CA
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 11/07/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n.168/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott.ssa Grazia Maria Bagella Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 168 del ruolo generale per l'anno 2024 promossa da:
Controparte_1
con sede legale in Roma, in persona del Regionale per la
[...] CP_2
Sardegna pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Sonnino 96, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliana Murino e Roberto Di Tucci in virtù di procura generale alle liti come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avvocati Valeria Controparte_3
Atzeri, Claudia Atzeri e Giovanni Pruneddu presso il cui studio legale in Cagliari è elettivamente domiciliato in forza di procura speciale come in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: si chiede che l'Ecc.ma Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata voglia
1 A) dichiarare che è affetto da adenocarcinoma polmonare, di natura Controparte_3
professionale determinante un danno biologico pari al 60% e, considerato le preesistenze del
14%, un danno complessivo del 66%, con decorrenza di legge;
B) dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese del presente grado di giudizio;
Nell'interesse dell'appellato:
Si chiede che l'Ecc.ma Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata:
1) Dichiari cessata la materia del contendere, dichiarando il diritto dell'appellato ad una rendita complessiva del 66%, di cui 60% per il tumore al polmone di natura professionale e 14% per le preesistenze, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 4/6/19. Respinga
l'interposto appello.
2) Compensi totalmente le spese del giudizio d'appello.
3) Confermi nel resto l'impugnata sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29 luglio 2020 ha agito dinanzi al Tribunale di Controparte_3
Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, onde ottenere il riconoscimento dell'indennizzo per una neoplasia polmonare di origine professionale, da conglobarsi col danno biologico già indennizzato dall in misura percentuale pari al 14 % relativo ad tendinopatia delle spalle CP_1
ed ai postumi di un infortunio sul lavoro.
L' si è costituito in giudizio ed ha contestato la fondatezza del ricorso del quale ha, CP_1
conseguentemente, chiesto il rigetto.
Il giudice di primo grado, dopo aver escusso diversi testimoni ed all'esito di una c.t.u. medico legale sulla persona dell'Atzeni, alle cui conclusioni si è infine conformato, con sentenza n.
1627/2023 dell'11 dicembre 2023 ha condannato l' a costituire la rendita in favore di questi CP_1
in relazione ad un danno biologico pari al 60 % che conglobato con le pregresse affezioni conduce ad un danno complessivo pari al 74 %.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. L' con un unico motivo di appello, lamenta l'erroneità del calcolo operato dal c.t.u. CP_1
nominato dal Tribunale relativamente all'entità del danno biologico complessivo riconoscibile in favore del . CP_4
In particolare l' ha rilevato che il c.t.u. non ha utilizzato, onde accertare la misura del CP_1
danno complessivo, il criterio del calcolo riduzionistico a scalare operante per le patologie coesistenti, sicchè è erroneamente pervenuto alla stima di un danno pari al 74 % in luogo di quello corretto pari al 66%, come da apposita formula riportata nel corpo dell'atto di appello.
Ha quindi rassegnato le sovrascritte conclusioni.
2. La difesa appellata nel costituirsi in giudizio ha aderito a quanto dedotto nell'atto di appello con riguardo alla stima di un danno complessivo in capo all' pari al 66 % con la indicata CP_3
decorrenza ed ha altresì rappresentato che le parti hanno concordato per la definizione della causa con la cessazione della materia del contendere a spese compensate per il giudizio di appello.
3. Le predette deduzioni e conclusioni sono state infine ribadite dalle parti nelle note sostitutive di cui all'art. 127 ter c.p.c., rispettivamente depositate dall'appellante il 9 luglio 2025 e dall'appellato il 2 luglio 2025.
4. Sulla scorta delle predette conclusioni non resta al Collegio, alla luce di quanto sin qui esposto, che dare atto che le parti concordemente hanno chiesto dichiararsi, tenuto conto dell'applicazione dell'anzidetto criterio di calcolo, che l' è affetto da adenocarcinoma polmonare di natura CP_3
professionale determinante un danno biologico pari al 60% e che il danno biologico complessivo, considerate le preesistenze del 14%, è pari al 66 % con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 4 giugno 2019.
5. Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite per quanto attiene al giudizio di appello, in adesione a quanto concordemente rappresentato dalle parti.
per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
3 1. Dichiara cessata la materia del contendere dando atto che le parti hanno concordato per il riconoscimento in favore di di un danno biologico pari al 66 % complessivo, Controparte_3
come meglio dettagliato al capo 4) della suesposta motivazione, cui si fa integrale rinvio;
2. Dispone la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti relativamente al giudizio di appello.
Così deciso in Cagliari il 10 luglio 2025.
L'estensore Il Presidente
Giorgio Murru Maria Luisa Scarpa
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott.ssa Grazia Maria Bagella Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 168 del ruolo generale per l'anno 2024 promossa da:
Controparte_1
con sede legale in Roma, in persona del Regionale per la
[...] CP_2
Sardegna pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Sonnino 96, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliana Murino e Roberto Di Tucci in virtù di procura generale alle liti come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avvocati Valeria Controparte_3
Atzeri, Claudia Atzeri e Giovanni Pruneddu presso il cui studio legale in Cagliari è elettivamente domiciliato in forza di procura speciale come in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: si chiede che l'Ecc.ma Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata voglia
1 A) dichiarare che è affetto da adenocarcinoma polmonare, di natura Controparte_3
professionale determinante un danno biologico pari al 60% e, considerato le preesistenze del
14%, un danno complessivo del 66%, con decorrenza di legge;
B) dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese del presente grado di giudizio;
Nell'interesse dell'appellato:
Si chiede che l'Ecc.ma Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata:
1) Dichiari cessata la materia del contendere, dichiarando il diritto dell'appellato ad una rendita complessiva del 66%, di cui 60% per il tumore al polmone di natura professionale e 14% per le preesistenze, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 4/6/19. Respinga
l'interposto appello.
2) Compensi totalmente le spese del giudizio d'appello.
3) Confermi nel resto l'impugnata sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29 luglio 2020 ha agito dinanzi al Tribunale di Controparte_3
Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, onde ottenere il riconoscimento dell'indennizzo per una neoplasia polmonare di origine professionale, da conglobarsi col danno biologico già indennizzato dall in misura percentuale pari al 14 % relativo ad tendinopatia delle spalle CP_1
ed ai postumi di un infortunio sul lavoro.
L' si è costituito in giudizio ed ha contestato la fondatezza del ricorso del quale ha, CP_1
conseguentemente, chiesto il rigetto.
Il giudice di primo grado, dopo aver escusso diversi testimoni ed all'esito di una c.t.u. medico legale sulla persona dell'Atzeni, alle cui conclusioni si è infine conformato, con sentenza n.
1627/2023 dell'11 dicembre 2023 ha condannato l' a costituire la rendita in favore di questi CP_1
in relazione ad un danno biologico pari al 60 % che conglobato con le pregresse affezioni conduce ad un danno complessivo pari al 74 %.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. L' con un unico motivo di appello, lamenta l'erroneità del calcolo operato dal c.t.u. CP_1
nominato dal Tribunale relativamente all'entità del danno biologico complessivo riconoscibile in favore del . CP_4
In particolare l' ha rilevato che il c.t.u. non ha utilizzato, onde accertare la misura del CP_1
danno complessivo, il criterio del calcolo riduzionistico a scalare operante per le patologie coesistenti, sicchè è erroneamente pervenuto alla stima di un danno pari al 74 % in luogo di quello corretto pari al 66%, come da apposita formula riportata nel corpo dell'atto di appello.
Ha quindi rassegnato le sovrascritte conclusioni.
2. La difesa appellata nel costituirsi in giudizio ha aderito a quanto dedotto nell'atto di appello con riguardo alla stima di un danno complessivo in capo all' pari al 66 % con la indicata CP_3
decorrenza ed ha altresì rappresentato che le parti hanno concordato per la definizione della causa con la cessazione della materia del contendere a spese compensate per il giudizio di appello.
3. Le predette deduzioni e conclusioni sono state infine ribadite dalle parti nelle note sostitutive di cui all'art. 127 ter c.p.c., rispettivamente depositate dall'appellante il 9 luglio 2025 e dall'appellato il 2 luglio 2025.
4. Sulla scorta delle predette conclusioni non resta al Collegio, alla luce di quanto sin qui esposto, che dare atto che le parti concordemente hanno chiesto dichiararsi, tenuto conto dell'applicazione dell'anzidetto criterio di calcolo, che l' è affetto da adenocarcinoma polmonare di natura CP_3
professionale determinante un danno biologico pari al 60% e che il danno biologico complessivo, considerate le preesistenze del 14%, è pari al 66 % con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 4 giugno 2019.
5. Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite per quanto attiene al giudizio di appello, in adesione a quanto concordemente rappresentato dalle parti.
per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
3 1. Dichiara cessata la materia del contendere dando atto che le parti hanno concordato per il riconoscimento in favore di di un danno biologico pari al 66 % complessivo, Controparte_3
come meglio dettagliato al capo 4) della suesposta motivazione, cui si fa integrale rinvio;
2. Dispone la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti relativamente al giudizio di appello.
Così deciso in Cagliari il 10 luglio 2025.
L'estensore Il Presidente
Giorgio Murru Maria Luisa Scarpa
4