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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/07/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N.348/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Silvia BURELLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 05 luglio 2024 da
Parte_1
C.F. , in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Daniela
Dal Bo, C.F. , con domicilio digitale PEC C.F._1
Email_1
dall'Avv. Salvatore Di Gesù, C.F. , con domicilio C.F._2
digitale PEC
Email_2 e dall'Avv. Cecilia Fazio, C.F. , con domicilio C.F._3
digitale PEC
Email_3
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maila Forzutti
- appellante - contro
, nato a [...] il 10.041951, C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso, dagli Avv.ti Gianfrancesco C.F._4
Garattoni, C.F. , con domicilio digitale PEC C.F._5
Email_4
e dall'Avv. Filippo Tomassoli, C.F. , con domicilio C.F._6
digitale PEC
Email_5
- appellato -
Oggetto: appello avverso sentenza n.24/24 del Tribunale di Venezia – sezione Lavoro
In punto: previdenza obbligatoria – contributo di solidarietà
Causa trattata all'udienza del 29 maggio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “in accoglimento del presente ricorso in appello, riformare la sentenza impugnata n. 24/2024, resa inter partes dal
Tribunale di Venezia, in funzione di Giudice del Lavoro, pubblicata in data
18.01.2024 e non notificata e, per l'effetto, per tutti i motivi di cui in narrativa: - in via principale, respingere integralmente le domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio dal Dott. CP_1
poiché infondate in fatto ed in diritto;
- in subordine, dichiarare prescritta la domanda del Dott. di restituzione delle somme trattenute a CP_1
pag. 2/20 titolo di contributo di solidarietà dalla per il periodo Parte_1
antecedente al 18.09.2018; - ancora in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non ritenesse integralmente legittima l'imposizione del contributo di solidarietà di cui alle delibere nn. 4/2008, 3/2013 e
10/2017 della accertata e dichiarata comunque la Parte_1
debenza da parte del Dott. del contributo di solidarietà ex art. CP_1
24, co. 24, lett. b), D.L., n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011, pari all'1% sull'intero ammontare dei ratei pensionistici dello stesso, per il biennio
2012-2013, limitare l'eventuale condanna di restituzione alle differenze tra quanto complessivamente trattenuto a titolo di contributo di solidarietà e quanto comunque dovuto dal professionista a tale titolo;
- sempre in subordine, nella denegata ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte non ritenesse di integralmente riformare la sentenza di primo grado, limitare il computo degli interessi sulle somme che dovessero essere riconosciute come eventualmente da restituire al Dott. a partire dal CP_1
18.09.2023. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni per parte appellata “respingere l'appello CP_1
formulato dalla e confermare in toto la sentenza del Tribunale di CP_2
Venezia n.24/2024 pubblicata il 18.01.2024 non notificata, sempre nel rispetto della prescrizione decennale dei ratei in restituzione, cosi' come richiesta ed ottenuta in primo grado, con vittoria di spese di lite e di giudizio di entrambi i gradi di giudizio da distrarre a favore degli scriventi difensori quali antistatari.”
Svolgimento del processo pag. 3/20 Con appello depositato in data 5 luglio 2024 la in epigrafe indicata Pt_1
ha impugnato la sentenza n.24/24 del giudice del lavoro del Tribunale di
Venezia con la quale ha accolto la domanda dell'odierno appellato dichiarando illegittima la pretesa riduzione del trattamento pensionistico dell'ente fondata sull'art.22 del regolamento di previdenza in vigore dal 14 luglio 2004 (successivamente prorogato).
Con memoria depositata il 20 maggio 2025 si è costituito l'appellato chiedendo di respingere l'impugnazione.
La causa è stata discussa all'odierna udienza, e sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate veniva decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Con la sentenza impugnata il primo giudice ha premesso che il ricorrente iscritto alla beneficia del trattamento pensionistico di vecchiaia e Pt_1
che la aveva provveduto alla detrazione a titolo di contributo di Pt_1
solidarietà.
Su tali premesse il giudice ha richiamato pronunce di legittimità (citando, in particolare, Cass. n.31875 del 2018), ritenendo infondato in tema di autonomia dell'ente previdenziale privatizzato.
2) La sentenza è sottoposta a critica, in primo luogo, trattandosi di pensione maturata nel 2013, rilevando che il giudice è in corso in errore “laddove, erroneamente ritenendo irrilevante tale circostanza (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata), applica, al caso di specie, l'orientamento giurisprudenziale (comunque censurabile per le ragioni che si esporranno nei motivi successivi) formatosi in relazione a fattispecie concernenti pag. 4/20 l'applicazione del contributo di solidarietà su trattamenti pensionistici maturati precedentemente all'introduzione del contributo stesso, con conseguente incisione su un diritto quesito, e/o comunque precedentemente all'1.01.2007 (e, dunque, formatosi in relazione a fattispecie differenti dalla presente).”.
In secondo luogo, rivendica la legittimità del regolamento, grazie all'autonomia conferita dal D.Lgs. n. 509/1994 e dall'art. 3, co. 12, L. n.
335/1995, così come modificato ed interpretato autenticamente
In tale modo vengono valorizzati i principi fissati dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n.173 del 2016. Evidenzia in questa prospettiva la situazione di crisi finanziaria delle gestioni pensionistiche.
Sul punto richiama i pregressi interventi del legislatore ispirati al principio di solidarietà previdenziale. Rammenta i limiti entro i quali la Corte
Costituzionale ha ritenuto legittimo il contributo di solidarietà; inserirsi nel complessivo sistema previdenziale, sussistenza di una situazione di crisi di detto sistema;
incidere in modo proporzionale e progressivo sulle pensioni più elevate, essere una misura una tantum.
Reputa applicabile alla disciplina in commento tali principi, evidenziando che la graduale passaggio al sistema contributivo ha messo in crisi l'equilibrio finanziario dell'ente ed attribuendo al contributo di solidarietà la natura di prelievo di natura contributiva a carattere temporaneo, funzionale ad esigenze economiche di riequilibrio dei bilanci della e Pt_1
di equità sociale.
In sostanza propugna una lettura della disciplina regolamentare in uno con i principi fissati dalla Corte Costituzionale difforme da quanto ritenuto dal primo giudice.
pag. 5/20 Sotto diverso profilo rivendica la legittimità del regolamento, espressione della propria autonomia gestionale, organizzativa e contabile. Richiama in tale prospettiva l'art.2 comma 1 del d.l. vo n.509 del 1994 e l'art. 1 commi
32 e 33 lett. a) punto 4 della legge n.537 del 1993. Da tale sistema normativo trae legittimità, quindi, la disciplina che regola il prelievo di cui si controverte. Richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. n.24202 del
2009) in tema di riconoscimento del potere di delegificazione attribuito dal legislatore alla Pt_1
Invoca l'applicazione dell'art.24 comma 24 della legge n.214 del 2011.
Deduce che “i) consiste in una minima trattenuta mensile sul rateo di pensione, che viene applicata unicamente sulla quota della pensione calcolata con il metodo retributivo;
ii) non viene applicato nei confronti dei trattamenti pensionistici e/o delle quote dei trattamenti pensionistici di importo, per ciò che concerne la quota retributiva, inferiore ad € 10.629,84 annui;
iii) viene applicato secondo aliquote significativamente più basse nei confronti di quei soggetti il cui trattamento pensionistico è calcolato con maggior incidenza del metodo di calcolo contributivo e quindi che sopportano, seppur in minima parte, anche gli effetti negativi della riforma”.
Con altro motivo valorizza la disposizione di cui alla legge 147/2013, art. 1 comma 488 (che pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio di bilancio a lungo termine).
Deduce che si tratta di norma che ha interpretato autenticamente l'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, come modificato dall'art. 1, comma 763, L. n.
296/2006, disposizione che ha “significativamente ampliato il potere normativo” degli enti previdenziali privatizzati divenendo norma generale pag. 6/20 di disciplina di detto potere. Reputa che dall'esame della lettera della disposizione risulta chiarito che i provvedimenti degli enti che hanno introdotto istituti quali il contributo di solidarietà da applicare sui trattamenti pensionistici in corso di erogazione, debbono considerarsi legittimi, non potendo essere disapplicati.
Con altro motivo, in via subordinata, deduce la violazione dell'art. 19, co.
3, L. n. 21/1986, dell'art. 2948, n. 4), c.c., dell'art. 47-bis D.P.R. n.
639/1947 e degli artt. 3 e 38 Cost. laddove la sentenza impugnata ha rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale delle somme trattenute.
3) L'appello è infondato.
Va dato atto che i profili oggetto di censura sono stati ampiamente esaminati dall'ulteriore intervento giurisprudenziale della Corte di
Cassazione.
Quanto al rilievo della posteriorità della decorrenza del trattamento pensionistica rispetto al regolamento del 2004 e al regime modificativo in tema di autonomia degli enti previdenziali privatizzati introdotto con effetto dal gennaio 2007 il collegio reputa che la questione sia assorbita in ragione della radicale illegittimità del regolamento e dele sue proroghe alla luce delle successive considerazioni.
Va rammentato che i limiti dell'autonomia della sono stati ribaditi a Pt_1
seguito di rimessione alla pubblica udienza, con ordinanza n.1795 del 2018 alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 173/16, con la sentenza n. 603 del 2019 con la quale, proprio in materia di regolamento della i giudici della Sezione Lavoro hanno Pt_1
riconfermato il precedente orientamento affermando che “L'autonomia degli stessi enti, tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla pag. 7/20 stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto d.lgs n 509/1994 art
2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto ("variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti").
Esula, tuttavia, dal novero (una sorta di numerus clausus) degli stessi provvedimenti - e risulta incompatibile, peraltro, con il "rispetto del principio del pro rata (...)" - qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal
"criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti. Ed invero sul punto deve evidenziarsi che la imposizione di un "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già in atto non integra, all'evidenza, ne' una
"variazione delle aliquote contributive", ne' una "riparametrazione dei coefficienti di rendimento". Ma alla stessa conclusione deve pervenirsi, tuttavia, con riferimento ad "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". La previsione relativa intende riferirsi, infatti,
a tutti i provvedimenti, che - al pari di quelli specificamente identificati nominativamente (di"variazione delle aliquote contributive", appunto, e di
"riparametrazione dei coefficienti di rendimento") - incidano su "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". Ne esula, quindi, qualsiasi provvedimento, che - lungi dall'incidere sui criteri di pag. 8/20 determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata , ai sensi delle successive formulazioni dell'ad 3, comma 12, I. n 335/1995 e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge - imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura.
7. Né a diverse conclusioni e dunque alla legittimità della trattenuta, si può giungere attraverso il richiamo alla L. n. 296/2006 di modifica dell'art 3, comma 12, L. n. 335/1995 in quanto detta norma incide sul sistema del pro rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà. La citata sopravvenuta normativa non può, pertanto, essere intesa nel senso preteso dalla di fonte del potere di introdurre prestazioni patrimoniali a Pt_1
carico dei pensionati, quale è il contributo di solidarietà . Quanto alla disposizione di cui all'art 1 comma 488 della L. n 147/2013, qualificata come di interpretazione autentica , - secondo cui : "L'ultimo periodo della
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine", va rilevato che questa Corte ( cfr
Cass 6702/2016, ord. n 7568/2017) ha già affermato che "quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un pag. 9/20 connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo, cosi come affermato dalla stessa ricorrente". Va ulteriormente considerato che, comunque, non può prescindersi dalla considerazione che la norma di cui all'ultimo periodo dell'art 1, comma 763, L. 27 dicembre 2006, n. 296, non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla e non già Pt_1
la materia che esula dai poteri delle Casse, quale quella in esame.”
Questa Corte ha già preso posizione sul tema (tra le altre, la sentenza n.422 del 2020) e in ragione degli argomenti adottati non ha ragione di discostarsi dalle conclusioni a cui è pervenuta nel riaffermare il carattere illegittimo del prelievo. Nella sentenza ora richiamata si è scritto: “In particolare nella parte motivazionale della sentenza che è richiamata e integralmente condivisa da questa Corte ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., anche perché conforme ad altre pronunce emesse con riferimento ad altri enti di previdenza privata ( in particolare cfr. commercialisti, Cass. 29292/19;
Cass. 31875/181) i giudici hanno evidenziato che pur esistendo una piena autonomia degli enti privati nel disciplinare il regime previdenziale dei propri iscritti in ragione della delegificazione del sistema, tuttavia permane il potere giudiziale di sindacare il rispetto dei limiti normativi e 1 Si riporta la massima ufficiale relativa a tale ultima pronuncia: “In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Parte_1
non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di
[...] bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.” (Sez. L - , Sentenza n. 31875 del 10/12/2018 - Rv. 652020 - 01)
pag. 10/20 costituzionali, sì da dichiararne l'eventuale nullità, laddove la trattenuta assume il valore di tributo che soltanto il legislatore può introdurre ( cfr. punto motivazionale 5 della sentenza citata). In particolare nella sentenza sopra indicata gli ermellini hanno statuito che.”:.. 6. Ciò premesso va rilevato che questa Corte ha esposto con riferimento a fattispecie analoga relativa la (Cass. 25212/09) che "L'autonomia degli Parte_1
stessi enti, tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto ("variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti").
Esula, tuttavia, dal novero (una sorta di numerus clausus) degli stessi provvedimenti - e risulta incompatibile, peraltro, con il "rispetto del principio del pro rata (...)" - qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal
"criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensioni già quantificati ed attribuiti. Ed invero sul punto deve evidenziarsi che la imposizione di un "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già in atto non integra, all'evidenza, nè una "variazione delle aliquote contributive", nè una "riparametrazione dei coefficienti di rendimento". Ma alla stessa conclusione deve pervenirsi, tuttavia, con pag. 11/20 riferimento ad "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". La previsione relativa intende riferirsi, infatti, a tutti i provvedimenti, che - al pari di quelli specificamente identificati nominativamente (di "variazione delle aliquote contributive", appunto, e di
"riparametrazione dei coefficienti di rendimento") - incidano su "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". Ne esula, quindi, qualsiasi provvedimento, che - lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conte del principio del pro rata, ai sensi delle successive formulazioni della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge
- imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura.
7. Nè a diverse conclusioni, e dunque alla legittimità della trattenuta, si può giungere attraverso il richiamo alla L. n. 296 del 2006 di modifica della L.
n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, in quanto detta norma incide sul sistema del pro rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà. La citata sopravvenuta normativa non può, pertanto, essere intesa nel senso preteso dalla dì fonte del potere di introdurre prestazioni Pt_1
patrimoniali a carico dei pensionati, quale è il contributo di solidarietà.
Quanto alla disposizione di cui alla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488 qualificata come di interpretazione autentica, - secondo cui: "L'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n.
pag. 12/20 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine", va rilevato che questa
Corte (cfr Cass. 6702/2016, ord. n. ha già affermato che "quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perchè di carattere provvisorio e limitato nel tempo, cosi come affermato dalla stessa ricorrente". Va ulteriormente considerato che, comunque, non può prescindersi dalla considerazione che la norma di cui all'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla e non già Pt_1
la materia che esula dai poteri delle Casse, quale quella in esame.”. 6.
Quanto poi alla rilevanza in materia della sentenza della Corte
Costituzionale invocata anche dalla per sostenere la legittimità Pt_1
dell'art. 13 per cui è causa nella stessa sentenza i giudici hanno evidenziato quanto segue:”:.. 8. Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486. Si, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di pag. 13/20 contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)".
8.Sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un "criterio di determinazione del trattamento pensionistico", ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore.
9. Le ragioni che hanno indotto questa Corte a ritenere che tra i poteri della non vi sia anche quello di applicare ai pensionati Pt_1
un contributo di solidarietà consente di escludere che la citata e recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha concluso per la legittimità costituzionale della legge finanziaria del 2014, art. 1, comma 486
(ritenendo sussistere "sia pur al limite", rispettate nel caso dell'intervento legislativo in esame" le condizioni dalla Corte enunciate per la legittimità dell'intervento quali operare all'interno del complessivo sistema della previdenza;
essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema;
incidere sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime); presentarsi come prelievo sostenibile;
rispettare il principio di proporzionalità; essere comunque utilizzato come misura una tantum") possa incidere sulle conclusioni qui assunte.”.
La natura del tutto transitoria della trattenuta prevista dall'art. 22 per cui è causa - limitata per espressa previsione del regolamento al periodo sopra indicato -, consente altresì di escludere trattarsi di intervento finalizzato ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine della Pt_1
La citata sentenza della Corte veneziana prosegue nei seguenti termini:
“Così Corte Appello Milano 445/18 ove si legge “Né osta pag. 14/20 all'interpretazione qui accolta la sentenza della Corte Costituzionale 13 luglio 2016 n.173, invocata dall'appellante, non solo e non tanto perché si riferisce al – diverso – caso del contributo di solidarietà a carico dei titolari di trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria - quanto piuttosto perché conclude per la legittimità di un prelievo applicabile solo alle pensioni da 14 a 30 -e oltre- volte superiori la pensione minima. La decisione citata afferma, infatti, che per essere legittimo il prelievo, deve ” essere solidale e ragionevole, e non infrangere la garanzia costituzionale dell'art. 38 Cost. (agganciata anche all'art. 36 Cost., ma non in modo indefettibile e strettamente proporzionale) (…) non può, altresì, che incidere sulle “pensioni più elevate”; parametro, questo, da misurare in rapporto al “nucleo essenziale” di protezione previdenziale assicurata dalla Costituzione, ossia la “pensione minima”(così testualmente Corte Cost. n.173/16 cit.).”.
Oltre che per le ragioni sopra richiamate è , altresì infondato, il motivo di appello relativo all'asserita applicabilità “in via automatica” del contributo di solidarietà dell'1% per il 2012-2013, ai sensi dell'art. 24, comma 24, del
D.L. 201/2011 convertito con legge n. 214/2011.
L'art. 24, comma 24, del D.L. 201/2011, invocato dalla prevede: Pt_1
“24. In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici pag. 15/20 riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti;
essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere.
Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012:
a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;
b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento”.
Il collegio osserva che nella fattispecie si controverte in ordine alla legittimità del contributo di solidarietà introdotto in via regolamentare dalla
(peraltro di diversa entità) e la disposizione di legge richiamata non Pt_1
introduce nessun automatismo nell'applicazione del contributo laddove i regolamenti della siano in tutto o in parte illegittimi. Pt_1
In ogni caso, la non ha allegato e provato i presupposti di Pt_1
applicazione del contributo di solidarietà dell'1% per il 2012/2013.
Difetta, innanzitutto, l'allegazione circa un'“inerzia”, alla data del 30 settembre 2012, da parte della nell'adozione di misure volte ad Pt_1
assicurare “l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni”: la avrebbe dovuto allegare in modo specifico e Pt_1
provare di non avere adottato, entro il termine del 30 settembre 2012, provvedimenti volti ad assicurare l'equilibrio in un arco temporale di pag. 16/20 cinquanta anni, ovvero che fosse intervenuto il parere negativo dei vigilanti. CP_3
Inoltre, il richiamo normativo della norma di legge in commento non è riferibile all'emanazione di un regolamento illegittimo in punto previsione, per via regolamentare, del contributo di solidarietà (non configurandosi, per ciò solo, una situazione di “inerzia”).
Infine, la avrebbe dovuto allegare e provare una situazione di non Pt_1
equilibrio nell'orizzonte temporale di riferimento previsto dalla legge del
2011 ai fini dell'applicazione, quale misura sussidiaria, del contributo ex lege.
In tale prospettiva, l'illegittimità del regolamento della nella parte in Pt_1
cui introduce il contributo di solidarietà non implica, per ciò solo, che non sussista la situazione di non equilibrio nell'arco temporale di riferimento normativo.
D'altra parte, il collegio rileva che il citato art. 24 è disposizione non
“autoapplicativa”, ma che necessita di emissione di un atto in tal senso da parte dell'Ente; anche per tale profilo l'allegazione dell'Ente è del tutto omessa.
Quanto al motivo di appello, relativo all'asserita applicabilità della prescrizione quinquennale, il collegio condivide, ex art. 118 disp. att. c.p.c., non essendo state addotte ragioni tali da discostarsene, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. ex multis la recente
Cass. 3683/2023; Cass. 4349/2023), che ha chiarito che in materia di previdenza obbligatoria la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948
c.c., n.
4 - così come dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione pag. 17/20 dell'assicurato, sicché, quando, come nel caso di specie, è in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla percezione di importi che costituiscono adempimento di una prestazione erogata in misura inferiore al dovuto è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.
Nella medesima prospettiva, il predetto orientamento ha, altresì, chiarito che non rileva, nel caso di specie, l'art. 47 bis del D.P.R. n. 639 del 1970
(secondo cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici) per la decisiva considerazione che la fattispecie in esame non integra una ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma una azione di adempimento di un “credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima” applicata unilateralmente dalla dopo la (corretta) Pt_1
liquidazione della pensione.
4) Le spese del presente grado seguono per il principio della soccombenza,
a carico della venendo liquidate secondo i parametri di cui al d.m. Pt_1
n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto
2022, secondo valore di causa dichiarato, nei minimi, tenuto conto della serialità delle questioni trattate, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
5) In ragione della stratificazione di precedenti sfavorevoli all'Ente in assenza di sostanziali critiche all'orientamento giurisprudenziale consolidatosi, e delle sollecitazioni rivelatesi inutili a considerare tale rilievo operato anche in sede di discussione, il collegio reputa sussistenti i pag. 18/20 presupposti per riconoscere in favore della parte appellata il risarcimento ex art.96 comma 3 c.p.c., ratione temporis applicabile.
Quanto alla quantificazione, il Collegio ritiene ragionevole liquidare l'importo dovuto dall'appellante ex art. 96, comma 3, c.p.c. in € 2.000,00, tenendo conto della ratio della norma, volta a sanzionare l'abuso del processo, della necessità di una commisurazione in chiave dissuasiva in rapporto alla diversa capacità economica delle parti e della pluralità dei motivi di appello e del correlato impegno defensionale richiesto alla parte appellata, anche in relazione al comportamento processuale di parte appellante (v. sui criteri di quantificazione, Cass. 26435/2020).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la al pagamento delle spese di lite del presente grado di Pt_1
giudizio in favore dell'appellato liquidate in €.3.473,00 oltre iva, cpa e rimborso forfetario ex lege con distrazione in favore degli avvocati
Garattoni e Tomassoli, dichiaratisi antistatari.
- condanna parte appellante a pagare all'appellato l'ulteriore somma di
€.2.000,00 ex art.96 comma 3, c.p.c..
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 29 maggio 2025
Il Presidente estensore pag. 19/20 Gianluca Alessio
pag. 20/20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Silvia BURELLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 05 luglio 2024 da
Parte_1
C.F. , in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Daniela
Dal Bo, C.F. , con domicilio digitale PEC C.F._1
Email_1
dall'Avv. Salvatore Di Gesù, C.F. , con domicilio C.F._2
digitale PEC
Email_2 e dall'Avv. Cecilia Fazio, C.F. , con domicilio C.F._3
digitale PEC
Email_3
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maila Forzutti
- appellante - contro
, nato a [...] il 10.041951, C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso, dagli Avv.ti Gianfrancesco C.F._4
Garattoni, C.F. , con domicilio digitale PEC C.F._5
Email_4
e dall'Avv. Filippo Tomassoli, C.F. , con domicilio C.F._6
digitale PEC
Email_5
- appellato -
Oggetto: appello avverso sentenza n.24/24 del Tribunale di Venezia – sezione Lavoro
In punto: previdenza obbligatoria – contributo di solidarietà
Causa trattata all'udienza del 29 maggio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “in accoglimento del presente ricorso in appello, riformare la sentenza impugnata n. 24/2024, resa inter partes dal
Tribunale di Venezia, in funzione di Giudice del Lavoro, pubblicata in data
18.01.2024 e non notificata e, per l'effetto, per tutti i motivi di cui in narrativa: - in via principale, respingere integralmente le domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio dal Dott. CP_1
poiché infondate in fatto ed in diritto;
- in subordine, dichiarare prescritta la domanda del Dott. di restituzione delle somme trattenute a CP_1
pag. 2/20 titolo di contributo di solidarietà dalla per il periodo Parte_1
antecedente al 18.09.2018; - ancora in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non ritenesse integralmente legittima l'imposizione del contributo di solidarietà di cui alle delibere nn. 4/2008, 3/2013 e
10/2017 della accertata e dichiarata comunque la Parte_1
debenza da parte del Dott. del contributo di solidarietà ex art. CP_1
24, co. 24, lett. b), D.L., n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011, pari all'1% sull'intero ammontare dei ratei pensionistici dello stesso, per il biennio
2012-2013, limitare l'eventuale condanna di restituzione alle differenze tra quanto complessivamente trattenuto a titolo di contributo di solidarietà e quanto comunque dovuto dal professionista a tale titolo;
- sempre in subordine, nella denegata ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte non ritenesse di integralmente riformare la sentenza di primo grado, limitare il computo degli interessi sulle somme che dovessero essere riconosciute come eventualmente da restituire al Dott. a partire dal CP_1
18.09.2023. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni per parte appellata “respingere l'appello CP_1
formulato dalla e confermare in toto la sentenza del Tribunale di CP_2
Venezia n.24/2024 pubblicata il 18.01.2024 non notificata, sempre nel rispetto della prescrizione decennale dei ratei in restituzione, cosi' come richiesta ed ottenuta in primo grado, con vittoria di spese di lite e di giudizio di entrambi i gradi di giudizio da distrarre a favore degli scriventi difensori quali antistatari.”
Svolgimento del processo pag. 3/20 Con appello depositato in data 5 luglio 2024 la in epigrafe indicata Pt_1
ha impugnato la sentenza n.24/24 del giudice del lavoro del Tribunale di
Venezia con la quale ha accolto la domanda dell'odierno appellato dichiarando illegittima la pretesa riduzione del trattamento pensionistico dell'ente fondata sull'art.22 del regolamento di previdenza in vigore dal 14 luglio 2004 (successivamente prorogato).
Con memoria depositata il 20 maggio 2025 si è costituito l'appellato chiedendo di respingere l'impugnazione.
La causa è stata discussa all'odierna udienza, e sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate veniva decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Con la sentenza impugnata il primo giudice ha premesso che il ricorrente iscritto alla beneficia del trattamento pensionistico di vecchiaia e Pt_1
che la aveva provveduto alla detrazione a titolo di contributo di Pt_1
solidarietà.
Su tali premesse il giudice ha richiamato pronunce di legittimità (citando, in particolare, Cass. n.31875 del 2018), ritenendo infondato in tema di autonomia dell'ente previdenziale privatizzato.
2) La sentenza è sottoposta a critica, in primo luogo, trattandosi di pensione maturata nel 2013, rilevando che il giudice è in corso in errore “laddove, erroneamente ritenendo irrilevante tale circostanza (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata), applica, al caso di specie, l'orientamento giurisprudenziale (comunque censurabile per le ragioni che si esporranno nei motivi successivi) formatosi in relazione a fattispecie concernenti pag. 4/20 l'applicazione del contributo di solidarietà su trattamenti pensionistici maturati precedentemente all'introduzione del contributo stesso, con conseguente incisione su un diritto quesito, e/o comunque precedentemente all'1.01.2007 (e, dunque, formatosi in relazione a fattispecie differenti dalla presente).”.
In secondo luogo, rivendica la legittimità del regolamento, grazie all'autonomia conferita dal D.Lgs. n. 509/1994 e dall'art. 3, co. 12, L. n.
335/1995, così come modificato ed interpretato autenticamente
In tale modo vengono valorizzati i principi fissati dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n.173 del 2016. Evidenzia in questa prospettiva la situazione di crisi finanziaria delle gestioni pensionistiche.
Sul punto richiama i pregressi interventi del legislatore ispirati al principio di solidarietà previdenziale. Rammenta i limiti entro i quali la Corte
Costituzionale ha ritenuto legittimo il contributo di solidarietà; inserirsi nel complessivo sistema previdenziale, sussistenza di una situazione di crisi di detto sistema;
incidere in modo proporzionale e progressivo sulle pensioni più elevate, essere una misura una tantum.
Reputa applicabile alla disciplina in commento tali principi, evidenziando che la graduale passaggio al sistema contributivo ha messo in crisi l'equilibrio finanziario dell'ente ed attribuendo al contributo di solidarietà la natura di prelievo di natura contributiva a carattere temporaneo, funzionale ad esigenze economiche di riequilibrio dei bilanci della e Pt_1
di equità sociale.
In sostanza propugna una lettura della disciplina regolamentare in uno con i principi fissati dalla Corte Costituzionale difforme da quanto ritenuto dal primo giudice.
pag. 5/20 Sotto diverso profilo rivendica la legittimità del regolamento, espressione della propria autonomia gestionale, organizzativa e contabile. Richiama in tale prospettiva l'art.2 comma 1 del d.l. vo n.509 del 1994 e l'art. 1 commi
32 e 33 lett. a) punto 4 della legge n.537 del 1993. Da tale sistema normativo trae legittimità, quindi, la disciplina che regola il prelievo di cui si controverte. Richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. n.24202 del
2009) in tema di riconoscimento del potere di delegificazione attribuito dal legislatore alla Pt_1
Invoca l'applicazione dell'art.24 comma 24 della legge n.214 del 2011.
Deduce che “i) consiste in una minima trattenuta mensile sul rateo di pensione, che viene applicata unicamente sulla quota della pensione calcolata con il metodo retributivo;
ii) non viene applicato nei confronti dei trattamenti pensionistici e/o delle quote dei trattamenti pensionistici di importo, per ciò che concerne la quota retributiva, inferiore ad € 10.629,84 annui;
iii) viene applicato secondo aliquote significativamente più basse nei confronti di quei soggetti il cui trattamento pensionistico è calcolato con maggior incidenza del metodo di calcolo contributivo e quindi che sopportano, seppur in minima parte, anche gli effetti negativi della riforma”.
Con altro motivo valorizza la disposizione di cui alla legge 147/2013, art. 1 comma 488 (che pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio di bilancio a lungo termine).
Deduce che si tratta di norma che ha interpretato autenticamente l'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, come modificato dall'art. 1, comma 763, L. n.
296/2006, disposizione che ha “significativamente ampliato il potere normativo” degli enti previdenziali privatizzati divenendo norma generale pag. 6/20 di disciplina di detto potere. Reputa che dall'esame della lettera della disposizione risulta chiarito che i provvedimenti degli enti che hanno introdotto istituti quali il contributo di solidarietà da applicare sui trattamenti pensionistici in corso di erogazione, debbono considerarsi legittimi, non potendo essere disapplicati.
Con altro motivo, in via subordinata, deduce la violazione dell'art. 19, co.
3, L. n. 21/1986, dell'art. 2948, n. 4), c.c., dell'art. 47-bis D.P.R. n.
639/1947 e degli artt. 3 e 38 Cost. laddove la sentenza impugnata ha rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale delle somme trattenute.
3) L'appello è infondato.
Va dato atto che i profili oggetto di censura sono stati ampiamente esaminati dall'ulteriore intervento giurisprudenziale della Corte di
Cassazione.
Quanto al rilievo della posteriorità della decorrenza del trattamento pensionistica rispetto al regolamento del 2004 e al regime modificativo in tema di autonomia degli enti previdenziali privatizzati introdotto con effetto dal gennaio 2007 il collegio reputa che la questione sia assorbita in ragione della radicale illegittimità del regolamento e dele sue proroghe alla luce delle successive considerazioni.
Va rammentato che i limiti dell'autonomia della sono stati ribaditi a Pt_1
seguito di rimessione alla pubblica udienza, con ordinanza n.1795 del 2018 alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 173/16, con la sentenza n. 603 del 2019 con la quale, proprio in materia di regolamento della i giudici della Sezione Lavoro hanno Pt_1
riconfermato il precedente orientamento affermando che “L'autonomia degli stessi enti, tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla pag. 7/20 stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto d.lgs n 509/1994 art
2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto ("variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti").
Esula, tuttavia, dal novero (una sorta di numerus clausus) degli stessi provvedimenti - e risulta incompatibile, peraltro, con il "rispetto del principio del pro rata (...)" - qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal
"criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti. Ed invero sul punto deve evidenziarsi che la imposizione di un "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già in atto non integra, all'evidenza, ne' una
"variazione delle aliquote contributive", ne' una "riparametrazione dei coefficienti di rendimento". Ma alla stessa conclusione deve pervenirsi, tuttavia, con riferimento ad "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". La previsione relativa intende riferirsi, infatti,
a tutti i provvedimenti, che - al pari di quelli specificamente identificati nominativamente (di"variazione delle aliquote contributive", appunto, e di
"riparametrazione dei coefficienti di rendimento") - incidano su "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". Ne esula, quindi, qualsiasi provvedimento, che - lungi dall'incidere sui criteri di pag. 8/20 determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata , ai sensi delle successive formulazioni dell'ad 3, comma 12, I. n 335/1995 e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge - imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura.
7. Né a diverse conclusioni e dunque alla legittimità della trattenuta, si può giungere attraverso il richiamo alla L. n. 296/2006 di modifica dell'art 3, comma 12, L. n. 335/1995 in quanto detta norma incide sul sistema del pro rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà. La citata sopravvenuta normativa non può, pertanto, essere intesa nel senso preteso dalla di fonte del potere di introdurre prestazioni patrimoniali a Pt_1
carico dei pensionati, quale è il contributo di solidarietà . Quanto alla disposizione di cui all'art 1 comma 488 della L. n 147/2013, qualificata come di interpretazione autentica , - secondo cui : "L'ultimo periodo della
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine", va rilevato che questa Corte ( cfr
Cass 6702/2016, ord. n 7568/2017) ha già affermato che "quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un pag. 9/20 connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo, cosi come affermato dalla stessa ricorrente". Va ulteriormente considerato che, comunque, non può prescindersi dalla considerazione che la norma di cui all'ultimo periodo dell'art 1, comma 763, L. 27 dicembre 2006, n. 296, non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla e non già Pt_1
la materia che esula dai poteri delle Casse, quale quella in esame.”
Questa Corte ha già preso posizione sul tema (tra le altre, la sentenza n.422 del 2020) e in ragione degli argomenti adottati non ha ragione di discostarsi dalle conclusioni a cui è pervenuta nel riaffermare il carattere illegittimo del prelievo. Nella sentenza ora richiamata si è scritto: “In particolare nella parte motivazionale della sentenza che è richiamata e integralmente condivisa da questa Corte ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., anche perché conforme ad altre pronunce emesse con riferimento ad altri enti di previdenza privata ( in particolare cfr. commercialisti, Cass. 29292/19;
Cass. 31875/181) i giudici hanno evidenziato che pur esistendo una piena autonomia degli enti privati nel disciplinare il regime previdenziale dei propri iscritti in ragione della delegificazione del sistema, tuttavia permane il potere giudiziale di sindacare il rispetto dei limiti normativi e 1 Si riporta la massima ufficiale relativa a tale ultima pronuncia: “In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Parte_1
non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di
[...] bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.” (Sez. L - , Sentenza n. 31875 del 10/12/2018 - Rv. 652020 - 01)
pag. 10/20 costituzionali, sì da dichiararne l'eventuale nullità, laddove la trattenuta assume il valore di tributo che soltanto il legislatore può introdurre ( cfr. punto motivazionale 5 della sentenza citata). In particolare nella sentenza sopra indicata gli ermellini hanno statuito che.”:.. 6. Ciò premesso va rilevato che questa Corte ha esposto con riferimento a fattispecie analoga relativa la (Cass. 25212/09) che "L'autonomia degli Parte_1
stessi enti, tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto ("variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti").
Esula, tuttavia, dal novero (una sorta di numerus clausus) degli stessi provvedimenti - e risulta incompatibile, peraltro, con il "rispetto del principio del pro rata (...)" - qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal
"criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensioni già quantificati ed attribuiti. Ed invero sul punto deve evidenziarsi che la imposizione di un "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già in atto non integra, all'evidenza, nè una "variazione delle aliquote contributive", nè una "riparametrazione dei coefficienti di rendimento". Ma alla stessa conclusione deve pervenirsi, tuttavia, con pag. 11/20 riferimento ad "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". La previsione relativa intende riferirsi, infatti, a tutti i provvedimenti, che - al pari di quelli specificamente identificati nominativamente (di "variazione delle aliquote contributive", appunto, e di
"riparametrazione dei coefficienti di rendimento") - incidano su "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". Ne esula, quindi, qualsiasi provvedimento, che - lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conte del principio del pro rata, ai sensi delle successive formulazioni della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge
- imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura.
7. Nè a diverse conclusioni, e dunque alla legittimità della trattenuta, si può giungere attraverso il richiamo alla L. n. 296 del 2006 di modifica della L.
n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, in quanto detta norma incide sul sistema del pro rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà. La citata sopravvenuta normativa non può, pertanto, essere intesa nel senso preteso dalla dì fonte del potere di introdurre prestazioni Pt_1
patrimoniali a carico dei pensionati, quale è il contributo di solidarietà.
Quanto alla disposizione di cui alla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488 qualificata come di interpretazione autentica, - secondo cui: "L'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n.
pag. 12/20 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine", va rilevato che questa
Corte (cfr Cass. 6702/2016, ord. n. ha già affermato che "quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perchè di carattere provvisorio e limitato nel tempo, cosi come affermato dalla stessa ricorrente". Va ulteriormente considerato che, comunque, non può prescindersi dalla considerazione che la norma di cui all'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla e non già Pt_1
la materia che esula dai poteri delle Casse, quale quella in esame.”. 6.
Quanto poi alla rilevanza in materia della sentenza della Corte
Costituzionale invocata anche dalla per sostenere la legittimità Pt_1
dell'art. 13 per cui è causa nella stessa sentenza i giudici hanno evidenziato quanto segue:”:.. 8. Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486. Si, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di pag. 13/20 contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)".
8.Sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un "criterio di determinazione del trattamento pensionistico", ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore.
9. Le ragioni che hanno indotto questa Corte a ritenere che tra i poteri della non vi sia anche quello di applicare ai pensionati Pt_1
un contributo di solidarietà consente di escludere che la citata e recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha concluso per la legittimità costituzionale della legge finanziaria del 2014, art. 1, comma 486
(ritenendo sussistere "sia pur al limite", rispettate nel caso dell'intervento legislativo in esame" le condizioni dalla Corte enunciate per la legittimità dell'intervento quali operare all'interno del complessivo sistema della previdenza;
essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema;
incidere sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime); presentarsi come prelievo sostenibile;
rispettare il principio di proporzionalità; essere comunque utilizzato come misura una tantum") possa incidere sulle conclusioni qui assunte.”.
La natura del tutto transitoria della trattenuta prevista dall'art. 22 per cui è causa - limitata per espressa previsione del regolamento al periodo sopra indicato -, consente altresì di escludere trattarsi di intervento finalizzato ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine della Pt_1
La citata sentenza della Corte veneziana prosegue nei seguenti termini:
“Così Corte Appello Milano 445/18 ove si legge “Né osta pag. 14/20 all'interpretazione qui accolta la sentenza della Corte Costituzionale 13 luglio 2016 n.173, invocata dall'appellante, non solo e non tanto perché si riferisce al – diverso – caso del contributo di solidarietà a carico dei titolari di trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria - quanto piuttosto perché conclude per la legittimità di un prelievo applicabile solo alle pensioni da 14 a 30 -e oltre- volte superiori la pensione minima. La decisione citata afferma, infatti, che per essere legittimo il prelievo, deve ” essere solidale e ragionevole, e non infrangere la garanzia costituzionale dell'art. 38 Cost. (agganciata anche all'art. 36 Cost., ma non in modo indefettibile e strettamente proporzionale) (…) non può, altresì, che incidere sulle “pensioni più elevate”; parametro, questo, da misurare in rapporto al “nucleo essenziale” di protezione previdenziale assicurata dalla Costituzione, ossia la “pensione minima”(così testualmente Corte Cost. n.173/16 cit.).”.
Oltre che per le ragioni sopra richiamate è , altresì infondato, il motivo di appello relativo all'asserita applicabilità “in via automatica” del contributo di solidarietà dell'1% per il 2012-2013, ai sensi dell'art. 24, comma 24, del
D.L. 201/2011 convertito con legge n. 214/2011.
L'art. 24, comma 24, del D.L. 201/2011, invocato dalla prevede: Pt_1
“24. In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici pag. 15/20 riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti;
essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere.
Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012:
a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;
b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento”.
Il collegio osserva che nella fattispecie si controverte in ordine alla legittimità del contributo di solidarietà introdotto in via regolamentare dalla
(peraltro di diversa entità) e la disposizione di legge richiamata non Pt_1
introduce nessun automatismo nell'applicazione del contributo laddove i regolamenti della siano in tutto o in parte illegittimi. Pt_1
In ogni caso, la non ha allegato e provato i presupposti di Pt_1
applicazione del contributo di solidarietà dell'1% per il 2012/2013.
Difetta, innanzitutto, l'allegazione circa un'“inerzia”, alla data del 30 settembre 2012, da parte della nell'adozione di misure volte ad Pt_1
assicurare “l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni”: la avrebbe dovuto allegare in modo specifico e Pt_1
provare di non avere adottato, entro il termine del 30 settembre 2012, provvedimenti volti ad assicurare l'equilibrio in un arco temporale di pag. 16/20 cinquanta anni, ovvero che fosse intervenuto il parere negativo dei vigilanti. CP_3
Inoltre, il richiamo normativo della norma di legge in commento non è riferibile all'emanazione di un regolamento illegittimo in punto previsione, per via regolamentare, del contributo di solidarietà (non configurandosi, per ciò solo, una situazione di “inerzia”).
Infine, la avrebbe dovuto allegare e provare una situazione di non Pt_1
equilibrio nell'orizzonte temporale di riferimento previsto dalla legge del
2011 ai fini dell'applicazione, quale misura sussidiaria, del contributo ex lege.
In tale prospettiva, l'illegittimità del regolamento della nella parte in Pt_1
cui introduce il contributo di solidarietà non implica, per ciò solo, che non sussista la situazione di non equilibrio nell'arco temporale di riferimento normativo.
D'altra parte, il collegio rileva che il citato art. 24 è disposizione non
“autoapplicativa”, ma che necessita di emissione di un atto in tal senso da parte dell'Ente; anche per tale profilo l'allegazione dell'Ente è del tutto omessa.
Quanto al motivo di appello, relativo all'asserita applicabilità della prescrizione quinquennale, il collegio condivide, ex art. 118 disp. att. c.p.c., non essendo state addotte ragioni tali da discostarsene, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. ex multis la recente
Cass. 3683/2023; Cass. 4349/2023), che ha chiarito che in materia di previdenza obbligatoria la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948
c.c., n.
4 - così come dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione pag. 17/20 dell'assicurato, sicché, quando, come nel caso di specie, è in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla percezione di importi che costituiscono adempimento di una prestazione erogata in misura inferiore al dovuto è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.
Nella medesima prospettiva, il predetto orientamento ha, altresì, chiarito che non rileva, nel caso di specie, l'art. 47 bis del D.P.R. n. 639 del 1970
(secondo cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici) per la decisiva considerazione che la fattispecie in esame non integra una ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma una azione di adempimento di un “credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima” applicata unilateralmente dalla dopo la (corretta) Pt_1
liquidazione della pensione.
4) Le spese del presente grado seguono per il principio della soccombenza,
a carico della venendo liquidate secondo i parametri di cui al d.m. Pt_1
n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto
2022, secondo valore di causa dichiarato, nei minimi, tenuto conto della serialità delle questioni trattate, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
5) In ragione della stratificazione di precedenti sfavorevoli all'Ente in assenza di sostanziali critiche all'orientamento giurisprudenziale consolidatosi, e delle sollecitazioni rivelatesi inutili a considerare tale rilievo operato anche in sede di discussione, il collegio reputa sussistenti i pag. 18/20 presupposti per riconoscere in favore della parte appellata il risarcimento ex art.96 comma 3 c.p.c., ratione temporis applicabile.
Quanto alla quantificazione, il Collegio ritiene ragionevole liquidare l'importo dovuto dall'appellante ex art. 96, comma 3, c.p.c. in € 2.000,00, tenendo conto della ratio della norma, volta a sanzionare l'abuso del processo, della necessità di una commisurazione in chiave dissuasiva in rapporto alla diversa capacità economica delle parti e della pluralità dei motivi di appello e del correlato impegno defensionale richiesto alla parte appellata, anche in relazione al comportamento processuale di parte appellante (v. sui criteri di quantificazione, Cass. 26435/2020).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la al pagamento delle spese di lite del presente grado di Pt_1
giudizio in favore dell'appellato liquidate in €.3.473,00 oltre iva, cpa e rimborso forfetario ex lege con distrazione in favore degli avvocati
Garattoni e Tomassoli, dichiaratisi antistatari.
- condanna parte appellante a pagare all'appellato l'ulteriore somma di
€.2.000,00 ex art.96 comma 3, c.p.c..
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 29 maggio 2025
Il Presidente estensore pag. 19/20 Gianluca Alessio
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