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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 27/10/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Stefano Greco Consigliere relatore dott. Enzo Luchi Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 201 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022
promossa da
. Parte_1 Parte_2
(C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso la propria sede amministrativa sita in Cagliari, via Caprera n.
8 e rappresentata e difesa dagli avv. Marcello Serra e Fabio Cuccuru,
appellante
contro
(C.F. ), residente in [...]ed elettivamente CP_1 C.F._1
domiciliato in Cagliari, via Alagon 1 presso lo studio dell'avv. Wanda Sotgiu, che lo rappresenta e difende,
appellato
la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse di voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria Pt_1
domanda ed eccezione, in riforma dell'ordinanza impugnata e in accoglimento del presente appello:
- accertare e dichiarare che le fatture dei fornitori, analiticamente indicate nella determinazione n. 1554 del 19 marzo 2015, alle pag. dalla n. 3 alla n.7 con i numeri da 1 a 14,
non erano state ammesse a contributo in conformità con quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale e dalla lex specialis come argomentato nella parte in motivi, in quanto non risultavano tracciati i pagamenti indicati;
- accertare e dichiarare che una fattura (Ditta AE sas n. 19/2010 del 05.10.2010 di €
21.600,00 non presa in considerazione dal Giudice di prime cure) non era stata ammessa a contributo in conformità con quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale e dalla lex specialis come argomentato nella parte in motivi, non solo in quanto non risultava tracciato il pagamento indicato ma anche in quanto la dichiarazione liberatoria contrastava con la descrizione dei beni in fattura e perché alcuni dei lavori ivi descritti non erano previsti in sede di concessione e non era permesso quantificare la spesa effettuata e relativa ai beni previsti in concessione.
Per l'effetto, Voglia:
- accertare e dichiarare la validità, l'efficacia e la legittimità della determinazione del Direttore Generale dell' n. 1647 del 22 aprile 2016 nonché della Parte_1
determinazione del direttore del Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus
dell' n. 1554 del 19 marzo 2015; Parte_1
- rigettare la richiesta della ditta di ottenere il finanziamento della somma CP_1
richiesta.
Per l'ulteriore effetto, Voglia:
- rigettare la richiesta della ditta di trattenere le somme già erogate;
CP_1
- rigettare la richiesta della ditta di ottenere la corresponsione della somma CP_1
residua pari a € 106.293,00;
Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado del giudizio.
nell'interesse di si insiste affinché l'adita Corte d'Appello voglia respingere CP_1
lo spiegato Appello e, per l'effetto, confermare l'Ordinanza n. 909/2022 emessa dal Tribunale
di Cagliari in data 7 aprile 2022, mandando assolto l'Appellato dalle avverse pretese, con vittoria di spese e onorari, ivi comprese le spese generali di studio, di entrambi i gradi di giudizio delle quali tutte si chiede la distrazione in favore del procuratore costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 28 febbraio 2017, aveva CP_1
chiesto al Tribunale di Cagliari di dichiarare la illegittimità sia della determinazione n. 1554
del 19 marzo 2015, con la quale la aveva revocato il finanziamento a lui Parte_1
precedentemente concesso con provvedimento del 7 novembre 2011, sia della determinazione n. 1647 del 22 aprile 2016, con cui il direttore generale dell' aveva rigettato il ricorso Pt_2
gerarchico proposto avverso la suddetta revoca, domandando, per l'effetto, il riconoscimento del diritto a trattenere la quota di finanziamento già percepita a titolo di anticipazione e la condanna dell' all'erogazione del saldo, pari a € 106.293,00. Parte_1
L'attore, in particolare, aveva, innanzi tutto, premesso di aver partecipato, con domanda presentata il 28 gennaio 2010, al bando regionale “Programma di Sviluppo rurale 2007/2013 –
Misura 121 – Ammodernamento delle aziende agricole” al fine di ottenere un finanziamento per la realizzazione di una nuova cantina aziendale, il potenziamento delle macchine agevolatrici per le lavorazioni e la raccolta delle colture viticole, ed aveva poi precisato che l' con la determinazione n. 5325 del 7 novembre 2011, aveva accolto Parte_1
tale domanda e gli aveva concesso un contributo di € 300.102,00, pari al 60% della spesa stimata per la realizzazione dell'intervento, disponendo, quindi, a suo favore l'erogazione in via anticipata dell'importo di € 150.051,00.
L'attore aveva poi aggiunto che, terminata l'esecuzione dei lavori finanziati, egli stesso, il
12 marzo 2013, aveva presentato la richiesta di pagamento del saldo finale, da calcolarsi sulla base della somma rendicontata, pari a 427.240,00 euro, alla quale, tuttavia, l'Agenzia aveva fatto seguire il preavviso di rigetto del 18 aprile 2014, motivato sulla base di irregolarità in ordine alla “tracciabilità” di alcune fatture allegate al rendiconto, e ciò benché, in sede di sopralluogo, il tecnico del Servizio Territoriale avesse riscontrato la corretta esecuzione delle opere e la congruità degli acquisti dei materiali e dei macchinari rispetto al progetto ammesso al finanziamento.
L'attore aveva, quindi, ricordato che, a seguito del citato preavviso, aveva tempestivamente depositato ulteriore documentazione, comprensiva delle dichiarazioni delle imprese emittenti le fatture contestate, che confermavano gli avvenuti pagamenti e l'esecuzione delle opere ad essi relative, e che, nonostante ciò, l' il 19 marzo 2015 Parte_1 gli aveva comunicato la conclusione, con esito negativo, del procedimento, quantificando in euro 0,00 la somma da liquidarsi ed in euro 165.056,10 la somma indebitamente percepita.
Il dunque, dopo avere ricordato che anche il ricorso gerarchico esperito contro il CP_1
citato provvedimento del 19 marzo 2015 era stato rigettato con la determina n. 1647 del 22
aprile 2016, aveva contestato la legittimità di tali provvedimenti sostenendo che le somme oggetto della richiesta di finanziamento erano state tutte effettivamente spese per realizzare le opere ed effettuare gli acquisti programmati e che le contestazioni poste a fondamento tanto della revoca del finanziamento che del rigetto del rimedio amministrativo, basate sull'asserita mancata tracciabilità dei pagamenti effettuati mediante assegni, non erano fondate e si basavano piuttosto su un'arbitraria interpretazione di quanto previsto nel bando regionale.
L aveva resistito evidenziando, innanzi tutto, che la revoca del Parte_1
finanziamento era fondata non solo sull'assunto della “non perfetta tracciabilità” dei pagamenti, ma anche perché una delle fatture allegate al rendiconto (la fattura n. 19/2010
della AE sas) concerneva lavori non previsti in sede di concessione del finanziamento.
L'Agenzia aveva poi evidenziato che il Bando prevedeva che la tracciabilità dei pagamenti doveva essere di natura “esclusivamente documentale e non dichiarativa, così come eliminava
ogni incertezza sul fatto che la descrizione dei lavori riportati in fattura dovesse permettere,
senza ulteriori dichiarazioni, di quantificare la spesa da imputare a quanto era previsto in
sede di concessione del contributo” ed aveva sottolineato che, nel caso in esame, la sola produzione dei documenti contabili da parte dell'attore non aveva permesso di attribuire con
ragionevole certezza ogni singolo pagamento effettuato dal ricorrente ad una determinata
fattura, collegamento che, invero, era stato possibile solo grazie alle dichiarazioni dei fornitori. Peraltro, aveva continuato la convenuta, molte delle fatture allegate, oltre a presentare degli importi sostanzialmente differenti rispetto a quelli indicati negli assegni, se ne discostavano anche per la data di emissione e in violazione di quanto previsto dall'art. 21
D.P.R. 633/1972, secondo cui la fattura deve essere emessa al momento di effettuazione dell'operazione.
1.3 Il Tribunale di Cagliari, con ordinanza n. 909/2022 pronunciata il 7 aprile 2022, aveva accolto le domande attrici, accertando il diritto di di trattenere le somme già CP_1
erogate dall a titolo di anticipazione e di ottenere la corresponsione della somma Pt_1
residua pari a € 106.293,00, con conseguente condanna di al pagamento della predetta Pt_1
somma ed alla rifusione delle spese processuali.
Il Tribunale, a sostegno di tale decisione, aveva sottolineato che l'art. 11 del bando delinea
una serie di presupposti in presenza dei quali la spesa deve ritenersi “ammissibile” e dunque
“finanziabile”, osservando che la ratio sostanziale della disposizione è quella di assicurarsi
che il contributo erogato venga effettivamente destinato alla realizzazione del progetto
finanziato e, dunque, alla realizzazione delle opere ivi previste e all'acquisto dei beni e
strumenti necessari per l'esercizio dell'impresa.
Secondo il primo Giudice, la lex specialis del bando non si poneva un problema formale di tracciabilità degli assegni ma un problema sostanziale, decisamente più pregnante, relativo all'utilizzo del contributo in modo conforme alla sua destinazione, con la conseguenza che, in
presenza di una “fattura” avente come propria causale l'acquisto di una serie di beni, cui
l'impresa riconnetta il pagamento di un determinato assegno, la semplice circostanza che
l'assegno non corrisponda per l'importo, oppure si possa riscontrare una discrasia fra le
date dei documenti, in presenza peraltro di dichiarazioni esplicite dei fornitori circa la
ricollegabilità dei pagamenti effettuati ai servizi ed ai beni “finanziabili” non possa, in assenza di seri ed ulteriori elementi di criticità, determinare la revoca integrale del beneficio
riconosciuto.
Il Tribunale, quindi, sottolineando che dall'esame degli atti emerge infatti che le opere
oggetto del contributo riconosciuto originariamente al ricorrente siano state tutte
regolarmente eseguite, né risulta contestato che le somme oggetto del finanziamento siano
state effettivamente spese per realizzare le opere ed effettuare gli acquisti finanziati, aveva concluso accogliendo il ricorso.
1.3 Avverso tale decisione ha proposto tempestivo appello, affidato a cinque Parte_1
motivi.
Con il primo motivo, l , dopo avere premesso che le fatture emesse dalle ditte Pt_1
sono state abbinate dalla ditta ad assegni che non corrispondono per Parte_3
l'importo e che il pagamento è stato effettuato molto prima dell'emissione delle fatture e per
ricollegare l'assegno alle fatture è stato necessario integrarle con le dichiarazioni dei
fornitori, ha censurato l'ordinanza del Tribunale sostenendo che la stessa contrastava, oltre che oltre che con la previsioni del bando, anche con la normativa generale comunitaria,
nazionale e regionale.
Secondo l'appellante, il bando, costituente la lex specialis, elimina ogni incertezza
riguardo al fatto che le modalità con la quale deve essere effettuata la tracciabilità dei
pagamenti deve essere di natura esclusivamente documentale e non dichiarativa;
così come
elimina ogni incertezza sul fatto che la descrizione dei lavori riportati in fattura deve
permettere, senza ulteriori dichiarazioni, di quantificare la spesa da imputare a quanto era
previsto in sede di concessione del contributo. Nel caso in esame i pagamenti non sono
comprovati da fatture e tanto meno da documenti contabili aventi forza probante equivalente. Nel caso della ditta infatti le registrazioni contabili non si possono definire CP_1
adeguate in quanto la sola produzione di tali documenti (fatture, assegni, estratti conto a cui
si aggiungono contratti con i fornitori o intermediari finanziari richiesti in aggiunta dal
Servizio istruttore – si vedano docc. da 8 a 17) non ha permesso di attribuire con ragionevole
certezza ogni singolo pagamento effettuato dal ricorrente ad una determinata fattura emessa
dai fornitori;
sono infatti le dichiarazioni rese dai fornitori che collegano i pagamenti del
ricorrente alle fatture. Inoltre gli importi e le date di emissione dei documenti contabili e dei
pagamenti, raffrontati fra loro, risultano differire in maniera sostanziale: molte delle fatture
risultano emesse in ritardo, talora anche di mesi, rispetto alle date di ricezione dei
pagamenti.
Per questi motivi
i documenti prodotti (fatture, assegni, estratti conto), non hanno
permesso il collegamento con certezza di ogni singolo pagamento effettuato dalla ditta alle
fatture emesse dai fornitori.
Con il secondo motivo, l' ha lamentato che il Giudice aveva considerato Pt_1
sufficiente, per dichiarare l'illegittimità della revoca dei benefici concessi all'attore e dei consequenziali provvedimenti adottati dall'ente, che le opere da lui indicate nel progetto fossero state realmente e correttamente realizzate. A detta dell'appellante, invero, tale fatto non avrebbe esentato il dal dimostrare in maniera adeguata di aver sostenuto le spese CP_1
per gli investimenti autorizzati: le modalità con le quali l'investimento sia stato realizzato, in
questo caso la regolarità delle fatture emesse, costituiscono un ulteriore adempimento che
deve essere rispettato affinché il procedimento riguardante la liquidazione del contributo
possa andare a buon fine.
Con il terzo motivo, proseguendo nelle sue doglianze, l'ente ha poi precisato come l'esclusione della fattura n. 19/20 del 5.10.2010 dalla liquidazione del contributo fosse stata motivata non solo a causa della mancata tracciabilità del pagamento ma anche in considerazione del fatto, rilevante ed erroneamente non valutato dal giudicante, che vi fossero indicati dei lavori non previsti in sede di concessione della misura di sostegno.
Con il quarto motivo, ancora l'appellante ha censurato l'affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, secondo la quale essa stessa non aveva esplicitamente chiarito quali sarebbero state le specifiche discrasie contestate tra le fatture e gli assegni agli atti in relazione ai beni ed ai servizi ammessi al beneficio, sottolineando che quanto affermato dal
Giudice viene apertamente smentito dal contenuto della determinazione di rigetto n. 1554
dove, alle pagine dalla 3 alla 7 (doc. 3), vengono indicati fattura per fattura, quali sono le
specifiche discrasie contestate tra le fatture e gli assegni agli atti in relazione ai beni e ai
servizi ammessi al beneficio.
Con l'ultimo motivo, infine, l' ha sostenuto che il Giudice non può condannare Pt_1
al pagamento della somma residua in quanto all'epoca dell'introduzione del giudizio Pt_1
di primo grado l'organismo pagatore era CP_2
si è costituito in giudizio ed ha resistito. CP_1
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni trascritte.
2.1 Il primo, il secondo ed il quarto motivo di gravame possono essere esaminati congiuntamente e risultano infondati.
In vero, nel caso in esame, è certamente pacifico tra le parti che CP_1
beneficiario di un contributo a fondo perduto di euro 300.102,00 (a valere sui fondi della
Misura 121 del PSR Sardegna 2007/2013) per la realizzazione di una nuova cantina aziendale e per il potenziamento delle macchine agevolatrici per le lavorazioni e la raccolta delle colture viticole, aveva effettivamente portato a compimento le opere finanziate. Tale circostanza, del resto, emerge chiaramente anche dalla “Scheda Istruttoria – controlli amministrativi” redatta il giorno 11 novembre 2013, nella quale l'istruttore incaricato di aveva dato atto di avere Pt_1
verificato, tra l'altro, la presenza e adeguatezza della planimetria aziendale con indicazione delle opere eseguite, la presenza della dichiarazione di agibilità, la presenza e adeguatezza dei giustificativi delle spese e la presenza e adeguatezza dei giustificativi di pagamento,
evidenziando, altresì, che erano stati realizzati investimenti per un importo pari ad almeno il
60% di quello ammesso in concessione.
Risulta, inoltre, altrettanto pacifico che in data 8 marzo 2013 aveva CP_1
presentato all' la richiesta di pagamento del saldo del contributo, commisurato ad una Pt_1
spesa complessiva sostenuta pari ad euro 427.240,00 (inferiore alla spese stimata all'atto della concessione del contributo, pari ad euro 500.170,00), corredando poi il rendiconto delle opere eseguite con le fatture emesse dai fornitori, tutte regolarmente quietanzate, e con le copie degli assegni, non trasferibili, emessi per il relativo pagamento e degli estratti conto bancari dai quali risultava l'effettiva negoziazione dei titoli.
Come si è accennato, l'appellante, con la determinazione n. 1554 del 19 marzo 2015, aveva sostenuto che risultano non tracciati i pagamenti relativi a nove fatture emesse dalla AE
s.a.s. ed a sei fatture emesse dalla NO SI s.r.l., precisando poi, anche in questa sede,
che a fronte di fatture emesse dalla ditta AE sas per un importo complessivo pari a €
192.639,60, la ditta emetteva assegni per un importo pari a 192.238,52 e che a fronte di CP_1
fatture emesse dalla ditta SI srl per un importo complessivo pari a € 235.985,00, la ditta
emetteva assegni per un importo pari a € 258.532,45 ed evidenziando che le fatture CP_1
emesse dalle ditte ed AE sono state abbinate dalla ditta ad assegni che non Pt_3 corrispondono per l'importo; il pagamento è stato effettuato molto prima dell'emissione delle
fatture e per ricollegare l'assegno alle fatture è stato necessario integrarle con le
dichiarazioni dei fornitori.
Quest'ultima circostanza, tuttavia, non poteva da sola compromettere la sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina comunitaria per l'esito positivo dei controlli amministrativi sulle domande di aiuto, né giustificava il rigetto della domanda alla luce delle disposizioni previste nel bando regionale “Programma di Sviluppo rurale 2007/2013 – Misura 121.
L'art. 24, comma 3, del Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio
2011, che prevedeva le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità
per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (tra le quali si inserivano i contributi oggetto di causa), infatti, aveva stabilito che i controlli amministrativi sulle domande di pagamento
comprendono in particolare, e nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata,
la verifica: (a) della fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati;
(b) della realtà della
spesa oggetto della domanda;
(c) della conformità dell'operazione completata con
l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto ed il successivo comma 6 aveva precisato che i pagamenti sostenuti dai beneficiari sono comprovati da
fatture e da documenti probatori. Ove ciò non risulti possibile, tali pagamenti devono essere
comprovati da documenti aventi forza probatoria equivalente
L'art. 11, terzo periodo, del bando regionale “Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013,
d'altro canto, aveva disposto che le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente
sostenute dal beneficiario finale, e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”,
comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente. Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende,
nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni
documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità
alla normativa vigente in materia di contabilità”.
In questo quadro, dunque, appare evidente che, ai fini della effettiva erogazione del contributo, era sufficiente accertare l'effettiva realizzazione delle opere descritte nelle fatture,
la conformità delle stesse rispetto al progetto per il quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto e l'effettivo pagamento delle stesse.
Ebbene, nel caso in esame, se si eccettuano le opere descritte nella fattura della AE
s.a.s. n. F19/2010 del 05.10.2010 (oggetto del terzo motivo di appello e sulle quali si tornerà
nel prossimo paragrafo), la sussistenza dei primi due requisiti era pacifica tra le parti mentre la sussistenza del terzo, ovvero l'effettivo pagamento da parte del beneficiario, risultava sufficientemente comprovata attraverso la produzione, unitamente al rendiconto, delle fatture,
che recavano la quietanza a saldo dei fornitori, degli assegni utilizzati dal per il CP_1
pagamento e degli estratti conto bancari comprovanti l'effettivo incasso dei titoli.
La circostanza che gli importi e le date di emissione dei documenti contabili e dei
pagamenti, raffrontati fra loro, risultano differire in maniera sostanziale, in realtà, non comprometteva certamente “la realtà della spesa” prevista dalla disciplina comunitaria.
Il Bando, più volte invocato dall'appellante, del resto, esplicitamente prevedeva che il
pagamento di un documento di spesa deve essere effettuato di norma con un bonifico
specifico (o più bonifici specifici in caso di più pagamenti successivi, per esempio in caso di
acconti e saldo). Nel caso di pagamenti effettuati in diverse forme, deve essere anche allegata
una tabella riassuntiva dei documenti di pagamento in cui evidenziare i pagamenti parziali ed il totale pagato. Nel caso di pagamenti di più documenti di spesa con un solo bonifico/Riba,
nella causale del bonifico/Riba devono essere indicati i singoli documenti di spesa. Lo stesso bando, dunque, contemplava espressamente la possibilità di pagare con più bonifici (o in diverse forme) la stessa fattura e con il medesimo bonifico più documenti di spesa e non vi è
plausibile ragione per applicare una diversa regola ai pagamenti effettuati, come nel caso in esame, a mezzo assegno bancario.
In questo quadro, dunque, in assenza di seri ed ulteriori elementi di criticità tali da rendere verosimili sostanziali violazioni del bando o sostanziali distrazioni dei benefici riconosciuti,
l' non poteva legittimamente rigettare la richiesta di liquidazione del contributo. Pt_1
L in verità, nell'atto di appello ha ipotizzato che la presenza di assegni con data Pt_1
precedente la fattura, potrebbe essere dovuta all'esistenza di altri debiti scaduti nei confronti
degli stessi fornitori e i pagamenti potrebbero essere stati imputati, dai fornitori, a quei
debiti, secondo l'art. 1193 c.c.. e non alle fatture relative agli investimenti finanziati, ma non ha fornito alcun oggettivo riscontro a tale supposizione, smentita, peraltro, dalle dichiarazioni liberatorie sottoscritte dalle società emittenti le fatture allegate al rendiconto (prodotte dal già a seguito della ricezione del preavviso di rigetto), che confermavano gli avvenuti CP_1
pagamenti tramite gli assegni in questione.
Per tali ragioni, il primo, il secondo ed il quarto motivo di gravame devono essere rigettati.
2.2 Opposta sorte spetta, invece, al terzo motivo di appello, con il quale l' ha Pt_1
censurato la mancata esclusione, dall'ambito delle spese finanziabili, di quella relativa alla fattura della AE s.a.s. n. 19/20 del 5.10.2010.
In tale documento contabile, infatti, si dava atto che il relativo importo costituiva l'acconto
di sistemazione di n. 6 vasi vinari in cemento di lt. 5000 ciascuno da istallare presso Vs. azienda viticola in agro Soleminis...comprendente smontaggio, trasporto, riassemblaggio e
trattamento delle pareti con resine epossidiche, ma è incontestato che tali lavorazioni non erano contemplate nel progetto finanziato ed il relativo costo, pertanto, non poteva essere ricompreso tra le spese finanziabili.
L'importo netto di tale fattura, pari ad euro 18.000,00, dunque, deve essere detratto dall'ammontare complessivo delle spese indicate nella richiesta di saldo, pari ad euro
427.240,00, e l'ammontare del contributo complessivamente dovuto, pari al 60%, deve essere calcolato sulla differenza (euro 427.240,00 – euro 18.000,00 = euro 409.240,00).
2.3 In definitiva, dunque, considerato anche che il quinto motivo di gravame è stato esplicitamente abbandonato, l'appello risulta fondato solo in minima parte: in parziale riforma della ordinanza impugnata, deve dichiararsi che l'importo del contributo residuo dovuto dall' al tenuto conto dell'anticipazione già erogata (pari ad euro 150.051,00), era Pt_1 CP_1
pari ad euro 95.493,00.
Argea, nella comparsa conclusionale, ha dato atto che il pagamento di quanto dovuto, a
seguito del rigetto dell'istanza cautelare, è stato interamente versato all'appellato (senza,
peraltro, dare prova di tale circostanza). Per tale ragione, non deve essere pronunciata condanna.
Considerato l'esito complessivo del giudizio, l' deve essere condannata alla rifusione Pt_1
delle spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. in parziale riforma dell'ordinanza n. 909/2022 pronunciata dal Tribunale di Cagliari il 7 aprile 2022, dichiara che l'importo del contributo residuo dovuto da
[...]
, in favore di Parte_4 CP_1
era pari ad euro 95.493,00 e dichiara che è tenuta al pagamento di tale somma
[...] Pt_1
ove non vi abbia già provveduto in corso di causa;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite, che liquida per il primo grado in euro Pt_1
4.525,00, oltre spese generali ed accessori, e per il secondo grado in euro 9.991,00, oltre spese generali ed accessori, disponendo la distrazione in favore dell'avv. Wanda Sotgiu, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Cagliari il 23 ottobre 2025.
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu
Il consigliere estensore dott. Stefano Greco