Ordinanza cautelare 20 aprile 2022
Rigetto
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 25/06/2025, n. 5513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5513 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 05513/2025REG.PROV.COLL.
N. 02513/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2513 del 2022, proposto dal Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Antonio Caputo, con digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ugo Ojetti, n. 114;
per la riforma,
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS--;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 il consigliere Stefano Filippini;
Uditi l’avvocato Francesco Antonio Caputo e l'avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio è il decreto n. 0242/III-7/2012 del Direttore Generale Persomil del Ministero della difesa con il quale è stata negata al Maresciallo CC. -OMISSIS- la corresponsione degli assegni non percepiti nonché la ricostruzione giuridica della carriera per il periodo compreso tra il 15 ottobre 2002 e il 27 luglio 2011.
2. Con ricorso al T.a.r. per il Lazio il sottufficiale ha rappresentato che la vicenda di specie ha preso avvio con il provvedimento n. 263/III -7/2002 del Ministero della difesa, che ha disposto nei suoi confronti la perdita di grado per rimozione per motivi disciplinari. Tale sanzione disciplinare è stata disposta a seguito dell’avvenuta condanna del medesimo -OMISSIS-, con sentenza della Corte d’appello di Roma (n. 5023/2001), alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione (per condotte integranti reato in materia di stupefacenti), ed è stata adottata dal Ministero in aggravamento del giudizio di “meritevolezza a mantenere il grado” che la Commissione di disciplina aveva formulato all’esito della valutazione dei fatti di specie; invero, al momento dell’adozione di quel provvedimento era vigente l’art. 75 della legge 31 luglio 1954, n. 599, il quale ammetteva la possibilità per il Ministro di “discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina a favore del sottufficiale e, soltanto in casi di particolare gravità, anche a sfavore”.
Tuttavia, con sentenza del Consiglio di Stato, n. 1365 del 23 novembre 2011, il provvedimento di perdita di grado (che era stato tempestivamente impugnato dall’interessato) veniva annullato, sulla base del rilievo dell’intervenuta declaratoria di incostituzionalità (per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 5 marzo 2009) della facoltà di aggravamento di cui all’art. 75 citato.
A quel punto, con d.m. 0252/III-7/2011 (del 9 giugno 2011), la Direzione Generale Persomil, nel disporre la reintegrazione del ricorrente nel grado posseduto all'epoca della destituzione, ma ravvisando comunque la ricorrenza dei presupposti per il riesercizio della potestà disciplinare, provvedeva a irrogare al -OMISSIS- la sanzione della sospensione disciplinare dall'impiego per mesi dodici, a decorrere dal 28 gennaio 1994, ai sensi della legge n. 599/1994 [ ... ] da portare "in detrazione dal periodo di sospensione precauzionale dall’impiego”; quest’ultimo provvedimento stabiliva altresì che il periodo di sospensione precauzionale eccedente quello di sospensione disciplinare era revocato, fatta eccezione per il periodo " dal 15 ottobre 2002 alla notifica del presente provvedimento, che sarà esaminato con decretazione a seguito ”, precisando, infine, che la sanzione avrebbe dato luogo ad una detrazione d'anzianità "ai sensi dell’articolo 7 della citata legge n. 599/54 così come modificato dall'art. 44 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198".
Con successivo d.m. n. 0242/III-7/2012, infine, si disponeva che “ nei confronti del maresciallo ordinario dell'Arma dei Carabinieri, in servizio permanente, -OMISSIS-- … per il periodo compreso tra il 15 ottobre 2002 e il 27 luglio 2012, non può darsi luogo alla corresponsione degli assegni non percepiti né, tantomeno, può procedersi alla ricostruzione giuridica della carriera, ai sensi del combinato disposto degli articoli 88 e 89 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 315 ”, tanto in quanto il ricorrente “ non veniva prosciolto dall'addebito contestato e che il relativo procedimento disciplinare si concludeva con l'irrogazione della sanzione di stato di mesi dodici di sospensione disciplinare dall'impiego ”.
2.1. Quest’ultimo provvedimento, che costituisce l’oggetto di causa, veniva impugnato dinanzi al giudice amministrativo, con l’ulteriore richiesta di riconoscimento del diritto all’integrale ricostruzione della carriera e al pagamento di tutti gli stipendi mensili non percepiti nel periodo indicato, lamentandosi altresì la tardiva riattivazione del potere disciplinare oltre all’illegittimo diniego di ricostruzione della carriera per il periodo compreso tra il 15 ottobre 2002 e il 27 luglio 2012.
3. L’amministrazione resisteva al ricorso che contrastava tanto sotto il profilo della tempestività quanto sotto quello del merito.
4. Con la sentenza in epigrafe indicata il T.a.r. per il Lazio, disattese le questioni preliminari poste dall’Amministrazione, ha accolto il ricorso del -OMISSIS- limitatamente al profilo della ricostruzione della carriera, compensando le spese di lite.
Ad avviso del T.a.r., se doveva ritenersi legittima la decisione del Ministero di riattivazione del procedimento disciplinare (dopo l’annullamento della sanzione espulsiva) esitata con la sospensione per 12 mesi, e tempestivo il ricorso del -OMISSIS- avverso il provvedimento n. 0242/III-7/2012 (con il quale, per la prima volta, il Ministero ha negato al ricorrente la corresponsione degli assegni non percepiti e la ricostruzione giuridica della carriera per il periodo compreso tra il 15 ottobre 2002 e il 27 luglio 2011), quest’ultima decisione risultava invece contrastante con le previsioni di legge applicabili (artt. 918, comma 1, e 921 del codice dell’ordinamento militare).
E ciò in quanto:
i) con il provvedimento 0252/III-7/2011, il Ministero della difesa, all’esito del rinnovato procedimento disciplinare, aveva inflitto al -OMISSIS- la sola “ sospensione disciplinare dall’impiego per mesi dodici, a decorrere dal 28 gennaio 1994, ai sensi della legge n. 599/1994 ”, da portare “ in detrazione dal periodo di sospensione precauzionale dall’impiego ”, effetto pure questo disposto a mezzo del medesimo provvedimento;
ii) l’art. 918, comma 1, del codice dell’ordinamento militare prevede che “La sospensione è revocata retroattivamente a tutti gli effetti: … c) se, per i medesimi fatti contestati in sede penale, il procedimento disciplinare … si conclude con l'irrogazione della sospensione disciplinare per un periodo che non assorbe quello sofferto a titolo di sospensione precauzionale ”;
iii) ai sensi del successivo art. 921, comma 1, c.o.m., “ In caso di revoca della sospensione, ai sensi dell'articolo 918, comma 1, il militare ha diritto a tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario .”, senza che possa darsi rilievo determinante, ex se , alla circostanza dell’essere stata la sospensione precauzionale a suo tempo disposta in conseguenza di un fatto illecito posto in essere dal ricorrente;
iv) risultava evidente l’applicabilità alla vicenda di specie, ratione temporis , della disciplina del c.o.m. (d. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, entrato in vigore in data 9.10.2010), atteso che l’annullamento giurisdizionale (cfr. sentenza del Consiglio di Stato n. 1365 del 23 novembre 2011) della sanzione espulsiva disposta nel 2002 ha avuto ad oggetto il solo provvedimento disciplinare di destituzione, senza produrre effetti, neppure conformativi, sull’esercizio di un potere (quello relativo alla ricostruzione della carriera) non esercitato a mezzo del provvedimento annullato dal giudice amministrativo, bensì per effetto del provvedimento ministeriale n. 0252/III-7/2011 del 9 giugno 2011.
5. Avverso tale decisione il Ministero della difesa ha proposto il presente giudizio di appello, affidando il gravame al seguente articolato motivo: violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1394, 921 e 918 del c.o.m.; il codice dell’ordinamento militare, nel prevedere la ricostruzione di carriera e la restitutio in integrum , la condiziona comunque ad un esito assolutorio o di proscioglimento del procedimento penale oppure ad un esito senza provvedimenti del procedimento disciplinare, in base al combinato disposto dalle disposizioni di cui agli art. 1394, 921 e 918 c.o.m.; invece, nel caso in esame, il militare appellato ha subito una condanna definitiva in sede penale, a cui è seguita una sanzione disciplinare fondata sulla effettiva sussistenza di una condotta trasgressiva.
5. L’appellante ha anche proposto istanza cautelare di sospensione della sentenza del T.a.r., che la Sezione ha tuttavia rigettato, con ordinanza n. 1807 del 2022, sul rilievo della carenza del requisito del periculum in mora (e cioè del rischio di un qualche danno grave e irreparabile).
6. Si è costituito l’appellato contrastando analiticamente il gravame e richiamando la normativa applicabile alla fattispecie.
6.1. A seguito del decesso per precedente difensore del -OMISSIS-, si è costituito in sostituzione l’avv. Francesco A. Caputo, come da mandato del 5.5.2025 in atti.
6.2. L’appellato ha successivamente depositato memoria difensiva insistendo sui propri assunti.
7. Sulle difese e conclusioni figuranti nel fascicolo telematico, la controversia è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza del 17 giugno 2025.
8. L’appello è infondato.
9. Giova ripercorrere in principalità l’analitica ricostruzione del fatto per come emerge in causa:
i) con decreto n. 33 del 15 aprile 1993 è stata disposta dal Ministero la “sospensione precauzionale dall’impiego” a titolo obbligatorio del -OMISSIS-, ai sensi dell’articolo 20, secondo comma della legge 31 luglio 1954, n. 599 a seguito dell’arresto del medesimo in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere n. 125/93 emessa il 3 febbraio 1993 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto; sospensione poi protrattasi sino alla riammissione in servizio nel gennaio 1998 (per decorso del quinquennio massimo di sospensione precauzionale dall’impiego);
ii) con sentenza n. 5023/2001 del 19 settembre 2001, divenuta irrevocabile in data 11 dicembre 2001, la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma del giudizio di primo grado, ha condannato il -OMISSIS- ad anni 1 e mesi 4 di reclusione e £ 10.000.000 di multa per il coinvolgimento in reati in materia di stupefacenti;
iii) in sede disciplinare, all’esito del procedimento conclusosi con giudizio di meritevolezza a conservare il grado, il Direttore generale per il personale militare ha tuttavia ritenuto di discostarsi, ex art. 75 della legge n. 599/1954, dalla (più mite) conclusione a cui era giunta la Commissione di disciplina e, con decreto dirigenziale n. 263/III-7/2002 del 15 ottobre 2002, ha disposto nei confronti del -OMISSIS- la “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari”;
iv) l’interessato ha impugnato la sanzione dinanzi al T.a.r. per il Lazio che, con sentenza n. -OMISSIS-del 4 luglio 2005, ha rigettato il ricorso; tuttavia, in sede di appello, il Consiglio di Stato, sezione Quarta, con sentenza n. 1356 del 2 marzo 2011, in riforma della citata pronuncia, ha accolto il ricorso di primo grado, tenuto conto del fatto che nelle more del giudizio era intervenuta la sentenza della Corte costituzionale (n. 62/2009 del 25 febbraio 2009) che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato meccanismo di modifica, in peius , del trattamento sanzionatorio dell’illecito disciplinare configurato dall’art. 75 della legge 31 luglio 1954, n. 599;
v) in esecuzione del dictum giurisdizionale, l’Amministrazione, con decreto dirigenziale n. 0252/III-7/2011 del 9 giugno 201, ha quindi disposto:
- l’annullamento del decreto dirigenziale n. 263/III-7/2002 del 15 ottobre 2002 di “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari” e, per l’effetto, la reintegrazione in servizio nel grado posseduto all’atto della destituzione;
- in esito a rinnovazione del giudizio disciplinare, la sanzione della “sospensione disciplinare dall’impiego” del -OMISSIS- per mesi 12, a decorrere dal 28 gennaio 1994;
- la revoca a tutti gli effetti del periodo di “sospensione precauzionale dall’impiego” sofferto dall’interessato dal 3 febbraio 1993 al 19 gennaio 1998 (fatta eccezione dei periodi corrispondenti: alla custodia cautelare patita dall’interessato dal 3 febbraio 1993 al 27 gennaio 1994; alla durata della pena complessiva di anni 1, mesi 8 e giorni 14 inflitta al militare in sede penale, comprensiva anche di mesi 4 e giorni 14 calcolati a seguito di conversione della multa di £ 10.000.000; alla “sospensione disciplinare dall’impiego” per mesi 12);
- quanto alla “ restituito in integrum ” per il restante periodo di sospensione (compreso tra il 15 ottobre 2002, data di decorrenza della perdita del grado, e il 27 luglio 2011, data di notifica all’interessato del provvedimento di riammissione in servizio), la Direzione generale si riservava di approfondire la questione;
vi) con decreto dirigenziale n. 0242/III-7/2012 del 15 maggio 2012 (l’atto di cui è giudizio) veniva infine disposto che, per il periodo compreso tra il 15 ottobre 2002 e il 27 luglio 2011, al -OMISSIS- non fossero corrisposti né gli assegni non percepiti né la ricostruzione giuridica della carriera, ritenendosi al proposito ostativo il combinato disposto degli articoli 88 e 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957.
10. Come sopra accennato, il T.a.r., con l’impugnata sentenza n. -OMISSIS-, ha accolto il ricorso del -OMISSIS- limitatamente al profilo della ricostruzione della carriera, annullando il provvedimento d.m. n. 0242/III-7/2012 e ordinando all’Amministrazione di procedere alla ricostruzione della carriera e al pagamento degli emolumenti non percepiti nel periodo indicato.
11. L’Amministrazione appellante ha in questa sede lamentato la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1394, 921 e 918 del cod. ord. mil., richiamando una pronuncia di questo Consiglio (la sentenza n. 25/2011, in data 4 giugno 2010) che, sempre in un caso di annullamento di sanzione disciplinare non caratterizzato da previo proscioglimento dell’inquisito in sede penale, aveva affermato che, trattandosi dell’annullamento di un provvedimento incidente su un interesse legittimo, non si applicavano alla fattispecie gli art. 88 ss. del T.U. n. 3 del 1957 (cioè la restitutio in integrum ) atteso che questi trovano spazio solo nel caso di completo proscioglimento dell’incolato dall’addebito; invero, secondo l’appellante, tali orientamenti sarebbero validi e fondati anche in relazione alla disciplina introdotta dal vigente codice dell’ordinamento militare, come si dovrebbe desumere dalla corretta lettura del combinato disposto degli articoli 1394, 921 e 918.
12. Ad avviso del Collegio, l’assunto dell’appellante non trova riscontro sul piano normativo.
12.1. In primo luogo, devesi ribadire che, in forza del principio tempus regit actum , alla presente fattispecie trova applicazione la disciplina introdotta dal c.o.m. (d. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, entrato in vigore in data 9.10.2010), discutendosi di un provvedimento di ricostruzione di carriera (reso necessario dall’annullamento di precedente sanzione disciplinare espulsiva disposto con la citata sentenza del Consiglio di Stato n. 1365 del 23 novembre 2011) adottato con d.m. n. 0242/III-7/2012 del 15 maggio 2012.
12.2. Come già evidenziato, a seguito della rinnovazione del giudizio disciplinare, l’originaria sanzione espulsiva è stata sostituita con la sanzione della sospensione disciplinare dall’impiego per mesi 12. All’esito dei conteggi dei periodi di sospensione validamente computabili (cfr. atto impugnato), è emerso che la sospensione dal servizio effettivamente patita dall’interessato ha avuto una durata maggiore di quella poi inflitta, e si è quindi posto il problema della ricostruzione della carriera del -OMISSIS-, dal punto di vista giuridico ed economico, in relazione al periodo compreso tra il 15 ottobre 2002 e il 27 luglio 2011, costituente appunto l’oggetto del giudizio.
13. Dalla lettura delle norme del c.o.m. applicabili alla vicenda, emerge che:
- l’art. 918 (rubricato “Revoca della sospensione”) al comma 1 dispone che “ La sospensione è revocata retroattivamente a tutti gli effetti: (…) c) se, per i medesimi fatti contestati in sede penale, il procedimento disciplinare …. si conclude con l'irrogazione della sospensione disciplinare per un periodo che non assorbe quello sofferto a titolo di sospensione precauzionale;(…) ”;
- l’art. 921 (rubricato “Ricostruzione di carriera e rimborso spese”) prevede che “ in caso di revoca della sospensione, ai sensi dell’art. 918, co. 1, il militare ha diritto a tutti gli assegni non percepiti (…) ”.
- l’art. 1394 (rubricato “Ricostruzione di carriera”), infine, prescrive che: “ Si procede alla ricostruzione della carriera del militare, secondo le disposizioni dettate dall’art. 921, in caso di (…) b) eccedenza della sospensione precauzionale sofferta rispetto a quella irrogata a titolo di sanzione disciplinare; (…) ”.
14. Pare dunque al Collegio che nella specie si sia evidentemente in presenza di una sospensione disciplinare a titolo definitivo che non ha assorbito il periodo sofferto a titolo di sospensione precauzionale e che quindi è stata revocata retroattivamente a tutti gli effetti (art. 918 comma 1, lett. c); con la conseguenza che il militare ha diritto a tutti gli assegni non percepiti (art. 921) e alla ricostruzione della carriera (art. 1394, comma1 lett. b).
In sostanza, del tutto corretta appare la lettura delle norme vigenti, e applicabili alla fattispecie, per come operata dal primo giudice.
15. L’appello va dunque rigettato.
16. La peculiarità del caso legittima la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Filippini | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.