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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 08/10/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I BENEVENTO II SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 827 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservata in decisione all'udienza del 18.03.2025 e vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 congiuntamente dagli avv.ti MIRRA MARIO e ANGELA MARJBEL SANTUCCI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in virtù di mandato allegato all'atto di citazione.
Opponente
E
, P.I. , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CHIUSOLO STEFANIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato a margine allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
Opposta
E
P.I. , in Controparte_2 P.IVA_2 persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata dalla Controparte_3
a sua volta rappresentata e difesa dall' avv. CAGGIANO GIANFRANCO ed
[...] elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato allegato alla comparsa d'intervento.
Terza interveniente
1 FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. si opponeva al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1252/21, emesso dal Tribunale di Benevento in data 22.11.2021 e dichiarato provvisoriamente esecutivo, con il quale la gli Controparte_1 ingiungeva il pagamento di € 12.386,06, oltre interessi e spese del procedimento, in virtù di ratei rimasti insoluti, relativi a due contratti di mutuo chirografari
(rispettivamente contratto di finanziamento n. 00002009881 di € 9.500,00 del
29.05.2015 e contratto di finanziamento n. 0002012557 di € 5.500,00 del 31.05.2018) stipulati con lo stesso istituto. In particolare, l'opponente chiedeva - in via preliminare
– di disporsi l'immediata sospensione del titolo esecutivo e di dichiarare l'inesistenza, la nullità e l'inefficacia del decreto opposto, nonché l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
nel merito, poi, il sig contestava Pt_1
l'esistenza e l'ammontare del presunto credito, asserendo di non aver mai ricevuto dalla banca gli estratti conto dei contratti per cui è causa ed evidenziando che la banca non aveva depositato il piano di ammortamento, le quietanze, i termini, le condizioni e le modalità relative ai prefati rapporti. Rilevava, altresì, una discrasia tra il tasso di mora effettivamente applicato e quello convenuto in sede di stipulazione, nonché
l'errata indicazione del TAEG. Disconosceva, inoltre, la firma apposta su una delle due cambiali poste a garanzia del credito: nello specifico contestava l'autenticità del documento cambiario recante data del 29.05.2015 dell'importo di € 14.250,00, spiegando istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. di entrambi i documenti in originale;
in via gradata, chiedeva di ridurre l'ammontare delle somme applicate e/o richieste della banca a titolo di interessi ultra-legali relative ai contratti di mutuo chirografari oggetto di giudizio.
Si costituiva in giudizio la , contestando integralmente Controparte_1
l'avversa opposizione, in particolare evidenziando che gli estratti conto depositati specificavano le rate non pagate e descrivevano dettagliatamente le quote interessi e quote capitali. Eccepiva, altresì, la genericità della deduzione spiegata da controparte circa l'erroneità del TAEG applicato, stante l'onere probatorio che, in tali ipotesi, grava su chi si duole dell'applicazione di interessi superiori a quelli pattuiti ovvero usurari. In merito al disconoscimento, invece, la Controparte_1 chiedeva di disporsi istanza di verificazione.
2 Rigettata l'istanza ex art. 649 c.p.c. con ordinanza del 13.09.2022, veniva onerata parte opposta di procedere alla mediazione obbligatoria, che – però - terminava con esito negativo.
Concessi i termini di cui all'art. 186 co.6 c.p.c., le parti insistevano sulle proprie richieste istruttorie: in particolare, il sig. reiterava l'istanza di esibizione ex Pt_1 art. 210 c.p.c., che veniva accolta, e la parte, comparsa personalmente all'udienza del
06.02.2024, disconosceva dinanzi al G.I. la firma apposta sul documento cambiario del
29.05.2015.
All'udienza del 14.11.2023 interveniva in giudizio ex art. 111 c.p.c. la
[...] divenuta esclusiva titolare del credito in Controparte_2 contestazione a far data dal 06.02.2023, a seguito di cessione in blocco pro soluto, chiedendo - in via preliminare – di dichiarare la propria titolarità del diritto di credito, quindi di rigettare nel merito l'opposizione, accogliendo tutte le conclusioni già rassegnate dalla cedente banca nei propri scritti difensivi, da intendersi dalla stessa integralmente condivise.
All'udienza del 18.03.2025, il G.I. riservava la causa in decisione, previa precisazione delle conclusioni e concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
DIRITTO
Preliminarmente, occorre rilevare che nessuna contestazione veniva argomentata da parte dell'opponente con riferimento alla legittimazione attiva della terza intervenuta ex art. 111 c.p.c., che – quindi – deve ritenersi accertata ex art. 115 c.p.c. (cfr. sul punto, ex multis, la nota ordinanza della Cassazione n. 24798 del 05/11/2020, secondo la quale “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”).
Nel merito, l'opposizione è infondata e - per l'effetto – deve essere rigettata.
Come già anticipato in sede di rigetto dell'istanza ex art. 649 c.p.c., infatti, il medesimo opponente riconosceva che il decreto ingiuntivo era fondato su 2 contratti di mutuo chirografari (specificamente indicati e documentati in sede monitoria) che non
3 disconosceva, pur contestandone alcune clausole, di talchè appariva irrilevante il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. della sottoscrizione apposta sulla cambiale del
29/05/2015, rilasciata a mera garanzia: alla luce della prova fornita da parte opposta in ordine alla fonte negoziale del proprio credito, era onere di parte opponente provarne l'intervenuta estinzione (cfr. ex multis Cass. Sez. Unite n. 13533 del 30.10.2001 “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”).
Nel caso in esame, invece, parte opponente non deduceva – né tantomeno provava – di aver adempiuto all'obbligazione dedotta in giudizio, limitandosi a contestarne la certezza e liquidità nonchè la mancanza di estratti conto, la discrasia tra il tasso di mora applicato e quello pattuito, l'errata indicazione del TAEG e la mancata allegazione del piano di ammortamento.
Sin dalla fase monitoria, però, parte opposta depositava i due contratti posti a fondamento della propria domanda, dai quali non si evincono clausole abusive (che, infatti, non venivano mai denunciate dall'opponente) ed ai quali risultano allegati anche i piani di ammortamento regolarmente sottoscritti proprio dall'odierno opponente, che nessuna contestazione formulava in merito;
nel corso del presente giudizio – poi – parte opposta depositava anche gli estratti conto relativi ai due rapporti.
Contrariamente a quanto paventato dall'opponente, inoltre, non si ravvisano violazioni di obblighi informativi da parte della , nè in Controparte_1 sede di stipula (per come già evidenziato) nè nel corso del rapporto. A fronte del persistente inadempimento, infatti, la Controparte_4
nella persona del direttore in data 03.12.2020
[...] Controparte_5 comunicava al debitore di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, segnalando, altresì, importi e rate rimaste insolute rispetto al mutuo chirografario stipulato in data 29.05.2015 (all. 5 – fascicolo monitorio). Nella missiva, infatti, venivano riportati sia gli importi dovuti a titolo di capitale residuo (€ 6.264,55), sia
4 quelli dovuti per gli interessi contrattuali (€ 638,01) che per quelli a titolo di interessi di mora (€ 340,63). Lo stesso avveniva in pari data per il contratto stipulato il
31.05.2018 (all. 6 – fascicolo monitorio); il Direttore Generale, esprimendo la volontà di avvalersi dello strumento di risoluzione di diritto, segnalava al cliente l'inadempimento delle rate scadute dal 30.12.2019 al 30.11.2020 per un importo complessivo di € 4.759,36 (di cui € 4.498,45 per capitale residuo, € 235,62 per interessi contrattuali e € 25,29 per interessi di mora). La veridicità e la liquidita rispettivi crediti venivano poi certificate dallo stesso direttore in data 16.07.2021 (all.ti
7-8 – fascicolo monitorio), unitamente alla dichiarazione di conformità degli stessi alle scritture contabili della Banca, così come disposto dall'art. 50 TUB.
A fronte di tale pregnante materiale probatorio, l'opponente (dopo aver disconosciuto la sottoscrizione di una delle due cambiali) si era limitato a generiche contestazioni sul valore dell'estratto certificato, senza – però - mai contestare né l'erogazione delle somme, né di aver dato solo parziale esecuzione al contratto.
Allo stesso modo si ritengono prive di pregio le eccezioni relative alla difformità dei tassi di mora e del TAEG applicati. Per consolidata giurisprudenza che si condivide, infatti, nei contratti bancari è onere di chi contesta i tassi di interesse fornire allegazioni precise e dettagliate, deducendo il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi contestati e indicando il tasso di interesse applicato (cfr. Cass., ord., n.5709/2025; Cass., Sez. III, ord., 20 ottobre 2023, n. 29253). Con particolare riferimento agli interessi moratori, così come contestati dal sig. si ricordi il Pt_1 principio di diritto elaborato dalla Corte di legittimità, secondo il quale: “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass.,
SS.UU, sent., n. 19597/2020; cfr. Cass., Sez. III, ord., 20 ottobre 2023, n. 29253).
Nel caso in esame, invece, come già evidenziato, l'opponente formulava solo generiche deduzioni in merito, così come anche con riferimento alla presunta
5 difformità tra il TAEG applicato e quello pattuito, anche essa connotata da estrema genericità e non supportata da alcun elemento (cfr., ad esempio, memoria di replica in cui era dato leggere “Il valore del TAEG indicato nei contratti è rispettivamente pari al
6.93% per il primo e 6.94 % per il secondo;
tuttavia risulta diverso dal valore che verrebbe fuori seguendo le disposizioni della Banca d'Italia, violando quanto disposto dalla delibera C.I.C.R. del 4/3/2003 e dall'art. 117 TUB”, senza – però – che fosse mai precisato quale sarebbe il valore diverso effettivamente applicato).
L'opposizione, quindi, deve essere integralmente rigettata, con condanna dell'opponente al rimborso delle spese di lite, come liquidate in dispositivo alla luce del D.M. 147/2022, poiché l'attività difensiva veniva conclusa successivamente alla sua entrata in vigore.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, ogni altra domanda o eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il d.i. n. 1251/21, emesso dal
Tribunale di Benevento in data 22.11.2021 e già dichiarato provvisoriamente esecutivo;
2) condanna il sig. al rimborso in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 3.376,00 (di
[...] cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva ed € 1.680,00 per la trattazione), oltre a IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge;
3) condanna il sig. al rimborso in favore di Parte_1 [...] delle spese di giudizio che si liquidano in Controparte_2 complessivi € 1.701,00 (per la fase decisoria), oltre a IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
Benevento, 08/10/2025
Il Giudice
(dott. ssa Ida Moretti)
Redatta con la collaborazione della dott.ssa Ilaria Pietrovito, funzionario AUPP.
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