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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 1627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1627 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli - sezione lavoro – I unità, nelle persone dei magistrati:
dr.ssa Mariavittoria Papa Presidente dr.ssa Nicoletta Giammarino Consigliere dr.ssa Chiara Di Benedetto Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla udienza del 23 aprile 2025, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 954/23 R.G. ruolo lavoro, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (codice fiscale Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Isidoro Taddeo, del Foro di Avellino (codice C.F._1 fiscale ) presso il quale è elettivamente domiciliata in Cervinara (AV) alla C.F._2
Via Roma n. 77 (chiede che le comunicazioni inerenti tale procedimento di appello vengano effettuate all'indirizzo pec , fax 0824838311); Email_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
[...]
APPELLATO- CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato presso questa Corte in data 27.4.2023 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 998/2022 pubblicata il 27.10.2022, con cui il Tribunale di Benevento
- Giudice del lavoro – rigettava la domanda volta a ottenere la dichiarazione di nullità/illegittimità dei decreti del Dirigente scolastico dell'IC Vanvitelli di Airola di rettifica dei punteggi della graduatoria di III fascia del personale A.T.A. per il triennio 2018/21 e di risoluzione del contratto di lavoro, nonché del provvedimento di licenziamento disciplinare emesso in data 7.9.2021 dal
Provveditorato agli studi di Benevento, con condanna delle Amministrazioni resistenti al reinserimento nella graduatoria con il giusto punteggio, ovvero con il minor punteggio ritenuto.
2. Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, aveva premesso di essere Parte_1 inserita nelle graduatoria degli aspiranti a supplenza in qualità di personale ATA relativa al triennio
2018/2021, per il profilo di collaboratore scolastico;
di aver stipulato sin dal settembre del 2020 diversi contratti a tempo determinato con l'Istituto Comprensivo I.C.L. Vanvitelli di Airola con mansioni di collaboratore scolastico, di cui l'ultimo con decorrenza dal 6.3.2021 al 30.4.2021; di aver dichiarato, al momento della domanda di inclusione, di aver prestato servizio, tra l'altro, come docente di Ricevimento (cl. di concorso B019) negli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016,
2016/2017 presso l'Istituto IPSEOA paritario “Pellegrino Artusi”. Si era lamentata dei decreti n. 206 e 207 dell'8.4.2021 con cui il dirigente dell'ICS Vanvitelli di Airola, all'esito di controlli effettuati, ritenuto che per i suddetti periodi lavorativi non risultava il servizio prestato, aveva disposto la rettifica del punteggio, con conseguente risoluzione del contratto in pari data, nonché del provvedimento emesso in data 7.9.2021 dal Provveditore agli Studi di
Benevento di licenziamento disciplinare ex art. 55 quater lett. d) d.lgs. n. 165/2001 e di cancellazione da tutte le graduatorie ATA per falsità documentali e dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni in carriera.
Aveva dedotto:
- l'illegittimità del provvedimento di rettifica del punteggio per violazione del principio di tempestività della verifica della domanda di inserimento (art. 7 D.M. 640/2017), e, in ogni caso, per l'erronea valutazione dell'insussistenza del servizio espletato presso l' avendo la Parte_2 attestazione di servizio allegata valore di atto pubblico facente fede fino a querela di falso e non essendo imputabile al lavoratore l'omessa contribuzione da parte dell'Istituto;
- l'illegittimità del provvedimento disciplinare di licenziamento per mancato rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 55 bis d.lgs. n. 157/2001, ed in particolare di quello di 30 gg per la contestazione degli addebiti e di 120 gg per la conclusione del procedimento disciplinare dalla data della contestazione (del 3.5.2021).
2.1. Il chiedeva il rigetto della domanda deducendone l'infondatezza. CP_1
2.2. Con l'impugnata sentenza il Giudice di prime cure rigettava la domanda evidenziando che l'eventuale tardività dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni potrebbe rilevare ai fini di una responsabilità in capo al dirigente inadempiente o di un eventuale danno arrecato alla ricorrente, ma non incidere sulla titolarità del potere di effettuare i controlli prescritti dalla legge in capo all'Istituto, che non viene meno per il solo decorso di un termine non congruo per il dovuto controllo.
Inoltre, escludeva la violazione dei termini perentori dettati in tema di procedimento disciplinare dall'art. 52 bis d.lgs. n. 165/2001, tenuto conto della proroga dell'audizione disposta su richiesta avanzata dal procuratore l'interessata, ai sensi del comma quarto della citata disposizione.
Nel merito riteneva provata l'insussistenza del servizio presso l' per Controparte_2 la inidoneità del certificato di servizio del 2017, in quanto contraddetto dall'attestazione resa dal
Dirigente dell'Istituto con nota n. 107 del 6.4.2021, non supportato da alcun documento inerente il rapporto di lavoro né dalle dichiarazioni stragiudiziali allegate per la loro genericità e scarsa attendibilità.
3. Nell'atto di impugnazione l'appellante ha denunciato che il giudice avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante il grave inadempimento del Dirigente scolastico che, in violazione del principio di tempestività dei controlli, aveva provveduto ad effettuare le verifiche a distanza di ben sei mesi dalla prima domanda di inserimento e soprattutto non all'atto del primo rapporto di lavoro, avvenuto nel settembre 2020, così andando ben oltre il termine generale di 30 giorni introdotto dalla legge n.
69/2009.
Inoltre, ha dedotto che il giudice avrebbe erroneamente valutato le risultanze probatorie, perché avrebbe disconosciuto la valenza probatoria del certificato di servizio del 2017, trattandosi atto pubblico facente fede fino a querela di falso, avrebbe invece attribuito validità all'attestazione del Dirigente dell' del 2021, proveniente da una amministrazione diversa da quella Parte_2 dell'epoca e contrastante con la dichiarazione stragiudiziale del suocero della ricorrente,
[...]
, ritenuta invece idonea a dimostrare una presenza saltuaria della presso l'Istituto Per_1 Parte_1 ; altresì, avrebbe erroneamente riconosciuto rilevanza all'omissione contributiva che Pt_2 costituirebbe solo un inadempimento del datore di lavoro non imputabile alla dipendente.
Infine, ha contestato che il giudice avrebbe errato nel ritenere rispettato il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare previsto dall'art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001.
Ha concluso per la riforma della sentenza, con accoglimento del ricorso nei termini invocati in primo grado e vittoria di spese del grado.
3.1. Il non si è costituito seppur ritualmente evocato nel presente grado di giudizio, CP_1 rimanendo contumace.
3.2. All'odierna udienza, all'esito della discussione di parte appellante, la causa è stata decisa con separato dispositivo.
4. L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che vengono di seguito illustrate.
4.1. Col primo motivo di appello ha lamentato che il giudice avrebbe erroneamente Parte_1 ritenuto irrilevante la denunciata violazione dell'obbligo di tempestività della verifica della domanda di inserimento.
La doglianza, oltre a non confrontarsi con le argomentazioni operate in sentenza, traducendosi in una mera reiterazione delle deduzioni già sollevate in primo grado, è priva di fondamento.
Va premesso che – come osservato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, chiamata a pronunciarsi su questioni di giurisdizione1 – in tema di accesso ai ruoli del personale scolastico amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.), allorquando il partecipante chieda l'annullamento dei provvedimenti di rettifica dei punteggi attribuitigli ai fini della formazione della graduatoria, contestando la conformità a legge di tali provvedimenti, fa valere con la suddetta domanda una pretesa all'assunzione implicante il mero controllo della gestione di una graduatoria esplicata attraverso atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato.
Alla luce di ciò, il giudice di prime cure ha correttamente argomentato che, lungi dal controvertersi di poteri autoritativi delle amministrazioni e di illegittimità di provvedimenti amministrativi, l'eventuale violazione da parte del Dirigente scolastico della regola della tempestività dei controlli potrebbe integrare un inadempimento rilevabile dal punto di vista disciplinare ovvero risarcitorio, ma non è in alcun modo idoneo ad incidere sulla fondatezza della pretesa fatta valere dall'istante, che, in caso di accertamento della insussistenza dei requisiti dichiarati, non può vantare alcuna istanza di attribuzione dei relativi punteggi previsti per la formazione della graduatoria né alcun diritto all'assunzione.
Invero, la non spettanza del punteggio originariamente attribuito sulla scorta della domanda di inserimento rende affetto da nullità il contratto, della quale l'amministrazione ha il dovere di prendere atto facendo valere l'assenza del valido vincolo contrattuale: consolidato sul punto è l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, espresso in tema di requisiti di ammissione, secondo cui “In materia di pubblico impiego contrattualizzato, l'amministrazione ha l'obbligo di concludere il procedimento di verifica dei requisiti di ammissione al concorso del candidato prima dell'immissione in ruolo del medesimo;
tuttavia, l'accertamento successivo della mancanza dei predetti requisiti può eventualmente rilevare, se sussistono í presupposti dell'azione di danno, a fini risarcitori, ove il candidato abbia fatto affidamento sul comportamento dell'amministrazione, ma non può impedire a quest'ultima, tenuta al rispetto della legalità, di recedere dal rapporto affetto da nullità - facendo così valere l'assenza di un vincolo contrattuale - per violazione delle disposizioni imperative riguardanti l'assunzione, poste a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione deve essere costantemente orientata l'azione amministrativa. (Cass. Sez. L., 16/02/2021, n. 4057, Rv. 660534 -
02).
4.2. Venendo al merito, infondato è anche il secondo motivo di appello, inerente l'erronea valutazione da parte del Giudice di prime cure delle risultanze probatorie concernenti l'insussistenza del servizio svolto dalla presso l' Parte_1 Controparte_2
Ritiene, infatti, la Corte che il compendio probatorio acquisito sia idoneo a dimostrare che non abbia effettivamente prestato servizio presso detto Istituto Paritario come Parte_1 indicato nella domanda di inserimento nelle graduatorie, ove dichiarava e documentava lo svolgimento del servizio come docente di Ricevimento (cl. di concorso B019) negli anni scolastici
2014/2015, 2015/2016, 2016/2017.
Se, infatti, in via generale non può ritenersi decisiva ex se la documentazione previdenziale di omessa contribuzione, relativa ad un onere gravante sul datore di lavoro e non ottemperato con pregiudizio del ricorrente, ove questi abbia prestato effettivamente il servizio, l'ulteriore documentazione offre la prova dell'assenza di tale effettività.
L'appellante ha prodotto un certificato di servizio rilasciato in data 5.10.2017 dall'Istituto professionale paritario “Pellegrino Artusi” Controparte_3 di Durazzano attestante la prestazione di servizio con il profilo di docente di ricevimento per gli anni scolastici oggetto di controversia.
Ebbene, anche a voler ritenere che tale atto abbia valore di certificazione amministrativa, disciplinata dagli artt. 2699 e ss. c.c., in considerazione della peculiare posizione del direttore di scuole paritarie e legalmente riconosciute al quale la giurisprudenza della Cassazione penale riconosce la qualità di pubblico ufficiale agli effetti delle norme sul falso documentale - rispetto alle quali la nozione di atto pubblico è, peraltro, notoriamente più ampia di quella civilistica (cfr. Cass.
Cass. pen. Sez. V Sent., 14/11/2017, n. 3779; Cass. pen. Sez. V Sent., 29/05/2015, n. 44383; Cass. pen. Sez. V Sent., 05/12/2008, n. 9702) - la fede privilegiata è estesa alla provenienza del documento, alle dichiarazioni delle parti e ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, mentre non copre le valutazioni, le manifestazioni di opinione o di scienza in essa espresse (tra le quali ultime va ricondotta la dichiarazione sull'espletamento del servizio).
Soprattutto, il documento è scarsamente attendibile perché, oltre a contenere la falsa indicazione del regolare versamento dei contributi previdenziali, reca una sottoscrizione attribuita al
Dirigente Scolastico Prof. che appare difforme da quella apposta alla successiva Persona_2 attestazione del 6.4.2021 avente ad oggetto il controllo veridicità in cui lo stesso Dirigente Scolastico,
Prof. , dichiarava che la non aveva mai prestato servizio presso l'Istituto. Persona_2 Parte_1
Anche la intestazione e la grafica dei due documenti è difforme sì da non apparire riconducibili al medesimo soggetto emittente.
Dunque, tale documento non appare in alcun modo valido a confutare la dichiarazione di insussistenza del servizio resa con nota prot. n. 207 del 6.4.2021 in riposta alla richiesta di controllo di veridicità pervenuta il 2.4.2021
A ciò si aggiunga la totale carenza di documentazione inerente i suddetti rapporti di lavoro, quali il contratto di lavoro, i cedolini paga e CUD, la cui assenza rende del tutto inverosimile l'effettivo espletamento di servizio presso il predetto Istituto.
Coerente, infine, è l'accertamento dell'omesso versamento di contributi per i periodi di servizio dichiarati, evidentemente riconducibile non ad un mero inadempimento del datore di lavoro ma all'insussistenza del rapporto di lavoro stesso. A fronte di ciò, le dichiarazioni allegate da parte appellante appaiono scarsamente significative essendo assolutamente generiche in ordine all'espletamento del servizio dichiarato da parte della
: la signora – che ha dichiarato di aver prestato lavoro presso la sede di Parte_1 Controparte_4
Sant'Agata de Goti dell dal 2014 al 2018 – si è limitata ad affermare di Parte_3 aver visto saltuariamente all'interno dell'Istituto la signora , avendo cura di precisare Parte_1 di non conoscere le ragioni della sua presenza presso il plesso;
il sig. – suocero della Persona_1 ricorrente – ha dichiarato che nell'autunno 2014 fino a giugno 2015 provvedeva ad accompagnare la nuora a Sant'Agata de Goti presso la sede dell ove, a quanto riferitole Parte_3 dalla nuora, ella prestava servizio senza ricevere stipendio ma solo punteggi ai fini dell'inserimento nelle graduatorie.
Entrambi i dichiaranti, dunque, riferiscono di una presenza assolutamente saltuaria di presso l'Istituto senza però essere in grado di puntualizzarne la causale, il periodo, gli orari, Parte_1 la durata, la qualifica, così introducendo elementi di conoscenza – in parte acquisiti de relato dalla stessa ricorrente – così generici da non poter essere suscettibili di verifica esterna e dunque privi di attendibilità.
In definitiva, ritiene il Collegio che il Tribunale abbia correttamente ritenuto insussistente la prestazione del servizio in parola e legittime le determinazioni assunte dal dirigente scolastico sia in punto di rettifica del punteggio assegnato, sia in punto di risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con il medesimo.
4.3. Priva di fondamento è infine la doglianza concernente il licenziamento disciplinare irrogato ai sensi dell'art. ex art. 55 quater lett. d) d.lgs. n. 165/2001 per falsità documentali e dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni in carriera.
Come indicato l'appellante lamenta il mancato rispetto del termine perentorio di 30 giorni per la contestazione dell'addebito e di quello di 120 giorni per la conclusione del procedimento, contemplati dall'art. 55 bis co. 4 d.lgs. cit.
Entrambi i termini risultano osservati.
Invero, come risulta dalla documentazione in atti, l'avvio del procedimento disciplinare e la contestazione degli addebiti avvenivano con nota n. 2798 del 3.5.2021, nel pieno rispetto del termine di 30 giorni dalla acquisizione della segnalazione del Dirigente scolastico dell'I.C. Vanvitelli avvenuta in data 12.4.2021.
Quanto al termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento, il giudice di primo grado ha evidenziato che lo stesso era stato legittimamente prorogato, su richiesta di differimento dell'audizione da parte dell'interessata ex art.55 bis co. 4 d.lgs. n. 165/2001, così non risultando spirato all'atto della conclusione del procedimento avvenuta in data 7.9.2021.
La decisione è corretta.
Va precisato che nell'ambito del procedimento disciplinare la difesa di avanzava Parte_1 ed otteneva due richieste di differimento dell'audizione: una dal 9.6.2021 al 23.6.2021, altra dal
23.6.2021 al 21.7.2021.
Prevedendo l'art. 55 bis co. 4 d.lgs. cit. la possibilità di richiedere ed ottenere il differimento per una sola volta, con espressa previsione di “proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente” va computato solo il primo rinvio di 14 gg., sicchè il termine scadeva il 14.9.2021, data entro la quale il procedimento risulta concluso e definito con il provvedimento di licenziamento del 7.9.2021.
5. In conclusione, l'appello deve essere respinto.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 147/2022, in considerazione del valore della causa.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre
2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
La Corte dunque dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dal rigetto dell'impugnazione. Infatti “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria” (Cass. Sez. U,
Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 03).
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi € 1.983,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma
17 legge 228/2012.
Così deciso in Napoli, il 23 aprile 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Chiara Di Benedetto dr.ssa Mariavittoria Papa 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si veda Cass. Sez. U., 20/06/2007, n. 14290, Rv. 597388 – 01.