Ordinanza cautelare 15 gennaio 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 26/06/2025, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 01422/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00010/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10 del 2025, proposto da DA OC, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Pecoraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,;
contro
il Comune di Termini Imerese, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cruciano Valvo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
dell’Ordinanza sindacale n. 665 del 9.10.2024 emessa dal Comune di Termini Imerese.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Termini Imerese;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza cautelare n. 27/2025 del 15.01.2025;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2025 il dott. Pierluigi Buonomo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente domanda l’annullamento dell’ordinanza n. 665, emessa dal Comune di Termini Imerese in data 09.10.2024, con la quale è stato assentito il parcheggio pubblico nella via Beccai (ove la ricorrente risiede), seppur solo da un lato della carreggiata, con conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza degli abitanti (tra cui la stessa ricorrente) e per la circolazione stradale.
Il ricorso è articolato su un unico motivo di diritto: eccesso di potere, difetto e carenza di istruttoria, difetto e carenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza e violazione della normativa vigente in materia c.d.s., violazione dell’art. 8.2.1. decreto del 14.06.1989 n. 236 .
2.- Si costituiva il Comune di Termini Imerese con memoria di mera forma.
3.- Con ordinanza cautelare n. 27/2025 del 15.01.2025, veniva accolta l’istanza cautelare “…quanto alla dedotta lesione delle norme del C.d.S. in materia di larghezza della carreggiata per le autovetture e del passaggio pedonale (sul punto, si veda la relazione tecnica prodotta da parte ricorrente, non contestata dal Comune, che evidenzia, in particolare, condivisibili profili di sicurezza per i pedoni); (…)” , con conseguente ordine di riesame del provvedimento da parte dell’amministrazione.
4.- Nelle more della celebrazione dell’udienza di merito, il Comune intimato provvedeva a riesaminare la vicenda e, con ordinanza n. 144 del 6.3.2025, statuiva l’inibizione alla sosta delle autovetture lungo tutta la strada su ambo i lati.
Con memoria del 5.5.2025, concludeva per l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e/o per la cessazione della materia del contendere.
5.- All’udienza pubblica del 24.06.2025, il difensore di parte ricorrente prospettava la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese dell’amministrazione comunale.
Conseguentemente, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
6.- Il Collegio rileva la cessazione della materia del contendere, alla luce delle prospettazioni di parte ricorrente, che ha ottenuto la soddisfazione del bene della vita a seguito dell’adozione dell’ordinanza n. 144 del 6.3.2025.
7.- Le spese sono da porre a carico dell’amministrazione comunale (atteso che il provvedimento favorevole è stato adottato a seguito dell’instaurazione del giudizio e di remand disposto dal Collegio) e sono liquidate come da dispositivo, anche in ragione delle limitate difese spiegate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Comune di Termini Imerese al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, quantificate in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori come per legge, pari alla metà dell’intero ammontare che, per l’altra metà, viene compensato tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Pierluigi Buonomo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierluigi Buonomo | Salvatore Veneziano |
IL SEGRETARIO