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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 10691/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10691/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza n. 5856/2022- R.G. n. 11812/2021 - emessa in data 25/10/2021
e pubblicata in data 28/10/2022 dal Giudice di Pace di Barra, e vertente
TRA
(C.F. ) con sede legale in Roma alla Parte_1 P.IVA_1
via Giuseppe Grezar n.14, in persona del legale rapp.te p.t dott. , rappresentata e Parte_2 difesa dall'avv. Antonio Daniele (C.F. ) in virtù di procura allegata agli atti C.F._1
appellante
E
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
San Giorgio a Cremano (Na) alla Via San Giorgio Vecchio n. 15. appellato contumace
NONCHE'
, in persona del Presidente p.t. (C.F. , con sede in Napoli Controparte_2 P.IVA_2
alla Via Santa Lucia n. 81. appellata contumace
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel primo grado di giudizio, svolto dinanzi al G.D.P. di Barra, citava in giudizio Controparte_1
l' e la ed impugnava la cartella di pagamento Controparte_3 Controparte_2
n. 07120130037742337000, facente riferimento a Tassa automobilistica dell'anno 2008 art.17 legge
449/97 (Ente creditore: , per l'importo di euro 335,97, sostenendo di esserne Controparte_2
1 venuto a conoscenza tramite l'estratto di ruolo. Chiedeva in via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità della cartella di pagamento opposta n. 071 2013 0037742337 000, riguardante la tassa automobilistica dell'ente creditore per importo complessivo pari alla Controparte_2
somma di euro 335,97 per sopravvenuta prescrizione triennale ex art. 5, comma 51, D.L. 30 Dicembre
1982 n.953convertito con la Legge 28 Febbraio 1983 n.53 e dichiarare la cancellazione dei ruoli opposti, con ordine di ottemperanza da parte del concessionario convenuto, con vittoria delle spese di lite in favore del procuratore antistatario. Instaurato il giudizio recante R.G. n. 13735/21, si costituiva l' con comparsa di costituzione e risposta con cui Parte_1 chiedeva di accertare il difetto di giurisdizione, l'inammissibilità dell'opposizione ed il suo rigetto nel merito;
con vittoria di spese di lite. Rimaneva contumace la Controparte_2
Con sentenza n. 5856/2022 - R.G. n. 11812/201, pubblicata in data 28/10/2022, il Giudice di Pace di
Barra 1) dichiarava la contumacia della convenuta ritualmente notificata e non Controparte_2 comparsa;
2) accoglieva la domanda e, per l'effetto, 3) dichiarava prescritto il diritto della CP_2
alla riscossione della tassa automobilistica, relativa all'anno 2028 per il veicolo tg SI
[...]
415891, portata nella cartella di pagamento n. 071 2013 0037742337 000 con riferimento al ruolo n.
2013/1841, che, pertanto, dichiarava non dovuta dall'attore alla Controparte_1 Controparte_2
4) condannava l' al pagamento in favore dell'attore delle spese di Controparte_3 giudizio che liquidava in complessivi € 200,00, oltre rimborso forfettaria spese generali, CPA ed IVA
e successive occorrende con attribuzione al procuratore antistatario.
L' , nell'appellare la predetta sentenza, proponeva gravame Parte_1
reiterando le medesime contestazioni già sollevate nel primo grado di giudizio, eccependo, in particolare il difetto di giurisdizione, la carenza di legittimazione passiva dell' e la carenza di CP_4
interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Impugnava, inoltre, la sentenza nella parte relativa alle spese. Chiedeva pertanto:
1) in riforma integrale della sentenza appellata, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario in favore del Giudice Tributario ex art. 2 D. Lgs. 546/1992 ovvero, ed in via subordinata, dichiarare inammissibile ovvero rigettare la domanda proposta dal sig. perché Controparte_1
infondata in fatto e in diritto;
2) condannare il sig. al pagamento delle spese e Controparte_1
competenze del doppio grado di giudizio.
Rimanevano contumaci le parti appellate e seppure Controparte_1 Controparte_2
ritualmente citate in giudizio.
Incardinato il giudizio di appello recante R.G. n. 10691/2023, con ordinanza del 18/10/2023 il
Giudice rinviava il procedimento all'udienza del 28/01/2025 per riservare la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 189 c.p.c
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che, nel caso di specie, opera l'annullamento automatico del carico iscritto a ruolo opera di cui alla legge di bilancio 2023, atteso che il credito azionato è la tassa automobilistica del 2008 ed il ruolo è stato affidato all'agente della riscossione nel 2013 per l'importo di euro 335,97.
I commi dal 222 al 230 della Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) prevedono, infatti,
l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a 1.000,00 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2015.
Rientrano nell'annullamento automatico i debiti risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che risultino non pagati al 1° gennaio 2023.
Ora, premesso che l'art. 100 c.p.c. prevede che, per proporre una domanda in sede giurisdizionale, è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale e presuppone l'affermazione della lesione di questo interesse e l'idoneità del provvedimento domandato a tutelarlo, costituendo ciò una condizione dell'azione, si deve rilevare, nel caso di specie, che nessun interesse attuale e concreto può riconoscersi in capo alla parte appellata la quale non ha alcuna esigenza di ottenere dal giudice un risultato utile giuridicamente apprezzabile.
L'intervento legislativo di cui si è detto ha, infatti, sicuramente determinato la cessazione della materia del contendere.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che siano sopravvenuti nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, conseguentemente, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire (Cass. n. 23289/2007; Cass.
n. 2567/2007: "La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto"). Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità dalla pronuncia di merito (Cass. n. 4034/2007; Cass. n. 6909/2009; Cass. n.
10553/2009: "La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio .., senza che debba sussistere un espresso accordo
3 delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese").
La giurisprudenza, con indirizzo ormai unitario, ha affermato, poi, che la cessazione della materia del contendere deve essere pronunciata in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, ed assume rilievo pregiudiziale rispetto anche alla questione di giurisdizione (cfr., sul punto specifico, Cass., sez. un., n. 18956/2003, Cass, 4393/2007; Cass. 4951/2023) che afferma che la cessazione della materia del contendere non solo impedisce la decisione della causa nel merito per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, ma, per la sua peculiare efficacia, dirimente delle decisioni rese e preclusiva di ogni possibilità dell'ulteriore corso del processo, risulta anche di impedimento alla pronuncia di statuizioni sulla giurisdizione, pertanto la questione di cessazione della materia del contendere assume rilievo pregiudiziale rispetto a quella di giurisdizione.
Nel caso di specie, dunque, non solo ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere sulla domanda per quanto prima detto, ma la declaratoria di cessazione della materia del contendere ha efficacia pregiudiziale rispetto alla delibazione della questione della giurisdizione sollevata.
Venuta meno, però, la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale.
Questo Giudicante dovrà pertanto pronunciarsi sulle spese secondo il principio della “soccombenza virtuale” “laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della
“normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge (cfr., in tal senso, Cass. Civ., sent. n.
24234/16).
Sotto il profilo della soccombenza virtuale va rilevato che la questione di giurisdizione è fondata.
A tal fine è necessario individuare la natura dei crediti posti a base della cartella di pagamento: cartella n. 071 2013 0037742337 000 facente riferimento a Tassa automobilistica anno 2008 art.17 legge
449/97 (Ente creditore: per l'importo di euro 335,97. Controparte_2
Il credito azionato ha natura tributaria.
4 Con riferimento ai crediti tributari, va rilevato che l'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 è la norma che sancisce il criterio di riparto della giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario
(in specie, dell'esecuzione) ed individua la linea di demarcazione della giurisdizione nella cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante intimazione ad adempiere ex art. 50 d.P.R. n.
602/1973: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
successivamente, quando cioè inizia l'esecuzione con il pignoramento, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione.
La Cassazione a Sez. U - con Ordinanza n.7822 del 14/04/2020 – ha ultimamente chiarito la linea demarcazione tra la giurisdizione tributaria ed ordinaria, statuendo che:
“In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
Inoltre la Cassazione, a sezioni unite n. 16986/22, ha ulteriormente precisato che “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
Alla luce dei principi sopra richiamati, poiché la controversia ha ad oggetto l'estratto di ruolo relativo ad una cartella di pagamento e l'esecuzione non è ancora iniziata, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto affermare la giurisdizione della Corte di Giustizia tributaria territorialmente competente,
5 stante la natura tributaria dei crediti azionati. Deve, pertanto, affermarsi la soccombenza virtuale di sulla questione di giurisdizione sollevata. Controparte_1
Le spese di lite del primo grado di giudizio e dell'appello, nonostante si debba affermare la soccombenza virtuale dell'appellata sulla questione preliminare di giurisdizione, CP_5
vanno però compensate in considerazione dei mutamenti giurisprudenziali in tema di riparto di giurisdizione nella materia in esame di cui si è detto prima nonché in considerazione dell'intervento legislativo che ha determinato la cessazione della materia del contendere (legge di bilancio 2023) ed, infine, in considerazione del recente orientamento giurisprudenziale in tema di estratto di ruolo.
Va rilevato in proposito che l'art. 92 II co. c.p.c. prevede che “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo in questione, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni oltre a quelle espressamente menzionate nell'art. 92 c.p.c. (ovvero soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti).
La Suprema Corte, ancora di recente (ordinanza n.3977/2020), ha ribadito che la compensazione delle spese è legittima nel caso di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma
2, c.p.c.
Alla luce dei principi richiamati va rilevato che la Suprema Corte (ordinanza n. 21264/2022), in un caso analogo a quello in esame (annullamento dei carichi ex d.l. 119/2018), ha riconosciuto che è da ritenersi giustificata, a seguito dei principi affermati dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
77/18, la compensazione delle spese sulla base di eccezionali ragioni nella specie rappresentate dall'intervento legislativo in esame di cui al DL 119/2018.
Pertanto, alla stessa stregua deve ritenersi che l'intervento legislativo (legge di bilancio 2023) può integrare quelle ragioni eccezionali idonee a giustificare la compensazione delle spese cui ha fatto riferimento la Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/18.
Si deve poi tener conto anche dei continui e contrastanti mutamenti di giurisprudenza in materia di impugnazione dell'estratto del ruolo e degli orientamenti succedutisi sulla questione della sussistenza o meno dell'interesse ad agire in ipotesi di azioni promosse “spontaneamente” dal soggetto iscritto
6 nei ruoli esattoriali, senza che vi sia stata una azione coercitiva/coattiva ulteriore da parte dell'agente della riscossione, in particolare nel caso in cui venga sollevata l'eccezione di prescrizione del credito iscritto a ruolo.
Da ultimo va richiamato il “mutamento” della giurisprudenza intervenuto in conseguenza della novella di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito dalla L. n. 215 del 17 dicembre 2021, che ha aggiunto, all'articolo 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, il comma 4 bis dell'art. 12, d.P.R. n. 602/1973, che consente la “impugnazione del ruolo” solo nei casi ivi espressamente previsti.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che già hanno avuto modo di pronunciarsi in merito alla novella legislativa, hanno, infatti, con una recentissima pronuncia, precisato che la nuova disposizione sull'estratto di ruolo si applica anche alle entrate extra-tributarie nonché ai processi prendenti, perché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata (Cassazione sentenza n. 26283/2022).
Sulla scia di tale pronuncia si sarebbe dovuto escludere l'interesse ad impugnare l'estratto di ruolo in capo a parte appellata e dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta in primo CP_1
grado.
Ne consegue che, nella vicenda in esame, la compensazione delle spese di lite in primo grado e nel presente grado di appello, è giustificata, oltre che per i mutamenti giurisprudenziali in tema di giurisdizione, in considerazione dello ius superveniens costituito dalla Legge 197/2022 (Legge di
Bilancio 2023) nonché in considerazione dei mutamenti giurisprudenziali di cui si è detto circa l'impugnabilità dell'estratto di ruolo, successivi all'entrata in vigore del d.l. 146/2021, che rappresenta certamente un ulteriore elemento di novità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere per quanto esposto nella parte motiva;
b) compensa per intero le spese tra le parti sia del primo grado di giudizio che del presente giudizio di appello.
Così deciso in Napoli il 7.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Luisa Buono
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del gop in tirocinio dott.ssa Daniela
Ponticorvo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10691/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza n. 5856/2022- R.G. n. 11812/2021 - emessa in data 25/10/2021
e pubblicata in data 28/10/2022 dal Giudice di Pace di Barra, e vertente
TRA
(C.F. ) con sede legale in Roma alla Parte_1 P.IVA_1
via Giuseppe Grezar n.14, in persona del legale rapp.te p.t dott. , rappresentata e Parte_2 difesa dall'avv. Antonio Daniele (C.F. ) in virtù di procura allegata agli atti C.F._1
appellante
E
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
San Giorgio a Cremano (Na) alla Via San Giorgio Vecchio n. 15. appellato contumace
NONCHE'
, in persona del Presidente p.t. (C.F. , con sede in Napoli Controparte_2 P.IVA_2
alla Via Santa Lucia n. 81. appellata contumace
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel primo grado di giudizio, svolto dinanzi al G.D.P. di Barra, citava in giudizio Controparte_1
l' e la ed impugnava la cartella di pagamento Controparte_3 Controparte_2
n. 07120130037742337000, facente riferimento a Tassa automobilistica dell'anno 2008 art.17 legge
449/97 (Ente creditore: , per l'importo di euro 335,97, sostenendo di esserne Controparte_2
1 venuto a conoscenza tramite l'estratto di ruolo. Chiedeva in via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità della cartella di pagamento opposta n. 071 2013 0037742337 000, riguardante la tassa automobilistica dell'ente creditore per importo complessivo pari alla Controparte_2
somma di euro 335,97 per sopravvenuta prescrizione triennale ex art. 5, comma 51, D.L. 30 Dicembre
1982 n.953convertito con la Legge 28 Febbraio 1983 n.53 e dichiarare la cancellazione dei ruoli opposti, con ordine di ottemperanza da parte del concessionario convenuto, con vittoria delle spese di lite in favore del procuratore antistatario. Instaurato il giudizio recante R.G. n. 13735/21, si costituiva l' con comparsa di costituzione e risposta con cui Parte_1 chiedeva di accertare il difetto di giurisdizione, l'inammissibilità dell'opposizione ed il suo rigetto nel merito;
con vittoria di spese di lite. Rimaneva contumace la Controparte_2
Con sentenza n. 5856/2022 - R.G. n. 11812/201, pubblicata in data 28/10/2022, il Giudice di Pace di
Barra 1) dichiarava la contumacia della convenuta ritualmente notificata e non Controparte_2 comparsa;
2) accoglieva la domanda e, per l'effetto, 3) dichiarava prescritto il diritto della CP_2
alla riscossione della tassa automobilistica, relativa all'anno 2028 per il veicolo tg SI
[...]
415891, portata nella cartella di pagamento n. 071 2013 0037742337 000 con riferimento al ruolo n.
2013/1841, che, pertanto, dichiarava non dovuta dall'attore alla Controparte_1 Controparte_2
4) condannava l' al pagamento in favore dell'attore delle spese di Controparte_3 giudizio che liquidava in complessivi € 200,00, oltre rimborso forfettaria spese generali, CPA ed IVA
e successive occorrende con attribuzione al procuratore antistatario.
L' , nell'appellare la predetta sentenza, proponeva gravame Parte_1
reiterando le medesime contestazioni già sollevate nel primo grado di giudizio, eccependo, in particolare il difetto di giurisdizione, la carenza di legittimazione passiva dell' e la carenza di CP_4
interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Impugnava, inoltre, la sentenza nella parte relativa alle spese. Chiedeva pertanto:
1) in riforma integrale della sentenza appellata, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario in favore del Giudice Tributario ex art. 2 D. Lgs. 546/1992 ovvero, ed in via subordinata, dichiarare inammissibile ovvero rigettare la domanda proposta dal sig. perché Controparte_1
infondata in fatto e in diritto;
2) condannare il sig. al pagamento delle spese e Controparte_1
competenze del doppio grado di giudizio.
Rimanevano contumaci le parti appellate e seppure Controparte_1 Controparte_2
ritualmente citate in giudizio.
Incardinato il giudizio di appello recante R.G. n. 10691/2023, con ordinanza del 18/10/2023 il
Giudice rinviava il procedimento all'udienza del 28/01/2025 per riservare la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 189 c.p.c
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che, nel caso di specie, opera l'annullamento automatico del carico iscritto a ruolo opera di cui alla legge di bilancio 2023, atteso che il credito azionato è la tassa automobilistica del 2008 ed il ruolo è stato affidato all'agente della riscossione nel 2013 per l'importo di euro 335,97.
I commi dal 222 al 230 della Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) prevedono, infatti,
l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a 1.000,00 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2015.
Rientrano nell'annullamento automatico i debiti risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che risultino non pagati al 1° gennaio 2023.
Ora, premesso che l'art. 100 c.p.c. prevede che, per proporre una domanda in sede giurisdizionale, è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale e presuppone l'affermazione della lesione di questo interesse e l'idoneità del provvedimento domandato a tutelarlo, costituendo ciò una condizione dell'azione, si deve rilevare, nel caso di specie, che nessun interesse attuale e concreto può riconoscersi in capo alla parte appellata la quale non ha alcuna esigenza di ottenere dal giudice un risultato utile giuridicamente apprezzabile.
L'intervento legislativo di cui si è detto ha, infatti, sicuramente determinato la cessazione della materia del contendere.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che siano sopravvenuti nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, conseguentemente, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire (Cass. n. 23289/2007; Cass.
n. 2567/2007: "La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto"). Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità dalla pronuncia di merito (Cass. n. 4034/2007; Cass. n. 6909/2009; Cass. n.
10553/2009: "La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio .., senza che debba sussistere un espresso accordo
3 delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese").
La giurisprudenza, con indirizzo ormai unitario, ha affermato, poi, che la cessazione della materia del contendere deve essere pronunciata in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, ed assume rilievo pregiudiziale rispetto anche alla questione di giurisdizione (cfr., sul punto specifico, Cass., sez. un., n. 18956/2003, Cass, 4393/2007; Cass. 4951/2023) che afferma che la cessazione della materia del contendere non solo impedisce la decisione della causa nel merito per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, ma, per la sua peculiare efficacia, dirimente delle decisioni rese e preclusiva di ogni possibilità dell'ulteriore corso del processo, risulta anche di impedimento alla pronuncia di statuizioni sulla giurisdizione, pertanto la questione di cessazione della materia del contendere assume rilievo pregiudiziale rispetto a quella di giurisdizione.
Nel caso di specie, dunque, non solo ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere sulla domanda per quanto prima detto, ma la declaratoria di cessazione della materia del contendere ha efficacia pregiudiziale rispetto alla delibazione della questione della giurisdizione sollevata.
Venuta meno, però, la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale.
Questo Giudicante dovrà pertanto pronunciarsi sulle spese secondo il principio della “soccombenza virtuale” “laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della
“normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge (cfr., in tal senso, Cass. Civ., sent. n.
24234/16).
Sotto il profilo della soccombenza virtuale va rilevato che la questione di giurisdizione è fondata.
A tal fine è necessario individuare la natura dei crediti posti a base della cartella di pagamento: cartella n. 071 2013 0037742337 000 facente riferimento a Tassa automobilistica anno 2008 art.17 legge
449/97 (Ente creditore: per l'importo di euro 335,97. Controparte_2
Il credito azionato ha natura tributaria.
4 Con riferimento ai crediti tributari, va rilevato che l'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 è la norma che sancisce il criterio di riparto della giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario
(in specie, dell'esecuzione) ed individua la linea di demarcazione della giurisdizione nella cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante intimazione ad adempiere ex art. 50 d.P.R. n.
602/1973: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
successivamente, quando cioè inizia l'esecuzione con il pignoramento, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione.
La Cassazione a Sez. U - con Ordinanza n.7822 del 14/04/2020 – ha ultimamente chiarito la linea demarcazione tra la giurisdizione tributaria ed ordinaria, statuendo che:
“In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
Inoltre la Cassazione, a sezioni unite n. 16986/22, ha ulteriormente precisato che “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
Alla luce dei principi sopra richiamati, poiché la controversia ha ad oggetto l'estratto di ruolo relativo ad una cartella di pagamento e l'esecuzione non è ancora iniziata, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto affermare la giurisdizione della Corte di Giustizia tributaria territorialmente competente,
5 stante la natura tributaria dei crediti azionati. Deve, pertanto, affermarsi la soccombenza virtuale di sulla questione di giurisdizione sollevata. Controparte_1
Le spese di lite del primo grado di giudizio e dell'appello, nonostante si debba affermare la soccombenza virtuale dell'appellata sulla questione preliminare di giurisdizione, CP_5
vanno però compensate in considerazione dei mutamenti giurisprudenziali in tema di riparto di giurisdizione nella materia in esame di cui si è detto prima nonché in considerazione dell'intervento legislativo che ha determinato la cessazione della materia del contendere (legge di bilancio 2023) ed, infine, in considerazione del recente orientamento giurisprudenziale in tema di estratto di ruolo.
Va rilevato in proposito che l'art. 92 II co. c.p.c. prevede che “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo in questione, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni oltre a quelle espressamente menzionate nell'art. 92 c.p.c. (ovvero soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti).
La Suprema Corte, ancora di recente (ordinanza n.3977/2020), ha ribadito che la compensazione delle spese è legittima nel caso di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma
2, c.p.c.
Alla luce dei principi richiamati va rilevato che la Suprema Corte (ordinanza n. 21264/2022), in un caso analogo a quello in esame (annullamento dei carichi ex d.l. 119/2018), ha riconosciuto che è da ritenersi giustificata, a seguito dei principi affermati dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
77/18, la compensazione delle spese sulla base di eccezionali ragioni nella specie rappresentate dall'intervento legislativo in esame di cui al DL 119/2018.
Pertanto, alla stessa stregua deve ritenersi che l'intervento legislativo (legge di bilancio 2023) può integrare quelle ragioni eccezionali idonee a giustificare la compensazione delle spese cui ha fatto riferimento la Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/18.
Si deve poi tener conto anche dei continui e contrastanti mutamenti di giurisprudenza in materia di impugnazione dell'estratto del ruolo e degli orientamenti succedutisi sulla questione della sussistenza o meno dell'interesse ad agire in ipotesi di azioni promosse “spontaneamente” dal soggetto iscritto
6 nei ruoli esattoriali, senza che vi sia stata una azione coercitiva/coattiva ulteriore da parte dell'agente della riscossione, in particolare nel caso in cui venga sollevata l'eccezione di prescrizione del credito iscritto a ruolo.
Da ultimo va richiamato il “mutamento” della giurisprudenza intervenuto in conseguenza della novella di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito dalla L. n. 215 del 17 dicembre 2021, che ha aggiunto, all'articolo 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, il comma 4 bis dell'art. 12, d.P.R. n. 602/1973, che consente la “impugnazione del ruolo” solo nei casi ivi espressamente previsti.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che già hanno avuto modo di pronunciarsi in merito alla novella legislativa, hanno, infatti, con una recentissima pronuncia, precisato che la nuova disposizione sull'estratto di ruolo si applica anche alle entrate extra-tributarie nonché ai processi prendenti, perché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata (Cassazione sentenza n. 26283/2022).
Sulla scia di tale pronuncia si sarebbe dovuto escludere l'interesse ad impugnare l'estratto di ruolo in capo a parte appellata e dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta in primo CP_1
grado.
Ne consegue che, nella vicenda in esame, la compensazione delle spese di lite in primo grado e nel presente grado di appello, è giustificata, oltre che per i mutamenti giurisprudenziali in tema di giurisdizione, in considerazione dello ius superveniens costituito dalla Legge 197/2022 (Legge di
Bilancio 2023) nonché in considerazione dei mutamenti giurisprudenziali di cui si è detto circa l'impugnabilità dell'estratto di ruolo, successivi all'entrata in vigore del d.l. 146/2021, che rappresenta certamente un ulteriore elemento di novità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere per quanto esposto nella parte motiva;
b) compensa per intero le spese tra le parti sia del primo grado di giudizio che del presente giudizio di appello.
Così deciso in Napoli il 7.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Luisa Buono
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del gop in tirocinio dott.ssa Daniela
Ponticorvo
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