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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 4860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4860 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte D'Appello di Napoli
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello iscritto al n. R.G. 1311/2024, con ordinanza del 157.7.2025, questa Corte così disponeva: “letto l'art. 127 ter c.p.c. dispone la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine fino al 23.9.2025 per il deposito di sintetiche comparse conclusionali e del termine perentorio fino alle ore
09.30 del giorno 10.10.2025, per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni ed eventuali brevi repliche alle avverse conclusionali”.
La Corte, visti gli atti di causa, lette le note scritte depositate dalle parti, decideva la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. AL Cocchiara - Presidente –
-dr. Antonio Quaranta - Consigliere –
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore ai sensi dell' art. 281 sexies c.p.c. ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nel processo civile iscritto al n. 1311/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
(C.F. Parte_1
, in persona del Direttore Generale e legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in calce all'atto di appello ed in forza di atto deliberativo del medesimo
Direttore Generale n. 183 del 27.2.2024, dagli avv.ti Claudia Manzi (C.F.
) e AL De IS (C.F. C.F._1
; C.F._2
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
, (C.F. ), rappresentata e difesa, CP_1 C.F._3
come da procura a margine della comparsa di costituzione, dall'avv.
RE EL (C.F. ); C.F._4
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità professionale sanitaria;
giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito dell'annullamento, disposto dalla Corte di
Cassazione con ordinanza n. 36543/2023 del 29.12.2023, della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 728/2020 del 17.2.2020.
Conclusioni:
pag. 2/19 per l' “Voglia la Corte di Appello adita, contrariis Controparte_2
reiectis, in accoglimento del terzo motivo di appello proposto dall' così provvedere: Controparte_2
a) rideterminare il grado di menomazione da ascriversi a responsabilità dell' per i fatti di cui in premessa, riducendolo alla Controparte_2
percentuale del 9,5% od alla diversa misura che la Corte riterrà di giustizia, non superiore alla percentuale del 27,5%;
b) rideterminare conseguentemente il danno risarcibile, sia nella misura tabellare sia in quella della personalizzazione del danno, e ridurre entro tali limiti la condanna dell Controparte_2
c) con vittoria di spese e competenze di causa di tutti i gradi del giudizio”;
per la convenuta: “… Accertare e dichiarare che l'esito del 10% di danno biologico, determinato dalla più ampia cicatrice conseguita all'intervento eseguito in laparotomia è stato e deve essere correttamente imputato al 35-40% di danno determinato dalla condotta colposa dei sanitari (si veda le conclusioni della relazione del c.t.u. nel
2013) e non alla preesistente patologia .. Confermare le conclusioni della
c.t.u. che ha stabilito che la menomazione complessiva residuata alla sig.ra deve essere valutata nella misura del 70 – 75% CP_1
mentre il danno che sarebbe comunque residuato alla paziente (in mancanza perforazione iatrogena del colon e delle conseguenti complicanze), nella misura del 30 – 35%; .. Per l'effetto, confermare la statuizione di seconde cure.
pag. 3/19 Con vittoria di spese e compensi dei gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 15025/2015 del 9.12.2015, accoglieva la domanda che, con atto di citazione notificato l'8.11.2010, aveva proposto per sentire accertare la responsabilità CP_1
dell in Parte_1
relazione ai danni da essa sofferti in conseguenza della perforazione del colon e della peritonite postercoracea, prodottasi in seguito ad una rettosigmoidoscopia, cui i medici di quella struttura l'avevano sottoposta, nel corso di un ricovero d'urgenza presso quel nosocomio, risalente al 12.8.2009, cui essa era stata costretta a fare ricorso a causa di una riacutizzazione della malattia di base, rettocolite ulcerosa, che l'affliggeva.
Il Giudice di primo grado, aderendo alle conclusioni cui era pervenuto il nominato CTU, Prof. Dott. , aveva ritenuto che la Persona_1
perforazione intestinale era stata una complicanza, assolutamente prevedibile, dell'esame colonoscopico cui i medici dell' Controparte_2
avevano sottoposto la paziente, sebbene tale invasiva indagine strumentale fosse incompatibile con la condizione di massima riacutizzazione della RCU dalla quale la paziente era affetta e non apparisse nemmeno indispensabile, posto che la diagnosi di rettocolite era già stata formulata tempo addietro dallo stesso nosocomio.
pag. 4/19 Il primo Giudice rilevava, poi, che, per effetto della perforazione intestinale, si era instaurata una condizione di peritonite stercoracea, per rimediare alla quale i chirurghi dell avevano CP_3
eseguito, in laparotomia, un intervento urgente di colectomia, di resezione di 6 cm. di intestino ileo e di ileostomia definitiva a parete.
La responsabilità dell' era, pertanto, affermata per Controparte_2
avere i sanitari di quella struttura imprudentemente sottoposto la paziente ad un esame diagnostico tanto controindicato, attesa la fase acuta della rettocolite e l'elevatissimo rischio di lesioni iatrogene, quanto inutile, privando la paziente dell'opzione chirurgica ricostruttiva ed imponendo una soluzione necessariamente demolitiva.
In relazione al quantum, il Tribunale, sempre in adesione alle risultanze della CTU ed ai chiarimenti resi dal prof. nel corso Per_1
dell'udienza del 16.6.2014, stimava il danno biologico complessivo residuato all'attrice nell'ordine del 72,5%, pari alla media aritmetica degli estremi della forbice 70/75% indicata dall'ausiliare.
Nel procedere alla relativa quantificazione, applicando la tabella di
Milano edizione 2014, detraeva dal valore monetario di euro
612.206,00, corrispondente ad un'invalidità permanente del 72,5% per un soggetto di 54 anni, quanti ne aveva la paziente all'epoca del trattamento, l'importo di euro 181.409,00, che, secondo la stessa tabella, corrispondeva ad un danno biologico permanente del 35%, per un soggetto della medesima età, danno che, secondo il CTU, sarebbe comunque residuato alla in ragione delle sequele proprie CP_1
derivanti dalla patologia di base da cui era affetta. pag. 5/19 Per l'effetto riconosceva all'attrice la somma di euro 430.793,00 per danno biologico permanente, poi ridotta ad euro 430.793,00, somma questa oggetto di specifica richiesta della parte, cui aggiungeva l'incremento del 20% a titolo di personalizzazione, giungendo ad un danno complessivo di euro 516.158,00, importo che sommato ad euro
17.280,00 per la invalidità temporanea totale e parziale e ad euro
915,00 per spese mediche, conduceva ad un danno complessivo di euro
535.146,60, cui poi aggiungeva gli interessi legali dalla data del fatto, calcolati in complessivi euro 52.698,76, per un totale di euro
587.844,76.
§ 2.
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza 728/2020 del 17.2.2020, respingeva integralmente l'appello che l' con atto Controparte_2
notificato in data 6.2.2016, aveva proposto avverso la sentenza di primo grado.
In particolare, la Corte respingeva i primi due motivi di appello, con i quali l'azienda ospedaliera aveva censurato la decisione nella parte concernente l'affermazione di responsabilità della struttura sanitaria.
Tali statuizioni, siccome non pertinenti rispetto al thema decidendum del giudizio di rinvio, in quanto coperte dal giudicato per effetto del rigetto, da parte della S.C., dei motivi di ricorso per cassazione avverso di essi proposti dall vengono, per economia processuale, CP_3
richiamate nella presente sede solo per relationem, mediante rinvio ai corrispondenti punti delle sentenze di appello e di legittimità.
pag. 6/19 Basti, qui, solo osservare che la S.C., con l'ordinanza in epigrafe indicata, nello scrutinare i primi due motivi di ricorso dell
[...]
concernenti, appunto, i profili dell'an debeatur, li dichiarava CP_3
in parte inammissibili ed in parte infondati.
§ 3.
La Corte di Appello, poi, respingeva anche il terzo ed il quarto motivo di appello, con i quali l' aveva censurato la CP_3
quantificazione del danno.
In particolare, nel pronunciare sul terzo motivo, con il quale l'appellante aveva contestato al primo Giudice di avere sottostimato il danno biologico che sarebbe residuato alla paziente anche in ipotesi di trattamento sanitario corretto – danno che, secondo il Tribunale, ascendeva al 35% e che, invece, a dire dell'appellante, era ben maggiore, cioè corrispondente alla sommatoria del 28%, quale conseguenza dell'intervento demolitivo ricostruttivo cui la paziente sarebbe andata comunque incontro, e del 30/35%, dovuto alla patologia di base – la Corte di Appello affermava che il primo Giudice si era attenuto al criterio di quantificazione del danno differenziale, avendo calcolato l'importo tabellare di un'invalidità permanente del
72,5% e detratto da esso quello relativo ad un'invalidità permanente del 35%, che sarebbe residuata alla in conseguenza della sua CP_1
patologia e del prevedibile intervento, meno invasivo, cui sarebbe stata comunque sottoposta.
pag. 7/19 Riguardo al quarto motivo, con cui l'AO aveva censurato la CP_2
quantificazione del danno biologico temporaneo, la Corte di Appello affermava che la sentenza era corretta, in quanto, nel formulare la domanda, l'attrice non aveva in alcun modo limitato la sua pretesa, con la conseguenza che la sentenza non era affetta da alcun vizio di extra petizione.
§ 4.
Con l'ordinanza in epigrafe indicata, relativa al ricorso che l
[...]
aveva proposto avverso la suddetta sentenza con atto CP_3
notificato il 26.5.2020, la Cassazione accoglieva, per quanto di ragione, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, con i quali era stata censurata la quantificazione del danno differenziale operata dai Giudici di merito.
In particolare, con il terzo motivo si prospettava “.. la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132, n. 4, cod. proc. civ., 111, Cost., poiché la
Corte di appello avrebbe errato mancando di motivare e anche statuire riguardo a due, incidenti profili acquisiti con l'istruttoria, così riassumibili: .. in primo luogo, il consulente giudiziale non aveva affatto spiegato perché, dopo aver inizialmente detto che l'invalidità permanente era specificabile nel 35-40%, in relazione all'ano preternaturale, aveva poi immotivatamente concluso, nei chiarimenti, per un'invalidità complessiva del 70-75%, ovvero del 35% per quella base legata alla patologia pregressa, cui si aggiungeva il danno iatrogeno .. il tutto mentre, come osservato in memoria conclusionale in appello dalla deducente, l'ano preternaturale è di per sé conseguenza di situazioni patologiche di notevole gravità, postulando l'amputazione del pag. 8/19 colon, sicché la valutazione dell'invalidità complessiva fino alla misura del 70-75%, cui sottrarre il 35% d'invalidità di base, non correlata al pregiudizio riferibile alla condotta imputata, era immotivata .. in secondo luogo, nella liquidazione del danno era stato obliterato che lo stesso consulente d'ufficio aveva quantificato nel 10% la percentuale per gli esiti cicatriziali comunque conseguenti all'intervento da eseguire, e nella maggior parte degli ambienti specialistici effettuato per via laparoscopica, mentre nel caso vi fu un accesso laparotomico”.
Con il quarto motivo, invece, si era prospettata, in via subordinata, la violazione dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., per omesso esame dei fatti decisivi, e rientranti nel contraddittorio, di cui alla terza censura.
§ 5.
Nel ritenere parzialmente fondati i citati motivi di ricorso, la S.C. osservava: “è evidente che il perito d'ufficio, secondo quanto riportato nel medesimo ricorso (v. in specie a pag. 27), ha ricostruito e quantificato al 35% l'invalidità della pregressa malattia, imputando l'ulteriore 35-
40% alla condotta colposamente causale individuata, il tutto secondo quanto fatto proprio, pure in tal caso, dalla Corte territoriale;
l'operazione di liquidazione del danno differenziale esplicata ha solo manifestato il corretto criterio seguito in relazione alla progressività delle tabelle applicate (cfr. Cass., 11/11/2019, n. 28986 e succ. conf.);
ciò che invece non risulta oggetto di motivazione decifrabile è l'acquisita circostanza della necessità di un ulteriore intervento e degli esiti di quello, che il perito giudiziale ha quantificato nel 10% di danno biologico
pag. 9/19 permanente, in chiave cicatriziale .. nella cornice di ammissibilità dell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., è stato riportato l'ulteriore passo della consulenza che distingue tra laparoscopia e accesso eseguito in via laparotomica, ma il mero e cumulativo riferimento all'inevitabile intervento in discussione prospettica, pur rinvenibile in tal senso in sentenza (a pag. 15), non rende comprensibile in alcun modo come e perché l'esito del 10% sarebbe rientrante nella percentuale del 35% che già la confermata decisione di prime cure, quale implementata dalla statuizione di secondo grado, aveva, per quel che è possibile comprendere, imputato di per sé alla preesistente patologia (pag. 6 della decisione della Corte di appello);
sul punto la radicale carenza motivazione addebitata sussiste”.
§ 6.
Nel riassumere il giudizio dinanzi a questa Corte ai sensi dell'art. 392
c.p.c., l con atto notificato in data 13.3.2024, nel rispetto CP_3
del termine di tre mesi di cui alla suddetta norma, deduceva che, con il terzo ed il quarto motivo di appello, essa “.. aveva contestato il fatto che nella menomazione di base non erano state valutate le conseguenze dell'intervento chirurgico cui la paziente, anche secondo il ctu, sarebbe andata incontro di lì a breve, indipendentemente dalla condotta dei sanitari dell' ed a causa dell'ingravescenza della Controparte_2
patologia di base. Tale menomazione, ulteriore rispetto a quella già considerata dal consulente tecnico d'ufficio, doveva essere correttamente considerata, in guisa tale da incrementare la menomazione di base già
pag. 10/19 riconosciuta e dovuta alla gravità della malattia della paziente, così diminuendo il grado di menomazione ascrivibile all' Controparte_2
Ciò posto, l'istante sosteneva che la valutazione, operata dal CTU in sede di chiarimenti, dell'incidenza di tale intervento sul complessivo stato di salute della paziente nel solo ordine del 10% era riduttiva.
Invero, considerando che si trattava di un intervento che avrebbe comportato, quale esito, una colectomia totale, la stima del relativo danno avrebbe dovuto oscillare tra il 21% ed il 35%.
Di conseguenza, secondo l'attrice in riassunzione, “al danno iatrogeno del 37,5% considerato nella sentenza appellata andrà sottratto non il
10%, pur riconosciuto dal ctu e tuttavia obliterato dalla Corte di Appello, ma una percentuale ben più ampia, pari al 28% (valore mediano tra il
21% ed il 35%). Residua quindi un valore di danno permanente iatrogeno pari al solo 9,5%”. In subordine, osservava l'istante, “anche a voler concordare sulle pur erronee valutazioni del consulente tecnico
d'ufficio in ordine ai limitati effetti permanenti, di natura cicatriziale, connessi all'intervento cui era inevitabilmente destinata la CP_1
nondimeno residuerà una menomazione del 10%, da aggiungersi alla menomazione derivante dalla patologia di base, così da cumulare una menomazione di base (non ascrivibile all' del 45%, Controparte_2
riducendo corrispondentemente il danno iatrogeno alla percentuale del
27,5%”.
In entrambi i casi, poi, la Corte avrebbe dovuto proporzionalmente ridurre l'incremento del 20% a titolo di personalizzazione riconosciuto dal Giudice di primo grado. pag. 11/19 § 7.
La censura, originariamente formulata dall con il terzo CP_3
motivo di appello, risulta infondata.
Giova premettere che il CTU, nella relazione depositata in primo grado, aveva stimato il danno biologico permanente, in astratto liquidabile, tenuto conto della patologia di base della quale la paziente era portatrice, nella misura del 35/40%, da intendersi, appunto, come danno differenziale.
Chiamato dal primo Giudice a rendere chiarimenti, il CTU, all'udienza del 16.6.2014, riferiva che, tenuto conto della gravissima patologia di base della quale l'attrice soffriva (la rettocolite ulcerosa), il danno che alla stessa sarebbe residuato in ogni caso, anche in ipotesi di intervento correttamente eseguito, ascendeva al 30/35%, per cui il danno complessivo residuato alla era pari al 70%. CP_1
Nel corso del giudizio di appello, lo stesso CTU, sollecitato dalla Corte a fornire ulteriori chiarimenti, per quanto rileva ai fini in esame, ribadendo un concetto già espresso nella CTU di primo grado, esponeva che “Laddove la paziente non fosse stata operata gravata da complicanza peritonitica, per la sua malattia (RCU) avrebbe potuto giovarsi di una colectomia totale in elezione con ileo-rettostomia magari associata a J-ileo-pouch, tecnica che ovviamente le avrebbe consentito di conservare una canalizzazione naturale e non trans-stomia viscero parietale”.
pag. 12/19 Poi il CTU, rispondendo alla richiesta di chiarimenti vertente appunto sull'incidenza “del danno biologico che avrebbe comportato
l'effettuazione di un intervento di ricostruzione entero-enterale associato al confezionamento di un j-ileopouch”, - che, va ribadito, era il trattamento chirurgico d'elezione cui la paziente avrebbe potuto aspirare in caso di mancato verificarsi della perforazione intestinale- scriveva testualmente: “non considerando il grave danno biologico da riconoscere alla e comunque esitato dalla stomia permanente cui è CP_1
costretta e che di fatto la obbliga ad una defecazione innaturale, si passa
a dire sul solo danno biologico che ne sarebbe derivato alla stessa qualora fosse stata operata in un solo tempo di colectomia totale, anastomosi ileo-rettale e/o con confezionamento di J-ileo-pouch. In tal caso alla paziente sarebbe esitato solamente un danno cicatriziale, tenuto che nella maggior parte degli ambienti specialistici detta tecnica viene eseguita per via laparoscopica, mentre nel nostro caso vi fu un accesso laparotomico. Infatti, come già affermato in perizia, trattandosi dell'amputazione di un organo coinvolto da una patologia che comunque avrebbe richiesto l'amputazione chirurgica, l'unica percentuale di danno avrebbe potuto interessare solo la più ampia cicatrice ed in tal caso esso andrebbe valutato, secondo le attuali tabelle vigenti, nell'ordine del
10%”.
La questione interpretativa che si pone, allora, è stabilire se, in sede di chiarimenti di appello, il CTU abbia indicato una percentuale di danno biologico non imputabile all'operato dei sanitari (quella del 10%), da aggiungere alla percentuale del 30/35% già indicata in primo grado, o pag. 13/19 se, invece, il 10% debba intendersi già incluso nel 30/35%, onde alcuna riduzione del complessivo danno liquidato si imporrebbe.
Del resto, la S.C., nel cassare la pronuncia di appello, poneva in risalto proprio il dato per cui la motivazione censurata non lasciava comprendere “in alcun modo come e perché l'esito del 10% sarebbe rientrante nella percentuale del 35% che già la confermata decisione di prime cure, quale implementata dalla statuizione di secondo grado, aveva, per quel che è possibile comprendere, imputato di per sé alla preesistente patologia”.
Poste tali premesse, la Corte ritiene che il 10%, stimato dal CTU nei chiarimenti resi in appello, debba intendersi già incluso nella valutazione del danno (pari al 35%), operata in primo grado, cui la paziente sarebbe andata incontro in ipotesi di trattamento sanitario correttamente eseguito.
Deve, invero, logicamente ritenersi che l'incidenza in termini di danno biologico - conseguente all'intervento di colectomia totale, anastomosi ileo-rettale e/o con confezionamento di -, determinata dal CP_4
CTU appunto nel 10%, già fosse inclusa nell'iniziale valutazione
(30/35%) del danno di base operata dal Prof. Per_1
Tale conclusione è avvalorata dalla considerazione per cui l'ausiliare, nella relazione di CTU originariamente depositata dinanzi al Tribunale di Napoli, aveva chiaramente riferito che, in caso di corretto trattamento sanitario, la paziente avrebbe potuto beneficiare di un pag. 14/19 intervento meno demolitivo che le avrebbe permesso di conservare una via fisiologica di defecazione.
Quanto precede induce ad affermare che il CTU, nello stimare in sede di chiarimenti resi all'udienza del 16.6.2014, il danno derivante dalla patologia di base nella già indicata misura del 35/40%, avesse inteso riferirsi al percorso terapeutico al quale aveva già fatto riferimento nell'iniziale relazione di consulenza, in cui, come visto, aveva espressamente trattato della questione.
In particolare, a maggiore esplicitazione di quanto osservato, giova rimarcare che, a pagina 7 della CTU redatta in primo grado, il Prof. scriveva: “ ..l'intestino rimosso alla paziente era gravemente Per_1
malato, pertanto sicuramente candidato ad essere resecato a breve ..
l'ano preternaturale, confezionato in maniera definitiva, quasi certamente non avrebbe avuto modo di esistere, laddove la paziente non fosse andata incontro a perforazione intestinale iatrogena .. tale evenienza impedì a quest'ultima di giovarsi di una tecnica ricostruttiva più rispettosa della via fisiologica di defecazione, con minori esiti cicatriziali per la paziente, in quanto condotta in via laparoscopica”.
Quanto osservato induce a ritenere che, nei chiarimenti resi in appello, il prof. abbia inteso in sostanza meglio specificare l'incidenza, Per_1
da intendersi pur sempre riferita alla complessiva valutazione del danno biologico che sarebbe comunque residuato alla paziente
(stimato in primo grado nel 35%), della cicatrice che l'intervento cui sarebbe stata sottoposta per curare la patologia di base avrebbe determinato. pag. 15/19 Tra l'altro, a conforto di quanto osservato milita pure il rilievo per cui l'ausiliare, nei chiarimenti resi in appello, ometteva espressamente di precisare che doveva intendersi modificata la sua iniziale valutazione del danno di base, cosa che ragionevolmente avrebbe fatto quale avesse inteso sostenere che il 10% andava sommato al 35%.
Sulla scorta di quanto sin qui evidenziato, inoltre, debbono essere disattese le deduzioni dell'attrice, a mente delle quali, non solo il 10% andrebbe aggiunto all'invalidità di base della paziente, ma quest'ultima non dovrebbe stimarsi nell'ordine del 35%, come ritenuto dai Giudici di merito, ma in misura maggiore, per tenere conto della colectomia totale cui la paziente comunque sarebbe andata incontro.
Invero, ribadendo quanto si è in precedenza osservato, gli esiti permanenti della patologia di base, cui la sarebbe andata CP_1
incontro, sono valutabili, in conformità alle conclusioni del CTU, nella misura del 35% e tale valutazione deve ritenersi comprensiva di tutte le sequele della patologia (RCU) della quale la paziente era portatrice.
Infatti, già nella relazione iniziale, il prof. aveva chiaramente Per_1
riconosciuto che, in assenza dell'errore iatrogeno, la paziente, a causa della malattia che l'affliggeva, avrebbe dovuto subire una colectomia totale ed una ileostomia terminale di tipo ricostruttivo per via laparoscopica.
Non vi sono, quindi, ulteriori danni, diversi da quelli valutati già in primo grado dal CTU, riconducibili alla patologia di base, né è sostenibile che, nei chiarimenti resi in appello, il CTU abbia sconfessato, in parte, il proprio originario parere, indicando pag. 16/19 un'ulteriore percentuale di danno non iatrogeno da aggiungersi a quella già riconosciuta.
In conclusione, quindi, la sentenza di appello deve essere confermata, perché la valutazione del danno differenziale, come dalla stessa operata, risulta pienamente coerente alle risultanze istruttorie, rappresentate dall'esito della CTU, come integrata dai chiarimenti resi dal prof. Per_1
§ 8.
Venendo alla regolamentazione delle spese processuali, al rigetto dell'appello, originariamente formulato dall' deve CP_3
seguire la conferma della sentenza di secondo grado anche nel capo in cui regolava, secondo il principio di soccombenza, le spese processuali tra le parti.
Restano, invece, da liquidare le spese del giudizio di legittimità e di quello di rinvio.
Anche le stesse, avuto riguardo all'esito della lite, favorevole alla CP_1
debbono seguire la soccombenza dell' CP_3
La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma del
D.M. 10.3.2014 n. 55, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data, riconoscendo i compensi tabellari dello scaglione di riferimento, che, in base al disputatum, si identifica in quello relativo pag. 17/19 alle cause da euro 520.001,00 ad euro 1.000.000,00, nella misura media, fatta eccezione per le fasi di trattazione/istruttoria e decisoria del giudizio di rinvio, in ordine alle quali, avuto riguardo alla ridotta attività difensiva in concreto espletata, appaiono congrui i compensi minimi.
Le spese processuali vanno distratte in favore dell'avv. Avv. RE
EL, dichiaratosi antistataro.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definendo il giudizio di rinvio introdotto da nei Parte_1
confronti di , così provvede: CP_1
a) rigetta integralmente l'appello proposto dall'
[...]
e, per l'effetto, Parte_1
conferma la sentenza n. 728/2020 emessa da questa Corte il
17.2.2020;
b) condanna Pt_1 Parte_1
alla rifusione, in favore dell'avv. Avv. RE EL, procuratore antistatario, delle spese processuali, che liquida: in relazione al giudizio di legittimità, in euro 14.005,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
in relazione al giudizio di rinvio in euro 17.590,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
pag. 18/19 Così deciso nella camera di consiglio, in data 10/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. AL Cocchiara
pag. 19/19
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello iscritto al n. R.G. 1311/2024, con ordinanza del 157.7.2025, questa Corte così disponeva: “letto l'art. 127 ter c.p.c. dispone la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine fino al 23.9.2025 per il deposito di sintetiche comparse conclusionali e del termine perentorio fino alle ore
09.30 del giorno 10.10.2025, per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni ed eventuali brevi repliche alle avverse conclusionali”.
La Corte, visti gli atti di causa, lette le note scritte depositate dalle parti, decideva la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. AL Cocchiara - Presidente –
-dr. Antonio Quaranta - Consigliere –
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore ai sensi dell' art. 281 sexies c.p.c. ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nel processo civile iscritto al n. 1311/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
(C.F. Parte_1
, in persona del Direttore Generale e legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in calce all'atto di appello ed in forza di atto deliberativo del medesimo
Direttore Generale n. 183 del 27.2.2024, dagli avv.ti Claudia Manzi (C.F.
) e AL De IS (C.F. C.F._1
; C.F._2
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
, (C.F. ), rappresentata e difesa, CP_1 C.F._3
come da procura a margine della comparsa di costituzione, dall'avv.
RE EL (C.F. ); C.F._4
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità professionale sanitaria;
giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito dell'annullamento, disposto dalla Corte di
Cassazione con ordinanza n. 36543/2023 del 29.12.2023, della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 728/2020 del 17.2.2020.
Conclusioni:
pag. 2/19 per l' “Voglia la Corte di Appello adita, contrariis Controparte_2
reiectis, in accoglimento del terzo motivo di appello proposto dall' così provvedere: Controparte_2
a) rideterminare il grado di menomazione da ascriversi a responsabilità dell' per i fatti di cui in premessa, riducendolo alla Controparte_2
percentuale del 9,5% od alla diversa misura che la Corte riterrà di giustizia, non superiore alla percentuale del 27,5%;
b) rideterminare conseguentemente il danno risarcibile, sia nella misura tabellare sia in quella della personalizzazione del danno, e ridurre entro tali limiti la condanna dell Controparte_2
c) con vittoria di spese e competenze di causa di tutti i gradi del giudizio”;
per la convenuta: “… Accertare e dichiarare che l'esito del 10% di danno biologico, determinato dalla più ampia cicatrice conseguita all'intervento eseguito in laparotomia è stato e deve essere correttamente imputato al 35-40% di danno determinato dalla condotta colposa dei sanitari (si veda le conclusioni della relazione del c.t.u. nel
2013) e non alla preesistente patologia .. Confermare le conclusioni della
c.t.u. che ha stabilito che la menomazione complessiva residuata alla sig.ra deve essere valutata nella misura del 70 – 75% CP_1
mentre il danno che sarebbe comunque residuato alla paziente (in mancanza perforazione iatrogena del colon e delle conseguenti complicanze), nella misura del 30 – 35%; .. Per l'effetto, confermare la statuizione di seconde cure.
pag. 3/19 Con vittoria di spese e compensi dei gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 15025/2015 del 9.12.2015, accoglieva la domanda che, con atto di citazione notificato l'8.11.2010, aveva proposto per sentire accertare la responsabilità CP_1
dell in Parte_1
relazione ai danni da essa sofferti in conseguenza della perforazione del colon e della peritonite postercoracea, prodottasi in seguito ad una rettosigmoidoscopia, cui i medici di quella struttura l'avevano sottoposta, nel corso di un ricovero d'urgenza presso quel nosocomio, risalente al 12.8.2009, cui essa era stata costretta a fare ricorso a causa di una riacutizzazione della malattia di base, rettocolite ulcerosa, che l'affliggeva.
Il Giudice di primo grado, aderendo alle conclusioni cui era pervenuto il nominato CTU, Prof. Dott. , aveva ritenuto che la Persona_1
perforazione intestinale era stata una complicanza, assolutamente prevedibile, dell'esame colonoscopico cui i medici dell' Controparte_2
avevano sottoposto la paziente, sebbene tale invasiva indagine strumentale fosse incompatibile con la condizione di massima riacutizzazione della RCU dalla quale la paziente era affetta e non apparisse nemmeno indispensabile, posto che la diagnosi di rettocolite era già stata formulata tempo addietro dallo stesso nosocomio.
pag. 4/19 Il primo Giudice rilevava, poi, che, per effetto della perforazione intestinale, si era instaurata una condizione di peritonite stercoracea, per rimediare alla quale i chirurghi dell avevano CP_3
eseguito, in laparotomia, un intervento urgente di colectomia, di resezione di 6 cm. di intestino ileo e di ileostomia definitiva a parete.
La responsabilità dell' era, pertanto, affermata per Controparte_2
avere i sanitari di quella struttura imprudentemente sottoposto la paziente ad un esame diagnostico tanto controindicato, attesa la fase acuta della rettocolite e l'elevatissimo rischio di lesioni iatrogene, quanto inutile, privando la paziente dell'opzione chirurgica ricostruttiva ed imponendo una soluzione necessariamente demolitiva.
In relazione al quantum, il Tribunale, sempre in adesione alle risultanze della CTU ed ai chiarimenti resi dal prof. nel corso Per_1
dell'udienza del 16.6.2014, stimava il danno biologico complessivo residuato all'attrice nell'ordine del 72,5%, pari alla media aritmetica degli estremi della forbice 70/75% indicata dall'ausiliare.
Nel procedere alla relativa quantificazione, applicando la tabella di
Milano edizione 2014, detraeva dal valore monetario di euro
612.206,00, corrispondente ad un'invalidità permanente del 72,5% per un soggetto di 54 anni, quanti ne aveva la paziente all'epoca del trattamento, l'importo di euro 181.409,00, che, secondo la stessa tabella, corrispondeva ad un danno biologico permanente del 35%, per un soggetto della medesima età, danno che, secondo il CTU, sarebbe comunque residuato alla in ragione delle sequele proprie CP_1
derivanti dalla patologia di base da cui era affetta. pag. 5/19 Per l'effetto riconosceva all'attrice la somma di euro 430.793,00 per danno biologico permanente, poi ridotta ad euro 430.793,00, somma questa oggetto di specifica richiesta della parte, cui aggiungeva l'incremento del 20% a titolo di personalizzazione, giungendo ad un danno complessivo di euro 516.158,00, importo che sommato ad euro
17.280,00 per la invalidità temporanea totale e parziale e ad euro
915,00 per spese mediche, conduceva ad un danno complessivo di euro
535.146,60, cui poi aggiungeva gli interessi legali dalla data del fatto, calcolati in complessivi euro 52.698,76, per un totale di euro
587.844,76.
§ 2.
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza 728/2020 del 17.2.2020, respingeva integralmente l'appello che l' con atto Controparte_2
notificato in data 6.2.2016, aveva proposto avverso la sentenza di primo grado.
In particolare, la Corte respingeva i primi due motivi di appello, con i quali l'azienda ospedaliera aveva censurato la decisione nella parte concernente l'affermazione di responsabilità della struttura sanitaria.
Tali statuizioni, siccome non pertinenti rispetto al thema decidendum del giudizio di rinvio, in quanto coperte dal giudicato per effetto del rigetto, da parte della S.C., dei motivi di ricorso per cassazione avverso di essi proposti dall vengono, per economia processuale, CP_3
richiamate nella presente sede solo per relationem, mediante rinvio ai corrispondenti punti delle sentenze di appello e di legittimità.
pag. 6/19 Basti, qui, solo osservare che la S.C., con l'ordinanza in epigrafe indicata, nello scrutinare i primi due motivi di ricorso dell
[...]
concernenti, appunto, i profili dell'an debeatur, li dichiarava CP_3
in parte inammissibili ed in parte infondati.
§ 3.
La Corte di Appello, poi, respingeva anche il terzo ed il quarto motivo di appello, con i quali l' aveva censurato la CP_3
quantificazione del danno.
In particolare, nel pronunciare sul terzo motivo, con il quale l'appellante aveva contestato al primo Giudice di avere sottostimato il danno biologico che sarebbe residuato alla paziente anche in ipotesi di trattamento sanitario corretto – danno che, secondo il Tribunale, ascendeva al 35% e che, invece, a dire dell'appellante, era ben maggiore, cioè corrispondente alla sommatoria del 28%, quale conseguenza dell'intervento demolitivo ricostruttivo cui la paziente sarebbe andata comunque incontro, e del 30/35%, dovuto alla patologia di base – la Corte di Appello affermava che il primo Giudice si era attenuto al criterio di quantificazione del danno differenziale, avendo calcolato l'importo tabellare di un'invalidità permanente del
72,5% e detratto da esso quello relativo ad un'invalidità permanente del 35%, che sarebbe residuata alla in conseguenza della sua CP_1
patologia e del prevedibile intervento, meno invasivo, cui sarebbe stata comunque sottoposta.
pag. 7/19 Riguardo al quarto motivo, con cui l'AO aveva censurato la CP_2
quantificazione del danno biologico temporaneo, la Corte di Appello affermava che la sentenza era corretta, in quanto, nel formulare la domanda, l'attrice non aveva in alcun modo limitato la sua pretesa, con la conseguenza che la sentenza non era affetta da alcun vizio di extra petizione.
§ 4.
Con l'ordinanza in epigrafe indicata, relativa al ricorso che l
[...]
aveva proposto avverso la suddetta sentenza con atto CP_3
notificato il 26.5.2020, la Cassazione accoglieva, per quanto di ragione, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, con i quali era stata censurata la quantificazione del danno differenziale operata dai Giudici di merito.
In particolare, con il terzo motivo si prospettava “.. la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132, n. 4, cod. proc. civ., 111, Cost., poiché la
Corte di appello avrebbe errato mancando di motivare e anche statuire riguardo a due, incidenti profili acquisiti con l'istruttoria, così riassumibili: .. in primo luogo, il consulente giudiziale non aveva affatto spiegato perché, dopo aver inizialmente detto che l'invalidità permanente era specificabile nel 35-40%, in relazione all'ano preternaturale, aveva poi immotivatamente concluso, nei chiarimenti, per un'invalidità complessiva del 70-75%, ovvero del 35% per quella base legata alla patologia pregressa, cui si aggiungeva il danno iatrogeno .. il tutto mentre, come osservato in memoria conclusionale in appello dalla deducente, l'ano preternaturale è di per sé conseguenza di situazioni patologiche di notevole gravità, postulando l'amputazione del pag. 8/19 colon, sicché la valutazione dell'invalidità complessiva fino alla misura del 70-75%, cui sottrarre il 35% d'invalidità di base, non correlata al pregiudizio riferibile alla condotta imputata, era immotivata .. in secondo luogo, nella liquidazione del danno era stato obliterato che lo stesso consulente d'ufficio aveva quantificato nel 10% la percentuale per gli esiti cicatriziali comunque conseguenti all'intervento da eseguire, e nella maggior parte degli ambienti specialistici effettuato per via laparoscopica, mentre nel caso vi fu un accesso laparotomico”.
Con il quarto motivo, invece, si era prospettata, in via subordinata, la violazione dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., per omesso esame dei fatti decisivi, e rientranti nel contraddittorio, di cui alla terza censura.
§ 5.
Nel ritenere parzialmente fondati i citati motivi di ricorso, la S.C. osservava: “è evidente che il perito d'ufficio, secondo quanto riportato nel medesimo ricorso (v. in specie a pag. 27), ha ricostruito e quantificato al 35% l'invalidità della pregressa malattia, imputando l'ulteriore 35-
40% alla condotta colposamente causale individuata, il tutto secondo quanto fatto proprio, pure in tal caso, dalla Corte territoriale;
l'operazione di liquidazione del danno differenziale esplicata ha solo manifestato il corretto criterio seguito in relazione alla progressività delle tabelle applicate (cfr. Cass., 11/11/2019, n. 28986 e succ. conf.);
ciò che invece non risulta oggetto di motivazione decifrabile è l'acquisita circostanza della necessità di un ulteriore intervento e degli esiti di quello, che il perito giudiziale ha quantificato nel 10% di danno biologico
pag. 9/19 permanente, in chiave cicatriziale .. nella cornice di ammissibilità dell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., è stato riportato l'ulteriore passo della consulenza che distingue tra laparoscopia e accesso eseguito in via laparotomica, ma il mero e cumulativo riferimento all'inevitabile intervento in discussione prospettica, pur rinvenibile in tal senso in sentenza (a pag. 15), non rende comprensibile in alcun modo come e perché l'esito del 10% sarebbe rientrante nella percentuale del 35% che già la confermata decisione di prime cure, quale implementata dalla statuizione di secondo grado, aveva, per quel che è possibile comprendere, imputato di per sé alla preesistente patologia (pag. 6 della decisione della Corte di appello);
sul punto la radicale carenza motivazione addebitata sussiste”.
§ 6.
Nel riassumere il giudizio dinanzi a questa Corte ai sensi dell'art. 392
c.p.c., l con atto notificato in data 13.3.2024, nel rispetto CP_3
del termine di tre mesi di cui alla suddetta norma, deduceva che, con il terzo ed il quarto motivo di appello, essa “.. aveva contestato il fatto che nella menomazione di base non erano state valutate le conseguenze dell'intervento chirurgico cui la paziente, anche secondo il ctu, sarebbe andata incontro di lì a breve, indipendentemente dalla condotta dei sanitari dell' ed a causa dell'ingravescenza della Controparte_2
patologia di base. Tale menomazione, ulteriore rispetto a quella già considerata dal consulente tecnico d'ufficio, doveva essere correttamente considerata, in guisa tale da incrementare la menomazione di base già
pag. 10/19 riconosciuta e dovuta alla gravità della malattia della paziente, così diminuendo il grado di menomazione ascrivibile all' Controparte_2
Ciò posto, l'istante sosteneva che la valutazione, operata dal CTU in sede di chiarimenti, dell'incidenza di tale intervento sul complessivo stato di salute della paziente nel solo ordine del 10% era riduttiva.
Invero, considerando che si trattava di un intervento che avrebbe comportato, quale esito, una colectomia totale, la stima del relativo danno avrebbe dovuto oscillare tra il 21% ed il 35%.
Di conseguenza, secondo l'attrice in riassunzione, “al danno iatrogeno del 37,5% considerato nella sentenza appellata andrà sottratto non il
10%, pur riconosciuto dal ctu e tuttavia obliterato dalla Corte di Appello, ma una percentuale ben più ampia, pari al 28% (valore mediano tra il
21% ed il 35%). Residua quindi un valore di danno permanente iatrogeno pari al solo 9,5%”. In subordine, osservava l'istante, “anche a voler concordare sulle pur erronee valutazioni del consulente tecnico
d'ufficio in ordine ai limitati effetti permanenti, di natura cicatriziale, connessi all'intervento cui era inevitabilmente destinata la CP_1
nondimeno residuerà una menomazione del 10%, da aggiungersi alla menomazione derivante dalla patologia di base, così da cumulare una menomazione di base (non ascrivibile all' del 45%, Controparte_2
riducendo corrispondentemente il danno iatrogeno alla percentuale del
27,5%”.
In entrambi i casi, poi, la Corte avrebbe dovuto proporzionalmente ridurre l'incremento del 20% a titolo di personalizzazione riconosciuto dal Giudice di primo grado. pag. 11/19 § 7.
La censura, originariamente formulata dall con il terzo CP_3
motivo di appello, risulta infondata.
Giova premettere che il CTU, nella relazione depositata in primo grado, aveva stimato il danno biologico permanente, in astratto liquidabile, tenuto conto della patologia di base della quale la paziente era portatrice, nella misura del 35/40%, da intendersi, appunto, come danno differenziale.
Chiamato dal primo Giudice a rendere chiarimenti, il CTU, all'udienza del 16.6.2014, riferiva che, tenuto conto della gravissima patologia di base della quale l'attrice soffriva (la rettocolite ulcerosa), il danno che alla stessa sarebbe residuato in ogni caso, anche in ipotesi di intervento correttamente eseguito, ascendeva al 30/35%, per cui il danno complessivo residuato alla era pari al 70%. CP_1
Nel corso del giudizio di appello, lo stesso CTU, sollecitato dalla Corte a fornire ulteriori chiarimenti, per quanto rileva ai fini in esame, ribadendo un concetto già espresso nella CTU di primo grado, esponeva che “Laddove la paziente non fosse stata operata gravata da complicanza peritonitica, per la sua malattia (RCU) avrebbe potuto giovarsi di una colectomia totale in elezione con ileo-rettostomia magari associata a J-ileo-pouch, tecnica che ovviamente le avrebbe consentito di conservare una canalizzazione naturale e non trans-stomia viscero parietale”.
pag. 12/19 Poi il CTU, rispondendo alla richiesta di chiarimenti vertente appunto sull'incidenza “del danno biologico che avrebbe comportato
l'effettuazione di un intervento di ricostruzione entero-enterale associato al confezionamento di un j-ileopouch”, - che, va ribadito, era il trattamento chirurgico d'elezione cui la paziente avrebbe potuto aspirare in caso di mancato verificarsi della perforazione intestinale- scriveva testualmente: “non considerando il grave danno biologico da riconoscere alla e comunque esitato dalla stomia permanente cui è CP_1
costretta e che di fatto la obbliga ad una defecazione innaturale, si passa
a dire sul solo danno biologico che ne sarebbe derivato alla stessa qualora fosse stata operata in un solo tempo di colectomia totale, anastomosi ileo-rettale e/o con confezionamento di J-ileo-pouch. In tal caso alla paziente sarebbe esitato solamente un danno cicatriziale, tenuto che nella maggior parte degli ambienti specialistici detta tecnica viene eseguita per via laparoscopica, mentre nel nostro caso vi fu un accesso laparotomico. Infatti, come già affermato in perizia, trattandosi dell'amputazione di un organo coinvolto da una patologia che comunque avrebbe richiesto l'amputazione chirurgica, l'unica percentuale di danno avrebbe potuto interessare solo la più ampia cicatrice ed in tal caso esso andrebbe valutato, secondo le attuali tabelle vigenti, nell'ordine del
10%”.
La questione interpretativa che si pone, allora, è stabilire se, in sede di chiarimenti di appello, il CTU abbia indicato una percentuale di danno biologico non imputabile all'operato dei sanitari (quella del 10%), da aggiungere alla percentuale del 30/35% già indicata in primo grado, o pag. 13/19 se, invece, il 10% debba intendersi già incluso nel 30/35%, onde alcuna riduzione del complessivo danno liquidato si imporrebbe.
Del resto, la S.C., nel cassare la pronuncia di appello, poneva in risalto proprio il dato per cui la motivazione censurata non lasciava comprendere “in alcun modo come e perché l'esito del 10% sarebbe rientrante nella percentuale del 35% che già la confermata decisione di prime cure, quale implementata dalla statuizione di secondo grado, aveva, per quel che è possibile comprendere, imputato di per sé alla preesistente patologia”.
Poste tali premesse, la Corte ritiene che il 10%, stimato dal CTU nei chiarimenti resi in appello, debba intendersi già incluso nella valutazione del danno (pari al 35%), operata in primo grado, cui la paziente sarebbe andata incontro in ipotesi di trattamento sanitario correttamente eseguito.
Deve, invero, logicamente ritenersi che l'incidenza in termini di danno biologico - conseguente all'intervento di colectomia totale, anastomosi ileo-rettale e/o con confezionamento di -, determinata dal CP_4
CTU appunto nel 10%, già fosse inclusa nell'iniziale valutazione
(30/35%) del danno di base operata dal Prof. Per_1
Tale conclusione è avvalorata dalla considerazione per cui l'ausiliare, nella relazione di CTU originariamente depositata dinanzi al Tribunale di Napoli, aveva chiaramente riferito che, in caso di corretto trattamento sanitario, la paziente avrebbe potuto beneficiare di un pag. 14/19 intervento meno demolitivo che le avrebbe permesso di conservare una via fisiologica di defecazione.
Quanto precede induce ad affermare che il CTU, nello stimare in sede di chiarimenti resi all'udienza del 16.6.2014, il danno derivante dalla patologia di base nella già indicata misura del 35/40%, avesse inteso riferirsi al percorso terapeutico al quale aveva già fatto riferimento nell'iniziale relazione di consulenza, in cui, come visto, aveva espressamente trattato della questione.
In particolare, a maggiore esplicitazione di quanto osservato, giova rimarcare che, a pagina 7 della CTU redatta in primo grado, il Prof. scriveva: “ ..l'intestino rimosso alla paziente era gravemente Per_1
malato, pertanto sicuramente candidato ad essere resecato a breve ..
l'ano preternaturale, confezionato in maniera definitiva, quasi certamente non avrebbe avuto modo di esistere, laddove la paziente non fosse andata incontro a perforazione intestinale iatrogena .. tale evenienza impedì a quest'ultima di giovarsi di una tecnica ricostruttiva più rispettosa della via fisiologica di defecazione, con minori esiti cicatriziali per la paziente, in quanto condotta in via laparoscopica”.
Quanto osservato induce a ritenere che, nei chiarimenti resi in appello, il prof. abbia inteso in sostanza meglio specificare l'incidenza, Per_1
da intendersi pur sempre riferita alla complessiva valutazione del danno biologico che sarebbe comunque residuato alla paziente
(stimato in primo grado nel 35%), della cicatrice che l'intervento cui sarebbe stata sottoposta per curare la patologia di base avrebbe determinato. pag. 15/19 Tra l'altro, a conforto di quanto osservato milita pure il rilievo per cui l'ausiliare, nei chiarimenti resi in appello, ometteva espressamente di precisare che doveva intendersi modificata la sua iniziale valutazione del danno di base, cosa che ragionevolmente avrebbe fatto quale avesse inteso sostenere che il 10% andava sommato al 35%.
Sulla scorta di quanto sin qui evidenziato, inoltre, debbono essere disattese le deduzioni dell'attrice, a mente delle quali, non solo il 10% andrebbe aggiunto all'invalidità di base della paziente, ma quest'ultima non dovrebbe stimarsi nell'ordine del 35%, come ritenuto dai Giudici di merito, ma in misura maggiore, per tenere conto della colectomia totale cui la paziente comunque sarebbe andata incontro.
Invero, ribadendo quanto si è in precedenza osservato, gli esiti permanenti della patologia di base, cui la sarebbe andata CP_1
incontro, sono valutabili, in conformità alle conclusioni del CTU, nella misura del 35% e tale valutazione deve ritenersi comprensiva di tutte le sequele della patologia (RCU) della quale la paziente era portatrice.
Infatti, già nella relazione iniziale, il prof. aveva chiaramente Per_1
riconosciuto che, in assenza dell'errore iatrogeno, la paziente, a causa della malattia che l'affliggeva, avrebbe dovuto subire una colectomia totale ed una ileostomia terminale di tipo ricostruttivo per via laparoscopica.
Non vi sono, quindi, ulteriori danni, diversi da quelli valutati già in primo grado dal CTU, riconducibili alla patologia di base, né è sostenibile che, nei chiarimenti resi in appello, il CTU abbia sconfessato, in parte, il proprio originario parere, indicando pag. 16/19 un'ulteriore percentuale di danno non iatrogeno da aggiungersi a quella già riconosciuta.
In conclusione, quindi, la sentenza di appello deve essere confermata, perché la valutazione del danno differenziale, come dalla stessa operata, risulta pienamente coerente alle risultanze istruttorie, rappresentate dall'esito della CTU, come integrata dai chiarimenti resi dal prof. Per_1
§ 8.
Venendo alla regolamentazione delle spese processuali, al rigetto dell'appello, originariamente formulato dall' deve CP_3
seguire la conferma della sentenza di secondo grado anche nel capo in cui regolava, secondo il principio di soccombenza, le spese processuali tra le parti.
Restano, invece, da liquidare le spese del giudizio di legittimità e di quello di rinvio.
Anche le stesse, avuto riguardo all'esito della lite, favorevole alla CP_1
debbono seguire la soccombenza dell' CP_3
La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma del
D.M. 10.3.2014 n. 55, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data, riconoscendo i compensi tabellari dello scaglione di riferimento, che, in base al disputatum, si identifica in quello relativo pag. 17/19 alle cause da euro 520.001,00 ad euro 1.000.000,00, nella misura media, fatta eccezione per le fasi di trattazione/istruttoria e decisoria del giudizio di rinvio, in ordine alle quali, avuto riguardo alla ridotta attività difensiva in concreto espletata, appaiono congrui i compensi minimi.
Le spese processuali vanno distratte in favore dell'avv. Avv. RE
EL, dichiaratosi antistataro.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definendo il giudizio di rinvio introdotto da nei Parte_1
confronti di , così provvede: CP_1
a) rigetta integralmente l'appello proposto dall'
[...]
e, per l'effetto, Parte_1
conferma la sentenza n. 728/2020 emessa da questa Corte il
17.2.2020;
b) condanna Pt_1 Parte_1
alla rifusione, in favore dell'avv. Avv. RE EL, procuratore antistatario, delle spese processuali, che liquida: in relazione al giudizio di legittimità, in euro 14.005,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
in relazione al giudizio di rinvio in euro 17.590,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
pag. 18/19 Così deciso nella camera di consiglio, in data 10/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. AL Cocchiara
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