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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/02/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10381 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- , C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luisella Ximenes, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonella Saba, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 10/08/2018, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 Controparte_1
degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Dichiarare la separazione personale dei Signori e Parte_1 Controparte_1
(matrimonio civile contratto in Quartu Sant'Elena in data 10/08/2018 come risulta nei registri dell'Ufficio dello Stato civile del predetto Comune al n. 48 -
Parte I - Serie - Anno 2018), con incarico all'Ufficiale dello Stato civile delle annotazioni di legge.
2. La abitazione ubicata nel Comune di Quartu Sant'Elena in Via Pt_2
Sant'Antonio n. 141 unitamente ai mobili, arredi, corredi e pertinenze, viene assegnata a nella quale continuerà ad abitarvi con la figlia minore Parte_1
Per
che ivi conserverà la residenza anche ai fini anagrafici.
Per 3. La figlia viene affidata in via esclusiva alla madre , la quale Parte_1
eserciterà la responsabilità genitoriale.
4. La figlia resta collocata prevalentemente presso la madre in Quartu Sant'Elena alla Via Sant'Antonio n. 141; il padre in ragione dell'età della minore oggi
Pag. 2 di 3 quindicenne, potrà esercitare il diritto di visita secondo accordi che verranno direttamente presi di volta in volta padre/figlia, nel rispetto delle esigenze di vita, di salute e scolastiche della stessa.
5. Il Signor verserà alla Signora a titolo di Controparte_1 Parte_1
Per contributo per il mantenimento della figlia tramite accredito su poste pay
Iban: [...], la somma di € 150,00 (euro centocinquanta/00) entro e non oltre il giorno 05 (cinque) di ogni mese, importo che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT come per legge.
6. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e saranno disciplinate secondo il Protocollo del
CNF che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti ai fini della validità per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 13/02/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10381 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- , C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luisella Ximenes, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonella Saba, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 10/08/2018, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 Controparte_1
degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Dichiarare la separazione personale dei Signori e Parte_1 Controparte_1
(matrimonio civile contratto in Quartu Sant'Elena in data 10/08/2018 come risulta nei registri dell'Ufficio dello Stato civile del predetto Comune al n. 48 -
Parte I - Serie - Anno 2018), con incarico all'Ufficiale dello Stato civile delle annotazioni di legge.
2. La abitazione ubicata nel Comune di Quartu Sant'Elena in Via Pt_2
Sant'Antonio n. 141 unitamente ai mobili, arredi, corredi e pertinenze, viene assegnata a nella quale continuerà ad abitarvi con la figlia minore Parte_1
Per
che ivi conserverà la residenza anche ai fini anagrafici.
Per 3. La figlia viene affidata in via esclusiva alla madre , la quale Parte_1
eserciterà la responsabilità genitoriale.
4. La figlia resta collocata prevalentemente presso la madre in Quartu Sant'Elena alla Via Sant'Antonio n. 141; il padre in ragione dell'età della minore oggi
Pag. 2 di 3 quindicenne, potrà esercitare il diritto di visita secondo accordi che verranno direttamente presi di volta in volta padre/figlia, nel rispetto delle esigenze di vita, di salute e scolastiche della stessa.
5. Il Signor verserà alla Signora a titolo di Controparte_1 Parte_1
Per contributo per il mantenimento della figlia tramite accredito su poste pay
Iban: [...], la somma di € 150,00 (euro centocinquanta/00) entro e non oltre il giorno 05 (cinque) di ogni mese, importo che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT come per legge.
6. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e saranno disciplinate secondo il Protocollo del
CNF che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti ai fini della validità per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 13/02/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3