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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/10/2025, n. 1726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1726 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2892/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa DI BO Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
19.4.2025, assunto in decisione in data 30.9.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'Avvocato Federico Parte_1 C.F._1
ON ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, via Italia n. 50;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
LA PO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brescia, via Vittorio Emanuele II n. 1;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Nelle more del procedimento le parti hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
A) disporre la conversione del rito da giudiziale a consensuale;
B) confermare la data dell'udienza per la comparizione personale delle parti al 30.10 2025 e sostituirla con il deposito di note scritte;
C) omologare la separazione legale dei coniugi alle condizioni di seguito specificate;
D) ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. e dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970, decorso il termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale e previa acquisizione della dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ai sensi dell'art. 2 della legge n. 898/1970, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di seguito indicate per la separazione.
CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE E DELLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO
1. SEPARAZIONE PERSONALE E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e, decorso il termine di legge, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Lissone in data
04.06.2007.
2. AFFIDAMENTO FIGLI MI
Affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1 Per_2 presso la madre signora Parte_1
3. ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
Assegnare la casa coniugale sita in Lissone (MB) Via Antonio Pacinotti n. 61/A di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno alla signora che ci vivrà con i figli sino al raggiungimento Parte_1 della loro autosufficienza economica.
Le utenze sono a carico della signora le spese di ordinaria manutenzione sono a carico della signora Pt_1
le spese straordinarie sono ripartite in proporzione alla quota di proprietà. Pt_1
4. DIRITTO DI VISITA E FREQUENTAZIONE
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, le frequentazioni padre/figli e vacanze avverranno secondo accordi di volta in volta presi tra loro.
5. MANTENIMENTO FIGLI
Porre a carico del signor dal mese di ottobre 2025, un assegno mensile di: Parte_2
Euro 450,00 per il figlio minore da corrispondere alla signora Per_2 Pt_1
Euro 450,00 per il figlio di cui Euro 300,00 alla signora ed Euro 150,00 direttamente al figlio Per_1 Pt_1
pagina 2 di 6 Il tutto fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica e comunque fino a quando i figli vivranno con la madre.
Modalità di pagamento: entro il giorno 20 di ogni mese mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie: quanto ad € 750,00:
BA , Controparte_1 CP_2
Intestazione conto: Email_1
IBAN: [...] X37.
E, quanto ad € 150,00:
Intestatario: Persona_3
Banca: BANCO BPM
IBAN: [...]
Rivalutazione: l'assegno verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Spese straordinarie: porre a carico di entrambi i coniugi il pagamento del 50% ciascuno delle spese straordinarie sostenute per i figli, come da protocollo del Tribunale di Monza, purché previamente concordate e debitamente documentate.
6. ASSEGNO UNICO
Disporre l'assegno unico a favore della signora la quale lo percepirà al 100% senza ripetizione alcuna Pt_1 in favore del signor Parte_2
7. REGOLAMENTAZIONE ARRETRATI E SPESE STRAORDINARIE
Il signor si impegna a corrispondere alla signora Parte_2 Parte_1
a) per arretrati di mantenimento dei figli la somma di Euro 3.000,00 quale conguaglio tra le somme versate nel periodo da aprile 2025 a settembre 2025
b) per spese straordinarie pregresse la somma di Euro 1.200,00 in via transattiva e senza procedere all'analisi puntuale di ogni singolo scontrino.
L'importo totale di Euro 4.200,00 sarà corrisposto in due rate:
Prima rata di Euro 3.000,00 alla firma dell'accordo Seconda rata di Euro 1.200,00 entro l'udienza di conferma delle condizioni
Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario istantaneo alle coordinate della Sig.a sopra Parte_1 indicate ovvero a mezzo assegno bancario circolare.
8. SPESE PROCESSUALI
Le spese del giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
9. REGOLAMENTAZIONE PENDENZE
pagina 3 di 6 I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. coniugi dichiarano in particolare di essere economicamente autosufficiente e di rinunciare a qualsiasi pretesa in relazione al mantenimento per sé, e che ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
ISTANZA DI CONVERSIONE DEL RITO
Le parti, considerato che è attualmente pendente procedimento di separazione giudiziale iscritto al R.G. n.
2892/2025 con udienza fissata per il 30.10.2025, al sensi dell'art. 473-bis c.p.c. chiedono che il Tnbunale disponga la conversione del rito da giudiziale a consensuale e proceda all'omologazione della separazione alle condizioni sopra indicate.
DOMANDA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.pic, le parti propongono contestualmente domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970.
Tale domanda, come previsto dalla giurisprudenza consolidata (cfr. Tribunale di Milano, sent. n. 3542/2023), non sarà immediatamente procedibile prima del decorso del termine di sel mesi dalla data di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale.
Le parti chiedono pertanto che, decorso tale termine e previa acquisizione della dichiarazione di non volersi riconciliare al sensi dell'art. 2 della legge n. 898/1970, Il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni sopra indicate per la separazione.
pagina 4 di 6 Motivi della decisione
Premesso che:
- anno contratto matrimonio in data 4.6.2007 a Lissone;
Parte_1 Parte_2
- Dall'unione sono nati in data 11.10.2007 e in data 19.8.2010. Per_1 Per_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
30.9.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( , 11.10.2007 e 19.8.2010) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre Per_1 Per_2 un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 19.4.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Lissone in data 4.6.2007 (Atto n. 24, Parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di Lissone), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lissone, affinché sia annotata ai sensi di legge;
3. Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
pagina 5 di 6 Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 2.10.2025
Il Presidente est.
DI BO
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa DI BO Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
19.4.2025, assunto in decisione in data 30.9.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'Avvocato Federico Parte_1 C.F._1
ON ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, via Italia n. 50;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
LA PO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brescia, via Vittorio Emanuele II n. 1;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Nelle more del procedimento le parti hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
A) disporre la conversione del rito da giudiziale a consensuale;
B) confermare la data dell'udienza per la comparizione personale delle parti al 30.10 2025 e sostituirla con il deposito di note scritte;
C) omologare la separazione legale dei coniugi alle condizioni di seguito specificate;
D) ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. e dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970, decorso il termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale e previa acquisizione della dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ai sensi dell'art. 2 della legge n. 898/1970, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di seguito indicate per la separazione.
CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE E DELLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO
1. SEPARAZIONE PERSONALE E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e, decorso il termine di legge, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Lissone in data
04.06.2007.
2. AFFIDAMENTO FIGLI MI
Affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1 Per_2 presso la madre signora Parte_1
3. ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
Assegnare la casa coniugale sita in Lissone (MB) Via Antonio Pacinotti n. 61/A di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno alla signora che ci vivrà con i figli sino al raggiungimento Parte_1 della loro autosufficienza economica.
Le utenze sono a carico della signora le spese di ordinaria manutenzione sono a carico della signora Pt_1
le spese straordinarie sono ripartite in proporzione alla quota di proprietà. Pt_1
4. DIRITTO DI VISITA E FREQUENTAZIONE
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, le frequentazioni padre/figli e vacanze avverranno secondo accordi di volta in volta presi tra loro.
5. MANTENIMENTO FIGLI
Porre a carico del signor dal mese di ottobre 2025, un assegno mensile di: Parte_2
Euro 450,00 per il figlio minore da corrispondere alla signora Per_2 Pt_1
Euro 450,00 per il figlio di cui Euro 300,00 alla signora ed Euro 150,00 direttamente al figlio Per_1 Pt_1
pagina 2 di 6 Il tutto fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica e comunque fino a quando i figli vivranno con la madre.
Modalità di pagamento: entro il giorno 20 di ogni mese mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie: quanto ad € 750,00:
BA , Controparte_1 CP_2
Intestazione conto: Email_1
IBAN: [...] X37.
E, quanto ad € 150,00:
Intestatario: Persona_3
Banca: BANCO BPM
IBAN: [...]
Rivalutazione: l'assegno verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Spese straordinarie: porre a carico di entrambi i coniugi il pagamento del 50% ciascuno delle spese straordinarie sostenute per i figli, come da protocollo del Tribunale di Monza, purché previamente concordate e debitamente documentate.
6. ASSEGNO UNICO
Disporre l'assegno unico a favore della signora la quale lo percepirà al 100% senza ripetizione alcuna Pt_1 in favore del signor Parte_2
7. REGOLAMENTAZIONE ARRETRATI E SPESE STRAORDINARIE
Il signor si impegna a corrispondere alla signora Parte_2 Parte_1
a) per arretrati di mantenimento dei figli la somma di Euro 3.000,00 quale conguaglio tra le somme versate nel periodo da aprile 2025 a settembre 2025
b) per spese straordinarie pregresse la somma di Euro 1.200,00 in via transattiva e senza procedere all'analisi puntuale di ogni singolo scontrino.
L'importo totale di Euro 4.200,00 sarà corrisposto in due rate:
Prima rata di Euro 3.000,00 alla firma dell'accordo Seconda rata di Euro 1.200,00 entro l'udienza di conferma delle condizioni
Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario istantaneo alle coordinate della Sig.a sopra Parte_1 indicate ovvero a mezzo assegno bancario circolare.
8. SPESE PROCESSUALI
Le spese del giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
9. REGOLAMENTAZIONE PENDENZE
pagina 3 di 6 I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. coniugi dichiarano in particolare di essere economicamente autosufficiente e di rinunciare a qualsiasi pretesa in relazione al mantenimento per sé, e che ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
ISTANZA DI CONVERSIONE DEL RITO
Le parti, considerato che è attualmente pendente procedimento di separazione giudiziale iscritto al R.G. n.
2892/2025 con udienza fissata per il 30.10.2025, al sensi dell'art. 473-bis c.p.c. chiedono che il Tnbunale disponga la conversione del rito da giudiziale a consensuale e proceda all'omologazione della separazione alle condizioni sopra indicate.
DOMANDA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.pic, le parti propongono contestualmente domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970.
Tale domanda, come previsto dalla giurisprudenza consolidata (cfr. Tribunale di Milano, sent. n. 3542/2023), non sarà immediatamente procedibile prima del decorso del termine di sel mesi dalla data di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale.
Le parti chiedono pertanto che, decorso tale termine e previa acquisizione della dichiarazione di non volersi riconciliare al sensi dell'art. 2 della legge n. 898/1970, Il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni sopra indicate per la separazione.
pagina 4 di 6 Motivi della decisione
Premesso che:
- anno contratto matrimonio in data 4.6.2007 a Lissone;
Parte_1 Parte_2
- Dall'unione sono nati in data 11.10.2007 e in data 19.8.2010. Per_1 Per_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
30.9.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( , 11.10.2007 e 19.8.2010) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre Per_1 Per_2 un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 19.4.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Lissone in data 4.6.2007 (Atto n. 24, Parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di Lissone), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lissone, affinché sia annotata ai sensi di legge;
3. Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
pagina 5 di 6 Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 2.10.2025
Il Presidente est.
DI BO
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