1669 c.c. e 2043 c.c. ed pagina 3 di 17 anche ex art. 1218 c.c. nei confronti del collaudatore, in virtù del rapporto contrattuale intercorso a seguito della nomina;
domandava il risarcimento dei danni quantificati nella somma pari a €
154.828,98, corrispondente a quella emersa all'esito dell' ATP.
§ 2 – La posizione del in I grado Pt_1
Costituendosi, il eccepiva il difetto di contraddittorio nei confronti dei soggetti lottizzanti, Pt_1 ritenuti litisconsorti necessari, la decadenza dell'attore dalla garanzia e la prescrizione del diritto, poiché il dies a quo di decorrenza del termine per la denuncia dei vizi doveva individuarsi nell'11 febbraio 2009, data in cui è stata effettuata la visita di collaudo del cantiere alla presenza, oltreché del collaudatore convenuto, anche del tecnico comunale Persona_1
Nel merito, contestava la sussistenza della dedotta responsabilità del direttore dei lavori, allegando che il controllo a lui demandato nella qualità sarebbe stato di fatto reso alquanto difficoltoso, e finanche impedito, a causa della “forte difficoltà economiche” di ER, del “desolante abbandono del cantiere” e da difficoltà di fatto come denotaza la circostanza che in una occasione gli avevano addirittura impedito di accedere in cantiere tanto da costringerlo a rivolgersi alla Forza Pubblica.
Per quanto non visionato direttamente, si era affidato alle dichiarazioni dell'impresa ipotizzando che la stessa continuasse a posare i tubi con la tecnica utilizzata nei tratti visionati e comunque secondo le consuete regole dell'arte che essa avrebbe ben dovuto conoscere.
Chiamato in causa la propria assicurazione domandando di essere manlevato da eventuale pronuncia di condanna nei suoi confronti.
§ 3 - La posizione dell' in I grado CP_1
pregiudizialmente eccepiva la carenza di giurisdizione del tribunale adito a favore della CP_5
Corte dei Conti, allegando che tra il e il collaudatore, nominato dall'ente territoriale, sussiste CP_2 una relazione funzionale in ragione del rapporto di servizio in senso lato che si è instaurato tra le parti.
Nel merito, eccepiva la nullità del contratto di conferimento dell'incarico di collaudatore da parte del per difetto della forma scritta, atteso che la deliberazione di conferimento dell'incarico non è CP_2 stata seguita dalla sottoscrizione da entrambe le parti del documento contrattuale;
che l'obbligazione assunta dai lottizzanti, di costruzione della rete fognaria, non era inquadrabile nell'ambito di un pagina 4 di 17 contratto di appalto;
che il prima di domandare il risarcimento dei danni nei confronti del CP_2 collaudatore, avrebbe dovuto dimostrare di aver prima agito infruttuosamente nei confronti di tutti e due i lottizzanti;
che non sussisterebbero gli allegati inadempimenti;
che inoltre sussisteva responsabilità concorrente ex art. 1227, primo e secondo comma, c.c., del e comunque, se del CP_2 caso, anche del collaudatore .Infine la prova di tenuta dell'impianto non era di sua competenza, avendo ricevuto solo incarico di collaudo tecnico-amministrativo. In ogni caso, era erronea la quantificazione dei danni effettuata dal CTU nel procedimento di ATP.
Da ultimo, domandava l'accertamento delle diverse quote di responsabilità ascrivibili agli obbligati solidali, nel loro rapporto interno, al fine dell'esercizio di azione di regresso.
La compagnia di assicurazioni chiamata in causa eccepiva Controparte_6
l'inefficacia dell'accertamento tecnico preventivo svolto in sede di ATP e, nel merito il rigetto della domanda proposta nei confronti del direttore dei lavori per gli stessi motivi già dedotti dallo Pt_1 stesso, l'applicazione dello scoperto del 10 % previsto in contratto e la condanna dell'assicurazione al pagamento della sola quota di percentuale di corresponsabilità dell'assicurato chiamante in causa e con l'esclusione delle eventuali maggiori somme dovute in virtù del vincolo di solidarietà tra coobbligati.
§ 4 – La sentenza impugnata
Il primo giudice ha argomentato e deciso come segue, in sintesi
1) In merito all'eccepito difetto di giurisdizione, la giurisprudenza aveva da tempo affermato la piena autonomia e indipendenza del giudizio di responsabilità, di competenza della procura generale presso la Corte dei Conti (non soltanto in relazione alla giurisdizione penale e a quella civile per risarcimento dei danni derivanti da reato, ma anche) rispetto a quello o a quelli in cui ciascuna delle parti stipulanti un contratto .
2) In merito all'eccepita prescrizione, l'azione esercitata dal nei confronti dei convenuti CP_2 era inquadrabile nell'ambito di una generale azione di responsabilità extracontrattuale. L'azione
è stata qualificata dall'attore, in via alternativa, come quella prevista dall'art. 1669 c.c. ovvero quella generale ex art. 2043 c.c. Nel caso di specie, mediante la convenzione di lottizzazione il ha appaltato le opere di urbanizzazione a ER, impresa che in qualità di appaltatore si CP_2
è avvalsa dell'opera di professionisti quali il direttore dei lavori e il collaudatore. La responsabilità dell'appaltatore in caso di inesatto adempimento del contratto di appalto ruota intorno a due norme principali, contenute agli artt. 1667 e 1669 c.c., che delineano un duplice pagina 5 di 17 statuto di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, con carattere di specialità rispetto alla disciplina generale dell'inadempimento e della responsabilità aquiliana ex art.2043 c.c. Le disposizioni in tema di inadempimento (artt. 1667, 1668) integrano, ma non escludono l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale (artt. 1453 e 1455) quando non ricorrano i presupposti delle norme speciali. Il danneggiato può pur sempre avvalersi, in aggiunta, anche della tutela di cui all'art. 2043 c.c., ove non sussistano i presupposti dell'azione di cui all'art. 1669 c.c., non giovandosi delle facilitazioni probatorie stabilite da quest'ultima norma (citando Cass. S.U. n. 2284 del 2014). Pertanto nel caso di specie, atteso che l'attore ha espressamente indicato di agire anche con l'azione generale prevista dall'art. 2043 c.c., il diritto non può considerarsi prescritto, atteso che il diritto è stato esercitato prima del decorso del termine di cinque anni.
3) Invocata la responsabilità ex art. 2043 c.c. possono incorrervi, a titolo di concorso con l'appaltatore che abbia costruito un'opera con gravi difetti di costruzione, tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo il loro lavoro nella realizzazione dell'opera, abbiano contribuito, per colpa professionale, alla determinazione dell'evento dannoso (cfr. e multis in motivazione
Cass. n. 18831 del 2016; nello stesso senso cfr. Cass. n. 3651 del 2016; Cass. n. 17874 del
2013; Cass. n. 3406 del 2006).
4) In merito all'eccezione di nullità del contratto per violazione della forma scritta ad substantiam, imposta dagli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, che deve tradursi nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo avente il potere di rappresentare l'ente interessato, la delibera del consiglio comunale, con la quale viene conferito a un professionista l'incarico di collaudo di un'opera pubblica, costituisce un atto amministrativo di nomina, previsto dalle norme ratione temporis vigenti (a partire dal r.d. 25 maggio 1895, n. 350, poi dal d.P.R. n. 554 del 1999, e poi sostituito dal regolamento del 2010 successivo all'entrata in vigore del codice dei contratti contenuto nel d. lgs. n. 163 del 2006) ed in quanto tale non costituisce un vero e proprio contratto di prestazione di opera professionale, in quanto comporta il conferimento di poteri autoritativi e l'inserimento, sia pur temporaneo, del professionista nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione. Pertanto, è irrilevante il fatto che alla delibera non sia seguito un contratto stipulato in forma scritta e sottoscritto dal rappresentante esterno dell'ente e dal professionista, ai sensi degli art. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2240 (citandosi in proposito Cass. n. 12884 del 2010; Cass. n.
6754 del 2016).
pagina 6 di 17 5) Alla luce dell'accertamento tecnico effettuato dal CTU a tal fine nominato, la cui relazione finale è ritenuta esaustiva e logicamente motivata, risultava accertata la presenza dei vizi allegati dall'attore nella rete fognaria delle acque nere (costituiti dalla deformazione delle condotte interrate e dalla rottura di parte delle stesse). Le ragionevoli cause di tali difetti sono attribuite all'inadeguato rivestimento sovrastante la condotta, riconducibile all'avvenuta costruzione della rete fognaria in violazione delle prescrizioni previste nella norma UNI EN
1610 - Costruzioni e collaudo di connessioni di scarico e collettori di fognatura, il cui contenuto era dettagliatamente descritto nella relazione del consulente tecnico.
6) La carenza appena detta è attribuibile all'impresa esecutrice e alla concorrente condotta negligente del direttore dei lavori e del collaudatore: questi due ultimi professionisti con i loro distinti comportamenti hanno contribuito a perpetrare e aggravare le conseguenze pregiudizievoli della condotta dannosa posta in essere dall'appaltatore ER. Le condotte di questi due professionisti, si sarebbero dovute indirizzare allo specifico fine di fronteggiare e, se possibile neutralizzare, le conseguenze dell'illecito dell'appaltatore.
7) Nel caso di specie, il CTU ha accertato e quantificato i danni, già rilevati, in generale, in sede di accertamento tecnico preventivo (in occasione del quale sono state effettuate 7 video ispezioni con telecamera della condotta fognaria delle acque nere e due sondaggi sul terreno con mezzo meccanico, considerati attendibili da tutte le parti del giudizio).
8) i convenuti devono essere condannati in solido tra loro a risarcire il danno prodotto all'attore, nella misura liquidata.
9) Il convenuto ha domandato l'accertamento del grado del concorso di colpa di CP_1 ciascuno dei convenuti nella causazione del danno in rapporto all'attività dell'altro convenuto e in misura adeguata all'apporto dato al determinismo dell'evento, ai fini del riparto interno tra condebitori solidali ex artt. 1298, secondo comma, e 2055, secondo comma, c.c. (cfr. Cass. n.
15687 del 2001; Cass. n. 542 del 2000; Cass. n. 1199 del 1996). Al riguardo, difettando specifiche emergenze processuali che dessero conto del maggiore apporto causale di una o più condotte colpose nei rapporti interni fra condebitori solidali, le singole colpe si presumono uguali (art. 2055 c.c. terzo comma, citandosi anche Cass. n. 6400 del 1990; Cass. n. 31066 del
2019).
§ 5 – L'appello del Pt_1
pagina 7 di 17 L'appello del non contiene specifici motivi, ma ripercorre alcune delle questioni contenute Pt_3
nella sentenza impugnata, queste sì evidenziate singolarmente.
La metodologia è discutibile, ma in ogni caso rimane al di sopra del minimo di ammissibilità previsto dalla normativa ante riforma. Essi si esamineranno partitamente più innanzi, appunto sotto il profilo dell'esame delle varie questioni sollevate .
§ 6 – La costituzione dell'
[...]
si è costituito, proponendo appello incidentale con i seguenti motivi CP_5
1) la responsabilità del collaudatore ing. – violazione dell'art. 115 cpc. Controparte_1
2) Erronea omessa ammissione della prova orale richiesta dall'ing. [Questo Controparte_1 motivo, a dire il vero, non viene specificamente evidenziato ma la sua precisazione si evince in maniera chiara, in quanto il relativo punto dell'appello ne dà autonomamente conto. Altre diverse questioni che riguardano una sua criticità verranno esaminate appresso.]
3) Sul danno – violazione di legge, art. 115 cpc
4) - Aliunde perceptum – violazione di legge, art. 115 cpc.
§ 7 – La costituzione dell'Assicurazione
Si è costituita la eccependo rileva preliminarmente Controparte_3
l'improcedibilità dell'appello, ai sensi e per gli effetti degli artt. 347 e 348 c.p.c., in relazione all'art. 165
c.p.c., atteso che l'impugnazione è stata notificata in data 22.05.2022, mentre l'iscrizione a ruolo è avvenuta solo in data 22.06.2022 ossia oltre il termine di rito di 10 giorni.
Nel merito, osservava che ove fosse stato accolto l'appello principale, l'appellato Controparte_2 doveva essere condannato al rimborso in favore della
[...] Controparte_6 dell'importo di € 12.311,75 corrisposto in data 25.11.2021, in esecuzione della sentenza di primo grado,
e salvo gravame.
Osservava poi che, per mancata impugnazione, sussisteva il giudicato interno con riferimento alla statuizione 4) del dispositivo della sentenza di primo grado. 1 L'atto di appello consta di 39 pagine, le cui prime 29 (in disparte l'epigrafe) sono dedicate alla trascrizione pressochè integrale della sentenza impugnata.Sentenza sicuramente ampia e di cui si sono richiamati anche in questa sede ampi passaggi, ma la cui trascrizione pressochè integrale è un fuor d'opera. pagina 8 di 17 §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
L'appello principale è improcedibile ed il relativo esame di poco momento .
La questione invece, se l' titolare dell'appello incidentale tardivo, sia ancora legittimato a CP_1 coltivare il suo appello sia nei confronti del comune sia nei confronti dell'altro corresponsabile in solido comporta la risoluzione di tutta una serie di questioni che vengono prima esposte ed alle quali, successivamente, si cerca di dare una risposta complessiva, in quanto si tratta di tematiche da un lato concettualmente differenti, ma dall'altro strettamente collegate per alcuni aspetti.
§ 8 - sull'improcedibilità dell'appello principale
Risulta pacificamente agli atti che l'impugnazione principale è stata notificata in data 22.05.2022, mentre l'iscrizione a ruolo è avvenuta solo in data 22.06.2022 ossia oltre il termine di rito di 10 giorni.
Sul punto, ante riforma Cartabia, effettivamente è causa d'improcedibilità la costituzione oltre i 10 gg.
Orbene, l'iscrizione è in effetti avvenuta ben oltre i 10 gg di cui si discute. Su tale aspetto, peraltro,
l'appellante principale non ha svolto alcuna difesa.
Per completezza, occorre rilevare come l'art. 347, comma primo, c.p.c., nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio d'appello le previsioni di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c., ma non quella di cui all'art. 171 c.p.c. (concernente la ritardata costituzione delle parti), la quale è incompatibile con la previsione di improcedibilità dell'appello, se l'appellante non si costituisca nei termini, di cui all'art. 348 c.p.c.. Ne consegue che il giudizio di gravame sarà improcedibile in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell'appellante, a nulla rilevando che l'appellato si sia costituito nel termine assegnatogli (Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 10864 del 18 maggio 2011) .
Né v'è da discutere sulla valenza del tempestivo deposito della c.d. velina, che per alcuni salverebbe comunque la tempestività della costituzione. Di tale atto comunque non si parla e non risulta presente, a prescindere dalla sua rilevanza limitata, per la tesi preferibile, al solo periodo precedente all'avvento del pct.
§ 9 - Le sorti dell'appello incidentale ove l'appello principale sia dichiarato improcedibile
La difesa dell' afferma la validità dell'appello incidentale a prescindere dalle sorti di quello CP_1 principale.
pagina 9 di 17 La questione è assai più complessa di quella affrontata al paragrafo prec.
La più risalente giurisprudenza muoveva dall'argomentazione dell'intrinseca diversità tra
“inammissibilità” e “improcedibilità”. In altre parole, si rileva che mentre l'inammissibilità dipende da cause precedenti o contemporanee alla notificazione dell'impugnazione, l'improcedibilità è determinata da eventi posteriori alla notifica stessa. Sicché, nel caso in cui si estendesse l'inefficacia dell'incidentale anche al caso dell'improcedibilità del principale, si finirebbe per far dipendere la decisione sul ricorso incidentale, alla esclusiva e potenzialmente arbitraria volontà dell'impugnante principale, il quale potrebbe decidere se produrre l'improcedibilità della propria impugnazione a seconda che gli convenga o meno consentire al giudice di pronunciarsi sull'altrui gravame (cfr. Cass.
n. 5445/1989; 3556/1980;19177/2005; 4894/1997).
Per la giurisprudenza più recente si può partire da quanto afferma Cass. Sez. L, n. 14609 del
27/06/2014
In base al combinato disposto di cui agli artt. 334, 343 e 371 cod. proc. civ., è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni, dovendosi individuare, quale unica conseguenza sfavorevole dell'impugnazione cosiddetta tardiva, che essa perde efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile.
Tale massima - a prescindere dalla distinzione, pure importante, tra inammissibilità e improcedibilità dell'appello principale - non fa menzione della distinzione, anch'essa decisiva, tra capi della sentenza aggrediti dall'appello principale, con posizione comune svolta nell'appello incidentale, rispetto all'impugnazione di capi diversi, situazione che, come si andrà a spiegare, si verifica nella fattispecie.
Sez. 5 n. 15292 del 21/07/20152 (edita ed annotata in Corr. Trib., 2016, 749, n. 15292 del 21/07/2015, per la particolare fattispecie del contenzioso trib. dopo il riconoscimento di tutte le norme del cpc, salvo casi particolari, avvenuto nella giurisprudenza di legittimità a partire dal 2012) prende una posizione del tutto diversa
Nelle cause scindibili o indipendenti, l'appello incidentale tardivo, pur potendo investire capi diversi da quelli impugnati in via principale, non può determinare un'estensione soggettiva del giudizio e non può, pertanto, essere proposto contro parti diverse da quelle che hanno proposto l'impugnazione in via principale, nei confronti delle quali deve ritenersi formato il giudicato interno.
Secondo tale approccio, nel ns. caso, rimanendo ferma la possibilità di contrastare, con l'appello principale, quanto rivolto contro il rimarrebbero travolte le doglianze dell' contro il Pt_1 CP_1
(“parte diversa”). CP_2 2 (edita ed annotata in Corr. Trib., 2016, 749, n. 15292 del 21/07/2015, per la particolare fattispecie del contenzioso trib. dopo il riconoscimento di tutte le norme del cpc, salvo casi particolari, avvenuto nella giurisprudenza di legittimità a partire dal 2012) pagina 10 di 17 Ancora differente è l'impostazione di Sez. 2 - , Ord. n. 20963 del 22/08/2018
Le impugnazioni incidentali possono essere proposte, in sede di gravame, con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, purché risulti rispettato il termine ordinario di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado, sicchè, mentre l'inammissibilità dell'appello principale non priva di efficacia l'appello incidentale che sia stato proposto (oltre che tempestivamente ai sensi dell'art. 343 c.p.c. anche) nei termini per impugnare previsti dagli artt. 325, 326 e 327 c.p.c., un'impugnazione incidentale avanzata quando tali termini siano scaduti non potrebbe mai essere ritenuta "tempestiva", anche se rispettosa del termine di cui all'art. 343 c.p.c. (In applicazione dell'enunciato principio la S.C. ha confermato la decisione di secondo grado che aveva dichiarato inefficace l'appello incidentale tardivo a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso principale perchè non sottoscritto da un avvocato legalmente esercente).
Nel ns caso la comparsa contenente l'appello incidentale è ben oltre il termine sopra menzionato, di notifica dell'appello principale.
Inoltre il caso concreto deciso dalla Cassazione riguardava, questa volta, un capo autonomo rispetto al thema decidendum introdotto con l'appello principale, anche se, va osservato, le parti erano solo due :
l'appellante principale che si doleva di una contravvenzione al Cds e quello incidentale, il che CP_2 non era soddisfatto per la regolamentazione delle spese ed impugnava, sul punto, la regolamentazione del GdP.
È importante anche seguire l'argomentare di questo arresto, che sembra comunque prescindere dalla circostanza che il capo autonomo riguardi parti terze, come accade nel nostro caso, ma si concentra solamente sul collegamento tra capo autonomo della sentenza e proposizione dell'appello incidentale.
Si citano del resto “le altre parti non appellanti” (plurale) che è necessario “ prendano con solerzia le proprie decisioni” :
“…il sistema delle impugnazioni previsto dal codice di procedura civile pone a carico dell'impugnante incidentale l'onere di rispettare due termini (a) un termine "esterno", cosiddetto perché preesistente alla proposizione di qualsiasi impugnazione, previsto dagli artt. 325 e 327 cod. proc. civ. ………e (b) un termine "interno", previsto dall'art. 343 cod. proc. civ.; non derogabile in alcun modo (salva ovviamente la rimessione in termini di cui all'art. 153 cod. proc. civ.), e la cui ratio non è la certezza dei rapporti giuridici, ma la salvaguardia della parità processuale delle parti e del diritto di difesa dell'appellante principale, rispetto alle doglianze formulate con l'appello incidentale.
Questi due termini sono tra loro complementari e non alternativi …[…]…
1.2.= Con l'ulteriore specificazione che l'eterogeneità dei fini perseguiti nelle due diverse ipotesi appena indicate, impedisce di ritenere i termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., "assorbiti" dalla previsione di cui all'art. 343 cod. proc. civ., perché l'esigenza di una sollecita definizione dei giudizi non viene meno sol perché sia stato proposto un appello principale. Anche in questo caso, infatti, è necessario che le altre parti non appellanti prendano con solerzia le proprie decisioni: ed il decorso dei termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., è funzionale giustappunto ad esercitare una coazione indiretta sulle parti non appellanti, affinché sappiano che se vogliono evitare il rischio che la loro impugnazione incidentale sia dichiarata inefficace a causa dell'inammissibilità della principale, dovranno proporla tempestivamente. A seguire la tesi del ricorrente, invece, anche un'impugnazione incidentale proposta dopo lo spirare dei termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ. sarebbe da ritenersi "tempestiva", con la conseguenza che essa andrebbe esaminata anche nel caso di inammissibilità dell'impugnazione principale: interpretazione, incoerente con la ratio degli artt. 325 e 327 cod. proc. civ..
Rimane sempre da verificare, anche aderendo a tale impostazione (come in effetti si fara: v. infra) la questione se sia corretta l'equiparazione dell'inammissibilità, sopra dichiarata dalla Cass., all'improcedibilità.
pagina 11 di 17 § 10 – Segue - rapporti sussistenti tra l'appello principale e l'appello incidentale – Inammissibilità e improcedibilità
Va anche esaminato, come anticipato, il tema che viene introdotto dal dato testuale della norma, vale a dire alla corretta interpretazione da darsi all'inciso “se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, la impugnazione incidentale perde ogni efficacia”.
In buona sostanza, si discute se per “inammissibilità” debba intendersi l'inammissibilità in senso proprio ovvero se tale concetto possa essere esteso anche ai diversi casi di improcedibilità e/o improponibilità.
Sono presenti entrambi gli orientamenti ma la necessità di adottare un'interpretazione estensiva tale da farvi rientrare anche i casi di improcedibilità è affermata dall'identità di ratio che accomuna l'improcedibilità e l'inammissibilità. Entrambe – si sostiene – sarebbero equivalenti ai fini del 2° comma dell'art. 334 c.p.c. in quanto entrambe hanno ad oggetto un difetto esistente ab origine che preclude l'esame dell'impugnazione principale. Sicché, posto che il secondo comma citato ricostruirebbe il rapporto tra le due impugnazione in termini di dipendenza, sarebbe priva di senso la scelta di escludere un vizio (comportante l'improcedibilità) che, al pari di quello comportante l'inammissibilità, preclude comunque l'esame dell'appello principale e, quale conseguenza logica, anche di quello incidentale (Cass. n. SS. UU. n. 4818/1986; in termini simili si v. anche, n. 4760/1997;
n. 3743/2002; n. 12249/2004; n. 12249/2005; Cass. n. 14084/2010).
Inoltre, dovendo il giudice, nel delibare le questioni, verificare prima la procedibilità dell'impugnazione e, solo ad esito di un suo positivo scrutinio, verificare l'ammissibilità della stessa, non avrebbe senso non ricollegare la perdita dell'efficacia dell'appello incidentale a quelle situazioni
(comportanti l'improcedibilità per l'appunto) in cui, in maniera ancora più radicale, sia esclusa la possibilità di valutare l'impugnazione principale persino sotto il profilo dell'ammissibilità (Cass.
SS.UU. n. 7431/1991; n. 1104/2006; n. 9452/2006).
Ss.uu. n. 9741 del 2008, afferma che la necessità di ricollegare l'inefficacia del ricorso incidentale anche ai casi di improcedibilità non deriva da un'interpretazione estensiva e/o analogica del secondo comma dell'art. 334 c.p.c., ovvero da una supposta priorità logica della delibazione della procedibilità rispetto alla inammissibilità, quanto e piuttosto, dal riconoscimento dell'inutilità del disposto dell'art. 334, co. 2, stesso.
In altre parole, si sostiene che lo stretto rapporto tra l'impugnazione principale e quella incidentale, tale per cui la seconda debba venir meno tutte le volte in cui sia precluso l'esame della prima, derivi non già pagina 12 di 17 dall'art. 334 c.p.c. quanto da un'interpretazione del sistema nel suo complesso. In questo senso, per un verso, il secondo comma cit. sarebbe norma superflua e, per altro verso, posto che il presupposto per la rimessione in termini è la presenza di un appello principale volto ad una modifica degli assetti statuiti in senso alla sentenza oggetto di appello, sarebbe asistematico ritenere che possa trovare tutela nell'ordinamento l'interesse al ricorso incidentale tardivo in tutti quei casi (quali anche l'improcedibilità) in cui vi sia la mancanza sopravvenuta del presupposto in funzione del quale la tutela era stata riconosciuta (id est in tutti quei casi in cui venga meno l'appello principale).
§ 11 - il problema sul possibile oggetto dell'impugnazione incidentale rispetto a quello dell'impugnazione principale.
11.1 - Per un verso, tale questione dovrebbe precedere tutte le altre, nel senso che, in esso, si parla proprio della possibilità, in via generale, che l'impugnazione incidentale tardiva possa o meno avere capi autonomi della sentenza rispetto all'impugnazione principale.
Per altro verso, tuttavia, la questione appare in un certo qual modo “laterale” rispetto alle altre, nel senso che dopo avere affermato, ad esempio, che l'impugnazione incidentale tardiva può avere ad oggetto anche capi autonomi della sentenza, non è detto che tale estensione valga indifferentemente sia per quanto viene opposto all'appellante principale, sia per quanto riguarda quanto viene lamentato nei confronti dei terzi.
Ovvero, posta in altri termini, la questione, correlata al caso concreto in esame,
- se il capo autonomo della sentenza venga validamente impugnato nei confronti degli altri appellati
- se addirittura possa dirsi validamente impugnato nei confronti dell'appellante principale.
11.2 – In via generale, si discute se l'impugnazione incidentale possa avere ad oggetto lo stesso capo dell'impugnazione principale ovvero se debba investire capi autonomi e differenti.
Più in particolare:
- Secondo una prima impostazione, l'impugnazione incidentale dovrebbe sempre avere ad oggetto capi della sentenza non differenti da quelli censurati dall'appello principale. A siffatta conclusione si giunge mediante la valorizzazione dell'interesse a ricorrere proprio dell'impugnazione incidentale. Difatti l'interesse tutelato dall'ordinamento mediante la previsione della possibilità di un appello incidentale tardivo sarebbe solo quello che sorge per pagina 13 di 17 effetto dell'impugnazione principale e tale da alterare l'assetto di interessi disposti dalla sentenza appellata. Se così è, allora logica conseguenza è che possano essere oggetto di appello incidentale solo capi che non siano diversi rispetto a quelli censurati con l'appello principale
(così, Cass. n. 12387/2016, giurisprudenza successiva conforme sino a Sez. 3 - , Ord. n. 27616 del 29/10/2019,v. anche quella cit. infra, non ne risultano altre successive);
- Secondo altra e minoritaria impostazione, invece, dal disposto dell'art. 334 c.p.c. non sarebbero individuabili preclusioni di sorta in ordine al possibile oggetto dell'appello incidentale. Sicché, non sarebbe consentito introdurre alcuna limitazione all'appellante incidentale tardivo essendo già questo in una genetica situazione di svantaggio processuale, perdendo la propria impugnazione di efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile (così Cass.
n. 14609/2014).
§ 12 – Conclusioni da prendere nel concreto della fattispecie
A fronte di un panorama giurisprudenziale fortemente eterogeneo su quasi tutti i punti affrontati nei paragrafi da 8 ad 11, occorre innanzitutto riassumere le posizioni :
1) L'appello principale del chiedeva la prescrizione del diritto o il rigetto nel merito nei Pt_1 confronti del CP_2
2) Non specificava alcuna domanda nei confronti dell' e stante quanto osservato sul CP_1 tenore dell'appello, è assolutamente un fuor d'opera andare ad una ricerca indiretta di qualsivoglia domanda del genere (contro l' CP_1
L'appello incidentale tardivo contenuto nella comparsa di risposta dell' CP_1
3) Con domanda apparentemente rivolta solamente contro il la Controparte_2 declaratoria di assenza di qualsiasi presupposto per il risarcimento per la causazione dei danni asseritamente subiti dal stesso CP_2
4) Con domanda chiaramente rivolta sia contro il sia contro il l'accertamento Pt_1 CP_2 che la sua responsabilità è limitata, quanto alla quota interna tra gli altri debitori solidali, a percentuale non superiore all'1% mentre quella del geom. e del comune Parte_1 sono pari almeno al 49,50% ciascuno
Le domande sub 1) e sub 3) sembrerebbero non autonome pagina 14 di 17 Tuttavia, la comparsa contiene un breve inciso “…sui motivi di appello del geom. Parte_1
1-. Si aderisce ai motivi di gravame elaborati dall'appellante nei limiti della coerenza con quanto dedotto ed eccepito dall'odierno appellato nel giudizio di primo grado, salvo quanto di contrario dovesse essere dedotto infra.”
Quanto evidenziato nell'inciso, con riguardo alla subordinata domande relativa, appunto perché trattasi di domanda subordinata, farebbe salva la medesimezza della censura contenuta.
Ma sussiste altro inciso Si aderisce ai motivi di gravame elaborati dall'appellante nei limiti della coerenza con quanto dedotto ed eccepito dall'odierno appellato nel giudizio di primo grado.
Orbene, dalla comparsa di risposta dell' in primo grado si legge fra l'altro CP_1
“Le prescrizioni inerenti e comunque di competenza del collaudatore sono state rispettate e, comunque, se non lo fossero state, l'inadempimento non sarebbe imputabile all'odierno concludente ma, al più, alla direzione dei lavori e al ” CP_2
Ora, se è vero che, da un lato, dalla comparsa di costituzione in primo grado alcune delle ragioni per cui l' chiede il rigetto della domanda di risarcimento avanzata dal nei suoi confronti CP_1 CP_2 sono relative a fatti estranei alla posizione del è anche vero che questa posizione viene Pt_1 smentita dall'inciso sopra visto, per cui la domande di rigetto di risarcimento così spiegata in primo grado, almeno in parte (e inscindibilmente, dal punto di vista logico) attinge proprio al fatto che altri
(tra cui il semmai hanno la responsabilità dei vizi e difetti. E che sia impossibile, a livello di Pt_1 domanda, e conseguentemente di capo della sentenza, scindere i due aspetti si può verificare puramente e semplicemente ipotizzando che questa Corte, ritenendo delibabile l'appello incidentale sul punto, rigettasse l'ipotesi di risarcimento, ma sul solo presupposto che il danno risarcibile sussista, ma perché provocato dal (la cui contraria domanda, cioè la richiesta di essere mandato assolto da ogni Pt_1 responsabilità è divenuta, per l'appunto improcedibile) . Ma se il non ha avanzato alcuna Pt_1 domanda nei confronti dell' è vero il reciproco, cioè che l' quando introduce CP_1 CP_1 domanda nei confronti del introduce domanda non derivante da quanto richiesto nell'appello Pt_1 principale, per cui la domanda è inammissibile, per usare le parole di Cass. 12387/2016 (massima sopra cit.) nella misura in cui “ l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale”.
Più facilmente intuibile appare l'autonomia delle altre domande dell' rispetto a quelle CP_1 dell'appello principale.
pagina 15 di 17 In altre parole, consegue l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale. (Cass Sez. L, n. 6156 del 14/03/2018: nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile un ricorso incidentale tardivo riguardante l'omessa pronuncia sulle spese dell'ordinanza d'appello ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., affermando che il vizio denunciato determinava per l'impugnante incidentale effetti pregiudizievoli autonomi rispetto all'impugnazione principale).
Mentre le considerazioni che precedono sono in punto d'inammissibilità, e ritiene questa Corte di aderire alla tesi dell'innammissibilità, dovrà in primis essere dichiarata l'improcedibilità, sia pure, come detto, in questo secondo caso a fronte di giurisprudenza oscillante.
In altre parole, ci si richiama all'orientamento sopra esposto in tema di improcedibilità, secondo cui, per il passaggio saliente che si ritiene utile ritrascrivere
è necessario che le altre parti non appellanti prendano con solerzia le proprie decisioni: ed il decorso dei termini di cui agli artt. 325 e
327 cod. proc. civ., è funzionale giustappunto ad esercitare una coazione indiretta sulle parti non appellanti, affinché sappiano che se vogliono evitare il rischio che la loro impugnazione incidentale sia dichiarata inefficace a causa dell'inammissibilità della principale, dovranno proporla tempestivamente. A seguire la tesi del ricorrente, invece, anche un'impugnazione incidentale proposta dopo lo spirare dei termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ. sarebbe da ritenersi "tempestiva", con la conseguenza che essa andrebbe esaminata anche nel caso di inammissibilità dell'impugnazione principale: interpretazione, incoerente con la ratio degli artt. 325 e 327 cod. proc. civ..
Cosicchè l'appello incidentale dell' alla stregua delle considerazioni che seguono, è in primo CP_1 luogo inefficace a seguito dell'improcedibilità dell'appello principale, ma, se così non fosse, sarebbe inammissibile per le ragioni di cui sopra.
§ 13 - La regolamentazione delle spese relative al presente grado d'appello deve effettuarsi come segue
- Le posizioni dell'appellante principale e dell'appellante incidentale sono entrambe soccombenti in rito. Pertanto, tra i relativi soggetti occorre statuire la compensazione integrale delle spese.
- L'appellante principale soccombe nei confronti del ma anche nei Controparte_2 confronti della Assicurazione, sia pure sempre in questo caso, in rito. Appare intuibile regolare le spese al minimo dei valori dello scaglione relativo in quanto si tratta di statuizione sul mero rito.
- Il nei confronti della Assicurazione non ha alcun rapporto giuridico Controparte_2 processuale, così come l'appellante incidentale non lo ha con le assicurazioni, ma l' lo CP_1 ha, in forza delle sue domande, con il . Quindi nessuna regolamentazione delle spese CP_2
pagina 16 di 17 deve effettuarsi per il primo caso, mentre ciò va fatto per il secondo caso, e sussistono le stesse ragioni di regolare le spese al minimo dei valori dello scaglione relativo in quanto si tratta di statuizione sul mero rito.
Sussistono infine i motivi per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello principale nonché su quello incidentale
1) dichiara l'improcedibilità dell'appello proposto dal Pt_1
2) dichiara l'inefficacia dell'appello incidentale tardivo proposto dall' CP_1
3) Compensa le spese del grado tra l' ed il CP_1 Pt_1
4) Condanna sia l' che il alla refusione delle spese nei confronti del CP_1 Pt_1 [...]
, spese che che vengono liquidate per la Fase di studio della controversia, in Controparte_2
€ 1.134; per la Fase introduttiva del giudizio, in € 921;,perr Fase decisionale, € 1.911, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge
5) Condanna il solo alla refusione delle spese nei confronti di Muta Ass., spese che che Pt_1 vengono liquidate per la Fase di studio della controversia, in € 1.134; per la Fase introduttiva del giudizio, in € 921;,perr Fase decisionale, € 1.911, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge
6) Compensa nel resto e come meglio specificato in parte motiva le spese del grado
7) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato ex
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per l'appello principale e quello incidentale .
Ancona, così deciso in data 8.7.25
Il cons. est. Dr. Cesare Marziali
Il Presidente Dr. Gianmichele Marcelli
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Giudice Dott. Pier Giorgio Palestini
Giudice Dott. Cesare Marziali Cons. Est
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 283/2024 R.G. e promossa da
(cod. fisc. ) , rappresentato e difeso dall'avv. M. Parte_1 C.F._1
Cristina Ottavianoni (cod. fisc. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2 studio in Macerata, alla P.zza Pizzarello n. 2 (per ogni comunicazioni e/o notificazione: fax
0733.271523; PEC Email_1
APPELLANTE
Contro
(c.f. ), rappresentato e difeso, in via disgiunta, dagli avv.ti Controparte_1 C.F._3 prof. Ubaldo Perfetti (c.f. ) e Emanuele Lamanna (c.f. ), C.F._4 C.F._5 tutti elettivamente domiciliati in Macerata, via dei Velini n. 245 presso lo studio legale e commerciale pagina 1 di 17 prof. avv. Ubaldo Perfetti & associati ai sensi di legge - le comunicazioni e notificazioni dovranno essere indirizzate esclusivamente ai seguenti recapiti: pec fax 0733 Email_2
1990409
Appellato ed appellante incidentale in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_2
C.F. ,P.IVA: , rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Cercaci del Foro di P.IVA_1 P.IVA_2
Ancona nonché elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in CodiceFiscale_6
Jesi(AN), Corso Matteotti n. 21, il quale dichiara, ai sensi dell'art. 70 comma 2 cpc, di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio fax al n. 073/226682 o al seguente indirizzo pec:
Email_3
Appellato
C.F. , rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_3 dall'Avv. Emidio Guastadisegni del Foro di Vasto (C.F.: ), in forza di procura in C.F._7 calce alla copia dell'atto di citazione per chiamata di terzo in causa del 03.11.2016, notificato in data
11.11.2016, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria e notifiche all'indirizzo
P.E.C. Email_4
Appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Ancona in materia di appalto pubblico.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente ex art. 352, comma I, n. 1), cpc.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
pagina 2 di 17 § 1 – La domanda avanzata in primo grado dal Controparte_2
Il esercitava azione ex art. 1669 c.c., domandando l'accertamento di gravi Controparte_2 difetti presenti nella rete fognaria delle acque nere della lottizzazione residenziale “San Giuseppe” situata sul proprio territorio comunale e la conseguente responsabilità del direttore dei lavori e del collaudatore dell'opera convenuti in giudizio. Esponeva che la rete fognaria costituiva opera di urbanizzazione primaria afferente ad un piano di lottizzazione realizzato dall'impresa di costruzione
ER s.r.l. (poi fallita), proprietaria, unitamente ad altra persona, del terreno e titolare del relativo titolo edilizio rilasciato dal Comune.
Il titolare del titolo edilizio si era obbligato nei confronti del a realizzare direttamente le opere CP_2 di urbanizzazione primaria, scomputando ovviamente i relativi oneri, come previsto dall'art. 16 d. lgs.
n. 380 del 2001 ( TU dell'edilizia). A tal fine e ER (anche per conto dell'altro proprietario CP_2 del terreno) avevano stipulato convenzione urbanistica per regolare le opere di urbanizzazione primaria da realizzare, i tempi e le modalità della loro esecuzione, la valutazione economica (con spese interamente a carico del costruttore), le garanzie, il collaudo e l'eventuale inadempimento. Come imposto per legge, era stato previsto che le opere, una volta realizzate, sono acquisite al patrimonio indisponibile del Comune.
Successivamente all'intervenuto collaudo parziale delle opere di urbanizzazione primaria effettuato dal convenuto il 10 novembre 2009 e approvato dal consiglio comunale il successivo 16 CP_1 novembre 2009, il invitava la a prendere in carico la rete fognaria CP_2 Parte_2 inviandole il relato certificato di collaudo, la quale tuttavia rilevava la presenza di numerose rotture, ovalizzazioni e cedimenti in vari tratti della fognatura;
la realizzazione della fognatura in maniera difforme rispetto al parere di accettabilità rilasciato dalla per quanto attiene al Controparte_4 tracciato fognario e ai materiali utilizzati.
Conseguentemente, con nota del 29 maggio 2012 il Comune denunciava i gravi difetti all'impresa di costruzione (come detto, nelle more sottoposta a procedura fallimentare), al direttore dei lavori Pt_1
e al collaudatore (cfr. doc. n. 8 allegato all'atto di citazione). CP_1
Con ricorso ex art. 696bis c.p.c., il cui relativo fascicolo sarebbe stato acquisito al procedimento di merito, il Comune promuoveva accertamento tecnico preventivo e, successivamente, citava il Pt_1
e l' chiedendo l'accertamento della loro responsabilità per i gravi difetti riscontrati nella CP_1 fognatura, quali, rispettivamente, direttore dei lavori e collaudatore ex artt. 1669 c.c. e 2043 c.c. ed pagina 3 di 17 anche ex art. 1218 c.c. nei confronti del collaudatore, in virtù del rapporto contrattuale intercorso a seguito della nomina;
domandava il risarcimento dei danni quantificati nella somma pari a €
154.828,98, corrispondente a quella emersa all'esito dell' ATP.
§ 2 – La posizione del in I grado Pt_1
Costituendosi, il eccepiva il difetto di contraddittorio nei confronti dei soggetti lottizzanti, Pt_1 ritenuti litisconsorti necessari, la decadenza dell'attore dalla garanzia e la prescrizione del diritto, poiché il dies a quo di decorrenza del termine per la denuncia dei vizi doveva individuarsi nell'11 febbraio 2009, data in cui è stata effettuata la visita di collaudo del cantiere alla presenza, oltreché del collaudatore convenuto, anche del tecnico comunale Persona_1
Nel merito, contestava la sussistenza della dedotta responsabilità del direttore dei lavori, allegando che il controllo a lui demandato nella qualità sarebbe stato di fatto reso alquanto difficoltoso, e finanche impedito, a causa della “forte difficoltà economiche” di ER, del “desolante abbandono del cantiere” e da difficoltà di fatto come denotaza la circostanza che in una occasione gli avevano addirittura impedito di accedere in cantiere tanto da costringerlo a rivolgersi alla Forza Pubblica.
Per quanto non visionato direttamente, si era affidato alle dichiarazioni dell'impresa ipotizzando che la stessa continuasse a posare i tubi con la tecnica utilizzata nei tratti visionati e comunque secondo le consuete regole dell'arte che essa avrebbe ben dovuto conoscere.
Chiamato in causa la propria assicurazione domandando di essere manlevato da eventuale pronuncia di condanna nei suoi confronti.
§ 3 - La posizione dell' in I grado CP_1
pregiudizialmente eccepiva la carenza di giurisdizione del tribunale adito a favore della CP_5
Corte dei Conti, allegando che tra il e il collaudatore, nominato dall'ente territoriale, sussiste CP_2 una relazione funzionale in ragione del rapporto di servizio in senso lato che si è instaurato tra le parti.
Nel merito, eccepiva la nullità del contratto di conferimento dell'incarico di collaudatore da parte del per difetto della forma scritta, atteso che la deliberazione di conferimento dell'incarico non è CP_2 stata seguita dalla sottoscrizione da entrambe le parti del documento contrattuale;
che l'obbligazione assunta dai lottizzanti, di costruzione della rete fognaria, non era inquadrabile nell'ambito di un pagina 4 di 17 contratto di appalto;
che il prima di domandare il risarcimento dei danni nei confronti del CP_2 collaudatore, avrebbe dovuto dimostrare di aver prima agito infruttuosamente nei confronti di tutti e due i lottizzanti;
che non sussisterebbero gli allegati inadempimenti;
che inoltre sussisteva responsabilità concorrente ex art. 1227, primo e secondo comma, c.c., del e comunque, se del CP_2 caso, anche del collaudatore .Infine la prova di tenuta dell'impianto non era di sua competenza, avendo ricevuto solo incarico di collaudo tecnico-amministrativo. In ogni caso, era erronea la quantificazione dei danni effettuata dal CTU nel procedimento di ATP.
Da ultimo, domandava l'accertamento delle diverse quote di responsabilità ascrivibili agli obbligati solidali, nel loro rapporto interno, al fine dell'esercizio di azione di regresso.
La compagnia di assicurazioni chiamata in causa eccepiva Controparte_6
l'inefficacia dell'accertamento tecnico preventivo svolto in sede di ATP e, nel merito il rigetto della domanda proposta nei confronti del direttore dei lavori per gli stessi motivi già dedotti dallo Pt_1 stesso, l'applicazione dello scoperto del 10 % previsto in contratto e la condanna dell'assicurazione al pagamento della sola quota di percentuale di corresponsabilità dell'assicurato chiamante in causa e con l'esclusione delle eventuali maggiori somme dovute in virtù del vincolo di solidarietà tra coobbligati.
§ 4 – La sentenza impugnata
Il primo giudice ha argomentato e deciso come segue, in sintesi
1) In merito all'eccepito difetto di giurisdizione, la giurisprudenza aveva da tempo affermato la piena autonomia e indipendenza del giudizio di responsabilità, di competenza della procura generale presso la Corte dei Conti (non soltanto in relazione alla giurisdizione penale e a quella civile per risarcimento dei danni derivanti da reato, ma anche) rispetto a quello o a quelli in cui ciascuna delle parti stipulanti un contratto .
2) In merito all'eccepita prescrizione, l'azione esercitata dal nei confronti dei convenuti CP_2 era inquadrabile nell'ambito di una generale azione di responsabilità extracontrattuale. L'azione
è stata qualificata dall'attore, in via alternativa, come quella prevista dall'art. 1669 c.c. ovvero quella generale ex art. 2043 c.c. Nel caso di specie, mediante la convenzione di lottizzazione il ha appaltato le opere di urbanizzazione a ER, impresa che in qualità di appaltatore si CP_2
è avvalsa dell'opera di professionisti quali il direttore dei lavori e il collaudatore. La responsabilità dell'appaltatore in caso di inesatto adempimento del contratto di appalto ruota intorno a due norme principali, contenute agli artt. 1667 e 1669 c.c., che delineano un duplice pagina 5 di 17 statuto di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, con carattere di specialità rispetto alla disciplina generale dell'inadempimento e della responsabilità aquiliana ex art.2043 c.c. Le disposizioni in tema di inadempimento (artt. 1667, 1668) integrano, ma non escludono l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale (artt. 1453 e 1455) quando non ricorrano i presupposti delle norme speciali. Il danneggiato può pur sempre avvalersi, in aggiunta, anche della tutela di cui all'art. 2043 c.c., ove non sussistano i presupposti dell'azione di cui all'art. 1669 c.c., non giovandosi delle facilitazioni probatorie stabilite da quest'ultima norma (citando Cass. S.U. n. 2284 del 2014). Pertanto nel caso di specie, atteso che l'attore ha espressamente indicato di agire anche con l'azione generale prevista dall'art. 2043 c.c., il diritto non può considerarsi prescritto, atteso che il diritto è stato esercitato prima del decorso del termine di cinque anni.
3) Invocata la responsabilità ex art. 2043 c.c. possono incorrervi, a titolo di concorso con l'appaltatore che abbia costruito un'opera con gravi difetti di costruzione, tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo il loro lavoro nella realizzazione dell'opera, abbiano contribuito, per colpa professionale, alla determinazione dell'evento dannoso (cfr. e multis in motivazione
Cass. n. 18831 del 2016; nello stesso senso cfr. Cass. n. 3651 del 2016; Cass. n. 17874 del
2013; Cass. n. 3406 del 2006).
4) In merito all'eccezione di nullità del contratto per violazione della forma scritta ad substantiam, imposta dagli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, che deve tradursi nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo avente il potere di rappresentare l'ente interessato, la delibera del consiglio comunale, con la quale viene conferito a un professionista l'incarico di collaudo di un'opera pubblica, costituisce un atto amministrativo di nomina, previsto dalle norme ratione temporis vigenti (a partire dal r.d. 25 maggio 1895, n. 350, poi dal d.P.R. n. 554 del 1999, e poi sostituito dal regolamento del 2010 successivo all'entrata in vigore del codice dei contratti contenuto nel d. lgs. n. 163 del 2006) ed in quanto tale non costituisce un vero e proprio contratto di prestazione di opera professionale, in quanto comporta il conferimento di poteri autoritativi e l'inserimento, sia pur temporaneo, del professionista nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione. Pertanto, è irrilevante il fatto che alla delibera non sia seguito un contratto stipulato in forma scritta e sottoscritto dal rappresentante esterno dell'ente e dal professionista, ai sensi degli art. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2240 (citandosi in proposito Cass. n. 12884 del 2010; Cass. n.
6754 del 2016).
pagina 6 di 17 5) Alla luce dell'accertamento tecnico effettuato dal CTU a tal fine nominato, la cui relazione finale è ritenuta esaustiva e logicamente motivata, risultava accertata la presenza dei vizi allegati dall'attore nella rete fognaria delle acque nere (costituiti dalla deformazione delle condotte interrate e dalla rottura di parte delle stesse). Le ragionevoli cause di tali difetti sono attribuite all'inadeguato rivestimento sovrastante la condotta, riconducibile all'avvenuta costruzione della rete fognaria in violazione delle prescrizioni previste nella norma UNI EN
1610 - Costruzioni e collaudo di connessioni di scarico e collettori di fognatura, il cui contenuto era dettagliatamente descritto nella relazione del consulente tecnico.
6) La carenza appena detta è attribuibile all'impresa esecutrice e alla concorrente condotta negligente del direttore dei lavori e del collaudatore: questi due ultimi professionisti con i loro distinti comportamenti hanno contribuito a perpetrare e aggravare le conseguenze pregiudizievoli della condotta dannosa posta in essere dall'appaltatore ER. Le condotte di questi due professionisti, si sarebbero dovute indirizzare allo specifico fine di fronteggiare e, se possibile neutralizzare, le conseguenze dell'illecito dell'appaltatore.
7) Nel caso di specie, il CTU ha accertato e quantificato i danni, già rilevati, in generale, in sede di accertamento tecnico preventivo (in occasione del quale sono state effettuate 7 video ispezioni con telecamera della condotta fognaria delle acque nere e due sondaggi sul terreno con mezzo meccanico, considerati attendibili da tutte le parti del giudizio).
8) i convenuti devono essere condannati in solido tra loro a risarcire il danno prodotto all'attore, nella misura liquidata.
9) Il convenuto ha domandato l'accertamento del grado del concorso di colpa di CP_1 ciascuno dei convenuti nella causazione del danno in rapporto all'attività dell'altro convenuto e in misura adeguata all'apporto dato al determinismo dell'evento, ai fini del riparto interno tra condebitori solidali ex artt. 1298, secondo comma, e 2055, secondo comma, c.c. (cfr. Cass. n.
15687 del 2001; Cass. n. 542 del 2000; Cass. n. 1199 del 1996). Al riguardo, difettando specifiche emergenze processuali che dessero conto del maggiore apporto causale di una o più condotte colpose nei rapporti interni fra condebitori solidali, le singole colpe si presumono uguali (art. 2055 c.c. terzo comma, citandosi anche Cass. n. 6400 del 1990; Cass. n. 31066 del
2019).
§ 5 – L'appello del Pt_1
pagina 7 di 17 L'appello del non contiene specifici motivi, ma ripercorre alcune delle questioni contenute Pt_3
nella sentenza impugnata, queste sì evidenziate singolarmente.
La metodologia è discutibile, ma in ogni caso rimane al di sopra del minimo di ammissibilità previsto dalla normativa ante riforma. Essi si esamineranno partitamente più innanzi, appunto sotto il profilo dell'esame delle varie questioni sollevate .
§ 6 – La costituzione dell'
[...]
si è costituito, proponendo appello incidentale con i seguenti motivi CP_5
1) la responsabilità del collaudatore ing. – violazione dell'art. 115 cpc. Controparte_1
2) Erronea omessa ammissione della prova orale richiesta dall'ing. [Questo Controparte_1 motivo, a dire il vero, non viene specificamente evidenziato ma la sua precisazione si evince in maniera chiara, in quanto il relativo punto dell'appello ne dà autonomamente conto. Altre diverse questioni che riguardano una sua criticità verranno esaminate appresso.]
3) Sul danno – violazione di legge, art. 115 cpc
4) - Aliunde perceptum – violazione di legge, art. 115 cpc.
§ 7 – La costituzione dell'Assicurazione
Si è costituita la eccependo rileva preliminarmente Controparte_3
l'improcedibilità dell'appello, ai sensi e per gli effetti degli artt. 347 e 348 c.p.c., in relazione all'art. 165
c.p.c., atteso che l'impugnazione è stata notificata in data 22.05.2022, mentre l'iscrizione a ruolo è avvenuta solo in data 22.06.2022 ossia oltre il termine di rito di 10 giorni.
Nel merito, osservava che ove fosse stato accolto l'appello principale, l'appellato Controparte_2 doveva essere condannato al rimborso in favore della
[...] Controparte_6 dell'importo di € 12.311,75 corrisposto in data 25.11.2021, in esecuzione della sentenza di primo grado,
e salvo gravame.
Osservava poi che, per mancata impugnazione, sussisteva il giudicato interno con riferimento alla statuizione 4) del dispositivo della sentenza di primo grado. 1 L'atto di appello consta di 39 pagine, le cui prime 29 (in disparte l'epigrafe) sono dedicate alla trascrizione pressochè integrale della sentenza impugnata.Sentenza sicuramente ampia e di cui si sono richiamati anche in questa sede ampi passaggi, ma la cui trascrizione pressochè integrale è un fuor d'opera. pagina 8 di 17 §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
L'appello principale è improcedibile ed il relativo esame di poco momento .
La questione invece, se l' titolare dell'appello incidentale tardivo, sia ancora legittimato a CP_1 coltivare il suo appello sia nei confronti del comune sia nei confronti dell'altro corresponsabile in solido comporta la risoluzione di tutta una serie di questioni che vengono prima esposte ed alle quali, successivamente, si cerca di dare una risposta complessiva, in quanto si tratta di tematiche da un lato concettualmente differenti, ma dall'altro strettamente collegate per alcuni aspetti.
§ 8 - sull'improcedibilità dell'appello principale
Risulta pacificamente agli atti che l'impugnazione principale è stata notificata in data 22.05.2022, mentre l'iscrizione a ruolo è avvenuta solo in data 22.06.2022 ossia oltre il termine di rito di 10 giorni.
Sul punto, ante riforma Cartabia, effettivamente è causa d'improcedibilità la costituzione oltre i 10 gg.
Orbene, l'iscrizione è in effetti avvenuta ben oltre i 10 gg di cui si discute. Su tale aspetto, peraltro,
l'appellante principale non ha svolto alcuna difesa.
Per completezza, occorre rilevare come l'art. 347, comma primo, c.p.c., nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio d'appello le previsioni di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c., ma non quella di cui all'art. 171 c.p.c. (concernente la ritardata costituzione delle parti), la quale è incompatibile con la previsione di improcedibilità dell'appello, se l'appellante non si costituisca nei termini, di cui all'art. 348 c.p.c.. Ne consegue che il giudizio di gravame sarà improcedibile in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell'appellante, a nulla rilevando che l'appellato si sia costituito nel termine assegnatogli (Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 10864 del 18 maggio 2011) .
Né v'è da discutere sulla valenza del tempestivo deposito della c.d. velina, che per alcuni salverebbe comunque la tempestività della costituzione. Di tale atto comunque non si parla e non risulta presente, a prescindere dalla sua rilevanza limitata, per la tesi preferibile, al solo periodo precedente all'avvento del pct.
§ 9 - Le sorti dell'appello incidentale ove l'appello principale sia dichiarato improcedibile
La difesa dell' afferma la validità dell'appello incidentale a prescindere dalle sorti di quello CP_1 principale.
pagina 9 di 17 La questione è assai più complessa di quella affrontata al paragrafo prec.
La più risalente giurisprudenza muoveva dall'argomentazione dell'intrinseca diversità tra
“inammissibilità” e “improcedibilità”. In altre parole, si rileva che mentre l'inammissibilità dipende da cause precedenti o contemporanee alla notificazione dell'impugnazione, l'improcedibilità è determinata da eventi posteriori alla notifica stessa. Sicché, nel caso in cui si estendesse l'inefficacia dell'incidentale anche al caso dell'improcedibilità del principale, si finirebbe per far dipendere la decisione sul ricorso incidentale, alla esclusiva e potenzialmente arbitraria volontà dell'impugnante principale, il quale potrebbe decidere se produrre l'improcedibilità della propria impugnazione a seconda che gli convenga o meno consentire al giudice di pronunciarsi sull'altrui gravame (cfr. Cass.
n. 5445/1989; 3556/1980;19177/2005; 4894/1997).
Per la giurisprudenza più recente si può partire da quanto afferma Cass. Sez. L, n. 14609 del
27/06/2014
In base al combinato disposto di cui agli artt. 334, 343 e 371 cod. proc. civ., è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni, dovendosi individuare, quale unica conseguenza sfavorevole dell'impugnazione cosiddetta tardiva, che essa perde efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile.
Tale massima - a prescindere dalla distinzione, pure importante, tra inammissibilità e improcedibilità dell'appello principale - non fa menzione della distinzione, anch'essa decisiva, tra capi della sentenza aggrediti dall'appello principale, con posizione comune svolta nell'appello incidentale, rispetto all'impugnazione di capi diversi, situazione che, come si andrà a spiegare, si verifica nella fattispecie.
Sez. 5 n. 15292 del 21/07/20152 (edita ed annotata in Corr. Trib., 2016, 749, n. 15292 del 21/07/2015, per la particolare fattispecie del contenzioso trib. dopo il riconoscimento di tutte le norme del cpc, salvo casi particolari, avvenuto nella giurisprudenza di legittimità a partire dal 2012) prende una posizione del tutto diversa
Nelle cause scindibili o indipendenti, l'appello incidentale tardivo, pur potendo investire capi diversi da quelli impugnati in via principale, non può determinare un'estensione soggettiva del giudizio e non può, pertanto, essere proposto contro parti diverse da quelle che hanno proposto l'impugnazione in via principale, nei confronti delle quali deve ritenersi formato il giudicato interno.
Secondo tale approccio, nel ns. caso, rimanendo ferma la possibilità di contrastare, con l'appello principale, quanto rivolto contro il rimarrebbero travolte le doglianze dell' contro il Pt_1 CP_1
(“parte diversa”). CP_2 2 (edita ed annotata in Corr. Trib., 2016, 749, n. 15292 del 21/07/2015, per la particolare fattispecie del contenzioso trib. dopo il riconoscimento di tutte le norme del cpc, salvo casi particolari, avvenuto nella giurisprudenza di legittimità a partire dal 2012) pagina 10 di 17 Ancora differente è l'impostazione di Sez. 2 - , Ord. n. 20963 del 22/08/2018
Le impugnazioni incidentali possono essere proposte, in sede di gravame, con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, purché risulti rispettato il termine ordinario di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado, sicchè, mentre l'inammissibilità dell'appello principale non priva di efficacia l'appello incidentale che sia stato proposto (oltre che tempestivamente ai sensi dell'art. 343 c.p.c. anche) nei termini per impugnare previsti dagli artt. 325, 326 e 327 c.p.c., un'impugnazione incidentale avanzata quando tali termini siano scaduti non potrebbe mai essere ritenuta "tempestiva", anche se rispettosa del termine di cui all'art. 343 c.p.c. (In applicazione dell'enunciato principio la S.C. ha confermato la decisione di secondo grado che aveva dichiarato inefficace l'appello incidentale tardivo a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso principale perchè non sottoscritto da un avvocato legalmente esercente).
Nel ns caso la comparsa contenente l'appello incidentale è ben oltre il termine sopra menzionato, di notifica dell'appello principale.
Inoltre il caso concreto deciso dalla Cassazione riguardava, questa volta, un capo autonomo rispetto al thema decidendum introdotto con l'appello principale, anche se, va osservato, le parti erano solo due :
l'appellante principale che si doleva di una contravvenzione al Cds e quello incidentale, il che CP_2 non era soddisfatto per la regolamentazione delle spese ed impugnava, sul punto, la regolamentazione del GdP.
È importante anche seguire l'argomentare di questo arresto, che sembra comunque prescindere dalla circostanza che il capo autonomo riguardi parti terze, come accade nel nostro caso, ma si concentra solamente sul collegamento tra capo autonomo della sentenza e proposizione dell'appello incidentale.
Si citano del resto “le altre parti non appellanti” (plurale) che è necessario “ prendano con solerzia le proprie decisioni” :
“…il sistema delle impugnazioni previsto dal codice di procedura civile pone a carico dell'impugnante incidentale l'onere di rispettare due termini (a) un termine "esterno", cosiddetto perché preesistente alla proposizione di qualsiasi impugnazione, previsto dagli artt. 325 e 327 cod. proc. civ. ………e (b) un termine "interno", previsto dall'art. 343 cod. proc. civ.; non derogabile in alcun modo (salva ovviamente la rimessione in termini di cui all'art. 153 cod. proc. civ.), e la cui ratio non è la certezza dei rapporti giuridici, ma la salvaguardia della parità processuale delle parti e del diritto di difesa dell'appellante principale, rispetto alle doglianze formulate con l'appello incidentale.
Questi due termini sono tra loro complementari e non alternativi …[…]…
1.2.= Con l'ulteriore specificazione che l'eterogeneità dei fini perseguiti nelle due diverse ipotesi appena indicate, impedisce di ritenere i termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., "assorbiti" dalla previsione di cui all'art. 343 cod. proc. civ., perché l'esigenza di una sollecita definizione dei giudizi non viene meno sol perché sia stato proposto un appello principale. Anche in questo caso, infatti, è necessario che le altre parti non appellanti prendano con solerzia le proprie decisioni: ed il decorso dei termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., è funzionale giustappunto ad esercitare una coazione indiretta sulle parti non appellanti, affinché sappiano che se vogliono evitare il rischio che la loro impugnazione incidentale sia dichiarata inefficace a causa dell'inammissibilità della principale, dovranno proporla tempestivamente. A seguire la tesi del ricorrente, invece, anche un'impugnazione incidentale proposta dopo lo spirare dei termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ. sarebbe da ritenersi "tempestiva", con la conseguenza che essa andrebbe esaminata anche nel caso di inammissibilità dell'impugnazione principale: interpretazione, incoerente con la ratio degli artt. 325 e 327 cod. proc. civ..
Rimane sempre da verificare, anche aderendo a tale impostazione (come in effetti si fara: v. infra) la questione se sia corretta l'equiparazione dell'inammissibilità, sopra dichiarata dalla Cass., all'improcedibilità.
pagina 11 di 17 § 10 – Segue - rapporti sussistenti tra l'appello principale e l'appello incidentale – Inammissibilità e improcedibilità
Va anche esaminato, come anticipato, il tema che viene introdotto dal dato testuale della norma, vale a dire alla corretta interpretazione da darsi all'inciso “se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, la impugnazione incidentale perde ogni efficacia”.
In buona sostanza, si discute se per “inammissibilità” debba intendersi l'inammissibilità in senso proprio ovvero se tale concetto possa essere esteso anche ai diversi casi di improcedibilità e/o improponibilità.
Sono presenti entrambi gli orientamenti ma la necessità di adottare un'interpretazione estensiva tale da farvi rientrare anche i casi di improcedibilità è affermata dall'identità di ratio che accomuna l'improcedibilità e l'inammissibilità. Entrambe – si sostiene – sarebbero equivalenti ai fini del 2° comma dell'art. 334 c.p.c. in quanto entrambe hanno ad oggetto un difetto esistente ab origine che preclude l'esame dell'impugnazione principale. Sicché, posto che il secondo comma citato ricostruirebbe il rapporto tra le due impugnazione in termini di dipendenza, sarebbe priva di senso la scelta di escludere un vizio (comportante l'improcedibilità) che, al pari di quello comportante l'inammissibilità, preclude comunque l'esame dell'appello principale e, quale conseguenza logica, anche di quello incidentale (Cass. n. SS. UU. n. 4818/1986; in termini simili si v. anche, n. 4760/1997;
n. 3743/2002; n. 12249/2004; n. 12249/2005; Cass. n. 14084/2010).
Inoltre, dovendo il giudice, nel delibare le questioni, verificare prima la procedibilità dell'impugnazione e, solo ad esito di un suo positivo scrutinio, verificare l'ammissibilità della stessa, non avrebbe senso non ricollegare la perdita dell'efficacia dell'appello incidentale a quelle situazioni
(comportanti l'improcedibilità per l'appunto) in cui, in maniera ancora più radicale, sia esclusa la possibilità di valutare l'impugnazione principale persino sotto il profilo dell'ammissibilità (Cass.
SS.UU. n. 7431/1991; n. 1104/2006; n. 9452/2006).
Ss.uu. n. 9741 del 2008, afferma che la necessità di ricollegare l'inefficacia del ricorso incidentale anche ai casi di improcedibilità non deriva da un'interpretazione estensiva e/o analogica del secondo comma dell'art. 334 c.p.c., ovvero da una supposta priorità logica della delibazione della procedibilità rispetto alla inammissibilità, quanto e piuttosto, dal riconoscimento dell'inutilità del disposto dell'art. 334, co. 2, stesso.
In altre parole, si sostiene che lo stretto rapporto tra l'impugnazione principale e quella incidentale, tale per cui la seconda debba venir meno tutte le volte in cui sia precluso l'esame della prima, derivi non già pagina 12 di 17 dall'art. 334 c.p.c. quanto da un'interpretazione del sistema nel suo complesso. In questo senso, per un verso, il secondo comma cit. sarebbe norma superflua e, per altro verso, posto che il presupposto per la rimessione in termini è la presenza di un appello principale volto ad una modifica degli assetti statuiti in senso alla sentenza oggetto di appello, sarebbe asistematico ritenere che possa trovare tutela nell'ordinamento l'interesse al ricorso incidentale tardivo in tutti quei casi (quali anche l'improcedibilità) in cui vi sia la mancanza sopravvenuta del presupposto in funzione del quale la tutela era stata riconosciuta (id est in tutti quei casi in cui venga meno l'appello principale).
§ 11 - il problema sul possibile oggetto dell'impugnazione incidentale rispetto a quello dell'impugnazione principale.
11.1 - Per un verso, tale questione dovrebbe precedere tutte le altre, nel senso che, in esso, si parla proprio della possibilità, in via generale, che l'impugnazione incidentale tardiva possa o meno avere capi autonomi della sentenza rispetto all'impugnazione principale.
Per altro verso, tuttavia, la questione appare in un certo qual modo “laterale” rispetto alle altre, nel senso che dopo avere affermato, ad esempio, che l'impugnazione incidentale tardiva può avere ad oggetto anche capi autonomi della sentenza, non è detto che tale estensione valga indifferentemente sia per quanto viene opposto all'appellante principale, sia per quanto riguarda quanto viene lamentato nei confronti dei terzi.
Ovvero, posta in altri termini, la questione, correlata al caso concreto in esame,
- se il capo autonomo della sentenza venga validamente impugnato nei confronti degli altri appellati
- se addirittura possa dirsi validamente impugnato nei confronti dell'appellante principale.
11.2 – In via generale, si discute se l'impugnazione incidentale possa avere ad oggetto lo stesso capo dell'impugnazione principale ovvero se debba investire capi autonomi e differenti.
Più in particolare:
- Secondo una prima impostazione, l'impugnazione incidentale dovrebbe sempre avere ad oggetto capi della sentenza non differenti da quelli censurati dall'appello principale. A siffatta conclusione si giunge mediante la valorizzazione dell'interesse a ricorrere proprio dell'impugnazione incidentale. Difatti l'interesse tutelato dall'ordinamento mediante la previsione della possibilità di un appello incidentale tardivo sarebbe solo quello che sorge per pagina 13 di 17 effetto dell'impugnazione principale e tale da alterare l'assetto di interessi disposti dalla sentenza appellata. Se così è, allora logica conseguenza è che possano essere oggetto di appello incidentale solo capi che non siano diversi rispetto a quelli censurati con l'appello principale
(così, Cass. n. 12387/2016, giurisprudenza successiva conforme sino a Sez. 3 - , Ord. n. 27616 del 29/10/2019,v. anche quella cit. infra, non ne risultano altre successive);
- Secondo altra e minoritaria impostazione, invece, dal disposto dell'art. 334 c.p.c. non sarebbero individuabili preclusioni di sorta in ordine al possibile oggetto dell'appello incidentale. Sicché, non sarebbe consentito introdurre alcuna limitazione all'appellante incidentale tardivo essendo già questo in una genetica situazione di svantaggio processuale, perdendo la propria impugnazione di efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile (così Cass.
n. 14609/2014).
§ 12 – Conclusioni da prendere nel concreto della fattispecie
A fronte di un panorama giurisprudenziale fortemente eterogeneo su quasi tutti i punti affrontati nei paragrafi da 8 ad 11, occorre innanzitutto riassumere le posizioni :
1) L'appello principale del chiedeva la prescrizione del diritto o il rigetto nel merito nei Pt_1 confronti del CP_2
2) Non specificava alcuna domanda nei confronti dell' e stante quanto osservato sul CP_1 tenore dell'appello, è assolutamente un fuor d'opera andare ad una ricerca indiretta di qualsivoglia domanda del genere (contro l' CP_1
L'appello incidentale tardivo contenuto nella comparsa di risposta dell' CP_1
3) Con domanda apparentemente rivolta solamente contro il la Controparte_2 declaratoria di assenza di qualsiasi presupposto per il risarcimento per la causazione dei danni asseritamente subiti dal stesso CP_2
4) Con domanda chiaramente rivolta sia contro il sia contro il l'accertamento Pt_1 CP_2 che la sua responsabilità è limitata, quanto alla quota interna tra gli altri debitori solidali, a percentuale non superiore all'1% mentre quella del geom. e del comune Parte_1 sono pari almeno al 49,50% ciascuno
Le domande sub 1) e sub 3) sembrerebbero non autonome pagina 14 di 17 Tuttavia, la comparsa contiene un breve inciso “…sui motivi di appello del geom. Parte_1
1-. Si aderisce ai motivi di gravame elaborati dall'appellante nei limiti della coerenza con quanto dedotto ed eccepito dall'odierno appellato nel giudizio di primo grado, salvo quanto di contrario dovesse essere dedotto infra.”
Quanto evidenziato nell'inciso, con riguardo alla subordinata domande relativa, appunto perché trattasi di domanda subordinata, farebbe salva la medesimezza della censura contenuta.
Ma sussiste altro inciso Si aderisce ai motivi di gravame elaborati dall'appellante nei limiti della coerenza con quanto dedotto ed eccepito dall'odierno appellato nel giudizio di primo grado.
Orbene, dalla comparsa di risposta dell' in primo grado si legge fra l'altro CP_1
“Le prescrizioni inerenti e comunque di competenza del collaudatore sono state rispettate e, comunque, se non lo fossero state, l'inadempimento non sarebbe imputabile all'odierno concludente ma, al più, alla direzione dei lavori e al ” CP_2
Ora, se è vero che, da un lato, dalla comparsa di costituzione in primo grado alcune delle ragioni per cui l' chiede il rigetto della domanda di risarcimento avanzata dal nei suoi confronti CP_1 CP_2 sono relative a fatti estranei alla posizione del è anche vero che questa posizione viene Pt_1 smentita dall'inciso sopra visto, per cui la domande di rigetto di risarcimento così spiegata in primo grado, almeno in parte (e inscindibilmente, dal punto di vista logico) attinge proprio al fatto che altri
(tra cui il semmai hanno la responsabilità dei vizi e difetti. E che sia impossibile, a livello di Pt_1 domanda, e conseguentemente di capo della sentenza, scindere i due aspetti si può verificare puramente e semplicemente ipotizzando che questa Corte, ritenendo delibabile l'appello incidentale sul punto, rigettasse l'ipotesi di risarcimento, ma sul solo presupposto che il danno risarcibile sussista, ma perché provocato dal (la cui contraria domanda, cioè la richiesta di essere mandato assolto da ogni Pt_1 responsabilità è divenuta, per l'appunto improcedibile) . Ma se il non ha avanzato alcuna Pt_1 domanda nei confronti dell' è vero il reciproco, cioè che l' quando introduce CP_1 CP_1 domanda nei confronti del introduce domanda non derivante da quanto richiesto nell'appello Pt_1 principale, per cui la domanda è inammissibile, per usare le parole di Cass. 12387/2016 (massima sopra cit.) nella misura in cui “ l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale”.
Più facilmente intuibile appare l'autonomia delle altre domande dell' rispetto a quelle CP_1 dell'appello principale.
pagina 15 di 17 In altre parole, consegue l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale. (Cass Sez. L, n. 6156 del 14/03/2018: nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile un ricorso incidentale tardivo riguardante l'omessa pronuncia sulle spese dell'ordinanza d'appello ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., affermando che il vizio denunciato determinava per l'impugnante incidentale effetti pregiudizievoli autonomi rispetto all'impugnazione principale).
Mentre le considerazioni che precedono sono in punto d'inammissibilità, e ritiene questa Corte di aderire alla tesi dell'innammissibilità, dovrà in primis essere dichiarata l'improcedibilità, sia pure, come detto, in questo secondo caso a fronte di giurisprudenza oscillante.
In altre parole, ci si richiama all'orientamento sopra esposto in tema di improcedibilità, secondo cui, per il passaggio saliente che si ritiene utile ritrascrivere
è necessario che le altre parti non appellanti prendano con solerzia le proprie decisioni: ed il decorso dei termini di cui agli artt. 325 e
327 cod. proc. civ., è funzionale giustappunto ad esercitare una coazione indiretta sulle parti non appellanti, affinché sappiano che se vogliono evitare il rischio che la loro impugnazione incidentale sia dichiarata inefficace a causa dell'inammissibilità della principale, dovranno proporla tempestivamente. A seguire la tesi del ricorrente, invece, anche un'impugnazione incidentale proposta dopo lo spirare dei termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ. sarebbe da ritenersi "tempestiva", con la conseguenza che essa andrebbe esaminata anche nel caso di inammissibilità dell'impugnazione principale: interpretazione, incoerente con la ratio degli artt. 325 e 327 cod. proc. civ..
Cosicchè l'appello incidentale dell' alla stregua delle considerazioni che seguono, è in primo CP_1 luogo inefficace a seguito dell'improcedibilità dell'appello principale, ma, se così non fosse, sarebbe inammissibile per le ragioni di cui sopra.
§ 13 - La regolamentazione delle spese relative al presente grado d'appello deve effettuarsi come segue
- Le posizioni dell'appellante principale e dell'appellante incidentale sono entrambe soccombenti in rito. Pertanto, tra i relativi soggetti occorre statuire la compensazione integrale delle spese.
- L'appellante principale soccombe nei confronti del ma anche nei Controparte_2 confronti della Assicurazione, sia pure sempre in questo caso, in rito. Appare intuibile regolare le spese al minimo dei valori dello scaglione relativo in quanto si tratta di statuizione sul mero rito.
- Il nei confronti della Assicurazione non ha alcun rapporto giuridico Controparte_2 processuale, così come l'appellante incidentale non lo ha con le assicurazioni, ma l' lo CP_1 ha, in forza delle sue domande, con il . Quindi nessuna regolamentazione delle spese CP_2
pagina 16 di 17 deve effettuarsi per il primo caso, mentre ciò va fatto per il secondo caso, e sussistono le stesse ragioni di regolare le spese al minimo dei valori dello scaglione relativo in quanto si tratta di statuizione sul mero rito.
Sussistono infine i motivi per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello principale nonché su quello incidentale
1) dichiara l'improcedibilità dell'appello proposto dal Pt_1
2) dichiara l'inefficacia dell'appello incidentale tardivo proposto dall' CP_1
3) Compensa le spese del grado tra l' ed il CP_1 Pt_1
4) Condanna sia l' che il alla refusione delle spese nei confronti del CP_1 Pt_1 [...]
, spese che che vengono liquidate per la Fase di studio della controversia, in Controparte_2
€ 1.134; per la Fase introduttiva del giudizio, in € 921;,perr Fase decisionale, € 1.911, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge
5) Condanna il solo alla refusione delle spese nei confronti di Muta Ass., spese che che Pt_1 vengono liquidate per la Fase di studio della controversia, in € 1.134; per la Fase introduttiva del giudizio, in € 921;,perr Fase decisionale, € 1.911, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge
6) Compensa nel resto e come meglio specificato in parte motiva le spese del grado
7) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato ex
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per l'appello principale e quello incidentale .
Ancona, così deciso in data 8.7.25
Il cons. est. Dr. Cesare Marziali
Il Presidente Dr. Gianmichele Marcelli
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