Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 2998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2998 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 2951/2020, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
(C.F. ), giusta procura in calce all'atto di Parte_1 CodiceFiscale_1
appello nonché (C.F. e Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. giusta procura a margine dell'atto di citazione, tutti C.F._3
rapp.tati e difesi dall'Avv. Antonio Fusiello (C.F. ) con il quale CodiceFiscale_4
elett.te dom.liano in Afragola alla Via Ludovico Ariosto n° 46
APPELLANTI
E
(C.F. e P.IVA n. , in persona dei suoi legali Controparte_1 P.IVA_1
rappresentanti p.t., giusta procura generale al, le liti, rapp.tata e difesa dall'Avv.
Alberto Panelli (C.F. ) con il quale elett.te dom.lia in Napoli alla CodiceFiscale_5
via Toledo 156
APPELLATA nonché contro
(C.F. ), res.te in Caivano 80023 NA alla Controparte_2 CodiceFiscale_6
via Don Bosco n° 3
APPELLATO CONTUMACE nonché contro
Napoli il 02.06.1975, , nata in [...] il [...] e Controparte_4
, nato in [...] il [...] nella qualità di eredi di Controparte_5
(C.F. ) deceduto il 27.11.20. Persona_1 CodiceFiscale_7
APPELLATI CONTUMACI
Conclusioni
Per gli appellanti e : A. In Parte_2 Parte_3 Parte_1
accoglimento del secondo motivo di appello riformare radicalmente la sentenza appellata e previa dichiarazione di esclusiva responsabilità dei convenuti Persona_1
e , nelle rispettive qualità di proprietario e conducente e
[...] Controparte_2
secondo i rispettivi titoli, nonché previo accertamento dell'obbligo di indennizzo in capo alla compagnia di assicurazione convenuta, condannare i convenuti tutti in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti dal sig. come Parte_1
richiesti, provati e quantificati con l'originario atto di citazione, le cui conclusioni sul punto si abbiano per letteralmente riportate e trascritte in questa sede, anche per ciò che attiene alle voci accessorie di danno lì richieste (danno da ritardato pagamento, interessi, etc.), nonché procedersi all'accertamento dell'aggravamento delle lesioni dallo stesso subite e alla relativa quantificazione nonché condanna;
B. Condannarsi i convenuti in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali richiesti in proprio dai genitori e meglio specificati al punto 7, Lett. E) della premessa dell'Atto di citazione di primo grado, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali dagli stessi subiti, in particolare il danno per le riparazioni occorse al motociclo AG RL tg.
CM 76381, intestato alla sig.ra , come richiesti e documentati nonché Parte_3
provati nel precedente grado di giudizio;
C. In ogni caso condannare i convenuti al pagamento delle spese e delle competenze di lite anche del doppio grado di giudizio in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Per la appellata IN VIA ISTRUTTORIA: Rigettare la richiesta di Controparte_1
rinnovazione della CTU medico-legale in quanto del tutto inammissibile e tardiva.
NEL MERITO: Rigettare l'appello proposto perché inammissibile, improponibile, improcedibile, nonché infondato sia in fatto che in diritto. Condannare comunque la parte istante al pagamento, in favore della convenuta
[...]
delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per CP_1
legge.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con atto di citazione notificato il 07-06.05.2015 e Parte_2 Parte_3
in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul figlio, al tempo minorenne, Pt_1
, convennero in giudizio innanzi in Tribunale di Napoli Nord la
[...] Controparte_1
nonché e , al fine di ottenere il
[...] Persona_1 Controparte_2
risarcimento dei danni patiti, nelle rispettive qualità, in conseguenza del sinistro stradale verificatori il 14.11.2014, verso le 23.30 in Caivano (NA).
1.1. Dedussero: che il minore , mentre era alla guida del motociclo Parte_1
AG RL tg. CM76381, riportava gravi lesioni in seguito all'incidente stradale, cagionato da , conducente del veicolo Fiat PA tg. DW722YX di Controparte_2
proprietà di ed assicurato per la RCA dalla Persona_1 Controparte_1
che quest'ultimo, nel percorrere via Roma, con direzione di marcia via Gramsci, impegnava l'incrocio con via Albalunga a velocità sostenuta ed, omettendo di concedere la precedenza ai veicoli provenienti dalla propria destra, non avvedendosi del motociclo condotto da , proveniente da destra, collideva con Parte_1
quest'ultimo violentemente, scaraventandolo al suolo;
che nell'immediatezza del sinistro il minore veniva trasportato in autoambulanza presso l'Ospedale San Giovanni di Dio in Frattamaggiore, ove gli veniva diagnosticato lo scoppio della milza, infrazione della VII costa di sx e, nella stessa notte, veniva sottoposto d'urgenza ad intervento di splenectomia, seguito da una lunga e dolorosa degenza;
che essi inoltravano di richiesta di risarcimento e che veniva sottoposto a perizia medico – Parte_1
legale ad opera del fiduciario, incaricato dalla convenuta compagnia assicurativa.
Chiesero, quindi, che previa declaratoria della esclusiva responsabilità di Persona_1
e , - secondo le rispettive qualifiche e qualità- in ordine
[...] Controparte_2
alla causazione del sinistro de quo, e dell'obbligo al risarcimento in capo alla compagnia convenuta, fossero condannati, in solido, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da essi subiti, oltre interessi, dalla data del fatto al soddisfo, da determinarsi ex art. 1284 c.c., rivalutazione e iva, o a quella diversa somma che fosse stata ritenuta più equa o diversamente provata in giudizio.
1.2. Costituitasi, la eccepì l'inammissibilità, improponibilità, Controparte_1
improcedibilità, infondatezza della domanda attorea.
In particolare, eccepì la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 co. 3
n. 3, 4 e 5, 164 e 318 c.p.c., la improcedibilità della domanda per violazione del combinato disposto degli artt. 144, 145, 148, 149 del D.lgs. n. 209/05, la carenza di prova della propria legittimazione passiva, nonché la infondatezza nel merito della domanda, per essere la responsabilità del sinistro riconducibile in via esclusiva alla responsabilità di che, minore, privo di patente e di casco, a bordo di Parte_1
un motociclo privo di assicurazione per la R.C.A. e trasportando un passeggero, nel percorrere via Albalunga, giungeva all'incrocio a forte velocità e, non avvedendosi della Fiat PA, con la sua parte anteriore urtava la fiancata destra della Fiat PA che procedeva su via Roma.; eccepì anche la culpa in vigilando dei Controparte_1
genitori di . Parte_1
Chiese, quindi, l'integrale rigetto della domanda o, in via subordinata e, previo accertamento del grave concorso di colpa, la congrua riduzione delle somme richieste, oltre vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
1.3. Rimasero contumaci e . Persona_1 Controparte_2
1.4. Il Tribunale, dopo aver espletato la prova testimoniale articolata dalle parti, acquisito il verbale dei C.C. della Tenenza di Caivano, intervenuti nella circostanza dell'incidente, la relazione medico-legale, redatta dal medico fiduciario della CP_1
e gli esami tossicologici, eseguiti su entrambi i conducenti, nonché CP_1
sottoposto ad interrogatorio formale il convenuto ed, altresì, Controparte_2
disposta C.T.U. medica su , rigettava la domanda attorea, per omessa Parte_1
prova del fatto storico, come dedotto in citazione.
Il Tribunale, in particolare, ritenne che: “In ordine al fatto storico, esso non può reputarsi dimostrato secondo la dinamica dedotta in citazione.
Nessuno dei testi di parte attrice ha reso dichiarazioni in merito al sinistro, in modo da consentire la ricostruzione della dinamica, così come prospettata da parte attrice, in quanto nessuno presente ai fatti. All'udienza del 12.1.2017 l'appuntato Testimone_1 testualmente riferisce “sulla dinamica del sequestro non posso dire nulla, in quanto nulla abbiamo constatato direttamente, in quanto i vettori non erano più sul posto, abbiamo fatto dei rilievi fotografici, ma non planimetria in quanto non era possibile…quando siamo intervenuti già era stato trasportato in ospedale. […]. D'altra parte, gli Pt_1
stessi CC intervenuti al momento del sinistro hanno dato atto nel verbale della impossibilità di ricostruire la dinamica, essendo stati i veicoli spostati. Dalle dichiarazioni rese dell'unico teste presente al momento del sinistro, si evince che la responsabilità dell'impatto sarebbe esclusivamente di . Il teste Parte_1 Tes_2
, invero, sentito all'udienza del 5.12.2018, espressamente riferisce: […]
[...]
dichiarazioni precise che consentono di superare anche la presunzione di concorso ex art. 2054 2° comma c.c., né può ignorarsi la circostanza che il conducente del ciclomotore era alla guida dello stesso senza aver conseguito la patente di guida. Sulla base del sin qui detto, la domanda va rigettata.”
§.
2. La sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1111/2020, non notificata, resa in data
23.03.2020, depositata il 29.05.2020 è stata impugnata da , divenuto Parte_1
maggiorenne, e da in proprio. Parte_4
2.1. Gli appellanti lamentano: Violazione del combinato disposto degli artt. 115, 116 e
132 comma 2, n° 4 c.p.c. omessa ed errata valutazione delle prove offerte. Omesso apprezzamento della prova legale. Omesso esame del fatto storico decisivo. Omessa valutazione ed apprezzamento dei fatti pacifici. Violazione dell'art. 2700 c.c.. Violazione dell'art. 2967 c.c., in combinato disposto con gli artt. 228 e 229 c.p.c. e con gli artt. 2733,
2734, 2735 e 2740 c.c.. Inversione dell'onere probatorio. Violazione e falsa applicazione degli artt. 145 commi 1 e 2 e 187 comma 1 bis codice della strada. Error in iudicando
Gli appellanti sostengono di aver provato la dinamica del sinistro e la responsabilità esclusiva di , in ordine alla sua produzione, e che il primo giudice Controparte_2
aveva fondato il suo convincimento sulla valutazione della sola deposizione del teste di parte convenuta, erroneamente ritenuto attendibile, senza che fossero esaminate le ulteriori fonti di prova, orale e documentale, ritualmente acquisite, nonché senza esaminare fatti decisivi e pacifici, emersi dalla espletata istruttoria.
Gli appellanti, inoltre, lamentano la nullità della CTU medica eseguita su Parte_1
, per violazione dell'art. 195 c.p.c., non avendo il CTU dato risposta alle critiche
[...] formulate dal consulente di parte attrice, in ordine all'omessa valutazione, da parte dell'ausiliario del Giudice, dell'infrazione della VII costa sinistra;
alla valutazione del danno estetico, riportato da , per la cicatrice postoperatoria, come lieve, ed alla Pt_1
adozione, per la quantificazione dei danni, della Tabella INAIL, in luogo di quella applicabile in materia di risarcimento per i danni non patrimoniali in materia di R.C.A.
Gli appellanti lamentano, infine, che il tribunale abbia rigettato la propria richiesta di disporre un supplemento di indagine peritale, formulata all'udienza del 20.6.19, in relazione all'insorgenza, ad aprile 2019, di un ulteriore evento morboso, in capo a
, costituente una complicanza delle lesioni riportate nel sinistro de quo. Parte_1
2.2. Costituitasi, la in via preliminare, ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., l'improponibilità, improcedibilità nonché l'infondatezza, sia in fatto che in diritto, dello spiegato appello.
Deducono, in particolare, che la circostanza che provenisse da una Parte_1
strada posta alla destra di quella percorsa da e che, in prossimità Controparte_2
dell'intersezione tra le predette vie, non ci fosse il segnale di Stop non esclude di per sé la responsabilità del primo nella causazione del sinistro né, tantomeno, determina l'attribuzione di responsabilità in capo al secondo.
Ciò sulla base delle seguenti considerazioni:1) che, in forza di quanto stabilito dell'art. 145 co. 6 C.d.S., era che – provenendo da via Albalonga, piccola via stretta, priva Pt_1
di marciapiedi e negozi, interdetta al pubblico passaggio, – una volta giunto all'incrocio con Via Roma -strada aperta al pubblico passaggio-, era tenuto ad arrestare la propria marcia, ad accertarsi di avere libero transito e, nel caso, a concedere la precedenza alla vettura che transitava;
2) che nessuno dei testimoni indicati dall'attore ed escussi aveva fornito dichiarazioni in ordine alla dinamica del sinistro, perché non presenti;
3) che la testimonianza resa da (teste di parte convenuta ed unico ad Testimone_2
aver assistito al sinistro) provava che il veicolo Fiat PA, sul quale egli viaggiava, in qualità di passeggero al momento del sinistro, già aveva impegnato l'incrocio de quo allorquando sopravveniva il motociclo condotto da e, quindi, aveva la Pt_1
precedenza sul motoveicolo che proveniva dalla destra;
4) che il verbale redatto dalle autorità intervenute sul luogo del sinistro non poteva essere considerato una prova legale, che nulla riportava sulla esatta dinamica, né tantomeno sulla eventuale responsabilità di uno dei due veicoli coinvolti, in quanto all'arrivo dei Carabinieri questi erano stati spostati dalla posizione assunta al termie del sinistro;
5) che la condotta tenuta da , dell'essersi posto alla guida del motociclo privo di Parte_1
idonea patente di guida -sebbene avesse soltanto concorso alla formazione del convincimento del giudice-, era imprudente e negligente ed quindi era onere – non assolto – degli attori dimostrare l'irrilevanza della incidenza causale di tale condotta in ordine al sinistro;
6) che era stato trovato positivo agli oppiacei;
7) Parte_1
che sia che il teste avevano dichiarato che Controparte_2 Testimone_2
l'autovettura Fiat PA percorreva la predetta via Roma ad andatura lenta;
8) che l'urto della Fiat PA contro i paletti posti sulla sua sinistra della strada era stato causato dalla forte velocità con la quale veniva urtata dal motociclo, condotto da
, e dal tentativo istintivo di di evitare l'impatto col Pt_1 Controparte_2
motociclo.
La parte appellata eccepisce, altresì, che la richiesta di integrazione della CTU medico- legale formulata dall'appellante è inammissibile, in quanto formulata tardivamente in primo grado, sulla base di documentazione prodotta solo in sede di conclusioni e, soprattutto, basata sulla infondata presunzione che l'evento morboso sopravvenuto costituisse un aggravamento delle lesioni lamentate nell'atto introduttivo.
§.
3. Il giudizio è stato interrotto con provvedimento del 25.06.2021 per il decesso del convenuto e riassunto su iniziativa delle parti appellanti. Persona_1
In data 25.1.22 gli appellanti depositano la sentenza n. 1822/2020 del Tribunale
Penale di Napoli Nord resa in data 21.10.20, depositata in data 18.01.2021, che ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 590 comma 2 c.p. Controparte_2
“perché, dopo essersi posto alla guida dell'autovettura Fiat PA targata SW722YX) per imprudenza, imperizia e colpa specifica (consistente nella violazione degli artt. 140, 141 comma 3 e 187 del Codice della Strada…) procurava un incidente stradale ai danni di
e;
in particolare in orario notturno, percorreva a Parte_1 Parte_5
velocità sostenuta via Roma (nel centro abitato di Caivano) ed in prossimità dell'incrocio con via Albalunga, investiva e (rispettivamente Parte_1 Parte_5
conducente e passeggero del motociclo AG RL 250 cc tg. CM76381), cagionando ad lesioni gravissime (asportazione della milza) …” condannandolo, per Parte_1 l'effetto, alla pena di mesi otto di reclusione, pena ridotta a sei mesi dalla sentenza della Corte di Appello n. 7970/21 del 21.10.21, passata in giudicato il 15.1.22.
La Corte di Appello all'udienza cartolare del 13.02.2025 riservava in decisione la causa concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. vigenti ratione temporis.
3.1. L'appello è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
3.1. 1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità ex artt. 342, 348 bis c.p.c. in quanto del tutto generica nella sua formulazione nonché infondata, in quanto l'atto di appello proposto consente di individuare con sufficiente chiarezza le specifiche critiche mosse al provvedimento impugnato;
risultano, infatti, chiare le ragioni poste a fondamento delle censure avanzate, in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. n.
27199/2017; Cass. n. 13535/2018, Cass. n.27391/2018, Cass. Sez. Un. n.
12587/2018), ciò che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere quale sia il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
E' sufficiente, quindi, che «il motivo di appello esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto e in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo tuttavia che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata» (cfr. Cass. n. 7675/2019). Non è necessario l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione, da contrapporre a quella di primo grado (cfr. Cass. n.
24262/2020).
Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione formulata da Controparte_1
circa la inammissibilità, in quanto tardiva, della documentazione depositata dagli appellanti relativamente al procedimento penale a carico di . Controparte_2 Ed invero, sia la sentenza n° 1822/2020 resa dal Tribunale Penale di Napoli Nord in data 21.10.20, depositata in data 18.01.2021 che, ovviamente, la sentenza della Corte di Appello di Napoli Sezione Prima Penale del 21.10.2021, passata in giudicato in data
15.01.2022 (alla quale è stata apposta l'attestazione di irrevocabilità in data
18.11.2024), sono successive al giudizio di primo grado e sono state depositate nel presente giudizio di gravame dagli appellanti, rispettivamente, in data 25.1.22
(ovvero, in allegato alle proprie note di trattazione scritta della udienza del 4.2.22) ed in data 14.4.25 (ovvero in allegato alla propria comparsa conclusionale) ovvero alla prima difesa utile.
3.2. Per quanto concerne il merito, l'appello è parzialmente fondato e va, dunque, accolto in parte per quanto si dirà, con conferma nel resto della sentenza impugnata.
3.2.1. Prima di analizzare nel merito il motivo di gravame circa l'error in iudicando, in ordine alla omessa prova della dinamica del sinistro, statuita dal giudice, è necessario effettuare alcune premesse in diritto in ordine all'efficacia, ex art. 651 c.p.c., nel giudizio civile di una sentenza penale di condanna, passata in giudicato.
Ebbene, l'art. 651 c.p.p. statuisce che:
1. La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.
La Suprema Corte di Cassazione (ex multis, Cass. civ., sez. III, sentenza 13/06/2018 n.
15392, Cass. civ., sez. III, 20 agosto 2018, n. 20786, Cass. civ., sez. VI, 4 luglio 2011, n.
14648; Cass. civ., sez. III, 30 novembre 2011, n. 25575;) ha chiarito che, il “fatto accertato dal giudice penale”, va inteso come nucleo oggettivo del reato, nella sua materialità fenomenica, denotato dalla condotta, dall'evento, comprensivi questi delle circostanze di tempo, luogo e dei modi di svolgimento del reato, e dal nesso di causalità che intercorre tra la prima e l'evento stesso. Ciò significa che al giudice civile è preclusa la possibilità di sostituire la ricostruzione storica, effettuata in precedenza dal giudice penale, provvedendo ad un nuovo accertamento dell'episodio in maniera difforme, restando però salva la possibilità di apprezzare e valutare gli elementi emergenti dalla sentenza, nonché di analizzare ogni altro ulteriore dato o modalità del fatto non considerati dal giudice penale, quali, per esempio, il comportamento dello stesso soggetto leso quand'anche si fosse costituito parte civile o l'accertamento della responsabilità avesse richiesto la valutazione della correlata condotta della vittima
(Cass., sent. Sez. 3 civile, n. 1665/2016), l'accertamento della sussistenza, del grado e dell'intensità dell'elemento soggettivo, la verifica e quantificazione delle percentuali di concorso delle colpe del reo e della vittima nella determinazione causale dell'evento
(Cass. Civ., Sez. IV n. 4607/2018).
Tale ermeneutica scaturisce dalla considerazione che una concausa, che a norma dell'art. 41 c.p. non esclude la responsabilità penale, può, tuttavia, ridurre la responsabilità civile del danneggiante ai sensi dell'art. 1227, comma 1 Cod. civ.
Tanto premesso in diritto, è necessario evidenziare che la sentenza n. 1822/2020 del
Tribunale Penale di Napoli Nord ha accertato che: “il conducente del ciclomotore
AG RL percorreva la Via Albalunga nel tenimento del comune di Caivano allorquando, giunto all'intersezione con Via Roma, nel compiere una svolta a destra per immettersi lungo la Via Roma, e mentre aveva già impegnato _ ^incrocio, era stato urtato, nella part laterale sinistra, dall'autovettura Fiat PA il cui conducente sopraggiungeva alla sua sinistra a velocità sostenuta ed a fari spenti. A seguito dell'impatto, il ciclomotore era stato scaraventato a terra ed entrambi gli occupanti,
e , erano stati sbalzati dallo scooter, finendo prima Parte_1 Parte_5
contro l'autovettura e poi a terra. Trasportati presso il P.S. dell'Ospedale "S. Giovanni di
Dio" di Frattamaggiore, era stato sottoposto d'urgenza ad un intervento Parte_1
di asportazione della milza”.
La sentenza penale, oltre ad accertare una circostanza, pacifica anche in sede civile, – ovvero che i Carabinieri della Tenenza di Caivano sopraggiungevano sul luogo del sinistro allorquando veicoli coinvolti era già stati spostati e, di conseguenza, che erano impossibilitati ad effettuare i rilievi planimetrici - ha accertato anche che via Roma era costituita da una “carreggiata, composta da due corsie a senso unico di percorrenza, sprovvista di segnaletica orizzontale e verticale”.
Pertanto, questa Corte, in forza del giudicato penale formatosi sui predetti fatti, prescindendo dalla verifica della fondatezza o meno del primo motivo di gravame, relativo all'omessa o non corretta valutazione da parte del primo giudice di fonti di prova orali e documentali, acquisite in giudizio, e di fatti decisivi e pacifici, ai fini della delibazione, non può che prendere atto del giudicato penale e dichiarare che la condotta di guida, tenuta da nelle circostanze del sinistro, è stata Controparte_2
contraria alle norme di generale prudenza e prescrittive, statuite dal Codice della
Strada agli artt. 140 c.d.s. (ai sensi del quale gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione), 141 commi 1 e 3
c.d.s. (il quale impone di regolare la velocità del veicolo in alcune circostanze, tra le quali, in prossimità delle intersezioni, in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza), 145 comma 1 c.d.s. (il quale espressamente prescrive che i conducenti, approssimandosi ad una intersezione o intercettando la traiettoria di altro veicolo devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti) e 145 comma 2 c.ds. (il quale impone, laddove due veicoli stanno per impegnare una intersezione ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, che il veicolo proveniente da sinistra dia la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione).
Infatti, il giudice penale ha definitivamente accertato che , alla Controparte_2
guida della Fiat PA tg. DW722YX, nelle circostanze di tempo e di luogo de quo, attraversava l'incrocio tra via Roma e via Albalunga – posta alla sua destra - a velocità sostenuta, a fari spenti, allorquando incrociava il motociclo AG RL tg.
CM76381, condotto da , che aveva già impegnato il predetto incrocio, Parte_1
impattandolo e sospingendolo al suolo, unitamente ai suoi due occupanti, così causando gravi lesioni a . Parte_1
In definitiva in virtù dell'efficacia esterna del giudicato penale, la Corte ritiene di non poter esaminare le prospettazioni formulate dalla appellata circa Controparte_1
una diversa dinamica del fatto, finalizzata alla declaratoria della assenza di responsabilità di in ordine alla causazione del sinistro. Controparte_2
3.2.3. Alla Corte, tuttavia, residua la verifica della fondatezza del primo motivo di gravame solo relativamente alle circostanze ed ai fatti non coperti dal giudicato esterno della sentenza penale n° 1822/2020 del Tribunale Penale di Napoli Nord, nonchè in ordine alla graduazione della responsabilità di , ad eventuali CP_2
profili di corresponsabilità ex art. 2054 co 2 c.c., alla valutazione della condotta di ex art. 1227 c.c. nella causazione del sinistro, all'entità delle ulteriori Pt_1
conseguenze pregiudizievoli riportate da , a seguito dalle lesioni Parte_1
gravissime accertate in sede penale, e del nesso di derivazione causale tra queste e i pregiudizi dallo stesso lamentati, la esistenza ed, eventualmente, l'entità delle conseguenze pregiudizievoli asseritamente riportate dai suoi genitori.
Ebbene, sotto questo profilo, il primo motivo di gravame è fondato.
Infatti, pur essendo esente da vizi il preliminare rilievo del giudice di prime cure, secondo il quale i testimoni indicati dalla parte attrice (l'appuntato del Carabinieri
, e escussi all'udienza Testimone_1 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
del 12 gennaio 2017, nonché , e Controparte_6 Tes_6 Testimone_7
escussi all'udienza del 16 marzo 2017) nulla hanno, né avrebbero potuto, riferire in ordine alla dinamica del sinistro, in quanto non presenti, non può non rilevarsi, tuttavia, che il complessivo impianto istruttorio emerso forniva al giudice di prime cure un supporto idoneo a ritenere provata la responsabilità del conducente della Fiat
PA nella causazione del sinistro.
Ed infatti, , con le dichiarazioni rese all'udienza del 5.2.18, Controparte_2
rispondendo positivamente al capo n. 4 dell'interrogatorio formale deferitogli (“Vero
è che il motociclo AG RL tg. CM76381 proveniva dalla corsia posta a dx del senso di marcia percorso dalla vettura Fiat PA tg. DW 722 YX”), oltre a ribadire circostanze già riferite in data 15.11.14, in sede di sommarie informazioni, avendo esse natura confessoria ex art. 2730 e 2733 c.c., ha ammesso fatti a sé sfavorevoli, quali le violazioni alla prescrizione di cui all'art. 145 del Codice della Strada, che lo obbligavano alla massima prudenza ed a concedere la precedenza ai veicoli provenienti dalla sua destra: pertanto, tali dichiarazioni, non lasciano spazio al libero apprezzamento da parte del giudice, in ordine alla conferma della dinamica del sinistro dedotta dagli istanti nel capo n. 3 dell'atto di citazione.
3.2.4. Quanto alla censura sulla valenza probatoria, attribuita dal primo giudice, al rapporto di incidente ed agli allegati, redatti dai Carabinieri della Tenenza di Caivano protocollati con numero 527/26-2014 ed acquisiti nel procedimento penale R.G. N.R.
n. 17788/2014 del Tribunale di Napoli Nord Sezione Prima Penale, è opportuno richiamare “il principio ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità secondo cui, con riferimento al verbale di accertamento di una violazione del c.s. l'efficacia di piena prova fino a querela di falso che ad esso deve riconoscersi in dipendenza della sua natura di atto pubblico - oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente "agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza (conosciuti e descritti senza margini di apprezzamento) o da lui compiuti". (C. Cass. sentenze del 3/12/2002 n. 17106, dell'8/3/2000 n. 3350, del 10/4/1999 n. 3522).
Ebbene, va premesso che la ricostruzione della dinamica del sinistro riportata dalla
P.G. (nei documenti denominati “Segnalazione degli artt. 223 comma 1 Codice della
Strada” e “Annotazione di Polizia Giudiziaria relativa l'intervento[…]”, allegati del rapporto di incidente prot. 56/26-2014), - come ammesso dagli stessi militari escussi come testi all'udienza del 12.1.2017- era il frutto di una mera ipotesi, formulata da chi non era stato presente al momento del sinistro, e su veicoli spostati dalla loro posizione “finale”, e che tale ricostruzione poteva essere liberamente apprezzata dal giudice di prime cure. Ciò premesso la Corte ritiene di non condividere la valutazione compiuta dal primo giudice, in virtù dell'art. 2700 c.c. e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati.
Vi sono, infatti, nei documenti prodotti in primo grado, alcune circostanze e fatti aventi efficacia di prova legale, ad esempio, la circostanza riportata sia nel documento denominato “Segnalazione degli artt. 223 comma 1 Codice della Strada”, sia nel documento denominato “Annotazione di Polizia Giudiziaria relativa l'intervento[…]”, circa il fatto che su via Albalunga non vi fosse alcune segnaletica di STOP, nonché altre informazioni sulle direttrici dei veicoli e sulla dinamica del sinistro, comunque contenute nei verbali delle sommarie informazioni rese dalle parti (ed in particolare da ), nei verbali di sequestro e nei rilievi fotografici, effettuati dai Testimone_8 militari, allegati del rapporto di incidente prot. 56/26-2014, che non sono stati adeguatamente valutate dal primo giudice.
Infatti, dall'esame complessivo del rapporto di incidente della P.G. – comprensivo dei suoi allegati - emergono le seguenti prove dotate di pubblica fede 1) che il motociclo
AG ER condotto da percorreva via Albalunga in Caivano;
2) Parte_1
che la Fiat PA percorreva via Roma;
3) che il motociclo RL proveniva dalla destra rispetto al senso di marcia percorso dalla vettura Fiat PA;
4) che su via
Albalunga non era apposto alcun segnale, né orizzontale né verticale, di STOP, pertanto era strada con diritto di precedenza sui veicoli provenienti da via Albalunga;
5) che a seguito della collisione tra i veicoli e la caduta al suolo del motociclo RL, Parte_1
(analogamente alla sua trasportata) riportava lesioni personali, in
[...]
conseguenza delle quali si rendeva necessario il ricorso alle cure mediche del sanitari del 118.
In definitiva, alla luce delle evenienze probatorie sopra indicate, deve concludersi che la Fiat PA avrebbe dovuto tenere una velocità moderata nell'appropinquarsi all'incrocio e che, prima di procedere al suo attraversamento, avrebbe dovuto accertarsi che non sopravvenissero altri veicoli dalla sua destra e, in caso positivo, concedere loro la precedenza e che, nel caso di specie ciò non era avvenuto.
Pertanto, sotto questo profilo, il primo motivo di gravame va accolto.
3.3. E' fondato anche il secondo motivo di gravame, relativo alla carenza di motivazione sulle ragioni per cui il primo giudice aveva ritenuto le dichiarazioni rese dall'unico testimone del sinistro, , escusso alla udienza del 5.2.18, Testimone_2
“precise” e idonee.
In via preliminare appare opportuno evidenziare che la scelta difensiva, effettuata nel procedimento penale da , circa il rito abbreviato, ha comportato Controparte_2
che non potesse essere ascoltato come testimone. In ogni caso, ad Testimone_2
avviso della Corte, egli ha reso le dichiarazioni generiche ed imprecise e, nel complesso, non attendibili.
Infatti, non identifica i nomi delle due strade, limitandosi a definire Testimone_2
la strada da lui percorsa a bordo della Fiat PA come “strada principale”; non ricorda se gli occupanti del motociclo indossassero o meno il casco;
esprime valutazioni soggettive circa la velocità tenuta dai veicoli;
riferisce della presenza di segnaletica di
Stop sulla strada percorsa dal motociclo, sebbene tale circostanza sia sconfessata dai rilevi effettuati dai Carabinieri.
Ad indurre la Corte a dubitare della generale attendibilità del teste è il fatto che il teste, ha riferito come certa la presenza di segnaletica di STOP, precisando di non ricordare solo sulla tipologia/allocazione di tale segnaletica, ovvero se essa fosse orizzontale o verticale.
3.4. Anche il motivo di gravame, circa l'omesso accertamento della sussistenza della esclusiva responsabilità del sinistro de quo in capo al conducente della Fiat PA, è fondato.
Sul riparto della responsabilità, in ordine alla causazione di un sinistro stradale, giova premettersi che l'art. 2054 c.c. co. 2 statuisce la presunzione di pari responsabilità a carico dei conducenti dei mezzi coinvolti, che il giudice è tenuto ad applicare se l'istruttoria non consente di accertare le specifiche modalità del sinistro e l'incidenza e la misura delle singole condotte colpose. In altre parole, anche in ipotesi in cui dall'istruttoria sia emersa la responsabilità di uno dei conducenti (anche per omissione di precedenza o invasione di opposta corsia), il giudice è tenuto ad accertare che il comportamento di guida dell'antagonista sia immune da censure;
diversamente deve presumere il contributo causale di quest'ultimo. (Cass. civ., Sez. 6-3, 16/02/2017,
n. 4130).
Pertanto, la sopra descritta presunzione di corresponsabilità ha una valenza sussidiaria, in quanto opera soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (tra le ultime v. Cass. civ., Sez. III, Sent., 20.03.2020, n. 7479).
Ebbene, malgrado la Cassazione (Cass. 15392/2018) abbia stabilito che “l'eventuale apporto causale colposo del danneggiato non necessariamente costituisce lo stesso fatto accertato dal giudice penale per gli effetti di cui all'art. 651 cod. proc. civ. e può essere dunque invocato a proprio favore dal danneggiante convenuto in giudizio per il risarcimento” e, sebbene il Codice della Strada agli artt. 140, 141 e 145 comma 1 obbligasse entrambi i conducenti alla massima prudenza, la Corte ritiene che le circostanze del fatto, accertate in sede penale, e sulle quali si è formato giudicato - ovvero che guidava la Fiat PA a velocità sostenuta, a fari spenti Controparte_2
e senza concedere la precedenza al motociclo AG RL, proveniente dalla sua destra e che aveva già impegnato l'incrocio tra via Roma e via Albalunga- consentono di ritenere superata la presunzione di cui all'art. 2054 co. 2 c.c. ed esente da qualsivoglia responsabilità in ordine alla causazione del sinistro il conducente del motociclo AG RL, . Parte_1
Infatti, le circostanze acclarate in sede penale inducono la Corte a ritenere che il conducente del motociclo non avesse avuto la possibilità di tentare una manovra di emergenza al fine, di evitare la collisione con la Fiat PA.
3.5. A tale riguardo è parimenti fondato il motivo di gravame circa la rilevanza accordata dal primo giudice (a pagina n. 3 della sentenza) al mancato conseguimento della patente di guida da parte di (cit. “né può ignorarsi la circostanza Parte_1
che il conducente del ciclomotore era alla guida dello stesso senza aver conseguito la patente di guida”), richiamato tra le circostanze “che consentono di superare anche la presunzione di concorso ex art 2054 2° comma c.c.”.
Difatti, sebbene tale condotta di fosse stata senz'altro imprudente, Parte_1
estrinsecandosi nella volontaria esposizione al potenziale rischio di riportare e causare danni a terzi, essa non può, di per sé, essere idonea a fr ritenere superata la presunzione del concorso di colpa di cui all'art. 2054 2° comma c.c., in quanto non costituisce, essa in sé, un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento.
Sul punto giova richiamare quanto statuito dalla Corte di legittimità: “Il fatto colposo del danneggiato, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., deve connettersi causalmente all'evento dannoso, non potendo quest'ultimo essere pretermesso nella ricostruzione della serie causale giuridicamente rilevante, né potendosi collegare direttamente la condotta colposa del danneggiato con il danno da lui patito;
ne consegue che non ogni esposizione a rischio da parte del danneggiato è idonea a determinarne un concorso giuridicamente rilevante, all'uopo occorrendo, al contrario, che tale condotta costituisca concreta concausa dell'evento dannoso.” (cfr.
Cass. 1295/2017). In sostanza la mera circostanza che si sia posto alla guida del motociclo Parte_1
della madre senza patente non è di per sé idonea a fondare il concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro, dovendosi piuttosto verificare se la condotta da questi tenuta concretasse un'ulteriore violazione di norme di prudenza, diligenza e perizia, idonea ad integrare un concorso colposo nell'evento; (ciò in quanto non ogni esposizione al rischio da parte del soggetto danneggiato è idonea a determinarne un concorso rilevante nella causazione dell'evento.)
Tale valutazione in ordine alla efficienza causale della condotta va compiuta effettuando un giudizio controfattuale, come indicato dalla Suprema Corte con la sentenza del 3 marzo 2025 n. 5594: “l'art. 1227, comma primo, cod. civ. prevede che se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Tale norma contiene una regola di causalità giuridica specifica, che dà rilievo alle concause e incide sull'an, in quanto riduce la responsabilità del debitore, e sul quantum del risarcimento. L'applicazione di tale norma, pertanto, postula un doppio scrutinio di tipo comparato delle condotte colpose e dell'entità delle conseguenze derivate da quella ascrivibile al creditore. Tale disposizione impone al giudice di comparare la colpa della vittima con quella dell'offensore, e di valutare quale tra le due colpe sia stata più grave in riferimento all'altra e quale tra le due condotte colpose abbia apportato il contributo causale prevalente rispetto all'avverarsi del danno. Tale valutazione va condotta in via ipotetica e con giudizio controfattuale: e dunque ipotizzando dapprima quale danno si sarebbe verosimilmente verificato, se solo uno dei due soggetti coinvolti avesse tenuto la condotta alternativa corretta;
quindi ripetendo l'operazione a parti invertite. In materia di sinistri stradali, quando il giudice di merito accerti un concorso colposo della vittima nella causazione del danno, per stabilirne la misura l'iter logico da seguire deve: a) ipotizzare quale danno la vittima avrebbe sofferto, se il responsabile avesse tenuto una condotta corretta, e la vittima la condotta colposa che gli viene addebitata;
b) ipotizzare quale danno la vittima avrebbe sofferto, se il responsabile avesse tenuto la condotta colposa che gli viene addebitata, e la vittima la condotta alternativa corretta;
c) comparare gli esiti sub (a) con quelli sub (b)”. Facendo applicazione del principio sopra espresso, nel caso di specie v'è da chiedersi
(ipotesi sub a) quale danno avrebbe riportato se il conducente del Parte_1
veicolo Fiat PA, nel percorrere Via Roma, giunto all'incrocio con via Albalunga, avesse tenuto una velocità moderata tale da consentirgli di avvedersi della presenza di altri veicoli ed avesse arrestato la sua corsa concedendo la precedenza al motociclo
AG RL. Ebbene, è evidente che, se il conducente della Fiat PA avesse osservato le disposizioni del Codice della Strada cui era tenuto ex artt. 140, 141 commi
1 e 3 e 145 comma 1 e 2 c.d.s. , moderando la velocità all'approssimarsi all'incrocio con via Albalunga e concedendo la precedenza al motociclo proveniente dalla sua destra, non avrebbe mai potuto impattare contro il motociclo, sebbene quest'ultimo fosse condotto da un soggetto privo di patente: in tale ipotesi l'evento non si sarebbe verificato affatto. Viceversa, (ipotesi sub b) se fosse stato munito di Parte_1
patente e, giunto da Via Albalunga, all'incrocio avesse iniziato ad immettersi su via
Roma percorsa dalla Fiata PA mentre quest'ultima si approssimava a velocità sostenuta, a fari spenti e senza concedere la precedenza al veicolo che proveniva dalla sua destra, è certo che la collisione dei due veicoli si sarebbe ugualmente verificata.
Pertanto, l'applicazione del criterio c.d. controfattuale indicato dalla Suprema Corte consente di concludere che la circostanza, secondo la quale il conducente del motociclo era sprovvisto di patente, non ha in alcun modo inciso sulla dinamica dell'evento e le risultanze probatorie hanno dimostrato la correttezza della manovra eseguita dal conducente del motociclo.
3.6. Con specifico riguardo alla valutazione della condotta di , si rileva Parte_1
che la deduzione della secondo la quale gli esami tossicologici Controparte_1
eseguiti su hanno dato esito positivo in ordine agli oppiacei, è priva di Parte_1
fondamento, in quanto entrambi i testimoni del laboratorio di analisi, escussi all'udienza del 16.3.2017, hanno riferito di non sapere se il campione di sangue di
, utilizzato per il test, fosse stato prelevato prima o dopo la Parte_1
somministrazione di farmaci anestetici eseguita da parte dei sanitari durante l'operazione. Sicchè non può ritenersi provato che avesse assunto Parte_1
oppiacei prima di mettersi alla guida del motociclo. Orbene, pur sussistendo, quindi, la possibilità di indagare sulla condotta della parte offesa del reato, la Corte, all'esito della disamina della fattispecie, non rintraccia un profilo colposo nel comportamento tenuto da nella causazione del Parte_1
sinistro de quo.
3.7. E' invece fondata la censura degli appellanti in ordine all'omessa valutazione, da parte del giudice di prime cure, delle risultanze degli esami tossicologici effettuati su
, risultato positivo a sostanze cannabinoidi. Controparte_2
Questa Corte difatti concorda con la conclusione cui è pervenuto, sul punto, il
Tribunale Penale di Napoli Nord, che la documentata positività ai cannabinoidi di non prova che questi al momento dell'incidente fosse in uno stato Controparte_2
di alterazione psicofisica, in quanto il test eseguito “non fornisce indicazioni certe in merito né alla quantità né al momento di assunzione delle sostanze stupefacenti, limitandosi a riscontrare la presenza della droga di un suo metabolita nelle urine”.
Tale valutazione trova un rilevante riscontro in quanto riportato dalla P.G., nella
Segnalazione degli artt. 223 comma 1 Codice della Strada, laddove gli operanti hanno specificato che: “Da un accertamento “de visu” non si è avuta l'impressione che alcuno dei conducenti e occupanti dei veicoli, abbiano fatto un uso smodato di bevande alcoliche
o di sostanze stupefacenti”.
Le dichiarazioni rese in data 15.11.2014 dallo stesso , in sede di Controparte_2
sommarie informazioni alla Polizia Giudiziaria – ovvero che si era accorto dell'urto col motociclo soltanto dopo essere sceso dalla propria autovettura –, contrariamente a quanto eccepito dagli appellanti, non provano una sua incapacità psicofisica di percepire l'arrivo del motociclo e, quindi, di evitarlo, essendo compatibili anche con la velocità sostenuta tenuta alla guida della PA ed alla circostanza che la vettura stesse circolando a fari spenti.
3.8. In definitiva la Corte ritiene che la sentenza appellata vada riformata, in quanto si deve ritenere raggiunta la prova che il sinistro si sia verificato secondo la dinamica dedotta dall'attore e deve, altresì ritenersi superata la presunzione ex art. 2054 c.c. comma 2, essendo emerso, dal complesso degli elementi di prova, la riconducibilità in via esclusiva della responsabilità della causazione del sinistro in capo ad
[...]
. CP_2 La sentenza n. 1111/2020 emessa dal Tribunale di Napoli Nord va, quindi, riformata nel senso appena indicato.
§.
4. Prima di procedere alla determinazione dei danni risarcibili, la Corte evidenzia che il motivo di gravame, relativo alla violazione dell'art. 195 c.p.c., in ordine alla consulenza medico legale, redata dall'ausiliare del Magistrato, Dott. , Persona_2
sulla persona di , non può essere accolto, in quanto il CTU ha già reso Parte_1
nel corso della udienza del 20.9.2019 i chiarimenti richiesti.
Va, altresì, respinta la richiesta di rinnovazione della ctu, per l'insorgenza di un ulteriore evento clinico, che gli appellanti sostengono essere una complicanza delle lesioni riportate da in seguito al sinistro per cui è causa, costituito da Parte_1
“addome acuto con occlusione intestinale da ileo meccanico da laparocele e briglie aderenziale in paziente splenectomizzato”.
Tale patologia di “addome acuto”, invero, non appare connessa causalmente alle lesioni derivate dal sinistro stradale di “scoppio della milza”, quanto piuttosto, come evincibile dalla descrizione, indicata come conseguenza dell'occlusione meccanica
(leo meccanico), causata da fuoriuscita dei visceri contenuti nella cavità addominale
(laparocele), la quale è piuttosto una complicanza post operatoria della formazione cicatriziale e dunque ha una genesi causale diversa dal sinistro stradale.
L'appellante, dunque, non poteva limitarsi a domandare l'ammissione di CTU in relazione a tale patologia, ma avrebbe dovuto dare la prova che il laparocele che aveva cagionato l'occlusione e, quindi l'addome acuto, fosse causalmente ricollegabile allo scoppio della milza e, quindi al sinistro stradale, piuttosto che all'esecuzione dell'operazione di splenectomia.
Peraltro va considerato, che il notevole lasso di tempo intercorso tra il sinistro
(14.11.2014) e il nuovo evento morboso (12.4.2019), oltre al Certificato dimissioni ospedaliere, telematicamente depositato le parti istanti il 12.06.2019, non consentono di ritenere provato, nemmeno a livello indiziario, il nesso di causalità tra tale evento morboso e le originarie lesioni riportate nel sinistro.
4.1. Ciò premesso, la Corte ritiene che in ordine ai danni non patrimoniali, patiti da
, non vi sia motivo di discostarsi delle risultanze della relazione di Parte_1
consulenza tecnico medico-legale redatta dal CTU Dott. . Persona_2 Il quale ha accertato che il periziando ha subito “Splenectomia totale post-traumatica”
e presenta “cicatrice in regione antero-inferiore sinistra di circa 7 cm. di lunghezza suturata da punti di sutura”, valutando il complessivo danno biologico nella misura del
14%; con una ITT di giorni trenta (30 giorni); ITP al 75% di giorni venticinque (25 giorni); ulteriore ITP al 50% di giorni venti (20 giorni); ulteriore ITP al 25% di giorni quindici (15 giorni).
In particolare, non sono condivisibile le censure mosse dall'appellante alla quantificazione del danno biologico, sostenendo che la sola splenectomia, in base alle tabelle INAIL, doveva essere valutata nel 15%, cui andava aggiunto il danno estetico, valutabile tra il 6 e il 9%, in relazione alla ferita di circa 10 cm, palesemente vistosa.
Infine lamenta l'omessa valutazione dell'infrazione della VII valutabile nell'1-2%.
In via preliminare va escluso che il danno biologico sia costituito dalla sommatoria dalle singole percentuali dei vari danni riscontrati in vari distretti anatomici, costituendo, piuttosto l'esito di una valutazione globale dell'incidenza del complesso di tali menomazioni sul complesso dello stato di salute del danneggiato.
Nel caso in esame il CTU ha valutato l'infrazione della VII costa, avendola presa in considerazione della descrizione dei danni riportati dal periziando e l'ha, evidentemente, valutata nel complesso dei danni, unitamente allo scoppio della milza ed alla cicatrice post operatoria, individuando nella misura del 14% l'incidenza in negativo di tutte le citate componenti sullo stato di salute del danneggiato. Percentuale che va vagliata alla luce, non come vorrebbe l'appellante, delle tabelle INAIL, valevoli ad altri fini, ma secondo i Baremes medico legali.
Le censure dell'appellante, pertanto, non colgono nel segno, avendo preso le mosse, dall'erroneo presupposto che il CTU avesse utilizzato le Tabelle Inail ed avesse effettuato una sommatoria algebrica delle percentuali di danno dei vai distretti anatomici.
4.1.1. Prima di procedere all'esame delle ulteriori voci di danno non patrimoniale, di cui ha chiesto il ristoro, dal punto B al punto D dell'atto di citazione, Parte_1
giova effettuare alcune premesse in punto di diritto.
Per quanto riguarda il danno esistenziale, secondo la più recente giurisprudenza di merito, il giudice di merito è tenuto a valutare in maniera rigorosa, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto, modificativo in peius, con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che, oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile – alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n.
124) – è la sofferenza umana, conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare, in concreto, di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati, caso per caso, con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2018, n. 901).
Secondo tale giurisprudenza, ai fini liquidatori del danno morale, in caso di lesioni alla integrità psicofisica di elevata gravità, il giudice è tenuto a verificare la sussistenza di un idoneo supporto probatorio, che consenta di accertare in concreto e non astratto il danno, anche dando ingresso a mezzi di prova, quali il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione), rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico- relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23469).
Infatti, gli ermellini ritengono ragionevole e intuibile la idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale, al punto da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico;
orientamento diverso è adottato, invece, in caso di lesioni di lieve entità.
In tal senso si è recentemente espressa la Corte di Cassazione, Sez. 3, ordinanza n. 6444 del 03/03/2023 “In tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psicofisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale.”
Si evidenzia, altresì, che in presenza di lesione della salute, la concezione del danno biologico come danno-conseguenza fa sì che il “danno esistenziale” (da definirsi, ormai, “dinamico-relazionale”) rappresenti (nient'altro che) la sintesi descrittiva del manifestarsi del pregiudizio nella vita di relazione del danneggiato, di modo che il riconoscimento di un'autonoma voce a tale titolo costituirebbe una “sicura duplicazione risarcitoria” (Cass., sent. n. 7513/2018).
Ciò premesso, la domanda di risarcimento del danno esistenziale, formulata da Pt_1
, non essendo stata provata, non è accoglibile.
[...]
4.1.2. La Corte ritiene, invece, che sia idoneamente supportato da presunzioni, connesse alla gravità del danno biologico riportato da , il danno morale Parte_1
per sofferenza soggettiva nella percentuale del 30%, inserito de plano dalle tabelle di
Milano 2024.
4.1.3. Non può essere accolta, invece, la domanda di personalizzazione del danno personalizzato in quanto, poiché liquidabile in via autonoma, rispetto al danno biologico, è rimasto privo di supporto probatorio.
Infatti secondo la giurisprudenza della Suprema Corte Cassazione, Sez. III civile, ordinanza n. 21062 del 27 luglio 2024: La personalizzazione del danno è ammessa solo in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, che rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
Pertanto, tenuto conto delle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano come aggiornate al 2024, la Corte riconosce in favore di l'importo di € Parte_1 58.948,50, oltre interessi legali compensativi, da calcolare dalla data dell'incidente a quella della decisione sul suo controvalore iniziale (pari a € 48.557,25, secondo l'indice di devalutazione 0,832), annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT sull'aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati (cfr. Cass. S.U.
1712/95 e successive conformi). A partire dalla data della decisione (05.06.2025) e fino al soddisfo gli ulteriori interessi (al tasso legale, ex art. 1284, primo comma, c.c.) sono dovuti sul capitale di € 58.948,50.
4.2. Per quanto concerne, invece, la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale “riflesso” formulata, in proprio, da e la Parte_2 Parte_3
Corte rileva che le allegazioni, contenute nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, siano estremamente generiche e che data la loro lieve entità, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra riportato, sia rimasta priva di idoneo supporto probatorio.
A tal riguardo si precisa che le mere dichiarazioni rese dai testi , Testimone_3 Tes_4
e , in ordine ad una sofferenza di entrambi i genitori e di una
[...] Tes_6
depressione della , a causa delle lesioni riportate da , Parte_3 Parte_1
non appaiono idonee a fornire il necessario supporto probatorio, stante il carattere valutativo delle circostanze riferite e, specialmente per quanto concerne la depressione di in mancanza di qualsivoglia supporto documentale Parte_3
(certificati medici o prescrizioni di farmaci, ecc).
4.3. La Corte ritiene, poi, fondata la domanda di risarcimento dei danni riportati dal motociclo AG RL tg. CM 76381 di proprietà di Parte_3
A supporto della sussistenza dei predetti danni vi sono i rilievi fotografici, effettuati dai Carabinieri, le annotazioni riportate nel verbale di sequestro del motociclo, dove vengono così descritti: “Danni: carenatura parte anteriore rotto, portaoggetti rotto, plastica co…. rotto, danni meccanici ed accessori”, nonché le dichiarazioni rese dai testi escussi ( verbale di udienza del 12.01.2017, , Testimone_5 Testimone_7
verbale di udienza del 16.03.2017), ed i rilievi fotografici realizzati dalla parte istante.
Per quanto attiene, tuttavia, alla loro quantificazione la Corte rileva che agli atti di causa è stato prodotto soltanto un preventivo di riparazione, redatto da un consulente di parte attrice - e, quindi, privo di valenza probatoria, trattandosi di mera allegazione di parte - e per un importo ben superiore a quello di € 1.200,00 chiesto in citazione.
Pertanto, la Corte ritiene di liquidare in via equitativa il risarcimento dei predetti danni patrimoniali, per l'importo di € 1000,00.
§.
5. Con riguardo alle spese di giudizio, va applicato il principio secondo cui il giudice di appello, allorché accolga anche in parte il gravame, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite
(Cass. n. 6259/2014).
4.2. Nel caso di specie occorre tenere in considerazione che all'esito del giudizio: è stata accolta soltanto in parte la domanda risarcitoria formulata da;
è Parte_1
stata accolta la domanda di , per i danni riportati dal motociclo AG Parte_3
RL ed è stata rigettata la domanda risarcitoria formulata da quest'ultima, in proprio, dei danni non patrimoniali;
è stata rigettata la domanda risarcitoria dei danni non patrimoniali, formulata in proprio da . Parte_2
Pertanto, relativamente alla domanda risarcitoria per i danni non patrimoniali formulata da le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno Parte_1
compensate per la metà e poste, in solido tra loro, rispettivamente, a carico di
[...]
(C.F. , nonché di CP_1 Controparte_2 C.F._8 CP_3
, nato in [...] il [...], , e
[...] Controparte_2 Controparte_4
(eredi di ) in favore di . Controparte_5 Persona_1 Parte_1
va condannato a pagare a le spese di lite di Parte_2 Controparte_1
entrambi i gradi di giudizio.
Per quanto concerne le domande proposte da stante l'accoglimento Parte_3
della domanda per i danni riportati dal motociclo ed il rigetto dalla domanda non patrimoniale, compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
In tutti i casi, la liquidazione dei compensi è effettuata sulla base delle tabelle del D.M.
n.147/2022, nei valori tra i minimi ed i medi attesa la non complessità delle questioni trattate.
In applicazione del medesimo principio della soccombenza le spese di C.T.U. espletata su vanno poste definitivamente a carico di , Parte_1 Controparte_1 CP_2 , nonché di nato in [...] il [...],
[...] Controparte_3 Controparte_2
e in solido tra loro. Controparte_4 Controparte_5
Sussistendo altresì, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, i presupposti, a carico , per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_2
unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_3
sentenza n. 1111/2020 del Tribunale di Napoli Nord del 29.05.2020, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di (C.F. ), Controparte_2 CodiceFiscale_6
nonché di nato in [...] il [...], Controparte_3 Controparte_2
e ; Controparte_4 Controparte_5
2. Accoglie in parte l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma Parte_1
della sentenza impugnata:
2.1. Condanna in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
(C.F. , nonché di Controparte_2 CodiceFiscale_6 Controparte_3
nato in [...] il [...], e Controparte_2 Controparte_4 CP_5
, in via solidale, al pagamento in favore di della somma
[...] Parte_1
complessiva di € 58.948,50, oltre interessi come in motivazione;
2.2 Condanna in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
(C.F. , nonché di Controparte_2 CodiceFiscale_6 Controparte_3
nato in [...] il [...], e Controparte_2 Controparte_4 CP_5
, in via solidale, al pagamento in favore di delle spese di
[...] Parte_1
entrambi i gradi di giudizio, che liquida nella misura già ridotta della metà, restando l'altra metà compensata, quanto al primo grado, in complessivi € 393,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e spese generali al 15%, e quanto al grado di appello in complessivi € 582,75 per esborsi, ed € 5.000,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e spese generali al 15%., con attribuzione in favore del difensore anticipatario.
2.3 Pone le spese di CTU, come quantificate e liquidate in primo grado, definitivamente a carico di in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., (C.F. ), nonché di Controparte_2 CodiceFiscale_6
nato in [...] il [...], Controparte_3 Controparte_2 CP_4
e , in solido tra loro;
[...] Controparte_5
3. Accoglie in parte l'appello proposto quale proprietaria del Parte_3
motociclo AG RL tg. CM 76381 e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
3.1 Condanna in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
(C.F. , nonché di Controparte_2 CodiceFiscale_6 Controparte_3
nato in [...] il [...], e Controparte_2 Controparte_4 CP_5
, in solido, al pagamento in favore di dei danni patrimoniali
[...] Parte_3
in favore di per le riparazioni al motociclo AG RL tg. CM Parte_3
76381 quantificati in via equitativa in € 1.000,00,
3.1.1. Compensa interamente le spese di lite tra e Parte_3 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., (C.F.
[...] Controparte_2
), nonché di nato in CodiceFiscale_6 Controparte_3 Controparte_2
Napoli il 02.06.1975, e . Controparte_4 Controparte_5
4. Rigetta l'appello proposto da Parte_2
4.1. Condanna al pagamento in favore di in Parte_2 Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., alle spese del grado che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e spese generali al 15%..
5. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a Parte_2
titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 05.06.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore