CA
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/02/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 19 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1317/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Serenella Cosenza Parte_1
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATA-CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 10655/2023 del Tribunale del lavoro di
Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 18 ottobre 2021 adiva il Tribunale di Parte_1
Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo di avere lavorato alle dipendenze di in modo continuativo dal 5 maggio 2017 al 31 luglio 2018, quando era CP_1
stata licenziata;
che il contratto di lavoro sottoscritto aveva indicato un orario pari a 15 ore settimanali, ma ella in effetti aveva osservato un orario di 4 ore giornaliere per sei giorni alla settimana per complessive 24 ore settimanali, oltre straordinari, come da conteggio allegato;
di essere stata inquadrata, sulla base della sua preparazione
Pag. 1 di 7 professionale di sarta, nel VI livello del c.c.n.l. Terziario-commercio, come da buste paga prodotte;
di non avere percepito alcunché per lo straordinario effettuato, per le festività non godute e per i permessi non fruiti, né per le mensilità supplementari dovute;
che le diffide inviate alla società non avevano sortito alcun esito.
Sulla base di tanto, concludeva richiedendo di “A) Dichiarare esistente un rapporto contrattuale di tipo subordinato tra la Sig.ra e la soc. Parte_1 CP_1
B) Accertare e dichiarare che la prestazione lavorativa veniva eseguita per un orario più ampio e diverso da quello indicato nel contratto;
C) dichiarare la Controparte_2
tenuto al versamento delle differenze retributive, ferie non godute permessi e straordinari per un importo di €. 7.968,72 oltre al versamento del TFR per €. 1.152,07, per un totale complessivo di €. 9.120,79 = (novemilacentoventi/79) come da conteggi facenti parte integrante del presente ricorso;
D) Condannare la , in persona CP_2 dell'amministratore pro tempore, con sede in Roma via delle RONDINI 38-38A al pagamento delle somme come determinate nei conteggi allegati, oltre interessi e svalutazione monetaria dalla data del maturato diritto sino all'effettivo soddisfo”, vinte le spese, con loro distrazione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva contestando le CP_1
altrui affermazioni, comunque formulando conteggi alternativi in base ai quali indicava
“le spettanze dovute alla Sig.ra nell'importo di € 2.721,85 comprensivo del Parte_1
t.f.r.
Istruita anche a mezzo dell'esame di alcuni testimoni, la causa era decisa con la sentenza n. 10655/2023, depositata il 16 novembre 2023, che riteneva non dimostrate le domande formulate dalla ricorrente, nondimeno prendendo atto del riconoscimento del debito di €
2.721,85 da parte di così accogliendo in tali termini il ricorso con compensazione CP_1
delle spese processuali.
Con atto depositato il 16 maggio 2024 la impugnava la decisione, affidandosi Parte_1
ai seguenti motivi.
Con il primo censurava l'ordinanza datata 23 febbraio 2023 con la quale il Tribunale aveva revocato il proprio precedente provvedimento di declaratoria della decadenza di alla prova per essere risultato assente il suo difensore alla relativa udienza. A CP_1
tale proposito, evidenziava che il procuratore di controparte ben avrebbe potuto farsi sostituire e dubitava che la teste da esaminarsi fosse stata intimata nei modi e Tes_1
Pag. 2 di 7 termini di legge. Evidenziava la rilevanza della doglianza, atteso che la sentenza era basata a suo dire “solo ed esclusivamente su quanto riferito dalla teste di parte convenuta”, di guisa che in tale maniera si era pregiudicato il regolare corso del giudizio e si era inficiata di nullità la sentenza.
Con il secondo motivo si doleva dell'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, ivi compresa la documentazione prodotta agli atti e in particolar modo la messaggistica depositata nella data del 3 maggio 2023 su autorizzazione dello stesso giudice, che avrebbe invece dimostrato le frequenti sostituzione della collega;
sottolineava CP_3
l'inattendibilità della teste che aveva anche errato nell'indicare l'ubicazione Tes_1
della sartoria, situata in via dei Colombi n. 57 e non in via delle Rondini n. 38/38A, soffermandosi ampiamente sull'esatta collocazione dei locali del negozio e del laboratorio ed evidenziando che i due indirizzi distavano oltre un chilometro tra loro, come da documentazione versata in questo grado del giudizio, e sull'incompatibilità delle dichiarazioni in ordine all'orario di lavoro indicato dalla teste con la propria presenza in loco, comunque confermative delle sostituzioni effettuate anche la mattina.
Con il terzo motivo, sostanzialmente ripetitivo del precedente, deduceva l'erroneità della valutazione degli elementi di prova raccolti, la cui esatta disamina non avrebbe che potuto condurre ad una sentenza di accoglimento del ricorso.
Con il quarto motivo contestava la disposta compensazione delle spese di lite, sia “perché diretta conseguenza dell'errata valutazione delle prove”, sia “perché il ricorso al Giudice si è ritenuto necessario e indispensabile, in quanto la nonostante si sia CP_1
riconosciuta debitrice nei confronti della Sig.ra come indicato nella Parte_1
propria comparsa di risposta, ha costretto l'odierna appellante a rivolgersi al Tribunale per ottenere il pagamento di quanto a Lei spettante”.
Concludeva richiedendo la (parziale) riforma della sentenza impugnata e di “accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si danno per trascritte
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto”; il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
restata contumace a dispetto della rituale notificazione del ricorso in appello. CP_1
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
Pag. 3 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che si espongono di seguito.
Parte appellante non pare avere colto le ragioni della decisione che pure contesta, in quanto appunta le sue censure sulla deposizione della teste sulle quali a suo Tes_1
avviso si sarebbe fondata tutta la sentenza impugnata.
Al contrario, dalla lettura della motivazione, emerge con evidenza che il primo giudice ha primariamente esaminato le dichiarazioni rese dai tre testi introdotti a cura della lavoratrice, concludendo nel senso che esse non erano sufficienti a far ritenere provate le domande.
Infatti, dopo avere passato in rassegna le deposizioni dei testi , e Tes_2 Tes_3
riportandone testualmente le dichiarazioni, ha affermato che “Quindi anche Tes_4 valutando le deposizioni dei testi attorei l'assunto sostenuto in ricorso di 24 ore di lavoro settimanali non è provato”.
Solo allo scopo di avvalorare le conclusioni appena raggiunte in punto di insufficienza della prova, il Tribunale ha richiamato la deposizione della a conferma della Tes_1 mancata dimostrazione dell'osservanza di un orario di lavoro superiore rispetto a quello contrattualmente pattuito.
Si aggiunga che in sentenza si legge anche – e ciò non risulta affatto considerato nell'atto di gravame – che nemmeno la stessa ricorrente in sede di libero interrogatorio aveva pienamente confermato le allegazioni contenute in ricorso.
Non risulta quindi meritevole di accoglimento la prima doglianza atteso che la deposizione resa dalla non ha affatto avuto quella efficienza causale sulla Tes_1
decisione di primo grado che parte appellante le intende attribuire.
Quanto ai motivi secondo e terzo, che possono affrontarsi unitariamente in quanto strettamente connessi tra loro, ritiene la Corte che il Tribunale abbia correttamente valutato le risultanze istruttorie acquisite.
Invero, esaminando le deposizioni dei testi introdotti dalla EL si evince l'insufficienza delle loro dichiarazioni a dimostrare la fondatezza della domanda, oltre alla incompatibilità di diverse allegazioni attoree con quanto da costoro riferito.
Osserva infatti il collegio che la allegazione contenuta in ricorso di avere lavorato anche nella giornata del sabato è stata smentita addirittura dalla figlia della ricorrente, vale a
Pag. 4 di 7 dire la teste , che ha raccontato di avere accompagnato la madre solo dal Tes_3
lunedì al venerdì, senza ricordare altre giornate lavorative;
ha inoltre fatto riferimento esclusivamente ad un orario di lavoro pomeridiano e per una fascia oraria del tutto compatibile con le tre ore di lavoro giornaliere contrattuali, se solo si considera che non ha precisamente chiarito a che ora avesse inizio la prestazione di lavoro materna
(indicando le ore 15:00/15:15 che non è nemmeno specificato se debbano essere intese come l'orario di partenza da casa o come l'orario di arrivo in laboratorio) e ha riferito che quando ella tornava a casa dal lavoro alle ore 20:00 la madre già era rientrata, dichiarando di “sapere” che “usciva verso le 19 o poco prima”, il che non può che essere stato riferito dalla madre stessa, dunque manca di qualunque portata probatoria.
Non risulta conducente neanche la deposizione della , che ha dichiarato di Tes_2
essersi recata presso il negozio di via dei Colombi “verso le 10.30/11 la mattina oppure il pomeriggio verso le 17. La ricorrente il pomeriggio c'era sempre lì a lavorare;
la mattina invece non sempre”, ciò che non consente in alcun modo di inferire che la
EL svolgesse un orario superiore alle tre ore giornaliere o che si trattenesse in negozio sia la mattina che il pomeriggio nella stessa giornata e tantomeno che lavorasse nella giornata del sabato, neppure menzionata dalla teste.
Ugualmente carenti sono le dichiarazioni rese dal che ha riferito di avere visto Tes_4
la solo di pomeriggio e in un arco temporale tra le ore 16:00 e le ore 18:00, Parte_1 pienamente compatibile con l'orario di tre ore giornaliere di cui al contratto.
Tanto evidenziato, occorre anche sottolineare che in nessun passaggio del ricorso introduttivo il luogo di lavoro è indicato in via dei Colombi n. 57, riferito dalla teste e dalla figlia della lavoratrice, né emerge in alcun modo che il negozio cui si Tes_2
riferiva la si trovasse in luogo diverso dal laboratorio ove la EL operava, Tes_1 atteso che l'ultima teste non ha menzionato alcun indirizzo, limitandosi a dichiarare che
“Per entrare nel laboratorio si doveva passare dal negozio”.
A tale proposito la produzione documentale operata in questo grado di giudizio dalla parte appellante – consistente in due fotografie e in una mappa della zona ove si trova il laboratorio in questione – oltre che inammissibile in quanto tardiva, non aggiunge alcun elemento di conoscenza, atteso che né dall'immagine riferita a via dei Colombi, né dall'immagine riferita a via delle Rondini si rileva alcun negozio.
Pag. 5 di 7 Allo stesso modo, risultano prive di valore probatorio le conversazioni telefoniche intercorse tra la EL e rodotte in supporto informatico e in stampa cartacea, CP_1
potendocisi limitare ad osservare che parte appellante ha mancato di indicare anche una sola singola conversazione dalla quale si potesse evincere lo svolgimento di un orario superiore rispetto a quello contrattuale, asserendo laconicamente che “Il Giudice, non ha preso assolutamente in esame detta documentazione altrimenti sarebbe giunto ad una diversa decisione rispetto a quella in questa sede impugnata” senza chiarire in alcun modo quali scambi di messaggi sarebbero stati eventualmente significativi in tal senso.
Infatti, non spetta al giudice di ricercare nell'ambito di una documentazione indistintamente prodotta gli elementi probatori che potrebbero in ipotesi supportare le allegazioni della parte.
Si aggiunga che la sostanziale irrilevanza di tale documentazione emerge anche dal tenore dello stesso appello, che non a caso si concentra diffusamente sulle dichiarazioni rese dai testimoni, dedicando alla documentazione citata le sole 2 righe e mezza in precedenza testualmente riportate.
Quanto fino a questo punto esposto implica l'infondatezza anche dell'ultimo motivo di gravame, attesa la completa carenza di prova sulle domande azionate e che quanto attribuito dal primo giudice risulta frutto di un riconoscimento di debito da parte della società resistente, senza considerare che i conteggi di quest'ultima non risultano neppure contestati nell'atto di gravame.
In conclusione, l'appello va integralmente respinto, con la conferma della sentenza impugnata.
Nulla per le spese, stante la contumacia dell'appellata.
Si deve, inoltre, dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato il 16 maggio 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
10655/2023, così provvede:
- respinge l'appello;
Pag. 6 di 7 - nulla per le spese;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 19 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 19 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1317/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Serenella Cosenza Parte_1
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATA-CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 10655/2023 del Tribunale del lavoro di
Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 18 ottobre 2021 adiva il Tribunale di Parte_1
Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo di avere lavorato alle dipendenze di in modo continuativo dal 5 maggio 2017 al 31 luglio 2018, quando era CP_1
stata licenziata;
che il contratto di lavoro sottoscritto aveva indicato un orario pari a 15 ore settimanali, ma ella in effetti aveva osservato un orario di 4 ore giornaliere per sei giorni alla settimana per complessive 24 ore settimanali, oltre straordinari, come da conteggio allegato;
di essere stata inquadrata, sulla base della sua preparazione
Pag. 1 di 7 professionale di sarta, nel VI livello del c.c.n.l. Terziario-commercio, come da buste paga prodotte;
di non avere percepito alcunché per lo straordinario effettuato, per le festività non godute e per i permessi non fruiti, né per le mensilità supplementari dovute;
che le diffide inviate alla società non avevano sortito alcun esito.
Sulla base di tanto, concludeva richiedendo di “A) Dichiarare esistente un rapporto contrattuale di tipo subordinato tra la Sig.ra e la soc. Parte_1 CP_1
B) Accertare e dichiarare che la prestazione lavorativa veniva eseguita per un orario più ampio e diverso da quello indicato nel contratto;
C) dichiarare la Controparte_2
tenuto al versamento delle differenze retributive, ferie non godute permessi e straordinari per un importo di €. 7.968,72 oltre al versamento del TFR per €. 1.152,07, per un totale complessivo di €. 9.120,79 = (novemilacentoventi/79) come da conteggi facenti parte integrante del presente ricorso;
D) Condannare la , in persona CP_2 dell'amministratore pro tempore, con sede in Roma via delle RONDINI 38-38A al pagamento delle somme come determinate nei conteggi allegati, oltre interessi e svalutazione monetaria dalla data del maturato diritto sino all'effettivo soddisfo”, vinte le spese, con loro distrazione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva contestando le CP_1
altrui affermazioni, comunque formulando conteggi alternativi in base ai quali indicava
“le spettanze dovute alla Sig.ra nell'importo di € 2.721,85 comprensivo del Parte_1
t.f.r.
Istruita anche a mezzo dell'esame di alcuni testimoni, la causa era decisa con la sentenza n. 10655/2023, depositata il 16 novembre 2023, che riteneva non dimostrate le domande formulate dalla ricorrente, nondimeno prendendo atto del riconoscimento del debito di €
2.721,85 da parte di così accogliendo in tali termini il ricorso con compensazione CP_1
delle spese processuali.
Con atto depositato il 16 maggio 2024 la impugnava la decisione, affidandosi Parte_1
ai seguenti motivi.
Con il primo censurava l'ordinanza datata 23 febbraio 2023 con la quale il Tribunale aveva revocato il proprio precedente provvedimento di declaratoria della decadenza di alla prova per essere risultato assente il suo difensore alla relativa udienza. A CP_1
tale proposito, evidenziava che il procuratore di controparte ben avrebbe potuto farsi sostituire e dubitava che la teste da esaminarsi fosse stata intimata nei modi e Tes_1
Pag. 2 di 7 termini di legge. Evidenziava la rilevanza della doglianza, atteso che la sentenza era basata a suo dire “solo ed esclusivamente su quanto riferito dalla teste di parte convenuta”, di guisa che in tale maniera si era pregiudicato il regolare corso del giudizio e si era inficiata di nullità la sentenza.
Con il secondo motivo si doleva dell'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, ivi compresa la documentazione prodotta agli atti e in particolar modo la messaggistica depositata nella data del 3 maggio 2023 su autorizzazione dello stesso giudice, che avrebbe invece dimostrato le frequenti sostituzione della collega;
sottolineava CP_3
l'inattendibilità della teste che aveva anche errato nell'indicare l'ubicazione Tes_1
della sartoria, situata in via dei Colombi n. 57 e non in via delle Rondini n. 38/38A, soffermandosi ampiamente sull'esatta collocazione dei locali del negozio e del laboratorio ed evidenziando che i due indirizzi distavano oltre un chilometro tra loro, come da documentazione versata in questo grado del giudizio, e sull'incompatibilità delle dichiarazioni in ordine all'orario di lavoro indicato dalla teste con la propria presenza in loco, comunque confermative delle sostituzioni effettuate anche la mattina.
Con il terzo motivo, sostanzialmente ripetitivo del precedente, deduceva l'erroneità della valutazione degli elementi di prova raccolti, la cui esatta disamina non avrebbe che potuto condurre ad una sentenza di accoglimento del ricorso.
Con il quarto motivo contestava la disposta compensazione delle spese di lite, sia “perché diretta conseguenza dell'errata valutazione delle prove”, sia “perché il ricorso al Giudice si è ritenuto necessario e indispensabile, in quanto la nonostante si sia CP_1
riconosciuta debitrice nei confronti della Sig.ra come indicato nella Parte_1
propria comparsa di risposta, ha costretto l'odierna appellante a rivolgersi al Tribunale per ottenere il pagamento di quanto a Lei spettante”.
Concludeva richiedendo la (parziale) riforma della sentenza impugnata e di “accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si danno per trascritte
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto”; il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
restata contumace a dispetto della rituale notificazione del ricorso in appello. CP_1
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
Pag. 3 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che si espongono di seguito.
Parte appellante non pare avere colto le ragioni della decisione che pure contesta, in quanto appunta le sue censure sulla deposizione della teste sulle quali a suo Tes_1
avviso si sarebbe fondata tutta la sentenza impugnata.
Al contrario, dalla lettura della motivazione, emerge con evidenza che il primo giudice ha primariamente esaminato le dichiarazioni rese dai tre testi introdotti a cura della lavoratrice, concludendo nel senso che esse non erano sufficienti a far ritenere provate le domande.
Infatti, dopo avere passato in rassegna le deposizioni dei testi , e Tes_2 Tes_3
riportandone testualmente le dichiarazioni, ha affermato che “Quindi anche Tes_4 valutando le deposizioni dei testi attorei l'assunto sostenuto in ricorso di 24 ore di lavoro settimanali non è provato”.
Solo allo scopo di avvalorare le conclusioni appena raggiunte in punto di insufficienza della prova, il Tribunale ha richiamato la deposizione della a conferma della Tes_1 mancata dimostrazione dell'osservanza di un orario di lavoro superiore rispetto a quello contrattualmente pattuito.
Si aggiunga che in sentenza si legge anche – e ciò non risulta affatto considerato nell'atto di gravame – che nemmeno la stessa ricorrente in sede di libero interrogatorio aveva pienamente confermato le allegazioni contenute in ricorso.
Non risulta quindi meritevole di accoglimento la prima doglianza atteso che la deposizione resa dalla non ha affatto avuto quella efficienza causale sulla Tes_1
decisione di primo grado che parte appellante le intende attribuire.
Quanto ai motivi secondo e terzo, che possono affrontarsi unitariamente in quanto strettamente connessi tra loro, ritiene la Corte che il Tribunale abbia correttamente valutato le risultanze istruttorie acquisite.
Invero, esaminando le deposizioni dei testi introdotti dalla EL si evince l'insufficienza delle loro dichiarazioni a dimostrare la fondatezza della domanda, oltre alla incompatibilità di diverse allegazioni attoree con quanto da costoro riferito.
Osserva infatti il collegio che la allegazione contenuta in ricorso di avere lavorato anche nella giornata del sabato è stata smentita addirittura dalla figlia della ricorrente, vale a
Pag. 4 di 7 dire la teste , che ha raccontato di avere accompagnato la madre solo dal Tes_3
lunedì al venerdì, senza ricordare altre giornate lavorative;
ha inoltre fatto riferimento esclusivamente ad un orario di lavoro pomeridiano e per una fascia oraria del tutto compatibile con le tre ore di lavoro giornaliere contrattuali, se solo si considera che non ha precisamente chiarito a che ora avesse inizio la prestazione di lavoro materna
(indicando le ore 15:00/15:15 che non è nemmeno specificato se debbano essere intese come l'orario di partenza da casa o come l'orario di arrivo in laboratorio) e ha riferito che quando ella tornava a casa dal lavoro alle ore 20:00 la madre già era rientrata, dichiarando di “sapere” che “usciva verso le 19 o poco prima”, il che non può che essere stato riferito dalla madre stessa, dunque manca di qualunque portata probatoria.
Non risulta conducente neanche la deposizione della , che ha dichiarato di Tes_2
essersi recata presso il negozio di via dei Colombi “verso le 10.30/11 la mattina oppure il pomeriggio verso le 17. La ricorrente il pomeriggio c'era sempre lì a lavorare;
la mattina invece non sempre”, ciò che non consente in alcun modo di inferire che la
EL svolgesse un orario superiore alle tre ore giornaliere o che si trattenesse in negozio sia la mattina che il pomeriggio nella stessa giornata e tantomeno che lavorasse nella giornata del sabato, neppure menzionata dalla teste.
Ugualmente carenti sono le dichiarazioni rese dal che ha riferito di avere visto Tes_4
la solo di pomeriggio e in un arco temporale tra le ore 16:00 e le ore 18:00, Parte_1 pienamente compatibile con l'orario di tre ore giornaliere di cui al contratto.
Tanto evidenziato, occorre anche sottolineare che in nessun passaggio del ricorso introduttivo il luogo di lavoro è indicato in via dei Colombi n. 57, riferito dalla teste e dalla figlia della lavoratrice, né emerge in alcun modo che il negozio cui si Tes_2
riferiva la si trovasse in luogo diverso dal laboratorio ove la EL operava, Tes_1 atteso che l'ultima teste non ha menzionato alcun indirizzo, limitandosi a dichiarare che
“Per entrare nel laboratorio si doveva passare dal negozio”.
A tale proposito la produzione documentale operata in questo grado di giudizio dalla parte appellante – consistente in due fotografie e in una mappa della zona ove si trova il laboratorio in questione – oltre che inammissibile in quanto tardiva, non aggiunge alcun elemento di conoscenza, atteso che né dall'immagine riferita a via dei Colombi, né dall'immagine riferita a via delle Rondini si rileva alcun negozio.
Pag. 5 di 7 Allo stesso modo, risultano prive di valore probatorio le conversazioni telefoniche intercorse tra la EL e rodotte in supporto informatico e in stampa cartacea, CP_1
potendocisi limitare ad osservare che parte appellante ha mancato di indicare anche una sola singola conversazione dalla quale si potesse evincere lo svolgimento di un orario superiore rispetto a quello contrattuale, asserendo laconicamente che “Il Giudice, non ha preso assolutamente in esame detta documentazione altrimenti sarebbe giunto ad una diversa decisione rispetto a quella in questa sede impugnata” senza chiarire in alcun modo quali scambi di messaggi sarebbero stati eventualmente significativi in tal senso.
Infatti, non spetta al giudice di ricercare nell'ambito di una documentazione indistintamente prodotta gli elementi probatori che potrebbero in ipotesi supportare le allegazioni della parte.
Si aggiunga che la sostanziale irrilevanza di tale documentazione emerge anche dal tenore dello stesso appello, che non a caso si concentra diffusamente sulle dichiarazioni rese dai testimoni, dedicando alla documentazione citata le sole 2 righe e mezza in precedenza testualmente riportate.
Quanto fino a questo punto esposto implica l'infondatezza anche dell'ultimo motivo di gravame, attesa la completa carenza di prova sulle domande azionate e che quanto attribuito dal primo giudice risulta frutto di un riconoscimento di debito da parte della società resistente, senza considerare che i conteggi di quest'ultima non risultano neppure contestati nell'atto di gravame.
In conclusione, l'appello va integralmente respinto, con la conferma della sentenza impugnata.
Nulla per le spese, stante la contumacia dell'appellata.
Si deve, inoltre, dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato il 16 maggio 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
10655/2023, così provvede:
- respinge l'appello;
Pag. 6 di 7 - nulla per le spese;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 19 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
Pag. 7 di 7